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28 agosto 2015
28 agosto 2015
Art. 15. Rapporti fra procedimento disciplinare e procedimento
penale per il personale delle Forze armate 1. L' articolo 1393 del codice dell'ordinamento militare , di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 , e' sostituito dal seguente:
«Art. 1393 (Rapporti fra procedimento disciplinare e procedimento penale). - 1. In caso di procedimento disciplinare che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l'autorita' giudiziaria, si applica la disciplina in materia di rapporti fra procedimento disciplinare e procedimento penale di cui all' articolo 55-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ». Note all'art. 15:
Il testo dell' articolo 1393 del codice dell'ordinamento militare di cui al citato decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 , sostituito dal presente decreto, e' pubblicato nella Gazz. Uff. 8 maggio 2010, n. 106, S.O.
penale per il personale delle Forze armate 1. L' articolo 1393 del codice dell'ordinamento militare , di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 , e' sostituito dal seguente:
«Art. 1393 (Rapporti fra procedimento disciplinare e procedimento penale). - 1. In caso di procedimento disciplinare che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l'autorita' giudiziaria, si applica la disciplina in materia di rapporti fra procedimento disciplinare e procedimento penale di cui all' articolo 55-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ». Note all'art. 15:
Il testo dell' articolo 1393 del codice dell'ordinamento militare di cui al citato decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 , sostituito dal presente decreto, e' pubblicato nella Gazz. Uff. 8 maggio 2010, n. 106, S.O.
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- 1. Disciplina militare: rapporto fra procedimento penale e procedimento disciplinareAvv. Danilo Argeri · https://www.avvocatoandreani.it/ · 29 maggio 2021 · 0.93699324
I riferimenti contenuti nel D.lgs 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare – C.o.m. -) al procedimento penale, ed ai conseguenti provvedimenti conclusivi, costituiscono il fondamento normativo che consente all'amministrazione di procedere disciplinarmente per fatti già al vaglio dell'autorità giudiziaria ed anche in pendenza di un procedimento penale. L'amministrazione ha, quindi, la potestà di procedere all'autonomo accertamento dei fatti ed anche all'autonoma valutazione della rilevanza disciplinare degli stessi. Il giudizio disciplinare effettuato dalla Pubblica amministrazione, peraltro, “non è vincolato alle valutazioni che vengono effettuate in sede penale, ferma …
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Giurisprudenza • 89
- 1. Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 05/10/2023, n. 8677Provvedimento: […] con consequenziale perenzione nel caso di specie del potere disciplinare della P.A., essendosi la stessa attivata tardivamente rispetto alla nuova previsione), era applicabile alla fattispecie in esame l'originaria versione dell'art. 1393 d. lgs. n. 66/2010 nella formulazione antecedente alle modifiche introdotte dall'art. 15 legge n. 124/2015 e dall'art. 4 d. lgs. n. 91/2016, secondo cui “se per il fatto addebitato al militare è stata esercitata azione penale, ovvero è stata disposta dall'autorità giudiziaria una delle misure previste dall'articolo 915, comma 1, […]Leggi di più...
- proporzionalità della sanzione disciplinare·
- sentenza di patteggiamento·
- tutela dei diritti e della dignità delle parti·
- responsabilità penale·
- principio tempus regit actum·
- perenzione del procedimento disciplinare·
- procedimento disciplinare·
- art. 1393 d.lgs. n. 66/2010·
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- giudicato penale