Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 24/04/2025, n. 614 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 614 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Treviso Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in persona dei magistrati: dott.ssa Susanna Menegazzi Presidente dott.ssa Alessandra Pesci giudice rel. dott.ssa Cristina Bandiera giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di modifica delle condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso) iscritta al RG. n. 6960/2023, promossa da
(c.f. ), nato/a a VITTORIO Parte_1 C.F._1
con l'avv. FEDERICA NADALUTTI
RICORRENTE
contro
(c.f. , nato/a a Controparte_1 C.F._2 1988 con l'avv. FEDERICA NADALUTTI, ai soli fini della precisazione delle conclusioni congiunte
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA IN SEDE
Causa rimessa alla decisione del Collegio sulle conclusioni congiunte precisate dalle parti all'udienza del 28.03.2025.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
All'udienza del 28.03.2025, all'esito della disposta CTU, le parti hanno raggiunto un accordo quanto alla modifica dei vigenti provvedimenti inerenti alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sulla minore (nata a [...], il [...]), con particolare Persona_1 riferimento al regime di affidamento e ai turni di responsabilità genitoriale.
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Ritiene il Collegio che le nuove condizioni di affidamento e visita della minore – come riportate in dispositivo – siano rispondenti all'interesse della stessa e compatibili con la condizione personale e lavorativa dei genitori, oltre che coerenti con le indicazioni restituite dalla CTU all'esito delle operazioni peritali (cui hanno fattivamente partecipato entrambi i genitori, pur non essendo il all'epoca formalmente costituito in giudizio). Pt_1
Risulta, inoltre, che nel corso della sperimentazione condotta dalla CTU,
(che ha da poco compiuto 4 anni) abbia favorevolmente accolto le Per_1 modifiche apportate ai tempi ed alle modalità di visita del padre (che hanno subito, per l'effetto, un ampliamento), al quale è molto affezionata.
Vista l'espressa comune richiesta di non dare corso al monitoraggio annuale da parte dei Servizi Sociali territorialmente competenti, ogni futura modifica delle vigenti condizioni – anche per quanto concerne il regime di affidamento – è rimessa all'iniziativa degli stessi genitori, ove ne ricorrano i presupposti.
Restano ferme le condizioni di cui alla prima regolamentazione, come recepite da questo Tribunale con decreto del 26.09.2022, ove non incompatibili con il nuovo assetto stabilito dai genitori.
Per accordo delle parti, infine, le spese di CTU sono ripartite al 50% ciascuno.
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PQM
Il Tribunale in composizione collegiale, a modifica delle condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale sulla minore (nata a [...], il Persona_1 4.04.2021), così provvedere secondo l'accordo raggiunto dalle parti all'udienza del 28.03.2025:
“- affidare in via esclusiva la minore alla Signora con Per_1 Pt_1 collocamento prevalente e residenza presso la madre;
- prevedere un calendario di frequentazioni tra la minore e il Signor come Per_1 stabilito nella Ctu da intendersi in questa sede integralmente richiamata (con esclusione del monitoraggio del Servizio territoriale di riferimento);
- confermare, quanto al resto, quanto stabilito con decreto del 26.09.22 n.
5883/2022 R.G.;
- porre in via definitiva le spese di CTU a carico di entrambe le parti”. Così deciso nella camera di consiglio del 23 aprile 2025.
Il Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi
Il giudice est. dott.ssa Alessandra Pesci
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