Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 11/02/2025, n. 168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 168 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Lisa Micochero Presidente dott.ssa Silvia Barison Giudice dott.ssa Maria Vittoria Valentino Giudice est. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 1977/2024 V.G. promossa con ricorso depositato da:
nato a [...], il [...], (C.F. , Parte_1 C.F._1
residente in [...] rappresentato e difeso come in atti dall'Avv. Luca Dalò (pec: presso il cui studio – sito in Torino, Email_1
via Durandi n. 12 – è elettivamente domiciliato;
e
, nata a [...], il [...], (C.F. TE
), residente in [...] rappresentata C.F._2
e difesa come in atti dall'Avv. Giovanni De Nigris (pec: Email_2
presso il cui studio è elettivamente domiciliata
E con l'intervento del Pubblico Ministero.
Oggetto: Separazione consensuale.
Conclusioni congiunte delle parti: come da ricorso e richiamate nelle note di trattazione scritta depositate ai sensi degli artt. 127-ter e 473-bis.51, comma 2, c.p.c. in data 1.10.2024 e 7.10.2024 in sostituzione dell'udienza del 15.10.2024;
Conclusioni del P.M.: “voglia il Tribunale dichiarare la separazione dei coniugi alle condizioni indicate dalle parti.”
Con Con il ricorso depositato il 9.05.2024 e - premesso Parte_1 TE
di aver contratto matrimonio religioso in LI (LE) in data 4.06.2007, matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di LI (LE) al n. 30, parte II, serie A, dell'anno
2007 e che dall'unione sono nate due figlie (nata in [...], il [...]) e (nata in [...]_2
Mirano, il 29.03.2012) - hanno proposto domanda congiunta di separazione, indicando le condizioni della stessa:
“ Cessazione della convivenza. Le parti chiedono concordemente di essere autorizzate a vivere separate, con l'obbligo del reciproco rispetto.
Assegnazione della casa coniugale. La casa coniugale, di proprietà della Sig.ra con gli CP_1 arredi che la compongono, è assegnata a quest'ultima, che vi abiterà con le figlie minori.
Il Sig. si è già allontanato dalla casa coniugale e provvederà a portare via tutti i suoi Parte_1 effetti/vestiario/beni personali, ancora presenti nell'immobile, entro la data del 31.08.24.
Oltre agli effetti personali il Sig. potrà portare via dall'immobile i seguenti ulteriori beni Parte_1
personali: televisore regalo dei genitori, tappeto persiano regalo dei 40 anni, cassetta degli attrezzi e cassetta per il bricolage, attrezzatura per pittura, scala telescopica 6 m., attrezzature sportive, bicicletta, attrezzatura da palestra.
Affidamento delle figlie minori
- affidamento condiviso le figlie minori, e , sono affidate ad entrambi i genitori, con Persona_3 Persona_4
residenza fissata presso la madre, Sig. , residente in [...]di Sala TE
(VE), Via Giacomo Leopardi n. 19;
- modalità di visita il Padre trascorrerà con le figlie due giornate infrasettimanali, il martedì ed il giovedì. Il martedì dalla fine della scuola sino alle ore 22,00, durante il periodo scolastico e sino alle ore 22,30 durante i periodi di vacanza.
Il giovedì dalla fine della scuola sino al venerdì mattina, con il rientro a scuola o con il risveglio durante i periodi di vacanza.
Nel periodo compreso tra l'inizio di maggio e la fine di settembre l'orario di rientro delle figlie sarà sempre alle ore 22,30.
Il Padre trascorrerà con le figlie un fine settimana al mese (12 fine settimana all'anno con esclusione nel computo di quelli trascorsi dal Padre con le Figlie durante le vacanze scolastiche) dalle ore 16,00 del sabato sino al lunedì mattina con il loro rientro a scuola o con il loro risveglio. I fine settimana di competenza del Padre saranno concordati mensilmente in funzione dei turni di lavoro di quest'ultimo che potranno essere comunicati alla Madre appena stabiliti dal datore di lavoro.
Nel caso in cui il Padre, per motivi di lavoro e/o vacanza e/o salute e/o altri giustificati motivi, non possa trascorrere con le figlie uno dei dodici fine settimana di competenza, avrà diritto a recuperare il fine settimana non goduto nei mesi successivi.
Per quanto riguarda le vacanze di Natale: ad anni alterni, con un genitore dall'inizio delle vacanze sino al mattino del 30 dicembre e con l'altro dal mattino del 30 dicembre sino al rientro a scuola.
Per quanto riguarda le vacanze di Carnevale: ad anni alterni, con inizio nel 2025 a favore del Sig.
. Parte_1
Per quanto riguarda le vacanze pasquali: ad anni alterni, con inizio nel 2025 a favore della Sig.ra
CP_1
Per quanto riguarda le ferie estive: le figlie trascorreranno due settimane consecutive con il Padre
e due settimane consecutive con la Madre. Il periodo di ferie dovrà essere comunicato entro il mese di giugno di ogni anno. Per quest'anno i coniugi hanno concordato che le figlie staranno con il Padre dal 29 giugno sera al 13 luglio sera - sino alle ore 22,00 - e con la Madre dal 13 luglio sera al 27 luglio sera.
Mantenimento delle figlie minori
A decorrere dal giorno della comparizione dei coniugi dinnanzi il Presidente del Tribunale, il Sig.
verserà alla Sig.ra a titolo di concorso al mantenimento delle figlie minori, la Parte_1 CP_1 somma mensile complessiva di € 240,00 (€ 120,00 mensili per ciascuna figlia) rivalutabile annualmente secondo l'indice Istat;
l'importo in oggetto dovrà essere corrisposto entro il giorno 10 di ogni mese, a mezzo di bonifico bancario, sul conto corrente intestato alla Pt_2
Il Padre contribuirà, in ragione del 50%, alle spese mediche non coperte dal SSN, nonché quelle scolastiche, sportive e formative sostenute nell'interesse delle figlie, previamente concordate e documentate (secondo le modalità e i limiti previsti dal Protocollo del Tribunale di Venezia).
Le spese fino ad ora sostenute nell'interesse delle figlie restano a carico del genitore che le ha effettuate.
I coniugi concordano che, per quanto riguarda l'apparecchio odontoiatrico della figlia , le Per_2 future rate, ancora da pagare, saranno a carico della Sig.ra L'assegno unico sarà ripartito CP_1
nella misura del 50% per ciascun genitore.
Consenso all'espatrio
I coniugi esprimono reciproco assenso/consenso al rilascio dei documenti personali validi per l'espatrio e per l'iscrizione delle figlie minori sui documenti di ciascuno.
Mantenimento del coniuge I coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia reciproco assegno periodico o di mantenimento in quanto entrambi economicamente indipendenti e autosufficienti.
Definizione dei precedenti rapporti economici e patrimoniali tra i coniugi
In merito ai precedenti rapporti economici e patrimoniali tra i coniugi, il Sig. si impegna Parte_1
a corrispondere/restituire alla Sig.ra la somma complessiva di € 11.360,00 CP_1
(undicimilatrecentosessanta/00), senza interessi e rivalutazione, in rate mensili di € 250,00
(duecentocinquanta/00) ciascuna, a decorrere dal mese successivo alla data di comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale e sino alla concorrenza della somma pattuita, a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente intestato alla Pt_2
I coniugi specificano che il pagamento di dette somme è finalizzato a regolare, in modo definitivo, i rapporti di debito/credito esistenti tra le parti al momento della separazione consensuale e che le somme corrisposte a questo titolo non costituiscono, in nessun modo, assegno di mantenimento del
Marito in favore della Pt_2
Spese legali Ciascuna parte provvederà al pagamento dei propri difensori con rinuncia di questi ultimi alla solidarietà professionale.”
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto.
Tanto premesso la domanda congiunta di separazione merita accoglimento.
Invero, la separazione ormai acclarata tra i coniugi e la concorde volontà degli stessi manifestata di non volersi riconciliare comprovano la sussistenza di una situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale.
Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 158 c.c. per la pronuncia della separazione personale di e che hanno contratto matrimonio religioso in Parte_1 TE
data in data 4.06.2007, in LI (LE) matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di LI (LE) dell'anno 2007, parte II, serie A, atto n. 30.
Le condizioni concordate dalle parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, anzi rispondenti all'interesse dei figli minori.
All'Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove l'atto di matrimonio è stato trascritto va ordinato di procedere all'annotazione della presente sentenza, all'esito del passaggio in giudicato.
Le spese di lite sono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Omologa la separazione personale tra e Parte_1 TE
, congiuntisi in matrimonio religioso in LI (LE) in data 4.06.2007, matrimonio
[...] iscritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di LI (LE) dell'anno 2007, parte II, serie A, atto n. 30;
- Ordina all'Ufficiale di Stato civile del citato Comune l'annotazione della presente sentenza in margine all'atto di matrimonio, al suo passaggio in giudicato;
- Spese compensate.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 18.12.2024.,
Il Giudice estensore
Dott.ssa Maria Vittoria Valentino
Il Presidente
Dott.ssa Lisa Mocochero