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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 10/04/2025, n. 30 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 30 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. 2183/2024 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
Il Tribunale ordinario di Spoleto riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia Matteini Presidente rel.
Dott.ssa Sara Trabalza Giudice
Dott. Alberto Cappellini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado, iscritta al n. 2183/2024 R.G.V.G., promossa con ricorso depositato in data
12.12.2024,
DA
(C.F. ), nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...],
e
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente in Parte_2 C.F._2
Marsciano (PG) Via San Fiorenzo n. 4, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Paolo Bartoli ed elettivamente domiciliati, giusta procura in atti, in Perugia, Via Fiume n. 17, presso il Difensore;
- RICORRENTI -
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Torgiano in data 8.06.1997 (atto n. 7, parte
II serie A, anno 1997)
con i figli;
, nato in data [...] e , nata in data [...]; CP_1 Controparte_2
pagina 1 di 4 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis.51 cpc personalmente sottoscritto e depositato in data 12.12.2024, contente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti
Condizioni:
“1. La casa coniugale sita in Deruta (PG) Piazza A. Moro n. 1/A distinta al Catasto al foglio 26, particella 297 sub 16 e 31 - di cui i coniugi hanno acquistato la piena proprietà, ciascuno in ragione del 50%, con atto di compravendita del 10.01.1994 rep. n. 103330 - (Doc. 7) rimarrà nella disponibilità esclusiva della
Signora che ivi manterrà la propria residenza anagrafica, unitamente ai due figli Parte_1 CP_1
ed ; CP_2
2. il Signor ha già provveduto da tempo a trasferirsi a Marsciano Via San Fiorenzo n.4 ed ove Pt_2
ha trasferito - e manterrà - la propria residenza;
3. i coniugi dichiarano che il figlio maggiore è economicamente indipendente, avendo da tempo CP_1
in essere un contratto di lavoro a tempo indeterminato,
4. mentre per la IG , che frequenta ancora la scuola superiore, i coniugi hanno raggiunto il CP_2
seguente accordo economico: il padre Sig. corrisponderà a titolo di suo mantenimento la Pt_2 somma mensile di € 500,00 da versare alla Signora mediante bonifico su conto corrente Parte_1
a lei intestato entro il 18 di ogni mese. Il tutto a decorrere dal primo mese successivo a quello in cui verrà tenuta l'udienza di comparizione delle parti. Il quantum verrà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT sul costo della vita.
5. i coniugi convengono che le spese straordinarie da sostenere per la IG – sia quelle connotate dalla previa concertazione che quelle connotate dalla non necessità della previa concertazione - sono individuate nelle causali attraverso il richiamo al protocollo d'intesa del 25.05.2016 stipulato, tra gli altri, dal Tribunale di Perugia e l'Ordine degli Avvocati di Perugia che qui è da intendersi per integralmente riportato e trascritto. Entrambi contribuiranno nella misura del 50% ciascuno;
6. I coniugi, inoltre, hanno raggiunto, in materia economica, il seguente accordo, al fine di definire le questioni patrimoniali connesse al rapporto di coniugio e comunque al vincolo matrimoniale: il Signor si impegna e si obbliga a trasferire, libera da gravami e trascrizioni pregiudizievoli, la propria Pt_2
quota di proprietà della casa coniugale - così come descritta al punto 1 - alla Signora Parte_1
che, sin da ora, dichiara di accettare detto trasferimento;
7. ai fini fiscali i ricorrenti sin da ora chiedono che la cessione immobiliare di cui al punto che precede venga riconosciuta esente da ogni imposta e tassa ai sensi dell'art. 19, L. 6/03/1987, n. 74; pagina 2 di 4
8. i coniugi dichiarano, altresì, di avere, in relazione a tutto quanto non specificatamente indicato nel presente atto, di aver separatamente già definito ogni altra questione comunque collegata al pregresso rapporto coniugale ed al regime di separazione, con reciproca soddisfazione e di non avere null'altro a pretendere neppure a titolo a titolo di assegno divorzile;
9. i ricorrenti dichiarano, infine, di compensare integralmente tra loro le spese relative al presente giudizio”.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed insistito nell'accoglimento delle conclusioni congiunte.
All'udienza del 19.03.2025 sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc, la causa è stata rimessa nuovamente al Collegio per la decisione.
Gli atti sono stati trasmessi al PM in sede.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 comma 1 n. 2 lett. b) della L. 1° dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della già menzionata sentenza di separazione, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, per come allegata, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Sussistono nel caso di specie tutte le condizioni contemplate dall'art. 3 comma 1 n. 2 let. b) della
L.898/1970 e successive modifiche ed integrazioni per addivenire alla pronuncia richiesta.
Quanto alle spese di lite, si intendono compensate in ragione dell'accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Spoleto, ogni altra istanza disattesa, pronunciando sulla domanda congiuntamente proposta da e , così provvede: Parte_1 Parte_2
- DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da e in Torgiano in data 8.06.1997, trascritto Parte_1 Parte_2 nei Registri degli atti di Matrimonio dell'Ufficio dello Stato Civile del medesimo comune al n.
pagina 3 di 4 7, parte II serie A, anno 1997;
- OMOLOGA le condizioni di divorzio inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
- Prende atto elle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le Parti;
- DICHIARA le spese integralmente compensate;
- Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Torgiano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Spoleto, il 9.04.2025
Il Presidente est.
Claudia Matteini
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
Il Tribunale ordinario di Spoleto riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia Matteini Presidente rel.
Dott.ssa Sara Trabalza Giudice
Dott. Alberto Cappellini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado, iscritta al n. 2183/2024 R.G.V.G., promossa con ricorso depositato in data
12.12.2024,
DA
(C.F. ), nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...],
e
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente in Parte_2 C.F._2
Marsciano (PG) Via San Fiorenzo n. 4, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Paolo Bartoli ed elettivamente domiciliati, giusta procura in atti, in Perugia, Via Fiume n. 17, presso il Difensore;
- RICORRENTI -
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Torgiano in data 8.06.1997 (atto n. 7, parte
II serie A, anno 1997)
con i figli;
, nato in data [...] e , nata in data [...]; CP_1 Controparte_2
pagina 1 di 4 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis.51 cpc personalmente sottoscritto e depositato in data 12.12.2024, contente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti
Condizioni:
“1. La casa coniugale sita in Deruta (PG) Piazza A. Moro n. 1/A distinta al Catasto al foglio 26, particella 297 sub 16 e 31 - di cui i coniugi hanno acquistato la piena proprietà, ciascuno in ragione del 50%, con atto di compravendita del 10.01.1994 rep. n. 103330 - (Doc. 7) rimarrà nella disponibilità esclusiva della
Signora che ivi manterrà la propria residenza anagrafica, unitamente ai due figli Parte_1 CP_1
ed ; CP_2
2. il Signor ha già provveduto da tempo a trasferirsi a Marsciano Via San Fiorenzo n.4 ed ove Pt_2
ha trasferito - e manterrà - la propria residenza;
3. i coniugi dichiarano che il figlio maggiore è economicamente indipendente, avendo da tempo CP_1
in essere un contratto di lavoro a tempo indeterminato,
4. mentre per la IG , che frequenta ancora la scuola superiore, i coniugi hanno raggiunto il CP_2
seguente accordo economico: il padre Sig. corrisponderà a titolo di suo mantenimento la Pt_2 somma mensile di € 500,00 da versare alla Signora mediante bonifico su conto corrente Parte_1
a lei intestato entro il 18 di ogni mese. Il tutto a decorrere dal primo mese successivo a quello in cui verrà tenuta l'udienza di comparizione delle parti. Il quantum verrà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT sul costo della vita.
5. i coniugi convengono che le spese straordinarie da sostenere per la IG – sia quelle connotate dalla previa concertazione che quelle connotate dalla non necessità della previa concertazione - sono individuate nelle causali attraverso il richiamo al protocollo d'intesa del 25.05.2016 stipulato, tra gli altri, dal Tribunale di Perugia e l'Ordine degli Avvocati di Perugia che qui è da intendersi per integralmente riportato e trascritto. Entrambi contribuiranno nella misura del 50% ciascuno;
6. I coniugi, inoltre, hanno raggiunto, in materia economica, il seguente accordo, al fine di definire le questioni patrimoniali connesse al rapporto di coniugio e comunque al vincolo matrimoniale: il Signor si impegna e si obbliga a trasferire, libera da gravami e trascrizioni pregiudizievoli, la propria Pt_2
quota di proprietà della casa coniugale - così come descritta al punto 1 - alla Signora Parte_1
che, sin da ora, dichiara di accettare detto trasferimento;
7. ai fini fiscali i ricorrenti sin da ora chiedono che la cessione immobiliare di cui al punto che precede venga riconosciuta esente da ogni imposta e tassa ai sensi dell'art. 19, L. 6/03/1987, n. 74; pagina 2 di 4
8. i coniugi dichiarano, altresì, di avere, in relazione a tutto quanto non specificatamente indicato nel presente atto, di aver separatamente già definito ogni altra questione comunque collegata al pregresso rapporto coniugale ed al regime di separazione, con reciproca soddisfazione e di non avere null'altro a pretendere neppure a titolo a titolo di assegno divorzile;
9. i ricorrenti dichiarano, infine, di compensare integralmente tra loro le spese relative al presente giudizio”.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed insistito nell'accoglimento delle conclusioni congiunte.
All'udienza del 19.03.2025 sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc, la causa è stata rimessa nuovamente al Collegio per la decisione.
Gli atti sono stati trasmessi al PM in sede.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 comma 1 n. 2 lett. b) della L. 1° dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della già menzionata sentenza di separazione, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, per come allegata, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Sussistono nel caso di specie tutte le condizioni contemplate dall'art. 3 comma 1 n. 2 let. b) della
L.898/1970 e successive modifiche ed integrazioni per addivenire alla pronuncia richiesta.
Quanto alle spese di lite, si intendono compensate in ragione dell'accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Spoleto, ogni altra istanza disattesa, pronunciando sulla domanda congiuntamente proposta da e , così provvede: Parte_1 Parte_2
- DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da e in Torgiano in data 8.06.1997, trascritto Parte_1 Parte_2 nei Registri degli atti di Matrimonio dell'Ufficio dello Stato Civile del medesimo comune al n.
pagina 3 di 4 7, parte II serie A, anno 1997;
- OMOLOGA le condizioni di divorzio inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
- Prende atto elle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le Parti;
- DICHIARA le spese integralmente compensate;
- Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Torgiano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Spoleto, il 9.04.2025
Il Presidente est.
Claudia Matteini
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