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Sentenza 14 dicembre 2025
Sentenza 14 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 14/12/2025, n. 3040 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3040 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.3968/2023 R.G.
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa AR I. AN, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA nella causa discussa all' udienza del 14/11/2025 - udienza sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, a norma dell'art. 127 ter c.p.c e previa verifica del deposito delle note nel termine perentorio stabilito - promossa da:
- , nata in [...] il [...] e residente a Parte_1
QU (LE), rappresentata e difesa, con mandato in atti, dall'Avvocato
PA AR
Ricorrente
C O N T R O
- in persona del legale rappresentante pro - tempore, CP_1 rappresentato e difeso dall'Avvocato Marcello Raho
Resistente
OGGETTO: Giudizio ex art. 445-bis, comma 6, c.p.c. per il riconoscimento del diritto a pensione ordinaria di inabilità o ad assegno ordinario di invalidità
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ai sensi dell'art. 445-bis comma 6 c.p.c., depositato in data
31/3/2023, la ricorrente in epigrafe chiede il riconoscimento del proprio diritto alla pensione ordinaria di inabilita o all'assegno ordinario di invalidità ex L. 222/84 e la condanna dell' al pagamento delle CP_1 relative prestazioni, contestando le conclusioni raggiunte dal consulente tecnico in fase di accertamento tecnico preventivo, già introdotto ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c.
In particolare, parte ricorrente ha contestato l'elaborato peritale deducendo che, contrariamente a quanto rilevato dal CTU, la medesima, sin dal momento dell'avanzamento della domanda amministrativa, presenterebbe un quadro patologico tale da giustificare il riconoscimento del diritto ad una delle prestazioni richieste.
Si è costituito in giudizio l' , contestando in fatto e diritto gli avversi CP_1 assunti e concludendo per il rigetto del ricorso.
Tali risultando le richieste delle parti, occorre preliminarmente ricordare che l'art. 445-bis c.p.c., intitolato “Accertamento tecnico preventivo obbligatorio”, dispone che: “1.Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno
1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale nel cui circondario risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696 - bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto- legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195. 2. L'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità della domanda di cui al primo comma. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che l'accertamento tecnico preventivo non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dell'istanza di accertamento tecnico ovvero di completamento dello stesso.
3. La richiesta di espletamento dell'accertamento tecnico interrompe la prescrizione. 4. Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a
2 trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio. 5. In assenza di contestazione, il giudice, se non procede ai sensi dell'articolo 196, con decreto pronunciato fuori udienza entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto dal comma precedente omologa l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico dell'ufficio provvedendo sulle spese. Il decreto, non impugnabile né modificabile, è notificato agli enti competenti, che provvedono, subordinatamente alla verifica di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente, al pagamento delle relative prestazioni, entro 120 giorni.
6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione. 7. La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile”.
Ciò posto, ritiene il giudicante l'ammissibilità della domanda proposta in questo giudizio.
Il ricorso proposto ai sensi dell'art. 445-bis, comma 6, c.p.c. introduce un giudizio ordinario che ha ad oggetto l'accertamento del diritto ad una delle prestazioni di cui al comma 1 del medesimo articolo.
La formulazione letterale dell'art. 445-bis c.p.c., infatti, fa riferimento -al comma 1- alla proposizione di una domanda giudiziale volta a far valere un diritto e non a far valere l'accertamento di un mero stato di fatto, sicché appare ragionevole ritenere che, con il “ricorso introduttivo del giudizio” di cui al comma 6 debba essere proposta proprio quella domanda giudiziale (”per il riconoscimento dei propri diritti”) che la parte aveva intenzione di proporre ai sensi del citato primo comma.
Tanto premesso, il ricorso è infondato per le ragioni di seguito esposte.
Ed infatti, ai sensi dell'art. 1 della L. 222/84 si considera invalido, ai fini del conseguimento del diritto all'assegno, l'assicurato la cui capacità di lavoro, in occupazioni confacenti le sue attitudini, sia ridotta in modo
3 permanente a causa di infermità o difetto fisico o mentale, a meno di un terzo.
Inoltre, ai sensi dell'art. 2 della medesima legge, si considera inabile l'assicurato il quale, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovi nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.
Orbene, il CTU Dott. nominato in questa fase Persona_1 procedimentale, nella relazione tecnica depositata il 15/7/2025, dopo aver dato atto della attività lavorativa svolta dalla ricorrente come bracciante agricola, ha accertato a carico dell'istante un quadro patologico che, alla luce dell'attuale anamnesi fisiologica e patologica, non determina una riduzione della capacità lavorativa nella misura richiesta dalla legge per il riconoscimento del diritto all'assegno di invalidità o alla pensione di inabilità ordinaria.
Infatti, il perito afferma che: “Dall'anamnesi, dagli accertamenti specialistici e dall'esame clinico eseguito, è emerso che la ricorrente è affetta da patologie interessanti l'apparato osteoarticolare, cardiocircolatorio e endocrino.
L'apparato osteoarticolare presenta un quadro di spondiloartrosi con riscontro obiettivo di rachide spinalgico e contratto con segni clinici di sofferenza radicolare arti inferiori da discopatie, identificati nell'ipovalidità dei ROT. L'impegno funzionale del tronco mostra una limitazione dei movimenti di circa 1/3. Da segnalare esiti di PTA femore dx con buona ripresa funzionale.
L'apparato cardiocircolatorio è interessato da una cardiopatia sclerotico ipertensiva in buon compenso emodinamico. I valori pressori sono 150/90.
Infine, a carico dell'apparato endocrino, da segnalare esiti di tiroidectomia totale per K tiroideo in compenso farmacologico.
Per quanto riportato, la ricorrente non vede ridotte a meno di 1/3 le sue capacità di lavoro e di guadagno in occupazioni confacenti e, pertanto, è da considerarsi NON INVALIDA.
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4 Ritiene il Giudicante di dover aderire alle conclusioni cui è pervenuto il
C.T.U. attraverso un accurato esame clinico e specifici esami strumentali, nonché attraverso la considerazione della attività lavorativa della ricorrente, stante anche la esauriente risposta data dal perito alle osservazioni della difesa di parte ricorrente (il perito ha risposto che: “In merito a quanto prodotto dall'avv. AR in osservazioni si chiarisce quanto segue.
Da un attento riesame del fascicolo di causa e delle risultanze emerse in sede di operazioni peritali, emerge in maniera inequivocabile che in nessuna maniera si sono disconosciute le patologie da cui è affetta la ricorrente. Le stesse però, per quanto obiettivato, non presentano un'incidenza tale da poter raggiungere una percentuale invalidante a meno di 1/3 in occupazioni confacenti. In particolare, la patologa osteoarticolare valutata dal sottoscritto CTU, specialista in Ortopedia, ha evidenziato obiettivamente un rachide con impegno funzionale di appena 1/3 ed esiti di
PTA del femore dx con buona ripresa funzionale non mostrando segni clinici patologici di stato morboso a significativa incidenza. Si precisa che il pregresso riconoscimento del 67% in sede di invalidità civile era rapportato ad un quadro di grave coxartrosi dx con turbe della deambulazione che è stato successivamente risolto e notevolmente migliorato con l'intervento di sostituzione protesica del femore e ottima ripresa funzionale, come emerso obiettivamente in sede di operazioni peritali.
Pertanto si conferma quanto ampiamente riportato e argomentato in consulenza tecnica.”
Né rileva che la perizia di ufficio elaborata in altro giudizio per accertamento di invalidità civile e stato di grave handicap, allegata alle note depositate il 13/11/2025 dalla difesa di parte ricorrente, abbia riconosciuto una invalidità pari al 100% da Maggio 2025 e precedentemente una invalidità del 74% da Maggio 2024, in quanto invalidità ordinaria e invalidità civile si fondano su presupposti diversi.
Pertanto, non sussistendo i requisiti sanitari richiesti per legge per il riconoscimento dei benefici richiesti, il ricorso deve essere respinto.
Si ritiene equo compensare tra le parti le spese processuali, stanti la obbligatorietà dell'accertamento preventivo e la oggettiva difficoltà per la
5 ricorrente di avere contezza con precisione del grado di invalidità da cui è affetta.
Non essendo stata versata in atti idonea dichiarazione ex art.152 disp. att. c.p.c. indicante il reddito della ricorrente e di ciascun componente il suo nucleo familiare, le spese di C.T.U., poste provvisoriamente a carico dell' , devono porsi a carico della parte soccombente. CP_1
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI LECCE
Rigetta il ricorso.
Rigetta il ricorso.
Compensa tra le parti le spese processuali.
Pone le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, definitivamente a carico della parte ricorrente
Lecce, li 14/11/2025 - 13/12/2025 Il
Giudice del Lavoro
Dott.ssa
AR I. AN
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