Articolo 716 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 704Articolo 702
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9 ottobre 2010
Art. 716. Personale femminile in formazione 1. Al personale femminile che frequenta i corsi regolari delle accademie e delle scuole allievi marescialli e allievi sergenti e i corsi di formazione iniziale degli istituti e delle scuole delle Forze armate, nonche' al personale femminile volontario in fase di addestramento e specializzazione iniziale, si applica l'articolo 1494. 2. Le amministrazioni interessate disciplinano gli specifici ordinamenti dei corsi presso le accademie, gli istituti e le scuole di formazione in relazione all'ammissione ai corsi stessi del personale femminile.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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