Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 16/06/2025, n. 738 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 738 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI GENOVA
Terza Sezione Civile
La Corte d'Appello di Genova, riunita in camera di consiglio, in persona dei Magistrati
Dott. Marcello Arturo Castiglione Presidente
Dott. Giovanna Cannata Consigliere relatore
Dott Laura Casale Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 122/2025 R.G. promossa da:
, (C.F. ) elettivamente domiciliato in VIA Parte_1 C.F._1
XXV APRILE 60 18100 IMPERIA, presso lo studio dell''avv. , che lo Controparte_1
rappresenta e difende in forza di mandato in atti.
PARTE APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ) elettivamente domiciliata in VIA CP_2 C.F._2
CASCIONE, 48 18100 IMPERIA presso lo studio dell''avv. che Parte_2
la rappresenta e difende in forza di mandato in atti.
-E
CONTRO
-
PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
PARTE INTERVENIENTE NECESSARIA
1
la sentenza del Tribunale di Imperia n. 30/2025, pubblicata in data 19/01/2025;
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Genova, contrariis reiectis, previa fissazione dell'udienza ex art. 473bis.31 c.p.c., con assegnazione del termine per la notifica del ricorso e del decreto all'appellata, in parziale riforma della sentenza n. 30/2025 del Tribunale di
Imperia, capi 2, 3, 6, 10 e 11: 1°) confermare la separazione dei coniugi;
2°) respingere la domanda di addebito formulata da;
3°) affidare i figli minori , e CP_2 Per_1 Per_2
in modo condiviso ad entrambi i genitori, rimanendo collocati presso la madre, confermando Per_3
le modalità di visita previste dalla sentenza impugnata;
4°) porre a carico del padre, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, la somma di € 150,00 mensili per ciascun figlio, oltre alla rifusione del 50% delle spese straordinarie documentate, così come disciplinate dalla sentenza impugnata. 5°) Vinte le spese di entrambi i gradi di giudizio”.
Per l'appellata: “Piaccia al giudice adito, respinta ogni contraria istanza, rigettare l'appello proposto”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso per separazione giudiziale in data 21/09/2021, adiva il Tribunale di CP_2
Imperia, assumendo:
- di avere contratto, in data 13/01/2006, matrimonio a Tirana con;
Parte_1
Per_
- che dall'unione nascevano i figli e , rispettivamente in data Per_4 Per_2
10/09/2009, 04/03/2011 e 12/05/2020;
- che, in seguito all'insorgere di contrasti tra i coniugi, la loro convivenza era divenuta intollerabile;
- che, a seguito di richiesta del Pubblico Ministero, in data 21/07/2021, il Tribunale per i
Minorenni di Genova, aveva disposto la sospensione della potestà genitoriale dello CP_2
previo l'allontanamento immediato dalla casa familiare;
- che era, inoltre, pendente nei confronti del procedimento penale presso il Tribunale di CP_2
Imperia per il reato di cui all'art. 572 c.p., alla luce dei comportamenti aggressivi e minacciosi dallo stesso tenuti nei confronti dei familiari, culminati in un grave episodio in data 01/07/2021;
2 - che la situazione era insostenibile, pregiudizievole per la prole e tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, tanto da costringere la moglie ad abbandonare la casa coniugale e rivolgersi alla protezione dei Servizi Sociali;
Tutto ciò premesso, chiedeva di:
- pronunciare la separazione tra i coniugi con addebito al marito, a causa dei comportamenti di vessazione e violenza dallo stesso posti in essere;
- disporre l'affido esclusivo dei figli minori alla madre, con collocazione esclusiva presso la stessa;
- disporre, a carico del padre, un assegno di mantenimento in favore dei figli minori non inferiore a € 3.000,00 mensili– da suddividersi in € 1.000,00 per ciascun figlio, con ripartizione delle spese straordinarie nella misura del 50% a carico di ciascun genitore;
- stabilire in proprio favore ed a carico del coniuge un contributo di mantenimento pari a €
1.000,00 mensili, non essendo la stessa economicamente autosufficiente.
2. Con comparsa e risposta del 23/12/2021, si costituiva in giudizio , non Parte_1
opponendosi alla domanda di separazione ed alla ripartizione al 50% delle spese straordinarie, ma chiedendo il rigetto della richiesta di addebito formulata dalla moglie, della richiesta di affido esclusivo dei figli alla madre e delle richieste economiche formulate. A sostegno delle proprie difese, negava la pendenza di alcun procedimento penale a suo carico ex art. 572 c.p., precisando di essere stato rinviato a giudizio, per i reati di cui agli artt. 337 e 612, comma 2 c.p., negava di aver tenuto alcuna condotta vessatoria nei confronti della moglie ma che la stessa si era allontanata dalla casa coniugale in seguito ad una unica lite, successivamente alla quale era comunque intervenuta riconciliazione tra i coniugi;
quanto al profilo economico, evidenziava di esercitare da qualche anno l'attività di artigiano edile che il reddito risultante per l'anno 2021, pari a € 45.000,00, non rifletteva l'effettiva disponibilità economica, essendo i ricavi reali di entità inferiore. Aggiungeva, infine, che la moglie, essendo giovane ed in buone condizioni di salute, disponeva delle capacità e possibilità per reperire un'attività lavorativa idonea al proprio sostentamento.
Chiedeva, dunque, che i figli minori fossero congiuntamente affidati ad entrambi i genitori, con collocazione presso l'abitazione della madre con regolamentazione del proprio diritto di visita e che a proprio carico, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, fosse posto un assegno di importo non superiore ad € 450,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
3. A seguito di comparizione delle parti, con ordinanza del 19/01/2022, il Presidente del Tribunale, assumeva i provvedimenti provvisori, autorizzando i coniugi a vivere separatamente, affidando i
3 figli minori al Comune di Imperia con collocazione degli stessi presso l'abitazione della madre e subordinando un regime paterno di visite all'esito degli interventi dei Servizi. Poneva, inoltre a carico del padre, a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori, un assegno di € 600,00 oltre al 50% delle spese straordinarie, riconoscendo in favore della moglie un contributo pari ad € 100,00 mensili.
4. La causa veniva, quindi, istruita attraverso il deposito di documenti (tra cui le dichiarazioni sostitutive di certificazione in ordine alla situazione patrimoniale e reddituale delle parti e le relazioni periodiche dei Servizi del CISSACA Consorzio Servizi Sociali Alessandria, dei Servizi
Sociali dell'ATS12 di Diano Marina, dei Servizi Sociali del dei Servizi Controparte_3
Consultoriali dell'ASL e del Servizio di Psicologia dell'ASL di Alessandria) e CP_3
l'escussione di testi ( . Testimone_1
5. Con sentenza n. 30/2025 del 17/01/2025, il Tribunale di Imperia:
- pronunciava la separazione personale tra i coniugi, con addebito a carico di;
Parte_1
- disponeva l'affidamento dei figli minori in via esclusiva alla madre, attribuendole, ai sensi dell'art. 337-quater, comma 3 c.c., il potere di assumere in piena autonomia anche le decisioni di maggiore interesse per gli stessi;
- disponeva la collocazione dei figli presso la madre, ove avrebbero stabilito la loro stabile residenza;
- subordinava un eventuale regime di visite tra il padre e i figli minori a verifica della disponibilità da parte degli stessi ed a rigoroso accertamento delle risorse genitoriali del padre da parte dei Servizi territorialmente competenti, nel rispetto delle esigenze dei minori ed al fine precipuo di non arrecare loro pregiudizio alcuno;
- dichiarava tenuto e condannava al pagamento di un contributo mensile al Parte_1 mantenimento dei figli minori pari ad € 1.200,00, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese ed annualmente da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese non rientranti nel mantenimento ordinario;
- disponeva che venisse interamente percepito dalla madre, ad integrazione del contributo di mantenimento dei figli minori, l'assegno unico universale in favore dei minori;
- disponeva il proseguimento della pressa in carico del nucleo familiare da parte dei Servizi del CISSACA Consorzio Servizi Sociali Alessandria, dei Servizi Sociali dell'ATS12 di
Diano Marina, dei Servizi Sociali del di Imperia, dei Servizi Consultoriali dell'ASL CP_3
4 di Imperia e del Servizio di Psicologia dell'ASL di Alessandria, in stretta collaborazione tra loro e fino a cessate esigenze;
- condannava al pagamento in favore di delle spese di lite. Parte_1 CP_2
In particolare, il Tribunale:
- quanto alla domanda di addebito a carico del marito rilevava che la aveva provato CP_2
con riscontri documentali, testimoniali e relazioni di servizi specialistici, che il marito ha tenuto nei suoi confronti condotte vessatorie e violente, sfociate nell'episodio grave del
01/07/2021, in seguito al quale il Tribunale per i Minorenni di Genova, in data 28/07/2021, ha disposto la sospensione della responsabilità genitoriale del padre e l'affidamento dei figli minori ai Servizi Sociali del Comune di Imperia;
la teste vicina di casa– Testimone_1 escussa all'udienza del 26/09/2023 –, aveva riferito di aver udito urla violente provenire dall'abitazione dei coniugi, di aver assistito all'arresto dell'uomo da parte dei Carabinieri e di aver ricevuto, nell'immediatezza, confidenze da e dal figlio minore i quali CP_2 Per_2
hanno descritto l'aggressione fisica e verbale culminata nella minaccia esplicita di defenestrazione della madre;
le relazioni dei Servizi Sociali e Consultoriali, da cui emergeva un quadro familiare segnato da violenza, clima di paura, disfunzionalità genitoriale, abuso di alcolici da parte del padre ed assenza di ogni consapevolezza critica rispetto alla gravità delle proprie condotte;
particolarmente significative erano le dichiarazioni dei figli minori e che nei colloqui svolti con psicologi e assistenti sociali hanno descritto Per_4 Per_2
vissuti marcati da ansia, tensione e paura, affermando di non voler avere alcun contatto con il padre a causa dei comportamenti violenti dallo stesso tenuti;
- in relazione all'affidamento dei figli, rilevava che la persistenza di gravi criticità genitoriali in capo al padre, documentate dalle relazioni dei Servizi Sociali e dalle valutazioni psicologiche acquisite in atti – da cui emergeva un'incapacità di assunzione di responsabilità ed una minimizzazione delle condotte pregresse –, giustificava l'affidamento esclusivo dei minori alla madre la quale ha dimostrato adeguate capacità educative e relazionali, nonché piena disponibilità a cooperare con gli operatori;
- per quanto riguarda la collocazione dei figli, rilevava che la fissazione della residenza abituale dei minori nell'abitazione materna sita in Alessandria, presso cui gli stessi avevano già trovato sistemazione a seguito dell'allontanamento dalla casa familiare, risultava non solo coerente con l'interesse superiore dei minori alla continuità affettiva ed alla stabilità ambientale ma altresì rispondente all'equilibrio relazionale e affettivo consolidatosi nel tempo tra i figli e la figura materna, come rilevato nelle relazioni dei Servizi territoriali;
5 - quanto alla frequentazione tra il padre ed i figli, riteneva che, allo stato, la prosecuzione degli incontri poteva avvenire esclusivamente in forma “protetta”, demandandone modalità, tempi e frequenza ai Servizi Sociali competenti, con valutazione da effettuarsi caso per caso in base alla disponibilità espressa dai minori. Tale scelta si fondava sulle dichiarazioni rese dagli stessi figli, in particolare da e i quali, pur riconoscendo un certo Per_4 Per_2
miglioramento nella qualità degli incontri rispetto al passato, avevano manifestato, nel corso dei colloqui, timore e disagio nel relazionarsi con il padre in assenza di una mediazione educativa, esprimendo il bisogno che la presenza dell'educatore facesse da contenimento a eventuali atteggiamenti aggressivi;
- in ordine al contributo per il mantenimento dei figli, evidenziava che di 46 Parte_1
anni ed in buono stato di salute, svolgeva attività imprenditoriale nel settore edilizio con redditi dichiarati in significativa crescita tra il 2018 e il 2022, e con una liquidità mensile stimata in circa € 3.560,00 – non essendo stata documentata la successiva dichiarazione unilaterale di un calo reddituale nel 2023-24 –. Quanto a essa risultava CP_2
occupata a tempo pieno presso la Gioielleria Bulgari, con retribuzione mensile compresa tra
€ 1.290,00 e € 1.600,00, e senza oneri di locazione, vivendo in abitazione acquistata con il supporto della famiglia d'origine;
- quanto all'assegno unico universale per i figli, disponeva che lo stesso fosse interamente percepito dalla madre, in ragione dell'assenza di frequentazione con il padre e del concreto esercizio delle funzioni genitoriali da parte della stessa;
- infine, quanto alla domanda di assegno di mantenimento in favore della moglie – non più
riproposta in sede di precisazione delle conclusioni –, osservava che comunque, in considerazione del miglioramento della condizione reddituale della stessa, non ne ricorrevano più i presupposti, con cessazione del contributo simbolico di € 100,00 disposto nella fase presidenziale.
6. Avverso tale sentenza, proponeva appello, in data 12/02/2025, . Parte_1
6.1. Con il promo motivo, deduceva che il Tribunale di Imperia ha errato nel ritenere assolto l'onere probatorio gravante sulla ricorrente in relazione all'addebito della separazione, dal momento che: non vi era stata alcuna allegazione di episodi concreti di maltrattamento, men che meno fisici;
la teste unico testimone escusso, non aveva riferito di avere assistito ad atti di violenza, né Tes_1 fisica né psicologica, limitandosi a menzionare episodi di lite in cui il marito “alzava la voce” ed a richiamare affermazioni de relato, dunque, inammissibili sul piano probatorio;
in ogni caso, in
6 assenza di riscontri documentali, denunce o certificazioni mediche, ed in presenza soltanto di conflittualità verbale tra coniugi, era ingiustificata la pronuncia di addebito.
6.2. Con il secondo motivo, in relazione all'affidamento esclusivo dei figli, Parte_1
deduceva che il Tribunale non ha tenuto conto delle risultanze istruttorie, giungendo a una decisione punitiva nei suoi confronti, oltre che pregiudizievole per l'interesse superiore della prole, fondando la decisione sull'asserita incapacità del padre di fare ammenda rispetto all'episodio risalente al luglio 2021, senza considerare il complesso delle relazioni rese dai servizi sociali e consultoriali, dalle quali emergeva un sincero legame affettivo con i figli, nonché la sua volontà di ricostruire un rapporto con loro, nonostante le oggettive difficoltà. Sotto tale profilo, osservava che il deterioramento del legame padre-figli era piuttosto la conseguenza – e non la causa – di un allontanamento forzoso e prolungato di quasi quattro anni, durante i quali egli era stato di fatto escluso dalla loro vita, se non per rari contatti in videochiamata o in modalità protetta, che, unita al trasferimento dei minori in altra città con la madre, aveva inevitabilmente compromesso l'equilibrio relazionale, rendendo più difficile un dialogo diretto e spontaneo.
6.3. Con il terzo motivo assumeva l'erroneità della decisione in relazione all'entità dell'assegno di mantenimento per i figli in quanto sproporzionato rispetto alle reali capacità economiche delle parti ed alla loro rispettiva situazione patrimoniale. A tal proposito, riferiva di aver dichiarato, per il
2023, un reddito netto di € 27.336,00, da cui ha versato € 12.552,00 di IRPEF e € 6.568,00 di contributi previdenziali, risultando una disponibilità netta di € 8.216,00 annui, cioè € 684,66 mensili da cui dovevano sottrarsi € 600,00 mensili di locazione, residuando € 84,66 al mese, mentre il
Tribunale aveva erroneamente basato la decisione sui redditi del 2022 (pari a € 55.058,00), senza considerare l'evoluzione negativa del settore.
Per contro, la moglie disponeva di un reddito di circa € 1.600,00 mensili netti, oltre tredicesima e quattordicesima, lavorando presso una prestigiosa gioielleria, di un immobile di proprietà ove viveva coi figli, e che percepiva altresì in via esclusiva l'assegno unico universale.
6.4. Con il quarto motivo chiedeva la riforma della sentenza in relazione alla condanna alle spese di lite, deducendo che il Tribunale ha errato nell'applicare il principio della soccombenza in modo rigido e non conforme alla reale dinamica processuale, dal momento che lo stesso non aveva mai contestato la separazione in sé, ma aveva semplicemente esercitato il proprio diritto di difesa rispetto all'addebito e all'affidamento dei figli ed alle richieste economiche risultate eccessive.
7 7. , ritualmente citata, si costituiva in giudizio in data 28/04//2025, contestando le CP_2
argomentazioni avversarie e chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
8. In data 21/05/2025, veniva depositata la relazione sociale dei Servizi Sociali di Alessandria, dalla quale emergeva che:
- la madre, , è impiegata a tempo indeterminato presso la Gioielleria Bulgari a CP_2
Valenza; vive con i tre figli in una casa di proprietà ad Alessandria;
risulta collaborativa, affidabile ed autonoma, avendo concluso con successo il percorso di protezione, oltre che attenta ed in grado di gestire con rigore la sfera educativa e scolastica dei figli;
appare altresì aperta e disponibile nel percorso di riavvicinamento tra i figli e il padre;
riceve un piccolo contributo di integrazione al reddito compatibile con il regolamento economico, non percependo il mantenimento dall'ex marito;
ha una relazione stabile, il compagno è noto ai figli ma non convivente;
- il padre, , è stato conosciuto solo attraverso colloqui telefonici con la Dott.ssa Parte_1
con cui si è inizialmente posto in modo cordiale e collaborativo, specie nel CP_4 periodo estivo;
tuttavia, come riferito dai minori alle educatrici, durante l'incontro effettuato in data 14/09/2024, l'uomo avrebbe rimproverato la figlia in modo eccessivo ed avrebbe parlato male della ex moglie, utilizzando un linguaggio volgare e poco appropriato;
in seguito a tale episodio, lo contattato dai S.S., avrebbe reagito in modo aggressivo, CP_2
affermando di non essere più disponibile ad alcun incontro con i servizi, interrompendo di fatto i colloqui;
- (nata il [...]) e (nato il [...]), entrambi frequentanti la scuola Per_4 Per_2
(rispettivamente, il secondo anno del liceo delle scienze umani e la classe terza della scuola secondaria di primo grado) con ottimi profitti, hanno sospeso volontariamente gli incontri con il padre, dopo l'evento vissuto come pesante e spiacevole, avvenuto in data 14/09/2024, manifestando un rifiuto a riprendere i contatti, che il padre non ha comunque cercato di riattivare;
i minori vengono descritti come sereni dopo la sospensione degli incontri con il padre, confermando che per loro è stata una scelta liberatoria;
essi riferiscono di una madre attenta alle loro esigenze emotive ed educative;
Per_
- (nato il [...]) ha invece instaurato un forte legame affettivo con il padre, non
Per_ ostacolato dalla madre;
la prosecuzione degli incontri tra ed il padre non è stata però possibile, dato che quest'ultimo, dopo aver ricevuto un riscontro negativo rispetto ai propri comportamenti, ha preferito non avere più contatti con il servizio sociale ed educativo;
8 - in conclusione, si conferma essere una madre molto presente ed attenta nei confronti CP_2
dei figli;
i minori sono ben integrati e vivono insieme alla madre in un sereno contesto di vita e scolastico;
e alla luce dei comportamenti del padre emersi durante il Per_4 Per_2
periodo di sperimentazione di una breve autonomia negli incontri tra padre e figli, hanno espresso alle operatrici l'intenzione di interrompere gli incontri con il padre;
l'affidamento in via super esclusiva disposto dal Giudice di prime cure risulta la risposta più adeguata ai
Per_ bisogni dei tre figli minori;
gli incontri tra ed il padre saranno riavviati, a condizione che quest'ultimo si dichiari disponibile ad una rilettura dei propri comportamenti, mentre, per quanto riguarda gli altri due figli, la riattivazione degli incontri in luogo neutro tra ed il padre sarà da rivalutarsi, in caso di richiesta in tal senso dei minori;
Per_4 Per_2
9. In data 26/5/2025 perveniva altresì relazione da parte dei Servizi Sociali di Diano Marina da cui risulta che il padre non vede i figli dal settembre 2024 a seguito dell'episodio sopra riscontrato, di cui fornisce una narrazione diversa ossia di essere stato frainteso dai figli;
che il loro allontanamento è dovuto alla visione di video pubblicati sui social in cui il padre balla in compagnia di altre donne, fatto vedere loro dalla madre che li coinvolge nel conflitto genitoriale;
di non essere in grado di proseguire nel progetto sociale poiché la sua ditta è fallita e ritiene di aver perso il lavoro a causa degli impegni a cui è stato sottoposto a causa dei procedimenti;
dal punto di vista economico svolge solo lavori saltuari per cui non è in grado di versare l'assegno come determinato dal Tribunale;
rifiuta di proseguire il percorso di sostegno alla genitorialità.
10. L'appello è infondato e pertanto va rigettato.
10.1 in primo luogo va confermata la statuizione del Tribunale di Imperia in ordine all'addebito della separazione a carico di , condividendosi integralmente le considerazioni svolte Parte_1
in primo grado in merito alla condotta gravemente lesiva dei doveri coniugali da parte di questi, ai sensi dell'art. 151, comma 2, c.c.
Dalle risultanze istruttorie, dalle relazioni dei Servizi Sociali e, in particolare, dalla testimonianza di
– escussa nella fase istruttoria – è emerso un quadro chiaro e coerente con le Testimone_1
allegazioni formulate dalla moglie. Sebbene la teste non abbia assistito direttamente all'episodio di violenza domestica del 01/07/2021, ha, tuttavia, riferito circostanze apprese nell'immediatezza dei fatti, da fonte diretta, ovvero dalla moglie e dai figli, i quali le hanno confidato di essere stati testimoni di un'aggressione verbale e fisica culminata in una minaccia di defenestrazione. Tali dichiarazioni, benché de relato, assumono rilevanza alla luce della contestualità temporale e della loro convergenza con le relazioni dei Servizi Consultoriali e del CISSACA, dalle quali si ricava un
9 contesto familiare caratterizzato da violenza, disfunzioni relazionali, abuso di alcolici da parte del padre e totale assenza di consapevolezza rispetto alla gravità delle proprie condotte.
Va altresì sottolineato che l'episodio avvenuto in data 01/07/2021 ha determinato l'intervento delle forze dell'ordine e, successivamente, del Tribunale per i Minorenni di Genova, che ha disposto la sospensione della responsabilità genitoriale del padre.
Le dichiarazioni dei figli e raccolte dagli operatori e dagli psicologi, hanno, Per_4 Per_2
peraltro, confermato vissuti profondamente turbati, segnati da ansia, tensione e paura, cui è conseguito il chiaro rifiuto di ogni relazione con il padre.
In conformità ai principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità (cfr., ex multis, Cass., n.
11208/2024; n. 31901/2018; n. 7388/2017), le condotte di violenza, anche isolate, possono integrare di per sé una violazione talmente grave dei doveri coniugali da giustificare la pronuncia di addebito, indipendentemente dalla prova di un nesso causale diretto con la crisi coniugale, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei.
10.2 Quanto al secondo motivo di appello, la decisione del Tribunale di disporre l'affidamento esclusivo dei minori alla madre si presenta pienamente conforme all'interesse superiore della prole e merita integrale conferma.
Dalle relazioni dei Servizi Sociali territoriali (aggiornate al mese di maggio 2025), emerge, infatti, che lo dopo una iniziale disponibilità, ha successivamente interrotto ogni rapporto con i CP_2
Servizi Sociali e, di conseguenza, ogni percorso di riavvicinamento con i figli, manifestando atteggiamenti oppositivi e aggressivi, nonché un'incapacità strutturale di riconoscere la propria responsabilità e di elaborare criticamente il proprio vissuto.
Significativi, in tal senso, i rilievi formulati dai Servizi in ordine alla reazione aggressiva manifestata dallo a seguito delle osservazioni degli operatori. CP_2
La figura paterna risulta, dunque, assente, non collaborativa e priva di adesione ai progetti sia presso il SERD sia educativi proposti.
A ciò si aggiunge il rifiuto espresso dai minori e i quali – dopo un episodio vissuto Per_4 Per_2
come pesante e spiacevole nel settembre 2024 – hanno manifestato la volontà di sospendere ogni contatto con il padre, decisione che, allo stato, appare coerente con la tutela del loro benessere psicoemotivo.
10 In relazione a tale episodio dalle citate relazioni dei Servizi sociali è emersa la mancanza di elaborare criticamente i fatti narrati dai figli dando una versione differente ed incolpando la madre di essere la causa del rifiuto dei minori di vedere il padre, mentre, d'altra parte, i Servizi Sociali hanno evidenziato che la donna non ha mai frapposto ostacoli al mantenimento dei rapporti padre- figli.
Per_ Quanto al figlio , peraltro, pur avendo instaurato un legame più positivo con il padre, tale relazione non è stata coltivata da quest'ultimo, che ha abbandonato anche il percorso protetto avviato per il figlio minore.
Dall'ultima relazione dei Servizi Sociali infatti risulta che, sebbene sollecitato in proposito, lo non abbia più chiesto la ripresa degli incontri protetti. CP_2
Alla luce di quanto sopra, si ritiene che l'affidamento esclusivo dei minori alla madre – che, peraltro, non ha mai ostacolato in alcun modo il diritto di visita del padre nei confronti dei figli, in un'ottica di bigenitorialità sostanziale – sia conforme al loro interesse e risponda all'esigenza di garantire stabilità, tutela affettiva e un contesto relazionale sereno.
Eventuali sviluppi in senso contrario potranno essere valutati solo ove emerga una concreta disponibilità del padre a intraprendere un serio percorso di responsabilizzazione, auspicandosi che, in un'ottica di concreta attuazione del principio di bigenitorialità e di tutela della crescita armonica della prole, lo intraprenda un percorso di revisione delle proprie condotte, tale da consentire, CP_2
nel tempo, la riattivazione degli incontri con i figli in modalità protetta, secondo quanto stabilito dai
Servizi territorialmente competenti.
10.3 Anche sul piano economico, le doglianze dell'appellante risultano infondate. La quantificazione dell'assegno operata dal Tribunale di Imperia risulta coerente con la situazione reddituale del padre e proporzionata alle reali capacità economiche dell'obbligato, valutate in un arco temporale congruo e non limitato all'ultimo anno d'imposta.
La media reddituale del triennio più recente – anche al netto dei costi di locazione dichiarati (pari ad
€ 600,00 mensili) – consente, infatti, di stimare una disponibilità mensile netta non inferiore ad €
2.400,00 (cfr P.F. 2021 da cui risulta un reddito annuo netto di 34.000,00; P.F. 2022 da cui risulta un reddito annuo netto di € 30.000,00; P.F. 2023 da cui risulta reddito annuo netto di € 39.000,00,
P.F. 2024 da cui risulta un reddito annuo netto di € 20.500,00).
11 La doglianza dell'appellante circa l'impossibilità di far fronte al contributo di € 1.200,00 mensili per il mantenimento dei tre figli appare, pertanto, priva di fondamento, tenuto conto del fatto che non giustifica il calo degli affari nel settore edile ben avviato suscettibile di generare significativi introiti (basti pensare che negli anni precedenti aveva ricavi per oltre 100.000,00), non ha documentato l'asserito fallimento della ditta, per cui pare fondato il dubbio che possa trarre redditi non dichiarati dalla propria attività e quindi ha piena capacità lavorativa per età e per esperienza.
per contro, nonostante un impiego stabile presso una gioielleria, per cui percepisce il CP_2 reddito di circa € 1.600,00 mensili, sopporta da sola l'intero carico educativo ed economico dei figli
– dovendo provvedere alla loro quotidiana gestione –, pur potendo contare su un sostegno familiare.
L'assegno disposto in primo grado – pari a € 400,00 per ciascun figlio – risulta, dunque, equo e proporzionato.
10.4 Va rigettato altresì il quarto motivo di appello tenuto conto della totale soccombenza e che la non appena trovata una occupazione stabile ha rinunciato alla domanda di assegno per il CP_2
proprio mantenimento.
11. In conclusione, l'appello va, dunque, rigettato, auspicandosi, tuttavia, che, in un'ottica di concreta attuazione del principio di bigenitorialità e di tutela della crescita armonica della prole, lo intraprenda un percorso di revisione delle proprie condotte, tale da consentire, nel tempo, la CP_2
riattivazione degli incontri con i figli in modalità protetta.
12. Quanto alla regolamentazione delle spese di lite del presente grado di giudizio, in ragione della soccombenza, vanno poste a carico di in favore di così come Parte_1 CP_2
liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. 147/2022, cause di valore indeterminato, complessità bassa, secondo i valori medi.
13. Si dà atto – ai fini dell'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, introduttivo dell'art. 13 comma 1 quater nel DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia) – che l'appello è stato integralmente rigettato.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria o diversa istanza:
1. Rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Imperia n. Parte_1
30/2025 del 17/01/2025, che conferma;
12 2. Condanna al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio in Parte_1 favore di che liquida in € 9.991,00, per compenso, oltre 15% per spese CP_2
generali e oltre IVA e accessori di legge;
3. Dà atto – ai fini dell'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, introduttivo dell'art. 13 comma 1 quater nel D.P.R. 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia) – che l'appello è stato integralmente rigettato.
Genova, 05/06/2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dott. Giovanna Cannata Dott. Marcello Arturo Castiglione
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