Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 05/05/2025, n. 3606 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3606 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
N. 4167/2025 R.G.
EPYBBLICA ITALI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Presidente Dott. Maria Laura Cosmai
Dott. Susanna Terni Giudice
Dott. Chiara Delmonte Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso iscritto a ruolo in data 04/02/2025 da
06/02/1992) Parte 1
Cod. Fisc. C.F. 1 residente in [...]20 LETT. B ASSAGO OTA con l'Avv. PELLEGRINO FELICE presso cui ha eletto domicilio giusta procura in atti e
Parte 2 (REGGIO DI CALABRIA (RC), 03/10/1982)
Cod. Fisc. C.F. 2 residente in [...]20 LETT. B 20057 ASSAGO ITA con l'Avv. SERRAO MARIA FAUSTINA presso cui ha eletto domicilio giusta procura in atti e
nata il [...] a [...], e c.f. C.F. 3 Parte 3 ' ,
nata il [...] a [...] 1 in persona del c.f. C.F. 4 Parte 4
,
curatore speciale avv. Daniela Figini in proprio ex art 86 c.p.c.
Con comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento in data 19 febbraio 2025
OGGETTO:
DELLA RESPONSABILITA' REGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO
GENITORIALE E PER IL MANTENIMENTO DEI FIGLI NATI FUORI DAL
MATRIMONIO
Le parti hanno avito un relaizone more uxorio dal 2016 al 2024 e dalla loro unione son nate Pt 3
6 giugno 2019 e Pt 4 29 gennaio 2021 riconosciute da entrambi.
Con ricorso iscritto a ruolo in data 04/02/2025 ha chiesto a questo Tribunale di Parte 1 regolamentare l'esercizio delle responsabilità genitoriale chiedendo ex art 473 bis. 15 c.p.c. di disporre l'immeditato rientri delle minori in Assago in quanto illecitamente trattenute dalla madre in Calabria.
Con decreto 17 febbraio 2025 il Giudice Delegato ha così provveduto:
Ritenuto che
non sussistono i presupposti ex art 473 bis. 15 c.p.c. per attivarsi inaudita altera parte a tutela delle minori essendo necessario instaurare il contraddittorio con la madre presso cui le bambine attualmente si trovano e che l'iscrizione alla scuola primaria della maggiore, trattandosi di scuola dell'obbligo, segue il criterio della residenza fino a diversa disposizione giudiziale
(...)
Le allegazioni contenute in ricorso per cui la madre tratterrebbe illegittimamente le bambine presso di sé in Calabria senza il consenso paterno- impongo l'attivazione d'ufficio ex art 473 bis. 2 e 8 c.p.c.
a tutela della minori nominando curatore speciale di Pt 3 (6 giugno 2019) e Pt 4 (29 gennaio
2021) l'avv Figini Daniela a cui delega il compito, previo confronto con le insegnanti delle scuola frequentate dalle bambine e con altre figure adulte di riferimento ( nonni, pediatra..) di dare voce processuale autonoma alle minori nella temporanea incapacità dei genitori di farlo autonomamente con termine per costituirsi in giudizio al 4 aprile 2025
La madre convenuta si è costituita in giudizio il 18 marzo 2025 ed ha chiesto l'affido superescluivo delle minori ed il loro collocamento prevalente presso di sé in Calabria.
Il curatore speciale si è costituto in giudizio il 1 aprile 2025 e, dato conto delle informazioni assunte e dell'attività espletata, ha avanzato istanze nell'interesse delle bambine.
All'udienza ex art. 473 bis. 21 c.p.c. del 16 aprile 2025 grazie al proattivo intervento del curatore speciale e dei procuratori hanno dichiarato di aver raggiunto i seguenti accordi:
1) Disporre l'affido condiviso delle minori ad entrambi i genitori;
2) Disporre le bambine continuino ad abitare presso e con la mamma in Reggio Calabria via
Italia 77, anche ai fini della residenza anagrafica dove la sig. ra Pt 2 vivrà unitamente ai nonni materni disponibili ad ospitare figlia e nipoti anche la fine di supportare la mamma;
3) Dare atto che il padre delega la madre a compiere ogni attività necessaria per il cambio di residenza l'iscrizione/ trasferimento delle bambine a scuola nonché per iscriverle ad attività sportive purché previamente concordate;
4) Dare atto che il padre concorda che sia la madre ad occuparsi delle pratiche amministrative necessarie per il cambio di residenza suo e delle minori
5) salvo ogni migliore accordo tra i genitori le bambine vedranno il Papa: almeno un fine settimana al mese dal venerdì all'uscita da scuola alla domenica sera o, tenuto conto degli impegni lavorativi e paterni dal sabato al lunedì sera. il padre dovrà comunicare con anticipo alla madre le disponibilità. Le bambine dormiranno con il padre
Tendenzialmente ogni tre mesi, o comunque in occasioni di sospensioni scolastiche, la madre accompagnerà le minori ad Assago perché trascorrano con il padre il periodo conocrdato impegnandosi a riportarle con sé A Reggio Calabria.
I genitori concordano che fino a quando la madre non recupererà un'occupazione
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lavorativa che le consenta una remunerazione netta su base mensile di 800 € i voli per le bambine saranno ad integrale carico del padre. al raggiungimento di detta soglia di reddito i voli i costi dei voli saranno suddivisi dai genitori nella misura del 50% ciascuno.A tale fine la madre si impegna a comunicare al padre entro 10 giorni dalla sottoscrizione il contratto di lavoro e la ral.
Le bambine saranno con il Per_1 durante il periodo di sospensione scolastica estiva due settimane di cui due consecutive che dovranno essere concordate tra i genitori entro il 30
Aprile di ogni anno. con riferimento all'annualità 2025 i genitori concordano che le settimane non saranno consecutive. Le settimane paterne saranno ad agosto
Le minori trascorreranno una settimana con il padre durante le vacanze natalizie da individuarsi tenendo conto dei turni lavorativi le vacanze pasquali e le altre festività scolastiche saranno trascorse con entrambi i
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genitori secondo il criterio dell'alternanza. Per Pasqua 2025 Con riferimento a Pasqua
2025 i genitori si sono accordati nel senso che la mamma salirà con le bambine in giorno di Pasqua e starà in Assago fino al 26 dove tutti pernotteranno nell'abitazione paterna salvo miglior accordo;
6) Con decorrenza dalla mensilità di Aprile 2025 il padre contribuirà nel mantenimento delle bambine versando la madre entro il 20 di ogni mese l'importo di 600 € oltre rivalutazione di legge prima rivalutazione Aprile 2026 di universale;
7) i genitori continueranno nella misura del 50% ciascuno nelle spese extra assegno delle bambine come da linee guida;
8) la madre continuerà a percepire per intero l'assegno unico universale ad oggi pari a 350,00 euro la madre dà atto che negli ultimi mesi l'importo è stato pari a 119,00
9) Spese legali compensate
IL Giudice delegato, ritento che gli accordi raggiunti dalle parti rappresentassero la migliore regolamentazione possibile dell'esercizio della responsabilità genitoriale e l'assetto abitativo, relazionale ed economico più rispondente all'interesse delle minori, li ha recepiti in provvedimenti temporanei e, preso atto della conciliazione delle parti ex art 473 bis. 21 u.c c.p.c. ha rimesso la causa in decisione.
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Sull'esercizio della responsabilità genitoriale e sul mantenimento della prole Il Collegio ritiene che gli accordi raggiunti dalle parti all'udienza ex art 473 bis. 21 c.p.c. recepiti a in provvedimento temporaneo debbano essere confermati in sentenza in quanto frutto della libera determinazione dei genitori e conformi, come evidenziato anche dal curatore speciale, all'interesse di Pt 3 ed Pt 4
Sulle spese di lite.
Come da accordo delle parti le spese devono essere compensate.
Entrambi i genitori devono, infine, essere condannati nella misura del 50% ciascuno al pagamento in favore dello Stato ex art 133 DPR 115/2002 delle spese del curatore speciale delle minori, ammesse al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, per l'importo di 3.100,00 euro a titolo di onorari oltre spese generali, oneri fiscali e previdenziali di legge oltre 129,69 euro per spese documentate come liquidate in separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione IX civile, definitivamente pronunciando nella controversia civile n.
4167 del 2025, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Provvede come da accordi dei genitori sopra riportati da intendersi qui richiamati e trascritti;
2. Compensa tra le parti le spese di lite
3. Condanna Parte 1 e Parte 2 ex art 133 DPR 115/2002 al pagamento in favore dello stato ex art 133 DPR 115/2002 delle spese del curatore speciale delle figlie minori, ammesse al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, liquidate come da separato decreto per l'importo di 3.100,00 euro oltre spese generali, oneri fiscali e previdenziali di legge oltre euro 129.69 per spese documentate;
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 23 aprile 2025 Il Presidente Il Giudice estensore
Dott. Chiara Delmonte Dott. Laura Maria Cosmai