Sentenza 28 novembre 2007
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 28/11/2007, n. 24753 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24753 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VARRONE Michele - Presidente -
Dott. FANTACCHIOTTI Mario - Consigliere -
Dott. FILADORO Camillo - Consigliere -
Dott. VIVALDI Roberta - rel. Consigliere -
Dott. LANZILLO Raffaella - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MA MO, MA UG, AR AR, elettivamente domiciliati in ROMA VIA CELIMONTANA 38, presso lo studio dell'avvocato BENITO PANARITI, che li difende unitamente all'avvocato STEFANO DONATI, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
RAS - RIUNIONE ADRIATICA DI SICURTÀ SPA, in persona dei legali rappresentanti Dr.ssa Restelli Mirella e Dott.ssa Millea Rita, presso lo studio dell'avvocato SPADAFORA GIORGIO, che la difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
e contro
LI DANTE;
- intimato -
avverso la sentenza n. 214/03 della Corte d'Appello di BOLOGNA, seconda sezione civile, emessa il 25/10/02, depositata il 10/02/03, R.G. 112/01;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/10/07 dal Consigliere Dott.ssa Roberta VIVALDI;
udito l'Avvocato Benito PANARITI;
udito l'Avvocato Giorgio SPADAFORA;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARINELLI Vincenzo, che ha concluso per l'accoglimento p.q.r. del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
EM HI e SA ZZ convenivano, davanti al tribunale di Ravenna, NT SS e la RAS spa, il primo quale proprietario e conducente dell'autocarro, e la seconda quale assicuratrice della r.c.a., chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti in occasione del sinistro stradale avvenuto il 21.3.1991 sulla statale n. 67, e cagionati dall'SS.
I convenuti, costituitisi, contestavano la dinamica del sinistro evidenziata dagli attori e l'entità delle voci di danno. Il tribunale, con sentenza del 15,11.1999, condannava i convenuti al risarcimento dei danni come quantificati in sentenza. Proponevano appello EM HI, SA ZZ ed HI UG lamentando: a) la iniquità della liquidazione per danni biologico e morale e del diniego delle spese future per cure e viaggi ad esse finalizzati;
b) la errata esclusione dell'impotenza sessuale dagli effetti del sinistro, sia con riferimento al danno del HI, sia a quello della ZZ sua moglie;
c) la errata esclusione dei danni riflessi patiti dalla moglie e dal figlio UG.
Entrambi gli appellati resistevano all'impugnazione. La Corte d'Appello, con sentenza del 10.2.2003, accoglieva parzialmente l'impugnazione proposta condannando NT SS e la RAS spa a corrispondere a EM HI, a titolo di maggior danno, l'ulteriore somma di Euro 18.979,79.
Hanno proposto ricorso per cassazione EM HI, ZZ SA ed UG HI affidandosi a due motivi.
Resiste con controricorso la spa Riunione Adriatica di Sicurtà. L'altro intimato non ha svolto attività difensiva.
Le parti costituite hanno presentato memoria difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo i ricorrenti denunciano la violazione / falsa, applicazione di norme di diritto;
erronea interpretazione delle norme dì cui agli artt. 2056 e 1226 c.c., erronea determinazione delle conseguenze giuridiche riferibili al caso concreto, omessa e contraddittoria motivazione, difetto di motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5. Il motivo non è fondato.
Invero, la Corte di merito ha liquidato il danno biologico tenendo conto delle effettive sofferenze patite dall'offeso, della gravità dell'illecito e di tutti gli elementi della fattispecie, in modo da rendere la somma liquidata adeguata al caso concreto, con il riconoscimento di una somma maggiore di quella liquidata dal primo giudice.
Ha, quindi, liquidato il danno morale in una frazione dell'importo riconosciuto per il risarcimento del danno biologico, adottando il rapporto percentuale massimo, in ragione proprio della necessaria personalizzazione di detto criterio alla fattispecie concreta, non ritenendo sussistere ragioni per il suo superamento. Così operando, il giudice di merito ha correttamente applicato - dandone adeguata motivazione - i principi in materia di liquidazione dei danni, biologico e morale (Cass.
9.11.2006 n. 23918). Ne consegue che nessuna violazione o vizio di motivazione possono essergli imputati.
Con il secondo motivo denunciano la ulteriore violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione agli artt. 1223, 1226, 2043, 2056, 2059 c.c.. Ulteriore difetto di motivazione, motivazione contrad-dittoria e incongrua in merito ad un punto decisivo della controversia ex art. 360 c.p.c., n. 5, artt. 116 e 61 c.p.c.. Il motivo presenta vari aspetti che vanno esaminati separatamente. Il primo profilo riguarda le violazioni denunciate ed il vizio di motivazione, con riferimento alla denunciata impotenza sessuale che i ricorrenti assumono essere conseguenza dell'illecito, e che sostengono non essere stata considerata come autonoma voce di danno per il HI e, di riflesso, per il coniuge.
Con riferimento a questo primo aspetto il motivo è, sotto il profilo della violazione delle norme denunciate, inammissibile, sotto quello del vizio di motivazione, infondato.
È, inammissibile perché, pur denunciando violazione e falsa applicazione di norme di legge, con il richiamo di specifiche disposizioni normative, il motivo non indica le affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che si assumono in contrasto con le disposizioni indicate, ne' quella che - alla luce della giurisprudenza della stessa Corte di cassazione o della dottrina - si assume essere la corretta interpretazione di quelle stesse disposizioni di legge (Cass.
6.4.2006 n. 8106; Cass.
8.3.2007 n. 5353). Ciò non consente alla Corte di Cassazione di adempiere il compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione.
In ordine al vizio di motivazione, i ricorrenti contestano che la Corte di merito "con riferimento all'art. 61 c.p.c., ha omesso di prendere in considerazione ed ha immotivatamente disatteso le critiche precise e puntuali ed i riscontri probatori e tecnici decisivi forniti. Il giudice ha sostanzialmente negato l'esistenza dei fatti accertati dalla documentazione medica in atti, basandosi su fatti 'notori' di non controllata esattezza".
Sotto questo profilo la censura - come già detto - non è fondata. La Corte di merito ha dato precisa motivazione - richiamando puntualmente le due relazioni del c.t.u. e contestando la fondatezza e conclusività delle diverse tesi mediche sostenute nelle c.t. di parte - delle ragioni per le quali non risulta dimostrata la derivazione dell'impotenza sessuale del HI dal trauma subito a seguito dell'incidente stradale.
In particolare, ha rilevato che le conclusioni del ctu, specialista neurologo, sono inequivoche affermando che " le strutture nervose centrali lesionate dal trauma non hanno correlazione diretta con le funzioni sessuali", ne' sono sufficienti a contraddirle le diverse indicazioni della c.t. di parte "ove - peraltro - la dipendenza dell'impotenza dal trauma è posta come possibile e oggetto di divergenti opinioni nella letteratura medica".
Ed ha concluso: "D'altra parte il C.T. aveva anche precisato che la sua valutazione del danno biologico era comprensiva delle alterazioni della sfera sessuale del soggetto che, pur non individuabile nell'impotenza in quanto tale, derivavano dal deterioramento delle sue condizioni psichiche".
Trattasi di motivazione priva di errori giuridici o vizi logici che i ricorrenti hanno contestato adducendo soltanto una diversa valutazione delle emergenze processuali - soprattutto di natura tecnica - che non valgono, però, a scalfirne la correttezza (Cass.13.6.2007 n. 13845; Cass. 22.3.2007 n. 7049; Cass. 25.8.2005 n.
17324). Diverso discorso va fatto in ordine ai danni riflessi che i ricorrenti - moglie e figlio dell'offeso -ritengono di avere subito. A tal fine deve, in primo luogo, sottolinearsi che non sussiste alcun ostacolo alla risarcibilità del danno non patrimoniale in favore dei prossimi congiunti del soggetto che sia sopravvissuto a lesioni seriamente invalidanti (Cass.
8.6.2004 n. 10816; Cass. 14.6.2006 n. 13754; Cass.
8.11.2006 n. 23865). Affermata, quindi, la risarcibilità del danno morale ai prossimi ai congiunti, deve anche rilevarsi che tale danno, per il suo contenuto di sofferenza interiore e patema d'animo, non può essere accertato con metodi scientifici, ne' provato in modo diretto, se non in casi eccezionali (Cass. 14.7.2003 n. 11001). Da ciò consegue che il giudice di merito non può escludere l'esistenza del danno morale dei prossimi congiunti sulla base della sola considerazione che, a sostegno dello stesso, non esistono che indizi, ma deve valutare se da detti indizi possa giungersi ad una prova presuntiva del danno morale stesso (Cass. 14.7.2003 n. 11001;
Cass. 14.12.2004 n. 23291; Cass. 14.6.2006 n. 13754). La decisione della Corte di merito non ha rispettato queste linee interpretative.
Ha ritenuto, infatti, che "sia sotto il profilo del danno morale sia sotto il profilo patrimoniale - pur condividendo il recente orientamento della cassazione in ordine al riconoscimento della prima specie di danno - non sia stato indotto nei familiari un tale livello di sofferenza psichica da giustificare la richiesta di un autonomo risarcimento", sottolineando che "se è indubbio che le sofferenze di un familiare generano sofferenze agli altri membri della famiglia, il compenso di quelle vale anche a riparare queste, a meno che esse raggiungano una tale gravità da condizionare pesantemente la vita in modo tale che nessun risarcimento dato alla vittima diretta del sinistro potrebbe avere un equivalente riflesso su di loro". Trattasi di motivazione insufficiente che non tiene conto delle conseguenze che l'evento dannoso ha, nel caso concreto, determinato sulla moglie e sul figlio dell'offeso nell'ambito familiare. È, infatti, risultato provato - dalla documentazione medica e dalle risultanze delle espletata prova per testi - che il comportamento del HI, in seno alla famiglia, in conseguenza dell'evento dannoso è stato alterato.
In particolare, tale comportamento è caratterizzato da irritabilità, impazienza, incapacità di rapportarsi con la famiglia, lasciandosi andare, per motivi futili, a sfoghi violenti nei confronti del figlio e della moglie .
In sostanza, il giudice del merito non ha considerato sufficientemente il danno sofferto dai prossimi congiunti per l'impossibilità di ripristinare un normale menage familiare, - sia dal punto di vista affettivo, sia di quello più specificamente inerente al campo lavorativo - affermando soltanto che la gravità delle lesioni subite non raggiungeva un grado tale da condizionare la vita familiare.
Se si tiene conto del grado di invalidità riconosciuto al HI e delle emergenze processuali - mediche e probatorie -, tali conclusioni appaiono sfornite di adeguata motivazione, specie se si considera che il giudice di merito deve valutare se dagli indizi forniti possa giungersi ad una prova presuntiva del danno morale stesso.
In ordine a questo aspetto, pertanto, la sentenza va cassata, con rinvio al giudice di merito in ordine alla sussistenza o meno dei danni riflessi di natura morale sulla moglie e sul figlio della persona lesa.
Viceversa, non può essere accolta la richiesta di riconoscimento di un danno patrimoniale subito dalla moglie e dal figlio, posto che - come ha ritenuto la Corte di merito alla quale spetta tale valutazione dello stesso non è stata fornita alcuna prova. Conclusivamente, il primo motivo di ricorso va rigettato, va accolto il secondo per quanto di ragione;
la sentenza va cassata in relazione e la causa rinviata, anche per le spese del giudizio di Cassazione, ad altra sezione della Corte d'Appello di Bologna.
P.Q.M.
La Corte rigetta il primo motivo, accoglie il secondo per quanto di ragione. Cassa in relazione e rinvia anche per le spese ad altra sezione della Corte d'Appello di Bologna.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 22 ottobre 2007. Depositato in Cancelleria il 28 novembre 2007