Articolo 2115 del Codice dell'ordinamento militare
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9 ottobre 2010
Art. 2115. Clausola di corrispondenza 1. I rinvii contenuti nelle fonti normative vigenti a disposizioni o istituti riprodotti nel presente codice e nel regolamento, si intendono effettuati alle corrispondenti disposizioni e istituti dei citati codice e regolamento.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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