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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 14/03/2025, n. 64 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 64 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 84/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Sezione Unica Civile
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Riccardo Merluzzi Presidente
Dott.ssa Laura Di Lauro Giudice
Dott. Stefano Bergonzi Giudice Relatore riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di cui al n. R.G. 84/2024 avente ad oggetto: ricorso per lo scioglimento del matrimonio promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa, giusta procura agli Parte_1 C.F._1 atti dall'Avv. Elisa Moratti del Foro di Gorizia ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo telematico del difensore Email_1
RICORRENTE contro
(C.F. , Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE nonché
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Gorizia
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Per la parte ricorrente:
• Pronunciare ai sensi dell'art. 3 n. 2 Lett. B della L. 01 dicembre 1970 n.898 lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi e e, per l'effetto, incaricare l'Ufficiale dello Parte_1 Controparte_1
Stato Civile del Comune di Muggia (TS) di procedere alla annotazione della sentenza;
1 Per_
• Nulla in punto modalità di gestione della prole essendo le figlie e maggiorenni ed economicamente Per_2 autosufficienti;
• Nulla in punto immobile familiare essendo di esclusiva proprietà della ricorrente;
• Nulla in punto economico, essendo la sig.ra economicamente autosufficiente;
Pt_1
• Autorizzare la sig.ra a procedere, in virtù della procura generale notarile dd. Parte_1
20/10/2014 al passaggio di proprietaria del veicolo Dacia Sandero targata EH 102 FY dal nome di
[...] al nome di CP_1 Parte_1
Si chiede ammettersi, ove necessario, prova per testimoni tramite l'audizione dei signori: Testimone_1
e . Tes_2 Testimone_3 Testimone_4
• Spese tutte rifuse.
Conclusioni del P.M.:
Esprime parere favorevole
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I) Le parti processuali hanno contratto matrimonio con rito civile in Muggia (TS) in data
20/03/1993 (anno 1993, atto n. 10, reg. Atti di Matrimonio, parte II, serie C) e si sono separati giudizialmente con sentenza n. 231 del 2016 del Tribunale ordinario di Gorizia.
Dall'unione coniugale sono nate le figlie, e , entrambe maggiorenni ed Testimone_1 Tes_2 economicamente autosufficienti;
Con ricorso depositato il 31/01/2024, ha chiesto di pronunciarsi il Parte_1 divorzio alle condizioni ivi riportate.
Il Presidente del Tribunale, previa assegnazione del fascicolo e designazione del Giudice relatore, provvedeva a fissare udienza di comparizione delle parti, assegnando i termini di cui all'art. 473- bis.17 c.p.c.
La ricorrente ha proceduto, tramite il Consolato italiano di Houston, alla notifica del ricorso al sig.
che si è perfezionata in data 11/12/2024. Controparte_1
All'udienza di prima comparizione il resistente non si è costituito in giudizio, nonostante la ritualità delle notifiche;
veniva, pertanto, dichiarata la sua contumacia. La ricorrente ha rappresentato di non aver alcun contatto con il resistente e ha manifestato nuovamente la volontà di divorziare alle condizioni rassegnate in ricorso, chiedendo di rinunciare ai termini di cui all'art. 473-bis.28 c.p.c.
Il Giudice, visto l'art. 473-bis.22 c.p.c., ha disposto la discussione della causa, trattenendola in decisione e riservandosi di riferire al Collegio.
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., il quale ha espresso parere positivo.
II) La domanda è fondata ed è, pertanto, d'accogliere.
2 Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898. La domanda di parte ricorrente e la mancata comparizione in giudizio, nonostante la regolarità della notifica, di parte resistente (unitamente alla circostanza allegata e documentata che lo stesso ha contratto nuovo matrimonio in Texas) dimostrano la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale ed il Collegio non può che recepire tale intendimento.
Il Tribunale stima pertanto sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento del ricorso.
Nulla a pronunciarsi in merito alla domanda di autorizzazione al passaggio di proprietà dell'autoveicolo ancora intestato al resistente, essendo tema estraneo all'oggetto del presente giudizio.
Stante la pronuncia della pronuncia in solo punto di status, si ritiene di compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale di Gorizia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando in camera di consiglio,
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi in data 20/03/1993 in
Muggia con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Muggia (anno 1993, atto n. 10, reg. Atti di Matrimonio, parte II, Serie C);
- manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Muggia perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
- Compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Gorizia, nella camera di consiglio del 13/03/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Stefano Bergonzi Dott. Riccardo Merluzzi
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Sezione Unica Civile
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Riccardo Merluzzi Presidente
Dott.ssa Laura Di Lauro Giudice
Dott. Stefano Bergonzi Giudice Relatore riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di cui al n. R.G. 84/2024 avente ad oggetto: ricorso per lo scioglimento del matrimonio promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa, giusta procura agli Parte_1 C.F._1 atti dall'Avv. Elisa Moratti del Foro di Gorizia ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo telematico del difensore Email_1
RICORRENTE contro
(C.F. , Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE nonché
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Gorizia
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Per la parte ricorrente:
• Pronunciare ai sensi dell'art. 3 n. 2 Lett. B della L. 01 dicembre 1970 n.898 lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi e e, per l'effetto, incaricare l'Ufficiale dello Parte_1 Controparte_1
Stato Civile del Comune di Muggia (TS) di procedere alla annotazione della sentenza;
1 Per_
• Nulla in punto modalità di gestione della prole essendo le figlie e maggiorenni ed economicamente Per_2 autosufficienti;
• Nulla in punto immobile familiare essendo di esclusiva proprietà della ricorrente;
• Nulla in punto economico, essendo la sig.ra economicamente autosufficiente;
Pt_1
• Autorizzare la sig.ra a procedere, in virtù della procura generale notarile dd. Parte_1
20/10/2014 al passaggio di proprietaria del veicolo Dacia Sandero targata EH 102 FY dal nome di
[...] al nome di CP_1 Parte_1
Si chiede ammettersi, ove necessario, prova per testimoni tramite l'audizione dei signori: Testimone_1
e . Tes_2 Testimone_3 Testimone_4
• Spese tutte rifuse.
Conclusioni del P.M.:
Esprime parere favorevole
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I) Le parti processuali hanno contratto matrimonio con rito civile in Muggia (TS) in data
20/03/1993 (anno 1993, atto n. 10, reg. Atti di Matrimonio, parte II, serie C) e si sono separati giudizialmente con sentenza n. 231 del 2016 del Tribunale ordinario di Gorizia.
Dall'unione coniugale sono nate le figlie, e , entrambe maggiorenni ed Testimone_1 Tes_2 economicamente autosufficienti;
Con ricorso depositato il 31/01/2024, ha chiesto di pronunciarsi il Parte_1 divorzio alle condizioni ivi riportate.
Il Presidente del Tribunale, previa assegnazione del fascicolo e designazione del Giudice relatore, provvedeva a fissare udienza di comparizione delle parti, assegnando i termini di cui all'art. 473- bis.17 c.p.c.
La ricorrente ha proceduto, tramite il Consolato italiano di Houston, alla notifica del ricorso al sig.
che si è perfezionata in data 11/12/2024. Controparte_1
All'udienza di prima comparizione il resistente non si è costituito in giudizio, nonostante la ritualità delle notifiche;
veniva, pertanto, dichiarata la sua contumacia. La ricorrente ha rappresentato di non aver alcun contatto con il resistente e ha manifestato nuovamente la volontà di divorziare alle condizioni rassegnate in ricorso, chiedendo di rinunciare ai termini di cui all'art. 473-bis.28 c.p.c.
Il Giudice, visto l'art. 473-bis.22 c.p.c., ha disposto la discussione della causa, trattenendola in decisione e riservandosi di riferire al Collegio.
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., il quale ha espresso parere positivo.
II) La domanda è fondata ed è, pertanto, d'accogliere.
2 Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898. La domanda di parte ricorrente e la mancata comparizione in giudizio, nonostante la regolarità della notifica, di parte resistente (unitamente alla circostanza allegata e documentata che lo stesso ha contratto nuovo matrimonio in Texas) dimostrano la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale ed il Collegio non può che recepire tale intendimento.
Il Tribunale stima pertanto sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento del ricorso.
Nulla a pronunciarsi in merito alla domanda di autorizzazione al passaggio di proprietà dell'autoveicolo ancora intestato al resistente, essendo tema estraneo all'oggetto del presente giudizio.
Stante la pronuncia della pronuncia in solo punto di status, si ritiene di compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale di Gorizia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando in camera di consiglio,
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi in data 20/03/1993 in
Muggia con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Muggia (anno 1993, atto n. 10, reg. Atti di Matrimonio, parte II, Serie C);
- manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Muggia perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
- Compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Gorizia, nella camera di consiglio del 13/03/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Stefano Bergonzi Dott. Riccardo Merluzzi
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