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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 17/03/2025, n. 349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 349 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERAMO
Il Tribunale ordinario di Teramo – Sezione civile - in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Daniela d'Adamo, a seguito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del
18.12.2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 739/2020 del Ruolo generale affari contenziosi
tra
in persona degli amministratori e ed esercenti la ditta Parte_1 CP_1 CP_2
”, C.F. e P.IVA: , con sede in Atri (TE) via Aldo Moro n. 16, Pt_2 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Ugo Giuliani, del Foro di Teramo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Atri, Via Vescovado 5;
-Attore-
e
, nato ad [...], il [...], ivi residente in [...], C.F. CP_3
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Antonino Macera e Alberto Macera C.F._1
ed elettivamente domiciliato presso lo studio degli stessi, in Atri (TE), in Portico Pomenti 1;
-convenuto-
CONCLUSIONI:
Per parte attrice:
“Premesso impugnativamente tutto quanto ex adverso argomentato, dedotto e richiesto, la esponente si riporta alle conclusioni tutte, sia istruttorie che di merito, rassegnate nei propri scritti difensivi e nei verbali di udienza, chiedendone l'integrale accoglimento, con vittoria di spese ed onorario di giudizio.”
Per parte convenuta:
“- in via preliminare per la declaratoria del difetto di legittimazione attiva dei sig.ri e CP_1
quali persone fisiche, in ordine alla richiesta risarcitoria per danno reputazionale;
per CP_2 la inammissibilità della domanda risarcitoria per il danno all'immagine per assoluta sua indeterminatezza;
- nel merito, per la declaratoria di infondatezza della domanda per difetto del nesso di causalità tra il fatto dedotto a carico del convenuto e il decreto del Questore e, comunque, per la sua infondatezza.”
OGGETTO: Atre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie
(art. 2043 c.c. e norme speciali)
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato la in persona dei suoi legali Parte_1
rappresentanti, ha chiamato in giudizio ivi rappresentando che: CP_3
- in data 13.10.2017, a seguito di ispezione da parte di agenti del Commissariato di PS di Atri
e dell'unità cinofila della Questura di Pescara, venivano rinvenute e sequestrate sostanze stupefacenti all'interno dell'esercizio commerciale;
Pt_2
- conseguentemente, la ditta richiamata si vedeva sospendere la licenza di somministrazione alimenti e bevande per sette giorni con provvedimento del Questore della Provincia di Teramo del 31.10.2017 (all. 9 al fasc. di parte attrice);
- a seguito di tale provvedimento e della divulgazione della notizia di sospensione dell'attività tramite quotidiani a tiratura locale, l'esercizio commerciale subiva una riduzione della propria clientela e delle proprie entrate, oltre a danni alla reputazione degli amministratori, rispettivamente quantificabili (quanto al danno patrimoniale) in € 18.549,00, di cui € 1699,00 per perdita del fatturato e € 16.850,00 in conseguenza della diminuzione del valore aziendale per perdita di redditività, immagine, avviamento commerciale e relazioni con i clienti, nonché in € 30.000,00 in termini di danno non patrimoniale patito in conseguenza della diminuita reputazione soggettiva degli istanti.
Si è costituito in giudizio il convenuto il quale ha contestato integralmente quanto dedotto da parte attrice e, in particolare, e ha eccepito, oltre all'invalidità della procura alle liti rilasciata da controparte: (a) l'inammissibilità della domanda risarcitoria relativa al danno reputazionale asseritamente subito dagli amministratori per difetto di legittimazione attiva degli istanti, (b) la mancanza del nesso di causalità tra l'asserito fatto e il provvedimento del Questore, in quanto lo stesso sarebbe stato emesso sulla base di presupposti differenti rispetto all'asserita condotta del , (c) l'inammissibilità e/o l'infondatezza della domanda risarcitoria relativa al danno CP_3
d'immagine in quanto non allegato e provato, e infine (d) l'assenza di prova del danno patrimoniale, non assumendo la consulenza tecnica di parte prodotta (all. 1 al fasc. di parte attrice) alcun valore probatorio.
La causa è stata istruita documentalmente, mediante interrogatorio formale e l'audizione di testimoni.
Nel corso del giudizio il Tribunale, con ordinanza del 15.2.22, ha formulato una proposta conciliativa che prevedeva il pagamento, da parte del convenuto, di € 5.000,00 a titolo di risarcimento del danno ed € 1.000,00 a titolo di competenze legali, non essendosi, purtuttavia, pervenuti ad un esito transattivo per mancata adesione di parte attrice.
La causa è pervenuta sul ruolo dell'odierno giudicante in data 26.1.2024 ed è stata trattenuta in decisione in data 20.12.2024, con assegnazione di termini di cui all'art. 190 c.p.c.
*
La domanda risarcitoria ha ad oggetto i danni patrimoniali e non patrimoniali che la società attrice ha dedotto essere stati subiti a fronte dell'asserita condotta illecita del convenuto consistita nella collocazione di sostanza stupefacente all'interno del locale di proprietà della che avrebbe comportato il conseguente provvedimento del Questore, datato Pt_1
31.10.2017, dal quale sarebbero originati i lamentati pregiudizi.
L'odierno procedimento può essere definito sulla scorta del criterio della cd. ragione più liquida, in base al quale “la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre” (Tribunale Roma sez. VI 28 giugno 2017 n. 13588; Tribunale Roma sez.
VIII 03 giugno 2017 n. 11238), cioè, in particolare, “senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c.” (Tribunale Reggio
Emilia 29 novembre 2012 n. 2039).
La domanda, pertanto, deve essere rigettata per mancata allegazione e assenza di prova del nesso di causalità tra i pregiudizi oggetto di doglianza e l'altrui condotta illecita.
Su questo punto, la giurisprudenza della Suprema Corte è da tempo univoca nel ritenere che l'accertamento della causalità civile, nella sua caratteristica autonomia rispetto alla causalità penale, sia da effettuarsi alla stregua dello standard probatorio del “del più probabile che non”
(Cass. Sez. Un., n. 581/2008), da intendersi quale probabilità logica che l'evento si sia verificato in quanto un certo antecedente ne sia condizione necessaria, con l'esclusione di possibili alternative presenti nel caso concreto (Cass. Sez. Un., n. 576/2008).
Ebbene, in primo luogo non è dato rinvenire un rapporto eziologico significativo tra l'emissione del decreto questorile di chiusura del locale, emesso in data 31.1.2017, e la condotta imputata al convenuto, consistita nel disfarsi della droga in suo possesso, gettandola dietro al bancone interno al locale, dove poi è stata rinvenuta dalle Autorità.
A tal proposito, la suddetta misura di prevenzione, stabilita all'art. 100 del TULPS, posta a tutela dell'ordine pubblico, sembra essere stata adottata per via della “presenza di avventori gravati da precedenti di polizia afferenti reati di rissa, lesioni personali e soprattutto in materia di sostanze stupefacenti” nonché a fronte della sussistenza, in loco, in concomitanza ed alla presenza dei clienti con a carico pregiudizi di polizia, di “quantitativi di sostanze psicotrope”.
Questa duplice circostanza (la presenza di soggetti gravati da carichi giudiziari e la probabile riconducibilità ai medesimi dello stupefacente rinvenuto nel bar) ha condotto, pertanto, all'emissione del decreto di sospensione della licenza per sette giorni.
Occorre premettere che l'art. 100 del TULPS non ha natura sanzionatoria, bensì cautelare e preventiva, dal momento che la misura ivi disciplinata prescinde dal concreto accertamento di un fatto integrante presupposti di illiceità; in altre parole si tratta di uno strumento disancorato, nei suoi presupposti fattuali e giuridici, dal principio personalistico di imputabilità di un determinato reato, rispondendo a logiche preventive, di sicurezza e tutela dell'ordine pubblico.
In quest'ottica, pertanto, appare evidente come il decreto adottato nel caso di specie non sia stato emesso a fronte di una paventata riconducibilità dello stupefacente ai titolari della licenza
(potendo, solo in tal caso, assumere rilievo causale la condotta del , con cui il medesimo, CP_3
per disfarsi della sostanza, gettava il relativo involucro per terra, sul pavimento del locale) ma a causa della presenza in loco di soggetti ritenuti di rilevante pericolosità sociale, unita alla probabile riconducibilità ad essi della droga rinvenuta sul posto.
Per meglio comprendere, è possibile affermare, sulla base di un giudizio controfattuale ipotetico strettamente riconducibile al vaglio sulla presenza del nesso eziologico, che la misura sospensiva sarebbe stata adottata anche ove lo stupefacente fosse stato rinvenuto sulla persona del convenuto, in quanto presupposto della misura cautelare non è la mera sussistenza della droga nel locale e, tantomeno, la responsabilità dei proprietari nel non aver adeguatamente tutelato l'ordine pubblico all'interno dell'esercizio commerciale, bensì la mera presenza nel bar di soggetti ritenuti pericolosi per l'ordine pubblico, unitamente alla detenzione, da parte di questi, di sostanze droganti, e ciò indipendentemente dal fatto che esse fossero state trovate all'interno del locale o sulla persona degli avventori, essendo dato indubitabile ed incontestato che la sostanza fosse di pertinenza dei clienti del bar.
Tale dato emerge, ineludibilmente, dallo stesso contenuto del decreto del Questore, ove si legge che: “ (…) pur sussistendo l'aggravante del comportamento omissivo del titolare del pubblico esercizio GIOBAR per non aver segnalato alle Forze dell'Ordine l'esistenza di una situazione di illegalità all'interno del locale in argomento rendendolo luogo di aggregazione di persone dedite alla commissione di reati (…) le ragioni che giustificano l'adozione della misura interdittiva (…) sono rappresentate da esigenze di ordine pubblico oggettivamente considerate,
a prescindere da eventuali responsabilità del titolare della gestione o della possibilità per il medesimo di conoscere la pericolosità dei clienti che frequentano il proprio locale”.
Né, d'altro canto, è possibile porre a fondamento della responsabilità extracontrattuale da fatto illecito la mera detenzione dello stupefacente da parte del senza elidere, in tal modo, CP_3
qualsiasi legame causalistico tra la condotta stessa e l'evento di danno, in spregio a quanto disposto dall'art. 1223 c.c., sulla scorta del quale sono passibili di ristoro solo i pregiudizi immediati e diretti riconducibili al fatto illecito.
Tale norma individua la tipologia di danni oggetto di risarcimento e il criterio di imputazione causale degli stessi al soggetto inadempiente (o, in ambito aquiliano, al danneggiante), stabilendo un nesso di causalità giuridica di collegamento tra la condotta ed i danni. Il risarcimento derivante da fatto illecito esige dunque, a mente della norma richiamata, un rapporto causale immediato e diretto tra fatto generatore del danno e pregiudizi. Tale limitazione è fondata, secondo la giurisprudenza di legittimità, sulla necessità di limitare l'estensione temporale e spaziale degli effetti dell'inadempimento o degli eventi illeciti ed è orientata ad escludere dalla connessione giuridicamente rilevante ogni conseguenza dell'inadempimento o del fatto illecito che non sia propriamente diretta ed immediata;
inoltre, affermano i giudici di legittimità, è compito del giudice di merito accertare la materiale esistenza del rapporto che abbia i caratteri normativamente richiesti ( cfr Cass. n. 9374/2006).
In sostanza la finalità cui mira l'art. 1223 c.c. consiste nell'ascrivere all'autore materiale della condotta e agli altri soggetti responsabili civilmente un obbligo risarcitorio che non ricomprenda anche le conseguenze dannose non riconducibili eziologicamente all'evento di danno, bensì determinate da fattori esterni quali il fortuito o lo stesso comportamento volontario del preteso danneggiato (ex multis, Trib. Varese sent. n. 104/2018).
A mente di quanto rilevato appare evidente come il decreto del Questore non possa considerarsi una conseguenza immediata diretta e prevedibile (giuridicamente) del fatto (di per sé neutro) di essersi recati nel locale con indosso lo stupefacente, né, per le ragioni anzidette, è possibile collegare tale misura preventiva alla condotta contestata, sulla scorta della quale il si CP_3
sarebbe liberato della droga collocandola repentinamente dietro al bancone del bar.
Quanto sopra si palesa del tutto assorbente, ma occorre, in ogni caso, evidenziare come la domanda sia sfornita di prova anche in ordine al nesso di causalità giuridica tra le principali voci di danno lamentate (danno all'immagine e danni non patrimoniali) e il danno evento.
In tema di risarcimento del danno non patrimoniale subìto dalle persone giuridiche, il pregiudizio arrecato ai diritti immateriali della personalità, costituzionalmente protetti, ivi compreso quello all'immagine e alla reputazione commerciale, non costituendo un mero danno- evento, e cioè "in re ipsa", deve essere oggetto di allegazione e di prova, anche tramite presunzioni semplici (Cass. 19551/2023).
In particolare, la giurisprudenza è ormai unanime nel ritenere che il danno all'immagine è un danno-conseguenza e che quindi esso richiede una specifica prova da parte di chi, assumendo di averlo subito, pretende di essere per ciò risarcito. Peraltro, distinto dal danno all'immagine generale è il danno all'immagine professionale (cui viene ricompreso anche il danno all'immagine delle persone giuridiche), ovverosia alla considerazione che un soggetto ha tra le persone con le quali interagisce nel proprio contesto lavorativo, all'interno del quale, quindi, resta circoscritto il discredito cagionato illecitamente. In tale contesto, la prova della lesione non è sufficiente per poter essere risarciti, essendo a tal fine necessario dimostrare anche il danno subito e il nesso di causalità. Non è stata data prova in giudizio del danno non patrimoniale in concreto subito dal ricorrente, il criterio equitativo, pertanto, non potrebbe valere per poter sopperire a carenze probatorie.
Nello specifico, nulla è stato allegato e provato in ordine alla riconducibilità tra la dedotta perdita di utili successiva alla riapertura del locale e il provvedimento del Questore che aveva disposto la chiusura del bar, nemmeno in via presuntiva, né a tal fine sarebbero stati idonei e sufficienti eventuali dichiarazioni acquisite sulla scorta dei capitoli (non ammessi) su tale punto, in quanto formulati in via del tutto generica e valutativa (capp. 8 e 9 memoria n. 2 parte attrice).
A tale proposito, per un verso, la durata oggettivamente ridotta (in termini cronologici) della sospensione dell'attività induce ad escludere che la condotta illecita della convenuta abbia potuto ingenerare, nel contesto economico e sociale nel quale abitualmente opera l'attività commerciale, un determinante impatto sulla redditività, e, dall'altra, la mera presenza della notizia della chiusura sulle testate locali non è idonea a qualificare la presenza di un pregiudizio determinato nell'an e nel quantum (a maggior ragione ove si consideri che, negli articoli di giornale menzionati, non è neanche riportato il nome del bar). Sarebbe stato onere probatorio della parte che invoca la presenza di pregiudizi all'immagine allegare e dimostrare elementi di segno contrario idonei a far ritenere, anche in via presuntiva, che da tale evento sia scaturito un pregiudizio all'immagine commerciale della società.
Medesime considerazioni valgono in ordine agli altri pregiudizi non patrimoniali dedotti, che non sono stati precisamente qualificati e quantificati, e che sono stati allegati in via del tutto generica oltre che essere rimasti privi di qualsivoglia riscontro probatorio.
Tutto quanto sopra esposto, le spese di lite seguono la soccombenza e pertanto sono poste a carico di parte attrice e liquidate secondo i parametri minimi, in considerazione della ridotta complessità delle questioni trattate.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Teramo, sez. civile, in persona del giudice, dott.ssa Daniela d'Adamo, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da in persona degli Parte_1
amministratori IG e nei confronti di , ogni altra CP_1 CP_2 CP_3
domanda, istanza ed eccezione disattesa:
- rigetta le domande articolate da parte attrice;
- condanna gli opponenti al pagamento delle spese di lite, da liquidarsi in euro 3.809,00 a titolo di compensi professionali, oltre rimborso forfettario, i.v.a., c.p.a. come per legge.
Così deciso in Teramo, 16.3.2025
Il giudice Dott.ssa
Daniela d'Adamo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERAMO
Il Tribunale ordinario di Teramo – Sezione civile - in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Daniela d'Adamo, a seguito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del
18.12.2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 739/2020 del Ruolo generale affari contenziosi
tra
in persona degli amministratori e ed esercenti la ditta Parte_1 CP_1 CP_2
”, C.F. e P.IVA: , con sede in Atri (TE) via Aldo Moro n. 16, Pt_2 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Ugo Giuliani, del Foro di Teramo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Atri, Via Vescovado 5;
-Attore-
e
, nato ad [...], il [...], ivi residente in [...], C.F. CP_3
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Antonino Macera e Alberto Macera C.F._1
ed elettivamente domiciliato presso lo studio degli stessi, in Atri (TE), in Portico Pomenti 1;
-convenuto-
CONCLUSIONI:
Per parte attrice:
“Premesso impugnativamente tutto quanto ex adverso argomentato, dedotto e richiesto, la esponente si riporta alle conclusioni tutte, sia istruttorie che di merito, rassegnate nei propri scritti difensivi e nei verbali di udienza, chiedendone l'integrale accoglimento, con vittoria di spese ed onorario di giudizio.”
Per parte convenuta:
“- in via preliminare per la declaratoria del difetto di legittimazione attiva dei sig.ri e CP_1
quali persone fisiche, in ordine alla richiesta risarcitoria per danno reputazionale;
per CP_2 la inammissibilità della domanda risarcitoria per il danno all'immagine per assoluta sua indeterminatezza;
- nel merito, per la declaratoria di infondatezza della domanda per difetto del nesso di causalità tra il fatto dedotto a carico del convenuto e il decreto del Questore e, comunque, per la sua infondatezza.”
OGGETTO: Atre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie
(art. 2043 c.c. e norme speciali)
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato la in persona dei suoi legali Parte_1
rappresentanti, ha chiamato in giudizio ivi rappresentando che: CP_3
- in data 13.10.2017, a seguito di ispezione da parte di agenti del Commissariato di PS di Atri
e dell'unità cinofila della Questura di Pescara, venivano rinvenute e sequestrate sostanze stupefacenti all'interno dell'esercizio commerciale;
Pt_2
- conseguentemente, la ditta richiamata si vedeva sospendere la licenza di somministrazione alimenti e bevande per sette giorni con provvedimento del Questore della Provincia di Teramo del 31.10.2017 (all. 9 al fasc. di parte attrice);
- a seguito di tale provvedimento e della divulgazione della notizia di sospensione dell'attività tramite quotidiani a tiratura locale, l'esercizio commerciale subiva una riduzione della propria clientela e delle proprie entrate, oltre a danni alla reputazione degli amministratori, rispettivamente quantificabili (quanto al danno patrimoniale) in € 18.549,00, di cui € 1699,00 per perdita del fatturato e € 16.850,00 in conseguenza della diminuzione del valore aziendale per perdita di redditività, immagine, avviamento commerciale e relazioni con i clienti, nonché in € 30.000,00 in termini di danno non patrimoniale patito in conseguenza della diminuita reputazione soggettiva degli istanti.
Si è costituito in giudizio il convenuto il quale ha contestato integralmente quanto dedotto da parte attrice e, in particolare, e ha eccepito, oltre all'invalidità della procura alle liti rilasciata da controparte: (a) l'inammissibilità della domanda risarcitoria relativa al danno reputazionale asseritamente subito dagli amministratori per difetto di legittimazione attiva degli istanti, (b) la mancanza del nesso di causalità tra l'asserito fatto e il provvedimento del Questore, in quanto lo stesso sarebbe stato emesso sulla base di presupposti differenti rispetto all'asserita condotta del , (c) l'inammissibilità e/o l'infondatezza della domanda risarcitoria relativa al danno CP_3
d'immagine in quanto non allegato e provato, e infine (d) l'assenza di prova del danno patrimoniale, non assumendo la consulenza tecnica di parte prodotta (all. 1 al fasc. di parte attrice) alcun valore probatorio.
La causa è stata istruita documentalmente, mediante interrogatorio formale e l'audizione di testimoni.
Nel corso del giudizio il Tribunale, con ordinanza del 15.2.22, ha formulato una proposta conciliativa che prevedeva il pagamento, da parte del convenuto, di € 5.000,00 a titolo di risarcimento del danno ed € 1.000,00 a titolo di competenze legali, non essendosi, purtuttavia, pervenuti ad un esito transattivo per mancata adesione di parte attrice.
La causa è pervenuta sul ruolo dell'odierno giudicante in data 26.1.2024 ed è stata trattenuta in decisione in data 20.12.2024, con assegnazione di termini di cui all'art. 190 c.p.c.
*
La domanda risarcitoria ha ad oggetto i danni patrimoniali e non patrimoniali che la società attrice ha dedotto essere stati subiti a fronte dell'asserita condotta illecita del convenuto consistita nella collocazione di sostanza stupefacente all'interno del locale di proprietà della che avrebbe comportato il conseguente provvedimento del Questore, datato Pt_1
31.10.2017, dal quale sarebbero originati i lamentati pregiudizi.
L'odierno procedimento può essere definito sulla scorta del criterio della cd. ragione più liquida, in base al quale “la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre” (Tribunale Roma sez. VI 28 giugno 2017 n. 13588; Tribunale Roma sez.
VIII 03 giugno 2017 n. 11238), cioè, in particolare, “senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c.” (Tribunale Reggio
Emilia 29 novembre 2012 n. 2039).
La domanda, pertanto, deve essere rigettata per mancata allegazione e assenza di prova del nesso di causalità tra i pregiudizi oggetto di doglianza e l'altrui condotta illecita.
Su questo punto, la giurisprudenza della Suprema Corte è da tempo univoca nel ritenere che l'accertamento della causalità civile, nella sua caratteristica autonomia rispetto alla causalità penale, sia da effettuarsi alla stregua dello standard probatorio del “del più probabile che non”
(Cass. Sez. Un., n. 581/2008), da intendersi quale probabilità logica che l'evento si sia verificato in quanto un certo antecedente ne sia condizione necessaria, con l'esclusione di possibili alternative presenti nel caso concreto (Cass. Sez. Un., n. 576/2008).
Ebbene, in primo luogo non è dato rinvenire un rapporto eziologico significativo tra l'emissione del decreto questorile di chiusura del locale, emesso in data 31.1.2017, e la condotta imputata al convenuto, consistita nel disfarsi della droga in suo possesso, gettandola dietro al bancone interno al locale, dove poi è stata rinvenuta dalle Autorità.
A tal proposito, la suddetta misura di prevenzione, stabilita all'art. 100 del TULPS, posta a tutela dell'ordine pubblico, sembra essere stata adottata per via della “presenza di avventori gravati da precedenti di polizia afferenti reati di rissa, lesioni personali e soprattutto in materia di sostanze stupefacenti” nonché a fronte della sussistenza, in loco, in concomitanza ed alla presenza dei clienti con a carico pregiudizi di polizia, di “quantitativi di sostanze psicotrope”.
Questa duplice circostanza (la presenza di soggetti gravati da carichi giudiziari e la probabile riconducibilità ai medesimi dello stupefacente rinvenuto nel bar) ha condotto, pertanto, all'emissione del decreto di sospensione della licenza per sette giorni.
Occorre premettere che l'art. 100 del TULPS non ha natura sanzionatoria, bensì cautelare e preventiva, dal momento che la misura ivi disciplinata prescinde dal concreto accertamento di un fatto integrante presupposti di illiceità; in altre parole si tratta di uno strumento disancorato, nei suoi presupposti fattuali e giuridici, dal principio personalistico di imputabilità di un determinato reato, rispondendo a logiche preventive, di sicurezza e tutela dell'ordine pubblico.
In quest'ottica, pertanto, appare evidente come il decreto adottato nel caso di specie non sia stato emesso a fronte di una paventata riconducibilità dello stupefacente ai titolari della licenza
(potendo, solo in tal caso, assumere rilievo causale la condotta del , con cui il medesimo, CP_3
per disfarsi della sostanza, gettava il relativo involucro per terra, sul pavimento del locale) ma a causa della presenza in loco di soggetti ritenuti di rilevante pericolosità sociale, unita alla probabile riconducibilità ad essi della droga rinvenuta sul posto.
Per meglio comprendere, è possibile affermare, sulla base di un giudizio controfattuale ipotetico strettamente riconducibile al vaglio sulla presenza del nesso eziologico, che la misura sospensiva sarebbe stata adottata anche ove lo stupefacente fosse stato rinvenuto sulla persona del convenuto, in quanto presupposto della misura cautelare non è la mera sussistenza della droga nel locale e, tantomeno, la responsabilità dei proprietari nel non aver adeguatamente tutelato l'ordine pubblico all'interno dell'esercizio commerciale, bensì la mera presenza nel bar di soggetti ritenuti pericolosi per l'ordine pubblico, unitamente alla detenzione, da parte di questi, di sostanze droganti, e ciò indipendentemente dal fatto che esse fossero state trovate all'interno del locale o sulla persona degli avventori, essendo dato indubitabile ed incontestato che la sostanza fosse di pertinenza dei clienti del bar.
Tale dato emerge, ineludibilmente, dallo stesso contenuto del decreto del Questore, ove si legge che: “ (…) pur sussistendo l'aggravante del comportamento omissivo del titolare del pubblico esercizio GIOBAR per non aver segnalato alle Forze dell'Ordine l'esistenza di una situazione di illegalità all'interno del locale in argomento rendendolo luogo di aggregazione di persone dedite alla commissione di reati (…) le ragioni che giustificano l'adozione della misura interdittiva (…) sono rappresentate da esigenze di ordine pubblico oggettivamente considerate,
a prescindere da eventuali responsabilità del titolare della gestione o della possibilità per il medesimo di conoscere la pericolosità dei clienti che frequentano il proprio locale”.
Né, d'altro canto, è possibile porre a fondamento della responsabilità extracontrattuale da fatto illecito la mera detenzione dello stupefacente da parte del senza elidere, in tal modo, CP_3
qualsiasi legame causalistico tra la condotta stessa e l'evento di danno, in spregio a quanto disposto dall'art. 1223 c.c., sulla scorta del quale sono passibili di ristoro solo i pregiudizi immediati e diretti riconducibili al fatto illecito.
Tale norma individua la tipologia di danni oggetto di risarcimento e il criterio di imputazione causale degli stessi al soggetto inadempiente (o, in ambito aquiliano, al danneggiante), stabilendo un nesso di causalità giuridica di collegamento tra la condotta ed i danni. Il risarcimento derivante da fatto illecito esige dunque, a mente della norma richiamata, un rapporto causale immediato e diretto tra fatto generatore del danno e pregiudizi. Tale limitazione è fondata, secondo la giurisprudenza di legittimità, sulla necessità di limitare l'estensione temporale e spaziale degli effetti dell'inadempimento o degli eventi illeciti ed è orientata ad escludere dalla connessione giuridicamente rilevante ogni conseguenza dell'inadempimento o del fatto illecito che non sia propriamente diretta ed immediata;
inoltre, affermano i giudici di legittimità, è compito del giudice di merito accertare la materiale esistenza del rapporto che abbia i caratteri normativamente richiesti ( cfr Cass. n. 9374/2006).
In sostanza la finalità cui mira l'art. 1223 c.c. consiste nell'ascrivere all'autore materiale della condotta e agli altri soggetti responsabili civilmente un obbligo risarcitorio che non ricomprenda anche le conseguenze dannose non riconducibili eziologicamente all'evento di danno, bensì determinate da fattori esterni quali il fortuito o lo stesso comportamento volontario del preteso danneggiato (ex multis, Trib. Varese sent. n. 104/2018).
A mente di quanto rilevato appare evidente come il decreto del Questore non possa considerarsi una conseguenza immediata diretta e prevedibile (giuridicamente) del fatto (di per sé neutro) di essersi recati nel locale con indosso lo stupefacente, né, per le ragioni anzidette, è possibile collegare tale misura preventiva alla condotta contestata, sulla scorta della quale il si CP_3
sarebbe liberato della droga collocandola repentinamente dietro al bancone del bar.
Quanto sopra si palesa del tutto assorbente, ma occorre, in ogni caso, evidenziare come la domanda sia sfornita di prova anche in ordine al nesso di causalità giuridica tra le principali voci di danno lamentate (danno all'immagine e danni non patrimoniali) e il danno evento.
In tema di risarcimento del danno non patrimoniale subìto dalle persone giuridiche, il pregiudizio arrecato ai diritti immateriali della personalità, costituzionalmente protetti, ivi compreso quello all'immagine e alla reputazione commerciale, non costituendo un mero danno- evento, e cioè "in re ipsa", deve essere oggetto di allegazione e di prova, anche tramite presunzioni semplici (Cass. 19551/2023).
In particolare, la giurisprudenza è ormai unanime nel ritenere che il danno all'immagine è un danno-conseguenza e che quindi esso richiede una specifica prova da parte di chi, assumendo di averlo subito, pretende di essere per ciò risarcito. Peraltro, distinto dal danno all'immagine generale è il danno all'immagine professionale (cui viene ricompreso anche il danno all'immagine delle persone giuridiche), ovverosia alla considerazione che un soggetto ha tra le persone con le quali interagisce nel proprio contesto lavorativo, all'interno del quale, quindi, resta circoscritto il discredito cagionato illecitamente. In tale contesto, la prova della lesione non è sufficiente per poter essere risarciti, essendo a tal fine necessario dimostrare anche il danno subito e il nesso di causalità. Non è stata data prova in giudizio del danno non patrimoniale in concreto subito dal ricorrente, il criterio equitativo, pertanto, non potrebbe valere per poter sopperire a carenze probatorie.
Nello specifico, nulla è stato allegato e provato in ordine alla riconducibilità tra la dedotta perdita di utili successiva alla riapertura del locale e il provvedimento del Questore che aveva disposto la chiusura del bar, nemmeno in via presuntiva, né a tal fine sarebbero stati idonei e sufficienti eventuali dichiarazioni acquisite sulla scorta dei capitoli (non ammessi) su tale punto, in quanto formulati in via del tutto generica e valutativa (capp. 8 e 9 memoria n. 2 parte attrice).
A tale proposito, per un verso, la durata oggettivamente ridotta (in termini cronologici) della sospensione dell'attività induce ad escludere che la condotta illecita della convenuta abbia potuto ingenerare, nel contesto economico e sociale nel quale abitualmente opera l'attività commerciale, un determinante impatto sulla redditività, e, dall'altra, la mera presenza della notizia della chiusura sulle testate locali non è idonea a qualificare la presenza di un pregiudizio determinato nell'an e nel quantum (a maggior ragione ove si consideri che, negli articoli di giornale menzionati, non è neanche riportato il nome del bar). Sarebbe stato onere probatorio della parte che invoca la presenza di pregiudizi all'immagine allegare e dimostrare elementi di segno contrario idonei a far ritenere, anche in via presuntiva, che da tale evento sia scaturito un pregiudizio all'immagine commerciale della società.
Medesime considerazioni valgono in ordine agli altri pregiudizi non patrimoniali dedotti, che non sono stati precisamente qualificati e quantificati, e che sono stati allegati in via del tutto generica oltre che essere rimasti privi di qualsivoglia riscontro probatorio.
Tutto quanto sopra esposto, le spese di lite seguono la soccombenza e pertanto sono poste a carico di parte attrice e liquidate secondo i parametri minimi, in considerazione della ridotta complessità delle questioni trattate.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Teramo, sez. civile, in persona del giudice, dott.ssa Daniela d'Adamo, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da in persona degli Parte_1
amministratori IG e nei confronti di , ogni altra CP_1 CP_2 CP_3
domanda, istanza ed eccezione disattesa:
- rigetta le domande articolate da parte attrice;
- condanna gli opponenti al pagamento delle spese di lite, da liquidarsi in euro 3.809,00 a titolo di compensi professionali, oltre rimborso forfettario, i.v.a., c.p.a. come per legge.
Così deciso in Teramo, 16.3.2025
Il giudice Dott.ssa
Daniela d'Adamo