Articolo 108 del Codice civile
Articolo 107Articolo 109
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19 aprile 1942
Art. 108.

(Inapponibilita' di termini e condizioni).

La dichiarazione degli sposi di prendersi rispettivamente in marito e in moglie non puo' essere sottoposta ne' a termine ne' a condizione.

Se le parti aggiungono un termine o una condizione, l'ufficiale dello stato civile non puo' procedere alla celebrazione del matrimonio. Se cio' nonostante il matrimonio e' celebrato, il termine e la condizione si hanno per non apposti.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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