Articolo 875 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 905Articolo 907
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9 ottobre 2010
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1 gennaio 2024
Art. 875. Posizione di stato in servizio permanente 1. I militari in servizio permanente si trovano in una delle seguenti posizioni:
a) servizio permanente effettivo;
b) servizio permanente a disposizione, limitatamente agli ufficiali;
c) sospesi dall'impiego;
d) in aspettativa((;
d-bis) in distacco sindacale.
Entrata in vigore il 1 gennaio 2024
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