Articolo 884 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 915Articolo 917
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Art. 884. Aspettativa 1. L'aspettativa e' la posizione di stato del militare temporaneamente esonerato dal servizio per una delle cause previste dal presente codice.
2. L'aspettativa puo' conseguire a:
a) stato di prigionia o di disperso, ai sensi dell'articolo 621; (7)
b) infermita' temporanee;
c) motivi privati;
d) riduzione dei quadri;
e) elezione in cariche politiche e amministrative;
f) prestazione di servizio all'estero del coniuge, dipendente - civile o militare - dello Stato;
g) ammissione a un dottorato di ricerca;
h) applicazione delle disposizioni di cui alla sezione III del capo IV del titolo III del presente libro;
i) applicazione dell' articolo 19, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461 , nonche' del decreto interministeriale di cui all'articolo 930.
i-bis) applicazione dell' articolo 26 della legge 4 novembre 2010, n. 183 ;
i-ter) ((aspettativa sindacale non retribuita)) .
3. L'aspettativa per riduzione dei quadri riguarda esclusivamente gli ufficiali.

------------- AGGIORNAMENTO (7)
Il D.L. 29 dicembre 2010, n. 228 , convertito con modificazioni dalla L. 22 febbraio 2011, n. 9 , ha disposto (con l'art. 5, comma 1-bis) che "L'aspettativa di cui all' articolo 884, comma 2, lettera a), del codice dell'ordinamento militare , di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 , e' riconosciuta anche per eventi antecedenti alla data di entrata in vigore dello stesso decreto legislativo n. 66 del 2010 , verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 1982".
Entrata in vigore il 14 maggio 2025
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