Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XIX, sentenza 25/02/2026, n. 2907
CGT1
Sentenza 25 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Prescrizione e decadenza quinquennale

    La Corte ha ritenuto che, a causa della sospensione dei termini per l'emergenza Covid-19, gli avvisi di accertamento potevano essere notificati entro il 26/03/2024, pertanto la notifica del 12/03/2024 è tempestiva.

  • Rigettato
    Omessa instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale

    La Corte ha confermato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui per gli enti locali non sussiste l'obbligo di instaurare un contraddittorio preventivo per avvisi di accertamento di questo tipo.

  • Rigettato
    Mancanza di chiarezza e trasparenza degli atti

    La Corte ha ritenuto che gli avvisi impugnati contengano tutti gli elementi essenziali previsti dalla normativa, consentendo al contribuente di conoscere la pretesa impositiva e di esercitare il proprio diritto di difesa. La motivazione è stata considerata esaustiva.

  • Rigettato
    Prescrizione e decadenza quinquennale

    La Corte ha ritenuto che, a causa della sospensione dei termini per l'emergenza Covid-19, gli avvisi di accertamento potevano essere notificati entro il 26/03/2024, pertanto la notifica del 12/03/2024 è tempestiva.

  • Rigettato
    Omessa instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale

    La Corte ha confermato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui per gli enti locali non sussiste l'obbligo di instaurare un contraddittorio preventivo per avvisi di accertamento di questo tipo.

  • Rigettato
    Mancanza di chiarezza e trasparenza degli atti

    La Corte ha ritenuto che gli avvisi impugnati contengano tutti gli elementi essenziali previsti dalla normativa, consentendo al contribuente di conoscere la pretesa impositiva e di esercitare il proprio diritto di difesa. La motivazione è stata considerata esaustiva.

  • Rigettato
    Istanza di risarcimento danni

    La richiesta di risarcimento danni è stata respinta in quanto assorbita dal rigetto del ricorso principale.

  • Rigettato
    Istanza di sospensione

    La richiesta di sospensione è stata respinta in quanto assorbita dal rigetto del ricorso principale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XIX, sentenza 25/02/2026, n. 2907
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
    Numero : 2907
    Data del deposito : 25 febbraio 2026

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