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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 22/10/2025, n. 4531 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4531 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale nella persona del Giudice dr.ssa Rachele Olivero ha pronunciato la presente
SENTENZA
nel procedimento Nrg. 16767/2022 promosso da:
(P.Iva. ), elettivamente domiciliata in Napoli, Via Lucilio Parte_1 P.IVA_1
n. 15, presso lo studio dell'avv. Riccardo Maria Pasquarella ( , Email_1 che la rappresenta e difende per delega in atti;
attrice in riassunzione;
contro
(Cf. ; P.Iva. ), elettivamente domiciliata in Torino, CP_1 P.IVA_2 P.IVA_3
C.so Vinzaglio n. 12bis, presso lo studio dell'avv. Domenico Prato, rappresentata e difesa dagli avv,ti Ennio Magrì ( e Alessandro De Vito Email_2
PI ( per delega in atti;
Email_3
e
(Cf. Controparte_2
), elettivamente domiciliata in Torino, Via Arsenale n. 21, presso gli uffici P.IVA_4 dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, che la rappresenta e difende ex lege;
convenute in riassunzione.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Attrice in riassunzione: “… 1. Accertare come la transazione intercorsa tra le parti e CP_ menzionata da essa , sottoscritta nel 2011 si riferisse solo ed esclusivamente agli anni
2006 e 2007 e non includesse i crediti rivendicati nel corrente Giudizio;
2. Accertare come atto confessorio e di ricognizione del debito il documento sottoscritto CP_ dalla il 30.10.2009 avente ad oggetto il rivendicando credito di euro 597.203,24; CP_ 3. Accertare come legittimato passivo al pagamento essa per l'attività rivendicanda tra il periodo 01.01.2008 – 10.06.2008 di cui alle depositate fatture, riconosciute nella nota del CP_ 30.10.2009 da essa;
4. Per l'effetto condannare al pagamento di euro 597.203,24 oltre interessi CP_1 moratori dalla maturazione del credito al soddisfo in favore della Scrivente;
5. In via gradata, nella denegata ipotesi di colegittimazione passiva o legittimazione passiva esclusiva della condannarla solidalmente alla Controparte_2 CP_
o individualmente al pagamento di euro 597.203,24 oltre interessi moratori dalla maturazione del credito al soddisfo in favore della Scrivente;
6. Con vittoria di spese, diritti ed onorari”;
Convenuta in riassunzione : “In via preliminare CP_1
1. accertare la decadenza del diritto di credito della in ragione Parte_1 dell'intervenuta prescrizione ex art. 2946 c.c.; nel merito
2. accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva e titolarità sostanziale ad causam della e, per l'effetto, CP_1
3. rigettare l'avversa domanda di pagamento in quanto inammissibile, generica e sfornita di qualsivoglia idoneo elemento probatorio nell'an e nel quantum, ed in ogni caso del tutto infondata in punto di fatto e di diritto.
Laddove ritenuta fondata ed accolta in tutto o in parte l'avversa domanda,
4. condannare la – Unità Tecnica Amministrativa, in Controparte_2 persona del rispettivo legale rapp.p.t., in solido o chi di ragione al pagamento di quanto eventualmente riconosciuto come dovuto alla Parte_1 in via del tutto subordinata, laddove ritenuta la legittimazione passiva della CP_1
5. condannare la , in Controparte_2 persona del rispettivo legale rapp.p.t., in solido o chi di ragione a rimborsare e manlevare
da ogni esborso che dovesse conseguire a suo carico all'esito del presente giudizio. CP_1
Con salvezza e riserva di formulare e precisare ulteriori difese, deduzioni, istanze, eccezioni e conclusioni, nonché di produrre ulteriori documenti ed articolare prova nei termini di rito.
Con vittoria di spese e compensi del giudizio, oltre IVA e CPA come per legge e con
2 attribuzione ai procuratori antistatari”;
Convenuta in riassunzione Controparte_2
: “In via preliminare e pregiudiziale, dichiararsi il difetto di giurisdizione del
[...]
Giudice adito in favore del Giudice Amministrativo in ordine alla domanda di manleva avanzata nei confronti dell'Amministrazione intestata.
In subordine, accertato il difetto di legittimazione passiva dell'Amministrazione terza chiamata, dichiararsi inammissibili e comunque respingersi le domande tutte proposte nei confronti della Con vittoria delle spese di lite”. Controparte_2
MOTIVAZIONE
1. L'iter processuale Co
ha introdotto, dinanzi al Tribunale di Cuneo, il giudizio monitorio Nrg Parte_1
1544/2019, chiedendo l'emissione di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo nei confronti della (affidataria del servizio di smaltimento rifiuti della Regione Campania CP_1 in forza dei contratti pubblici rep. 11503 del 7/06/2000 e rep. 52 del 5/09/2001) per il pagamento dei servizi (resi dalla in favore della ) dal 1/01/2008 al Parte_1 CP_1
10/06/2008, in esecuzione del contratto di “noleggio sollevatori telescopici per movimentazione ecoballe nei siti di stoccaggio nella Regione Campania” del 1/03/2017 (cfr. doc. 32 fasc. monitorio Trib. Cuneo Nrg 1544/2019) - contratto che, inizialmente, prevedeva un periodo di validità fino al 31/12/2007, che è poi stato esteso fino al 31/01/2008
(”estensione validità d'ordine” del 27/12/2007 sottoscritta dalla e dalla Parte_1 CP_1
- cfr. doc. 33 fasc. monitorio Trib. Cuneo Nrg 1544/2019) e poi ulteriormente esteso fino
[...] al 29/02/2008 (”estensione validità d'Ordine/Contratto” del 31/01/2008 sottoscritta dalla e dalla - cfr. doc. 34 fasc. monitorio Trib. Cuneo Nrg 1544/2019). Parte_1 CP_1
A fondamento della pretesa creditoria azionata in via monitoria, la ha Parte_1 prodotto -oltre al contratto di noleggio del 1/03/2017, con le succitate estensioni del
27/12/2007 e del 31/01/2008 (cfr. doc. 32-34 fasc. monitorio Trib. Cuneo Nrg 1544/2019)-:
- 28 moduli di “contabilità lavori e servizi” (cd. moduli situazione lavori), relativi a lavorazioni eseguite dalla , presso diversi impianti della Regione Campania, Parte_1 dal 1/02/2008 al 10/06/2008 (cfr. doc.
4-31 fasc. monitorio Trib. Cuneo Nrg 1544/2019);
- il consultivo di maggio 2008 (cfr. doc. 36 fasc. monitorio Trib. Cuneo Nrg 1544/2019);
3 - la rendicontazione del periodo dal 1/06/2008 al 10/06/2008 relativa al centro di raccolta di (cfr. doc. 37 fasc. monitorio Trib. Cuneo Nrg 1544/2019); Per_1
- la ricognizione delle attività prestate dalla nel periodo dal 1/01/2008 al Parte_1
10/06/2008, datata 30/10/2009 e sottoscritta dalla , ove si legge (tra il resto) che per CP_1
“le attività espletate dalla nel periodo 1.1.2008 – 10.6.2008, rispetto Parte_1 alle quali, facendo applicazione dei prezzi e delle previsioni contenute nei contratti scaduti alla data del 31.12.2007, in assenza di rapporti negoziali di natura novativa, risulta un credito della pari a complessivi €. 597.203,24” (cfr. doc. 35 fasc. monitorio Parte_1
Trib. Cuneo Nrg 1544/2019).
Sulla base di tali produzioni, il Tribunale di Cuneo ha emesso il richiesto decreto ingiuntivo (decreto ingiuntivo del Tribunale di Cuneo n. 823 del 26/06/2019), ordinando alla di pagare immediatamente alla la somma di € 597.203,24, oltre CP_1 Parte_1 interessi moratori ex Dlgs 231/2002 e spese della procedura.
In data 19/07/2019, il decreto ingiuntivo del Tribunale di Cuneo n. 823 del 26/06/2019 è stato notificato alla , la quale ha proposto opposizione introducendo il giudizio di CP_1 merito Nrg 2705/2019 Trib. Cuneo.
A fondamento dell'opposizione, la ha articolato i seguenti motivi: CP_1
- intervenuta transazione tra la e la come da scrittura privata Parte_1 CP_1 datata 11/03/2011 (cfr. doc. 21 fasc. conv. - Nrg 2705/2019 Trib. Cuneo), ove “la CP_4 espressamente dichiarava di non avere null'altro a pretendere da a nessun titolo, CP_1 rinunciando espressamente a far valere ogni ulteriore pretesa nei suoi confronti, ritenendo definitivamente chiuso ogni rapporti tra di esse intercorso” (cfr. cit. p. 17 - Nrg 2705/2019 Trib.
Cuneo);
- carenza di legittimazione e titolarità passiva della , tenuto conto che le CP_1 prestazioni di cui la ha richiesto il pagamento si riferiscono “ad un periodo in Parte_1
CP_ cui la aveva cessato ogni ruolo ed onere, sia pure quale mera esecutrice e longa manu della P.A.” (cfr. cit. p. 13 - Nrg 2705/2019 Trib. Cuneo), stante le previsioni del Dl 245/2006 conv. in L 21/2006 -che aveva risolto ex lege i contratti pubblici di affidamento alla CP_1 del servizio di smaltimento rifiuti della Regione Campania (contratti rep. 11503 del 7/06/2000
e rep. 52 del 5/09/2001), onerando la della prosecuzione del servizio, nel puntuale CP_1 rispetto dell'azione di coordinamento svolta dal Commissario delegato, (solo) sino al
31/12/2007- e stante l'illegittimità delle ordinanze commissariali n. 1/08 e n. 48/08, con le
4 quali il Commissario di Governo aveva prolungato il medesimo regime di gestione provvisoria sino al 30/06/2008; in quest'ottica, la ha sostenuto che “delle obbligazioni legate alla CP_1 prosecuzione del servizio” dopo il 31/12/2007 dovrebbe “rispondere in via diretta la P.A., titolare del servizio e beneficiaria delle prestazioni” (cfr. cit. p. 16 - Nrg 2705/2019 Trib.
Cuneo) e, conseguentemente, ha chiesto di essere autorizzata a chiamare in causa la
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Unità tecnica Amministrativa ex Opcm n. 3920/2011, quale “effettivo soggetto obbligato, in modo che possa rispondere in via diretta” o comunque, in via subordinata, al fine di essere manlevata (cfr. cit. p. 18 - Nrg 2705/2019 Trib. Cuneo);
- intervenuta prescrizione decennale ex art. 2946 Cc del credito azionato dalla
, tenuto conto che le prestazioni di cui si richiede il pagamento risalgono ai Parte_1 primi 6 mesi del 2008;
- erroneo riconoscimento degli interessi moratori ex Dlgs 231/2002, poiché “il rapporto sotteso all'avversa pretesa non è riconducibile a una transazione commerciale, atteso che prima che nel contratto, peraltro scaduto al 31.12.2007, trova il suo fondamento in ordinanze commissariali e nella normativa di settore”; “in ogni caso, il mancato pagamento delle somme di cui trattai non è certo imputabile alla che non era e non è debitrice della CP_1 [...] né ha mai ricevuto alcuna richiesta di pagamento relativamente alle partite oggetto CP_4 del presente giudizio”; “gli interessi moratori peraltro risultavano espressamente esclusi dalle stesse pattuizioni intercorse nei rapporti tra le parti per il periodo precedente, chiuso a tutto il
31.12.2007” (cfr. cit. p. 17 - Nrg 2705/2019 Trib. Cuneo);
- infine, “in via del tutto gradata”, la ha eccepito la prescrizione quinquennale CP_1 degli interessi ex art. 2948 n. 4 Cc (cfr. cit. p. 18 - Nrg 2705/2019 Trib. Cuneo).
Si è costituita la chiedendo di rigettare l'opposizione con conseguente Parte_1 conferma del decreto ingiuntivo del Tribunale di Cuneo n. 823 del 26/06/2019.
Con ordinanza del 6/10/2019 è stata sospesa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto ed è stata autorizzata la chiamata in causa della Controparte_2
che, costituendosi, ha eccepito:
[...]
- l'incompetenza territoriale del Tribunale di Cuneo essendo funzionalmente competente il Tribunale di Torino in forza del combinato disposto degli artt. 25 Cpc e 6 Rd 1611/933;
- la propria carenza di legittimazione passiva rispetto ai crediti azionati dalla Parte_1
trattandosi di crediti per corrispettivi di prestazioni e servizi erogati dalla
[...] Parte_1 su commissione della , sulla base di rapporti contrattuali istaurati tra la CP_1 CP_5
[.. e la , a cui è estranea la Pubblica amministrazione e “nessuna disposizione di
[...] CP_1 legge, ovvero ordinanza di protezione civile … ha mai disposto il trasferimento in capo alle strutture commissariali delle posizioni debitorie delle ex affidatarie del servizio di smaltimento dei rifiuti” (cfr. comp. risp. terza chiamata p.
6 - Nrg 2705/2019 Trib. Cuneo);
- difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in favore del Giudice amministrativo rispetto alla domanda di manleva avanzata dalla verso l'amministrazione statale CP_1
CP_
“poiché i rapporti tra e la P.A. - relativamente al periodo oggetto di causa - sono regolamentati dalla legge (Dl 245/2005 conv. in L. 21/2006 e Opcm 379/2005) e dalle ordinanze commissariali” nn. 1/08 e 48/08 e non da accordi privatistici (cfr. comp. risp. terza chiamata p.
9 - Nrg 2705/2019 Trib. Cuneo), con conseguente applicazione dell'art. 133 c. 1 lett. p) Cpa.
Nel merito, la ha sostenuto l'infondatezza della Controparte_2 domanda di manleva avanzata dalla non essendo stato “allegato né provato che la CP_1 procedura di rendicontazione (regolata dalla Opcm n. 3479/2005 richiamata nelle ordinanze commissariali nn. 1/08 e 48/08) sia stata avviata con riferimento ai crediti vantati dalla soc.
(cfr. comp. risp. terza chiamata p. 11 - Nrg 2705/2019 Trib. Cuneo). Parte_1
Il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo del Tribunale di Cuneo n. 823 del
26/06/2019 è stato definito con sentenza del Tribunale di Cuneo n. 603 del 22/06/2022, che ha declinato la competenza territoriale in favore del Tribunale di Torino ex art. 25 Cpc e revocato il decreto ingiuntivo opposto.
La causa è stata tempestivamente riassunta, dinanzi all'intestato Tribunale, dalla
, la quale ha chiesto: Parte_1
- in via principale, di condannare la al pagamento di € 597.203,24 oltre CP_1 interessi moratori ex Dlgs 231/2002 dalla maturazione del credito al soddisfo;
- in via subordinata, nell'”ipotesi di co-legittimazione passiva o legittimazione passiva esclusiva della , di condannare la Controparte_2 [...]
, solidalmente alla o Controparte_2 CP_1 individualmente, al pagamento di € 597.203,24, oltre interessi moratori ex Dlgs 231/2002 dalla maturazione del credito al soddisfo (cfr. cit. in riassunzione p. 237).
Si è costituita la reiterando le difese già svolte nel procedimento Nrg CP_1
2705/2019 Trib. Cuneo e chiedendo:
6 - in via principale, di rigettare la domanda di pagamento avanzata dalla Parte_1 nei propri confronti, condannando, invece, se ritenuta fondata la pretesa creditoria attorea, la
Controparte_2
- in via subordinata, se ritenuta sussistente la legittimazione/titolarità passiva della CP_1
di condannare la a rimborsarla e manlevarla da
[...] Controparte_2 ogni esborso a suo carico in esito al giudizio.
Si è costituita la ribadendo: il proprio difetto di Controparte_2 legittimazione/titolarità passiva rispetto alla domanda di pagamento della;
il Parte_1 difetto di giurisdizione del Giudice ordinario rispetto alla domanda di manleva avanzata dalla
; l'infondatezza nel merito della domanda di manleva. CP_1
La causa -inizialmente assegnata alla Sezione Specializzata in materia di imprese del
Tribunale di Torino (cfr. provvedimento dell'11/10/2022)- è stata istruita sulla base delle produzioni documentali delle parti ed è stata rimessa al Collegio per la decisione con ordinanza in data 14/05/2025, previa concessione alle parti dei termini ex art. 190 Cpc.
Con ordinanza in data 6/10/2025, il Collegio della Sezione specializzata in materia di impresa ha escluso la propria competenza rimettendo la causa dinanzi alla scrivente Giudice ex art. 281 septies Cpc.
2. L'eccezione di intervenuta transazione sollevata dalla , invocando la scrittura CP_1 privata del 11/03/2011, non può trovare accoglimento atteso che tale scrittura si riferisce espressamente ed esclusivamente alle prestazioni rese dalla in favore della Parte_1
nel corso degli anni 2006 e 2007 (cfr. doc. 21 fasc. conv. - Nrg 2705/2019 Trib. CP_1
Cuneo), mentre le prestazioni di cui è causa risalgono all'anno 2008.
3. Sull'eccezione di carenza di legittimazione e titolarità passiva sollevata dalla CP_1
e dalla Controparte_2
3.1. Rispetto alla preliminare eccezione di carenza di legittimazione passiva, va premesso che la legitimatio ad causam, in quanto condizione dell'azione (il cui difetto impedisce la trattazione ed il giudizio sul merito), consiste nell'affermazione della titolarità attiva e passiva e sorge dalla correlazione configurabile tra i soggetti ed il rapporto giuridico dedotto nella domanda, in base alla quale si identificano le parti fra le quali può essere ammessa la statuizione del Giudice, pervenendosi a riconoscerla per il solo fatto dell'affermazione della titolarità del rapporto sostanziale. Ne deriva che non riguardano la
7 legittimazione ad agire, bensì il merito, tutte le questioni che attengono all'effettiva titolarità del rapporto sostanziale.
In altri termini, la legittimazione (attiva e passiva) si determina non in base alla effettiva titolarità del rapporto, che è questione di merito, ma in base alla prospettazione data dall'attore e consiste precisamente nella corrispondenza tra colui nei cui confronti è chiesta la tutela e colui in capo al quale si afferma l'esistenza del dovere asseritamente violato.
Così inquadrati i termini della questione è del tutto evidente che l'eccezione sollevata dalla e dalla attiene non tanto alla CP_1 Controparte_2 legittimazione passiva -che può senz'altro ritenersi sussistente, alla stregua del contenuto della domanda della (che ha individuato, quale soggetto debitore, in via Parte_1 principale, la e, in subordine, la Presidenza del Consiglio dei Ministri -unitamente CP_1 alla o individualmente-)-, bensì al merito cioè all'effettiva titolarità passiva. CP_1
3.2. In punto titolarità passiva, il Tribunale ritiene che l'eccezione sollevata dalla sia fondata, dovendosi individuarsi nella la Controparte_2 CP_1 titolare passiva della domanda di pagamento avanzata dalla , non Parte_1 sussistendo -contrariamente a quanto sostenuto dalla un obbligo di pagamento CP_1 diretto in capo alla Pubblica amministrazione.
3.2.1. Al riguardo, è opportuno riassumere preliminarmente il quadro normativo che ha caratterizzato la c.d. emergenza rifiuti nella Regione Campania.
In primo luogo, va osservato che la è stata affidataria del servizio di CP_1 smaltimento rifiuti della Regione Campania in forza dei contratti pubblici rep. 11503 del
7/06/2000 e rep. 52 del 5/09/2001, sottoscritti dal Commissario di Governo con la
[...]
-società mandataria del raggruppamento (originaria affidataria) che ha dato vita CP_6 alle società di progetto e , subentrate nell'affidamento del CP_1 Controparte_7 servizio smaltimento rifiuti-.
Tali contratti pubblici di affidamento (rep. 11503 del 7/06/2000 e rep. 52 del 5/09/2001) sono stati risolti ex lege in forza del Dl 245/2005 del 30/11/2005 conv. in L. 21/2006, il quale:
- all'art. 1 c. 1 ha statuito che, “al fine di assicurare la regolarità del servizio di smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, a decorrere dal quindicesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto (cioè, a decorrere dal 15/12/2005), i contratti stipulati dal Commissario delegato per l'emergenza rifiuti nella regione Campania con le affidatarie del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani in regime di esclusiva nella regione medesima
8 (tra cui i contratti di affidamento rep. 11503 del 7/06/2000 e rep. 52 del 5/09/2001) sono risolti, fatti salvi gli eventuali diritti derivanti dai rapporti contrattuali risolti”;
- all'art. 1 c. 7 ha previsto un regime transitorio, stabilendo che, “in funzione del necessario passaggio di consegne ai nuovi affidatari del servizio, … fino al momento dell'aggiudicazione dell'appalto di cui al comma 2, e comunque entro il 31 dicembre 2007, le attuali affidatarie del servizio di smaltimento dei rifiuti nella regione Campania sono tenute ad assicurarne la prosecuzione e provvedono alla gestione delle imprese ed all'utilizzo dei beni nella loro disponibilità, nel puntuale rispetto dell'azione di coordinamento svolta dal
Commissario delegato. Alla copertura degli oneri connessi con le predette attività svolte dalle attuali affidatarie del servizio provvede il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri mediante l'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 7. Le attuali affidatarie del servizio compiono ogni necessaria prestazione, al fine di evitare interruzioni o turbamenti della regolarità del servizio di smaltimento dei rifiuti e, della connessa realizzazione dei necessari interventi ed opere, ivi compresi i termovalorizzatori, le discariche di servizio ed i siti di stoccaggio provvisorio”.
Successivamente, in data 14/12/2005, “al fine di dare urgente e compiuta attuazione” al
Dl 245/2005 del 30/11/2005, è stata emessa l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri - Opcm n. 3479/2005, che ha precisato, all'art. 1 c. 4, che “i pagamenti delle prestazioni effettuate dalle affidatarie, in attuazione dell'art. 1 c. 7 Dl 245/2005, sono disposti dal Commissario delegato previa presentazione di regolare fattura e rendicontazione da parte delle affidatarie del servizio e comunque a fronte di autorizzazione da parte del soggetto attuatore di cui all'art. 1 c. 7 Dl 245/2005”. Il soggetto attuatore è individuato all'art. 1 c. 3
Opcm n. 3479/2005, ai sensi del quale: “il Dipartimento della protezione civile provvede a svolgere le funzioni di cui all'art. 1 c. 7 Dl 245/2005, per il tramite del Commissario delegato, presso cui è aperta apposita contabilità speciale … sulla quale il suddetto Dipartimento farà affluire le risorse di cui all'art. 7 del citato decreto-legge”.
La , dunque, nel periodo dal 16/12/2005 al 31/12/2007, ha gestito il servizio di CP_1 smaltimento dei rifiuti, sotto “l'azione di coordinamento svolta dal Commissario delegato” ex
Dl 245/2005 conv. in L. 21/2006 e in regime di “rendicontazione” ex Opcm n. 3479/2005.
Alla scadenza del regime transitorio disciplinato dall'art. 1 c. 7 Dl 245/2005 conv. in L.
21/2006 e dall'Opcm n. 3479/2005 (31/12/2007), sono intervenute due ordinanze commissariali che hanno ulteriormente prorogato il regime transitorio;
in particolare:
9 - con l'ordinanza n. 1/08 del 1/02/2008, il Commissario Delegato (ex Opcm n.
3653/2008) ha disposto che la (e la ) “devono garantire sino a CP_1 Controparte_7 nuova disposizione il funzionamento a ciclo continuo degli ex impianti di CDR (tuttora in funzione) della Campania, con spese e oneri riconoscibili ex O.P.C.M. 3479/05 … a carico del
Commissario Delegato”;
- con l'ordinanza n. 48/08 del 14/03/2008, il Commissario Delegato (ex Opcm n.
3653/2008) ha disposto:
✓ che la (e la “sono tenute ad assicurare la CP_1 Controparte_7 prosecuzione del servizio di smaltimento dei rifiuti nella regione Campania ed a provvedere alla gestione delle imprese ed all'utilizzo dei beni nella loro disponibilità, nel puntuale rispetto dell'azione di coordinamento svolta dal Commissario delegato, fino alla aggiudicazione del predetto servizio ai nuovi affidatari e, comunque, non oltre il
30.11.2008”;
✓ che le stesse sono altresì “tenute a stipulare i necessari contratti con tutti i soggetti, la cui attività si renda necessaria per il corretto espletamento del servizio di smaltimento dei rifiuti”;
✓ che “i pagamenti delle prestazioni, effettuate da e CP_1 Controparte_7 in esecuzione della presente ordinanza, saranno disposti dal Commissario delegato ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 4 della Ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 3479 del 14 dicembre 2005”.
Tali ordinanze commissariali sono state impugnate, dinanzi al Tar Lazio, dalla CP_1
e dalla , che ne hanno chiesto l'annullamento ritenendole ingiuste e Controparte_7 illegittime.
Il giudizio dinanzi al Tar Lazio si è concluso con una declamatoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, stante l'emanazione, nelle more del procedimento, del Dl 90/2008 conv. in L. 123/2008 e del Dl 107/2008, “disciplina sopravvenuta” che “ha inciso anche sulle ordinanze impugnate, in quanto … idonea a proiettarsi sui rapporti negoziali pregressi facenti capo alle società ricorrenti” (cfr. Tar Lazio
7280/2008).
In particolare, per quanto di interesse, l'art. 12 Dl 90/2008 conv. in L. 123/2008 ha previsto che “fermi restando gli obblighi gravanti sulle originarie società affidatarie del servizio di gestione dei rifiuti, di cui all''art. 1 c. 7 Dl 245/2005 conv. in L. 21/2006, i capi missione
10 (nominati dal Sottosegretario di Stato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri) possono provvedere alle necessarie attività solutorie nei confronti degli eventuali creditori, subappaltatori, fornitori o cottimisti delle stesse società affidatarie, a scomputo delle situazioni creditorie vantate dalle società affidatarie medesime verso la gestione commissariale”; “ai fini del pagamento diretto, le società originariamente affidatarie o eventuali società ad esse subentrate dovranno trasmettere i contratti registrati e le fatture protocollate ai capi missione contenenti la parte delle attività eseguite dai soggetti di cui al comma 1”.
3.2.2. La ha invocato il citato art. 12 Dl 90/2008 conv. in L. 123/2008 CP_1 sostenendo che, con tale norma, il legislatore avrebbe espressamente riconosciuto che delle obbligazioni assunte dalla , dopo l'intervenuta risoluzione ex lege dei contratti CP_1 pubblici di affidamento (15/12/2005), dovrebbe rispondere direttamente la Presidenza del
Consiglio dei Ministri, atteso che, a partire dal 15/12/2005, la sarebbe divenuta CP_1 mera esecutrice, per conto del Commissario delegato, di un servizio di cui ha perso la titolarità.
Ritiene il Tribunale che tale impostazione non possa trovare accoglimento, tenuto conto che l'art. 12 cit. fa espressamente salvi gli obblighi gravanti sulle originarie società affidatarie del servizio di gestione dei rifiuti ex art. 1 c. 7 Dl 245/2005 conv. in L. 21/2006 e disciplina il pagamento diretto da parte dei capi missione quale mera facoltà (e non come un obbligo), peraltro subordinata all'esistenza di crediti delle ex affidatarie verso la gestione commissariale
(essendo previsto che quanto corrisposto dai capi missione doveva essere scomputato dal credito delle ex affidatarie nei confronti della Pubblica amministrazione).
Va, dunque, escluso che l'art. 12 Dl 90/2008 conv. in L. 123/2008 abbia disposto un subentro dell'Autorità preposta alla gestione emergenziale nei rapporti negoziali instaurati dalla , la quale, avendo richiesto prestazioni alla fino al 10/06/2008, CP_1 Parte_1 ha continuato a costituire il centro di imputazione del rapporto giuridico istaurato.
Né sussistono altre disposizioni normative che abbiano disposto il trasferimento alla
Pubblica amministrazione delle posizioni debitorie delle ex affidatarie del servizio di smaltimento rifiuti.
Si ritiene, peraltro, sussistente la titolarità passiva della rispetto alla domanda CP_1 di pagamento formulata dalla . Parte_1
4. Sul credito della nei confronti della . Parte_1 CP_1
11 Nel merito, il Tribunale ritiene che la documentazione prodotta dall'odierna attrice
(contratto di noleggio del 1/03/2017, con le succitate estensioni del 27/12/2007 e del
31/01/2008; 28 moduli situazione lavori;
consultivo di maggio 2008; rendicontazione del periodo dal 1/06/2008 al 10/06/2008 relativa al centro di raccolta di;
ricognizione Per_1 delle attività prestate dalla nel periodo dal 1/01/2008 al 10/06/2008, datata Parte_1
30/10/2009 e sottoscritta dalla ), non specificamente contestata dalla , sia CP_1 CP_1 idonea a dimostrare l'espletamento (da parte della ) dei servizi esposti e dei Parte_1 correlati importi richiesti a titolo di pagamento.
Deve, pertanto, ritenersi accertato il credito di € 597.203,24 della nei Parte_1 confronti della , dovendosi, invece, rigettare l'eccezione di prescrizione sollevata da CP_1 quest'ultima.
In particolare, in punto prescrizione, va osservato:
- che la , nell'eccepire la prescrizione, si è limitata ad affermare che le CP_1 prestazioni di cui la richiede il pagamento risalgono ai primi 6 mesi del 2008; Parte_1
- che la ha dato atto di aver inizialmente richiesto il pagamento di cui è Parte_1 causa alla , emettendo nei suoi confronti una serie di fatture che sono rimaste attive CP_1 fino al 26/11/2009 - data in cui la , a fronte della ricognizione del 30/10/2009 Parte_1
(cfr. doc. 35 fasc. monitorio Trib. Cuneo Nrg 1544/2019) -con la quale la ha CP_1 riconosciuto il diritto di credito della tentando di indirizzarla ad altro presunto Parte_1 debitore (Commissario delegato di Governo per l'Emergenza Rifiuti in Campagna)- ha emesso nota di credito in favore della;
CP_1
- che a tali comportamenti della deve attribuirsi valore ammissivo CP_1 dell'esistenza del diritto della , con conseguente effetto interruttivo della Controparte_8 prescrizione;
- che la prescrizione è poi stata nuovamente interrotta con la notifica alla del CP_1 decreto ingiuntivo del Tribunale di Cuneo n. 823 del 26/06/2019.
Quanto agli interessi, si ritiene che non possano essere riconosciuti gli interessi moratori ex art. 4 e 5 Dlgs 231/2002 (decorrenti dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, senza la necessità di costituzione in mora), tenuto conto che:
- gli interessi ex Dlgs 231/2002 erano stati espressamente esclusi dalle parti nell'ambito del contratto di “noleggio sollevatori telescopici per movimentazione ecoballe nei siti di stoccaggio nella Regione Campania” del 1/03/2017, ove si legge: “in deroga all'art. 4 e 5
12 D.Lgs. n. 231 del 9/10/2002, si concorda che, in caso di ritardo nei pagamenti da parte di
per causa non imputabile al FORNITORE, spetteranno al FORNITORE esclusivamente CP_1 gli interessi nella misura del tasso EURIBOR ad anno a decorrere dalla data di costituzione in mora del debitore, formalizzata secondo quanto previsto dall'art. 1219 c.c., e con riferimento
a ciascuna singola fattura” (cfr. doc. 32 fasc. monitorio Trib. Cuneo Nrg 1544/2019);
- la validità del contratto del 1/03/2017, inizialmente prevista fino al 31/12/2007, è stata estesa, dapprima, fino al 31/01/2008 (”estensione validità d'ordine” del 27/12/2007 sottoscritta dalla e dalla - cfr. doc. 33 fasc. monitorio Trib. Cuneo Nrg Parte_1 CP_1
1544/2019) e poi fino al 29/02/2008 (”estensione validità d'Ordine/Contratto” del 31/01/2008 sottoscritta dalla e dalla - cfr. doc. 34 fasc. monitorio Trib. Cuneo Parte_1 CP_1
Nrg 1544/2019) - estensioni che, per quanto non espressamente previsto -come la questione degli interessi-, richiamano i precedenti patti, prezzi e condizioni;
- anche per il periodo successivo al 26/02/2008 non può ritenersi operante il Dlgs
231/2002, tenuto conto che i servizi sono stati resi della nell'ambito di una Parte_1 situazione emergenziale e in assenza di un nuovo contratto tra imprenditori.
Da ultimo, va osservato che non essendovi prova di una preventiva costituzione in mora della da parte della , gli interessi (sul capitale di € 597.203,24) CP_1 Parte_1 decorreranno solo dalla domanda giudiziale (notifica del decreto ingiuntivo del Tribunale di
Cuneo n. 823 del 26/06/2019), nella misura di cui all'art. 1284 c. 4 Cc.
5. Sul diritto della a conseguire il rimborso dalla Presidenza del Consiglio dei CP_1
Ministri – Unità Tecnica Amministrativa.
5.1. In relazione a tale domanda, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha, preliminarmente, eccepito il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario.
Ritiene il Tribunale che l'eccezione di difetto di giurisdizione debba essere rigettata, tenuto conto:
- che l'art. 133 c. 1 lett. p) Dlgs 104/2010 (già art. 4 Dl 90/2008) attribuisce alla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo “le controversie aventi ad oggetto le ordinanze e i provvedimenti commissariali adottati in tutte le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonché gli atti, i provvedimenti e le ordinanze emanati ai sensi dell'articolo 5, commi 2 e 4 della medesima legge n. 225 del 1992 e le controversie comunque attinenti alla complessiva azione di gestione del ciclo dei rifiuti, seppure posta in essere con comportamenti della
13 pubblica amministrazione riconducibili, anche mediatamente, all'esercizio di un pubblico potere, quand'anche relative a diritti costituzionalmente tutelati”;
- che tale norma è stata interpretata dalla Corte Costituzionale nel senso che l'espresso riferimento normativo ai comportamenti della Pubblica amministrazione deve essere inteso nel senso che quelli che rilevano, ai fini del riparto della giurisdizione, solo soltanto i comportamenti espressione di potere amministrativo, e non anche quelli meramente materiali, posti in essere dall'amministrazione al di fuori dell'esercizio dell'attività autoritativa;
peraltro, quando vengono in rilievo questioni meramente patrimoniali, connesse al mancato adempimento da parte dell'amministrazione di una prestazione pecuniaria nascente da un rapporto obbligatorio, i comportamenti posti in essere dall'amministrazione stessa non sono ricompresi nell'ambito di applicazione della norma che statuisce la giurisdizione esclusiva del
Giudice amministrativo, ma rientrano, invece, nella giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria (cfr. Corte Cost. 35/2010);
- che, nel caso di specie, il diritto al rimborso azionato dalla va inquadrato CP_1 nell'ambito degli aspetti meramente patrimoniali della gestione rifiuti, non venendo in rilievo alcun potere autoritativo della Pubblica amministrazione, la quale è tenuta a rivalere la CP_1 delle spese sostenute in forza di un obbligo impostole dalla legge e, in particolare,
[...] dall'art. 1 Dl 245/2005 conv. in L. 21/2006, che -dopo aver disposto, al c. 1, la risoluzione dei contratti in essere con gli affidatari- ha imposto agli ex affidatari di assicurare la prosecuzione del servizio a titolo gratuito e con la copertura dei costi da parte della Presidenza del
Consiglio dei Ministro (art. 1 c. 7), al fine di assicurare continuità del servizio di smaltimento rifiuti sino al passaggio di consegne ai nuovi affidatari.
5.2. Nel merito, la domanda di rimborso della deve trovare accoglimento, CP_1 atteso che:
- la tesi della Presidenza del Consiglio dei Ministri -imperniata sul mancato espletamento della procedura di rendicontazione ex Opcm n. 3479/2005 delle attività svolte dalla Parte_1
è stata smentita dalla Suprema Corte di Cassazione, che, con i provvedimenti n.
[...]
9422/2024 e n. 9426/2024, ha affermato che “spetta al giudice di merito giudicare sulla fondatezza della domanda (di rimborso dei costi sostenuti dalle ex affidatarie dopo la risoluzione degli affidamenti), verificando l'esistenza dei presupposti del diritto di credito azionato dal privato nei confronti della pubblica amministrazione, esaminando a tal fine le prove documentali prodotte e accertando la inerenza e congruità degli oneri oggetto della
14 richiesta di rimborso. Non è possibile configurare la procedura di rendicontazione come una forma di pregiudiziale amministrativa condizionante l'accertamento del credito azionato, né come espressione di una riserva (di amministrazione) al soggetto attuatore per verificare il corretto adempimento delle direttive impartite alle affidatarie del servizio e valutare la congruità delle spese sostenute con riguardo alle condizioni definite nei contratti risolti”;
- la documentazione in atti, ritenuta adeguata a provare il credito della Parte_1 verso la , non può che essere ritenuta idonea a provare anche il diritto al rimborso CP_1 della nei confronti della Consiglio dei Ministri, tenuto conto che CP_1 CP_2 quest'ultima ha omesso qualsivoglia osservazione sulla documentazione prodotta, non contestando né effettività delle prestazioni rese né la congruità dei relativi importi.
Pertanto, deve affermarsi l'obbligo di rimborso da parte della Controparte_2 in relazione agli importi che la è stata condannata a pagare alla
[...] CP_1
. Parte_1
6. Le spese del presente giudizio, nei rapporti tra la e la , Parte_1 CP_1 seguono la soccombenza di quest'ultima e vengono liquidate -con riferimento ai valori medi della tabella di riferimento ex Dm. 55/2014 aggiornato sulla base del Dm 147/2022 (scaglione da € 520.000,00 a € 1.000.000,00), diminuiti del 20%, tenuto conto che il valore della causa è vicino al minimo dello scaglione e considerando altresì le questioni trattate e l'attività effettivamente svolta- nelle seguenti voci analitiche:
per la fase studio € 3.685,60;
per la fase introduttiva € 2.431,20;
per la fase di trattazione/istruttoria € 10.827,20;
per la fase decisionale € 6.410,40;
per complessivi € 23.354,40 per compensi e € 545,00 per spese vive (Cu e marca), oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%, Iva se dovuta e Cpa come per legge.
Nei rapporti tra la e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, seguono la CP_1 soccombenza di quest'ultima e vengono liquidate -con riferimento ai valori medi della tabella di riferimento ex Dm. 55/2014 aggiornato sulla base del Dm 147/2022 (scaglione da €
520.000,00 a € 1.000.000,00), diminuiti del 20%, tenuto conto che il valore della causa è vicino al minimo dello scaglione e considerando altresì le questioni trattate e l'attività effettivamente svolta- nelle seguenti voci analitiche: per la fase studio € 3.685,60;
15 per la fase introduttiva € 2.431,20;
per la fase di trattazione/istruttoria € 10.827,20;
per la fase decisionale € 6.410,40;
per complessivi € 23.354,40 per compensi, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%, Iva se dovuta e Cpa come per legge.
PQM
Definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione, deduzione,
1) NN la al pagamento in favore della dell'importo di CP_1 Parte_1
€ 597.203,24, oltre interessi ex art. 1284 c. 4 Cc dalla domanda giudiziale (notifica del decreto ingiuntivo del Tribunale di Cuneo n. 823 del 26/06/2019) al saldo;
2) NN la Controparte_2
a rimborsare alla quanto questa è condannata a corrispondere alla CP_1 Parte_1 in base al punto 1);
3) NN la a rimborsare alla le spese di lite che liquida CP_1 Parte_1 in € 23.354,40 per compensi e € 545,00 per spese vive, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%, Iva se dovuta e Cpa come per legge;
4) NN la Controparte_2
a rimborsare alla le spese di lite che liquida in € 23.354,40 per compensi, oltre al CP_1 rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%, Iva se dovuta e Cpa come per legge.
Torino, 21/10/2025
Il Giudice
dr.ssa Rachele Olivero
16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale nella persona del Giudice dr.ssa Rachele Olivero ha pronunciato la presente
SENTENZA
nel procedimento Nrg. 16767/2022 promosso da:
(P.Iva. ), elettivamente domiciliata in Napoli, Via Lucilio Parte_1 P.IVA_1
n. 15, presso lo studio dell'avv. Riccardo Maria Pasquarella ( , Email_1 che la rappresenta e difende per delega in atti;
attrice in riassunzione;
contro
(Cf. ; P.Iva. ), elettivamente domiciliata in Torino, CP_1 P.IVA_2 P.IVA_3
C.so Vinzaglio n. 12bis, presso lo studio dell'avv. Domenico Prato, rappresentata e difesa dagli avv,ti Ennio Magrì ( e Alessandro De Vito Email_2
PI ( per delega in atti;
Email_3
e
(Cf. Controparte_2
), elettivamente domiciliata in Torino, Via Arsenale n. 21, presso gli uffici P.IVA_4 dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, che la rappresenta e difende ex lege;
convenute in riassunzione.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Attrice in riassunzione: “… 1. Accertare come la transazione intercorsa tra le parti e CP_ menzionata da essa , sottoscritta nel 2011 si riferisse solo ed esclusivamente agli anni
2006 e 2007 e non includesse i crediti rivendicati nel corrente Giudizio;
2. Accertare come atto confessorio e di ricognizione del debito il documento sottoscritto CP_ dalla il 30.10.2009 avente ad oggetto il rivendicando credito di euro 597.203,24; CP_ 3. Accertare come legittimato passivo al pagamento essa per l'attività rivendicanda tra il periodo 01.01.2008 – 10.06.2008 di cui alle depositate fatture, riconosciute nella nota del CP_ 30.10.2009 da essa;
4. Per l'effetto condannare al pagamento di euro 597.203,24 oltre interessi CP_1 moratori dalla maturazione del credito al soddisfo in favore della Scrivente;
5. In via gradata, nella denegata ipotesi di colegittimazione passiva o legittimazione passiva esclusiva della condannarla solidalmente alla Controparte_2 CP_
o individualmente al pagamento di euro 597.203,24 oltre interessi moratori dalla maturazione del credito al soddisfo in favore della Scrivente;
6. Con vittoria di spese, diritti ed onorari”;
Convenuta in riassunzione : “In via preliminare CP_1
1. accertare la decadenza del diritto di credito della in ragione Parte_1 dell'intervenuta prescrizione ex art. 2946 c.c.; nel merito
2. accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva e titolarità sostanziale ad causam della e, per l'effetto, CP_1
3. rigettare l'avversa domanda di pagamento in quanto inammissibile, generica e sfornita di qualsivoglia idoneo elemento probatorio nell'an e nel quantum, ed in ogni caso del tutto infondata in punto di fatto e di diritto.
Laddove ritenuta fondata ed accolta in tutto o in parte l'avversa domanda,
4. condannare la – Unità Tecnica Amministrativa, in Controparte_2 persona del rispettivo legale rapp.p.t., in solido o chi di ragione al pagamento di quanto eventualmente riconosciuto come dovuto alla Parte_1 in via del tutto subordinata, laddove ritenuta la legittimazione passiva della CP_1
5. condannare la , in Controparte_2 persona del rispettivo legale rapp.p.t., in solido o chi di ragione a rimborsare e manlevare
da ogni esborso che dovesse conseguire a suo carico all'esito del presente giudizio. CP_1
Con salvezza e riserva di formulare e precisare ulteriori difese, deduzioni, istanze, eccezioni e conclusioni, nonché di produrre ulteriori documenti ed articolare prova nei termini di rito.
Con vittoria di spese e compensi del giudizio, oltre IVA e CPA come per legge e con
2 attribuzione ai procuratori antistatari”;
Convenuta in riassunzione Controparte_2
: “In via preliminare e pregiudiziale, dichiararsi il difetto di giurisdizione del
[...]
Giudice adito in favore del Giudice Amministrativo in ordine alla domanda di manleva avanzata nei confronti dell'Amministrazione intestata.
In subordine, accertato il difetto di legittimazione passiva dell'Amministrazione terza chiamata, dichiararsi inammissibili e comunque respingersi le domande tutte proposte nei confronti della Con vittoria delle spese di lite”. Controparte_2
MOTIVAZIONE
1. L'iter processuale Co
ha introdotto, dinanzi al Tribunale di Cuneo, il giudizio monitorio Nrg Parte_1
1544/2019, chiedendo l'emissione di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo nei confronti della (affidataria del servizio di smaltimento rifiuti della Regione Campania CP_1 in forza dei contratti pubblici rep. 11503 del 7/06/2000 e rep. 52 del 5/09/2001) per il pagamento dei servizi (resi dalla in favore della ) dal 1/01/2008 al Parte_1 CP_1
10/06/2008, in esecuzione del contratto di “noleggio sollevatori telescopici per movimentazione ecoballe nei siti di stoccaggio nella Regione Campania” del 1/03/2017 (cfr. doc. 32 fasc. monitorio Trib. Cuneo Nrg 1544/2019) - contratto che, inizialmente, prevedeva un periodo di validità fino al 31/12/2007, che è poi stato esteso fino al 31/01/2008
(”estensione validità d'ordine” del 27/12/2007 sottoscritta dalla e dalla Parte_1 CP_1
- cfr. doc. 33 fasc. monitorio Trib. Cuneo Nrg 1544/2019) e poi ulteriormente esteso fino
[...] al 29/02/2008 (”estensione validità d'Ordine/Contratto” del 31/01/2008 sottoscritta dalla e dalla - cfr. doc. 34 fasc. monitorio Trib. Cuneo Nrg 1544/2019). Parte_1 CP_1
A fondamento della pretesa creditoria azionata in via monitoria, la ha Parte_1 prodotto -oltre al contratto di noleggio del 1/03/2017, con le succitate estensioni del
27/12/2007 e del 31/01/2008 (cfr. doc. 32-34 fasc. monitorio Trib. Cuneo Nrg 1544/2019)-:
- 28 moduli di “contabilità lavori e servizi” (cd. moduli situazione lavori), relativi a lavorazioni eseguite dalla , presso diversi impianti della Regione Campania, Parte_1 dal 1/02/2008 al 10/06/2008 (cfr. doc.
4-31 fasc. monitorio Trib. Cuneo Nrg 1544/2019);
- il consultivo di maggio 2008 (cfr. doc. 36 fasc. monitorio Trib. Cuneo Nrg 1544/2019);
3 - la rendicontazione del periodo dal 1/06/2008 al 10/06/2008 relativa al centro di raccolta di (cfr. doc. 37 fasc. monitorio Trib. Cuneo Nrg 1544/2019); Per_1
- la ricognizione delle attività prestate dalla nel periodo dal 1/01/2008 al Parte_1
10/06/2008, datata 30/10/2009 e sottoscritta dalla , ove si legge (tra il resto) che per CP_1
“le attività espletate dalla nel periodo 1.1.2008 – 10.6.2008, rispetto Parte_1 alle quali, facendo applicazione dei prezzi e delle previsioni contenute nei contratti scaduti alla data del 31.12.2007, in assenza di rapporti negoziali di natura novativa, risulta un credito della pari a complessivi €. 597.203,24” (cfr. doc. 35 fasc. monitorio Parte_1
Trib. Cuneo Nrg 1544/2019).
Sulla base di tali produzioni, il Tribunale di Cuneo ha emesso il richiesto decreto ingiuntivo (decreto ingiuntivo del Tribunale di Cuneo n. 823 del 26/06/2019), ordinando alla di pagare immediatamente alla la somma di € 597.203,24, oltre CP_1 Parte_1 interessi moratori ex Dlgs 231/2002 e spese della procedura.
In data 19/07/2019, il decreto ingiuntivo del Tribunale di Cuneo n. 823 del 26/06/2019 è stato notificato alla , la quale ha proposto opposizione introducendo il giudizio di CP_1 merito Nrg 2705/2019 Trib. Cuneo.
A fondamento dell'opposizione, la ha articolato i seguenti motivi: CP_1
- intervenuta transazione tra la e la come da scrittura privata Parte_1 CP_1 datata 11/03/2011 (cfr. doc. 21 fasc. conv. - Nrg 2705/2019 Trib. Cuneo), ove “la CP_4 espressamente dichiarava di non avere null'altro a pretendere da a nessun titolo, CP_1 rinunciando espressamente a far valere ogni ulteriore pretesa nei suoi confronti, ritenendo definitivamente chiuso ogni rapporti tra di esse intercorso” (cfr. cit. p. 17 - Nrg 2705/2019 Trib.
Cuneo);
- carenza di legittimazione e titolarità passiva della , tenuto conto che le CP_1 prestazioni di cui la ha richiesto il pagamento si riferiscono “ad un periodo in Parte_1
CP_ cui la aveva cessato ogni ruolo ed onere, sia pure quale mera esecutrice e longa manu della P.A.” (cfr. cit. p. 13 - Nrg 2705/2019 Trib. Cuneo), stante le previsioni del Dl 245/2006 conv. in L 21/2006 -che aveva risolto ex lege i contratti pubblici di affidamento alla CP_1 del servizio di smaltimento rifiuti della Regione Campania (contratti rep. 11503 del 7/06/2000
e rep. 52 del 5/09/2001), onerando la della prosecuzione del servizio, nel puntuale CP_1 rispetto dell'azione di coordinamento svolta dal Commissario delegato, (solo) sino al
31/12/2007- e stante l'illegittimità delle ordinanze commissariali n. 1/08 e n. 48/08, con le
4 quali il Commissario di Governo aveva prolungato il medesimo regime di gestione provvisoria sino al 30/06/2008; in quest'ottica, la ha sostenuto che “delle obbligazioni legate alla CP_1 prosecuzione del servizio” dopo il 31/12/2007 dovrebbe “rispondere in via diretta la P.A., titolare del servizio e beneficiaria delle prestazioni” (cfr. cit. p. 16 - Nrg 2705/2019 Trib.
Cuneo) e, conseguentemente, ha chiesto di essere autorizzata a chiamare in causa la
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Unità tecnica Amministrativa ex Opcm n. 3920/2011, quale “effettivo soggetto obbligato, in modo che possa rispondere in via diretta” o comunque, in via subordinata, al fine di essere manlevata (cfr. cit. p. 18 - Nrg 2705/2019 Trib. Cuneo);
- intervenuta prescrizione decennale ex art. 2946 Cc del credito azionato dalla
, tenuto conto che le prestazioni di cui si richiede il pagamento risalgono ai Parte_1 primi 6 mesi del 2008;
- erroneo riconoscimento degli interessi moratori ex Dlgs 231/2002, poiché “il rapporto sotteso all'avversa pretesa non è riconducibile a una transazione commerciale, atteso che prima che nel contratto, peraltro scaduto al 31.12.2007, trova il suo fondamento in ordinanze commissariali e nella normativa di settore”; “in ogni caso, il mancato pagamento delle somme di cui trattai non è certo imputabile alla che non era e non è debitrice della CP_1 [...] né ha mai ricevuto alcuna richiesta di pagamento relativamente alle partite oggetto CP_4 del presente giudizio”; “gli interessi moratori peraltro risultavano espressamente esclusi dalle stesse pattuizioni intercorse nei rapporti tra le parti per il periodo precedente, chiuso a tutto il
31.12.2007” (cfr. cit. p. 17 - Nrg 2705/2019 Trib. Cuneo);
- infine, “in via del tutto gradata”, la ha eccepito la prescrizione quinquennale CP_1 degli interessi ex art. 2948 n. 4 Cc (cfr. cit. p. 18 - Nrg 2705/2019 Trib. Cuneo).
Si è costituita la chiedendo di rigettare l'opposizione con conseguente Parte_1 conferma del decreto ingiuntivo del Tribunale di Cuneo n. 823 del 26/06/2019.
Con ordinanza del 6/10/2019 è stata sospesa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto ed è stata autorizzata la chiamata in causa della Controparte_2
che, costituendosi, ha eccepito:
[...]
- l'incompetenza territoriale del Tribunale di Cuneo essendo funzionalmente competente il Tribunale di Torino in forza del combinato disposto degli artt. 25 Cpc e 6 Rd 1611/933;
- la propria carenza di legittimazione passiva rispetto ai crediti azionati dalla Parte_1
trattandosi di crediti per corrispettivi di prestazioni e servizi erogati dalla
[...] Parte_1 su commissione della , sulla base di rapporti contrattuali istaurati tra la CP_1 CP_5
[.. e la , a cui è estranea la Pubblica amministrazione e “nessuna disposizione di
[...] CP_1 legge, ovvero ordinanza di protezione civile … ha mai disposto il trasferimento in capo alle strutture commissariali delle posizioni debitorie delle ex affidatarie del servizio di smaltimento dei rifiuti” (cfr. comp. risp. terza chiamata p.
6 - Nrg 2705/2019 Trib. Cuneo);
- difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in favore del Giudice amministrativo rispetto alla domanda di manleva avanzata dalla verso l'amministrazione statale CP_1
CP_
“poiché i rapporti tra e la P.A. - relativamente al periodo oggetto di causa - sono regolamentati dalla legge (Dl 245/2005 conv. in L. 21/2006 e Opcm 379/2005) e dalle ordinanze commissariali” nn. 1/08 e 48/08 e non da accordi privatistici (cfr. comp. risp. terza chiamata p.
9 - Nrg 2705/2019 Trib. Cuneo), con conseguente applicazione dell'art. 133 c. 1 lett. p) Cpa.
Nel merito, la ha sostenuto l'infondatezza della Controparte_2 domanda di manleva avanzata dalla non essendo stato “allegato né provato che la CP_1 procedura di rendicontazione (regolata dalla Opcm n. 3479/2005 richiamata nelle ordinanze commissariali nn. 1/08 e 48/08) sia stata avviata con riferimento ai crediti vantati dalla soc.
(cfr. comp. risp. terza chiamata p. 11 - Nrg 2705/2019 Trib. Cuneo). Parte_1
Il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo del Tribunale di Cuneo n. 823 del
26/06/2019 è stato definito con sentenza del Tribunale di Cuneo n. 603 del 22/06/2022, che ha declinato la competenza territoriale in favore del Tribunale di Torino ex art. 25 Cpc e revocato il decreto ingiuntivo opposto.
La causa è stata tempestivamente riassunta, dinanzi all'intestato Tribunale, dalla
, la quale ha chiesto: Parte_1
- in via principale, di condannare la al pagamento di € 597.203,24 oltre CP_1 interessi moratori ex Dlgs 231/2002 dalla maturazione del credito al soddisfo;
- in via subordinata, nell'”ipotesi di co-legittimazione passiva o legittimazione passiva esclusiva della , di condannare la Controparte_2 [...]
, solidalmente alla o Controparte_2 CP_1 individualmente, al pagamento di € 597.203,24, oltre interessi moratori ex Dlgs 231/2002 dalla maturazione del credito al soddisfo (cfr. cit. in riassunzione p. 237).
Si è costituita la reiterando le difese già svolte nel procedimento Nrg CP_1
2705/2019 Trib. Cuneo e chiedendo:
6 - in via principale, di rigettare la domanda di pagamento avanzata dalla Parte_1 nei propri confronti, condannando, invece, se ritenuta fondata la pretesa creditoria attorea, la
Controparte_2
- in via subordinata, se ritenuta sussistente la legittimazione/titolarità passiva della CP_1
di condannare la a rimborsarla e manlevarla da
[...] Controparte_2 ogni esborso a suo carico in esito al giudizio.
Si è costituita la ribadendo: il proprio difetto di Controparte_2 legittimazione/titolarità passiva rispetto alla domanda di pagamento della;
il Parte_1 difetto di giurisdizione del Giudice ordinario rispetto alla domanda di manleva avanzata dalla
; l'infondatezza nel merito della domanda di manleva. CP_1
La causa -inizialmente assegnata alla Sezione Specializzata in materia di imprese del
Tribunale di Torino (cfr. provvedimento dell'11/10/2022)- è stata istruita sulla base delle produzioni documentali delle parti ed è stata rimessa al Collegio per la decisione con ordinanza in data 14/05/2025, previa concessione alle parti dei termini ex art. 190 Cpc.
Con ordinanza in data 6/10/2025, il Collegio della Sezione specializzata in materia di impresa ha escluso la propria competenza rimettendo la causa dinanzi alla scrivente Giudice ex art. 281 septies Cpc.
2. L'eccezione di intervenuta transazione sollevata dalla , invocando la scrittura CP_1 privata del 11/03/2011, non può trovare accoglimento atteso che tale scrittura si riferisce espressamente ed esclusivamente alle prestazioni rese dalla in favore della Parte_1
nel corso degli anni 2006 e 2007 (cfr. doc. 21 fasc. conv. - Nrg 2705/2019 Trib. CP_1
Cuneo), mentre le prestazioni di cui è causa risalgono all'anno 2008.
3. Sull'eccezione di carenza di legittimazione e titolarità passiva sollevata dalla CP_1
e dalla Controparte_2
3.1. Rispetto alla preliminare eccezione di carenza di legittimazione passiva, va premesso che la legitimatio ad causam, in quanto condizione dell'azione (il cui difetto impedisce la trattazione ed il giudizio sul merito), consiste nell'affermazione della titolarità attiva e passiva e sorge dalla correlazione configurabile tra i soggetti ed il rapporto giuridico dedotto nella domanda, in base alla quale si identificano le parti fra le quali può essere ammessa la statuizione del Giudice, pervenendosi a riconoscerla per il solo fatto dell'affermazione della titolarità del rapporto sostanziale. Ne deriva che non riguardano la
7 legittimazione ad agire, bensì il merito, tutte le questioni che attengono all'effettiva titolarità del rapporto sostanziale.
In altri termini, la legittimazione (attiva e passiva) si determina non in base alla effettiva titolarità del rapporto, che è questione di merito, ma in base alla prospettazione data dall'attore e consiste precisamente nella corrispondenza tra colui nei cui confronti è chiesta la tutela e colui in capo al quale si afferma l'esistenza del dovere asseritamente violato.
Così inquadrati i termini della questione è del tutto evidente che l'eccezione sollevata dalla e dalla attiene non tanto alla CP_1 Controparte_2 legittimazione passiva -che può senz'altro ritenersi sussistente, alla stregua del contenuto della domanda della (che ha individuato, quale soggetto debitore, in via Parte_1 principale, la e, in subordine, la Presidenza del Consiglio dei Ministri -unitamente CP_1 alla o individualmente-)-, bensì al merito cioè all'effettiva titolarità passiva. CP_1
3.2. In punto titolarità passiva, il Tribunale ritiene che l'eccezione sollevata dalla sia fondata, dovendosi individuarsi nella la Controparte_2 CP_1 titolare passiva della domanda di pagamento avanzata dalla , non Parte_1 sussistendo -contrariamente a quanto sostenuto dalla un obbligo di pagamento CP_1 diretto in capo alla Pubblica amministrazione.
3.2.1. Al riguardo, è opportuno riassumere preliminarmente il quadro normativo che ha caratterizzato la c.d. emergenza rifiuti nella Regione Campania.
In primo luogo, va osservato che la è stata affidataria del servizio di CP_1 smaltimento rifiuti della Regione Campania in forza dei contratti pubblici rep. 11503 del
7/06/2000 e rep. 52 del 5/09/2001, sottoscritti dal Commissario di Governo con la
[...]
-società mandataria del raggruppamento (originaria affidataria) che ha dato vita CP_6 alle società di progetto e , subentrate nell'affidamento del CP_1 Controparte_7 servizio smaltimento rifiuti-.
Tali contratti pubblici di affidamento (rep. 11503 del 7/06/2000 e rep. 52 del 5/09/2001) sono stati risolti ex lege in forza del Dl 245/2005 del 30/11/2005 conv. in L. 21/2006, il quale:
- all'art. 1 c. 1 ha statuito che, “al fine di assicurare la regolarità del servizio di smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, a decorrere dal quindicesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto (cioè, a decorrere dal 15/12/2005), i contratti stipulati dal Commissario delegato per l'emergenza rifiuti nella regione Campania con le affidatarie del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani in regime di esclusiva nella regione medesima
8 (tra cui i contratti di affidamento rep. 11503 del 7/06/2000 e rep. 52 del 5/09/2001) sono risolti, fatti salvi gli eventuali diritti derivanti dai rapporti contrattuali risolti”;
- all'art. 1 c. 7 ha previsto un regime transitorio, stabilendo che, “in funzione del necessario passaggio di consegne ai nuovi affidatari del servizio, … fino al momento dell'aggiudicazione dell'appalto di cui al comma 2, e comunque entro il 31 dicembre 2007, le attuali affidatarie del servizio di smaltimento dei rifiuti nella regione Campania sono tenute ad assicurarne la prosecuzione e provvedono alla gestione delle imprese ed all'utilizzo dei beni nella loro disponibilità, nel puntuale rispetto dell'azione di coordinamento svolta dal
Commissario delegato. Alla copertura degli oneri connessi con le predette attività svolte dalle attuali affidatarie del servizio provvede il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri mediante l'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 7. Le attuali affidatarie del servizio compiono ogni necessaria prestazione, al fine di evitare interruzioni o turbamenti della regolarità del servizio di smaltimento dei rifiuti e, della connessa realizzazione dei necessari interventi ed opere, ivi compresi i termovalorizzatori, le discariche di servizio ed i siti di stoccaggio provvisorio”.
Successivamente, in data 14/12/2005, “al fine di dare urgente e compiuta attuazione” al
Dl 245/2005 del 30/11/2005, è stata emessa l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri - Opcm n. 3479/2005, che ha precisato, all'art. 1 c. 4, che “i pagamenti delle prestazioni effettuate dalle affidatarie, in attuazione dell'art. 1 c. 7 Dl 245/2005, sono disposti dal Commissario delegato previa presentazione di regolare fattura e rendicontazione da parte delle affidatarie del servizio e comunque a fronte di autorizzazione da parte del soggetto attuatore di cui all'art. 1 c. 7 Dl 245/2005”. Il soggetto attuatore è individuato all'art. 1 c. 3
Opcm n. 3479/2005, ai sensi del quale: “il Dipartimento della protezione civile provvede a svolgere le funzioni di cui all'art. 1 c. 7 Dl 245/2005, per il tramite del Commissario delegato, presso cui è aperta apposita contabilità speciale … sulla quale il suddetto Dipartimento farà affluire le risorse di cui all'art. 7 del citato decreto-legge”.
La , dunque, nel periodo dal 16/12/2005 al 31/12/2007, ha gestito il servizio di CP_1 smaltimento dei rifiuti, sotto “l'azione di coordinamento svolta dal Commissario delegato” ex
Dl 245/2005 conv. in L. 21/2006 e in regime di “rendicontazione” ex Opcm n. 3479/2005.
Alla scadenza del regime transitorio disciplinato dall'art. 1 c. 7 Dl 245/2005 conv. in L.
21/2006 e dall'Opcm n. 3479/2005 (31/12/2007), sono intervenute due ordinanze commissariali che hanno ulteriormente prorogato il regime transitorio;
in particolare:
9 - con l'ordinanza n. 1/08 del 1/02/2008, il Commissario Delegato (ex Opcm n.
3653/2008) ha disposto che la (e la ) “devono garantire sino a CP_1 Controparte_7 nuova disposizione il funzionamento a ciclo continuo degli ex impianti di CDR (tuttora in funzione) della Campania, con spese e oneri riconoscibili ex O.P.C.M. 3479/05 … a carico del
Commissario Delegato”;
- con l'ordinanza n. 48/08 del 14/03/2008, il Commissario Delegato (ex Opcm n.
3653/2008) ha disposto:
✓ che la (e la “sono tenute ad assicurare la CP_1 Controparte_7 prosecuzione del servizio di smaltimento dei rifiuti nella regione Campania ed a provvedere alla gestione delle imprese ed all'utilizzo dei beni nella loro disponibilità, nel puntuale rispetto dell'azione di coordinamento svolta dal Commissario delegato, fino alla aggiudicazione del predetto servizio ai nuovi affidatari e, comunque, non oltre il
30.11.2008”;
✓ che le stesse sono altresì “tenute a stipulare i necessari contratti con tutti i soggetti, la cui attività si renda necessaria per il corretto espletamento del servizio di smaltimento dei rifiuti”;
✓ che “i pagamenti delle prestazioni, effettuate da e CP_1 Controparte_7 in esecuzione della presente ordinanza, saranno disposti dal Commissario delegato ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 4 della Ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 3479 del 14 dicembre 2005”.
Tali ordinanze commissariali sono state impugnate, dinanzi al Tar Lazio, dalla CP_1
e dalla , che ne hanno chiesto l'annullamento ritenendole ingiuste e Controparte_7 illegittime.
Il giudizio dinanzi al Tar Lazio si è concluso con una declamatoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, stante l'emanazione, nelle more del procedimento, del Dl 90/2008 conv. in L. 123/2008 e del Dl 107/2008, “disciplina sopravvenuta” che “ha inciso anche sulle ordinanze impugnate, in quanto … idonea a proiettarsi sui rapporti negoziali pregressi facenti capo alle società ricorrenti” (cfr. Tar Lazio
7280/2008).
In particolare, per quanto di interesse, l'art. 12 Dl 90/2008 conv. in L. 123/2008 ha previsto che “fermi restando gli obblighi gravanti sulle originarie società affidatarie del servizio di gestione dei rifiuti, di cui all''art. 1 c. 7 Dl 245/2005 conv. in L. 21/2006, i capi missione
10 (nominati dal Sottosegretario di Stato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri) possono provvedere alle necessarie attività solutorie nei confronti degli eventuali creditori, subappaltatori, fornitori o cottimisti delle stesse società affidatarie, a scomputo delle situazioni creditorie vantate dalle società affidatarie medesime verso la gestione commissariale”; “ai fini del pagamento diretto, le società originariamente affidatarie o eventuali società ad esse subentrate dovranno trasmettere i contratti registrati e le fatture protocollate ai capi missione contenenti la parte delle attività eseguite dai soggetti di cui al comma 1”.
3.2.2. La ha invocato il citato art. 12 Dl 90/2008 conv. in L. 123/2008 CP_1 sostenendo che, con tale norma, il legislatore avrebbe espressamente riconosciuto che delle obbligazioni assunte dalla , dopo l'intervenuta risoluzione ex lege dei contratti CP_1 pubblici di affidamento (15/12/2005), dovrebbe rispondere direttamente la Presidenza del
Consiglio dei Ministri, atteso che, a partire dal 15/12/2005, la sarebbe divenuta CP_1 mera esecutrice, per conto del Commissario delegato, di un servizio di cui ha perso la titolarità.
Ritiene il Tribunale che tale impostazione non possa trovare accoglimento, tenuto conto che l'art. 12 cit. fa espressamente salvi gli obblighi gravanti sulle originarie società affidatarie del servizio di gestione dei rifiuti ex art. 1 c. 7 Dl 245/2005 conv. in L. 21/2006 e disciplina il pagamento diretto da parte dei capi missione quale mera facoltà (e non come un obbligo), peraltro subordinata all'esistenza di crediti delle ex affidatarie verso la gestione commissariale
(essendo previsto che quanto corrisposto dai capi missione doveva essere scomputato dal credito delle ex affidatarie nei confronti della Pubblica amministrazione).
Va, dunque, escluso che l'art. 12 Dl 90/2008 conv. in L. 123/2008 abbia disposto un subentro dell'Autorità preposta alla gestione emergenziale nei rapporti negoziali instaurati dalla , la quale, avendo richiesto prestazioni alla fino al 10/06/2008, CP_1 Parte_1 ha continuato a costituire il centro di imputazione del rapporto giuridico istaurato.
Né sussistono altre disposizioni normative che abbiano disposto il trasferimento alla
Pubblica amministrazione delle posizioni debitorie delle ex affidatarie del servizio di smaltimento rifiuti.
Si ritiene, peraltro, sussistente la titolarità passiva della rispetto alla domanda CP_1 di pagamento formulata dalla . Parte_1
4. Sul credito della nei confronti della . Parte_1 CP_1
11 Nel merito, il Tribunale ritiene che la documentazione prodotta dall'odierna attrice
(contratto di noleggio del 1/03/2017, con le succitate estensioni del 27/12/2007 e del
31/01/2008; 28 moduli situazione lavori;
consultivo di maggio 2008; rendicontazione del periodo dal 1/06/2008 al 10/06/2008 relativa al centro di raccolta di;
ricognizione Per_1 delle attività prestate dalla nel periodo dal 1/01/2008 al 10/06/2008, datata Parte_1
30/10/2009 e sottoscritta dalla ), non specificamente contestata dalla , sia CP_1 CP_1 idonea a dimostrare l'espletamento (da parte della ) dei servizi esposti e dei Parte_1 correlati importi richiesti a titolo di pagamento.
Deve, pertanto, ritenersi accertato il credito di € 597.203,24 della nei Parte_1 confronti della , dovendosi, invece, rigettare l'eccezione di prescrizione sollevata da CP_1 quest'ultima.
In particolare, in punto prescrizione, va osservato:
- che la , nell'eccepire la prescrizione, si è limitata ad affermare che le CP_1 prestazioni di cui la richiede il pagamento risalgono ai primi 6 mesi del 2008; Parte_1
- che la ha dato atto di aver inizialmente richiesto il pagamento di cui è Parte_1 causa alla , emettendo nei suoi confronti una serie di fatture che sono rimaste attive CP_1 fino al 26/11/2009 - data in cui la , a fronte della ricognizione del 30/10/2009 Parte_1
(cfr. doc. 35 fasc. monitorio Trib. Cuneo Nrg 1544/2019) -con la quale la ha CP_1 riconosciuto il diritto di credito della tentando di indirizzarla ad altro presunto Parte_1 debitore (Commissario delegato di Governo per l'Emergenza Rifiuti in Campagna)- ha emesso nota di credito in favore della;
CP_1
- che a tali comportamenti della deve attribuirsi valore ammissivo CP_1 dell'esistenza del diritto della , con conseguente effetto interruttivo della Controparte_8 prescrizione;
- che la prescrizione è poi stata nuovamente interrotta con la notifica alla del CP_1 decreto ingiuntivo del Tribunale di Cuneo n. 823 del 26/06/2019.
Quanto agli interessi, si ritiene che non possano essere riconosciuti gli interessi moratori ex art. 4 e 5 Dlgs 231/2002 (decorrenti dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, senza la necessità di costituzione in mora), tenuto conto che:
- gli interessi ex Dlgs 231/2002 erano stati espressamente esclusi dalle parti nell'ambito del contratto di “noleggio sollevatori telescopici per movimentazione ecoballe nei siti di stoccaggio nella Regione Campania” del 1/03/2017, ove si legge: “in deroga all'art. 4 e 5
12 D.Lgs. n. 231 del 9/10/2002, si concorda che, in caso di ritardo nei pagamenti da parte di
per causa non imputabile al FORNITORE, spetteranno al FORNITORE esclusivamente CP_1 gli interessi nella misura del tasso EURIBOR ad anno a decorrere dalla data di costituzione in mora del debitore, formalizzata secondo quanto previsto dall'art. 1219 c.c., e con riferimento
a ciascuna singola fattura” (cfr. doc. 32 fasc. monitorio Trib. Cuneo Nrg 1544/2019);
- la validità del contratto del 1/03/2017, inizialmente prevista fino al 31/12/2007, è stata estesa, dapprima, fino al 31/01/2008 (”estensione validità d'ordine” del 27/12/2007 sottoscritta dalla e dalla - cfr. doc. 33 fasc. monitorio Trib. Cuneo Nrg Parte_1 CP_1
1544/2019) e poi fino al 29/02/2008 (”estensione validità d'Ordine/Contratto” del 31/01/2008 sottoscritta dalla e dalla - cfr. doc. 34 fasc. monitorio Trib. Cuneo Parte_1 CP_1
Nrg 1544/2019) - estensioni che, per quanto non espressamente previsto -come la questione degli interessi-, richiamano i precedenti patti, prezzi e condizioni;
- anche per il periodo successivo al 26/02/2008 non può ritenersi operante il Dlgs
231/2002, tenuto conto che i servizi sono stati resi della nell'ambito di una Parte_1 situazione emergenziale e in assenza di un nuovo contratto tra imprenditori.
Da ultimo, va osservato che non essendovi prova di una preventiva costituzione in mora della da parte della , gli interessi (sul capitale di € 597.203,24) CP_1 Parte_1 decorreranno solo dalla domanda giudiziale (notifica del decreto ingiuntivo del Tribunale di
Cuneo n. 823 del 26/06/2019), nella misura di cui all'art. 1284 c. 4 Cc.
5. Sul diritto della a conseguire il rimborso dalla Presidenza del Consiglio dei CP_1
Ministri – Unità Tecnica Amministrativa.
5.1. In relazione a tale domanda, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha, preliminarmente, eccepito il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario.
Ritiene il Tribunale che l'eccezione di difetto di giurisdizione debba essere rigettata, tenuto conto:
- che l'art. 133 c. 1 lett. p) Dlgs 104/2010 (già art. 4 Dl 90/2008) attribuisce alla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo “le controversie aventi ad oggetto le ordinanze e i provvedimenti commissariali adottati in tutte le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonché gli atti, i provvedimenti e le ordinanze emanati ai sensi dell'articolo 5, commi 2 e 4 della medesima legge n. 225 del 1992 e le controversie comunque attinenti alla complessiva azione di gestione del ciclo dei rifiuti, seppure posta in essere con comportamenti della
13 pubblica amministrazione riconducibili, anche mediatamente, all'esercizio di un pubblico potere, quand'anche relative a diritti costituzionalmente tutelati”;
- che tale norma è stata interpretata dalla Corte Costituzionale nel senso che l'espresso riferimento normativo ai comportamenti della Pubblica amministrazione deve essere inteso nel senso che quelli che rilevano, ai fini del riparto della giurisdizione, solo soltanto i comportamenti espressione di potere amministrativo, e non anche quelli meramente materiali, posti in essere dall'amministrazione al di fuori dell'esercizio dell'attività autoritativa;
peraltro, quando vengono in rilievo questioni meramente patrimoniali, connesse al mancato adempimento da parte dell'amministrazione di una prestazione pecuniaria nascente da un rapporto obbligatorio, i comportamenti posti in essere dall'amministrazione stessa non sono ricompresi nell'ambito di applicazione della norma che statuisce la giurisdizione esclusiva del
Giudice amministrativo, ma rientrano, invece, nella giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria (cfr. Corte Cost. 35/2010);
- che, nel caso di specie, il diritto al rimborso azionato dalla va inquadrato CP_1 nell'ambito degli aspetti meramente patrimoniali della gestione rifiuti, non venendo in rilievo alcun potere autoritativo della Pubblica amministrazione, la quale è tenuta a rivalere la CP_1 delle spese sostenute in forza di un obbligo impostole dalla legge e, in particolare,
[...] dall'art. 1 Dl 245/2005 conv. in L. 21/2006, che -dopo aver disposto, al c. 1, la risoluzione dei contratti in essere con gli affidatari- ha imposto agli ex affidatari di assicurare la prosecuzione del servizio a titolo gratuito e con la copertura dei costi da parte della Presidenza del
Consiglio dei Ministro (art. 1 c. 7), al fine di assicurare continuità del servizio di smaltimento rifiuti sino al passaggio di consegne ai nuovi affidatari.
5.2. Nel merito, la domanda di rimborso della deve trovare accoglimento, CP_1 atteso che:
- la tesi della Presidenza del Consiglio dei Ministri -imperniata sul mancato espletamento della procedura di rendicontazione ex Opcm n. 3479/2005 delle attività svolte dalla Parte_1
è stata smentita dalla Suprema Corte di Cassazione, che, con i provvedimenti n.
[...]
9422/2024 e n. 9426/2024, ha affermato che “spetta al giudice di merito giudicare sulla fondatezza della domanda (di rimborso dei costi sostenuti dalle ex affidatarie dopo la risoluzione degli affidamenti), verificando l'esistenza dei presupposti del diritto di credito azionato dal privato nei confronti della pubblica amministrazione, esaminando a tal fine le prove documentali prodotte e accertando la inerenza e congruità degli oneri oggetto della
14 richiesta di rimborso. Non è possibile configurare la procedura di rendicontazione come una forma di pregiudiziale amministrativa condizionante l'accertamento del credito azionato, né come espressione di una riserva (di amministrazione) al soggetto attuatore per verificare il corretto adempimento delle direttive impartite alle affidatarie del servizio e valutare la congruità delle spese sostenute con riguardo alle condizioni definite nei contratti risolti”;
- la documentazione in atti, ritenuta adeguata a provare il credito della Parte_1 verso la , non può che essere ritenuta idonea a provare anche il diritto al rimborso CP_1 della nei confronti della Consiglio dei Ministri, tenuto conto che CP_1 CP_2 quest'ultima ha omesso qualsivoglia osservazione sulla documentazione prodotta, non contestando né effettività delle prestazioni rese né la congruità dei relativi importi.
Pertanto, deve affermarsi l'obbligo di rimborso da parte della Controparte_2 in relazione agli importi che la è stata condannata a pagare alla
[...] CP_1
. Parte_1
6. Le spese del presente giudizio, nei rapporti tra la e la , Parte_1 CP_1 seguono la soccombenza di quest'ultima e vengono liquidate -con riferimento ai valori medi della tabella di riferimento ex Dm. 55/2014 aggiornato sulla base del Dm 147/2022 (scaglione da € 520.000,00 a € 1.000.000,00), diminuiti del 20%, tenuto conto che il valore della causa è vicino al minimo dello scaglione e considerando altresì le questioni trattate e l'attività effettivamente svolta- nelle seguenti voci analitiche:
per la fase studio € 3.685,60;
per la fase introduttiva € 2.431,20;
per la fase di trattazione/istruttoria € 10.827,20;
per la fase decisionale € 6.410,40;
per complessivi € 23.354,40 per compensi e € 545,00 per spese vive (Cu e marca), oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%, Iva se dovuta e Cpa come per legge.
Nei rapporti tra la e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, seguono la CP_1 soccombenza di quest'ultima e vengono liquidate -con riferimento ai valori medi della tabella di riferimento ex Dm. 55/2014 aggiornato sulla base del Dm 147/2022 (scaglione da €
520.000,00 a € 1.000.000,00), diminuiti del 20%, tenuto conto che il valore della causa è vicino al minimo dello scaglione e considerando altresì le questioni trattate e l'attività effettivamente svolta- nelle seguenti voci analitiche: per la fase studio € 3.685,60;
15 per la fase introduttiva € 2.431,20;
per la fase di trattazione/istruttoria € 10.827,20;
per la fase decisionale € 6.410,40;
per complessivi € 23.354,40 per compensi, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%, Iva se dovuta e Cpa come per legge.
PQM
Definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione, deduzione,
1) NN la al pagamento in favore della dell'importo di CP_1 Parte_1
€ 597.203,24, oltre interessi ex art. 1284 c. 4 Cc dalla domanda giudiziale (notifica del decreto ingiuntivo del Tribunale di Cuneo n. 823 del 26/06/2019) al saldo;
2) NN la Controparte_2
a rimborsare alla quanto questa è condannata a corrispondere alla CP_1 Parte_1 in base al punto 1);
3) NN la a rimborsare alla le spese di lite che liquida CP_1 Parte_1 in € 23.354,40 per compensi e € 545,00 per spese vive, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%, Iva se dovuta e Cpa come per legge;
4) NN la Controparte_2
a rimborsare alla le spese di lite che liquida in € 23.354,40 per compensi, oltre al CP_1 rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%, Iva se dovuta e Cpa come per legge.
Torino, 21/10/2025
Il Giudice
dr.ssa Rachele Olivero
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