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9 ottobre 2010
9 ottobre 2010
Art. 1396. Autorita' militari competenti 1. La consegna di rigore puo' essere inflitta esclusivamente dal comandante del corpo o dell'ente presso il quale il militare che subisce la punizione presta servizio. 2. La consegna puo' essere inflitta dal comandante di corpo e dal comandante di reparto. 3. Il rimprovero puo' essere inflitto, oltre che dalle autorita' militari di cui al comma 2, anche da:
a) l'ufficiale comandante di distaccamento; b) il sottufficiale comandante di distaccamento, avente le attribuzioni di comandante di reparto. 4. Le punizioni agli ufficiali generali e ammiragli, ai colonnelli, ai capitani di vascello, ai comandanti di corpo e agli ufficiali che non dipendono da un comando di corpo sono inflitte dal superiore militare diretto o da altra autorita' militare indicata di volta in volta da ciascuna Forza armata o Corpo armato. 5. I militari comandati o aggregati presso un reparto, corpo o ente dipendono disciplinarmente da tale reparto, corpo o ente. Ogni decisione in materia disciplinare e' devoluta all'autorita' militare che ne ha la competenza e dalla quale il militare dipende all'atto della decisione stessa. 6. Anche ai soli fini disciplinari, ciascuna Forza armata o Corpo armato, in relazione alle esigenze funzionali, stabilisce le unita' organizzative aventi il rango di reparto o di distaccamento.
a) l'ufficiale comandante di distaccamento; b) il sottufficiale comandante di distaccamento, avente le attribuzioni di comandante di reparto. 4. Le punizioni agli ufficiali generali e ammiragli, ai colonnelli, ai capitani di vascello, ai comandanti di corpo e agli ufficiali che non dipendono da un comando di corpo sono inflitte dal superiore militare diretto o da altra autorita' militare indicata di volta in volta da ciascuna Forza armata o Corpo armato. 5. I militari comandati o aggregati presso un reparto, corpo o ente dipendono disciplinarmente da tale reparto, corpo o ente. Ogni decisione in materia disciplinare e' devoluta all'autorita' militare che ne ha la competenza e dalla quale il militare dipende all'atto della decisione stessa. 6. Anche ai soli fini disciplinari, ciascuna Forza armata o Corpo armato, in relazione alle esigenze funzionali, stabilisce le unita' organizzative aventi il rango di reparto o di distaccamento.
Giurisprudenza • 30
- 1. Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 06/03/2026, n. 1820Provvedimento: Pubblicato il 06/03/2026 N. 01820/2026REG.PROV.COLL. N. 09617/2023 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 9617 del 2023, proposto dal signor-OMISSIS- rappresentato e difeso dall'avvocato Tommaso Rossi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, contro il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; il Comando Provinciale di Ancona della …Leggi di più...
- art. 21 Cost.·
- art. 51 c.p.c.·
- diritto di critica militare·
- obbligo di astensione·
- art. 732 TUOM·
- Codice dell'Ordinamento Militare·
- art. 733 TUOM·
- art. 1398 COM·
- sanzione disciplinare militare·
- giurisdizione amministrativa·
- art. 97 Cost.·
- TUOM·
- proporzionalità sanzione disciplinare·
- eccesso di potere·
- art. 1355 COM