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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XIX, sentenza 25/02/2026, n. 2907 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2907 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2907/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 19, riunita in udienza il 24/09/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
VIRGA TOMMASO, Giudice monocratico in data 24/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10491/2024 depositato il 06/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Nettuno - Via Giacomo Matteotti 00048 Nettuno RM
elettivamente domiciliato presso protocollogenerale@pec.comune.nettuno.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 295 IMU 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 637 TASI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Come in atti
Resistente/Appellato: Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 12/03/2024 il Sig. Ricorrente_1 ha ricevuto la notifica dell'avviso di accertamento n. 295 per il recupero del parziale versamento dell'IMU, per complessivi € 3.114,00, e dell'avviso di accertamento n.
637 per il recupero del parziale versamento della TASI, per complessivi € 1.144,00, relativi entrambi all'anno d'imposta 2018.
Con ricorso notificato a mezzo pec in data 09/05/2024, contenente istanza di sospensione, il Sig. Ricorrente_1 ha impugnato i suddetti avvisi contestando l'intervenuta prescrizione e decadenza quinquennale, in violazione dell'art. 43 del D.P.R. n. 600/1973, non essendo stato notificato alcun atto interruttivo prima del
31/12/2023.
Inoltre, ha contestato l'omessa instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale, in violazione dell'art. 12, comma 7 e dell'art. 6 bis della L. n. 212/2000 (c.d. Statuto del Contribuente).
Infine, ha eccepito la mancata chiarezza e trasparenza degli atti impugnati e ha chiesto il risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., oltre alla condanna alle spese di lite.
Il 12/08/2025 si è costituito in giudizio il Comune di Nettuno, rilevando, preliminarmente, la mancata dimostrazione del fumus boni iuris e del periculum in mora necessari per provvedere alla sospensione degli atti impugnati.
In ordine all'eccepita prescrizione dei crediti sottesi agli avvisi impugnati, l'Ente Impositore ha osservato che la notifica degli atti impugnati è intervenuta entro il termine perentorio stabilito dall'art. 1, commi 161 e 171, della Legge 296/2006, a cui si applica la proroga di 85 giorni prevista dall'art. 67 del D.L. 18/2020 per far fronte all'emergenza epidemiologica da Covid-19.
Ha altresì eccepito la presunta carenza di motivazione degli atti impugnati, in quanto gli stessi contengono tutti gli elementi essenziali previsti dalla normativa per porre il contribuente in grado di conoscere le pretese impositive e contestarne eventualmente il contenuto.
Infine, in ordine alla contestata omessa instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale, ha rilevato che la Giurisprudenza di legittimità, riprendendo le osservazioni della pronuncia delle Sezioni Unite n.
24823/2015, ha ribadito che per i tributi locali non sussiste l'obbligo di attivare il cosiddetto “contradditorio preventivo o endoprocedimentale”, prima dell'emanazione di un avviso di accertamento.
All'udienza del 24 settembre 2025 la causa è stata posta in decisione sulle conclusioni delle parti riportate in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato per le motivazioni che seguono.
L'art. 1, comma 161, della L. n. 296/2006 statuisce che gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, notificando al contribuente un apposito avviso motivato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
Pertanto, trattandosi del recupero del parziale pagamento per l'anno 2018, il termine entro cui l'Ente
Impositore avrebbe potuto notificare gli avvisi di accertamento in oggetto sarebbe stato il 31/12/2023.
Purtuttavia, va rilevato che il suddetto termine deve essere prorogato di 85 giorni in virtù del disposto di cui all'art. 67 del D.L. 18/2020, che ha sospeso dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso per far fronte all'emergenza epidemiologica da Covid-19.
Peraltro, sul punto va osservato che secondo la recente sentenza della Corte di Cassazione n. 960/2025 “i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. In tal senso depone il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67 e l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'art. 12, comma 1, D.Lgs. n. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000,
n. 212”.
In sostanza, la Corte di Cassazione ha sostenuto una tesi interpretativa di favore per gli enti impositori, affermando che in presenza di una norma che sospende il termine di versamento dei tributi a beneficio del contribuente, parallelamente, devono considerarsi sospesi anche i termini per gli adempimenti processuali nonché i termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo ed accertamento.
Sul punto anche la prassi amministrativa è stata chiara nell'affermare che la sospensione dei termini delle attività degli enti impositori dall'8 marzo al 31 maggio 2020 determina lo spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione (nel caso di specie 84 giorni), anche se il termine di prescrizione o decadenza sospeso non scade entro il 2020.
Ne consegue che, alla luce della sospensione succitata, gli avvisi di accertamento impugnati avrebbero potuto essere notificati entro il termine del 26/03/2024 e, conseguentemente, non si è maturata alcuna prescrizione/decadenza, essendo stati notificati tempestivamente il 12/03/2024.
Quanto all'eccepita carenza di motivazione, va rigettato il motivo in quanto infondato, in considerazione del fatto che gli avvisi impugnati riportano tutti gli elementi essenziali previsti dalla normativa per assolvere alla funzione di portare il contribuente a conoscenza della pretesa impositiva e consentirgli di comprendere le ragioni logico-giuridiche sottese alla stessa, al fine di poter valutare eventuali errori che lo inficiano e poter esplicare il proprio diritto di difesa.
Peraltro, dalla lettura dello stesso ricorso si evince che il contribuente ha avuto piena contezza dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno indotto l'Ufficio impositore ad emettere gli atti impugnati, tanto da averne esaustivamente contestato il contenuto.
Pertanto, la motivazione contenuta negli atti impugnati può definirsi esaustiva, in quanto ha raggiunto lo scopo che si prefigge ai sensi dell'art. 156, comma 2, c.p.c..
Infine, anche la censura inerente ad una presunta mancata attivazione del contraddittorio endoprocedimentale è del tutto infondata, in quanto è principio ormai pacifico nella Giurisprudenza di legittimità che tale obbligo non sussiste per gli atti automatizzati o sostanzialmente automatizzati, gli atti di pronta liquidazione e quelli inerenti al controllo formale della dichiarazione, tra i quali rientrano gli avvisi impugnati e, in ogni caso, non sussiste in capo agli Enti locali alcun obbligo di instaurare un preventivo contraddittorio.
Alla stregua di tali considerazioni il ricorso va dunque rigettato, restando di conseguenza assorbita la richiesta di sospensione formulata dal ricorrente.
Le spese seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore della causa e dell'attività svolta, possono essere liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate, a favore del resistente, in € 1.300,00 oltre spese generali.
Roma, 24 settembre 2025
Il Presidente
SO GA
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 19, riunita in udienza il 24/09/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
VIRGA TOMMASO, Giudice monocratico in data 24/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10491/2024 depositato il 06/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Nettuno - Via Giacomo Matteotti 00048 Nettuno RM
elettivamente domiciliato presso protocollogenerale@pec.comune.nettuno.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 295 IMU 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 637 TASI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Come in atti
Resistente/Appellato: Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 12/03/2024 il Sig. Ricorrente_1 ha ricevuto la notifica dell'avviso di accertamento n. 295 per il recupero del parziale versamento dell'IMU, per complessivi € 3.114,00, e dell'avviso di accertamento n.
637 per il recupero del parziale versamento della TASI, per complessivi € 1.144,00, relativi entrambi all'anno d'imposta 2018.
Con ricorso notificato a mezzo pec in data 09/05/2024, contenente istanza di sospensione, il Sig. Ricorrente_1 ha impugnato i suddetti avvisi contestando l'intervenuta prescrizione e decadenza quinquennale, in violazione dell'art. 43 del D.P.R. n. 600/1973, non essendo stato notificato alcun atto interruttivo prima del
31/12/2023.
Inoltre, ha contestato l'omessa instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale, in violazione dell'art. 12, comma 7 e dell'art. 6 bis della L. n. 212/2000 (c.d. Statuto del Contribuente).
Infine, ha eccepito la mancata chiarezza e trasparenza degli atti impugnati e ha chiesto il risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., oltre alla condanna alle spese di lite.
Il 12/08/2025 si è costituito in giudizio il Comune di Nettuno, rilevando, preliminarmente, la mancata dimostrazione del fumus boni iuris e del periculum in mora necessari per provvedere alla sospensione degli atti impugnati.
In ordine all'eccepita prescrizione dei crediti sottesi agli avvisi impugnati, l'Ente Impositore ha osservato che la notifica degli atti impugnati è intervenuta entro il termine perentorio stabilito dall'art. 1, commi 161 e 171, della Legge 296/2006, a cui si applica la proroga di 85 giorni prevista dall'art. 67 del D.L. 18/2020 per far fronte all'emergenza epidemiologica da Covid-19.
Ha altresì eccepito la presunta carenza di motivazione degli atti impugnati, in quanto gli stessi contengono tutti gli elementi essenziali previsti dalla normativa per porre il contribuente in grado di conoscere le pretese impositive e contestarne eventualmente il contenuto.
Infine, in ordine alla contestata omessa instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale, ha rilevato che la Giurisprudenza di legittimità, riprendendo le osservazioni della pronuncia delle Sezioni Unite n.
24823/2015, ha ribadito che per i tributi locali non sussiste l'obbligo di attivare il cosiddetto “contradditorio preventivo o endoprocedimentale”, prima dell'emanazione di un avviso di accertamento.
All'udienza del 24 settembre 2025 la causa è stata posta in decisione sulle conclusioni delle parti riportate in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato per le motivazioni che seguono.
L'art. 1, comma 161, della L. n. 296/2006 statuisce che gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, notificando al contribuente un apposito avviso motivato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
Pertanto, trattandosi del recupero del parziale pagamento per l'anno 2018, il termine entro cui l'Ente
Impositore avrebbe potuto notificare gli avvisi di accertamento in oggetto sarebbe stato il 31/12/2023.
Purtuttavia, va rilevato che il suddetto termine deve essere prorogato di 85 giorni in virtù del disposto di cui all'art. 67 del D.L. 18/2020, che ha sospeso dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso per far fronte all'emergenza epidemiologica da Covid-19.
Peraltro, sul punto va osservato che secondo la recente sentenza della Corte di Cassazione n. 960/2025 “i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. In tal senso depone il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67 e l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'art. 12, comma 1, D.Lgs. n. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000,
n. 212”.
In sostanza, la Corte di Cassazione ha sostenuto una tesi interpretativa di favore per gli enti impositori, affermando che in presenza di una norma che sospende il termine di versamento dei tributi a beneficio del contribuente, parallelamente, devono considerarsi sospesi anche i termini per gli adempimenti processuali nonché i termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo ed accertamento.
Sul punto anche la prassi amministrativa è stata chiara nell'affermare che la sospensione dei termini delle attività degli enti impositori dall'8 marzo al 31 maggio 2020 determina lo spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione (nel caso di specie 84 giorni), anche se il termine di prescrizione o decadenza sospeso non scade entro il 2020.
Ne consegue che, alla luce della sospensione succitata, gli avvisi di accertamento impugnati avrebbero potuto essere notificati entro il termine del 26/03/2024 e, conseguentemente, non si è maturata alcuna prescrizione/decadenza, essendo stati notificati tempestivamente il 12/03/2024.
Quanto all'eccepita carenza di motivazione, va rigettato il motivo in quanto infondato, in considerazione del fatto che gli avvisi impugnati riportano tutti gli elementi essenziali previsti dalla normativa per assolvere alla funzione di portare il contribuente a conoscenza della pretesa impositiva e consentirgli di comprendere le ragioni logico-giuridiche sottese alla stessa, al fine di poter valutare eventuali errori che lo inficiano e poter esplicare il proprio diritto di difesa.
Peraltro, dalla lettura dello stesso ricorso si evince che il contribuente ha avuto piena contezza dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno indotto l'Ufficio impositore ad emettere gli atti impugnati, tanto da averne esaustivamente contestato il contenuto.
Pertanto, la motivazione contenuta negli atti impugnati può definirsi esaustiva, in quanto ha raggiunto lo scopo che si prefigge ai sensi dell'art. 156, comma 2, c.p.c..
Infine, anche la censura inerente ad una presunta mancata attivazione del contraddittorio endoprocedimentale è del tutto infondata, in quanto è principio ormai pacifico nella Giurisprudenza di legittimità che tale obbligo non sussiste per gli atti automatizzati o sostanzialmente automatizzati, gli atti di pronta liquidazione e quelli inerenti al controllo formale della dichiarazione, tra i quali rientrano gli avvisi impugnati e, in ogni caso, non sussiste in capo agli Enti locali alcun obbligo di instaurare un preventivo contraddittorio.
Alla stregua di tali considerazioni il ricorso va dunque rigettato, restando di conseguenza assorbita la richiesta di sospensione formulata dal ricorrente.
Le spese seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore della causa e dell'attività svolta, possono essere liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate, a favore del resistente, in € 1.300,00 oltre spese generali.
Roma, 24 settembre 2025
Il Presidente
SO GA