Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 17/06/2025, n. 354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 354 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
N. R. G. 703/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
SEZIONE CIVILE
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Simone Salcerini Presidente
Dott. Paola de Lisio Consigliere estensore
Dott. Ombretta Paini Consigliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r. g. 703/2024 promossa da:
(C.F. , elettivamente domiciliata Parte_1 C.F._1 presso lo studio Legale dell' Avv. Federica Grimani e dell'Abogado
Giusi Di Marcotullio, che la rappresentano e difendono in virtù di procura speciale in atti
APPELLANTE
Contro
(C.F. , rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 giusta procura alle liti in atti dall'Avv. Serena Pascuzzi, presso il cui studio sito in Roma, via Marco Aurelio n. 20 è elettivamente domiciliata
APPELLATA
Avente ad OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 314/2024, resa dal
Tribunale di Terni il 17.04.2024, pubblicata il 19.04.2024
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti pagina 1 di 7
1.Con atto di appello notificato al difensore di Controparte_1
a mezzo p.e.c. in data 19.11.2024, ha proposto Parte_1 appello avverso la sentenza n. 314/2024 pubblicata in data
19.04.2024 – Repert. n. 531/2024, all'esito del giudizio R.G. n.
1049/2022 svolto dinanzi al Tribunale di Terni, deducendo, quali motivi di impugnazione, l'“errato computo dei termini per il deposito della comparsa conclusionale e della memoria di replica” e l'“errata interpretazione delle risultanze istruttorie e mancata applicazione dell'art. 2697 c.c.”, sul presupposto che “il Giudice di prime cure ha erroneamente interpretato le risultanze istruttorie al fine della valutazione della proporzione che deve esistere tra lo stato di bisogno del richiedente e le condizioni economiche dell'onerato, ai sensi dell'art 438 c.c. e, quindi, al fine della determinazione del quantum dell'assegno alimentare riconosciuto all'odierna appellante.” e concludendo : “in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma parziale della sentenza n. 314/2024, [..] accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Terni, contrariis reiectis, in accoglimento del ricorso, dichiarare che la IG.ra è tenuta a Controparte_1 corrispondere, a titolo di alimenti, direttamente alla figlia maggiorenne entro il giorno 5 di ogni mese, il Parte_1 complessivo importo di Euro 700,00, oltre alla rivalutazione annuale secondo gli Indici Istat, ovvero il maggiore o minore importo ritenuto di giustizia, oltre a contribuire a corrispondere direttamente alla figlia l'importo delle spese Parte_1 universitarie;
con condanna del convenuto al pagamento delle spese tutte di lite (in caso di avversa contestazione della domanda), ovvero, in subordine, con parziale o totale compensazione delle
pagina 2 di 7 spese tutte di lite (in caso di parziale o totale adesione alla domanda)” e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA
e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.”
2.Con comparsa di costituzione depositata il 4.04.2025, si è costituita in giudizio contestando tutto quanto Controparte_1 dedotto, eccepito e concluso dall'appellante, eccependo in via preliminare l'inammissibilità dell'atto di appello poiché tardivo essendo stato proposto in violazione dei termini di cui all'art. 327, comma 1 c.p.c., e nel merito,chiedendo il rigetto dell'appello proposto poiché totalmente infondato e non provato, proponendo altresì “appello incidentale condizionato al caso in cui non ritenga inammissibile per violazione dell'art. 327, comma 1 c.p.c. e/o non accoglibile, anche solo parzialmente, l'appello principale proposto
- all'esito di una rinnovata valutazione del complessivo giudizio - rigettare l'appello principale con accoglimento dell'appello incidentale condizionato e in riforma della sentenza impugnata (n.
314/2024, pubblicata il 19.04.2024, Repert. n. 531/2024 nell'ambito del giudizio di primo grado n. 1049/2022, svolto dinanzi al
Tribunale di Terni), accertare e dichiarare l'inammissibilità di tutte le domande azionate dalla sig.ra poiché non Pt_1 sussistono i presupposti di fatto e di diritto sulla base dei quali possano essere azionate, essendo valido ed efficace il decreto n.
2296/2021 pronunciato dal Tribunale di Terni nel giudizio di affidamento e mantenimento dell'allora minorenne Parte_1 oltre a non essere state provate e, in ogni caso, per tutti i motivi esposti con l'appello incidentale condizionato;
in ogni caso, con vittoria di spese e compensi di lite per entrambi i gradi di giudizio[..]” .
pagina 3 di 7 3.Acquisito il parere della Procura Generale e sentite le parti all'udienza di trattazione del 26.05.2025, la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
4. Rileva la Corte che l'eccezione svolta in via preliminare dall'appellata è fondata e va accolta, con conseguente declaratoria di inammissibilità dell'appello in quanto proposto oltre il termine di legge.
4.1 Sul punto, parte appellata ha eccepito che la sentenza impugnata n. 314/2024 è stata pubblicata in data 19.04.2024 e non è stata notificata. Pertanto, ai sensi dell'art. 327, comma 1 c.p.c., l'atto di appello avverso la citata sentenza, avrebbe dovuto essere proposto nel termine c.d. lungo di sei mesi, decorrente dalla pubblicazione della sentenza. Ne consegue che, poiché la sentenza è stata pubblicata in data 19.04.2024, l'appello avrebbe dovuto essere proposto entro il 19.10.2024. L'appallata ha richiamato le norme applicabili in materia di cui al combinato disposto degli artt. 3 della L. 742/69 e 92 del RD 12/41, secondo cui “In materia civile,
l'articolo 1 – ossia “Il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative è sospeso di diritto dal 1° al 31 agosto di ciascun anno, e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo - non si applica alle cause ed ai procedimenti indicati nell'articolo 92 dell'ordinamento giudiziario 30 gennaio
1941, n. 12, che così dispone “Durante il periodo feriale dei magistrati le corti di appello ed i tribunali trattano le cause civili relative ad alimenti…”, rilevando che poiché la sentenza impugnata è stata pronunciata all'esito di un procedimento civile avente ad oggetto l'obbligazione alimentare, non si applica la sospensione feriale e, per l'effetto, l'appello avverso la citata sentenza avrebbe dovuto essere proposto, a pena di decadenza, non essendo intervenuta notifica, nel termine perentorio c.d. lungo di sei mesi, decorrente dalla pubblicazione della sentenza avvenuta in pagina 4 di 7 data 19.04.2024, ossia entro il 19.10.2024. Poiché, invece, la
[...]
ha proposto appello, mediante atto di citazione notificato a Pt_1 mezzo p.e.c. presso il difensore solo in data 19.11.2024 (All. 1
Ricezione della notifica p.e.c. dell'atto di appello del
19.11.2024), l'impugnazione proposta è tardiva e, quindi, inammissibile.
4.2 Osserva la Corte che l'eccezione è fondata, risultando, invece, destituita di fondamento la difesa dell'appellante sul punto, allorchè ha affermato che non trattasi di causa alimentare, quanto piuttosto di causa avente ad oggetto la revisione dell'assegno di mantenimento.
Tale assunto risulta pretestuoso ove si consideri, in primo luogo, che il procedimento in questione è stato introdotto dall'appellante in primo grado con atto rubricato “ Atto di citazione ex art. 433
c.c.”, richiamando la normativa e la giurisprudenza in materia di alimenti e chiedendo “in accoglimento del ricorso, dichiarare che la
IG.ra è tenuta a corrispondere, a titolo di Controparte_1 alimenti, direttamente alla figlia maggiorenne Parte_1 entro il giorno 5 di ogni mese, il complessivo importo di Euro
700,00 […]”.
Inoltre, proprio con la sentenza appellata, il Tribunale, investito della questione sollevata in via preliminare dalla convenuta relativa alla inammissibilità della domanda di alimenti per la sussistenza di un obbligo di mantenimento in capo alla convenuta in forza del decreto 2296/2021 emesso dal Tribunale di Perugia, ha ritenuto l'infondatezza dell'eccezione, chiarendo in maniera estremamente puntuale e condivisibile che “Il decreto n. 2296/2021 è stato emesso dal Tribunale di Terni all'esito del giudizio per la determinazione delle modalità di affidamento e mantenimento di
[...]
allora minore, che aveva come parti i genitori della Parte_1 stessa, ed ha previsto l'affidamento della al Servizio Pt_1
Sociale, il di lei collocamento presso la nonna paterna, con determinazione dell'onere di mantenimento a carico dei genitori da
pagina 5 di 7 corrispondere alla nonna paterna, indicata come collocataria della ragazza. L'intervenuto decesso del padre dell'odierna attrice in data successiva all'emanazione del decreto, ha determinato il venir meno del titolo e di uno dei litisconsorti necessari dell'eventuale giudizio di modifica del decreto stesso. L'odierna ricorrente non avrebbe quindi avuto legittimazione attiva per chiedere la modifica di un decreto emesso tra diverse parti, i di lei genitori, uno dei quali nelle more deceduto. Al contrario l'odierna attrice ha piena legittimazione attiva per richiedere alla madre sia il contributo al mantenimento, sia gli alimenti potendo essere titolare sia del diritto al mantenimento ex art. 316 bis c.p.c., sia del diritto agli alimenti ex artt. 433 e segg.. Nel caso di specie, la parte attrice ha espressamente azionato il diritto a vedersi riconosciuti gli alimenti, scelta che trattandosi di figlia maggiorenne (che peraltro per sua stessa ammissione percepisce redditi saltuari, seppure non sufficienti a farla ritenere autonoma) è pienamente conforme a norma. Il principio della domanda e la scelta operata dalla Pt_1 impongono di verificare la sussistenza dei presupposti normativamente richiesti per il riconoscimento del diritto agli alimenti, necessariamente diversi e più restrittivi di quelli sottesi al riconoscimento del diritto al mantenimento (diritto nella specie non azionato).”
5.Conclusivamente, trattandosi di causa avente ad oggetto la domanda di alimenti ex art. 433 c.c., rientrante tra i procedimenti indicati nell'articolo 92 dell'ordinamento giudiziario 30 gennaio 1941, n. 12 per i quali il decorso del termine lungo di sei mesi per impugnare la sentenza non è sospeso durante il periodo feriale, l'appello avverso la citata sentenza avrebbe dovuto essere proposto, a pena di decadenza, non essendo intervenuta notifica, nel termine perentorio c.d. lungo di sei mesi, decorrente dalla pubblicazione della sentenza avvenuta in data 19.04.2024, ossia entro il 19.10.2024, mentre l'appello è stato proposto mediante atto di citazione pagina 6 di 7 notificato a mezzo p.e.c. presso il difensore solo in data
19.11.2024.
Da tanto consegue l'inammissibilità dell'appello.
6.La peculiarità della vicenda e la materia trattata giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, così decide:
Dichiara inammissibile l'appello;
Compensa le spese di lite.
Perugia, così deciso nella camera di consiglio del 26.05.2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Paola de Lisio Simone Salcerini
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