Articolo 1 della Legge 18 novembre 1980, n. 791
Articolo 2
Versione
16 dicembre 1980
Art. 1.
Ai cittadini italiani che, per le ragioni di cui all' articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043 , siano stati deportati nei campi di sterminio nazisti K.Z., e' assicurato il diritto al collocamento al lavoro ed al godimento dell'assistenza medica, farmaceutica, climatica ed ospedaliera al pari dei mutilati ed invalidi di guerra e, se hanno compiuto gli anni 50, se donne, o gli anni 55, se uomini, verra' concesso un assegno vitalizio pari al minimo della pensione contributiva della previdenza sociale.
La concessione del vitalizio, di cui al precedente comma, e' estesa anche ai cittadini italiani ristretti, per le medesime ragioni di cui al primo comma, nella Risiera di S. Sabba di Trieste.
Entrata in vigore il 16 dicembre 1980
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