Ordinanza cautelare 31 maggio 2023
Accoglimento
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 25/02/2025, n. 1652 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1652 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01652/2025REG.PROV.COLL.
N. 03907/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3907 del 2023, proposto da:
Ministero dell’Economia e delle Finanze - Comando Generale della Guardia di FI, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
contro
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Caterina Bertoli e Maurizio Conti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza resa in forma semplificata del Tribunale amministrativo regionale per il Friuli Venezia Giulia, Sezione Prima, n.-OMISSIS-, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del sig. -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 18 febbraio 2025 il Cons. Francesco Cocomile e udito per la parte appellata l’avvocato Conti Maurizio;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. - In data 21 marzo 2016, a seguito di una perquisizione domiciliare presso l’abitazione dell’allora Vicebrigadiere -OMISSIS- (all’epoca in forza presso il Nucleo di Polizia Tributaria di Trieste) veniva sequestrato il personal computer in uso allo stesso, all’interno del quale erano memorizzati centinaia di files relativi a conversazioni telefoniche riferite ad un procedimento penale, per cui lo stesso aveva svolto attività d’intercettazione nel 2014.
Veniva, inoltre, accertato che nella notte tra l’11 e il 12 settembre 2014 il fratello del militare (-OMISSIS-), all’epoca dei fatti dipendente della società Area s.p.a. (società fornitrice delle apparecchiature utilizzate per l’esecuzione delle intercettazioni telefoniche presso l’Autorità giudiziaria) aveva effettuato un intervento manutentivo ai server della sala intercettazioni della Procura di Trieste a seguito del quale si era verificato un blocco degli stessi e il disallineamento tra la numerazione progressiva digitale e quella dei cd. brogliacci delle intercettazioni telefoniche.
L’accesso alla predetta sala era stato reso possibile dal sig. -OMISSIS- il quale, peraltro, era privo di specifica autorizzazione a entrare in quei locali della Procura per finalità estranee a quelle di sua stretta competenza.
All’esito degli approfondimenti svolti la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trieste instaurava il procedimento penale n. -OMISSIS-R.G.N.R., a carico di -OMISSIS- e del fratello -OMISSIS-, per le ipotesi di reato di cui agli art. 326 cod. pen. ( Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio ) e 615 ter cod. pen. ( Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico ).
In data 11 aprile 2019 il G.I.P. disponeva l’archiviazione parziale in relazione all’ipotesi di reato di cui all’art. 615 ter cod. pen. ( Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico ).
In data 19 giugno 2019, in accoglimento della richiesta formulata dal P.M., il citato Giudice emetteva il decreto che dispone il giudizio degli imputati, in ordine al reato di cui all’art. 326 cod. pen. ( Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio ).
Successivamente il 23 marzo 2021, il Tribunale di Trieste, con sentenza n. -OMISSIS-, assolveva gli interessati dal reato ascritto “ perché il fatto non sussiste ”.
Acquisiti gli atti giudiziari e ravvisati nella condotta del militare profili di responsabilità suscettibili di valutazione disciplinare, il Comandante del Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Friuli Venezia Giulia, in data 14 aprile 2022, avviava un procedimento disciplinare di corpo mediante la contestazione dei relativi addebiti, che si concludeva con l’irrogazione, con l’impugnato provvedimento disciplinare nr. 109868/2022 in data 28 giugno 2022, della sanzione disciplinare di giorni 1 (uno) di consegna con la seguente motivazione:
« Sovrintendente, all’epoca dei fatti in forza ad un Nucleo di Polizia Economico Finanziaria, sebbene autorizzato ad accedere alla “sala ascolto” della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trieste, in relazione ad indagini tecniche di P.G. afferenti ad uno specifico procedimento penale, vi ha però acceduto per fini estranei a quelli per il quale era stata rilasciata l’autorizzazione. In merito si precisa che anche l’accesso del sovrintendente finalizzata ad accompagnare iI fratello, dipendente di una società fornitrice delle apparecchiature necessarie all’effettuazione delle indagini tecniche, non era giustificabile sulla scorta delle disposizioni impartite, nella specifica materia, dall’A.G. Conservava, inoltre, nel proprio pc personale, privo di password, files afferenti ad un procedimento penale in ordine al quale non stava più operando e la cui conservazione e la cui detenzione non appariva più necessaria. La mancanza è stata commessa in Trieste, in data 12.09.2014 e successiva, nel grado di Vicebrigadiere, in violazione del combinato disposto degli articoli 713, 716 e 717 del Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di Ordinamento Militare (D.P.R. n. 90/2010) ».
2. - Con ricorso introduttivo proposto dinanzi al T.A.R. Friuli Venezia Giulia il sig. -OMISSIS- chiedeva l’annullamento dei seguenti provvedimenti:
« 1) determinazione nr. 109868/2022 in data 28 giugno 2022 del Comandante del Reparto T.L.A. FV concernente l’irrogazione di giorni 1 (uno) di consegna semplice, notificata via PEC in data 29 giugno 2022;
2) determinazione nr. 159490/2022 in data 20 settembre 2022 del Comandante Regionale FV concernente il rigetto del ricorso gerarchico avverso la determinazione nr. 109868/2022 in data 28 giugno 2022 del Comandante del Reparto T.L.A. FV di cui al punto 1, notificata via PEC il 21 settembre 2022;
3) determinazione nr. 165274/2022 in data 29 settembre 2022 del Comandante Regionale FV concernente il rigetto della richiesta di cessazione degli effetti della sanzione disciplinare di corpo di 3 (tre) giorni di consegna di rigore irrogata il 12 settembre 2019, notificata via PEC in data 30 settembre 2022. Tale determinazione di rigetto riportando quale unica motivazione la sanzione di 1 (uno) giorno di consegna semplice di cui la determinazione nr. 109868/2022 in data 28.06.2022 del Comandante del Reparto T.L.A. FV è da ritenersi atto conseguenziale di questo ultimo atto ».
Il sig. OR deduceva i seguenti motivi:
« I) Violazione di legge in relazione alla preclusione dell’azione disciplinare ex art. 653 c.p.p.;
II) Violazione di legge (art. 1398 c.o.m.) - eccesso di potere per contraddittorietà / illogicità della motivazione;
III) Violazione di legge - eccesso di potere per contraddittorietà della motivazione - travisamento dei fatti;
IV) Violazione di legge (art. 1398 com) - eccesso di potere per travisamento dei fatti;
V) Violazione di legge sub artt. 1, 6 bis, della l. 241/1990 e art. 97 Cost., nonché art. 7 del dpr n. 62/2013;
VI) Ulteriore violazione del principio di imparzialità dell’organo giudicante artt. 1, 6 bis, della l. 241/1990 e 97 Cost., nonché dell’obbligo di astensione art. 7 del dpr n. 62/2013 nell’ambito del ricorso gerarchico;
VII) Profili di illegittimità della determina n. 165274/2022 in data 29.09.2022 del Comandante regionale FV di rigetto dell’istanza di cessazione degli effetti delle sanzioni disciplinari ai sensi dell’art. 1369 del codice dell’ordinamento militare quale atto conseguente alla determinazione impugnata n. 109868/2022 in data 28.06.2022 del Comandante del Reparto T.L.A. FV ».
3. - L’adito T.A.R., nella resistenza dell’intimata Amministrazione, con la sentenza segnata in epigrafe resa in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 del codice del processo amministrativo, accoglieva il ricorso, ritenendo fondate alcune censure sollevate, con la seguente motivazione:
«… 7. Col secondo motivo il ricorrente ha lamentato la violazione dell’art. 1393 del d.lgs. n. 66/2010 sotto un duplice profilo.
Per un primo profilo di censura il ricorrente ha dedotto che, se fosse vero che si trattava di fatti diversi da quelli contestati innanzi al giudice penale, quale logica conseguenza della reiezione del primo motivo d’impugnazione, allora l’Amministrazione avrebbe dovuto immediatamente avviare il procedimento disciplinare, non trovando applicazione il principio della pregiudiziale penale.
Col secondo profilo di censura il ricorrente ha lamentato che, in ogni caso, già dal 2015, era venuto meno, sul piano normativo, il principio della c.d. pregiudiziale penale e, pertanto, l’avvio dell’azione disciplinare solamente nell’anno 2022 (a distanza di ben otto anni dai fatti) è gravemente intempestiva.
7.1. Il motivo è fondato.
7.2. Il primo profilo di censura non è convincente, perché i fatti materiali contestati attengono ad un nucleo fondamentale all’evidenza connesso all’oggetto del procedimento penale, rispetto al quale, quindi, l’Amministrazione in astratto ben avrebbe potuto discrezionalmente sospendere o rinviare il procedimento disciplinare in attesa della definizione della vicenda penalistica.
Quindi, se da un lato, la diversa qualificazione giuridica e rilevanza disciplinare dei fatti ammette l’azione disciplinare anche nel caso di assoluzioni con formula ampiamente liberatoria per quei medesimi fatti materiali (come argomentato nell’esame del primo motivo di gravame), dall’altro lato la sostanziale medesimezza (o stretta connessione) dei fatti materiali oggetto del procedimento disciplinare ammette, in linea generale e senza incorrere nella contraddizione ritenuta dal ricorrente, che quest’ultimo sia “pregiudicato” dalla pendenza del procedimento penale e dalle vicende processuali ad esso connesse, ben potendosi perciò ammettere in linea generale la sua sospensione.
7.3. È, invece, fondato il secondo profilo di censura.
L’Amministrazione, nella determinazione nr. 109868/2022 del 28 giugno 2022 del Comandante del Reparto T.L.A. FV (concernente l’irrogazione della sanzione di corpo qui contestata), ha laconicamente affermato l’esistenza tout cout della c.d. pregiudiziale penale, lasciando intendere che il rinvio dell’esercizio dell’azione disciplinare a carico del ricorrente era imposto dalla legge e non passava da una valutazione discrezionale dell’Amministrazione circa l’opportunità di attendere gli esiti del procedimento penale.
Nel provvedimento impugnato si legge infatti che, pur essendo venuta a conoscenza dei fatti in contestazione già in data 29 marzo 2016, l’Amministrazione ha provveduto alle pertinenti valutazioni disciplinari solo all’esito del procedimento penale “secondo il principio della c.d. pregiudiziale penale, non trovando applicazione le disposizioni della novella formulazione dell’art. 1393 C.O.M..”.
Sul punto, nella decisione del ricorso gerarchico, l’Amministrazione, in riscontro ad un preciso motivo di censura proposto dal ricorrente, ha ulteriormente puntualizzato che:
a) la conoscenza, da parte dell’Amministrazione, della vicenda penale risale al marzo 2016;
b) la normativa conseguentemente applicabile al caso di specie “è da ravvisarsi nell’art. 1393 COM, nella versione antecedente alle modifiche recate dal decreto legislativo 26 aprile 2016, n. 91, entrato in vigore il successivo giorno 15 giugno” (cfr. pag. 4 del provvedimento);
c) l’art. 55 ter del d.lgs. n. 165/2001, richiamato dall’art. 1393 del d.lgs. n. 66/2010 applicabile ratione IS, prevedeva solo che il procedimento disciplinare fosse “proseguito e concluso” (ove già pendente) anche in pendenza del procedimento penale, ma non che dovesse essere anche “avviato”;
d) non sussisteva pertanto in capo all’Amministrazione alcun obbligo di instaurare un procedimento disciplinare, ma solo di proseguirlo e concluderlo nel caso fosse in corso (circostanza quest’ultima che non si è verificata nella specie);
e) conseguentemente, sussisteva una pregiudiziale penale piena che impediva l’avvio del procedimento disciplinare e imponeva all’Amministrazione, al di fuori di qualsiasi valutazione discrezionale, il rinvio dell’esercizio dell’azione disciplinare.
7.4. L’impostazione dell’Amministrazione non può essere seguita.
L’originaria versione dell’art. 1393 del d.lgs. n. 66/2010 prevedeva l’applicazione ex lege della pregiudiziale penale: “1. Se per il fatto addebitato al militare è stata esercitata azione penale, ovvero è stata disposta dall’autorità giudiziaria una delle misure previste dall’articolo 915, comma 1, il procedimento disciplinare non può essere promosso fino al termine di quello penale o di prevenzione e, se già iniziato, deve essere sospeso.
2. In caso di prosecuzione del procedimento disciplinare, si tiene conto del decorso dei termini perentori antecedente il provvedimento di sospensione.”.
L’art. 1393 cit. applicabile ratione IS alla presente fattispecie (in vigore dal 28 agosto 2015 al 14 giugno 2016, nella versione di cui all’art. 15, comma 1, l. n. 124/2015) prevedeva, invece, che “In caso di procedimento disciplinare che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l’autorità giudiziaria, si applica la disciplina in materia di rapporti fra procedimento disciplinare e procedimento penale di cui all’articolo 55-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”.
L’art. 55 ter, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 a sua volta prevedeva che “1. Il procedimento disciplinare, che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l’autorità giudiziaria, è proseguito e concluso anche in pendenza del procedimento penale. Per le infrazioni di minore gravità, di cui all’articolo 55-bis, comma 1, primo periodo, non è ammessa la sospensione del procedimento. Per le infrazioni di maggiore gravità, di cui all’articolo 55-bis, comma 1, secondo periodo, l’ufficio competente, nei casi di particolare complessità dell’accertamento del fatto addebitato al dipendente e quando all’esito dell’istruttoria non dispone di elementi sufficienti a motivare l’irrogazione della sanzione, può sospendere il procedimento disciplinare fino al termine di quello penale, salva la possibilità di adottare la sospensione o altri strumenti cautelari nei confronti del dipendente”.
Le disposizioni appena richiamate (applicabili al caso di specie, atteso che risulta pacifico che l’Amministrazione ha avuto conoscenza dei fatti contestati nel marzo dell’anno 2016, quando era già entrata in vigore la modifica dell’art. 1393 cit. ad opera della l. n. 124/2015; ma prima dell’entrata in vigore della modifica allo stesso articolo introdotta dal d.lgs. n. 91/2016) escludono l’applicazione di una generalizzata pregiudiziale penale ex lege, ritenuta invece erroneamente sussistente dal provvedimento disciplinare del 28 giugno 2022.
Già in prima battuta infatti deve osservarsi che la modifica introdotta nel 2015 ha sancito all’evidenza uno storico passaggio da un sistema imperniato sulla c.d. pregiudiziale penale piena (cui ha dato erroneamente applicazione totut court il provvedimento sanzionatorio qui impugnato) a un sistema a “doppio binario”, nel quale il procedimento penale e il procedimento disciplinare militare ben possono, anzi devono - per regola e salvo eccezioni - procedere parallelamente.
Se questa era l’impostazione della novella del 2015 - ancor più accentuata e meglio definita nella sua portata dalla successiva modifica dell’art. 1393 cit. intervenuta nel 2016, allora la tesi dell’Amministrazione circa l’applicazione dell’art. 55 ter cit., riversata nel provvedimento del 20 settembre 2022, già stride con la ratio dell’intervento normativo.
7.5. Infatti l’Amministrazione, nell’argomentare la reiezione del ricorso gerarchico, ha eccessivamente enfatizzato il mero dato formale del mancato richiamo dell’art. 55 ter cit. alla fase dell’”avvio” dell’azione disciplinare. L’operazione ermeneutica proposta dall’Amministrazione, però, si ripete, si pone in evidente contrasto col complessivo impianto dell’intervento modificativo: il mancato richiamo dell’art. 55 ter cit. anche alla fase dell’avvio del procedimento disciplinare si spiega per il fatto che, per il personale di pubblico impiego contrattualizzato, la contestazione dei fatti ritenuti disciplinarmente rilevanti e già noti all’amministrazione sottostà al principio dell’immediatezza e viene quindi data per presupposta e già avvenuta.
Cosicché la previsione contenuta nell’art. 55 ter cit. dispone solo in relazione alla “prosecuzione” e alla “conclusione” di un procedimento disciplinare già pendente (ammettendone la sospensione in alcune ipotesi) - e non anche in relazione all’avvio del procedimento - proprio perché la fase della contestazione è data per presupposta in quanto necessariamente attivata con tempestiva prontezza.
D’altra parte non sembra intrinsecamente coerente l’opposto impianto interpretativo proposto dall’Amministrazione: da un lato, infatti, si ammetterebbe la totale libertà dell’Amministrazione - il cui apprezzamento sarebbe sganciato da qualsiasi preliminare formale valutazione - di soprassedere dall’avviare un procedimento disciplinare in pendenza di un parallelo procedimento penale e, al contempo, si imporrebbe, dall’altro lato, una volta avviato il procedimento disciplinare, la sua prosecuzione e conclusione, salvi i soli casi previsti dall’art. 55 ter cit..
7.6. Pertanto, già con la modifica introdotta nel 2015, l’art. 1393 cit. imponeva all’Amministrazione una tempestiva presa di posizione rispetto ai fatti di rilevanza disciplinare che le erano già ampiamente noti, essendo ormai venuta meno la generalizzata pregiudiziale penale in precedenza prevista.
Avuta conoscenza dei fatti di rilevanza disciplinare, quindi, l’Amministrazione avrebbe dovuto alternativamente:
a) procedere all’avvio dell’azione disciplinare nell’immediatezza, proseguire e concludere il relativo procedimento;
b) procedere all’avvio dell’azione disciplinare nell’immediatezza e, poi, sospendere - attraverso l’adozione di un formale provvedimento di natura discrezionale - il relativo procedimento nell’attesa della definizione del procedimento penale;
c) disporre il rinvio dell’azione disciplinare (e quindi soprassedere dall’immediato avvio del procedimento) attraverso l’adozione di un formale provvedimento discrezionale di rinvio, adeguatamente motivato.
L’impianto appena delineato è stato da ultimo ripreso, seppur con riferimento all’ultima modifica dell’art. 1393 cit. (come risultante dal d.lgs., n. 91/2016), dalla stessa Amministrazione militare che - nell’approntare la “Guida tecnica” alle procedure disciplinari (cfr. M_D GMIL REG2021 0197083 del 22 aprile 2021) - ha previsto appositi modelli da formalizzare e rendere noti all’incolpato qualora l’Amministrazione disponga, sulla base di un apprezzamento discrezionale, il rinvio (o il “non avvio”) dell’esame disciplinare o la sospensione del relativo procedimento.
7.7. Tale impostazione è d’altra parte ben più coerente con le esigenze difensive dell’incolpato il quale non può rimanere potenzialmente soggetto ad libitum ad un’azione disciplinare in totale assenza:
- di una iniziale formale presa di posizione dell’Amministrazione circa la possibile rilevanza disciplinare di fatti materiali a lei già noti;
- dell’indicazione delle esigenze e delle valutazioni discrezionali dell’Amministrazione che giustificano il rinvio o la sospensione del procedimento disciplinare.
In materia disciplinare, infatti, una volta venuta meno la c.d. pregiudiziale penale, l’immediatezza della contestazione o, comunque, la rapida presa di posizione dell’Amministrazione in ordine all’eventuale rinvio/sospensione dell’azione disciplinare si configura quale elemento costitutivo del potere disciplinare, in quanto la non immediatezza della contestazione induce a ritenere che l’Amministrazione abbia soprasseduto alla promozione della relativa procedura.
8. Alla luce delle considerazioni che precedono, quindi, l’azione disciplinare promossa a distanza di ben sei anni dalla conoscenza da parte dell’Amministrazione dei fatti materiali disciplinarmente rilevanti è ampiamente tardiva. Non risulta agli atti, infatti, alcun provvedimento che dia conto delle ragioni e delle valutazioni di opportunità che hanno indotto l’Amministrazione a non esercitare nell’immediatezza l’azione disciplinare. E tale passaggio era invece ineludibile alla luce del venir meno della c.d. pregiudiziale penale sin dalla modifica dell’art. 1393 del d.lgs. 66/2010, introdotta dalla l. n. 124/2015 e applicabile ratione IS alla presente fattispecie.
Il secondo motivo di ricorso deve quindi essere accolto e, per l’effetto, i provvedimenti disciplinari devono essere annullati.
Le censure proposte con i successivi motivi possono essere assorbite . …».
4. - Con rituale atto di appello il Ministero dell’Economia e delle Finanze - Comando Generale della Guardia di FI chiedeva la riforma della predetta sentenza, lamentandone l’erroneità alla stregua del seguente motivo di gravame:
« a) Errores in judicando, irragionevole motivazione, travisamento dei fatti e violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1393 del C.O.M. ».
5. - Resisteva al gravame il sig. -OMISSIS-, chiedendone il rigetto. Lo stesso con memoria di costituzione riproponeva le censure da III a VII dell’atto introduttivo del giudizio di primo grado.
6. - All’udienza pubblica del 18 febbraio 2025 la causa passava in decisione.
7. - L’appello deve essere accolto in quanto fondato.
7.1. - Invero, come condivisibilmente rilevato dalla difesa erariale, l’art. 1393, comma 1, del decreto legislativo n. 66/2010, disciplinante i “ Rapporti fra procedimento disciplinare e procedimento penale ”, nel testo vigente e applicabile ratione IS al caso in esame ( i.e. epoca della venuta a conoscenza, da parte della P.A., del procedimento penale e quindi in data 29 marzo 2016), prevedeva che “ In caso di procedimento disciplinare che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l’autorità giudiziaria, si applica la disciplina in materia di rapporti fra procedimento disciplinare e procedimento penale di cui all’articolo 55 ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ”.
L’art. 55 ter , comma 1, del decreto legislativo n. 165/2001, nel testo vigente ratione IS , disponeva a sua volta:
« Il procedimento disciplinare, che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l’autorità giudiziaria, è proseguito e concluso anche in pendenza del procedimento penale. Per le infrazioni di minore gravità, di cui all’articolo 55-bis, comma 1, primo periodo, non è ammessa la sospensione del procedimento. Per le infrazioni di maggiore gravità, di cui all’articolo 55-bis, comma 1, secondo periodo, l’ufficio competente, nei casi di particolare complessità dell’accertamento del fatto addebitato al dipendente e quando all’esito dell’istruttoria non dispone di elementi sufficienti a motivare l’irrogazione della sanzione, può sospendere il procedimento disciplinare fino al termine di quello penale, salva la possibilità di adottare la sospensione o altri strumenti cautelari nei confronti del dipendente ».
La ratio dell’art. 1393 del decreto legislativo n. 66/2010 (in combinato disposto con l’art. 55 ter , comma 1, del decreto legislativo n. 165/2001 nella versione ratione IS vigente) non era quella di obbligare a proseguire e concludere un procedimento disciplinare in relazione ai medesimi fatti per i quali procedeva l’Autorità giudiziaria, ma al contrario di consentirlo nonostante tale condizione processuale, eliminando di fatto la previgente pregiudiziale penale.
Più specificamente, la disposizione in commento ( rectius art. 55 ter , comma 1, del decreto legislativo n. 165/2001) prevedeva, quindi:
- una norma di carattere generale (primo periodo), che sanciva l’autonomia del procedimento disciplinare rispetto al processo penale: il primo, difatti, disponeva: “ è proseguito e concluso anche in pendenza del procedimento penale ”;
- una norma di eccezione (terzo periodo con riferimento alle “ infrazioni di maggiore gravità, di cui all’articolo 55-bis, comma 1, secondo periodo ”) rispetto alla norma generale, la quale comportava la sospensione facoltativa del procedimento disciplinare.
Ciò accadeva, in particolare, nei casi di infrazioni disciplinari di “ maggiore gravità ”, allorquando si ravvisava una “ particolare complessità dell’accertamento del fatto addebitato al militare ” ovvero quando l’Amministrazione “ all’esito dell’istruttoria, non dispone di elementi sufficienti a motivare l’irrogazione della sanzione ”.
L’ipotesi di eccezione era stata introdotta dal legislatore allo scopo di evitare l’instaurazione di procedimenti disciplinari il cui esito provvedimentale avrebbe potuto essere viziato per difetto di motivazione, ovvero basarsi (nel caso di irrogazione di una sanzione disciplinare) sulla ritenuta sussistenza di una condotta che, invece, avrebbe potuto essere esclusa in sede penale.
A tal riguardo Cons. Stato, Sez. II, 29 marzo 2023, n. 3237 ha evidenziato che “… ben può essere possibile che l’Amministrazione, pur a conoscenza, sia pure in misura non chiara e completa, di fatti che possono avere rilevanza disciplinare, tuttavia non abbia un grado di conoscenza tale da consentire l’avvio del procedimento disciplinare per il tramite di una formale contestazione degli addebiti, e che tale piena e qualificata conoscenza intervenga (anche) a seguito di quanto medio tempore accertato in sede penale …”.
E ancora T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VI, 31 gennaio 2020, n. 467 (confermata da Cons. Stato, Sez. II, 31 marzo 2023, n. 3326), con motivazione cui questo Collegio ritiene di aderire, ha rilevato:
«… è certamente indiscusso l’interesse a una pronta e sollecita definizione del procedimento disciplinare ma, nel contempo, è anche indispensabile che l’Amministrazione versi in condizione di usufruire di elementi compiuti, ritenuti utili o, meglio, indispensabili per una corretta ricostruzione dei “fatti” contestati, in modo da operare in linea con l’esigenza di assicurare un giusto bilanciamento degli interessi costituzionalmente protetti che vengono in rilievo nel procedimento (cfr. TAR Campania, Napoli, Sez. VI, 9 maggio 2018, n. 3102). …».
È, pertanto, evidente come la decisione di avviare il procedimento disciplinare in pendenza di fatti sottoposti alla cognizione dell’Autorità giudiziaria o attenderne, come nel caso di specie, le decisioni al fine di avere un quadro più completo e idoneo a configurare precisamente l’illecito disciplinare a carico del militare, sia una facoltà discrezionale dell’Amministrazione, espressamente concessa dal legislatore, sindacabile innanzi al Giudice amministrativo solo nei limiti della “ manifesta illogicità o palese irragionevolezza ” (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I Bis , 6 agosto 2019, n. 10333; Cons. Stato, Sez. II, 25 luglio 2022, n. 6543; Cons. Stato, Sez. II, 11 ottobre 2019, n. 6935).
Chiarito l’impianto normativo di riferimento, non appare condivisibile quanto sostenuto dal Giudice di primo grado in ordine al fatto che l’Amministrazione avrebbe dovuto necessariamente formalizzare, con un apposito provvedimento, la decisione di non avviare il procedimento disciplinare.
In particolare, si deve osservare come sia lo stesso Giudice a rilevare che l’Amministrazione, tra le possibili alternative, “… avuta conoscenza dei fatti di rilevanza disciplinare … ”, ben avrebbe potuto “ c) disporre il rinvio dell’azione disciplinare (e quindi soprassedere dall’immediato avvio del procedimento) ”, cosa che di fatto è avvenuta nel caso concreto.
Tuttavia, diversamente da quanto statuito dal T.a.r. nella sentenza appellata, ritiene questo Collegio che l’Amministrazione non è tenuta ad adottare un formale provvedimento discrezionale di rinvio adeguatamente motivato.
Invero, l’affermazione del primo Giudice in ordine all’asserita necessità di “ un formale provvedimento discrezionale di rinvio, adeguatamente motivato ” pone un obbligo a carico dell’Autorità disciplinare, quale la redazione di atti concreti in cui esternare il proprio convincimento, non previsto dal dettato normativo in materia (né nell’art. 1393 del decreto legislativo n. 66/2010, in combinato disposto con l’art. 55 ter , comma 1, del decreto legislativo n. 165/2001, vigente all’epoca, né in quello attuale).
Al riguardo, Cons. Stato, Sez. II, 17 febbraio 2023, n. 1688 ha sottolineato che “… Nessun rilievo assume, ai fini della valida instaurazione procedimento disciplinare e della legittimità del provvedimento conclusivo, la mancata adozione della determinazione di rinvio del procedimento poiché, come osservato anche dal TAR, è un adempimento non previsto né dall’art. 1393 C.O.M. (che prevede solo la sospensione del procedimento già avviato nel caso di cui al terzo periodo del comma 1, ossia ove si tratti di atti e comportamenti del militare nello svolgimento delle proprie funzioni, in adempimento di obblighi e doveri di servizio) né dalla guida tecnica delle procedure disciplinari citata dall’appellante. Quest’ultima, in conformità con il citato art 1393, si limita a precisare che non è causa di invalidità dell’esame disciplinare l’omessa emanazione della determinazione di rinvio nei casi di cui al terzo periodo del comma 1 dell’art. 1393 C.O.M, ma non contempla l’atto di rinvio come adempimento obbligatorio negli altri casi, rilevando che “Si tratta sempre di atto non recettizio, non soggetto a termini decadenziali” (pag. 28). … ”.
Detta valutazione deve essere applicata anche in relazione alla formulazione previgente della disposizione in commento.
È, quindi, evidente che una diversa interpretazione della disposizione risulta immotivatamente disancorata dal suo dato letterale, in quanto il legislatore non ha posto in capo all’Amministrazione alcun obbligo formale di comunicazione nei confronti dei propri dipendenti riguardo ad una preliminare presa di posizione sul piano disciplinare.
Vengono, peraltro, in rilievo anche qualora vi fossero stati, meri atti endoprocedimentali che non avrebbero prodotto alcun effetto lesivo nei confronti del militare (e per tale ragione non contestabili in sede giurisdizionale), né alcuna violazione del diritto alla difesa, propri della partecipazione dell’interessato al procedimento disciplinare.
In ogni caso l’impostazione seguita dal primo Giudice, secondo cui l’Amministrazione avrebbe leso “ le esigenze difensive dell’incolpato il quale non può rimanere potenzialmente soggetto ad libitum ad un’azione disciplinare ”, resta un’affermazione non condivisibile, giacché non è dato comprendere come tale asserita omissione abbia conculcato il pieno ed immediato esercizio delle garanzie difensive del militare, non risultando ravvisabile alcun effettivo pregiudizio al principio del contraddittorio ed alcuna compromissione al diritto di difesa riconosciuto all’interessato, essendo stati pienamente garantiti e concretamente esercitati i diritti partecipativi che la disciplina di riferimento riconosce.
Va, altresì, osservato che neppure sussiste il suddetto pericolo di una esposizione “ ad libitum ” rispetto a future iniziative disciplinari, visto che il “termine” finale è comunque coincidente con l’esito del procedimento penale.
Piuttosto, la decisione di attendere l’esito del procedimento penale, procrastinando l’avvio dell’azione disciplinare, ha svolto semmai un ruolo di tutela del militare.
Questi, infatti, era implicato in una vicenda giudiziaria che, prevedendo inizialmente le ipotesi di reato di cui agli art. 326 cod. pen. ( Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio ) e 615 ter cod. pen. ( Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico ) avrebbe potuto astrattamente determinare l’avvio di un procedimento disciplinare di stato con l’irrogazione, nell’immediato, di sanzioni disciplinari ben più gravi della consegna di rigore.
Non pertinente appare, infine, il richiamo, operato nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado (cfr. pagg. 13 e ss.) e dal T.a.r. (cfr. pag. 11 della sentenza appellata), alle disposizioni recate dalla c.d. “ Guida Tecnica ” del Ministero della Difesa datata 22 aprile 2021, le cui direttive riguardano un’altra e diversa amministrazione e non esplicano alcuna vincolatività per la Guardia di FI (specialmente con riguardo agli aspetti procedurali di dettaglio), la quale si è dotata di specifiche disposizioni normative interne in tema di procedimenti disciplinari a carico degli appartenenti al Corpo.
Alla luce di quanto sopra esposto nella vicenda per cui è causa appare coerente con le disposizioni normative vigenti la circostanza che, attesa la gravità dell’infrazione (per come emergente all’epoca dei fatti) e non sussistendo elementi sufficienti per valutare adeguatamente le responsabilità disciplinari del OR, l’Autorità competente abbia deciso di avviare il procedimento disciplinare solo al termine di quello penale con un quadro complessivo sicuramente più chiaro e completo.
La legittimità della sanzione irrogata per le ragioni sopra esposte (e con essa del successivo provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico) fa, quindi, salva anche la censurata determinazione di rigetto dell’istanza di cessazione degli effetti delle sanzioni disciplinari, la quale risulta scevra da vizi di valutazione in merito ai presupposti per la sua adozione.
Ne discende, in conseguenza, la legittimità della condotta amministrativa, immune dai vizi denunciati dal ricorrente e pienamente conforme alla vigente normativa di settore .
7.2. - Il sig. OR con memoria di costituzione riproponeva le censure da III a VII dell’atto introduttivo del giudizio di primo grado.
7.2.1. - Con le doglianze sub III e IV il OR eccepisce l’intempestività e l’inerzia dell’Amministrazione in merito all’avvio nei suoi confronti del procedimento disciplinare di corpo, con il quale gli è stato inflitto un giorno di consegna.
Il ricorrente sostiene che l’azione disciplinare sarebbe stata avviata oltre il termine di 40 giorni previsto dalla circolare n. 1/2006 del Comando Generale (da ritenersi tuttora vigente in forza dell’art. 2115 del decreto legislativo n. 66/2010) in forza della quale “… il procedimento disciplinare deve avere inizio, con la contestazione degli addebiti, entro 180 giorni dalla data in cui è divenuta irrevocabile la sentenza definitiva di proscioglimento, ovvero entro 40 giorni dalla data in cui il militare abbia notificato all’amministrazione la sentenza stessa …” (art. 4.1). Secondo la prospettazione del OR l’Amministrazione avrebbe dovuto procedere nel caso di specie con l’avvio del procedimento disciplinare entro il termine di 40 giorni dal 7 ottobre 2021 (data di notifica via PEC da parte del ricorrenteal al Reparto T.L.A. FV della sentenza divenuta irrevocabile), termine ampiamente disatteso, essendo stato il procedimento disciplinare avviato soltanto in data 14 aprile 2022 con la contestazione disciplinare di cui alla nota nr. 64643/2022 datata 14 aprile 2022 del Reparto T.L.A. FV. Parimenti sarebbe stato violato anche il termine perentorio di 180 giorni decorrenza dalla data di irrevocabilità della sentenza.
Inoltre, secondo il ricorrente a fronte di una richiesta di archiviazione parziale presentata dalla Procura di Trieste in data 29 marzo 2019 e di un decreto di archiviazione del G.I.P. dell’11 aprile 2019 limitatamente all’ipotesi di reato di cui all’art. 615- ter cod. pen. (provvedimento notificato a cura dello stesso ricorrente all’Amministrazione a mezzo PEC in data 20 giugno 2019), l’Amministrazione avrebbe avviato il procedimento disciplinare soltanto in data 14 aprile 2022 con nota 646343/2022, anche contestando l’accesso alla sala ascolto della Procura di Trieste del 12 settembre 2014, verosimilmente quale fatto ulteriore e diverso rispetto all’ipotesi delittuosa archiviata dal G.I.P. in data 11 aprile 2019, e quindi tardivamente rispetto alla tempistica contemplata dalla circolare del Comando Generale n. 1/2006 al punto 5.3 (pag. 107).
In ogni caso i fatti contestati al militare sarebbero stati noti all’Amministrazione sin dal 2016.
I motivi vanno disattesi.
Invero, sul punto va rilevato che correttamente l’avvio delle valutazioni di carattere disciplinare sono state eseguite - in linea con il combinato disposto degli artt. 1393 del decreto legislativo n. 66/2020 e 55 ter del decreto legislativo n. 165/2001 nella versione ratione IS operante - all’esito del relativo procedimento penale.
Pertanto, la competente Autorità disciplinare, a seguito della definizione della vicenda penale de qua avvenuta in data 23 marzo 2021 con la sentenza del Tribunale di Trieste n. -OMISSIS- divenuta irrevocabile il 21 settembre 2021 e di cui si è ottenuta formale conoscenza integrale il successivo 28 ottobre 2021, ha proceduto alle fasi successive.
La P.A. in primis ha tempestivamente dato corso alle attività valutative che si sono concretizzate nei seguenti atti:
- foglio n. 207938/2021, datato 26 novembre 2021, del Comandante del Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Friuli Venezia Giulia di Trieste;
- nota n. 216315/2021, datata 10 dicembre 2021, del Comandante Regionale Friuli Venezia Giulia di Trieste;
- foglio n. 48904/129 datato 22 marzo 2022, con il quale il Comandante Regionale Friuli Venezia Giulia di Trieste ha rinviato gli atti al Comandante del Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Friuli Venezia Giulia di Trieste, all’esito della valutazione operata dall’Autorità competente di non avviare il procedimento disciplinare di stato comunicato con il foglio n. 103165/2022, datato 21 marzo 2022, del Comando Interregionale dell’Italia Nord Orientale di Venezia.
Successivamente l’Amministrazione ha avviato il procedimento disciplinare in data 14 aprile 2022, nei termini previsti dall’art. 1398, comma 1, lett. d) del decreto legislativo n. 66/2010, ovvero “ senza ritardo ” dal rinvio degli atti al Comandante di Corpo, all’esito della valutazione operata dal Comandante Interregionale dell’Italia Nord Orientale di Venezia, in data 21 marzo 2022, di non avviare il procedimento disciplinare di stato.
Al riguardo, va osservato che il decorso dei termini per l’avvio del procedimento disciplinare non può essere ricondotto alla data di notifica del decreto di archiviazione parziale, inviato a mezzo PEC dal militare in data 20 giugno 2019, atteso che detto documento, privo dei visti di conformità all’originale, non definiva il contesto penale nella sua interezza, trattandosi di una “ richiesta di archiviazione parziale ”, avanzata dal P.M. in data 29 marzo 2019 ed accolta dal G.I.P. in data 11 aprile 2019, limitatamente all’ipotesi di reato di cui all’art. 615- ter cod. pen. (“ Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico ”).
Sul punto Cons. Stato, Adunanza Plenaria, 13 settembre 2022, n. 14 ha rilevato che “ il procedimento disciplinare nei confronti del personale militare deve essere instaurato o ripreso, ai sensi dell’art. 1392, co. 3, e dell’art. 1393, co. 4, d. lgs. 15 marzo 2010 n. 66, a decorrere dalla data di intervenuta conoscenza della sentenza che conclude definitivamente e complessivamente il processo penale, non assumendo alcun rilievo, ai fini della determinazione del dies a quo, il passaggio in giudicato di precedenti sentenze con riferimento a singoli capi di imputazione. La conoscenza della sentenza conclusiva del processo penale deve essere integrale, non essendo sufficiente la mera conoscenza del dispositivo o di estratti della stessa, e legalmente certa, dovendo la stessa irrevocabilità risultare formalmente, secondo le modalità previste dalla legge ”.
Il principio di diritto desumibile da tale pronuncia può essere applicato mutatis mutandis anche alla vicenda per cui è causa e quindi induce a ritenere che l’instaurazione del procedimento disciplinare deve avvenire a decorrere dalla data di intervenuta conoscenza della sentenza che chiude definitivamente e complessivamente il processo penale, non assumendo rilievo in tal caso ai fini della determinazione del dies a quo un mero decreto del G.I.P. di archiviazione parziale.
L’Amministrazione ha comunque concluso il procedimento disciplinare in data 28 giugno 2022, nel rispetto dei termini previsti dall’art. 1046, comma 1, lett. h), n. 6), del d.P.R. n. 90/2010, ovvero entro novanta giorni dalla data di contestazione degli addebiti, avvenuta in data 14 aprile 2022.
Viceversa gli invocati termini contemplati dalla circolare n. 1/2006 debbono ritenersi superati in quanto privi di corrispondenza nelle disposizioni del decreto legislativo n. 66/2010 e del regolamento di cui al d.P.R. n. 90/2010.
7.2.2. - Con le doglianze sub V e VI il sig. -OMISSIS- eccepisce la violazione del principio di imparzialità dell’organo giudicante e la violazione dell’obbligo di astensione nell’ambito del ricorso gerarchico che è stato vagliato e definito dal Comandante Regionale Guardia di FI Friuli Venezia Giulia con la determinazione n. 159490/2022 datata 20 settembre 2022.
Anche per le censure in argomento, si ritiene che l’Amministrazione abbia correttamente operato nel pieno rispetto delle disposizioni in materia dettate:
- dal codice dell’ordinamento militare (di cui al decreto legislativo n. 66/2010), per quel che concerne le Autorità (Comandante del Reparto Tecnico Logistico Amministrativo F.V.G. [Comandante di Corpo], Comandante Regionale Friuli Venezia Giulia e Comandante Interregionale dell’Italia Nord-Orientale della Guardia di FI Venezia [Autorità competente ai sensi dell’art. 1396 decreto legislativo n. 66/2010]) che hanno, dapprima, formulato le valutazioni e proposte disciplinari nei confronti del OR, nonché per quel che concerne l’Autorità ( i.e. Comandante del Reparto Tecnico Logistico Amministrativo F.V.G.) che ha posto in essere il procedimento disciplinare;
- dall’art. 1 del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, per quel che concerne l’Autorità (Comandante Regionale Guardia di FI Friuli Venezia Giulia) che ha definito il ricorso gerarchico, quale organo sovraordinato rispetto a quello che ha emesso l’atto amministrativo impugnato.
Per quanto sopra esposto, la censura prospettata sul punto dal ricorrente è infondata, atteso che:
- la nozione di conflitto d’interessi, richiamata dall’art. 6- bis della legge n. 241/1990 (secondo cui “ Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale ”), può essere ricavata dall’art. 7 del d.P.R. n. 62/2013 in tema di “ Obbligo di astensione ” (secondo cui “ Il dipendente si astiene dal partecipare all’adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull’astensione decide il responsabile dell’ufficio di appartenenza ”), che fornisce un’elencazione di conflitti d’interessi tipizzati (rapporto di coniugio, parentela, tutoraggio, ecc.) e aggiunge una norma di chiusura riguardante “ gravi ragioni di convenienza ”;
- le considerazioni espresse dal Comandante del Re.T.L.A. (Foglio n. 93409/13 in data 13 maggio 2019 del Reparto Tecnico Logistico Amministrativo del Friuli Venezia Giulia - Trieste, punto 4: “ Sebbene non ancora definita la vicenda per i profili di natura penale, la stessa lascia ampi margini di discrezionalità, in ordine alla possibilità di intraprendere ulteriori azioni nei confronti del sovrintendente OR. Dall’esame degli atti, emerge che il comportamento tenuto dal Brigadiere OR è da ritenersi concretamente ed incontrovertibilmente grave ed inopportuno per un appartenente al Corpo, ma non rientrerebbe nei criteri individuali dalla circolare (…) concernente la possibilità da parte dell’Amministrazione di ricorrere alla costituzione di parte civile …”), in assenza di ulteriori interessi personali o professionali che possano porsi in contrasto con l’imparzialità richiesta dall’assunzione della decisione in merito al procedimento disciplinare de quo , non concretizzano alcun presupposto giuridico sintomatico di un conflitto d’interessi, nemmeno potenziale;
- la sanzione comminata al militare è scaturita in esito ad un’articolata procedura nel cui contesto hanno trovato doveroso spazio le attività strumentali all’avvio del procedimento disciplinare che hanno coinvolto l’intera scala gerarchica sovraordinata al Comandante di Corpo, che ha espresso le valutazioni in ordine all’opportunità di vagliare la condotta del militare nell’ambito di un procedimento disciplinare;
- nel caso di specie non può essere rivolto alcun rilievo in merito all’incompatibilità delle valutazioni espresse dal Comandante Interregionale dell’Italia Nord Orientale di Venezia e dal Comandante Regionale Friuli Venezia Giulia, in quanto le valutazioni della vicenda penale si sono limitate a verificare se esistessero i presupposti per avviare un procedimento disciplinare e, successivamente all’irrogazione della sanzione, al controllo di legittimità sul provvedimento conclusivo emesso dal Comandante del Reparto Tecnico Logistico Amministrativo del Friuli Venezia Giulia.
7.2.3. - Con la doglianza sub VII il sig. -OMISSIS- eccepisce l’illegittimità della determinazione n. 165274/2022, datata 29 settembre 2022, con cui il Comandante Regionale Guardia di FI Friuli Venezia Giulia ha rigettato la sua istanza di cessazione degli effetti di una sanzione disciplinare di corpo (tre giorni di consegna di rigore) che gli era stata comminata il 12 settembre 2019.
A tal fine il ricorrente:
- opera un rinvio al disposto dell’art. 1369 del decreto legislativo n. 66/2010 in tema di “ Cessazione degli effetti delle sanzioni disciplinari di corpo ” e alla circolare n. 1/2006 del Comando Generale della Guardia di FI - I Reparto, avente ad oggetto “ Istruzione sui procedimenti disciplinari ”, che non contemplano la valutazione, nell’ambito del procedimento di cancellazione delle sanzioni disciplinari di corpo, di sanzioni che intervengano dopo la presentazione dell’istanza in trattazione;
- ritiene che l’istanza avanzata in data 4 aprile 2022 ai sensi dell’art. 1369 del decreto legislativo n. 66/2010 fosse ammissibile poiché si erano pienamente realizzate le previste condizioni oggettive (decorso di un biennio dalla comunicazione della punizione) e soggettive (assenza di ulteriori sanzioni disciplinari);
- ritiene che, essendo stato collocato in aspettativa per dottorato di ricerca, dal 1° novembre 2021 al 31 ottobre 2024, sia sospeso il suo rapporto gerarchico/funzionale con il Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Friuli Venezia Giulia e, pertanto, che le Autorità che hanno espresso i pareri previsti dall’art. 1369 del decreto legislativo n. 66/2010 non erano più quelle competenti gerarchicamente.
La doglianza non è meritevole di positivo apprezzamento.
Ritiene, infatti, questo Giudice che l’Amministrazione abbia operato correttamente per le ragioni di seguito esposte.
Si premette che il beneficio della cessazione degli effetti delle sanzioni disciplinari di corpo è finalizzato al recupero del trasgressore ed è connotato da valenza premiale a riscontro del ravvedimento dimostrato nel tempo dal militare punito.
Nel caso in esame l’istanza del OR non è stata ritenuta ammissibile, essendo stata riscontrata la carenza di:
- un effettivo ravvedimento, indispensabile per la concessione dell’invocato beneficio, che non può limitarsi ad una mera verifica temporale (decorso di due anni dalla data di comunicazione dell’ultima sanzione inflitta), ma deve avere ad oggetto la sussistenza di requisiti di merito che attengono alla condotta dell’istante sino al momento della decisione dell’Autorità sull’istanza di cessazione;
- meritevolezza, poiché nelle more della definizione dell’istanza, all’interessato in data 28 giugno 2022 era stata inflitta la sanzione di corpo di giorni 1 (uno) di consegna.
Per queste ragioni, oltre al Comandante Regionale Friuli Venezia Giulia, anche il Capo Ufficio Logistico del Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Friuli Venezia Giulia e il Comandante pro tempore del Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Friuli Venezia Giulia hanno espresso parere sfavorevole all’accoglimento dell’istanza.
Infine, per quel che concerne la posizione in cui si trovava il militare (aspettativa per dottorato di ricerca dal 1° novembre 2021 al 31 ottobre 2024, giusta determinazione n. 199336 in data 10 ottobre 2021, del Comandante Regionale Friuli Venezia Giulia), va rilevato che trattasi di una delle possibili posizioni di stato contemplate dall’art. 875 del decreto legislativo n. 66/2010.
L’aspettativa in forza del successivo art. 884 del decreto legislativo n. 66/2010 viene definita come la posizione di stato del militare temporaneamente esonerato dal servizio per una delle cause previste dal codice dell’ordinamento militare (tra queste al comma 2, lett. g) del citato art. 884 è prevista l’ammissione a un dottorato di ricerca).
Il personale in aspettativa conserva il proprio status ; tuttavia il temporaneo esonero dal servizio non comporta la sospensione del rapporto gerarchico/funzionale con le Autorità gerarchiche di riferimento.
Peraltro, accedendo alla tesi prospettata dal ricorrente in ordine alla cessazione del vincolo gerarchico in dipendenza dell’assunzione della posizione di aspettativa per dottorato di ricerca, non si comprende per quale motivo il militare abbia presentato l’istanza alla sua scala gerarchica.
Per quanto sopra esposto si ritiene che tale censura sia infondata.
8. - In conclusione l’appello del Ministero dell’Economia e delle Finanze - Comando Generale della Guardia di FI va accolto e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, deve essere respinto il ricorso proposto in primo grado.
9. - In considerazione della peculiarità della materia trattata sussistono giuste ragioni per disporre la compensazione tra le parti delle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado.
Compensa le spese del doppio grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Fabio Taormina, Presidente
Giovanni Sabbato, Consigliere
Francesco Guarracino, Consigliere
Maria Stella Boscarino, Consigliere
Francesco Cocomile, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesco Cocomile | Fabio Taormina |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.