Sentenza 28 maggio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 28/05/2004, n. 10364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10364 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MILEO Vincenzo - Presidente -
Dott. SPANÒ Alberto - Consigliere -
Dott. CELENTANO Attilio - Consigliere -
Dott. DE RENZIS Alessandro - Consigliere -
Dott. AMOROSO Giovanni - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SESTO RUFO 23, presso lo studio dell'avvocato NICOLA CORBO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato FRANCESCA CAMPANILE, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
AL PP, DI MA MA, ZZ LO, LI TO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA MICHELE MERCATI 51, presso lo Studio dell'avvocato ANTONIO IELO, rappresentati e difesi dall'avvocato PP MANCUSO, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
e contro
UL DR;
- intimato -
avverso la sentenza n. 80/00 della Corte d'Appello di CALTANISSETTA, depositata il 03/01/01 - R.G.N. 342/2000;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 21/01/04 dal Consigliere Dott. Giovanni AMOROSO;
udito l'Avvocato CORBO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. APICE Umberto che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorsi depositati da ultimo il 21 giugno 1999 Di LA ER e gli altri dipendenti della società Ferrovie dello Stato indicati in epigrafe chiedeva la condanna della società alla restituzione della trattenuta OPAFS (Opera Nazionale Assistenza Ferrovieri dello Stato) operate dalla società sulla busta paga dei ricorrenti per il periodo 1 giugno 1994 - 31 dicembre 1995, in quanto non dovute.
I ricorrenti sostenevano che fino all'1/6/1994 l'indennità di buonuscita era stata erogata al sensi dell'art. 14 L. 14/12/1973 n. 829 dall'OPAFS la quale disponeva per le sue finalità di un contributo a carico dei lavoratori dipendenti trattenuto dal datore di lavoro sulla retribuzione mensile. Sebbene l'OPAFS fosse stata soppressa in forza dell'art. 1 comma 43 L. 24/12/1993 n. 537, la società Ferrovie dello Stato aveva continuato ad operare le trattenute fino al 31/12/1995.
Si costituiva in giudizio la s.p.a. Ferrovie dello Stato, rilevando che l'art. 21 L. 210/85, istitutiva dell'ente Ferrovie dello Stato, prevedeva espressamente che il trattamento pensionistico e previdenziale dei lavoratori dipendenti rimanesse invariato in attesa di una disciplina generale della materia;
che la norma era stata recepita dalla contrattazione collettiva (art. 76 C.C.N.L. 1987/89, 96 C.C.N.L. 1990/92) e che in forza della normativa sopra richiamata il trattamento relativo alla cessazione del rapporto di lavoro per i dipendenti iscritti all'OPAFS al 31/5/1994 era regolato dalla L. 829/73 con la conseguenza che fino al 31/12/1995 la ritenuta doveva considerarsi legittimamente effettuata.
L'adito Tribunale di Caltanisetta, giudice del lavoro, con sentenza 5/6 aprile 2000, condannava la convenuta alla restituzione delle somme trattenute a titolo di ritenute O.P.A.F.S. dall'1/6/1994 al 31/12/1995, con gli interessi e la rivalutazione monetaria.
2. Con ricorso del 25/7/2000 ha proposto appello la s.p.a. Ferrovie dello Stato, osservando: che ai sensi dell'art. 21 L. 210/85 il trattamento pensionistico dei dipendenti Ferrovie dello Stato restava quello disciplinato dalla L. 829/73 con trasferimento dell'onere finanziario a carico della s.p.a. Ferrovie dello Stato e con espressa previsione di una disciplina generale di regolamentazione del rapporto nella contrattazione collettiva;
che nel contratto collettivo del 18/11/1994 era, infatti, prevista la costituzione di un gruppo di lavoro per la definizione del trattamento previdenziale e pensionistico dei ferrovieri per il periodo successivo al 31/12/1995, al fine di predisporre norme per il passaggio dalla indennità di buonuscita al trattamento di fine rapporto;
che fino all'accordo collettivo del 24/9/1996 che aveva regolamentato il TFR a decorrere dal 31/12/1995 era, pertanto, rimasta in vigore la disciplina della L. n. 829/73; che la corretta interpretazione delle norme che si erano succedute nel tempo evidenziavano, inoltre, che la società Ferrovie dello Stato era subentrata in tutti rapporti, attivi e passivi, dell'ente previdenziale soppresso e, quindi, anche nel potere di imposizione delle trattenute in questione;
che alla soppressione dell'OPAFS non aveva fatto seguito l'abrogazione dell'art. 36 L. 829/73 e il richiamo, operato dalla L. 204/95 alla disciplina del trattamento di fine rapporto contenuta nella L. 829/73, applicabile fino al 31/12/1995, con il subentro della società Ferrovie dello Stato in tutti i rapporti attivi e passivi dell'OPAFS, stava a significare non solo che il calcolo dell'indennità di buonuscita restava quello previsto dall'art. 14 L. 829/73, ma anche che le trattenute, utilizzate per la costituzione dell'indennità di buonuscita regolata dalla legge 829/73, dovevano continuare ad essere operate fino alla predetta data, perché solo da quella data anche per i dipendenti delle Ferrovie dello Stato entrava in vigore la disciplina del trattamento di fine rapporto prevista dall'art. 2120 cod. civ., come sostituito dall'art. 1 L. 29/5/82 n. 297; che il rinvio era stato ribadito dai CCNL del 5/2/1988 e del
18/7/1990. Si sono costituiti in giudizio gli appellati ER AN, IN GE, AN IU, IA SA e Di AI IA, ribadendo che il richiamo operato dall'art. 13 D.L. 1/4/1995 n. 98, convertito in L. 30/5/1995 n. 204 (secondo cui fino al 31/12/1995, al fine di attuare quanto disposto dall'art. 1 co. 43 l. 24/12/1993 n. 5375 il trattamento relativo alla cessazione del rapporto di lavoro per i ferrovieri iscritti alla data del 31/5/1994 all'OPAFS, è regolato dalla L. 14/12/1973 n. 829 con il subentro della s.p.a. Ferrovie dello Stato all'OPAFS anche nei rapporti di cui all'art. 5 L. 29/1/1994 n. 87), era riferito esclusivamente al "trattamento" di fine rapporto, con il computo nella stessa dell'indennità integrativa speciale e non anche alla complessiva gestione finanziaria dell'ente soppresso e quindi all'art. 36 L. 829/73. All'udienza del 13 dicembre 2000 la Corte d'appello di Caltanisetta ha deciso la causa rigettando l'appello e compensando tra le parti le spese del grado.
3. Avverso questa pronuncia, depositata il 3 gennaio 2001 e non notificata, propone ricorso per Cassazione la società Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. con un unico motivo illustrato anche da successiva memoria.
Resistono con controricorso gli intimati (ad eccezione del Ceravolo) ed hanno anch'essi depositato memoria.
Il Ceravolo è invece rimasto intimato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l'unico motivo di ricorso la società ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 21 della legge n. 210 del 1985, dell'art. 1, comma 43, della legge n. 537 del 1993, dell'art. 13 d.l. n. n. 98 del 1995, conv. in l. n. 204 del 1995, degli artt. 1 ss. legge n. 829 del 1973, nonché della disciplina collettiva applicabile al rapporto. Denuncia inoltre vizio di motivazione insufficiente e contraddittoria. In particolare la difesa della società sostiene che dalla complessiva disciplina sopra citata emerge la legittimità delle ritenute operate e quindi l'infondatezza della pretesa degli originari ricorrenti alla loro restituzione.
2. Il ricorso è fondato.
2.1. La questione che pone il presente giudizio è già stata, recentemente e più volte, esaminata da questa Corte. In particolare Cass. 11 settembre 2003 n. 13367 che ha affermato - e qui si ribadisce - che la regolamentazione dell'indennità di buonuscita dei ferrovieri, prima erogata dall'Opafs e quindi, a seguito della soppressione di tale ente in forza della legge 537 del 1993, dalle stesse Ferrovie, trova fondamento nelle relative disposizioni della legge 14 dicembre 1973 n. 829 (art. 14 e 36), che sono rimaste inalterate anche a seguito della "privatizzazione" del rapporto e della trasformazione della natura dell'indennità da previdenziale a retributiva, giacché il rinvio, contenuto nella legge di definitiva conversione n. 204 del 1995, alla disciplina della legge citata si riferisce tanto alle norme relative all'erogazione dell'indennità quanto a quelle concernenti la provvista delle relative somme. Ne consegue che fino 31 dicembre 1995, data fino alla quale è rimasta in vigore la suddetta disciplina pubblicistica, era applicabile la trattenuta operata dal datore di lavoro sulla retribuzione mensile ai sensi dell'art. 36 n. 11. cit. per far fronte, tra l'altro, all'erogazione della prestazione di carattere obbligatorio dell'indennità di buonuscita a favore di dipendenti cessati dal servizio o loro superstiti. Infatti l'indennità di buonuscita deve essere commisurata, ai sensi dell'art. 14 della legge 14 dicembre 1973, n. 829, all'ultimo stipendio, sulla base del quale sono versati sia il contributo a carico delle Ferrovie dello Stato, sia la trattenuta a carico del dipendente, poiché l'erogazione dell'indennità in misura non proporzionale ai versamenti effettuati provocherebbe lo squilibrio finanziario della gestione. Analogamente Cass. 27 agosto 2003 n. 12551 - nell'affermare anch'essa che fino al 31 dicembre 1995, data fino alla quale è rimasta in vigore la suddetta disciplina pubblicistica dell'Opafs, era applicabile la trattenuta operata dal datore di lavoro sulla retribuzione mensile ai sensi dell'art. 36 n. 1 legge cit. per far fronte, tra l'altro, all'erogazione della prestazione di carattere obbligatorio dell'indennità di buonuscita a favore di dipendenti cessati dal servizio o loro superstiti - ha ulteriormente precisato che la diversità di trattamento, ai fini dell'indennità in questione, tra ferrovieri collocati a riposo prima e dopo il 1995 non viola i principi costituzionali di uguaglianza e di giusta retribuzione, poiché da un lato la diversità temporale, diversificando le situazioni, impedisce il raffronto, e dall'altro la disposizione che prevede la ritenuta de qua è norma speciale (che deroga a quella generale prevista dalla legge 297/82) voluta dal legislatore, nell'ambito della sua discrezionalità, per disciplinare le diverse situazioni verificatesi in occasione della trasformazione degli enti pubblici in società di capitali, con la contemporanea privatizzazione dei rapporti di lavoro di tali enti. Parimenti, e più specificamente, Cass. 25 agosto 2003 n. 12475 ha ritenuto manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 36 della legge n. 829 del 1973 nella parte in cui prevede le trattenute
(in favore dell'OPAFS, e, successivamente alla soppressione di tale ente, avvenuta in data 1 giugno 1994, della società Ferrovie dello Stato, ad esso succeduto nei rapporti attivi e passivi allo stesso facenti capo) sulla retribuzione mensile dei dipendenti delle Ferrovie dello Stato in relazione alla erogazione della indennità di buonuscita, sotto il profilo che essa porrebbe a carico dei dipendenti delle Ferrovie dello Stato, per prestazioni previdenziali marginali, un onere contributivo sproporzionatamente superiore a quello posto a carico degli altri lavoratori subordinati per l'intera copertura previdenziale. Ed infatti, dette trattenute, strumentali alla provvista di mezzi economici per la erogazione della indennità di buonuscita, rappresentavano gli accantonamenti di parte degli stipendi dovuti ai lavoratori, che, unitamente ai contributi a carico dell'Azienda, calcolati in misura proporzionale alle retribuzioni, erano volti a costituire la provvista per il pagamento delle indennità di buonuscita, attraverso un meccanismo sostanzialmente analogo a quello della erogazione differita di quote aggiuntive della retribuzione contabilizzate anno per anno, praticato per i dipendenti privati. Nè tale disposto normativo è stato modificato, sotto il profilo considerato, dalla legge n. 297 del 1982, la quale, nel modificare la disciplina previgente in materia di calcolo del trattamento di fine rapporto, nulla ha sancito in ordine alle modalità di reperimento dei fondi necessari per assicurare la erogazione. E nemmeno alcuna modifica è intervenuta a seguito della privatizzazione, disposta con legge n. 210 del 1985, dell'Ente Ferrovie dello Stato. Infine, con la legge n. 204 del 1995, è stato disposto che fino al 31 dicembre 1995 il trattamento relativo alla cessazione del rapporto di lavoro per i ferrovieri iscritti alla data del 31 maggio 1994 all'OPAFS era regolato dalla legge n. 829 del 1973. Tale rinvio non poteva non riguardare anche la normativa disciplinante la preventiva provvista delle somme per la erogazione delle indennità di buonuscita, oltre che quella relativa alla erogazione stessa: donde la manifesta infondatezza altresì, in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di legittimità costituzionale della disposizione prevedente la trattenuta anche successivamente alla entrata in vigore della legge n. 297 del 1982 sotto il profilo di una ingiustificata disparità di trattamento a danno dei dipendenti delle Ferrovie dello Stato rispetto alla generalità dei lavoratori.
2.2. Questi principi qui ulteriormente si ribadiscono senza necessità di ulteriori argomentazioni oltre quelle già espresse dalla citata giurisprudenza, anche perché la difesa degli intimati, pur depositando memoria, ha ignorato tali pronunce a sè sfavorevoli e non si è posta in critico confronto con tale giurisprudenza per sollecitare, in ipotesi, una diversa soluzione della questione che pone il presente giudizio. A questi principi non si è ispirata la sentenza impugnata, che invece ha ritenuto che a partire (non già dal 1 dicembre 1996, bensì) dal 1 giugno 1994 le ritenute in questione fossero divenute non dovute;
sicché la stessa deve essere cassata perché affetta da vizio di violazione di legge.
3. Conclusivamente il ricorso deve essere accolto con conseguente cassazione della sentenza impugnata. Potendo la causa essere decisa nel merito non necessitando alcun accertamento in fatto, va rigettata l'originaria domanda degli intimati.
Sussistono giustificati motivi per compensare tra le parti le spese dell'intero processo.
PER QUESTI MOTIVI
la Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda degli intimati;
compensa tra le parti le spese dell'intero processo.
Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2004.
Depositato in Cancelleria il 28 maggio 2004