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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 02/10/2025, n. 9644 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9644 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE IV LAVORO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Cesare Russo, lette le note di discussione scritta depositate ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente s e n t e n z a nella causa iscritta al n. 12531/2025 R.G. controversie lavoro promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Maccarrone per Parte_1 procura allegata al ricorso,
- ricorrente -
contro
in persona del legale rappresentante pro-tempore, CP_1
- contumace -
OGGETTO: indennità di accompagnamento, ex art. 1 legge n. 18/1980 e disabilità con necessità di sostegno intensivo, ex art. 3, comma 3, legge 104/1992.
CONCLUSIONI: per parte ricorrente, come scritti difensivi e nelle note sostitutive di udienza.
FATTO
1. Con ricorso depositato in forma telematica il 3 aprile 2025 il ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio l' in persona del legale rappresentante CP_1 pro-tempore, proponendo rituale ricorso giurisdizionale nel termine di 30 giorni stabilito dall'art. 445 bis c.p.c. – decorrente dal dissenso presentato avverso la relazione di perizia medico legale, resa nel procedimento per accertamento tecnico preventivo – e ha domandato di accertare il proprio stato di persona in condizione di disabilità con necessità di sostegno intensivo, secondo le previsioni di cui all'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992, per fruire dei benefici che la legge riconosce a tale status, nonché il proprio stato di invalido civile ai fini della fruizione dell'indennità di accompagnamento. Malgrado la rituale instaurazione del contraddittorio, non si è costituito in giudizio l' sicché con ordinanza del 28 maggio 2025, resa all'esito CP_1 dell'udienza svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ne è stata dichiarata la contumacia. Acquisito il fascicolo della fase dell'accertamento tecnico preventivo, la causa è stata istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti in allegato all'atto introduttivo e con il rinnovo della C.T.U. medico-legale. Autorizzato il deposito di note conclusionali e disposta contestualmente la sostituzione dell'udienza di discussione con lo scambio di note scritte, ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., sulle conclusioni della ricorrente la controversia è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Così ricostruito l'iter processuale, deve, in primo luogo, evidenziarsi la tempestività del presente giudizio di opposizione, posto che in base alle emergenze del fascicolo telematico il dissenso avverso le conclusioni rassegnate dal perito nella fase di accertamento tecnico preventivo è stato tempestivamente espresso dalla parte ricorrente il 25 marzo 2025 e il presente ricorso è stato depositato in forma telematica il 3 aprile 2025, sicché nel rispetto del termine perentorio di 30 giorni stabilito dall'art. 445 bis, comma 6, c.p.c.
2.1 Sempre in via preliminare, va osservato che l'art. 445 bis c.p.c., introdotto dall'art. 38 comma 1 lett. b) n. 1, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, come modificato in sede di conversione dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ed applicabile dall'1 gennaio 2012, stabilisce, al primo comma: “Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale nel cui circondario risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696 - bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195”. Ai sensi del sesto comma dell'art. 445 bis c.p.c. nel ricorso devono essere specificate, a pena di inammissibilità, le ragioni della contestazione. Dunque, questo giudizio (o meglio questa seconda ed eventuale fase del giudizio) sotto il profilo sanitario ha un carattere esclusivamente impugnatorio, tanto che la mancata specificazione dei motivi di contestazione della C.T.U. impone al giudice di emettere una sentenza di carattere processuale di inammissibilità. E se la mancanza di contestazioni comporta l'inammissibilità del ricorso, argomentando a contrario, il ricorso introduttivo del giudizio di cui al comma 6 in tanto è ammissibile in quanto abbia ad oggetto la contestazione della C.T.U.; il che equivale a dire che oggetto del ricorso può essere esclusivamente la richiesta di pervenire ad un accertamento sanitario difforme (totalmente o anche solo parzialmente) da quello contenuto nella C.T.U. In proposito, la Suprema Corte ha di recente ribadito che “Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità ai sensi della l. n. 222 del 1984, la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all'art. 445 bis, ultimo comma, c.p.c., è per legge destinata a riguardare solo un elemento della fattispecie costitutiva (il c.d. requisito sanitario), sicché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, che è destinata a sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio-economici” (cfr., per tutte, Cass., sez. lav., n. 27010 del 24 ottobre 2018, Cass., sez. lav., n. 9755 dell'8 aprile 2019, Cass., sez. lav., n. 17787 del 26 agosto 2020, nonché, negli stessi termini, Cass., sez., lav., n. 29721 del 19 novembre 2024). Quanto poi alla condizione di soggetto disabile (già portatore di handicap) ai sensi dell'art. 3 della legge n. 104/1992, la stessa può essere attribuita a colui che, “presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale
o di emarginazione” (comma 1), ovvero anche nel caso in cui “la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione” (comma 3), in tal caso assumendo la disabilità la connotazione di gravità, con necessità di sostegno intensivo.
Si tratta, all'evidenza, di una condizione soggettiva (o status) al cui semplice riconoscimento sono collegati vantaggi, benefici economici, prestazioni sanitarie, agevolazioni fiscali o tributarie, nonché ogni altra utilità che sia erogata da soggetti pubblici o gestori o esercenti pubblici servizi, meritevole di accertamento e di tutela anche a prescindere dall'indicazione di uno specifico beneficio rivendicato. Invero, la Corte di legittimità, “in tema di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis cod. proc. civ., ha ravvisato la sussistenza dell'interesse ad agire per il riconoscimento della condizione di portatore di handicap grave (art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992), anche a prescindere dalla specificazione del beneficio che, in forza di tale riconoscimento, si rivendica” (cfr. Cass., sez. lav., 15 settembre 2021, n. 24953 e Cass., sez. lav., 12 ottobre 2022, n. 29830). Nel caso in esame parte ricorrente ha censurato in modo pieno, specifico ed esaustivo la perizia resa nel corso dell'accertamento tecnico preventivo, contestando sotto plurime sfaccettature il giudizio del consulente tecnico, e, peraltro, ha introdotto il giudizio entro il termine perentorio dal deposito del dissenso alla c.t.u., sicché non residuano dubbi sull'ammissibilità del presente procedimento.
3. Nel merito, posto l'indirizzo interpretativo della Corte di legittimità in merito all'ambito del giudizio di opposizione, circoscritto alla sola sussistenza dei presupposti sanitari per beneficiare di una determinata prestazione assistenziale, il ricorso è parzialmente fondato e va accolto nei termini che seguono. Invero, il consulente tecnico d'ufficio nominato in questa fase processuale ha sottoposto a revisione critica le conclusioni rese nella fase di ATP, pervenendo ad analoghe conclusioni con riguardo all'indennità di accompagnamento, ma discostandosene con riferimento alla condizione di disabilità. Invero, l'ausiliario ha così rappresentato: “Il periziato, a causa del glaucoma bilaterale, pur conservando una buona acuità visiva, presenta un gravissimo deficit del campo visivo, che conserva per soli 6,5 gradi (la normale visione binoculare è di circa 120 gradi). Egli pertanto vede bene gli oggetti, ma deve “ricercarli”, in modo da far coincidere la posizione del capo e degli occhi con quella piccola finestra di campo visivo rimasto (cosiddetta visione a tunnel o, nei casi più gravi, visione puntiforme). Pertanto, in ambienti noti conserva la sua autonomia, mentre in ambienti ignoti si muove con molta difficoltà. Nel 2019 ha subito una prostatectomia radicale per un carcinoma prostatico. Fino ad oggi non vi è evidenza di recidiva di malattia, ma dovrà continuare a monitorare il livello di antigene prostatico specifico (PSA) e a fare controlli urologici. La condizione attuale non configura e presupposti per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento poiché il soggetto è ancora autonomo nelle attività quotidiane di base ed in buona parte di quelle strumentali, tuttavia sussistono i presupposti per il riconoscimento di quanto previsto all'art. 3, comma 3 della legge 104/1992, sia nella vecchia che nella nuova formulazione. Infatti, il soggetto presenta gravi limitazioni in tutte le attività extradomestiche. Inoltre, con molta probabilità il progredire del glaucoma determinerà la perdita del visus residuo e pertanto egli deve intensivamente apprendere tutte le tecniche necessarie alla conservazione dell'autonomia dei soggetti non vedenti.”. Sicché, conclusivamente, ha affermato che “Sulla base delle evidenze documentali, anamnestiche e cliniche, è possibile affermare che non sussistono (né sono in precedenza sussistiti) i presupposti per il riconoscimento dell'assegno di accompagnamento ex art. 1 L. 18/1980 Sussiste invece, sin dalla data della domanda amministrativa una minorazione che determina una situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3 della L. 104/1992”. Alla stregua, quindi, del giudizio del consulente, che va condiviso in quanto sorretto da logiche e congrue motivazioni scientifiche e frutto degli accertamenti medico-legali eseguiti, e che corrobora l'analoga - sia pure solo in parte - conclusione diagnostica raggiunta da altro C.T.U. nella fase dell'a.t.p., deve concludersi che il ricorrente non possegga il requisito sanitario per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, mentre sussiste, fin dalla domanda amministrativa, lo status di persona in condizione di disabilità con necessità di sostegno intensivo, ex art. 3, comma 3, legge 104/1992 (cfr. relazione di consulenza nella fase dell'a.t.p. e nel presente giudizio, in atti). Peraltro, a fronte della completezza ed esaustività della relazione peritale, le parti non hanno sollevato contestazioni sotto alcuno specifico profilo sanitario, né evidenziato errori o incongruenze nell'elaborato peritale. Invero, anche nelle note di trattazione scritta, sostitutive della discussione, il ricorrente - che ha già mancato di trasmettere note critiche alla relazione di bozza peritale - ha omesso qualsiasi contestazione specifica delle risultanze della C.T.U., senza evidenziarne alcun errore logico-giuridico o medico-legale.
4. Le spese di lite vanno liquidate come in dispositivo alla luce della regola generale sulla soccombenza, nonché delle vigenti tabelle allegate al d.m. n. 147/2022, con riguardo allo scaglione di valore della causa, con distrazione in favore del procuratore, dichiaratosi antistatario ai sensi e per gli effetti dell'art. 93 c.p.c. Vanno poste, infine, definitivamente a carico dell' le spese della CP_1 consulenza tecnica d'ufficio resa nella fase di ATP, già liquidate, nonché di quella resa in questa fase processuale, liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Lette le note di discussione scritta ex articolo 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando, nella contumacia dell' , dichiara che il CP_1 ricorrente è persona in condizione di disabilità con necessità di sostegno intensivo, ex art. 3, comma 3, legge 104/1992, dalla domanda amministrativa. Rigetta, per il resto, il ricorso. Condanna l' alla refusione delle spese di lite, che liquida in CP_1 complessivi € 2.697, oltre rimborso forfettario spese generali, i.v.a. e c.p.a., come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Pone definitivamente a carico dell' le spese delle consulenze Pt_2 tecniche d'ufficio, già liquidate. Roma, 2 ottobre 2025. Il giudice Cesare Russo