Sentenza breve 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5Q, sentenza breve 09/06/2025, n. 11239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11239 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 09/06/2025
N. 11239/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04044/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cpa;
sul ricorso numero di registro generale 4044 del 2025, proposto dalla Sig.ra
-OMISSIS- rappresentata e difesa dall'avv. Houssam Dakraoui , con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia.
contro
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI), Ministero dell'Interno, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, 12.
per l'annullamento
-previa tutela cautelare -
-del provvedimento n.595 del 23/1/2025 di diniego del visto per motivi di lavoro stagionale, emesso dal Consolato Generale d’Italia a AS e notificato a mani proprie alla destinataria il 30/1/2025
- di ogni altro provvedimento e/o atto presupposto, connesso e conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 giugno 2025 il dott. Roberto Maria Giordano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cpa;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Ritenuto che
-il gravato provvedimento n. 595 del 23/1/2025 di diniego del visto per motivi di lavoro stagionale
-motivato in considerazione del fatto che il nominativo della richiedente è incluso nella lista dei segnalati locali dei cd. Partener Shengen – viene corroborato, nella relazione n.738 del 10/4/2025 sui fatti di causa della Sede di AS , evidenziando che l’odierna ricorrente, in occasione di due precedenti richieste di visto - rispettivamente, per l’Italia nel 2013 e per la Francia nel 2015 – aveva prodotto documentazione contraffatta .
Considerato che entrambi i precedenti inducono a considerare come r agionevole il rischio migratorio prospettato dall’amministrazione resistente, il Collegio respinge il gravame, disponendo nondimeno l’integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Quater ), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese processuali compensate .
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Arzillo, Presidente
Roberto Maria Giordano, Referendario, Estensore
Danilo Carrozzo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Maria Giordano | Francesco Arzillo |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.