CA
Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 06/06/2025, n. 2902 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2902 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
4^ SEZIONE CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
Giuseppe DE TULLIO - Presidente
Massimo SENSALE - Consigliere
Francesca SICILIA - Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine 4983 dell'anno 2024, vertente tra
(C.F. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall' Avv. Gennaro Iennaco;
Appellante
e
- N.Q. DI F.G.V.S., (P.IVA ), rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1 difesa dall'Avv. Maria Carmela Fratta;
Appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 3064/2024, emessa dal Tribunale di Napoli
Nord, resa pubblica in data 25.06.2024, in materia di lesione personale.
Conclusioni: come da note c.d. di trattazione scritta, depositate, ex art. 127-ter c.p.c., dalle parti all'udienza del 27.5.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A. Giudizio di primo grado
Con atto di citazione, conveniva in giudizio Parte_1 Controparte_1
– n. q. di F.G.V.S. dinanzi al Tribunale di Napoli Nord, per sentire accogliere le
[...] seguenti conclusioni: “A) condannare la società convenuta, nella qualità, previa pagina 1 di 12 declaratoria di esclusiva responsabilità, nella determinazione dell'evento per cui è causa, del conducente del veicolo pirata non identificato, al risarcimento di tutti i danni personali, in favore dell'attrice, in misura da determinarsi in corso di causa, anche tramite C.T.U. medico-legale, oltre spese, interessi e rivalutazione monetaria dall'evento al soddisfo;
B) condannare la società convenuta, nella qualità, al pagamento di spese e compensi processuali, oltre accessori come per legge, con attribuzione al procuratore anticipatario.”
L'attrice affermava che il giorno 15/04/2019, alle ore 11:00 circa, percorreva quale pedone via P. Ianniello in Frattamaggiore (NA), all'altezza del civico n°19, quando, dopo attraversamento su strisce pedonali, nell'accingersi a salire sul marciapiede, veniva investita da un'autovettura di colore chiaro, mod. Fiat Panda;
il conducente dell'autoveicolo, subito dopo l'evento, si dileguava, omettendo di prestare soccorso all'infortunata e, nel contempo, non consentendo la rilevazione del numero di targa del veicolo pirata;
in conseguenza del sinistro, riportava lesioni personali refertate presso l'Ospedale “San Giovanni di Dio” in Frattamaggiore (NA), con diagnosi di CP_
“frattura del femore sopracondilare” e prognosi di “gg. 30 con ricovero e successivo intervento chirurgico di “artroprotesi totale anca dx”, con accorciamento dell'arto inferiore destro. L'attrice subiva anche una “lesione della cuffia dei rotatori spalla dx” e, all'esito dell'intervento, si rendevano indispensabili sedute di fisioterapia riabilitativa;
dalle lesioni subite, le residuavano postumi invalidanti, con particolare riferimento a limitazione dei movimenti dell'articolazione coxofemorale destra [deambulazione con zoppia da fuga a destra] nonché dei movimenti alla spalla dx. provvedeva a sporgere denuncia-querela alla Procura della Parte_1
Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord nonché ad inoltrare richieste di risarcimento danni a mezzo p.e.c. alla di F.G.V.S.- ed alla Controparte_3
che però sortivano quale effetto la sola apertura di sinistro, CP_4 rendendosi, pertanto, necessario adire l'Autorità Giudiziaria.
Si costituiva parte convenuta la quale contestava in fatto ed in diritto l'avversa domanda, eccependo l'improcedibilità, essendo la messa in mora priva dei requisiti di legge, nonché la carenza di legittimazione passiva e l'infondatezza nel merito;
pagina 2 di 12 rilevando, peraltro, parte appellata che era coinvolta in ben 12 Parte_1 sinistri stradali come risultava da scheda IVASS.
Con la sentenza n. 3064/2024 resa pubblica in data 25.06.2024, il Tribunale di
Napoli Nord ha rigettato la domanda attorea e condannato altresì la parte attrice a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite, liquidati in € 7.616,00, per compenso professionale, oltre rimborso forfettario al 15%, CPA ed IVA come per legge, affermando che l'istruttoria espletata non ha consentito di raggiungere la prova della dinamica del sinistro descritta in citazione.
In particolare, il giudice il prime cure ha ritenuto incompatibili tra loro le prove testimoniali sulla circostanza del presunto sbandamento dell'auto pirata prima dell'investimento.
Nello specifico, la teste figlia della attrice ha dichiarato che il Testimone_1
15.4.2019 in via in Frattamaggiore era in compagnia della madre. Persona_1
Mentre lei aveva già attraversato le strisce pedonali, la madre stava completato l'attraversamento. Un macchina modello Fiat Panda di colore bianco sorpassava un'auto ferma in sosta 4-5 metri prima delle strisce pedonali e subito dopo aver eseguito il sorpasso iniziava a sbandare impattando la madre;
testualmente ha affermato: “mi giravo aspettando sua madre che stava ancora sulle strisce pedonali;
stava ultimando il passaggio ed una macchina proveniente dal mio lato destro ha sorpassato una macchina che era in sosta ed inizia a sbandare;
tra la macchina in sosta e le strisce vi erano orientativamente 4-5 metri;
dopo avere sbandato impatta mia madre sul lato sinistro facendola cade sul lato opposto all'altezza del braccio sinistro;
la macchina era di colore bianco, modello Fiat Panda".
Il teste , invece, non parla di sbandamenti e afferma: “il 15.4.2019 Testimone_2 ero in macchina, all'epoca una C3 Citroen , ed ero in Frattamaggiore in procinto di andare verso il campo sportivo di Fratta. Ero fermo in macchina cercando di conoscere attraverso l'app del mio cellulare dove si trovava il campo sportivo dove avevo un appuntamento con un tale. di cui non ricordo il cognome, per Per_2 aggiustare il mio telefono;
il mio telefono non mi faceva mandare messaggi wathsapp;
google maps funzionava;
mentre ero fermo vidi una macchina che veniva da tergo rispetto alla mia posizione;
sfrecciava davanti a me;
una signora dinanzi a me dell'età apparente di circa 50 anni era in procinto di salire su un marciapiede e pagina 3 di 12 veniva attinta sul lato sinistro nel salire con lo specchietto, in particolare sul braccio;
quindi perdeva l'equilibrio e cadeva a destra;
la macchina era una Fita
Panda mi sembra di colore Bianco;
la strada è Via Ianniello all'altezza del civico 19; la signora attraversava le strisce pedonali;
la macchina non si fermava e andava via correndo.”
Inoltre, il giudice ha dato rilevanza alla scheda IVASS dalla quale è emerso che l'attrice era coinvolta in 12 sinistri con lesioni precedenti a quello per cui è causa e alla circostanza che, chiamata a chiarire la circostanza in sede di libero interrogatorio, ha riferito in sede di interrogatorio formale di Parte_1 fare l'attrice comica e di essere stata coinvolta in sinistri tutti veri in cui ha ottenuto sempre risarcimento.
B. Giudizio d'appello. con atto di appello notificato a mezzo pec il 12.11.2024 ha Parte_1 proposto appello avverso la testé menzionata sentenza del Tribunale di Napoli Nord, articolando all'uopo i seguenti motivi di gravame.
L'appellante censura la sentenza di primo grado, affermando l'“errata e/o insufficiente valutazione della prova testimoniale”, “l'errata/omessa valutazione e motivazione sulla mancata ammissione di CTU medico-legale” e “l'errata valutazione sulla scheda sinistri IVASS”.
L'appellante, in sintesi, ha lamentato che dal complessivo esame istruttorio e dalla valutazione del materiale probatorio fornito si evince l'effettiva genuinità delle deposizioni rese, delle quali non v'è alcun motivo di dubitarne l'attendibilità, al punto da legittimare il diritto dell'istante ad ottenere l'ammissione della CTU medico-legale e l'accoglimento della domanda.
Con particolare riferimento alla circostanza dello sbandamento della vettura investitrice, riferito dalla teste e non dal teste evidenzia come possa Tes_1 Tes_2 apparire plausibile che dopo aver effettuato manovra di sorpasso, specie se a sostenuta velocità (come dichiarato dal “… sfrecciava davanti a me…”), si Tes_2 possa perdere, anche lievemente, il controllo del veicolo, per il solo fatto di cambiare corsia di marcia (ovvero spostarsi da un margine all'altro della strada, e, nella fattispecie che ci occupa, finendo con l'investire il pedone in fase di ultimazione dell'attraversamento da destra verso sinistra e di salita sul marciapiede). Di qui,
pagina 4 di 12 l'ininfluenza, ai fini della complessiva valutazione probatoria, della mancata pronuncia del teste sullo sbandamento del veicolo. Lo “sbandamento”, Tes_2 dunque, nel caso de quo, secondo l'appellante va apprezzato dal Collegio quale cambiamento/spostamento di corsia in uno ad una possibile controsterzata, all'esito di un sorpasso.
Circa la scheda IVASS, l'appellante afferma che la stessa costituisce un documento
(banca dati) attestante le ricorrenze di un soggetto nel coinvolgimento di sinistri e l'odierna appellante, convocata a chiarimenti dal giudice di primo grado, ha confermato i sinistri di cui alla predetta scheda, precisando, altresì, che alcuni riguardavano danni materiali e non tutti, quindi, danni alla persona. Inoltre, alcuna prova risulterebbe fornita dalla compagnia assicurativa circa l'applicazione delle regole tecniche di produzione e conservazione del supporto informatico, apparendo di conseguenza la scheda priva di valore di prova legale.
Concludeva, dunque, parte appellante chiedendo: - “l'ecc.ma Corte di Appello di
Napoli, riesaminato il complessivo quadro probatorio, voglia: a) preliminarmente, ammettere CTU medico-legale, essendo pienamente provata la domanda mediante due escussi testimoniali rivelatisi verosimili, lineari, dettagliati, concordanti, credibili e, dunque, attendibili;
b) in subordine, giusta note di precisazione delle conclusioni, ove necessiti di ulteriori chiarimenti, rinnovare totalmente o parzialmente l'assunzione della prova testimoniale già avvenuta in primo grado;
c) in ogni caso, accogliere l'appello, con condanna dell'impresa appellata al risarcimento dei danni personali in favore dell'appellante, nella misura quantificata in atti (alla luce della relazione medico-legale del professionista del settore) o ritenuta di giustizia, riformando conseguenzialmente la decisione di primo grado in uno a vittoria di spese e compensi processuali, con attribuzione”.
, nella qualità, si è costituita in giudizio con comparsa di Controparte_1 costituzione ed ha chiesto rigettarsi integralmente l'appello, perché infondato in fatto ed in diritto con vittoria delle spese di lite.
Con note di trattazione scritta, depositate, ex art. 127-ter c.p.c., all'udienza del
25.3.2025, le parti, rifacendosi ai rispettivi scritti difensivi, hanno chiesto l'assegnazione della causa in decisione.
pagina 5 di 12 Infine, con ordinanza del 27.3.2025 ex artt. 350 e 352 c.p.c. è stata rinviata la causa dinanzi al Consigliere istruttore per la rimessione in decisione al 27.5.2025, assegnando alle parti i seguenti termini perentori: I) termine di quarantacinque giorni prima dell'udienza per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni;
II) termine di trenta giorni prima dell'udienza per il deposito delle comparse conclusionali;
III) termine di quindici giorni prima per il deposito delle note di replica;
con successiva ordinanza del 3.6.2025 (comunicata in pari data) riferita all'udienza a trattazione scritta del giorno 27.5.2025, lette le note per la trattazione scritta depositate dalle parti, la causa è stata trattenuta in decisione con rimessione al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
C. Esame dei motivi di appello
La Corte rileva che l'appello proposto è infondato in fatto e in diritto e va, dunque, rigettato, alla luce delle considerazioni che qui si riportano.
Premesso, invero, che in tema di sinistri automobilistici l'intervento del Fondo di garanzia per le vittime della strada, in luogo dell'assicuratore per la responsabilità civile del danneggiante, postula, a norma dell'art. 297 del d.lgs. n. 209 del 2005 ed in linea con l'art. 1, comma 4, della direttiva CE del Consiglio del 30 dicembre 1983,
n. 84/5, trasfuso nell'art. 10, comma 1, della direttiva CE del 16 settembre 2009, n.
2009/103, che i danni siano stati causati da veicolo rimasto non identificato per circostanze obiettive e non imputabili a negligenza della vittima, alla quale non è tuttavia richiesto di compiere specifiche indagini volte all'identificazione dell'investitore.
È principio pacifico in giurisprudenza che, in tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli o dei natanti, incombe sul danneggiato, che promuova richiesta di risarcimento dei danni nei confronti del
Fondo di garanzia, l'onere di provare, oltre che il sinistro si è verificato per la condotta dolosa o colposa di altro veicolo o natante, anche che il conducente sia rimasto sconosciuto. Inoltre, l'onere probatorio va assolto dal danneggiato in maniera particolarmente rigorosa, in quanto il convenuto non ha strumenti per pagina 6 di 12 interloquire rispetto a un fatto asseritamente verificatosi secondo le modalità indicate dall'attore: spetta alla vittima fornire adeguata dimostrazione dell'evento lesivo subito e dell'imputabilità dello stesso alla condotta colposa o dolosa del conducente rimasto sconosciuto (cfr. Cass. 10/06/2005, n. 12304, Trib. Bari,
29/06/2016, n. 3612).
Giova, infatti, evidenziare che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, l'art. 19, comma 1, lettera a) della legge 24 dicembre 1969, n. 990, nello stabilire che l'azione per il risarcimento dei danni cagionati dalla circolazione dei veicoli o dei natanti per i quali vi è l'obbligo di assicurazione è ammessa nel caso in cui il sinistro sia stato cagionato da veicolo o natante non identificato, ha inteso riferirsi con quest'ultima espressione ai veicoli ed ai natanti che siano rimasti sconosciuti.
Da ciò deriva il principio secondo cui in materia di risarcimento danni subiti in conseguenza della circolazione di veicoli non identificati spetta alla vittima fornire adeguata dimostrazione non solo dell'evento lesivo, ma altresì dell'imputabilità dello stesso alla condotta colposa o dolosa del conducente rimasto sconosciuto (cfr.
Cassazione civile, sez. III, 18/09/2015, n. 18308; Cass. 10 giugno 2005, n. 12304).
La giurisprudenza di legittimità ha, poi, precisato che la prova che il danneggiato è tenuto a fornire in ordine all'effettiva causazione del danno da parte di un veicolo non identificato, può essere data dal danneggiato anche in base a mere "tracce ambientali" o "dichiarazioni orali", soggette al prudente apprezzamento del giudice e valutabili attraverso opportuni riscontri che ne garantiscano l'attendibilità, non essendo alla vittima richiesto di mantenere un comportamento di non comune diligenza ovvero di complessa ed onerosa attuazione, avuto riguardo alle sue condizioni psicofisiche e alle circostanze del caso concreto (cfr. Cass. 18 giugno
2012, n. 9939 e Cass. 18 novembre 2005, n. 24449). La possibilità per l'attore di identificare il veicolo dipende evidentemente dalle circostanze del caso concreto, non potendosi prescindere dalla dinamica del sinistro, dall'età e prontezza di riflessi della vittima, dalle condizioni di visibilità e dalla concreta visuale che il danneggiato aveva al momento dell'impatto, dall'entità e dalla tipologia delle lesioni riportate, dalla presenza di altri soggetti al momento del verificarsi dell'evento.
Inoltre, deve aggiungersi che nel caso in cui si ricorra al Fondo di garanzia per le vittime della strada a seguito del verificarsi di sinistri stradali cagionati da pagina 7 di 12 autoveicolo non identificato, l'eventuale giudizio si svolge necessariamente in assenza di un contraddittore direttamente coinvolto.
Per tale ragione, il regime probatorio deve fondarsi su prove rigorose e il danneggiato che richieda l'intervento del Fondo deve dimostrare non solo che il veicolo coinvolto nel sinistro non è stato identificato ma anche che lo stesso non era identificabile neanche con l'uso dell'ordinaria diligenza.
Ciò in quanto l'accertamento da compiere non deve concernere il profilo della diligenza della vittima nel consentire l'individuazione del responsabile, ma esclusivamente la circostanza che il sinistro sia stato effettivamente provocato da un veicolo non identificato: questo è dunque l'oggetto dell'indagine demandata al giudice di merito, il quale potrà - ovviamente - tener conto delle modalità con cui, fin dall'inizio, il sinistro è stato prospettato dalla vittima e del fatto che sia stata presentata una denuncia o una querela, ma ciò dovrà fare nell'ambito di una valutazione complessiva degli elementi raccolti e senza possibilità di stabilire alcun automatismo fra presentazione della denunzia o querela e accoglimento della pretesa, come pure fra mancata presentazione e rigetto della domanda (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 09/01/2025, n. 450 cit.; Sez. III, 17/02/2016, n. 3019).
Premesso, dunque, che per la giurisprudenza sopra richiamata, cui la Corte aderisce, in tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli o dei natanti è onere del danneggiato, che promuova richiesta di risarcimento nei confronti del Fondo di garanzia Vittime della Strada, dimostrare sia le modalità del sinistro e l'attribuibilità dello stesso alla condotta dolosa o colposa (esclusiva o concorrente) del conducente di altro veicolo, sia che tale veicolo sia rimasto non identificato (cfr. anche Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord.,
19/11/2021, n. 35605; Cass. civ., III, Ord., 17/03/2022, n. 8809), deve ritenersi che nel caso in esame, l'attore in primo grado, odierno appellante, non abbia dato prova dell'attribuibilità del sinistro alla condotta dolosa o colposa, esclusiva o concorrente, del conducente del veicolo non identificato.
Ed invero, le testimonianze raccolte in questo grado di giudizio, non appaiono precise, palesando profili di contraddittorietà nella ricostruzione della dinamica dell'evento e di inattendibilità della versione fornita, laddove la figlia dell'attrice riferisce che mentre la madre stava completando l'attraversamento delle strisce pagina 8 di 12 pedonali, una macchina modello Fiat Panda di colore bianco sorpassava un'auto ferma in sosta 4-5 metri prima delle strisce pedonali e subito dopo aver eseguito il sorpasso iniziava a sbandare impattando la madre;
mentre, il teste Testimone_2 non parla di sbandamenti e afferma che la sua auto era in sosta e che l'attuale attrice era davanti alla sua macchina in procinto di salire su un marciapiede e veniva attinta sul lato sinistro nel salire con lo specchietto, in particolare sul braccio;
quindi, perdeva l'equilibrio e cadeva a destra;
la macchina era una Fita
Panda mi sembra di colore Bianco che non si fermava e andava via correndo.
Risulta, invero, poco credibile che dopo il sorpasso dell'auto in sosta, l'auto investitrice inizia a sbandare in uno spazio ridotto di 4-5 metri portandosi sul lato dell'auto appena superata che era in sosta per impattare l'attrice che era dinanzi a detta auto ferma e che i testi predetti non siano riusciti a rilevare il numero di targa dell'auto investitrice.
Ad avviso della Corte appare, pertanto, poco credibile la versione fornita dai testi per le incongruenze sopra evidenziate, considerato, peraltro, che il nominativo di tali testi non è mai stato fornito prima del giudizio all'assicurazione appallata nemmeno in sede di denunzia alla Procura della Repubblica.
A tale ultimo riguardo, si osserva che se è vero, infatti, che in caso di sinistro stradale causato da veicolo non identificato, l'omessa denuncia dell'accaduto all'autorità di polizia od inquirente non è sufficiente, in sé, a rigettare la domanda di risarcimento proposta, nei confronti dell'impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada e che, allo stesso modo, la presentazione di denuncia o querela contro ignoti non vale, di per sé, a dimostrare che il sinistro sia senz'altro accaduto, è altrettanto vero che entrambe le suddette circostanze possono, al più, costituire meri indizi dell'effettivo avveramento del sinistro (cfr. Cass. civ., Sez. VI -
3, Ord., 11/04/2022, n. 11656; Sez. VI - 3, Ord., 31/08/2020, n. 1809; Sez. VI - 3,
Ord., 15/09/2017, n. 21373; Sez. VI - 3, Ord., 26/05/2017, n. 13415).
In sostanza, la sussistenza o meno di una denuncia od una querela contro ignoti si atteggia a mero indizio, è vero, ma da valutare comunque unitamente alle altre risultanze istruttorie (cfr. Cass. civ., Sez. III, 17/02/2016, n. 3019).
Contribuisce, inoltre, ad avvalorare il convincimento circa l'insufficienza della prova rigorosa della riconducibilità dell'accaduto alla responsabilità del conducente di un pagina 9 di 12 veicolo rimasto non identificato, l'ulteriore circostanza, che nel referto del 15.4.2019 del pronto soccorso dell' (ridepositato in appello dall'appellante, Parte_2 unitamente agli altri atti e documenti del primo grado) non era stato neanche indicato specificamente, in relazione alla causa dell'accesso in pronto soccorso,
l'investimento da parte di un'autovettura e la presunta omissione di soccorso da parte del conducente del veicolo rimasto non identificato.
Non è superfluo precisare in questa sede che la valutazione delle risultanze delle prove ed il giudizio sull'attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili (cfr. Cass. civ., Sez.
1, n. 11511 del 23/05/2014; Sez. L, n. 42 del 07/01/2009), non incontrando al riguardo altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento (cfr.
Cass. civ., Sez. 1, n. 16056 del 02/08/2016; Sez. 3, n. 12988 del 24/05/2013).
E, in particolare, in materia di prova testimoniale, la verifica in ordine all'attendibilità del teste – che afferisce alla veridicità della deposizione resa dallo stesso – forma oggetto di una valutazione discrezionale che il giudice compie alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite (cfr. Cass. civ., Sez.
3, n. 7623 del 18/04/2016; cfr. anche Cass. civ., Sez. 6 - 3, Ord. n. 26547 del
30/09/2021; Sez. 2, Ord. n. 21239 del 09/08/2019).
Ritenuto, dunque, per tutto quanto sopra esposto, che le evidenziate lacune probatorie, a prescindere dalla questione in ordine alla rilevanza o meno della scheda IVASS dalla quale emerge che l'appellante è coinvolta in vene 12 sinistri con lesioni precedenti a quello per cui è causa, non consentono di ritenere accertata la dinamica del sinistro come descritta in citazione e cioè che esso si ebbe a verificare a causa della condotta, dolosa o colposa, del conducente di un autoveicolo rimasto non identificato, come invece sostenuto da , deve, dunque, Parte_1 ritenersi che l'appellante attore in primo non abbia assolto, sul piano probatorio,
l'onere, su di lui gravante, di dimostrare l'esatta dinamica del sinistro ai fini del pagina 10 di 12 riconoscimento di una responsabilità esclusiva in capo al conducente, con conseguente superfluità e irrilevanza di qualsiasi richiesta istruttoria formulata da parte attrice in primo grado odierna appellante.
Ne consegue, per tutto quanto sopra esposto, il rigetto dei motivi di appello inerenti la “errata e/o insufficiente valutazione della prova testimoniale”, “l'errata/omessa valutazione e motivazione sulla mancata ammissione di CTU medico-legale” e
“l'errata valutazione sulla scheda sinistri IVASS” con rigetto integrale dell'appello proposto infondato in fatto e in diritto e conferma della sentenza impugnata.
D. Le spese processuali
Le spese del grado seguono la soccombenza dell'appellante e vanno poste a suo esclusivo carico e vengono qui liquidate in applicazione dei parametri di cui al D.M.
n. 55/2014, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate, in base ai parametri tra minimi e medi, per le fasi sopra indicate per ognuna delle parti convenute (cfr. Cass. civ., Sez. 6 - 2, Ord. n. 34575 del 16/11/2021; cfr. anche
Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., 29/09/2022, n. 28325) di cui al D.M. n. 55/2014 (nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, successiva alle modifiche operate dal DM 147/2022, essendo l'attività difensiva nell'interesse della detta appellata stata ultimata dopo il 23.10.2022, ossia successivamente all'entrata in vigore del detto decreto) per i giudizi innanzi alla Corte d'Appello (tab. n.12), con riferimento allo scaglione indeterminabile di complessità bassa.
In considerazione del rigetto dell'appello deve essere dichiarata, ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24.12.2012, n. 228 (applicabile ai giudizi introdotti dal trentesimo giorno successivo alla sua entrata in vigore, avvenuta in data 1.1.2013), la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'instaurazione del procedimento di appello a norma del comma 1 - bis del citato art. 13.
pagina 11 di 12
PQM
La Corte d'Appello di Napoli, Quarta Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel presente giudizio di appello proposto da nei confronti Parte_1 di , avverso la sentenza n. 3064/2024, emessa dal Tribunale di Controparte_1
Napoli Nord, resa pubblica in data 25.06.2024, ogni diversa istanza ed eccezione rigettata, così provvede:
1) rigetta l'appello proposto e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali del grado in favore dell'appellato che si liquidano in complessivi € 8.500,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1-quater, D.P.R.
n. 115 del 2002, per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Napoli, 6.6.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente dott.ssa Francesca Sicilia dr. Giuseppe De Tullio
pagina 12 di 12