Sentenza 23 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 23/05/2025, n. 263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 263 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 710/2025 SEPARAZIONE PERSONALE
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena Fumagalli Presidente
Dott.ssa Arianna Carimati Giudice relatore
Dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa R.G. n. 710/2025, promossa con ricorso depositato il 20/02/2025 da:
1) Parte_1
nata a [...] il [...]
Cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...]
e
2) Parte_2
nato a [...] il [...]
cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...]
entrambi con l'Avv. Martina Zanzi del Foro di Varese
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario pagina 1 di 7
(anno 2004 atto n. 14 parte II serie A)
con i seguenti figli minorenni:
nato ad [...] il [...]. Persona_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 20.02.2025, richiedevano pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni:
1) Il figlio minore della coppia, , sarà affidato congiuntamente ad entrambi Persona_1
i genitori, ma collocato prevalentemente presso l'abitazione materna ove sarà residente. I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale sul figlio per quanto attiene le decisioni relative all'istruzione, all'educazione e alla salute;
limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno la potestà separatamente, durante i periodi di permanenza del figlio presso ciascuno di essi;
2) La casa familiare sita a Varese, Via della Fornace, n. 18, di proprietà dei coniugi nella misura del 50% ciascuno, sarà assegnata, completa di mobili ed arredi, alla sig.ra che continuerà a risiedervi unitamente al figlio minorenne Parte_1 Per_1 mentre il Sig. ha già lasciato l'abitazione asportando i propri Parte_2 effetti personali;
le spese condominiali ordinarie relative all'immobile assegnato saranno interamente a carico della Sig.ra mentre le spese condominiali di Pt_1
proprietà e straordinarie saranno sostenute da entrambi i coniugi secondo la propria quota di proprietà (50% ciascuno);
3) i coniugi continueranno a farsi carico del pagamento della rata del mutuo ipotecario acceso per l'acquisto della casa familiare ciascuno in misura pari al 50%;
4) Il padre potrà vedere liberamente ed in ogni caso, salvo diverso e migliore Per_1
accordo, terrà con sé il figlio ogni mercoledì dalle 19.15 quando lo andrà a prendere agli allenamenti di calcio, per poi ricondurlo presso il domicilio materno dopo cena, entro le ore 21.
Quanto ai fine settimana, secondo i turni lavorativi della madre, il padre terrà con sé una settimana dal venerdì alle 19.15 - prelevandolo dalla scuola calcio – fino Per_1
pagina 2 di 7 alla mattina seguente quando lo accompagnerà presso l'abitazione materna, per poi tenerlo con sé nel pomeriggio del sabato dalle 12 alle 20; il fine settimana seguente, preleverà il minore dall'abitazione materna alle 12 del sabato per poi ricondurvelo alle
20 della domenica e così via, secondo il criterio dell'alternanza.
Durante le festività natalizie, ad anni alterni trascorrerà con un genitore il Per_1 giorno 24 dicembre e con l'altro il giorno 25 dicembre. Secondo il medesimo criterio dell'alternanza trascorrerà il primo giorno dell'anno con un genitore ovvero con l'altro. In ogni caso ed indipendentemente dall'annualità di spettanza, vedrà sia Per_1
il padre che la madre la mattina del 25 dicembre. Compatibilmente con gli impegni lavorativi dei genitori, trascorrerà le feste scolastiche di anno in anno con la Per_1 madre ovvero con il padre, seguendo il criterio dell'alternanza. Nell'arco dell'intero anno solare, ciascun genitore avrà diritto di trascorrere con il figlio un periodo di ferie di 15 giorni anche non consecutivi. I genitori si impegnano a concordare e a comunicarsi reciprocamente i rispettivi periodi di fruizione feriale, in tempo utile per consentire ad entrambi l'organizzazione delle proprie ferie. Le parti si impegnano altresì a comunicarsi reciprocamente le rispettive destinazioni (ivi incluso un recapito telefonico fisso, laddove possibile, il nominativo dell'alloggio prescelto nonché eventuali cambiamenti dello stesso), avendo altresì cura nei reciproci periodi di spettanza a che il minore mantenga quotidianamente (laddove possibile) contatti telefonici e/o via internet con l'altro genitore. Tale impegno è da intendersi esteso a tutte le ipotesi di permanenza prolungata del figlio con uno dei genitori. Salvo diverso e migliore accordo, trascorrerà il giorno del suo compleanno di anno in anno Per_1 con il padre ovvero con la madre secondo il criterio dell'alternanza. Ciascun genitore avrà il diritto di trascorrere la giornata del proprio compleanno con il figlio.
5) Il sig. verserà alla sig.ra a titolo di contributo Parte_2 Parte_1
mensile al mantenimento ordinario del figlio minorenne la somma di Per_1
€.800,00, somma che sarà versata alla madre anticipatamente, entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di marzo 2025 e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita;
6) Il sig. verserà alla sig.ra a titolo di contributo Parte_2 Parte_1 mensile al proprio mantenimento la somma di €.200,00, somma che sarà versata alla moglie anticipatamente, entro il giorno 5 di ogni mese, a far tempo dal mese di marzo
2025 e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita;
pagina 3 di 7 7) Gli assegni familiari svizzeri, l'AUU e qualunque misura a sostegno del reddito in favore del minore saranno percepiti interamente dalla sig.ra quale Parte_1
genitore collocatario di Per_1
8) Il sig. terrà a proprio carico il 70% delle spese extra assegno Parte_2 relative al figlio secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal
Tribunale di Varese e quindi più precisamente:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico, se prescritte da specialista;
f) farmaci non da banco prescritti dal medico curante, pediatra di base, o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
cure mediche urgenti / non dilazionabili;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche, osteopatia e haloterapia c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci fitoterapici o omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche ed universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno, comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tab1et) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto per la scuola;
g) gite e uscite didattiche scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico extra-urbano (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse e rette scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
pagina 4 di 7 - spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola, se già esistenti nell'organizzazione familiare;
b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali) scorporando la quota dovuta per il pasto, avente carattere ordinario;
c) un corso sportivo all'anno per attività non agonistica.
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive extra (oltre quella di cui al punto “c” sopra indicato) e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese di iscrizione a gare e tornei), sport elitari tipo golf ed equitazione;
d) spese di attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy-scout; e) baby sitter;
f) viaggi studio in
Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza genitori;
g) spese di conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese di organizzazione di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati ai figli;
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare preventivamente, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare, un motivato dissenso per iscritto ne11'immediatezza della richiesta (massimo entro 10 gg); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare, (a mezzo raccomandata o e-mail o equipollente con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
La deduzione per i figli a carico sarà effettuata al 100 per cento dalla Sig.ra
[...]
Pt_1
Eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente Pubblico o
Privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzione delle quota di riparto delle spese straordinarie.
9) Il sig. terrà altresì a proprio carico il 70% delle Parte_2
Per_ spese veterinarie relative al cane di famiglia, Tali spese dovranno essere concordate.
10) I ricorrenti prestano sin da ora il loro assenso al rilascio e rinnovo dei rispettivi documenti di identità validi per l'espatrio, nonchè al rilascio pagina 5 di 7 nell'interesse del figlio minore di un proprio documento di identità valido anche ai fini dell'espatrio. I ricorrenti si autorizzano reciprocamente sin d'ora a richiedere i suddetti documenti presso le competenti Autorità Amministrative senza necessità di ulteriore ed espresso consenso dell'altro genitore. A tal fine dichiarano di liberare i competenti Uffici Anagrafici da ogni responsabilità al riguardo.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico
Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma
3 c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
OMOLOGA per ogni effetto di legge la separazione personale, in relazione al matrimonio contratto dai coniugi in data 16.03.2004, in Varese con atto iscritto nei registri dello Stato
Civile del Comune di Varese (anno 2004, atto n. 14, parte II, Serie A) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio dell'8.5.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
pagina 6 di 7 Dott.ssa Arianna CARIMATI Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
pagina 7 di 7