Sentenza 27 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 27/05/2025, n. 537 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 537 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.: R. Gen. N. 584/2023
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente
Dott. Vittoria Gabriele Consigliere
Dott. Michele Stagno Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile promossa con atto di citazione e posta in decisione all'udienza collegiale del 22/01/2025
d a con il patrocinio dell'avv. BEZZI Parte_1
OGGETTO: DOMENICO Impugnazione di lodi ATTORE IN IMPUGNAZIONE nazionali (art. 828 c o n t r o c.p.c.) Controparte_1
già
[...] Controparte_2
, con il patrocinio dell'avv. GORLANI MARIO e
[...] dell'avv. MATTEO SALVI
CONVENUTO IN IMPUGNAZIONE
In punto: impugnazione avverso il lodo arbitrale, depositato il 17 dicembre
2022.
CONCLUSIONI
Dell'attore in impugnazione:
Voglia la Corte d'Appello adita, in riforma totale e/o parziale del lodo arbitrale sottoscritto il 23.12.2022 In via principale: - accertare, ritenere e dichiarare la nullità parziale del lodo e annullare il capo (J) pagg. 38-41 per
(ultimo capoverso) in cui dispone la compensazione della ridetta somma di cui al ridetto capo J con quella riconosciuta a favore del per importo Pt_1
di euro 789.346,85 e, conseguentemente, annullare la condanna in capo al contenuta sia nell'ultimo capoverso del capo K che alla lettera d) Pt_1
del
PQM
- per l'effetto condannare le società sportive a corrispondere al
[...]
la somma di euro 630.000 oltre interessi legali al tasso Parte_1 dell'8% dal pagamento sino all'effettivo soddisfo, così come accertata nel primo e secondo capoverso del capo K costituendo detta parte decisione autonoma e scindibile del lodo ex art. 830, primo comma, c.p.c.; - accertare ritenere e dichiarare la nullità parziale del lodo, ex art. 829, comma 1 n. 12,
c.p.c., nella parte in cui ha omesso di valutare e pronunciarsi sulla domanda del volta all'accertamento dell'avvenuto pagamento da parte sua e Pt_1
a favore delle società sportive della somma di euro 180.000, per le ragioni di cui al secondo motivo di impugnazione e, per l'effetto, ai sensi dell'art. 830, secondo comma, c.p.c., condannare le società sportive al pagamento della ridetta somma in aggiunta a quella di cui al punto precedente ovvero, in subordine, portarla in ulteriore compensazione nella non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle domande principali;
- rigettare l'impugnazione incidentale proposta con comparsa di costituzione e risposta;
In via subordinata - accertare, ritenere e dichiarare la nullità parziale del lodo ai sensi dell'art. 829, comma 1 n. 9, c.p.c. per violazione del principio della regolarità del contraddittorio, della parità delle armi e per avere il Collegio, senza che la questione afferente alla configurabilità dell'art. 2041 c.c. avesse costituito non solo oggetto di domanda di parte, ma ancor prima oggetto di contesa tra la parti (e per tali ragioni si ricade sui motivi precedenti), in violazione del c.d. principio della terza via, ha definito il procedimento con provvedimento a “sorpresa”; per l'effetto disporre con ogni opportuno provvedimento in tal senso, fermo restando l'accertamento di fatto di cui al primo e secondo capoverso del capo K a favore del costituendo detta Pt_1
parte decisione autonoma e scindibile del lodo ex art. 830, primo comma,
c.p.c.. Con vittoria di spese e compensi professionali
Del convenuto in impugnazione:
Voglia l'ecc.ma Corte d'appello adìta, reiectis contrariis, - in via principale: respingere i motivi d'impugnazione avversari siccome manifestamente infondati per le ragioni esposte in comparsa di costituzione e risposta e, per l'effetto, confermare il capo j) del lodo – pagg. 38-41 gravato ex adverso;
- in via incidentale: previa declaratoria di nullità parziale del lodo limitatamente al solo sottocapo conclusivo sub capo e – pagg. 29-30 per le ragioni parimenti esposte in comparsa di costituzione e risposta, decidere nel merito la questione ivi portata alla cognizione del Collegio arbitrale e, quindi, previa stima da demandarsi a nominando consulente tecnico d'ufficio, condannare il a corrispondere a Parte_1 Controparte_3
e , in solido,
[...] Controparte_4 Controparte_5
l'ulteriore somma pari al valore venale che l'area (catastalmente identificata, come da atto a rep. n. 97814 – racc. n. 15985 notaio sub doc. 50, al Per_1
N.C.T.R. del medesimo con la partita 6054 – fg. 2 – mapp. 402 ex Pt_1
398/b) ed i beni mobili strumentali di loro proprietà (come dettagliatamente elencati nel verbale di rilascio sub doc. 54 e 57- bis) avevano alla data di proposizione della relativa domanda giudiziale (3.07.2017), maggiorando essa somma di rivalutazione e interessi al tasso legale da lì maturati e maturandi sino alla pronunzia della sentenza. Ferma la richiesta istruttoria di cui sopra, le qui resistenti altresì reiterano – per quanto occorrer possa –
l'istanza di integrale acquisizione del fascicolo d'ufficio del procedimento arbitrale già avanzata, depositato presso la sede dell'arbitrato in Brescia, via
Gramsci n. 30 (studio legale Imbardelli-Dimasi).
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Ai fini della comprensione delle questioni sottoposte a questa Corte, si ritiene utile sintetizzare i fatti sulla base della ricostruzione, non contestata, operata dal Collegio arbitrale con il lodo impugnato.
Ebbene, “con convenzione a rogito notaio , rep. 72624 racc. 23283, Per_2
in data 3 marzo 1997 il Comune di (di seguito, il “Comune”) Parte_1
stipulava con la società Cooperativa Aqvasport a r.l. (di seguito,
“ o la “Concessionaria”) la “Convenzione per la concessione in CP_5
diritto di superficie di area destinata ad impianti sportivi e per la concessione a progettare, realizzare e gestire un impianto natatorio comunale coperto estate-inverno” da realizzarsi su di un'area comunale, a cura e spese del concessionario (di seguito, la “Convenzione”). In particolare, la
Convenzione prevedeva a carico di la progettazione, la completa CP_5 costruzione “chiavi in mano” e la gestione – comprensiva delle attività di manutenzione ordinaria o straordinaria - per cinquant'anni dell'impianto nonché gli oneri connessi all'intervento, previsti originariamente in £
2.500.000.000,00 oltre Iva, che sarebbero stati reperiti mediante l'assunzione di un mutuo bancario con l'Istituto del Credito Sportivo. Gli oneri erano posti a carico della Concessionaria ma con garanzia fideiussoria del per l'intero importo. In data 26 aprile 1997 veniva Pt_1
consegnata l'area alla Concessionaria, e con atto in pari data a rogito notaio
, rep. 73016 racc. 23538, veniva costituito in suo favore il diritto di Per_2
superficie. A seguito della predisposizione del progetto definitivo ed esecutivo si rendeva necessario un adeguamento dei costi dell'intervento originariamente previsti mediante garanzia fideiussoria del per Pt_1
l'intero importo. In data 26 aprile 1997 veniva consegnata l'area alla
Concessionaria, e con atto in pari data a rogito notaio , rep. 73016 Per_2
racc. 23538, veniva costituito in suo favore il diritto di superficie. A seguito della predisposizione del progetto definitivo ed esecutivo si rendeva necessario un adeguamento dei costi dell'intervento originariamente previsti mediante un incremento degli stessi per un importo complessivo pari a £
3.625.433.000 (iva compresa). Il progetto definitivo ed esecutivo, approvato dal Comune, con atto modificativo della Convenzione del 28 maggio 1998 a rogito notaio (rep. 76013 e racc. 25525) definiva il nuovo importo Per_2
quale costo per la realizzazione dell'impianto. Da ciò ne derivava l'adeguamento dell'importo finanziato dal Credito Sportivo che erogava a favore di l'importo di £ 3.625.433.000, interamente garantito dal CP_5
Comune. L'impianto completamente realizzato veniva aperto al pubblico in data 11 giugno 1999.
Già dopo i primi anni di attività dell'impianto si presentavano delle difficoltà finanziarie, manifestate dal concessionario nel marzo 2006, tali da non consentire il pagamento delle rate di mutuo nei confronti dell'Istituto del
Credito Sportivo e così da spingere le parti, tra il biennio 2006 e 2007 a ridefinire i reciproci rapporti, fino a rendere disponibile il a Pt_1
concedere una nuova ed ulteriore garanzia al concessionario, per l'importo complessivo di € 1.800.000,00, finalizzata a consentire ad di CP_5
ottenere un nuovo mutuo di pari importo da parte della Banca di Credito
Cooperativo di Pompiano e della Franciacorta, oggi Parte_2
Detta operazione finanziaria era dunque finalizzata ad un
[...]
duplice obiettivo, uno strettamente finanziario e l'altro di prospettiva.
Quanto al primo, considerata la situazione di crisi finanziaria della
Concessionaria, ridefinire l'esposizione debitoria con l'Istituto Credito
Sportivo mediante l'estinzione del debito residuo di in quel CP_5
momento – luglio 2007 - ammontante ad euro 1.140.390,32, nonché
l'esposizione debitoria per rate arretrate accumulate con il medesimo istituto di credito pari ad € 190.312,98, così come le ulteriori e pregresse passività bancarie con la pari ad € 269.296,70. Sotto Parte_2
il profilo della prospettiva di crescita e mantenimento del servizio, e al fine di rendere la struttura concorrenziale rispetto agli altri impianti del territorio, si configurava l'esigenza di effettuare nuovi investimenti per il rinnovo funzionale ed estetico dell'impianto natatorio per € 200.000,00.
In tale contesto e il Comune, con scrittura del 20.8.2007, CP_5
sottoscrivevano un accordo integrativo (di seguito l'“Accordo”), di durata quinquennale, con il quale l'Ente si impegnava a concedere al concessionario un contributo annuo di € 60.000,00, con adeguamento ISTAT, e a svolgere attività promozionali della piscina, mentre la
Concessionaria si impegnava ad applicare agevolazioni tariffarie ai cittadini residenti, ed a effettuare i già citati investimenti per il rinnovo estetico e funzionale dell'impianto natatorio, per euro 200.000,00.
Con atto notarile del 24.8.2007 a rogito del Notaio (Rep. 59840 e Per_3
Racc. 20964) Cooperativa Aqvasport a r.l. assumeva il nuovo mutuo fondiario per € 1.800.000,00 con la . Pt_2 Parte_2
Sosteneva la Concessionaria di aver dato attuazione agli impegni, realizzando gli interventi strutturali, estetici e funzionali per circa € 300.000
e di aver applicato le agevolazioni tariffarie previste a favore della popolazione locale. Al contempo il che aveva regolarmente Pt_1
corrisposto il contributo economico nei primi anni di durata dell'Accordo
(2008-2009-2010) ne sospendeva l'erogazione negli ultimi due anni, a fronte dei gravi inadempimenti della Concessionaria, la quale per un verso, non avrebbe applicato le agevolazioni tariffarie previste dall'Accordo, salvo che negli ultimi mesi di vigenza dello stesso e, per altro verso, non avrebbe effettuato gli investimenti, concordati in € 200.000,00, per migliorie estetiche e funzionali dell'impianto”.
“Alla fine dell'estate 2014 l'impianto natatorio veniva improvvisamente chiuso al pubblico, episodio che spingeva il a formulare una serie Pt_1
di contestazioni e ad avviare il procedimento di risoluzione della concessione adducendo, tra le motivazioni, detta chiusura dell'impianto dall'1/9/2014 (in violazione dell'art. 10 della convenzione), episodi di spegnimento dell'impianto di riscaldamento dell'acqua delle vasche e le seguenti omissioni: • del pagamento delle rate di mutuo (cfr. art. 9 della convenzione);
• della richiesta di autorizzazione preventiva per ogni trasferimento della gestione della piscina ad altro soggetto giuridico (art. 12); • della realizzazione della nuova piscina esterna/scoperta prevista dall'accordo del
2007 (intervento supportato dal contributo comunale di 200.000 €); • della trasmissione della rendicontazione dell'attività prevista dalle convenzioni del 2000 e del 2007; • dell'applicazione di agevolazioni per i cittadini
(previste dagli accordi del 2000 e del 2004). A tali contestazioni la Concessionaria con nota del 26/9/2014 replicava sostenendo che: - il mancato pagamento dei mutui era conseguenza dell'interruzione nell'erogazione del contributo comunale;
- la sospensione dell'attività costituiva il riflesso della campagna denigratoria comunale e dell'annunciata risoluzione del contratto;
- i passaggi della gestione erano stati comunicati al Comune, che aveva riconosciuto le società succedutesi quali legittime interlocutrici (invocando in proposito un atto notarile di permuta stipulato nel novembre 2011 e la richiesta di pagamento delle tasse formulata alla nuova Società); - l'accordo del 2007 non prevedeva la realizzazione di una nuova piscina scoperta, bensì modifiche funzionali ed estetiche all'impianto che risultavano regolarmente eseguite;
- non risultavano stipulate convenzioni nel 2000 e nel 2004, e l'accordo del 2007 non contemplava alcun obbligo di rendicontazione;
- la caldaia era rimasta spenta per sole 18 ore, in data 19/5/2014; - l'1/10/2014 si era tenuto un incontro tra le parti, con una proposta di risoluzione consensuale avanzata dalla ricorrente, rimasta senza riscontro.
Le motivazioni portate da non venivano accolte dal il CP_5 Pt_1
quale, a fronte del persistente inadempimento contestato alla Concessionaria che non aveva provveduto né alla riapertura dell'impianto, né al pagamento delle rate scadute del mutuo (accumulando ulteriori arretrati, pari al 1° dicembre 2014 a circa € 200.000), avviava la procedura di risoluzione della
Convenzione ai sensi e per gli effetti degli artt. 136 e seguenti del d. lgs.
163/2006 e con la determinazione dirigenziale n. 545 del 22 dicembre 2014 disponeva la risoluzione della Convenzione e l'avvio delle operazioni di riconsegna dell'impianto che sarebbero poi avvenute il 12 gennaio 2015.
In tale contesto si inseriva la vicenda del subingresso nella gestione della piscina di un nuovo soggetto giuridico denominato Società Aqvasport DK
Ssd Srl, a seguito di sottoscrizione di un contratto di affitto di ramo d'azienda con la Concessionaria, mediante la presentazione di una SCIA che il Comune respingeva poiché ritenuta in violazione dell'art. 116 del Codice dei contratti
(D.Lgs 163/2006).
Con ordinanza 12/1/2015 n. 3 (Prot. n. 417 del 12/01/2015) – portata in esecuzione il successivo 13/1/2015 - il disponeva l'acquisizione Pt_1
coattiva della disponibilità dell'impianto ex art. 832 del c.c, dando atto di plurimi inadempimenti…..”.
“Con ricorso notificato in data 18 febbraio 2015, Controparte_6
e Società Cooperativa Aqvasport a r.l. quale co-
[...]
ricorrente, nella veste di originaria contraente della convenzione in data
3.3.1997, impugnavano avanti il TAR per la Lombardia-sezione distaccata di Brescia la determina n. 545 assunta in data 22 dicembre 2014 recante - ex art. 136 d.lgs. n. 163/2006 - la risoluzione della convenzione del 3.3.1997
(convenzione come poi integrata con atti del 26.4.1997, 25.5.1998 e
20.8.2007) stipulata tra la Cooperativa (a cui era CP_4 CP_5 CP_5
succeduta la in oggi Controparte_6
ed il Controparte_7 Parte_1
, ed impugnavano ogni altro atto presupposto e/o connesso, tra cui (i)
[...]
l'ordinanza comunale n. 3 adottata in data 12 gennaio 2015, a mezzo della quale era stata disposta l'acquisizione della disponibilità dell'impianto ex art. 823 c.c., (ii) le note comunali 30-31 dicembre 2014, con le quali il si era opposto al subentro di Parte_1 [...]
nella titolarità della convenzione, già Controparte_8 comunicata al Comune mediante S.C.I.A.”
Con sentenza n. 1281/2016, il TAR per la Lombardia - sezione distaccata di
Brescia - dichiarava il proprio difetto di giurisdizione sulla pretesa principale avanzata nel ricorso introduttivo e sulla domanda riconvenzionale, rientrando le medesime nell'ambito della giurisdizione del giudice ordinario.
“Con comparsa di riassunzione del giudizio in data 3 luglio 2017 Aqvasport
SSD S.r.l. e riassumevano la Controparte_9
vertenza avanti il Tribunale ordinario di Brescia, e in quella sede,
l'originaria domanda di adempimento veniva mutata dalle riassumenti in domanda di risoluzione per inadempimento, con mutamento anche dell'accessoria domanda di risarcimento del danno già svolta. In subordine, le medesime riassumenti chiedevano condannarsi il Parte_1
alla corresponsione dell'indennizzo previsto dall'art. 108, co. 5 d.lgs.
[...] 50/2016 pari al
contro
-valore in danaro delle opere realizzate, maggiorato delle ulteriori voci di spesa accessorie.
Nel giudizio così riassunto, iscritto a R.G. n. 10898/2017, si costituiva il con comparsa di risposta depositata in data 27 Parte_1
ottobre 2017, con la quale, in via pregiudiziale, chiedeva dichiararsi difetto di competenza del Giudice Ordinario adito per la sussistenza di clausola compromissoria contenuta nella convenzione 3.3.1997 e chiedeva dichiararsi inammissibile e/o rigettarsi ogni avversa domanda ed in via riconvenzionale accertata e dichiarata la legittimità della risoluzione della convenzione con determina dirigenziale 545 in data 22.12.2014 dichiarare la risoluzione della convenzione per fatto e colpa delle riassumenti e per l'effetto condannarle al risarcimento dei danni come ivi quantificati nonché accertare e dichiarare l'estinzione del diritto di superficie sull'area come meglio individuata in atti difensivi.
Con ordinanza in data 20 novembre 2017, il Tribunale di Brescia, ritenuto che (i) “l'art. 15 della convenzione 3.3.97 devolve alla competenza arbitrale proprio le 'controversie per l'adempimento degli impegni assunti con la presente convenzione”; (ii) che “detta clausola è valida ex art. 806 c.p.c., in quanto relativa a diritti di natura disponibile”; (iii) che “l'accordo 2007 stabilisce le modalità concrete di gestione dell'impianto, … ponendo, nel dettaglio, obblighi reciproci di collaborazione e finanziamento tra le parti”; che “va pertanto esclusa una natura novativa di tale accordo, in quanto si limita a specificare in concreto gli obblighi già individuati nella convenzione
1997, senza intaccarne l'efficacia”; (iv) che “pertanto, accertata la validità
e l'efficacia della clausola compromissoria eccepita, difetta la competenza dell'adito Tribunale ex art. 819 ter c.p.c., con conseguente devoluzione della presente controversia in capo agli arbitri”, dichiarava “l'incompetenza del
Tribunale di Brescia, a favore di quella del collegio arbitrale” e fissava il termine per l'instaurazione del giudizio arbitrale in mesi tre dalla comunicazione della presente ordinanza”.
Con ricorso per decreto ingiuntivo la (già Parte_2
Banca di credito cooperativo di Pompiano e della Franciacorta), richiedeva al Tribunale di Brescia ingiunzione di pagamento – nei confronti di
Aqvasport S.S.D. s.r.l. (quale debitore principale) e del Parte_1
(quale fideiussore) - della somma capitale di euro 1.629.407,10, oltre
[...]
interessi e spese relativo. A fondamento della domanda poneva l'inadempimento delle ingiungende al pagamento delle residue rate del mutuo fondiario di cui si è detto.
Il Tribunale di Brescia, emetteva, quindi, il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo richiesto.
Il decreto ingiuntivo veniva opposto dal (iscritto Parte_1
a R.G. Tribunale di Brescia n. 20635/2016) che, in via subordinata, chiedeva di dichiarare tenuta e condannare a versare al CP_5 Parte_1
tutti gli importi che il medesimo avrebbe dovuto a sua volta
[...] Pt_1
versare in favore della Banca.
Nel giudizio si costituiva la società (già Aqvasport Controparte_3
S.S.D. s.r.l. e già Società Cooperativa Aqvasport a r.l.) - che non aveva opposto il decreto ingiuntivo in questione.
In data 12 settembre 2018, il Comune opponente depositava atto di rinuncia ex art. 306 c.p.c. ad ogni domanda proposta nei confronti di
[...]
per aver, esso Comune, formalizzato con quest'ultima Parte_2
accordo transattivo a saldo e stralcio di ogni pretesa azionata nei propri confronti.
Con ordinanza in data 17.09.2018 il G.I., vista l'accettazione alla rinuncia depositata da , dichiarava l'estinzione del Parte_2
procedimento.
Successivamente il Comune di e abbandonavano Parte_1 CP_1
il giudizio, trasferendo le reciproche domande in sede arbitrale, sottoscrivendo allo scopo un compromesso estensivo delle originarie domande sottoscritto in data 27 maggio 2019 e depositato in data 25 giugno
2019.
Il collegio arbitrale svolgeva attività istruttoria, disponendo anche una consulenza tecnico contabile avente ad oggetto il seguente quesito:
“Dicano i Consulenti tecnici del Collegio Arbitrale, visti ed esaminati gli atti e i documenti di causa, svolti i necessari sopralluoghi e ogni più opportuna indagine;
a) quali siano state le opere eseguite da per la CP_10 realizzazione dell'impianto di cui è causa, tenuto conto del capitolato, e quale sia il loro “costo-valore” al netto degli ammortamenti, nonché il loro valore attuale;
b) quali siano state eventuali opere extracapitolato realizzate da nella realizzazione dell'impianto natatorio, e quale sia il loro CP_10
“costo-valore” al netto degli ammortamenti, nonché il loro valore attuale;
c) quale sia stato il costo di eventuali opere di urbanizzazione primaria e secondaria realizzate da al netto degli ammortamenti;
d) se siano CP_10
state realizzate opere straordinarie, eseguite da in esecuzione CP_10 della convenzione in data 20/8/2007 e quale sia il “costo-valore” al netto degli ammortamenti, nonché il loro valore attuale;
e) se vi siano altre eventuali successive opere di ampliamento del chiosco-bar, realizzate da e quale sia il loro valore al netto degli ammortamenti;
f) quale sia CP_10
il valore attuale della parte di servizio pari ai costi monetari della gestione operativa, come desumibile dai documenti indicati da parte attrice come
“piani economicofinanziari” relativi agli anni 2011-2014 e 2015;
g) quale fosse, infine, l'economicità della gestione della piscina nel momento della cessazione del servizio”.
Esaurita l'attività istruttoria, le parti precisavano le conclusioni e, depositate le comparse di parte, il Collegio arbitrale emetteva il lodo impugnato.
E' bene fin da ora trascrivere le conclusioni delle parti: per Parte attrice:
Voglia l'ill.mo Collegio arbitrale, ogni avversa domanda, deduzione, istanza ed eccezione disattesa, – NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE: accertato che, da un lato, la concessionaria ha assolto alle obbligazioni previste a suo carico in sede di convenzione integrativa 20.8.2007 e che, d'altro lato,
l'Amministrazione concedente non ha adempiuto alle obbligazioni ivi previste a suo carico, così cagionando il definitivo squilibrio economico- finanziario della concessione per cui è causa;
accertato, dunque, il grave inadempimento imputabile all'Amministrazione concedente, risolvere ex artt. 1453-1455 c.c. la convenzione 3.3.1997 per l'affidamento in concessione della costruzione e gestione per anni cinquanta dell'impianto natatorio di , come poi integrata con atti del 26.4.1997, Parte_1
25.5.1998 e con la convenzione predetta 20.8.2007, e, per l'effetto, condannare il convenuto al risarcimento dei danni tutti cagionati Pt_1
alla concessionaria in aderenza alla predeterminazione e/o forfettizzazione del danno da risarcirsi recata dall'art. 176, co. 4 d.lgs. n. 50/2016, pari alla somma indicata in memoria deduttiva dd. 16.05.2018 ovvero alla diversa somma – maggiore o minore – ritenuta dovuta anche all'esito dell'espletata istruttoria tecnico-contabile, valutatene le risultanze alla luce dei rilievi parzialmente critici esposti dai c.t.p. di parte attrice in sede di osservazioni alla bozza peritale dd. 20.5.2022; dichiarare inammissibili ovvero, comunque, rigettare siccome infondate (e nell'an e nel quantum) le domande spiegate dal convenuto in via riconvenzionale;
dato atto, in Pt_1
particolare, che il convenuto ha omesso la produzione della Pt_1
delibera consiliare recante approvazione della transazione conclusa con
B.T.L. – Banca del Territorio Lombardo in data 7.8.2018 e contestuale conferimento dei poteri di firma al Sindaco sottoscrittore, rigettare la domanda di regresso spiegata da quest'ultimo in via riconvenzionale verso la concessionaria;
in subordine, comunque dedurre dalla somma dovuta alla concessionaria a titolo risarcitorio ex art. 176, co. 4 d.lgs. n. 50/2016
l'importo che il convenuto ha versato a B.T.L. – Banca del Pt_1
Territorio Lombardo in esecuzione della transazione suddetta, pari a €
630.000,00, così dichiarando detto credito integralmente compensato, senza che quest'ultimo nulla possa più pretendere dalla concessionaria per tale causale;
– NEL MERITO, IN VIA DI MERO SUBORDINE: nella (denegata e non creduta) ipotesi di rigetto delle domande innanzi spiegate, laddove il
Collegio dovesse giungere a dichiarare risolta per grave inadempimento imputabile alla concessionaria la convenzione 3.3.1997 per l'affidamento in concessione della costruzione e gestione per anni cinquanta dell'impianto natatorio di , come poi integrata con atti del 26.4.1997, Parte_1
25.5.1998 e con la convenzione predetta 20.8.200720.8.2007, comunque condannare il convenuto, ex art. 108, co. 5 d.lgs. n. 50/2016, al Pt_1
pagamento in favore della concessionaria del corrispettivo spettantele per le opere realizzate, pari alla somma indicata in memoria deduttiva dd.
16.05.2018 ovvero alla diversa somma – maggiore o minore – ritenuta dovuta anche all'esito dell'espletata istruttoria tecnica, valutatene le risultanze alla luce dei rilievi parzialmente critici esposti dai c.t.p. di parte attrice in sede di osservazioni alla bozza peritale dd. 20.5.2022; dichiarare inammissibili ovvero, comunque, rigettare siccome infondate (e nell'an e nel quantum) le domande spiegate dal convenuto in via Pt_1
riconvenzionale; dato atto, in particolare, che il convenuto ha Pt_1
omesso la produzione della delibera consiliare recante approvazione della transazione conclusa con B.T.L. – Banca del Territorio Lombardo in data
7.8.2018 e contestuale conferimento dei poteri di firma al Sindaco sottoscrittore, rigettare la domanda di regresso spiegata da quest'ultimo in via riconvenzionale verso la concessionaria;
in subordine, comunque dedurre dalla somma dovuta alla concessionaria a titolo di indennizzo ex art. 108, co. 5 d.lgs. n. 50/2016 l'importo che il convenuto ha versato a Pt_1
B.T.L. – Banca del Territorio Lombardo in esecuzione della transazione suddetta, pari a € 630.000,00, così dichiarando detto credito integralmente compensato, senza che quest'ultimo nulla possa più pretendere dalla concessionaria per tale causale. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze, oltre i.v.a e c.p.a. come per legge.
Per Parte convenuta: Voglia l'On.le Collegio Arbitrale, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa: In via preliminare: 1. – dichiarare l'inammissibilità delle domande risarcitorie formulate dalle attrici, per i motivi di cui in atti. In via principale, nel merito: 2. – rigettare tutte le domande avversarie, in quanto infondate in fatto e in diritto, per i motivi di cui in atti. In via riconvenzionale: 3. – accertare e dichiarare la legittimità della risoluzione della convenzione in data 3 marzo 1997 a rogito notaio
, rep. 72624 racc. 23283, così come operata dal Comune di Per_2 Pt_1
ai sensi dell'allora vigente art. 136 d.lgs. 163/2006, con determina
[...]
dirigenziale n. 545 in data 22.12.2014, ovvero, in ogni caso, dichiarare la risoluzione della convenzione per fatto e colpa delle attrici, per i motivi di cui in atti, e per l'effetto; 4. – accertare e dichiarare che per effetto delle inadempienze delle attrici nell'esecuzione del rapporto concessorio e per i titoli specificati in atti, il ha subito un danno, in Parte_1
misura non inferiore ad euro 411.409,87 e, per l'effetto, condannarle al risarcimento in favore del dell'importo di euro Parte_1
411.409,87 o della diversa somma ritenuta di giustizia, maggiorata di rivalutazione monetaria in base agli indici ISTAT FOI, e degli interessi nella misura legale pro tempore vigente sulle somme di anno in anno rivalutate;
Sempre in via riconvenzionale;
5. – accertare e dichiarare che il diritto di superficie costituito con atto in data 26.4.1997 a rogito notaio , rep. Per_2
73016 racc. 23538, si è estinto, e che il è l'unico Parte_1
e pieno proprietario dell'area già concessa in proprietà superficiaria. Detta area è così individuata catastalmente, come risultante dall'atto di costituzione del diritto di superficie (ns. doc. 2): Comune di , Parte_1
via Borgo, N.C.T.R.: - partita 6053, Fog. 2 – mappale 395 (ex 37/b) – di mq.
6.667 - Partita 6054: fog. 2 – mappale 399 (ex 355/b) – di mq. 6667 - Partita
6052, fog. 2 – mappale 397 (x 354/b) – di mq.
6.666 Confini, in un sol corpo, trattandosi di unica proprietà sia pure risultante dall'unione di più particelle catastali: a nord canale- capezzagna per cascina Boselli, a est canale e via
Borgo, a sud canale, a ovest mappali 394,396 e 398. 6.– accertare e dichiarare che a fronte della stipula della transazione tra il
[...]
e Parte_1 Controparte_11
della conseguente corresponsione da parte del dell'importo
[...] Pt_1
complessivo di euro 630.000,00 in favore della suddetta Banca, sussiste, per i motivi di cui in atti, un diritto di credito del nei confronti di Pt_1
per complessivi euro Controparte_7
630.000,00, oltre interessi, a far data dal 7 agosto 2018 (data di stipula della predetta transazione), ovvero con decorrenza da ciascuno dei pagamenti effettuati dal in favore della Banca, sino al saldo;
7.– in Pt_1
conseguenza dell'accoglimento della domanda di cui al precedente punto 6, dichiarare tenuta e condannare Controparte_7 a versare al tutti gli importi che il Comune
[...] Parte_1
medesimo ha corrisposto in favore di Controparte_11
in esecuzione della transazione stipulata tra
[...]
il e la predetta per un totale di euro Parte_1 Pt_2
630.000,00, oltre interessi, a far data dal 7 agosto 2018 (data di stipula della predetta transazione), ovvero con decorrenza da ciascuno dei pagamenti effettuati dal alla sino al saldo, per i motivi di cui in atti;
8.– Pt_1 Pt_2
in via subordinata rispetto a quanto sub 7, in conseguenza dell'accoglimento della domanda di cui al precedente punto 6, nella denegata e non creduta ipotesi di accertamento, all'esito del presente giudizio arbitrale, di qualsivoglia credito di nei confronti del operare le CP_1 Pt_1
necessarie decurtazioni e/o compensazioni (legali e/o giudiziali) tra il credito del di cui al precedente punto 6 e gli eventuali crediti che Pt_1
dovessero essere riconosciuti in capo a nei confronti del CP_12
emettendo ogni eventuale, consequenziale, pronuncia Pt_1
condannatoria a carico della medesima In ogni caso: 9. - con CP_1
vittoria di spese (ivi comprese quelle relativa al funzionamento del Collegio
Arbitrale) e competenze professionali del presente procedimento arbitrale.
In via istruttoria: 10. – per quanto occorrer possa, ammettere una c.t.u. volta alla descrizione e alla verifica delle opere realizzate dal così come Pt_1
dettagliate nella relazione sub doc. 25 e nelle fatture sub doc. 31 – 41, nonché di valutare se le stesse opere siano coessenziali o meno alla fruibilità dell'impianto da parte del pubblico
Il Collegio arbitrale, oltre a risolvere alcune questioni di inammissibilità e improponibilità, non rilevanti in questo giudizio, riteneva inammissibile “la domanda di parte attrice, avente ad oggetto il risarcimento del danno commisurato al valore venale dell'area acquistata dalla allora Cooperativa
Aqvasport a r.l. (in oggi con scrittura privata autenticata in CP_1 data 26/9/1998 (Rep. 97814 e Racc. 15985)”.
Al riguardo il Collegio rilevava, che “pur ammesso che l'acquisto sia stato compiuto come «completamento necessario al fine di realizzare l'impianto sì come progettato», l'area acquistata costituisce un bene estraneo all'oggetto della Convenzione di cui alla presente controversia e, pertanto, ogni eventuale e conseguente pretesa risarcitoria non può essere fatta valere nell'ambito del presente giudizio arbitrale” Analoghe considerazioni valevano anche con riferimento ai beni mobili strumentali di proprietà che si affermava essere stati illegittimamente ritenuti dall'Ente CP_5 comunale all'atto della presa di possesso dell'impianto natatorio.
Il Collegio riteneva che, nonostante il mancato rilievo di parte convenuta sul punto, “l'eccezione di parte sia indispensabile soltanto là dove si tratti di definire i confini “interni” della clausola compromissoria, per definire cioè
l'ambito oggettivo delle controversie che, secondo il tenore della clausola, possano e no rientrare nella pattuizione negoziale in deroga alla giurisdizione ordinaria”. Osservava, al riguardo che, nel caso di specie, invece, la questione, sulla quale parte attrice aveva formulato la sua domanda risarcitoria atteneva all'oggetto di un diverso contratto, avente ad oggetto la compravendita di un terreno acquisito da tal sig. Persona_4
in data 26/9/1998, nel quale non vi era alcuna menzione di un
[...]
collegamento oggettivo o volontario con la Convenzione col Comune del
3/3/1997. Per tali motivi, il Collegio riteneva che la questione non potesse essere inclusa nell'ambito del giudizio arbitrale.
Il Collegio arbitrale affrontava, innanzitutto il tema delle reciproche domande di risoluzione della convenzione in data 3.3.2007 e le rispettive eccezioni di inadempimento ex art. 1460 c.c.
Il Collegio riteneva che “nella vicenda in esame emergono e si succedono reciproche condotte difformi dagli obblighi contrattualmente assunti, nonché fondate su motivazioni e intenti ultronei rispetto agli interessi strettamente connessi al vincolo negoziale, al punto da configurare – ad avviso del
Collegio – inadempimenti reciproci, che non consentono una valutazione di prioritaria incidenza e rilevanza dell'uno rispetto all'altro, ma che inducono a pronunziare la risoluzione del rapporto contrattuale senza addebito di imputabilità dell'inadempimento all'una o all'altra parte, per mancanza di preponderante rilevanza causale delle rispettive condotte rispetto alla mancata attuazione del sinallagma contrattuale” Secondo il Collegio, quindi, “la risoluzione deriva, quindi …….. dalla convergenza delle rispettive domande e non dalla Determina dirigenziale n.
545 in data 22.12.2014, la cui legittimità il Collegio non ritiene – così disattendendo la domanda in tal senso formulata dal – in questa Pt_1
sede di accertare”
A parere del Collegio, “la risoluzione, inoltre”, doveva “essere riferita, in virtù dello stretto vincolo di collegamento, a tutti i contratti stipulati tra le parti e, dunque, anzitutto, alla Convenzione 3/3/1997, avente ad oggetto l'affidamento in concessione della costruzione e gestione per anni cinquanta dell'impianto natatorio di , e ai successivi accordi del Parte_1
26/4/1997, del 25/5/1998 e all'Accordo Integrativo del 20/8/2007”.
Su queste basi, secondo il Collegio, “la risoluzione del Contratto in data
26/4/1997 fa sì che sia dichiarato estinto il diritto di superficie costituito con atto in data 26.4.1997 a rogito notaio , rep. 73016 racc. 23538 in Per_2
favore della parte attrice e che, di conseguenza, il Comune di Parte_1
debba essere dichiarato pieno proprietario dell'area già concessa in proprietà superficiaria e in dispositivo specificata”.
Il Collegio, al capitolo J del lodo, intitolato “il diritto di parte concessionaria all'indennità per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.”, premetteva che escluso, quindi, che una specifica condotta di una delle parti potesse essere ritenuta inadempimento grave e determinante della risoluzione, allo scioglimento del rapporto contrattuale non può conseguire alcuna connessa pronunzia di risarcimento del danno, ma soltanto la regolamentazione delle
“restituzioni”, da attuarsi nella forma del rimborso del valore delle attribuzioni patrimoniali naturalisticamente irripetibili e non giustificate dall'esecuzione di prestazioni corrispettive derivanti dalla durata del rapporto contrattuale. (sottolineatura della Corte). Ciò significava, secondo il Collegio, che “la sola attribuzione patrimoniale che” doveva “essere indennizzata economicamente” consisteva “nel valore dei lavori eseguiti, al netto degli ammortamenti, e che, per effetto della risoluzione del contratto, restano acquisiti a beneficio dell'Amministrazione”.
Secondo il Collegio, il codice degli appalti, e il codice civile non disciplinano specificamente l'ipotesi di scioglimento contrattuale per reciproche domande di risoluzione, a cui non segua l'accertamento della prevalente incidenza e gravità dell'inadempimento dell'una o dell'altra parte. Secondo il Collegio, in particolare, “pur essendo assimilata la fattispecie risolutoria a quella della risoluzione consensuale (art. 1372 c.c.), mancherebbe tuttavia una regolamentazione degli effetti restitutori, sicché non potrebbe che farsi riferimento agli effetti previsti per l'ipotesi di risoluzione per impossibilità sopravvenuta, che sono espressamente disciplinati secondo le norme sulla ripetizione dell'indebito (art. 1463 c.c.).”
Il Collegio riteneva, quindi, che la domanda attorea formulata, in via subordinata, ai sensi dell'art. 108 comma 5 Dlvo 50/2016 dovesse essere riqualificata.
Secondo il Collegio, il richiamo dell'art. 108, comma 5, D. Lvo n. 50/2016, al fine di ottenere l'indennità conseguente alla risoluzione del contratto per fatto diverso dall'inadempimento grave dell'Amministrazione concedente non appariva corretto, ma ciò non precludeva ed anzi imponeva di riqualificare la domanda come rivolta al conseguimento dell'indennità spettante per l'ipotesi di risoluzione non imputabile ad alcuna delle parti. La domanda a contenuto indennitario doveva essere riqualificata alla stregua di domanda di arricchimento senza causa (art. 2041 c.c.), posto che «l'azione di indebito oggettivo ha carattere restitutorio, cosicché la ripetibilità è condizionata dal contenuto della prestazione e dalla possibilità concreta di ripetizione, secondo le regole previste dagli artt. 2033 ss. c.c. , che ricorre quando detta prestazione abbia avuto ad oggetto una somma di denaro o cose di genere ovvero, infine, una cosa determinata, operando, altrimenti, ove tale prestazione sia irripetibile e ne sussistano i presupposti, l'azione generale di arricchimento senza causa di cui all' art. 2041 c.c. , che assolve alla funzione, in base ad una valutazione obbiettiva, di reintegrazione dell'equilibrio economico». Il Collegio faceva, altresì presente che la concessionaria aveva fatto riferimento all'ingiustificato arricchimento nella comparsa conclusionale.
Il Collegio, riteneva, quindi, che “per riconoscere alla parte concessionaria l'indennità corrispondente all'indebito vantaggio conseguito dall'Amministrazione in virtù del precoce scioglimento del rapporto contrattuale”, occorreva “fare riferimento agli accertamenti risultanti dall'ampia consulenza svolta in corso di arbitrato”.
Il Collegio condivideva, innanzitutto, la stima svolta dai CTU in ordine al valore delle opere effettuate in base al capitolato. Considerato, quindi, che occorreva quantificare l'indennità per l'arricchimento effettivo conseguito dall'Amministrazione, non poteva aversi riguardo “ai valori indicati nel collaudo, indipendentemente dal loro eventuale (secondo la tesi di parte attrice) valore confessorio”.
Secondo il Collegio, quindi, “la prima voce, che deve essere computata ai fini della determinazione dell'indennità ex art. 2041 c.c.”, consisteva “nel valore dell'edificio e delle opere murarie, nonché delle pavimentazioni, rivestimenti e dell'impianto elettrico, alla data del 31/12/2014, pari ad €
531.644,20”.
Allo stesso modo, secondo il Collegio, “tenuto conto dell'unitarietà del bene e del compimento delle opere di ordinaria manutenzione svolte durante lo svolgimento del rapporto contrattuale”, doveva “essere riconosciuto un valore anche agli impianti idraulici, alla copertura, agli arredi e al verde circostante l'impianto, nonché alle impermeabilizzazioni, all'impianto di irrigazione e alla lattoneria”. Su queste basi, il Collegio riteneva “di riconoscere – tenuto conto dell'ammortamento – un valore residuo pari al
25% del costo storico accertato dai CTU”. Risultava, inoltre, “l'ulteriore componente di € 129.011,58 (costo storico di impianti idraulici, copertura, arredi e verde, ridotto a 1/4) e di € 25.302,90 (costo storico di impermeabilizzazioni, impianto di irrigazione e lattoneria, ridotto a 1/4)”.
Con riguardo alle opere indicate nel quesito sub b, di cui alla CTU, il Collegio riteneva “di recepire il valore ivi indicato, pari a € 14.683,64”. Con riguardo alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria realizzate da CP_5
il Collegio rappresentava che i CTU avevano accertato l'avvenuta realizzazione di una cabina elettrica, del valore – alla data del 31/12/2014 – di € 4.131,65. Secondo il Collegio era, pertanto, pacifico che la Concessionaria avesse sostenuto i costi di realizzazione degli impianti tecnologici e della pista ciclabile a servizio della limitrofa Strada Provinciale, per l'importo di ₤ 150.000.000, pari a € 77.468,53. Il Collegio, riteneva, pertanto, equo “riconoscere per tale voce, all'interno dell'indennità ex art. 2041 c.c. l'importo equitativamente determinato di € 50.000,00”.
Con riguardo, infine, alle opere straordinarie, eseguite da in CP_5
esecuzione della convenzione in data 20/8/2007, secondo il Collegio, doveva essere riconosciuto l'importo di € 125.528,88 “in conformità all'originaria valutazione dei CTU, ritenendo il Collegio di non condividere la successiva riduzione del predetto importo per le ragioni già …. illustrate e per la necessità di includere, quindi, anche l'importo riferibile alla ricostruzione del solettone inferiore alla piscina”. Doveva essere computato, infine, il valore delle opere di ampliamento del chiosco-bar, pari a € 14.280,00.
Secondo il Collegio, nulla spettava, invece, “a titolo di lucro cessante, trattandosi di voce del risarcimento del danno, ma non dell'indennità ex art. 2041 c.c.” .
In definitiva, la somma complessiva a titolo di indennità era pari €
894.582,85. Secondo il Collegio, “trattandosi di valori riferiti al 31/12/2014
e considerata la pacifica natura di credito di valore dell'indennità per ingiustificato arricchimento, su tale importo” dovevano “essere calcolati d'ufficio rivalutazione e interessi legali al tasso ordinario … pure in caso di valutazione equitativa,,,,,, ottenendo così la somma di € 1.085.501,55”.
Al paragrafo K del lodo, intitolato “la domanda del Parte_1
avente ad oggetto il rimborso della somma oggetto della transazione
[...]
con , il Collegio arbitrale, riteneva innanzitutto Parte_2
fondata “la domanda del avente ad oggetto il Parte_1 rimborso della somma di € 630.000,00, con cui il aveva “definito Pt_1
transattivamente….. il proprio debito nei confronti della
[...]
, che – in forza del contratto di Controparte_11
mutuo stipulato a suo tempo – aveva ottenuto decreto ingiuntivo nei confronti di (in qualità di debitore principale) e del CP_5 Parte_1
(in qualità di fideiussore)”.
[...] Il Collegio, quindi, considerati gli interessi legali ex art. 1284 comma 4 c.c.
e la relativa decorrenza dalla data di proposizione della domanda nel giudizio arbitrale (21/10/2019), stabiliva che, all'importo di € 630.000,00, dovessero essere aggiunti interessi legali al tasso dell'8%, in applicazione del D.Lvo n.
231/2002, così per complessivi € 159.346,85, che, sommati al capitale, determinavano la somma di € 789.346,85 alla data di pronunzia del Lodo.
Il Collegio, eseguita la compensazione dei reciproci crediti, come richiesto da entrambe le parti, accertava un credito residuo della parte attrice pari a €
296.154,70, che il avrebbe dovuto corrispondere Parte_1
ad
[...]
, Controparte_13
oltre interessi dalla data di comunicazione del fino all'effettivo Pt_3
soddisfo.
Il Collegio quindi concludeva con il seguente dispositivo:
Il Collegio Arbitrale, disattesa ogni diversa domanda e/o eccezione e/o istanza, definitivamente pronunciando sulle domande proposte dalle Parti con i quesiti sopra riportati, ritenuta la propria competenza a decidere la presente lite e il potere di decidere secondo diritto, ha deliberato in conferenza personale di tutti gli Arbitri, come segue: a) respinge le eccezioni di inammissibilità e/o improponibilità, rispettivamente sollevate dalle parti;
b) rilevate le reciproche domande di risoluzione contrattuale ed esclusa la sussistenza di un inadempimento grave e imputabile a carico di una sola delle due parti, dichiara la risoluzione della Convenzione stipulata tra le parti in data 3/3/1997 e dei successivi Accordi del 26/4/1997, del 25/5/1998
e dell'Accordo Integrativo del 20/8/2007, e, per l'effetto, c) dichiara estinto il diritto di superficie costituito con atto in data 26.4.1997 a rogito notaio
, rep. 73016 racc. 23538 in favore della parte attrice e, Per_2
conseguentemente, dichiara il Comune di pieno proprietario Parte_1 dell'area già concessa in proprietà superficiaria e individuata catastalmente, come risultante dall'atto di costituzione del diritto di superficie, nel N.C.T.R. del Comune di , via Borgo: - partita Parte_1
6053, fg. 2 – mappale 395 (ex 37/b) – di mq. 6.667; - partita 6054: fg. 2 – mappale 399 (ex 355/b) – di mq. 6667; - partita 6052, fg. 2 – mappale 397
(x 354/b) – di mq. 6.666; ovvero, secondo l'identificazione catastale indicata in comparsa conclusionale del Comune di : N.C.T.R.: - Foglio Parte_1
2 – mappale 395 – di mq. 14728 - Foglio 2 - mappale 438 - di mq 2204; confini, in un sol corpo, trattandosi di unica proprietà sia pure risultante dall'unione di più particelle catastali: a nord canale- capezzagna per cascina Boselli, a est canale e via Borgo, a sud canale, a ovest mappali
394,396 e 398.
d) dichiara il tenuto a corrispondere alle parti Parte_1
attrici l'indennità per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c., con rivalutazione e interessi;
sulla somma via via rivalutata, in conseguenza della risoluzione dei citati rapporti contrattuali, così riqualificata la domanda subordinata delle attrici avente ad oggetto l'indennità ex art. 108 D.Lvo n. 50/2016, e, previa compensazione con la somma dovuta al a titolo di Parte_1
rimborso dell'importo corrisposto alla , con Parte_2
interessi moratori dalla data della domanda, condanna il
[...]
al pagamento della somma di € 296.154,70, in favore di Parte_1
Controparte_13 [...]
, in solido tra loro, Controparte_13
oltre interessi legali dalla data di comunicazione del presente fino Pt_3 all'effettivo soddisfo;
e) compensa le spese di lite in ragione di 2/3 (due terzi)
e pone il rimanente terzo a carico del Parte_1
liquidando quest'ultimo in € 16.000,00, oltre spese generali, IVA e CPA;
f) compensa interamente tra le parti le spese del procedimento arbitrale, così come determinate con Regolamento approvato in sede di costituzione del
Collegio all'udienza del 6/4/2018; g) compensa interamente tra le parti le spese di CTU, liquidate come da preventivi trasmessi al Collegio e alle parti dai nominati Consulenti, pari a € 10.000,00, oltre accessori di legge e spese vive, in favore del dott. , e a € 16.000,00, oltre spese di € Persona_5
4.000,00 e accessori di legge in favore dell'Ing. e Arch. Persona_6
in solido tra loro. Persona_7 Il proponeva impugnazione, affidandosi a tre Parte_1
motivi e chiedendo altresì la sospensione dell'esecutività del lodo.
Si costituivano
[...]
(C.F. – P.I. , già Controparte_14 P.IVA_1
e Controparte_6
SOCIETÀ COOPERATIVA AQVASPORT a r.l, le quali, oltre a resistere all'impugnazione avversa, promuovevano impugnazione incidentale, affidandosi a un motivo.
All'udienza del 15 novembre 2024, celebratasi in modalità cartolare, la Corte sospendeva l'esecutività del lodo e fissava la udienza di rimessione della causa in decisione al 22 gennaio 2025, con concessione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c.
A tale udienza, su conforme richiesta delle parti, la Corte tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Partendo dall'esame dell'impugnazione principale, con il primo motivo, il censurava il capo del con cui il Parte_4 Pt_5
Collegio arbitrale aveva ritenuto, in assenza di domanda e dei presupposti normativamente richiesti, di qualificare la domanda ex art. 108 Dlvo 50/2016 in quella di cui all'art. 2041 c.c.
L'attore in impugnazione riteneva, essenzialmente, che la domanda avanzata dalla società sportiva, ai sensi dell'art. 108 d.lgs. n. 50/2016, non potesse essere qualificata in quella di cui all'art. 2041 c.c. di cui non possedeva i requisiti.
Neppure poteva darsi rilevanza al fatto che la domanda di arricchimento senza causa fosse stata avanzata in sede di comparsa conclusionale, in quanto tardiva.
Rimarcava il fatto che l'azione di cui all'art, 108 comma 5 D.lvo 50/06 avrebbe requisiti diversi da quella di cui all'art. 2041 c.c., avendo, a differenza della seconda, presupposti di natura contrattuale.
La prima farebbe infatti riferimento “al diritto dell'appaltatore ad ottenere il pagamento delle prestazioni (contrattuali) del negozio risolto e quindi non ad indennità o altro (su cui invece è incentrata la costruzione normativa della richiesta ex art. 2041 c.c.)”; ai sensi dell'art. 108 D.lgs. n. 50/2016,
l'appaltatore potrebbe “pretendere quanto costituiva oggetto del negozio per la parte eseguita, seppure il contratto fosse poi dichiarato risolto” mentre, al contrario, “l'art. 2041 c.c. non fa alcun riferimento alle prestazioni e al diritto di ottenere quel vantaggio, ma descrive la diversa e distinta (sia in termini di causa petendi che di petitum) ipotesi (extracontrattuale) per cui, in mancanza di altra possibile azione esperibile (poiché non ne sussistono i presupposti ex ante e non poiché essi non siano stati provati in giudizio, che
è altro), come norma di chiusura e con rimedio residuale (art. 2042 c.c.)
l'ordinamento appresta la facoltà, ad esplicita domanda, di potere ottenere, su tale distinto titolo, diverso quindi da quello contrattuale, il diritto a vedersi riconosciuta l'indennità corrispondente al minor valore tra il valore di quanto si sia arricchita controparte e la correlativa diminuzione patrimoniale del richiedente in applicazione dell'art. 2041 c.c.”
Sotto altro profilo, il evidenziava che ai fini della configurabilità Pt_1
dell'azione ex art. 2041 c.c. sarebbe stata necessaria la ricorrenza del doppio requisito (di cui l'istante avrebbe dovuto dare piena prova) di quale fosse stato l'esborso del richiedente (diminuzione patrimoniale) e quale fosse stato il vantaggio della controparte (in questo caso il . Al riguardo Pt_1
osservava che i) le società sportive non avevano allegato, né dato prova di avere eseguito alcun esborso;
ii) non avevano prodotto le fatture di pagamento costituenti prova del ridetto impoverimento (diminuzione patrimoniale); iii) il quesito posto dagli Arbitri ai periti non aveva minimamente richiesto che fosse accertato quale fosse il valore degli esborsi di controparte, ma solo quale fosse il valore del costruito;
iv) la CTU, conseguenzialmente, aveva fatto solo riferimento al valore economico del costruito, ma non aveva preso in alcun modo a riferimento la spesa.
In sostanza sarebbe difettata “la dimostrazione rigorosa della diminuzione patrimoniale”.
Il Collegio arbitrale sarebbe, quindi, incorso nella violazione dell'art. 112
c.p.c., in quanto avrebbe pronunciato senza domanda. Il collegio sarebbe altresì incorso nella violazione dell'art. 2041 c.c., attesa la violazione della c.d. residualità dell'azione.
Sotto altro profilo, osservava che controparte i) aveva omesso di allegare il fatto (costituente l'esborso fonte dell'impoverimento), evidenziando che le società sportive non avevano sostenuto alcun esborso posto che l'opera era stata finanziata da mutuo di cui il Comune aveva fatto da garante e che,
“proprio in ragione della ridetta garanzia”, aveva “già esborsato la somma di euro 630.000”; ii) non aveva “offerto (anche indirettamente tramite CTU) alcuna prova, invece fondamentale ai fini della configurazione della domanda (e quindi quale prospettazione di causa petendi), di quali fossero stati i suoi esborsi economici”, ciò che sarebbe equivalso ad escludere “la possibile, già in via astratta, configurabilità di (tempestiva) domanda volta al riconoscimento di una indennità ex art. 2041 c.c. che invece impone ex lege che sia offerta prova della diminuzione economica e dell'altrui arricchimento”, in quanto “tra essi il richiedente avrebbe diritto, semmai, solo al minor valore dei due”.
Osservava al riguardo che il decreto ingiuntivo 6060/2016 indicava
“l'importo capitale residuo di € 1.485.677,10 (importo non pagato da
, ciò significando che su un mutuo concesso da BTL ad CP_5 CP_5 di € 1.800.000,00, € 1.485.677,10 non sono stati restituiti da alla CP_5
Banca”.
L'impugnante poneva in evidenza che il Collegio, “onde potere sovrapporre le due domande e qualificarle come omogenee, ed aventi entrambe valore ex art. 2041 c.c., avrebbe dovuto correttamente delibare la causa petendi della domanda esplicita (ex art. 108), avrebbe dovuto constatare, ove non fosse incorso in violazione di norma di diritto, che essa non poggiava su alcuna richiesta della minore indennità tra quanto esborsato dal richiedente e di quanto si fosse arricchito controparte, bensì essa chiedeva l'utile di impresa di quanto eseguito.” In definitiva “solo alla positiva conclusione che la domanda ex art. 108 poneva da subito in campo un'istanza di questa natura
(minor somma tra esborsato e profitto altrui) allora avrebbe potuto concludere detta attività interpretativa nel senso della sovrapponibilità o medesimezza”, ipotesi che però non sussistevano nel caso di specie.
Richiamava, infine la giurisprudenza secondo cui “con riferimento all'azione d'indebito arricchimento nei confronti della P.A., in caso di assenza di un valido contratto, l'indennità ex art. 2041 cod. civ. va liquidata nei limiti della diminuzione patrimoniale subita dall'esecutore della prestazione resa in virtù del contratto invalido, con esclusione di quanto lo stesso avrebbe percepito a titolo di lucro cessante se il rapporto negoziale fosse stato valido ed efficace. Infatti, la liquidazione non può avvenire in misura corrispondente al prezzo fatturato delle merci, comprensivo del guadagno”.
Sotto altro, ma collegato, profilo, evidenziava che l'arbitrato si era concentrato solo sul valore del costruito e mai su quanto era stato speso ed esborsato dalle società sportive;
ciò confermava che l'azione ivi spiegata non era di indebito arricchimento, quanto piuttosto di matrice contrattuale, e comunque nella misura in cui controparte non aveva offerto prova del requisito del suo esborso avrebbe dovuto vedersi rigettare la (pur erroneamente riqualificata) domanda.
Evidenziava altresì che gli arbitri avevano “violato ed “ignorato” il metodo di calcolo degli ammortamenti da considerarsi per la stima del valore dell'Immobile”, sostanzialmente disattendendo le indicazioni dei CTU.
All'uopo si richiamava alle pagine da 6 ad 11 della relazione peritale del
CTU, laddove ripercorre le norme da utilizzare per il calcolo.
Rappresentavano, infatti, che gli Arbitri avevano dichiarato “di condividere la stima svolta dai CTU……. salvo poi discostarsene violando la normativa tecnica citata dagli stessi CTU nella perizia di stima, dacché, invece di riconoscere, proprio secondo la perizia del CTU asseritamente condivisa, un importo complessivo di € 662.121,17, gli Arbitri” avevano riconosciuto “un importo di € 894.582,85, del tutto indebitamente, con ciò concretizzandosi ulteriore error in iudicando, sotto diverso profilo”.
Con il secondo motivo, censuravano la nullità parziale del lodo ai sensi dell'art. art. 830, primo comma, secondo inciso, c.p.c., in combinato disposto con l'art. 829, comma 1 n. 12, per avere omesso di pronunciarsi sulla domanda del di accertamento dell'avvenuto pagamento a favore Pt_1 delle società sportive della ulteriore somma di euro 180.000 di cui chiedeva la restituzione ovvero, in subordine, l'ulteriore compensazione con il debito a suo carico.
Rappresentavano che il con la prima memoria difensiva, aveva Pt_1
avanzato esplicita domanda di accertamento e condanna ma il Collegio aveva omesso di pronunciarsi.
L'attrice in impugnazione chiedeva, quindi, alla Corte non solo di “disporre la condanna delle convenute al pagamento della somma di cui al precedente punto I (euro 630.000,00 oltre interessi legali), ma anche l'accertamento dell'intervenuto pagamento di euro 180.000,00 che le società debbono restituire oltre interessi ovvero, in subordine, il cui importo andava e va portato in ulteriore compensazione rispetto ai ridetti 630.000 euro.”
Con il terzo motivo, censurava il lodo impugnato per avere qualificato l'azione ex art. 108 comma 5 Dlvo 50/2016 in termini di azione ex art. 2041
c.c., senza prima instaurare il contraddittorio tra le parti, con ciò incorrendo nella violazione dell'art. 101 c.p.c..
Venendo adesso alla sintesi dell'impugnazione incidentale, le società convenute deducevano la violazione dell'art. 817 c.p.c. e falsa applicazione art. 112 c.p.c., con conseguente nullità parziale del lodo ex art. 829, co. 1, nr.
10 e/o 12 c.p.c, per aver dichiarato inammissibile la propria domanda di condanna dell'Ente a corrispondere loro l'ulteriore somma pari al valore venale dell'area che, con scrittura privata 26.09.1998 autenticata ed iscritta a rep. n. 97814 – racc. n. 15985 notaio aveva acquistato in Per_1 CP_15
proprietà esclusiva, nonostante nessuna eccezione fosse stata opposta, quanto alla potestas iudicandi, dal Comune di . Evidenziava che anzi l'Ente Pt_1
convenuto aveva eccepito “l'incompetenza del Tribunale adìto dalle qui resistenti a pronunciarsi su ogni questione portata alla sua cognizione, ivi compresa la questione di cui trattasi, indicando nel Collegio arbitrale costituendo a norma della clausola compromissoria sub art. 15 della convenzione 3.03.1997 la sola autorità competente”. Tale eccezione, secondo il convenuto in impugnazione “precludeva all'Ente di successivamente eccepire, in fase di riassunzione della vertenza innanzi al costituendo Collegio arbitrale che esso stesso aveva indicato quale competente a pronunciarsi in punto, l'incompetenza di quest'ultimo”.
L'eccezione formulata da parte del solo con la memoria autorizzata Pt_1
del 18.2.21 sarebbe stata tardiva e, quindi, inammissibile.
Il Collegio, quindi, dichiarando l'inammissibilità, di cui si è detto, sarebbe incorso nei vizi sopra indicati.
Va, innanzitutto, ricordato che le modifiche apportate all'art. 829 cod. proc. civ. dalla legge di riforma di cui al d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 sono volte a delimitare l'ambito d'impugnazione del lodo arbitrale, laddove le convenzioni concluse prima della sua entrata in vigore continuano ad essere regolate dalla legge previgente, che disponeva l'impugnabilità del lodo per violazione della legge sostanziale, a meno che le parti non avessero stabilito diversamente;
ne consegue che, in difetto di una disposizione che ne sancisca la nullità o che obblighi le parti ad adeguarle al nuovo modello, la salvezza di tali convenzioni deve ritenersi insita nel sistema, pur in difetto di un'esplicita previsione della norma transitoria.
Sez. 1, Sentenza n. 6148 del 19/04/2012 (Rv. 622519 - 01).
Su queste basi, quindi, il primo motivo di impugnazione principale e l'impugnazione incidentale, attenendo al profilo della violazione di regole di diritto relative al merito, sono ammissibili. Ed infatti la clausola arbitrale, in virtù della quale è stato incardinato il giudizio dinnanzi agli arbitri, risale ad epoca anteriore alla novella dell'art. 829 comma 2 c.p.c.
Ciò posto e partendo dall'impugnazione principale, giova ricordare che le attrici, dinnanzi al collegio arbitrate, in via subordinata e per l'ipotesi in cui la convenzione 3.3.1997 fosse stata ritenuta risolta per grave inadempimento imputabile alla concessionaria, avevano chiesto di condannare il Pt_1
convenuto, ex art. 108, co. 5 d.lgs. n. 50/2016.
Solo nella comparsa conclusionale dinnanzi al collegio arbitrale e, quindi, tardivamente, avevano introdotto la domanda ex art. 2041 c.c. che poi è stata accolta con il lodo impugnato.
Occorre adesso considerare che l'art. 108 comma 5 D.lvo 50/2016, rubricato
“risoluzione”, prevede che 1. Fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4, dell'articolo 107, le stazioni appaltanti possono risolvere un contratto pubblico durante il periodo di sua efficacia, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:
a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106;
b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo;
con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettera e) del predetto articolo, sono state superate eventuali soglie stabilite dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori;
con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 2, sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);
c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, sia per quanto riguarda i settori ordinari sia per quanto riguarda le concessioni e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto o di aggiudicazione della concessione, ovvero ancora per quanto riguarda i settori speciali avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'articolo 136, comma 1;
d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla
Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE.
1-bis. Nelle ipotesi di cui al comma 1 non si applicano i termini previsti dall'articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990 n. 241.
2. Le stazioni appaltanti devono risolvere un contratto pubblico durante il periodo di efficacia dello stesso qualora:
a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80.
3. Il direttore dei lavori o il responsabile dell'esecuzione del contratto, se nominato, quando accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.
4. Qualora, al di fuori di quanto previsto al comma 3, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il responsabile unico dell'esecuzione del contratto, se nominato gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.
5. Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
6. Il responsabile unico del procedimento nel comunicare all'appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di venti giorni, che il direttore dei lavori curi la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna.
7. Qualora sia stato nominato, l'organo di collaudo procede a redigere, acquisito lo stato di consistenza, un verbale di accertamento tecnico e contabile con le modalità di cui al presente codice. Con il verbale è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e ammesso in contabilità e quanto previsto nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante;
è altresì accertata la presenza di eventuali opere, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante.
8. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, in sede di liquidazione finale dei lavori, servizi o forniture riferita all'appalto risolto, l'onere da porre a carico dell'appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori ove la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'articolo 110, comma 1.
9. Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla stazione appaltante l'appaltatore deve provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa stazione appaltante;
in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese. La stazione appaltante, in alternativa all'esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, può depositare cauzione in conto vincolato a favore dell'appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa con le modalità di cui all'articolo 93, pari all'uno per cento del valore del contratto. Resta fermo il diritto dell'appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.
Dalla lettura della disposizione in discorso, appare chiaro che l'indennizzo di cui al comma 5 è relativo alle ipotesi di risoluzione del contratto disposta dalla Stazione appaltante anche per grave inadempimento contrattuale dell'appaltatore (comma 3).
Già solo per questo, non vi è motivo per ritenere che l'applicazione del comma 5 non debba essere estesa anche alle ipotesi di risoluzione consensuale. Anzi può affermarsi che detta estensione sia imposta dall'argomento logico per cui nel più (la risoluzione per grave inadempimento) stia il meno (la risoluzione consensuale).
Ciò posto, va, comunque, ricordato che il giudice ha il potere di qualificare la domanda in modo diverso rispetto a quanto prospettato dalle parti a condizione che la "causa petendi" rimanga identica, il che deve escludersi quando i fatti costitutivi del diritto azionato, intesi quale fondamento della pretesa creditoria e non quali fatti storici, mutano o, se già esposti nell'atto introduttivo del giudizio in funzione descrittiva, vengono dedotti con una differente portata.
Sez. 3 - , Ordinanza n. 10402 del 17/04/2024 (Rv. 670900 - 01).
Va altresì ricordato che ai fini del rispetto della regola di sussidiarietà di cui all'art. 2042 c.c., la domanda di ingiustificato arricchimento è proponibile ove la diversa azione si riveli carente ab origine del titolo giustificativo, restando viceversa preclusa ove quest'ultima sia rigettata per prescrizione o decadenza del diritto azionato o per carenza di prova del pregiudizio subito o per nullità derivante dall'illiceità del titolo contrattuale per contrasto con norme imperative o con l'ordine pubblico.
Sez. 3 - , Ordinanza n. 27008 del 18/10/2024 (Rv. 672490 - 01)
Sez. 3 - , Ordinanza n. 6735 del 13/03/2024 (Rv. 670623 - 01)
Ora, nel nostro caso l'azione introdotta ai sensi dell'art. 108 comma 5 D.lvo
50/06 non difettava, fin dall'origine, di titolo giustificativo, in quanto si è in
è in presenza, almeno in chiave di affermazione, di un difetto funzionale della causa, consistente nell'asserito inadempimento contrattuale da parte del
Parte_1
Ad abundantiam, va ricordato che l'azione generale di arricchimento ingiustificato costituisce un'azione autonoma, per diversità della "causa petendi", rispetto alle azioni fondate su titolo negoziale ed ha natura sussidiaria, potendo essere esercitata solo quando manchi un titolo specifico sul quale possa essere fondato un diritto di credito. La specificità del titolo dell'azione esclude che essa possa ritenersi proposta per implicito in una domanda fondata su altro titolo, né può ritenersi consentito al giudice del merito sostituire la pretesa avanzata con la domanda di indennizzo per arricchimento senza causa. Sez. 3, Sentenza n. 17317 del 11/10/2012 (Rv.
623829 - 01).
Il primo motivo di impugnazione va, quindi, accolto nella parte in cui ha censurato il lodo arbitrale con riguardo alla riqualificazione dell'azione proposta ai sensi dell'art. 108 comma 5 D.lvo 50/06 in quella di cui all'art. 2041 c.c. e, effettuate le reciproche compensazioni, fatta applicazione di tale norma, ha condannato il a corrispondere in favore Parte_1
di e Controparte_13
la Controparte_13
somma di euro 296.154,70.
Trattandosi di parte scindibile del lodo va, pertanto, dichiarata la nullità parziale del lodo in parte qua ai sensi dell'art. 830 comma 1 c.p.c.
E' quindi necessario decidere nel merito ai sensi dell'art. 830 comma 2 c.p.c.
E' opinione del collegio che l'azione ex art. 108 comma 50/2016 D.Lvo fosse stata correttamente instaurata. Ed infatti, per le ragioni già esposte, il rimedio di cui al comma 5 deve essere applicato anche alle ipotesi di risoluzione consensuale.
Non si condivide inoltre la tesi dell'impugnante secondo cui il rimedio di cui all'art. 108 comma 5 D.Lvo 50/2016 non avrebbe natura indennitaria. Ed infatti tale disposizione non attribuisce all'appaltatore il diritto al corrispettivo pattuito in base al contratto risolto, ma “soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto”.
Ciò posto, dalla lettura della memoria deduttiva delle concessionarie, depositata nel corso del giudizio arbitrale, risulta che le stesse, al capo IV, hanno dedotto, in via di mero subordine, il “diritto della concessionaria a vedersi quantomeno corrispondere il corrispettivo per l'opera realizzata ex art. 108 co 5 d.lgs n. 50/2016..”
Le attrici rappresentavano che si trattava di opere che “a tutto concedere l'Amministrazione comunale ha fatto proprie senza aver sostenuto qualsivoglia esborso, né diretto, né indiretto, vista la pretermissione anzitempo della concessionaria – che dette opere ha realizzato facendosi carico di ogni onere (progettuale, esecutivo e di direzione lavori) a ciò prodromico - dalla gestione cinquantennale, la quale sarebbe dovuta valere a corrispettivo indiretto;
opere dalle quali, peraltro, l'Amministrazione, dall'acquisizione in poi, ha tratto ( e tuttora sta traendo) rilevante profitto……”
Le attrici esponevano, quindi, gli importi cui avrebbero avuto diritto ai sensi dell'art. 108 comma 5 D.lvo 50/06. Senza adesso trascrivere pedissequamente i singoli importi, basterà evidenziare che, per le opere realizzate, parte attrice non ha chiesto la corresponsione del corrispettivo pattuito ma l'importo, pari al valore di costruzione al netto dell'ammortamento. Ha poi chiesto la corresponsione di euro 100.000,00, pari al prezzo dell'area che aveva acquistato in via esclusiva;
di CP_5
120.000, a titolo di contributo che il avrebbe dovuto corrispondere Pt_1
per gli anni 2011-2012 (voce non riconosciuta dal Collegio arbitrale); di euro
16.500,00, pari al valore dei beni di proprietà di “illegittimamente CP_5 trattenuti dall'Ente”; di euro 51.645,68, pari al valore delle opere di urbanizzazione realizzate da CP_5
Si tratta, quindi, di pretese avanzate non a titolo di risarcimento del danno ma di indennizzo per il vantaggio patrimoniale conseguito dal a seguito Pt_1
della risoluzione del contratto.
Sotto questo profilo, non sono quindi condivisibili le censure dell'attore in impugnazione secondo cui non sarebbero stati provati gli esborsi delle concessionarie, dato che l'art. 108 comma 5 cit. non prevede che sia tenuta in considerazione la diminuzione patrimoniale dell'appaltatore.
Ciò posto, occorre partire dalle conclusioni della CTU, svoltasi nell'ambito del giudizio arbitrale. Ebbene, in merito alle opere eseguite da “per la realizzazione CP_5
dell'impianto di cui è causa, tenuto conto del capitolato e quale sia il loro costo valore al netto degli ammortamenti , nonché il loro valore attuale”, i
CTU hanno ritento che “il costo ammortizzato al 31/12/2014, che equivale anche al valore attuale, è di 531.644,20”.
In merito alle eventuali opere extra capitolato realizzate da e al CP_5
loro “costo valore al netto degli ammortamenti, nonché il loro valore attuale”, i CTU hanno ritenuto che “il costo ammortizzato al 31/12/2014, che equivale anche al valore attuale, è di euro 14.368,64”.
In merito al costo di eventuali opere di urbanizzazione primaria e secondaria, realizzate da al netto degli ammortamenti, il CTU ha ritenuto che CP_5
“il costo ammortizzato, che equivale anche al valore attuale, è di euro
4.131,65”.
In merito alle opere straordinarie eseguite da e al loro costo valore CP_5
al netto degli ammortamenti nonché al loro valore attuale, i CTU, recependo alcune delle osservazioni del Comune e a modifica della bozza originaria, hanno ritenuto che “il loro costo ammortizzato al 31.12.2014, che equivale anche al valore attuale, è di 97.696,68”.
Il Collegio arbitrale ha ritenuto di non condividere la riduzione operata, dovendo tenere conto anche dell'importo riferibile alla ricostruzione del solettone inferiore della piscina. Il Collegio ha inoltre considerato il valore di ampliamento del chiosco bar, pari euro 14.280,00, peraltro autonomamente valutato dal CTU e riconosciuto in tale misura.
Ebbene, va sul punto osservato che la differenza tra la bozza e le conclusioni della CTU riguarda unicamente il valore delle pavimentazioni e dei rivestimenti vasca che, nella bozza, era stato indicato in euro 140.994,60 con costo residuo di euro 103.396, 04, mentre, nelle conclusioni dell'elaborato, in euro 103.041,60, con un costo residuo di 75.563,84 euro.
A pagina 38 e 39 dell'elaborato, i CTU hanno spiegato l'accoglimento parziale delle osservazioni del dando atto che la vasca esterna non Pt_1
era stata realizzata e che erano stati individuati una serie di opere non funzionali né estetiche per euro 37.953, relative alle opere di ricostruzione del solettone della piscina, da ritenersi attività di manutenzione straordinaria.
La Corte, condividendo le valutazioni dei CTU, ritiene che tali voci non possano essere considerate ai fini della determinazione dell'indennizzo ex art. 108 comma 5 cit., non attenendo al valore delle prestazioni contrattuali rese in virtù del contratto risolto.
La Corte ritiene altresì che, conformemente al dettato dell'art. 108 comma 5 cit, e per le ragioni già esposte, non possano essere considerati gli esborsi dell'appaltatore e, quindi, nemmeno il costo sostenuto per la manutenzione ordinaria dell'opera, non essendo questo incluso nel valore delle prestazioni contrattuali rese, riferibili queste all'esecuzione dell'opera e alle opere straordinarie.
Devono essere, quindi, presi in considerazione soltanto i lavori eseguiti in base al capitolato d'appalto nonché le opere straordinarie eseguite.
Neppure può essere considerato il valore, calcolato dal Collegio arbitrale nel
25% del totale, relativo “agli impianti idraulici, la copertura, agli arredi e al verde circostante l'impianto, nonché alle impermeabilizzazioni, all'impianto di irrigazione e alla lattoneria”. Ed infatti i CTU, rispondendo alla seconda osservazione del CTP delle concessionarie, hanno fatto presente che “il lavoro svolto ed i controlli eseguiti dai CTU, non hanno permesso di evidenziare opere diverse da quelle del capitolato”, tra cui, quindi, non possono essere ricomprese quelle sopra indicate.
Non può essere, quindi, riconosciuto a favore delle concessionarie né il costo storico di impianti idraulici, copertura, arredi e verde, quantificato dal collegio arbitrale in euro 129.011,58, né il costo storico delle impermeabilizzazioni e dell'impianto di irrigazione e lattoneria, quantificato dal collegio arbitrale per un importo di euro 25.302,90.
La Corte ritiene, infine, che non possa essere riconosciuto a favore delle concessionarie l'importo di euro 50.000, quantificato dal collegio arbitrale, in via equitativa, in relazione alla realizzazione della pista ciclabile.
Ed infatti i CTU, alle pagine 32 e 33 dell'elaborato, hanno spiegato che “tali opere non sono state effettuate da posto che, dalla CP_1 documentazione prodotta risulta che abbia partecipato con un CP_1
contributo in moneta alla realizzazione delle opere che il ha Pt_1 comunque ha appaltato a terzi”.
Secondo i CTU detto contributo sarebbe “una semplice dazione di denaro”; non vi sarebbe alcuna prova dell'avvenuto pagamento di tale importo;
non vi sarebbe stato “alcun coinvolgimento della ostruzione dell'opera”.
La Corte ritiene che la mancata partecipazione di alla CP_1 realizzazione dell'opera e la mancata prova della sua partecipazione, almeno finanziaria, a tale realizzazione, escludano che tali voci possano essere prese in considerazione ai fini dell'indennizzo di cui all'art. 108 comma 5 cit.
Occorre, a questo punto, ricordare che il Collegio arbitrale, sottraendo all'importo dovuto alle concessionarie ai sensi dell'art. 2041 c.c., come rivalutato (euro 1.085.501,55), quello dovuto al (euro 789.346,85), Pt_1
era pervenuto alla conclusione secondo cui la somma dovuta dal alle Pt_1
concessionarie fosse pari ad euro 296.154,70.
Dette conclusioni, alla luce delle considerazioni sopra esposte, non possono essere condivise, in quanto l'importo complessivo cui le concessionarie hanno diritto ai sensi dell'art. 108 comma 5 cit. è pari a euro 662.121,17
(531.644,20+14.368,64+4.131,65+14.280,00+ 97.696,68). La Corte ritiene di procedere analogamente a quanto fatto dal Collegio Arbitrale in ordine alla rivalutazione, trattandosi di valori riferiti al 31/12/2014, e quindi, per gli stessi motivi, effettuata la rivalutazione alla data del lodo arbitrale, la somma dovuta alle concessionarie ammonta ad euro 781.302,98.
Su queste basi, eseguita la compensazione tra i reciproci crediti, l'importo che le concessionarie dovranno al è pari, alla data del lodo, ad euro Pt_1
8.046,87, pari alla differenza tra euro 789.346,85, somma dovuta al Pt_1
e 781.302,98, somma dovuta alle concessionarie.
Venendo ora al secondo motivo, va ricordato che, in sede di precisazione delle conclusioni dinnanzi al Collegio arbitrale, il Parte_1
per il caso di dichiarazione della risoluzione del contratto per grave inadempimento delle società attrici ha così concluso: 4. – accertare e dichiarare che per effetto delle inadempienze delle attrici nell'esecuzione del rapporto concessorio e per i titoli specificati in atti, il ha subito un danno, in misura non inferiore ad Parte_1 euro 411.409,87 e, per l'effetto, condannarle al risarcimento in favore del dell'importo di euro 411.409,87 o della diversa Parte_1
somma ritenuta di giustizia, maggiorata di rivalutazione monetaria in base agli indici ISTAT FOI, e degli interessi nella misura legale pro tempore vigente sulle somme di anno in anno rivalutate;
Nel motivo di impugnazione fa presente che il Collegio arbitrale avrebbe omesso di pronunciarsi sulla domanda di risarcimento del danno, pari a euro
180.000,00 contenuta nella sua prima memoria.
In tale memoria, in particolare, il aveva così Parte_1 Parte_1
sintetizzato la sua pretesa:
“E' pacifico in causa, infatti, che ha ricevuto dal Comune, negli CP_5
anni 2008, 2009 e 2010 un contributo annuale pari a 60.000,00 euro (sino a quando ne è stata legittimamente interrotta l'erogazione, per i motivi esaustivamente illustrati supra), così per un totale di euro 180.000,00.
L'ammontare del danno patito dal per le causali qui in esame si Pt_1
attesta pertanto in un importo non inferiore alla predetta cifra di euro
180.000,00”.
Tale autonoma pretesa non è stata indicata nelle precisazioni delle conclusioni sicché deve ritenersi che dovesse essere ricompresa nella maggior somma chiesta a titolo di danni, pari a euro 411.409,87.
Su queste basi, ritiene la Corte che il Collegio arbitrale abbia rigettato la domanda, in quanto, dopo aver ritenuto che, nel caso di specie, si fosse in presenza di una risoluzione consensuale, al capo J motivava testualmente
Escluso, quindi, che, nel caso di specie, una specifica condotta di una delle parti possa essere ritenuta inadempimento grave e determinante della risoluzione, allo scioglimento del rapporto contrattuale non può conseguire alcuna connessa pronunzia di risarcimento del danno, ma soltanto la regolamentazione delle “restituzioni”, da attuarsi nella forma del rimborso del valore delle attribuzioni patrimoniali naturalisticamente irripetibili e non giustificate dall'esecuzione di prestazioni corrispettive derivanti dalla durata del rapporto contrattuale. Ciò significa, dunque, che la sola attribuzione patrimoniale che deve essere indennizzata economicamente consiste nel valore dei lavori eseguiti, al netto degli ammortamenti, e che, per effetto della risoluzione del contratto, restano acquisiti a beneficio dell'Amministrazione.
Il Collegio ha, quindi, rigettato la domanda di risarcimento del danno formulata dal e non sussiste, quindi, il vizio di Parte_1
omessa pronuncia denunziato dall'attore in impugnazione.
Venendo adesso al terzo motivo, anch'esso è infondato, dal momento che il
Collegio non ha posto a fondamento della decisione una questione rilevabile d'ufficio e non sottoposta al contraddittorio delle parti, ma ha semplicemente riqualificato la domanda di parte attrice sulla base degli stessi fatti da questa dedotti sui quali, peraltro, parte l'attrice in impugnazione avrebbe potuto controdedurre in sede di memoria di replica.
Il Collegio non era, quindi, tenuto a stimolare il contraddittorio sul punto.
Venendo adesso all'impugnazione incidentale, va ricordato che l'art. 817
c.p.c. stabilisce preclusioni in capo alla parte che non eccepisce che le conclusioni avverse esorbitano dai limiti della convenzione arbitrale, non potendo successivamente impugnare il lodo per tale motivo.
La norma in discorso, quindi, non limita affatto il potere degli arbitri di sindacare l'esorbitanza delle conclusioni delle parti rispetto alla convenzione, dovendo essi pronunciare solo sulle questioni oggetto di convenzione.
Il motivo è, quindi, infondato.
Venendo adesso al tema delle spese, atteso l'annullamento parziale del lodo, occorre procedere ad una nuova regolamentazione delle stesse, alla luce dell'esito del giudizio rescissorio.
Reputa la Corte che la parziale reciproca soccombenza e la riduzione operata dalla Corte circa la somma dovuta a favore delle convenute in impugnazione, giustifichi l'integrale compensazione delle spese di lite del giudizio arbitrale.
Analoga regolamentazione, ancora una volta in ragione della parziale soccombenza reciproca, va stabilita con riguardo alle spese del giudizio di impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
Visto l'art. 830 comma 1 c.p.c., in parziale accoglimento dell'impugnazione principale, dichiara la nullità parziale del lodo pronunciato il 17 dicembre
2022 nella parte in cui ha riqualificato l'azione proposta in via subordinata ai sensi dell'art. 108 comma 5 D.lvo 50/2016 in quella di cui all'art. 2041 c.c.
e, effettuate le reciproche compensazioni, ha condannato il
[...]
a corrispondere in favore di Parte_1 [...]
e Controparte_13 [...]
la somma di euro 296.154,70. Controparte_13
Visto l'art. 830 comma 2 c.p.c. previa compensazione con le somme reciprocamente dovute, come esposte in parte motiva, condanna
Controparte_13 [...]
.a corrispondere Controparte_13
al la somma di € 8.046,87, oltre interessi Parte_1
legali dalla pronuncia del lodo al saldo.
Compensa integralmente le spese di lite sostenute nel corso del giudizio arbitrale.
Fermo quant'altro stabilito nel lodo arbitrale del 17 dicembre 2022.
Rigetta nel resto l'impugnazione principale e rigetta l'impugnazione incidentale.
Compensa le spese di lite del presente giudizio.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 23 aprile 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Michele Stagno Giuseppe Magnoli