Art. 15. Rapporti fra procedimento disciplinare e procedimento
penale per il personale delle Forze armate 1. L' articolo 1393 del codice dell'ordinamento militare , di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 , e' sostituito dal seguente:
«Art. 1393 (Rapporti fra procedimento disciplinare e procedimento penale). - 1. In caso di procedimento disciplinare che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l'autorita' giudiziaria, si applica la disciplina in materia di rapporti fra procedimento disciplinare e procedimento penale di cui all' articolo 55-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ». Note all'art. 15:
Il testo dell' articolo 1393 del codice dell'ordinamento militare di cui al citato decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 , sostituito dal presente decreto, e' pubblicato nella Gazz. Uff. 8 maggio 2010, n. 106, S.O.
penale per il personale delle Forze armate 1. L' articolo 1393 del codice dell'ordinamento militare , di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 , e' sostituito dal seguente:
«Art. 1393 (Rapporti fra procedimento disciplinare e procedimento penale). - 1. In caso di procedimento disciplinare che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l'autorita' giudiziaria, si applica la disciplina in materia di rapporti fra procedimento disciplinare e procedimento penale di cui all' articolo 55-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ». Note all'art. 15:
Il testo dell' articolo 1393 del codice dell'ordinamento militare di cui al citato decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 , sostituito dal presente decreto, e' pubblicato nella Gazz. Uff. 8 maggio 2010, n. 106, S.O.