Sentenza 14 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 14/04/2025, n. 182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 182 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Massimo De Luca Presidente Relatore
Giorgio Bertola Giudice
Valeria Monti Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 1110/2025 promossa con ricorso congiunto depositato in data 04/03/2025
DA
Parte_1 C.F._1
E
) Parte_2 C.F._2
Entrambi rappresentati e difesi, per mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'Avv. ANTONACCI FEDERICA
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Omologa di separazione consensuale.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“… (omissis) … 1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo di comunicarsi, a mezzo raccomandata a.r., ogni variazione di domicilio o residenza.
2) Il signor continuerà ad abitare presso la casa di Via Caleffi Alba e Pt_1
Arrigo n. 10 sita in IR (MN), accollandosi tutte le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria;
la OR trasferirà la propria residenza presso Pt_2 l'abitazione sita in Via Trieste n. 3 sita in IR (MN).
3) Il signor trasferirà la nuda proprietà degli immobili a lui intestati Pt_1 secondo le seguenti modalità: - Quanto all'immobile sito in IR (MN), Via
Trieste n. 3, censito presso il catasto fabbricati del comune di IR, Foglio
- Quanto all'immobile sito in IR (MN), Via Caleffi Alba e Arrigo
n. 10, censito presso il catasto fabbricati del comune di IR, Foglio 32 mappale 855, sub. 1 cat. A/2 cl.4 vani 7,0 e Foglio 32 mappale 885 sub. 2 cat. C/6 cl.4 superf. 26mq., lo stesso verrà trasferito in nuda proprietà alla OR
[...]
. Parte_2
4) A far data dal deposito del presente ricorso per la separazione consensuale tra le parti, il signor si impegna a corrispondere a favore della OR Parte_1
un assegno di mantenimento dell'importo di € 500,00 Parte_2
(cinquecento/00) mensili. Il pagamento dovrà essere effettuato entro il giorno 20 di ogni mese mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato a
[...]
, IBAN IT89 J030 6234 2100 0000 2339 737. L'importo Parte_2 dell'assegno sarà soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT del costo della vita.
5) Il signor si impegna, entro e non oltre 30 giorni dall'omologa della Pt_1 separazione consensuale, relativamente agli immobili di cui al punto 3), ora per allora, a sottoscrivere presso il Notaio scelto dallo stesso, atto di trasferimento dei suddetti immobili, a favore della figlia e dell'ex coniuge Controparte_1 OR , come riportato nel punto 3) del presente Parte_2 ricorso. Le spese relative all'atto di trasferimento dell'immobile di Via Caleffi Alba e Arrigo n. 10 saranno sostenute dal sig. di comune accordo tra le Pt_1
Parti.
6) Le Parti concordano che con riferimento al c/c cointestato n. 509882-3 acceso presso la banca lo stesso rimarrà intestato al solo signor CP_2 Pt_1 impegnandosi sin d'ora la OR a comunicare la variazione all'istituto Pt_2 bancario. Le somme presenti sul c/c verranno suddivise al 50% tra le Parti.
7) I beni mobili che arredano la casa di IR (MN) Via Caleffi Alba e Arrigo n. 10 si intendono di proprietà della OR a far data dall'atto di Pt_2 trasferimento dell'immobile.
8) I coniugi si concedono, altresì, reciproca autorizzazione per l'espatrio concedendo sin d'ora reciproco assenso per il rilascio del passaporto.
9) Le parti danno atto di aver risolto ogni pendenza economica e di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altro per qualsivoglia titolo. … (omissis) … “.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione le parti, premesso di aver contratto matrimonio in Piatra - Neamt (ROMANIA) in data 05/10/1995 (con atto trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di MARMIROLO al n. 7, Parte II, Serie C,
Anno1995) formulavano le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della coppia.
2 Rilevata, pertanto, l'intollerabilità della convivenza tra le parti, ne va pronunciata la separazione personale, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della natura del procedimento, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la separazione personale delle parti;
2) regola i rapporti economici tra le parti nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MARMIROLO di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
5) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di
Mantova il 10/04/2025.
Il Presidente
Massimo De Luca
3