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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VIII, sentenza 12/01/2026, n. 289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 289 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 289/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 8, riunita in udienza il 10/07/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
AMALFI FABRIZIO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
MIRABELLI EUGENIO, Giudice
in data 10/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6903/2022 depositato il 22/12/2022
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Dott.ssa Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Dott.ssa Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Melilli - Piazza Filippo Crescimanno 96010 Melilli SR
Difeso da
Avv. Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1631/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 4 e pubblicata il 20/04/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 111 IMU 2014 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 srl impugna la sentenza n.1631/2022, depositata in data 20/04/2022,con cui la Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa, Sezione Quarta, dichiarava inammissibile il ricorso poiché lo stesso era stato notificato oltre il termine perentorio di giorni sessanta, previsto dall'art. 21 del D.Lgs 546/1992. Rilevava in particolare che l'avviso di accertamento veniva notificato alla ricorrente in data 19/12/2018, mentre il ricorso veniva notificato a mezzo pec al Comune di Melilli il 26/02/2019, oltre quindi il termine di scadenza del 18/02/2019.
l contenzioso riguardava l'impugnazione dell'avviso di accertamento IMU 2014 n. 111/2018 per un importo di €11.784,00.
Con l'atto di Appello la Ricorrente_1 srl espone quanto segue:
Contesta la data di perfezionamento della notifica dell'atto impositivo (ritenuta erroneamente il 19/12/2018).
Sostiene che la notifica è avvenuta ai sensi dell'art. 140 c.p.c., quindi perfezionata il 29/12/2018.
Afferma che il ricorso del 26/02/2019 è tempestivo.
Solleva anche motivi di merito sull'illegittimità dell'avviso per:
Rendita catastale non definitiva.
Carenza di motivazione.
Errata applicazione normativa.
Illegittimità delle sanzioni.
Controdeduzioni Comune di Melilli:
Conferma la tardività del ricorso e dell'appello (anche per violazione dell'art. 22 D.Lgs 546/92 sul deposito).
Sostiene l'infondatezza dei motivi di appello. Chiede la riunione con altro procedimento connesso (IMU 2015).
Avendo la Ricorrente_1 S.r.l. omesso deliberatamente di produrre la busta contenente il cronologico e la data di ricezione dell'atto, non ha provato tempestività della notifica, rifugiandosi dietro una affermazione del tutto teorica secondo cui "la data del 19.12.2018 non corrisponde alla data di ricezione di ricezione dell'atto da parte del destinatario.
Anche qualora la data di notifica non dovesse corrispondere alla data del 19/12/2018 è anche vero che l'odierna appellante non ha provato la data esatta di notifica dell'atto che potrebbe essere avvenuta antecedentemente allo spirare del termine di dieci giorni previsto dall'art. 8, comma 4 della Legge 890/1982.
In altri termini non risulterebbe provato che il ricorso sia stato proposto nel termine di cui all'art. 21 del D.lgs
546/92. Peraltro contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante il Giudice di primo grado non aveva alcun obbligo di ordinare l'esibizione della documentazione comprovante la data di notifica dell'atto impugnato.
Nel nostro caso non vi erano neppure i presupposti che avrebbero legittimato l'ordine di esibizione, non essendo al tempo insorta alcuna contestazione sul punto.
Aggiunge che il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado avrebbe dovuto comunque essere dichiarato inammissibile per il mancato rispetto del termine previsto dall'art. 22 del D.Lgs 546/1992 per il deposito dell'atto in questione. L'art. 22 D.Lgs 546/1992, concernente le modalità e il contenuto della costituzione in giudizio del ricorrente, stabilisce infatti che “Il ricorrente, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso,
a pena d'inammissibilità deposita, nella segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di primo e secondo grado adita, o trasmette a mezzo posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento,
l'originale del ricorso notificato a norma degli articoli 137 e seguenti del c.p.c. ovvero copia del ricorso consegnato o spedito per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale. All'atto della costituzione in giudizio, il ricorrente deve depositare la nota di iscrizione al ruolo, contenente l'indicazione delle parti, del difensore che si costituisce, dell'atto impugnato, della materia del contendere, del valore della controversia e della data di notificazione del ricorso.
L'inammissibilità del ricorso è rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche se la parte resistente si costituisce a norma dell'articolo seguente...........................
Nel nostro caso, come risulta dalla nota di iscrizione a ruolo il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado
è stato notificato a mezzo pec al Comune di Melilli in data 26/02/2019 mentre la costituzione in giudizio della Ricorrente_1 è avvenuta il 26/06/2019, quindi ben oltre il termine di trenta giorni dalla notifica del ricorso.
Ne deriva che la costituzione della ricorrente oltre il termine perentorio di trenta giorni stabilito dall'art. 22 del D.lgs. 546/1992 determina la inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.
Peraltro la costituzione in giudizio della parte resistente non sarebbe valsa a sanare il predetto vizio, ma addirittura nel nostro caso il Comune di Melilli non si é neppure costituito nel Giudizio di primo grado.
Deduce l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 22 del D.Lgs 546/1992 - Infondatezza del proposto gravame. Rileva che anche l'atto di appello deve essere dichiarato inammissibile per mancato rispetto del termine previsto per il deposito del predetto atto dall'art. 22 del DLgs 546/1992. La costituzione dell'appellante deve infatti avvenire nel termine di trenta giorni dalla notificazione del ricorso. Dalla nota di iscrizione a ruolo risulta che il ricorso è stato notificato a mezzo pec al Comune di Melilli in data 21/11/2022 mentre la costituzione della Ricorrente_1 nel giudizio di appello è avvenuta il 22/12/2022, quindi oltre il termine di trenta giorni dalla notifica del ricorso, scadente il 21/12/2022.
Va rilevata la infondatezza del secondo motivo di appello con il quale la Ricorrente_1 S.r.l. denuncia l'omessa pronuncia in violazione dell'art. 112 c.p.c. e la conseguente nullità della sentenza impugnata.
La Suprema Corte ha infatti ribadito che il vizio di omessa pronunzia non è configurabile quando il preventivo esame di questioni pregiudiziali di rito o di eccezioni di natura processuale è sufficiente a definire il Giudizio con la declaratoria di inammissibilità della domanda (Cass. n. 10422/2019; Cass. n. 25154/2018; Cass. ord.
n. 1876/2018; Cass. ord. n. 6894 del 2024).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrente_1 Srl ha proposto appello avverso la sentenza n. 1631/2022 della Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa, che ha dichiarato inammissibile il ricorso per tardiva notifica. L'appellante ha contestato la data di perfezionamento della notifica dell'avviso di accertamento IMU 2014, sostenendo che la stessa sia avvenuta ai sensi dell'art. 140 c.p.c. e perfezionata il 29/12/2018. Il Comune di Melilli si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
premesso che la riunione dei giudizi chiesta dal Comune di Melilli non può avere luogo per ragioni di economia processuale, la Corte, esaminati gli atti e le controdeduzioni, rileva quanto segue:
Sulla tempestività del ricorso di primo grado:
1. La notifica dell'avviso è avvenuta ai sensi dell'art. 140 c.p.c. e, in assenza di prova del ritiro del piego, si considera perfezionata il decimo giorno successivo alla spedizione, ossia il 29/12/2018. Il ricorso - notificato il 26/02/2019 - risultava pertanto tempestivo.
Sulla tempestività della costituzione in giudizio:
Anche il deposito del ricorso di primo grado è da ritenersi tempestivo in quanto il 26/06/2019, era l'ultimo giorno utile tenuto conto che i termini di deposito tenevano conto dell'art. 17 bis dlgs 546/92 – reclamo/mediazione- sicchè erano sospesi per 120 gg (90 gg a disposizione dell'Ufficio per costituirsi + 30
a disposizone della parte ricorrente).
Fondato è invece il motivo relativo alla inammissibilità dell'appello, depositato il 31° giorno dalla notifica, risultando inammissibile.
Nessuna valutazione dei motivi di merito può avere luogo
Tenutco conto anche della erroneità della sentenza di primo grado, vannocompensate le spese di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia
Dichiara inammissibile l'appello. compensa le spese
Palermo 10.7.25
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 8, riunita in udienza il 10/07/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
AMALFI FABRIZIO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
MIRABELLI EUGENIO, Giudice
in data 10/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6903/2022 depositato il 22/12/2022
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Dott.ssa Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Dott.ssa Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Melilli - Piazza Filippo Crescimanno 96010 Melilli SR
Difeso da
Avv. Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1631/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 4 e pubblicata il 20/04/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 111 IMU 2014 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 srl impugna la sentenza n.1631/2022, depositata in data 20/04/2022,con cui la Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa, Sezione Quarta, dichiarava inammissibile il ricorso poiché lo stesso era stato notificato oltre il termine perentorio di giorni sessanta, previsto dall'art. 21 del D.Lgs 546/1992. Rilevava in particolare che l'avviso di accertamento veniva notificato alla ricorrente in data 19/12/2018, mentre il ricorso veniva notificato a mezzo pec al Comune di Melilli il 26/02/2019, oltre quindi il termine di scadenza del 18/02/2019.
l contenzioso riguardava l'impugnazione dell'avviso di accertamento IMU 2014 n. 111/2018 per un importo di €11.784,00.
Con l'atto di Appello la Ricorrente_1 srl espone quanto segue:
Contesta la data di perfezionamento della notifica dell'atto impositivo (ritenuta erroneamente il 19/12/2018).
Sostiene che la notifica è avvenuta ai sensi dell'art. 140 c.p.c., quindi perfezionata il 29/12/2018.
Afferma che il ricorso del 26/02/2019 è tempestivo.
Solleva anche motivi di merito sull'illegittimità dell'avviso per:
Rendita catastale non definitiva.
Carenza di motivazione.
Errata applicazione normativa.
Illegittimità delle sanzioni.
Controdeduzioni Comune di Melilli:
Conferma la tardività del ricorso e dell'appello (anche per violazione dell'art. 22 D.Lgs 546/92 sul deposito).
Sostiene l'infondatezza dei motivi di appello. Chiede la riunione con altro procedimento connesso (IMU 2015).
Avendo la Ricorrente_1 S.r.l. omesso deliberatamente di produrre la busta contenente il cronologico e la data di ricezione dell'atto, non ha provato tempestività della notifica, rifugiandosi dietro una affermazione del tutto teorica secondo cui "la data del 19.12.2018 non corrisponde alla data di ricezione di ricezione dell'atto da parte del destinatario.
Anche qualora la data di notifica non dovesse corrispondere alla data del 19/12/2018 è anche vero che l'odierna appellante non ha provato la data esatta di notifica dell'atto che potrebbe essere avvenuta antecedentemente allo spirare del termine di dieci giorni previsto dall'art. 8, comma 4 della Legge 890/1982.
In altri termini non risulterebbe provato che il ricorso sia stato proposto nel termine di cui all'art. 21 del D.lgs
546/92. Peraltro contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante il Giudice di primo grado non aveva alcun obbligo di ordinare l'esibizione della documentazione comprovante la data di notifica dell'atto impugnato.
Nel nostro caso non vi erano neppure i presupposti che avrebbero legittimato l'ordine di esibizione, non essendo al tempo insorta alcuna contestazione sul punto.
Aggiunge che il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado avrebbe dovuto comunque essere dichiarato inammissibile per il mancato rispetto del termine previsto dall'art. 22 del D.Lgs 546/1992 per il deposito dell'atto in questione. L'art. 22 D.Lgs 546/1992, concernente le modalità e il contenuto della costituzione in giudizio del ricorrente, stabilisce infatti che “Il ricorrente, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso,
a pena d'inammissibilità deposita, nella segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di primo e secondo grado adita, o trasmette a mezzo posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento,
l'originale del ricorso notificato a norma degli articoli 137 e seguenti del c.p.c. ovvero copia del ricorso consegnato o spedito per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale. All'atto della costituzione in giudizio, il ricorrente deve depositare la nota di iscrizione al ruolo, contenente l'indicazione delle parti, del difensore che si costituisce, dell'atto impugnato, della materia del contendere, del valore della controversia e della data di notificazione del ricorso.
L'inammissibilità del ricorso è rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche se la parte resistente si costituisce a norma dell'articolo seguente...........................
Nel nostro caso, come risulta dalla nota di iscrizione a ruolo il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado
è stato notificato a mezzo pec al Comune di Melilli in data 26/02/2019 mentre la costituzione in giudizio della Ricorrente_1 è avvenuta il 26/06/2019, quindi ben oltre il termine di trenta giorni dalla notifica del ricorso.
Ne deriva che la costituzione della ricorrente oltre il termine perentorio di trenta giorni stabilito dall'art. 22 del D.lgs. 546/1992 determina la inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.
Peraltro la costituzione in giudizio della parte resistente non sarebbe valsa a sanare il predetto vizio, ma addirittura nel nostro caso il Comune di Melilli non si é neppure costituito nel Giudizio di primo grado.
Deduce l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 22 del D.Lgs 546/1992 - Infondatezza del proposto gravame. Rileva che anche l'atto di appello deve essere dichiarato inammissibile per mancato rispetto del termine previsto per il deposito del predetto atto dall'art. 22 del DLgs 546/1992. La costituzione dell'appellante deve infatti avvenire nel termine di trenta giorni dalla notificazione del ricorso. Dalla nota di iscrizione a ruolo risulta che il ricorso è stato notificato a mezzo pec al Comune di Melilli in data 21/11/2022 mentre la costituzione della Ricorrente_1 nel giudizio di appello è avvenuta il 22/12/2022, quindi oltre il termine di trenta giorni dalla notifica del ricorso, scadente il 21/12/2022.
Va rilevata la infondatezza del secondo motivo di appello con il quale la Ricorrente_1 S.r.l. denuncia l'omessa pronuncia in violazione dell'art. 112 c.p.c. e la conseguente nullità della sentenza impugnata.
La Suprema Corte ha infatti ribadito che il vizio di omessa pronunzia non è configurabile quando il preventivo esame di questioni pregiudiziali di rito o di eccezioni di natura processuale è sufficiente a definire il Giudizio con la declaratoria di inammissibilità della domanda (Cass. n. 10422/2019; Cass. n. 25154/2018; Cass. ord.
n. 1876/2018; Cass. ord. n. 6894 del 2024).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrente_1 Srl ha proposto appello avverso la sentenza n. 1631/2022 della Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa, che ha dichiarato inammissibile il ricorso per tardiva notifica. L'appellante ha contestato la data di perfezionamento della notifica dell'avviso di accertamento IMU 2014, sostenendo che la stessa sia avvenuta ai sensi dell'art. 140 c.p.c. e perfezionata il 29/12/2018. Il Comune di Melilli si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
premesso che la riunione dei giudizi chiesta dal Comune di Melilli non può avere luogo per ragioni di economia processuale, la Corte, esaminati gli atti e le controdeduzioni, rileva quanto segue:
Sulla tempestività del ricorso di primo grado:
1. La notifica dell'avviso è avvenuta ai sensi dell'art. 140 c.p.c. e, in assenza di prova del ritiro del piego, si considera perfezionata il decimo giorno successivo alla spedizione, ossia il 29/12/2018. Il ricorso - notificato il 26/02/2019 - risultava pertanto tempestivo.
Sulla tempestività della costituzione in giudizio:
Anche il deposito del ricorso di primo grado è da ritenersi tempestivo in quanto il 26/06/2019, era l'ultimo giorno utile tenuto conto che i termini di deposito tenevano conto dell'art. 17 bis dlgs 546/92 – reclamo/mediazione- sicchè erano sospesi per 120 gg (90 gg a disposizione dell'Ufficio per costituirsi + 30
a disposizone della parte ricorrente).
Fondato è invece il motivo relativo alla inammissibilità dell'appello, depositato il 31° giorno dalla notifica, risultando inammissibile.
Nessuna valutazione dei motivi di merito può avere luogo
Tenutco conto anche della erroneità della sentenza di primo grado, vannocompensate le spese di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia
Dichiara inammissibile l'appello. compensa le spese
Palermo 10.7.25
IL RELATORE IL PRESIDENTE