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Sentenza 6 dicembre 2024
Sentenza 6 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 06/12/2024, n. 969 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 969 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE così composto: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice dott.ssa Valeria Chirico Giudice rel.
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A sulla domanda congiunta di separazione iscritta al n.r.g. 4733/2024, proposta da
, con il patrocinio dell'Avv. LUCCHETTI SERGIO per Parte_1
procura in atti
E
, con il patrocinio dell'Avv. RAMAGNANO Controparte_1
MARCO per procura in atti con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma
OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Letto il ricorso congiunto per la separazione personale delle parti;
lette le note di trattazione scritta per l'udienza del 04.07.2024;
rilevato che le allegazioni delle parti e la indisponibilità alla riconciliazione dimostrano la intollerabilità della prosecuzione della convivenza;
rilevato che le parti hanno chiesto di separarsi alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati, nel reciproco rispetto;
2) La casa coniugale, sita in Roma (RM), Via Ermanno Ferrero n.63, di proprietà del Sig.
verrà assegnata al marito con quanto in essa contenuto, avendo già la Parte_1 moglie, assieme al figlio della coppia, lasciato la stessa, asportando i propri beni ed effetti personali ed andando ad abitare in una sua casa di cui la residenza è nota al sig. Pt_1
2) il figlio minore, verrà affidato ad entrambi i genitori che eserciteranno Per_1 congiuntamente la responsabilità genitoriale, con collocazione prevalente presso la madre;
le decisioni di maggiore interesse relative all'educazione, all'istruzione e alla salute saranno assunte di comune accordo, tenuto conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio;
limitatamente alla questioni di ordinaria amministrazione la potestà genitoriale potrà essere esercitata separatamente;
il minore vivrà prevalentemente presso la madre nella casa di Roma, Via Capo Mele n.9;
3) Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio nei tempi e con le modalità di Per_1 seguito indicati: potrà vederlo e tenerlo con sé liberamente, previo accordo con la madre e, in ogni caso, un pomeriggio a settimana all'uscita dalla scuola e sino alle 20 con possibilità per il figlio di cenare con il padre, a fine settimana alternati a partire dal venerdì dall'uscita da scuola e sino alle ore 20,00 della domenica;
durante le vacanze estive scolastiche il padre potrà tenere con sé il figlio per quindici giorni anche non consecutivi, da concordarsi preventivamente con l'altro coniuge, entro il 15 maggio di ogni anno, in difetto di accordo, i primi quindici giorni di agosto negli anni pari ed i successivi quindici negli anni dispari nonché, ad anni alterni per le vacanze pasquali (iniziando con la madre); ad anni alterni dal 23 al 30 dicembre ovvero dal 31 dicembre al 6 gennaio iniziando dal 23 al 30 dicembre del 2022 (iniziando con la madre) secondo quanto indicato nell'allegato piano genitoriale;
4) Ognuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento in quanto economicamente indipendente;
5) Il sig. contribuirà al mantenimento del figlio corrispondendo alla Parte_1 moglie la somma mensile di €.350,00, che si obbliga a corrispondere alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese, con successivo adeguamento annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT, a decorrere dalla data dell'udienza presidenziale;
6) Saranno, inoltre, a carico dei genitori il 50% ciascuno delle spese mediche straordinarie non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, nonché il 50% delle spese sportive e scolastiche, previamente concordate e documentate, così come previste da protocollo del
Tribunale di Roma;
7) I ricorrenti sin da ora prestano il loro reciproco consenso per il rilascio ed il rinnovo del passaporto;
8) il rilascio e/o il rinnovo del passaporto, nonché del documento di identità del figlio minore, potrà avvenire, come per legge, solo previo assenso di entrambi i coniugi;
in ogni caso, eventuali viaggi all'estero del figlio minore unitamente ad uno dei due genitori, potrà essere effettuato esclusivamente previo consenso scritto da parte di entrambi;
9) I coniugi espressamente dichiarano di aver definito con reciproca soddisfazione i rapporti economici tra loro intercorrenti e di non aver, pertanto, nulla più a che pretendere, reciprocamente l'uno dall'altra, per qualsiasi titolo ragione e/o causa;
10) Le spese legali sono integralmente compensate tra le parti.”
ritenuta la equità e congruità delle condizioni concordate, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni esulanti dal contenuto necessario della separazione, di cui il Tribunale prende atto;
rilevato che, trattandosi di ricorso congiunto, nulla va disposto sulle spese.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando, visti gli artt. 473-bis. 47 e 473-bis .51 c.p.c.:
- pronuncia la separazione personale di e Parte_1 CP_1
, coniugati in Roma il 06/05/2010, alle condizioni congiunte
[...]
riportate in parte motiva, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni esulanti dal contenuto necessario della separazione, di cui il
Tribunale prende atto;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto comune di provvedere alla annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio, atto n.00113, Parte 2, Serie A04, Anno 2010); - nulla sulle spese
Roma, 3.12.2024
Il Giudice rel. est. Il Presidente dott.ssa Valeria Chirico dott.ssa Marta Ienzi
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A sulla domanda congiunta di separazione iscritta al n.r.g. 4733/2024, proposta da
, con il patrocinio dell'Avv. LUCCHETTI SERGIO per Parte_1
procura in atti
E
, con il patrocinio dell'Avv. RAMAGNANO Controparte_1
MARCO per procura in atti con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma
OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Letto il ricorso congiunto per la separazione personale delle parti;
lette le note di trattazione scritta per l'udienza del 04.07.2024;
rilevato che le allegazioni delle parti e la indisponibilità alla riconciliazione dimostrano la intollerabilità della prosecuzione della convivenza;
rilevato che le parti hanno chiesto di separarsi alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati, nel reciproco rispetto;
2) La casa coniugale, sita in Roma (RM), Via Ermanno Ferrero n.63, di proprietà del Sig.
verrà assegnata al marito con quanto in essa contenuto, avendo già la Parte_1 moglie, assieme al figlio della coppia, lasciato la stessa, asportando i propri beni ed effetti personali ed andando ad abitare in una sua casa di cui la residenza è nota al sig. Pt_1
2) il figlio minore, verrà affidato ad entrambi i genitori che eserciteranno Per_1 congiuntamente la responsabilità genitoriale, con collocazione prevalente presso la madre;
le decisioni di maggiore interesse relative all'educazione, all'istruzione e alla salute saranno assunte di comune accordo, tenuto conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio;
limitatamente alla questioni di ordinaria amministrazione la potestà genitoriale potrà essere esercitata separatamente;
il minore vivrà prevalentemente presso la madre nella casa di Roma, Via Capo Mele n.9;
3) Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio nei tempi e con le modalità di Per_1 seguito indicati: potrà vederlo e tenerlo con sé liberamente, previo accordo con la madre e, in ogni caso, un pomeriggio a settimana all'uscita dalla scuola e sino alle 20 con possibilità per il figlio di cenare con il padre, a fine settimana alternati a partire dal venerdì dall'uscita da scuola e sino alle ore 20,00 della domenica;
durante le vacanze estive scolastiche il padre potrà tenere con sé il figlio per quindici giorni anche non consecutivi, da concordarsi preventivamente con l'altro coniuge, entro il 15 maggio di ogni anno, in difetto di accordo, i primi quindici giorni di agosto negli anni pari ed i successivi quindici negli anni dispari nonché, ad anni alterni per le vacanze pasquali (iniziando con la madre); ad anni alterni dal 23 al 30 dicembre ovvero dal 31 dicembre al 6 gennaio iniziando dal 23 al 30 dicembre del 2022 (iniziando con la madre) secondo quanto indicato nell'allegato piano genitoriale;
4) Ognuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento in quanto economicamente indipendente;
5) Il sig. contribuirà al mantenimento del figlio corrispondendo alla Parte_1 moglie la somma mensile di €.350,00, che si obbliga a corrispondere alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese, con successivo adeguamento annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT, a decorrere dalla data dell'udienza presidenziale;
6) Saranno, inoltre, a carico dei genitori il 50% ciascuno delle spese mediche straordinarie non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, nonché il 50% delle spese sportive e scolastiche, previamente concordate e documentate, così come previste da protocollo del
Tribunale di Roma;
7) I ricorrenti sin da ora prestano il loro reciproco consenso per il rilascio ed il rinnovo del passaporto;
8) il rilascio e/o il rinnovo del passaporto, nonché del documento di identità del figlio minore, potrà avvenire, come per legge, solo previo assenso di entrambi i coniugi;
in ogni caso, eventuali viaggi all'estero del figlio minore unitamente ad uno dei due genitori, potrà essere effettuato esclusivamente previo consenso scritto da parte di entrambi;
9) I coniugi espressamente dichiarano di aver definito con reciproca soddisfazione i rapporti economici tra loro intercorrenti e di non aver, pertanto, nulla più a che pretendere, reciprocamente l'uno dall'altra, per qualsiasi titolo ragione e/o causa;
10) Le spese legali sono integralmente compensate tra le parti.”
ritenuta la equità e congruità delle condizioni concordate, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni esulanti dal contenuto necessario della separazione, di cui il Tribunale prende atto;
rilevato che, trattandosi di ricorso congiunto, nulla va disposto sulle spese.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando, visti gli artt. 473-bis. 47 e 473-bis .51 c.p.c.:
- pronuncia la separazione personale di e Parte_1 CP_1
, coniugati in Roma il 06/05/2010, alle condizioni congiunte
[...]
riportate in parte motiva, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni esulanti dal contenuto necessario della separazione, di cui il
Tribunale prende atto;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto comune di provvedere alla annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio, atto n.00113, Parte 2, Serie A04, Anno 2010); - nulla sulle spese
Roma, 3.12.2024
Il Giudice rel. est. Il Presidente dott.ssa Valeria Chirico dott.ssa Marta Ienzi