Cass. civ., sez. I, sentenza 06/09/1966, n. 2325
CASS
Sentenza 6 settembre 1966

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Il contributo statale per la ripartizione o ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti per causa bellica,pur presentandosi sostanzialmente quale mezzo di risarcimento del danno di guerra, resta tuttavia qualificato specificamente dalla finalita, di carattere pubblicistico, di favorire la ricostruzione degli immobili, danneggiati o distrutti, per superiori fini di politica sociale ed economica. Di conseguenza i contributi concessi dall'art.90 del d.l. 10 aprile 1947, n.261, non si differenziavano da quelli considerati in via generale nell'art.15 del R.d. 20 settembre 1926, n.2231, che dichiarava esenti dall'imposta di R. m i sussidi, concorsi e contributi pagati dallo stato ed altri enti pubblici per fini di pubblico interesse, senza che l'esenzione escludesse che il contributo, in quanto rappresentante un concorso nelle spese di produzione ed altre passivita deducibili, dovesse compreso fra i cespiti attivi ai fini della Determinazione del reddito annuo tassabile (art.21 legge 8 giugno 1939, n.1231). Pertanto, il beneficio di cui all'art.90 citato andava limitato allo esonero dell'imposta da applicarsi per ritenuta o rivalsa all'atto della erogazione del contributo,ferma restando la tassabilita al momento dell'imposizione sul bilancio. Ne vale richiamare in contrario le circostanze che l'art.90 stabilisce l'esenzione con disposizione di carattere assoluto, dovendosi inquadrare le norme nel sistema del trattamento fiscale riguardante i contributi corrisposti dallo stato per finalita di pubblico interesse.*

Ai sensi dell'art.83 del T.U. 29 gennaio 1958, n.645, non sono soggetti all'imposta di ricchezza mobile i contributi di ogni genere pagati dallo stato e da altri enti pubblici,che non costituiscano concorso in spese di produzione o passivita deducibili.*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 06/09/1966, n. 2325
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2325
    Data del deposito : 6 settembre 1966

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