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24 ottobre 1989
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31 ottobre 2017
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1 gennaio 2023
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Art. 717. Audizione della persona sottoposta a una misura coercitiva 1. Quando e' stata applicata una misura coercitiva a norma degli articoli 714, 715 e 716, il presidente della corte di appello, al piu' presto e comunque entro cinque giorni dalla esecuzione della misura ovvero dalla convalida prevista dall'articolo 716, provvede all'identificazione della persona, al suo interrogatorio, e ne raccoglie, previa informazione sulle conseguenze giuridiche che ne derivano, l'eventuale consenso all'estradizione o la rinuncia alla garanzia del principio di specialita', facendone menzione nel verbale.
2. Al fine di provvedere agli adempimenti previsti dal comma 1, il presidente della corte di appello invita l'interessato a nominare un difensore di fiducia designando, in difetto di tale nomina, un difensore di ufficio a norma dell'articolo 97 comma 3. Gli adempimenti di cui al comma 1 sono compiuti alla necessaria presenza del difensore, al quale e' dato avviso almeno ventiquattro ore prima. ((Quando una particolare disposizione di legge lo prevede, il presidente della corte di appello dispone che l'interessato partecipi a distanza all'interrogatorio. Puo' altresi' autorizzare l'interessato e il difensore a partecipare a distanza all'interrogatorio quando questi ne fanno richiesta.)) Il consenso all'estradizione e la rinuncia alla garanzia del principio di specialita' non sono validi se non sono espressi alla presenza del difensore.
2-bis. La rinuncia dell'estradato alla garanzia del principio di specialita' e' irrevocabile, salvo l'intervento di fatti nuovi che modifichino la situazione esistente al momento della rinuncia.
CAP004 CAP009 CAP011
2. Al fine di provvedere agli adempimenti previsti dal comma 1, il presidente della corte di appello invita l'interessato a nominare un difensore di fiducia designando, in difetto di tale nomina, un difensore di ufficio a norma dell'articolo 97 comma 3. Gli adempimenti di cui al comma 1 sono compiuti alla necessaria presenza del difensore, al quale e' dato avviso almeno ventiquattro ore prima. ((Quando una particolare disposizione di legge lo prevede, il presidente della corte di appello dispone che l'interessato partecipi a distanza all'interrogatorio. Puo' altresi' autorizzare l'interessato e il difensore a partecipare a distanza all'interrogatorio quando questi ne fanno richiesta.)) Il consenso all'estradizione e la rinuncia alla garanzia del principio di specialita' non sono validi se non sono espressi alla presenza del difensore.
2-bis. La rinuncia dell'estradato alla garanzia del principio di specialita' e' irrevocabile, salvo l'intervento di fatti nuovi che modifichino la situazione esistente al momento della rinuncia.
CAP004 CAP009 CAP011
Commentari • 34
- 1. Mancata audizione in termini dell'estradando (Cass. 41732/06)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 25 luglio 2024 · 297.71582
L'inosservanza del termine di cinque giorni previsto dall'art. 717 c.p.p., comma 1, entro cui deve avvenire l'audizione della persona sottoposta ad una misura coercitiva, non determina alcuna conseguenza: si tratta di un termine che non può essere considerato perentorio, con la conseguenza che deve escludersi che da tale inosservanza possa derivare la nullità o la caducazione della misura stessa. […]
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Giurisprudenza • 182
- 1. Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/12/2021, n. 46629Provvedimento: […] Ne conseguirebbe, pertanto, l'omessa esecuzione nel caso di specie di un interrogatorio secondo le forme descritte dal codice di rito con conseguente venir meno dell'efficacia della misura restrittiva e ciò per il chiaro tenore dell'art. 717 cod. proc. pen. nella parte in cui fa riferimento alla necessità di eseguire l'atto "al più presto e comunque entro cinque giorni", norma che, […] Innanzitutto, l'articolo 717 cod. proc. pen. prevede che non solo l'interrogatorio, ma anche gli ulteriori incombenti debbano essere svolti nei cinque giorni dall'esecuzione della misura; […] Omologa previsione è dettata nel novellato art. 717 c.p.p. laddove l'estradando si trovi sottoposto a misura coercitiva, […]Leggi di più...
- art. 717 cod. proc. pen.·
- pericolo di fuga·
- principio di specialità·
- inefficacia misura cautelare·
- radicamento sul territorio nazionale·
- art. 302 cod. proc. pen.·
- art. 294 cod. proc. pen.·
- estradizione·
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- interrogatorio di garanzia