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Sentenza 10 dicembre 2024
Sentenza 10 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 10/12/2024, n. 719 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 719 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
dott. Giorgio Cozzarini Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1586/2023 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
BENATELLI LUISA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CO C.F._2
MAGLIOCCA ALFREDO, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI: come da note di precisazione delle conclusioni e cioé
per parte ricorrete “1) pronunciare lo scioglimento del matrimonio tra
[...]
e , ordinando l'annotazione della emananda sentenza Pt_1 CO
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Alatri (FR); 2) affidarsi le figlie
1 Per_ minori e in via esclusiva alla ORa , presso la Per_2 Parte_1
quale risiederanno, con facoltà della stessa di prendere in autonomia anche le decisioni di maggiore interesse per le figlie (istruzione, educazione e salute); 3)
regolamentare le modalità di visita del OR con le figlie CO
Per_ ed , disponendo in ogni caso che gli incontri avvengano Per_2
esclusivamente in via protetta;
4) disporre che il OR versi, CO
entro il giorno 5 di ogni mese, con bonifico bancario presso la Banca
Mediolanum, IBAN [...] intestato alla ORa
[...]
, la somma di Euro 600,00, a titolo di contributo per il mantenimento Pt_1
Per_ delle figlie minori e (rivalutabile annualmente in base alle Per_2
variazioni in aumento degli indici ISTAT del costo della vita); 5) disporre che il OR partecipi altresì alle spese straordinarie relative ad CO
entrambe le figlie nella misura del 50%, sino al raggiungimento dell'indipendenza economica delle stesse, con specifico riferimento al
Protocollo del processo civile – rito di famiglia adottato dal Tribunale di
Pordenone; 6) autorizzarsi la ORa a percepire integralmente Parte_1
l'assegno unico per il nucleo familiare;
7) autorizzarsi la ORa
[...]
al rilascio e/o rinnovo del passaporto e/o della carta d'identità valida Pt_1
Per_ per l'espatrio, anche per le minori e 8) darsi atto che i coniugi Per_2
sono economicamente indipendenti e che, dunque, nulla è dovuto a titolo di contributo di mantenimento l'uno all'altra e viceversa;
9) Con vittoria di spese e competenze legali In via istruttoria, si ripropongono le istanze di cui al ricorso, che si riportano di seguito: A) Si chiede l'ammissione di prova per interrogatorio formale del resistente e per testi sui seguenti capitoli di prova:
1) Vero che dopo il matrimonio, i ORi e Parte_1 CO
andavano a vivere ad Alatri (FR), presso l'abitazione dei genitori dell'odierno resistente? 2) Vero che a causa dell'esiguità delle entrate dei coniugi e la distanza per motivi di lavoro del OR (assunto nel frangente come CP_1
manovale presso un cantiere di Milano), dopo la nascita della prima figlia le
2 parti decidevano che la ORa si trasferisse dai propri genitori Parte_1
a LE (VE) in vista del secondo parto, per avere un aiuto concreto anche nella gestione delle bimbe? 3) Vero che nel mese di gennaio 2021, poco prima di dare alla luce la sua secondogenita l'odierna ricorrente raggiungeva Per_2
Per_ i propri genitori a LE (VE) unitamente alla figlia minore ? 4) Vero che,
nel frangente di cui al capitolo precedente, il OR che lavorava a CP_1
Milano, si recava dalla moglie e dalle figlie un fine settimana ogni due e ciò da gennaio 2021 a luglio 2021? 5) Vero che a partire da luglio 2021 il OR
si è limitato a sporadici contatti telefonici e a mezzo di CO
videochiamate con la ORa ? 6) Vero che durante l'estate del Parte_1
2021 il OR chiedeva con continuità alla ORa di sostenere CP_1 Pt_1
delle spese allo stesso relative (ed es. spese di viaggio, tampone covid, bollette,
costi per il conseguimento della patente di guida, corsi di aggiornamento al lavoro), affermando di essere affetto dai sintomi iniziali della sclerosi multipla? 7) Vero che il OR giustificava le richieste di CO
denaro di cui al capitolo precedente anche affermando che il proprio padre avesse subito un infarto e che avesse la necessità di cure costose? 8) Vero che la ORa da gennaio 2021 ad agosto 2021 ha versato al OR Parte_1
la complessiva somma di Euro 9.000,00 circa, come da docc. 5 CO
e 6 che si rammostrano al teste? 9) Vero che nel medesimo periodo di cui al capitolo precedente il OR ha versato per i bisogni della CO
famiglia circa Euro 4.000,00 come da docc. 7 e 8 che si rammostrano al teste?
10) Vero che la ORa si rivolgeva ai propri suoceri e a Parte_1
colleghi del OR scoprendo che sia il OR CO CO
sia il padre godevano di ottima salute e che dunque le motivazioni delle richieste di denaro erano del tutto infondate? 11) Vero che i genitori del OR
riferivano alla ORa che lo stesso si era CO Parte_1
avvicinato al mondo della droga, diventandone dipendente, come dallo stesso confermato successivamente? 12) Vero che nel corso dell'estate 2021 la ORa
3 è stata contattata più volte al telefono e via messaggio da Parte_1
persone sconosciute che le chiedevano il pagamento di debiti contratti dal marito, a cui lei era completamente estranea, come da doc. 4 che si rammostra al teste? 13) Vero che il OR prima della separazione ha percepito gli CP_1
assegni familiari per le proprie figlie, senza conferire i relativi importi per la cura delle stesse? 14) Vero che la madre del OR , ORa CO
, ha versato alla ricorrente, in data 22.10.2021, la somma di Testimone_1
Euro 2.500,00 a titolo di acconto restituzione, quanto ad Euro 2.000,00, e mantenimento bambini, quanto ad Euro 500,00, oltre che Euro 300,00 in data
16.12.2021, Euro 150,00 in data 04.05.2022 ed Euro 350,00 in data 16.12.2022
come da doc. 9 che si rammostra a teste? 15) Vero che le somme indicate nel capitolo precedente sono le uniche versate in favore delle minori dal 2021 ad oggi? 16) Vero che il OR , contrariamente alle promesse, ha CO
trattenute presso di sé i vestiti delle bimbe rimaste ad Alatri (FR) e così anche i proventi derivanti dalla asserita vendita dei beni comuni rimasti in Alatri
(FR), quali a titolo esemplificativo: tavolo, sedie, letto matrimoniale, senza dividerli con la ORa ? 17) Vero che dopo la separazione, Parte_1
nonostante tutte le promesse fatte durante la fase negoziale, la condotta del
OR nei confronti della ORa e delle figlie è CP_1 Parte_1
rimasta immutata? 18) Vero che dopo la separazione il OR CO
si è recato in visita alle figlie solo una volta, ad aprile 2022? 19) Vero che l'ultimo incontro tra il OR e le proprie figlie risale dunque CO
ad aprile 2022? 20) Vero che anche i contatti telefonici e a mezzo videochiamata tra il OR e la ORa e le CO Parte_1
figlie sono stati sporadici, andandosi a limitare sempre più nel tempo, sino quasi ad interrompersi? 21) Vero che l'ultima telefonata intercorsa tra il OR
e le proprie figlie risale a novembre 2022? 22) Vero che in occasione CP_1
Per_ dei compleanni delle figlie ed il OR si è Per_2 CO
limitato a mandare un messaggio di auguri alla madre? 23) Vero che da
4 gennaio a giugno 2023 la ORa è stata impossibilitata a contattare il Pt_1
OR perché i numeri di telefono allo stesso riferibili risultavano CP_1
irraggiungibili? 24) Vero che solo a giugno 2023 il OR ha CP_1
comunicato alla ORa il nuovo numero telefonico al quale poterlo Pt_1
contattare? 25) Vero che dal 2021 ad oggi, ciclicamente il OR ha CP_1
riferito alla ORa di avere un periodo difficile, di essere Pt_1
tossicodipendente ma di avere l'intenzione di curarsi, altre volte di essersi
“ripulito”, di essere cambiato, di voler fare il padre, di essere in procinto di sottoscrivere un contratto di lavoro, di voler provvedere dal mese successivo al versamento del mantenimento, ma senza poi concretamente rispettare alcuna promessa? 26) Vero che il OR presta attività – CO
presumibilmente irregolare – come manovale e/o come tuttofare per un gruppo di giostrai, come da doc. 15 che si rammostra al teste? 27) Vero che il
OR percepisce reddito di cittadinanza? 28) Vero che la CO
ORa presta attività lavorativa come aiuto commessa di 5° Parte_1
livello, C.C.N.L. Commercio – Terziario Confcommercio, come da docc. 13 e
14 che si rammostrano al teste? 29) Vero che la ORa viene Parte_1
Per_ aiutata dai propri genitori e dalla sorella nell'accudimento delle minori ed 30) Vero che la ORa da dicembre 2021 vive con Per_2 Parte_1
le figlie presso un appartamento di proprietà dei genitori, sito in LE (VE),
Per_ Via San Rocco n. 17 int. 14? 31) Vero che la minore ha frequentato la scuola dell'infanzia paritaria “Madonna dei Pescatori”, per la quale la ORa
ha sostenuto la spesa mensile pari ad Euro 180,00? 32) Vero che da Pt_1
settembre 2023 entrambe le minori frequenteranno la scuola dell'infanzia comunale Morvillo – Falcone, la cui spesa sarà limitata ai buoni pasto? 33)
Per_ Vero che le minori ed vengono gestite dai nonni materni e/o dalla Per_2
zia materna durante i turni di lavoro della ORa ? Si indicano Parte_1
a testi i ORi: - , via San Rocco 17 int. 4; - via San Tes_2 Testimone_3
Rocco 17 int. 4; - via San Rocco 17 int.
4. Si chiede Testimone_4
5 l'abilitazione alla prova contraria sui capitoli di prova ex adverso formulati che dovessero essere ammessi, con i medesimi testi indicati a prova diretta. B)
Si chiede l'accertamento, tramite intervento della Polizia Tributaria, dei redditi del OR ”. CO
per parte resistente “Parte resistente si riporta integralmente al contenuto della comparsa di costituzione e risposta e della memoria depositata ai sensi e per gli effetti dell'art.. 473 - bis. 17, comma 2, c.p.c.. Insiste affinchè il Giudice,
a parziale modifica e/o revoca dell'ordinanza del 23.04.2024, ritenuta la rilevanza dell'assunzione dell'interrogatorio formale della ricorrente e della prova per testi così come dedotta dal resistente nella predetta memoria, Voglia
rimettere la causa in istruttoria disponendo in ordine alle modalità di assunzione. In ogni caso, così conclude: In via preliminare ritenuta la rilevanza dell'assunzione dell'interrogatorio formale della ricorrente e della prova per testi così come dedotta dal resistente nella memoria depositata ai sensi e per gli effetti dell'art. 473 - bis.17, comma 2, cpc che qui di seguito i relativi capitoli devono intendersi integralmente riportati e trascritti punto per punto e parola per parola e con i testi indicati nella comparsa di costituzione e risposta, Voglia il Giudice rimettere la causa in istruttoria disponendo in ordine alla relativa ammissione, che qui si reitera, nonché pertinente assunzione. Nel merito: si riporta alle conclusioni di cui alla comaprsa di costituzione e risposta, che qui di seguito devono intendersi integralmente riportate e trascritte, chiedendone il relativo accoglimento”.
Motivi della decisione
FATTO
Con ricorso depositato il 21 agosto 2023 ha chiesto che il Parte_1
Tribunale pronunci lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Alatri
(Fr), in data 26/10/2019, con;
ha dedotto di vivere CO
ininterrottamente separato dal coniuge in virtù di separazione consensuale omologata in data 24 febbraio 2022, Tribunale di Frosinone, che dalla loro
6 Per_ unione erano nate le figlie e di quattro e tre anni, e che era ormai Per_2
irrimediabilmente cessata la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Ha chiesto l'affidamento esclusivo delle figlie minori, con attribuzione alla sola madre dell'assunzione delle decisioni più importanti nell'interesse delle figlie, collocazione presso la madre, visite protette tra padre e figlie, e l'attribuzione di un contributo di euro 600,00 per il mantenimento delle figlie,
oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie sostenute per la prole,
assegno univo universale alla madre.
, costituitosi in giudizio, non si è opposto alla domanda CO
divorzile, ha chiesto per contro l'affido condiviso delle figlie minori, con collocazione prevalente presso la madre;
in subordine, in caso di affido esclusivo alla madre, ha chiesto che le decisioni possano essere prese da entrambi i genitori;
ha chiesto di poter contribuire al mantenimento ordinario delle figlie mediante il versamento di un assegno pari ad euro 400,00 mensili,
oltre al 50% delle spese straordinarie, assegno unico universale alla madre;
ha domandato, per le frequentazioni con le figlie, che le stesse siano disposte secondo il piano genitoriale allegato alla comparsa, in subordine in caso di visite protette, disporsi che le stesse siano circoscritte entro un determinato periodo di tempo, superato il quale le stesse possano riprendere in forma libera.
All'udienza del 23 novembre 2023, è comparsa solo la parte ricorrente, con il suo difensore;
non potendo essere esperito il tentativo di conciliazione, il giudice relatore designato ha pronunciato i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti: “In parziale modifica dei provvedimenti della separazione,
DISPONE che la madre alla quale sono affidate in via Parte_1
esclusiva le figlie minori, potrà adottare in autonomia e senza il consenso del padre tutte le decisioni di maggior interesse per le minori (concernenti l'istruzione, l'educazione, la salute, la scelta della residenza abituale, il rilascio di documenti validi per l'espatrio); DSIPONE che il padre CO
7 visiti le figlie in forma esclusivamente protetta, presso i locali del Consultorio
familiare competente per il Comune di LE (Ve), alla presenza di un facilitatore, secondo calendario che il Consultorio predisporrà, con cadenza mensile, previo avviso alla madre, su iniziativa del padre , il quale avrà
l'onere di contattare il centro socio-sanitario per dichiarare il proprio impegno e la propria disponibilità per gli incontri. conferma per il resto le condizioni della separazione, per quanto attuali”. Ha, quindi, ordinato il deposito alle parti di documentazione attestante la capacità economica ed ha conferito incarico al Consultorio familiare competente per il Comune di LE, con particolare richiesta di riferire sulle visite protette tra il padre e le figlie.
Esaurita l'istruzione, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 15 novembre 2024, ai sensi dell'art. 473-bis.28 c.p.c.
DIRITTO
1. Status.
La domanda di scioglimento del matrimonio deve essere accolta.
Risulta infatti dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso, del termine di legge (di cui al secondo capoverso della lettera b,
numero 2, dell'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, come modificata dalla legge n.55/2015) dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente nel giudizio di separazione personale, concluso con l'omologa del 24 febbraio 2022; da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati ed il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita.
Deve, pertanto, pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio civile contratto dalle parti, ordinandosi al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
2. Affidamento della prole.
8 Per ciò che concerne i provvedimenti consequenziali, deve confermarsi l'affidamento esclusivo delle figlie minori, di anni 4 e 3, disposto con l'ordinanza ex art. 473-bis.22. c.p.c.
Infatti, costituisce eccezione alla regola dell'affido condiviso la soluzione dell'affidamento dei minori ad uno solo dei genitori, nei casi in cui l'affidamento condiviso risulti “contrario all'interesse del minore” (art. 337 quater,
primo comma, c.c.); in mancanza di tipizzazione delle circostanze ostative all'affidamento condiviso, la loro individuazione è rimessa alla decisione del
Giudice, da adottarsi caso per caso con “provvedimento motivato”. Dunque,
perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, deve risultare,
nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa tale da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (come nei casi, ad esempio, di anomala condizione di vita o grave impedimento fisico o psichico del genitore,
insanabile contrasto con il figlio, obiettiva lontananza, indifferenza e totale disinteresse nei confronti del figlio, anche in termini di mancata contribuzione in termini economici al suo mantenimento).
Quanto al contenuto dell'affidamento esclusivo, deve ritenersi che la necessità
di garantire l'interesse del minore consente al giudice di modulare in concreto l'ambito dei poteri-doveri spettanti al genitore non affidatario;
questo comporta che, nell'ipotesi di affidamento monogenitoriale, è possibile che il genitore non affidatario – in base ad un provvedimento motivato, suscettibile di modifica nel tempo, che tenga conto delle peculiarità di ogni singolo caso -
sia escluso in tutto o in parte dall'esercizio della responsabilità genitoriale quando una diversa soluzione sia contraria all'interesse del minore (art. 337
quater, terzo comma, c.c.). Resta in ogni caso salvo per il genitore non affidatario il diritto-dovere di vigilare sulla condotta dell'altro genitore e di ricorrere al giudice ove ravvisi un pregiudizio per il figlio.
Nel caso in esame, alla luce di quanto emerso nel corso del procedimento,
9 deve essere disposto l'affidamento delle figlie minori alla madre, alla quale deve essere attribuito l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale.
Tanto si rende opportuno alla luce dell'obiettiva lontananza tra la residenza del padre, sita in Alatri (Fr), e quella delle minori, sita in LE (Ve), del disinteresse manifestato del padre nei confronti delle figlie, in quanto egli non ha contattato il Servizio incaricato e si è di fatto sottratto all'avvio delle visite protette, come riferito dal Consultorio incaricato nella relazione di aggiornamento;
inoltre, la ricorrente ha dichiarato che il padre ha omesso di contribuire al mantenimento delle figlie, senza che la difesa del convenuto abbia dimostrato il contrario (per contro, la difesa di parte ricorrente ha prodotto decreto di citazione in giudizio del convenuto per il reato ex art. 570-
bis c.p.); tale condotta avvalora il fatto che il convenuto, allo stato, non può
reputarsi un genitore adeguato, per cui è opportuno attribuire alla madre tutte le decisioni di maggior interesse per le figlie minori (concernenti l'istruzione,
l'educazione, la salute e la scelta della residenza abituale).
Il padre potrà incontrare le figlie secondo le modalità previste in dispositivo.
3. Mantenimento della prole.
Le questioni economiche si incentrano sulla determinazione del contributo del padre per il mantenimento delle figlie minori conviventi con la madre.
La ricorrente presta attività lavorativa come aiuto commessa di 5° livello,
C.C.N.L. Commercio – Terziario Confcommercio, per la società Huber srl,
dapprima solo stagionalmente e da maggio 2023 a tempo indeterminato e a tempo pieno;
nell'anno di imposta 2022 ha percepito un reddito mensile netto medio pari ad euro 1.283,00 circa, inclusa tredicesima mensilità distribuita su base dodici. Ha documentato di essersi obbligata per la compravendita di immobile e l'accettazione da parte di istituto bancario di richiesta di mutuo,
allegando altresì un piano di ammortamento con rata pari ad euro 570,00
circa. È proprietaria di autovettura.
Il convenuto ha dichiarato nella propria comparsa di costituzione e risposta di
10 non prestare attività lavorativa dal 2021 e, dunque, di non aver presentato la dichiarazione dei redditi, di non essere proprietario di alcun bene immobile o bene mobile registrato, di non essere titolare di quote sociali e di non percepire rendite, né sussidi.
In effetti, alcuna documentazione è stata depositata ad attestazione della sua capacità economica;
allo stesso modo, disposto l'ordine di produzione di documentazione reddituale e patrimoniale, con ordinanza del 27 novembre
2023, nulla è stato allegato.
Tale condotta, tuttavia, è evidentemente violativa del dovere di leale collaborazione, ai sensi dell'art. 473-bis.18 c.p.c. Appare del tutto inverosimile,
infatti, che il convenuto non sia titolare almeno di un conto corrente bancario e, inoltre, non risulta dichiarata né documentata una particolare inabilità dello stesso al lavoro o una riduzione della capacità lavorativa;
d'altronde, lo stesso convenuto ha dichiarato, nei propri atti, che sino al 2021 ha svolto l'attività di manovale a Milano e che il tenore di vita matrimoniale non era indigente, in quanto egli corrispondeva alla moglie la somma di euro 1.400,00 mensili. Ha
poi dedotto di aver attraversato un periodo di difficoltà economica, dopo essere stato licenziato, ma questa circostanza è ormai risalente alla fine del
2021 e alla prima metà del 2022, periodo in cui egli dichiara, per di più, di essere stato aiutato economicamente dalla propria madre;
nell'attualità, non sono apprezzabili elementi inequivoci per ritenere che il padre non sia in grado di procacciarsi un'attività lavorativa che gli consenta di godere di un reddito proporzionale alle competenze sinora acquisite o di percepire, in caso contrario, un sostegno economico da parte degli ascendenti;
si consideri,
infatti, che, dall'esito della notificazione eseguita, egli risulta convivente con la madre.
Tali considerazioni, unitamente alla possibilità di trarre argomenti di prova, ai sensi dell'art. 473-bis.18 c.p.c. e dell'art. 116 c.p.c., dalla omessa allegazione di documenti attestanti la capacità economica del convenuto, nonché ex art. 473-
11 bis.21 c.p.c., essendo il convenuto non comparso senza giustificato motivo alla prima udienza di comparizione, inducono a ritenere che egli disponga di risorse non portate alla conoscenza del Tribunale. Pertanto, considerate le presumibili esigenze delle figlie, i tempi di permanenza esclusivamente presso la madre e i maggiori oneri di cura e di assistenza che vi sono connessi, appare conforme ad equità determinare in euro 600,00 l'ammontare del contributo paterno per il mantenimento delle minori;
il padre dovrà dunque corrispondere alla madre l'importo mensile di euro 600,00, a far data dalla pubblicazione della presente sentenza, fermi restando i provvedimenti assunti in corso di causa. L'importo dovuto dovrà essere aggiornato automaticamente ogni anno secondo gli indici del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall' ISTAT.
Ciascun genitore dovrà sostenere nella misura del 50% le spese straordinarie sostenute nell'interesse della prole.
4. Altre questioni e spese.
L'assegno unico universale sarà percepito esclusivamente dalla madre, come previsto dalla legge in caso di affido esclusivo, mentre le detrazioni fiscali, ove applicabili come per legge, saranno a beneficio di entrambi i genitori al 50%.
Le spese seguono la soccombenza del convenuto, nonché quanto disposto dagli artt. 473-bis.21 e 473-bis.18 c.p.c., e sono liquidate come in dispositivo,
tenuto conto dello scaglione di riferimento (valore indeterminabile –
complessità bassa) e dell'attività effettivamente svolta (fase di studio,
introduttiva, trattazione, istruttoria e fase decisoria).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così
provvede:
dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto da
[...]
e in ALATRI (FR), in data 26/10/2019; Pt_1 CO
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ALATRI di procedere
12 all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2019, atto 23, parte I);
Per_ affida le figlie minori e in atti generalizzate, alla madre, alla Per_2
quale è attribuito in via esclusiva l'esercizio della responsabilità genitoriale;
la madre potrà adottare in autonomia e senza il consenso del padre tutte le decisioni di maggior interesse per le minori (concernenti l'istruzione,
l'educazione, la salute, la scelta della residenza abituale, il rilascio di documenti validi per l'espatrio);
dispone che il padre visiti le figlie in forma esclusivamente CO
protetta, presso i locali del Consultorio familiare competente per il Comune di
LE (Ve), alla presenza di un facilitatore, secondo calendario che il
Consultorio predisporrà, con cadenza mensile, previo avviso alla madre, su iniziativa del padre, il quale avrà l'onere di contattare il centro socio-sanitario per dichiarare il proprio impegno e la propria disponibilità per gli incontri.
determina in euro 600,00 il contributo mensile dovuto da per CO
il mantenimento delle figlie minori, da corrispondersi a presso Parte_1
il di lei domicilio, in forma tracciabile, entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dalla pubblicazione della presente sentenza, fermi restando i provvedimenti assunti in corso di causa, e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT;
dispone che ciascun genitore contribuisca nella misura del 50% alle spese straordinarie per i figli, come individuate nel Protocollo d'intesa tra magistrati ed avvocati su spese straordinarie per i figli in materia di separazione divorzio stipulato tra il Tribunale di Pordenone e l'Ordine degli Avvocati di Pordenone
in data 22 febbraio 2018;
l'assegno unico universale sarà percepito esclusivamente dalla madre, come previsto dalla legge in caso di affido esclusivo, mentre le detrazioni fiscali, ove applicabili come per legge, saranno a beneficio di entrambi i genitori al 50%;
condanna al pagamento, in favore di delle CO Parte_1
13 spese di lite che liquida in complessivi euro 7.600,00 per compensi, oltre spese forfettarie, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Pordenone, in data 10/12/2024
Si comunichi al Consultorio familiare competente per il Comune di LE
(Ve).
IL GIUDICE est. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott.ssa Maria Paola Costa
14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
dott. Giorgio Cozzarini Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1586/2023 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
BENATELLI LUISA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CO C.F._2
MAGLIOCCA ALFREDO, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI: come da note di precisazione delle conclusioni e cioé
per parte ricorrete “1) pronunciare lo scioglimento del matrimonio tra
[...]
e , ordinando l'annotazione della emananda sentenza Pt_1 CO
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Alatri (FR); 2) affidarsi le figlie
1 Per_ minori e in via esclusiva alla ORa , presso la Per_2 Parte_1
quale risiederanno, con facoltà della stessa di prendere in autonomia anche le decisioni di maggiore interesse per le figlie (istruzione, educazione e salute); 3)
regolamentare le modalità di visita del OR con le figlie CO
Per_ ed , disponendo in ogni caso che gli incontri avvengano Per_2
esclusivamente in via protetta;
4) disporre che il OR versi, CO
entro il giorno 5 di ogni mese, con bonifico bancario presso la Banca
Mediolanum, IBAN [...] intestato alla ORa
[...]
, la somma di Euro 600,00, a titolo di contributo per il mantenimento Pt_1
Per_ delle figlie minori e (rivalutabile annualmente in base alle Per_2
variazioni in aumento degli indici ISTAT del costo della vita); 5) disporre che il OR partecipi altresì alle spese straordinarie relative ad CO
entrambe le figlie nella misura del 50%, sino al raggiungimento dell'indipendenza economica delle stesse, con specifico riferimento al
Protocollo del processo civile – rito di famiglia adottato dal Tribunale di
Pordenone; 6) autorizzarsi la ORa a percepire integralmente Parte_1
l'assegno unico per il nucleo familiare;
7) autorizzarsi la ORa
[...]
al rilascio e/o rinnovo del passaporto e/o della carta d'identità valida Pt_1
Per_ per l'espatrio, anche per le minori e 8) darsi atto che i coniugi Per_2
sono economicamente indipendenti e che, dunque, nulla è dovuto a titolo di contributo di mantenimento l'uno all'altra e viceversa;
9) Con vittoria di spese e competenze legali In via istruttoria, si ripropongono le istanze di cui al ricorso, che si riportano di seguito: A) Si chiede l'ammissione di prova per interrogatorio formale del resistente e per testi sui seguenti capitoli di prova:
1) Vero che dopo il matrimonio, i ORi e Parte_1 CO
andavano a vivere ad Alatri (FR), presso l'abitazione dei genitori dell'odierno resistente? 2) Vero che a causa dell'esiguità delle entrate dei coniugi e la distanza per motivi di lavoro del OR (assunto nel frangente come CP_1
manovale presso un cantiere di Milano), dopo la nascita della prima figlia le
2 parti decidevano che la ORa si trasferisse dai propri genitori Parte_1
a LE (VE) in vista del secondo parto, per avere un aiuto concreto anche nella gestione delle bimbe? 3) Vero che nel mese di gennaio 2021, poco prima di dare alla luce la sua secondogenita l'odierna ricorrente raggiungeva Per_2
Per_ i propri genitori a LE (VE) unitamente alla figlia minore ? 4) Vero che,
nel frangente di cui al capitolo precedente, il OR che lavorava a CP_1
Milano, si recava dalla moglie e dalle figlie un fine settimana ogni due e ciò da gennaio 2021 a luglio 2021? 5) Vero che a partire da luglio 2021 il OR
si è limitato a sporadici contatti telefonici e a mezzo di CO
videochiamate con la ORa ? 6) Vero che durante l'estate del Parte_1
2021 il OR chiedeva con continuità alla ORa di sostenere CP_1 Pt_1
delle spese allo stesso relative (ed es. spese di viaggio, tampone covid, bollette,
costi per il conseguimento della patente di guida, corsi di aggiornamento al lavoro), affermando di essere affetto dai sintomi iniziali della sclerosi multipla? 7) Vero che il OR giustificava le richieste di CO
denaro di cui al capitolo precedente anche affermando che il proprio padre avesse subito un infarto e che avesse la necessità di cure costose? 8) Vero che la ORa da gennaio 2021 ad agosto 2021 ha versato al OR Parte_1
la complessiva somma di Euro 9.000,00 circa, come da docc. 5 CO
e 6 che si rammostrano al teste? 9) Vero che nel medesimo periodo di cui al capitolo precedente il OR ha versato per i bisogni della CO
famiglia circa Euro 4.000,00 come da docc. 7 e 8 che si rammostrano al teste?
10) Vero che la ORa si rivolgeva ai propri suoceri e a Parte_1
colleghi del OR scoprendo che sia il OR CO CO
sia il padre godevano di ottima salute e che dunque le motivazioni delle richieste di denaro erano del tutto infondate? 11) Vero che i genitori del OR
riferivano alla ORa che lo stesso si era CO Parte_1
avvicinato al mondo della droga, diventandone dipendente, come dallo stesso confermato successivamente? 12) Vero che nel corso dell'estate 2021 la ORa
3 è stata contattata più volte al telefono e via messaggio da Parte_1
persone sconosciute che le chiedevano il pagamento di debiti contratti dal marito, a cui lei era completamente estranea, come da doc. 4 che si rammostra al teste? 13) Vero che il OR prima della separazione ha percepito gli CP_1
assegni familiari per le proprie figlie, senza conferire i relativi importi per la cura delle stesse? 14) Vero che la madre del OR , ORa CO
, ha versato alla ricorrente, in data 22.10.2021, la somma di Testimone_1
Euro 2.500,00 a titolo di acconto restituzione, quanto ad Euro 2.000,00, e mantenimento bambini, quanto ad Euro 500,00, oltre che Euro 300,00 in data
16.12.2021, Euro 150,00 in data 04.05.2022 ed Euro 350,00 in data 16.12.2022
come da doc. 9 che si rammostra a teste? 15) Vero che le somme indicate nel capitolo precedente sono le uniche versate in favore delle minori dal 2021 ad oggi? 16) Vero che il OR , contrariamente alle promesse, ha CO
trattenute presso di sé i vestiti delle bimbe rimaste ad Alatri (FR) e così anche i proventi derivanti dalla asserita vendita dei beni comuni rimasti in Alatri
(FR), quali a titolo esemplificativo: tavolo, sedie, letto matrimoniale, senza dividerli con la ORa ? 17) Vero che dopo la separazione, Parte_1
nonostante tutte le promesse fatte durante la fase negoziale, la condotta del
OR nei confronti della ORa e delle figlie è CP_1 Parte_1
rimasta immutata? 18) Vero che dopo la separazione il OR CO
si è recato in visita alle figlie solo una volta, ad aprile 2022? 19) Vero che l'ultimo incontro tra il OR e le proprie figlie risale dunque CO
ad aprile 2022? 20) Vero che anche i contatti telefonici e a mezzo videochiamata tra il OR e la ORa e le CO Parte_1
figlie sono stati sporadici, andandosi a limitare sempre più nel tempo, sino quasi ad interrompersi? 21) Vero che l'ultima telefonata intercorsa tra il OR
e le proprie figlie risale a novembre 2022? 22) Vero che in occasione CP_1
Per_ dei compleanni delle figlie ed il OR si è Per_2 CO
limitato a mandare un messaggio di auguri alla madre? 23) Vero che da
4 gennaio a giugno 2023 la ORa è stata impossibilitata a contattare il Pt_1
OR perché i numeri di telefono allo stesso riferibili risultavano CP_1
irraggiungibili? 24) Vero che solo a giugno 2023 il OR ha CP_1
comunicato alla ORa il nuovo numero telefonico al quale poterlo Pt_1
contattare? 25) Vero che dal 2021 ad oggi, ciclicamente il OR ha CP_1
riferito alla ORa di avere un periodo difficile, di essere Pt_1
tossicodipendente ma di avere l'intenzione di curarsi, altre volte di essersi
“ripulito”, di essere cambiato, di voler fare il padre, di essere in procinto di sottoscrivere un contratto di lavoro, di voler provvedere dal mese successivo al versamento del mantenimento, ma senza poi concretamente rispettare alcuna promessa? 26) Vero che il OR presta attività – CO
presumibilmente irregolare – come manovale e/o come tuttofare per un gruppo di giostrai, come da doc. 15 che si rammostra al teste? 27) Vero che il
OR percepisce reddito di cittadinanza? 28) Vero che la CO
ORa presta attività lavorativa come aiuto commessa di 5° Parte_1
livello, C.C.N.L. Commercio – Terziario Confcommercio, come da docc. 13 e
14 che si rammostrano al teste? 29) Vero che la ORa viene Parte_1
Per_ aiutata dai propri genitori e dalla sorella nell'accudimento delle minori ed 30) Vero che la ORa da dicembre 2021 vive con Per_2 Parte_1
le figlie presso un appartamento di proprietà dei genitori, sito in LE (VE),
Per_ Via San Rocco n. 17 int. 14? 31) Vero che la minore ha frequentato la scuola dell'infanzia paritaria “Madonna dei Pescatori”, per la quale la ORa
ha sostenuto la spesa mensile pari ad Euro 180,00? 32) Vero che da Pt_1
settembre 2023 entrambe le minori frequenteranno la scuola dell'infanzia comunale Morvillo – Falcone, la cui spesa sarà limitata ai buoni pasto? 33)
Per_ Vero che le minori ed vengono gestite dai nonni materni e/o dalla Per_2
zia materna durante i turni di lavoro della ORa ? Si indicano Parte_1
a testi i ORi: - , via San Rocco 17 int. 4; - via San Tes_2 Testimone_3
Rocco 17 int. 4; - via San Rocco 17 int.
4. Si chiede Testimone_4
5 l'abilitazione alla prova contraria sui capitoli di prova ex adverso formulati che dovessero essere ammessi, con i medesimi testi indicati a prova diretta. B)
Si chiede l'accertamento, tramite intervento della Polizia Tributaria, dei redditi del OR ”. CO
per parte resistente “Parte resistente si riporta integralmente al contenuto della comparsa di costituzione e risposta e della memoria depositata ai sensi e per gli effetti dell'art.. 473 - bis. 17, comma 2, c.p.c.. Insiste affinchè il Giudice,
a parziale modifica e/o revoca dell'ordinanza del 23.04.2024, ritenuta la rilevanza dell'assunzione dell'interrogatorio formale della ricorrente e della prova per testi così come dedotta dal resistente nella predetta memoria, Voglia
rimettere la causa in istruttoria disponendo in ordine alle modalità di assunzione. In ogni caso, così conclude: In via preliminare ritenuta la rilevanza dell'assunzione dell'interrogatorio formale della ricorrente e della prova per testi così come dedotta dal resistente nella memoria depositata ai sensi e per gli effetti dell'art. 473 - bis.17, comma 2, cpc che qui di seguito i relativi capitoli devono intendersi integralmente riportati e trascritti punto per punto e parola per parola e con i testi indicati nella comparsa di costituzione e risposta, Voglia il Giudice rimettere la causa in istruttoria disponendo in ordine alla relativa ammissione, che qui si reitera, nonché pertinente assunzione. Nel merito: si riporta alle conclusioni di cui alla comaprsa di costituzione e risposta, che qui di seguito devono intendersi integralmente riportate e trascritte, chiedendone il relativo accoglimento”.
Motivi della decisione
FATTO
Con ricorso depositato il 21 agosto 2023 ha chiesto che il Parte_1
Tribunale pronunci lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Alatri
(Fr), in data 26/10/2019, con;
ha dedotto di vivere CO
ininterrottamente separato dal coniuge in virtù di separazione consensuale omologata in data 24 febbraio 2022, Tribunale di Frosinone, che dalla loro
6 Per_ unione erano nate le figlie e di quattro e tre anni, e che era ormai Per_2
irrimediabilmente cessata la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Ha chiesto l'affidamento esclusivo delle figlie minori, con attribuzione alla sola madre dell'assunzione delle decisioni più importanti nell'interesse delle figlie, collocazione presso la madre, visite protette tra padre e figlie, e l'attribuzione di un contributo di euro 600,00 per il mantenimento delle figlie,
oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie sostenute per la prole,
assegno univo universale alla madre.
, costituitosi in giudizio, non si è opposto alla domanda CO
divorzile, ha chiesto per contro l'affido condiviso delle figlie minori, con collocazione prevalente presso la madre;
in subordine, in caso di affido esclusivo alla madre, ha chiesto che le decisioni possano essere prese da entrambi i genitori;
ha chiesto di poter contribuire al mantenimento ordinario delle figlie mediante il versamento di un assegno pari ad euro 400,00 mensili,
oltre al 50% delle spese straordinarie, assegno unico universale alla madre;
ha domandato, per le frequentazioni con le figlie, che le stesse siano disposte secondo il piano genitoriale allegato alla comparsa, in subordine in caso di visite protette, disporsi che le stesse siano circoscritte entro un determinato periodo di tempo, superato il quale le stesse possano riprendere in forma libera.
All'udienza del 23 novembre 2023, è comparsa solo la parte ricorrente, con il suo difensore;
non potendo essere esperito il tentativo di conciliazione, il giudice relatore designato ha pronunciato i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti: “In parziale modifica dei provvedimenti della separazione,
DISPONE che la madre alla quale sono affidate in via Parte_1
esclusiva le figlie minori, potrà adottare in autonomia e senza il consenso del padre tutte le decisioni di maggior interesse per le minori (concernenti l'istruzione, l'educazione, la salute, la scelta della residenza abituale, il rilascio di documenti validi per l'espatrio); DSIPONE che il padre CO
7 visiti le figlie in forma esclusivamente protetta, presso i locali del Consultorio
familiare competente per il Comune di LE (Ve), alla presenza di un facilitatore, secondo calendario che il Consultorio predisporrà, con cadenza mensile, previo avviso alla madre, su iniziativa del padre , il quale avrà
l'onere di contattare il centro socio-sanitario per dichiarare il proprio impegno e la propria disponibilità per gli incontri. conferma per il resto le condizioni della separazione, per quanto attuali”. Ha, quindi, ordinato il deposito alle parti di documentazione attestante la capacità economica ed ha conferito incarico al Consultorio familiare competente per il Comune di LE, con particolare richiesta di riferire sulle visite protette tra il padre e le figlie.
Esaurita l'istruzione, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 15 novembre 2024, ai sensi dell'art. 473-bis.28 c.p.c.
DIRITTO
1. Status.
La domanda di scioglimento del matrimonio deve essere accolta.
Risulta infatti dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso, del termine di legge (di cui al secondo capoverso della lettera b,
numero 2, dell'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, come modificata dalla legge n.55/2015) dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente nel giudizio di separazione personale, concluso con l'omologa del 24 febbraio 2022; da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati ed il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita.
Deve, pertanto, pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio civile contratto dalle parti, ordinandosi al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
2. Affidamento della prole.
8 Per ciò che concerne i provvedimenti consequenziali, deve confermarsi l'affidamento esclusivo delle figlie minori, di anni 4 e 3, disposto con l'ordinanza ex art. 473-bis.22. c.p.c.
Infatti, costituisce eccezione alla regola dell'affido condiviso la soluzione dell'affidamento dei minori ad uno solo dei genitori, nei casi in cui l'affidamento condiviso risulti “contrario all'interesse del minore” (art. 337 quater,
primo comma, c.c.); in mancanza di tipizzazione delle circostanze ostative all'affidamento condiviso, la loro individuazione è rimessa alla decisione del
Giudice, da adottarsi caso per caso con “provvedimento motivato”. Dunque,
perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, deve risultare,
nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa tale da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (come nei casi, ad esempio, di anomala condizione di vita o grave impedimento fisico o psichico del genitore,
insanabile contrasto con il figlio, obiettiva lontananza, indifferenza e totale disinteresse nei confronti del figlio, anche in termini di mancata contribuzione in termini economici al suo mantenimento).
Quanto al contenuto dell'affidamento esclusivo, deve ritenersi che la necessità
di garantire l'interesse del minore consente al giudice di modulare in concreto l'ambito dei poteri-doveri spettanti al genitore non affidatario;
questo comporta che, nell'ipotesi di affidamento monogenitoriale, è possibile che il genitore non affidatario – in base ad un provvedimento motivato, suscettibile di modifica nel tempo, che tenga conto delle peculiarità di ogni singolo caso -
sia escluso in tutto o in parte dall'esercizio della responsabilità genitoriale quando una diversa soluzione sia contraria all'interesse del minore (art. 337
quater, terzo comma, c.c.). Resta in ogni caso salvo per il genitore non affidatario il diritto-dovere di vigilare sulla condotta dell'altro genitore e di ricorrere al giudice ove ravvisi un pregiudizio per il figlio.
Nel caso in esame, alla luce di quanto emerso nel corso del procedimento,
9 deve essere disposto l'affidamento delle figlie minori alla madre, alla quale deve essere attribuito l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale.
Tanto si rende opportuno alla luce dell'obiettiva lontananza tra la residenza del padre, sita in Alatri (Fr), e quella delle minori, sita in LE (Ve), del disinteresse manifestato del padre nei confronti delle figlie, in quanto egli non ha contattato il Servizio incaricato e si è di fatto sottratto all'avvio delle visite protette, come riferito dal Consultorio incaricato nella relazione di aggiornamento;
inoltre, la ricorrente ha dichiarato che il padre ha omesso di contribuire al mantenimento delle figlie, senza che la difesa del convenuto abbia dimostrato il contrario (per contro, la difesa di parte ricorrente ha prodotto decreto di citazione in giudizio del convenuto per il reato ex art. 570-
bis c.p.); tale condotta avvalora il fatto che il convenuto, allo stato, non può
reputarsi un genitore adeguato, per cui è opportuno attribuire alla madre tutte le decisioni di maggior interesse per le figlie minori (concernenti l'istruzione,
l'educazione, la salute e la scelta della residenza abituale).
Il padre potrà incontrare le figlie secondo le modalità previste in dispositivo.
3. Mantenimento della prole.
Le questioni economiche si incentrano sulla determinazione del contributo del padre per il mantenimento delle figlie minori conviventi con la madre.
La ricorrente presta attività lavorativa come aiuto commessa di 5° livello,
C.C.N.L. Commercio – Terziario Confcommercio, per la società Huber srl,
dapprima solo stagionalmente e da maggio 2023 a tempo indeterminato e a tempo pieno;
nell'anno di imposta 2022 ha percepito un reddito mensile netto medio pari ad euro 1.283,00 circa, inclusa tredicesima mensilità distribuita su base dodici. Ha documentato di essersi obbligata per la compravendita di immobile e l'accettazione da parte di istituto bancario di richiesta di mutuo,
allegando altresì un piano di ammortamento con rata pari ad euro 570,00
circa. È proprietaria di autovettura.
Il convenuto ha dichiarato nella propria comparsa di costituzione e risposta di
10 non prestare attività lavorativa dal 2021 e, dunque, di non aver presentato la dichiarazione dei redditi, di non essere proprietario di alcun bene immobile o bene mobile registrato, di non essere titolare di quote sociali e di non percepire rendite, né sussidi.
In effetti, alcuna documentazione è stata depositata ad attestazione della sua capacità economica;
allo stesso modo, disposto l'ordine di produzione di documentazione reddituale e patrimoniale, con ordinanza del 27 novembre
2023, nulla è stato allegato.
Tale condotta, tuttavia, è evidentemente violativa del dovere di leale collaborazione, ai sensi dell'art. 473-bis.18 c.p.c. Appare del tutto inverosimile,
infatti, che il convenuto non sia titolare almeno di un conto corrente bancario e, inoltre, non risulta dichiarata né documentata una particolare inabilità dello stesso al lavoro o una riduzione della capacità lavorativa;
d'altronde, lo stesso convenuto ha dichiarato, nei propri atti, che sino al 2021 ha svolto l'attività di manovale a Milano e che il tenore di vita matrimoniale non era indigente, in quanto egli corrispondeva alla moglie la somma di euro 1.400,00 mensili. Ha
poi dedotto di aver attraversato un periodo di difficoltà economica, dopo essere stato licenziato, ma questa circostanza è ormai risalente alla fine del
2021 e alla prima metà del 2022, periodo in cui egli dichiara, per di più, di essere stato aiutato economicamente dalla propria madre;
nell'attualità, non sono apprezzabili elementi inequivoci per ritenere che il padre non sia in grado di procacciarsi un'attività lavorativa che gli consenta di godere di un reddito proporzionale alle competenze sinora acquisite o di percepire, in caso contrario, un sostegno economico da parte degli ascendenti;
si consideri,
infatti, che, dall'esito della notificazione eseguita, egli risulta convivente con la madre.
Tali considerazioni, unitamente alla possibilità di trarre argomenti di prova, ai sensi dell'art. 473-bis.18 c.p.c. e dell'art. 116 c.p.c., dalla omessa allegazione di documenti attestanti la capacità economica del convenuto, nonché ex art. 473-
11 bis.21 c.p.c., essendo il convenuto non comparso senza giustificato motivo alla prima udienza di comparizione, inducono a ritenere che egli disponga di risorse non portate alla conoscenza del Tribunale. Pertanto, considerate le presumibili esigenze delle figlie, i tempi di permanenza esclusivamente presso la madre e i maggiori oneri di cura e di assistenza che vi sono connessi, appare conforme ad equità determinare in euro 600,00 l'ammontare del contributo paterno per il mantenimento delle minori;
il padre dovrà dunque corrispondere alla madre l'importo mensile di euro 600,00, a far data dalla pubblicazione della presente sentenza, fermi restando i provvedimenti assunti in corso di causa. L'importo dovuto dovrà essere aggiornato automaticamente ogni anno secondo gli indici del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall' ISTAT.
Ciascun genitore dovrà sostenere nella misura del 50% le spese straordinarie sostenute nell'interesse della prole.
4. Altre questioni e spese.
L'assegno unico universale sarà percepito esclusivamente dalla madre, come previsto dalla legge in caso di affido esclusivo, mentre le detrazioni fiscali, ove applicabili come per legge, saranno a beneficio di entrambi i genitori al 50%.
Le spese seguono la soccombenza del convenuto, nonché quanto disposto dagli artt. 473-bis.21 e 473-bis.18 c.p.c., e sono liquidate come in dispositivo,
tenuto conto dello scaglione di riferimento (valore indeterminabile –
complessità bassa) e dell'attività effettivamente svolta (fase di studio,
introduttiva, trattazione, istruttoria e fase decisoria).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così
provvede:
dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto da
[...]
e in ALATRI (FR), in data 26/10/2019; Pt_1 CO
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ALATRI di procedere
12 all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2019, atto 23, parte I);
Per_ affida le figlie minori e in atti generalizzate, alla madre, alla Per_2
quale è attribuito in via esclusiva l'esercizio della responsabilità genitoriale;
la madre potrà adottare in autonomia e senza il consenso del padre tutte le decisioni di maggior interesse per le minori (concernenti l'istruzione,
l'educazione, la salute, la scelta della residenza abituale, il rilascio di documenti validi per l'espatrio);
dispone che il padre visiti le figlie in forma esclusivamente CO
protetta, presso i locali del Consultorio familiare competente per il Comune di
LE (Ve), alla presenza di un facilitatore, secondo calendario che il
Consultorio predisporrà, con cadenza mensile, previo avviso alla madre, su iniziativa del padre, il quale avrà l'onere di contattare il centro socio-sanitario per dichiarare il proprio impegno e la propria disponibilità per gli incontri.
determina in euro 600,00 il contributo mensile dovuto da per CO
il mantenimento delle figlie minori, da corrispondersi a presso Parte_1
il di lei domicilio, in forma tracciabile, entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dalla pubblicazione della presente sentenza, fermi restando i provvedimenti assunti in corso di causa, e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT;
dispone che ciascun genitore contribuisca nella misura del 50% alle spese straordinarie per i figli, come individuate nel Protocollo d'intesa tra magistrati ed avvocati su spese straordinarie per i figli in materia di separazione divorzio stipulato tra il Tribunale di Pordenone e l'Ordine degli Avvocati di Pordenone
in data 22 febbraio 2018;
l'assegno unico universale sarà percepito esclusivamente dalla madre, come previsto dalla legge in caso di affido esclusivo, mentre le detrazioni fiscali, ove applicabili come per legge, saranno a beneficio di entrambi i genitori al 50%;
condanna al pagamento, in favore di delle CO Parte_1
13 spese di lite che liquida in complessivi euro 7.600,00 per compensi, oltre spese forfettarie, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Pordenone, in data 10/12/2024
Si comunichi al Consultorio familiare competente per il Comune di LE
(Ve).
IL GIUDICE est. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott.ssa Maria Paola Costa
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