Articolo 713 del Codice della navigazione
Articolo 712Articolo 714
Versione
21 aprile 1942
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Versione
21 ottobre 2005
Art. 713.
(( (Aviosuperfici e impianti aeronautici destinati al servizio della navigazione aerea).)) ((Le aree in prossimita' di aviosuperfici o di impianti aeronautici destinati al servizio della navigazione aerea possono essere assoggettate dall'ENAC alle limitazioni previste dagli articoli 709 e 711, a tutela dell'interesse pubblico.))
Entrata in vigore il 21 ottobre 2005
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