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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 05/05/2025, n. 95 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 95 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto
Sezione Unica Civile composta dai Magistrati
Dott.ssa Anna Maria Marra Presidente rel.
Dott. Michele Campanale Consigliere
Dott.ssa Claudia Calabrese Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 304/2023 R.G. promossa da
(c.f. ), rappr. e dif. dall'Avv. Sante Parte_1 C.F._1
Annese
APPELLANTE contro
(c.f. ), rappr. e dif. dall'Avv. Giacomo Foti CP_1 C.F._2
APPELLATA
Conclusioni: ha concluso come da note autorizzate ex art. 352 c.p.c. CP_1
mentre per , non avendo depositato le dette note, valgono le Parte_1 conclusioni dell'atto di appello.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Taranto CP_1 [...]
ed premetteva di aver acquistato con atto del 16 marzo 2010 la proprietà del Parte_1
fondo rustico ubicato in agro di Castellaneta, località Mater Christi, riportato in N.C.T. di detto Comune al foglio 59 particella 51, e di aver consentito al medesimo, in ragione del rapporto personale esistente tra le parti, di continuare ad accedere al terreno e a farne uso anche dopo l'alienazione fino a quando, interrotta ogni forma di relazione interpersonale, la deducente sin dal febbraio 2017, quale proprietaria, lo aveva invitato senza successo a restituirle l'immobile, tanto esposto chiedeva accertarsi il suo diritto di proprietà sull'immobile e ordinarsi al convenuto di rilasciarlo, libero e sgombro da cose di sua appartenenza, con fissazione di un termine per l'esecuzione dell'ordine, con vittoria di spese.
Si costituiva affermando che l'atto di compravendita del 16 marzo Parte_1
2010 era del tutto simulato;
faceva presente di aver intrattenuto con la GE una convivenza more uxorio protrattasi dal 2006 sino al febbraio 2017 con comune residenza in Massafra e poi in Palagiano;
precisava di aver acquistato il fondo oggetto di causa da e al prezzo di lire 66.000.000, versato Persona_1 CP_2
- quanto a lire 20.000.000 - per contanti e - quanto al resto - mediante otto effetti cambiari da lire 5.000.000 e tre effetti cambiari da lire 2.000.000; spiegava di aver svolto attività commerciale come panificatore dal 1987 al 2000 (data in seguito anticipata al 1997), abbandonata per motivi di salute, e di aver accumulato nel tempo debiti verso fornitori, verso l' per omesso versamento di contributi previdenziali CP_3 nonché per imposte e tasse, sicché nel 2010, al fine di evitare l'espropriazione del bene da parte dei creditori, ne aveva trasferito la proprietà alla GE con l'intesa della predisposizione, successivamente alla stipula dell'atto notarile, di una scrittura privata che chiarisse che si trattava di un atto simulato, ma aggiungeva che, dati i rapporti di convivenza, la scrittura era stata rinviata e poi non era stata più sottoscritta per la interruzione del rapporto affettivo;
sosteneva che la richiesta rivolta dall'esponente alla predetta, una volta venuto meno il rapporto di fiducia, di dar corso alla stipula di un nuovo atto di trasferimento dell'immobile in suo favore non aveva sortito alcun effetto attesa la irreperibilità della GE la quale aveva trasferito altrove la sua residenza;
evidenziava poi alcune circostanze rivelatrici della natura “fiduciaria” dell'atto del 16 marzo 2010 ed in particolare l'esiguità del prezzo che la controparte affermava di aver pagato rispetto a quello a cui era stato acquistato nel 1992 nonché la rinuncia ad ogni accertamento ipocatastale ed all'esame dei titoli di provenienza da parte della GE, come risultava dal rogito.
Espletati gli interpelli reciprocamente deferiti e ammessi, il Tribunale adito, con sentenza n. 878/2023 pubblicata il 17 aprile 2023, accoglieva la domanda attorea e condannava il convenuto al rilascio dell'immobile ed alla rifusione delle spese di lite in favore della GE.
pag. 2/8 In particolare il giudice a quo, rilevato che il convenuto, al fine di provare la simulazione assoluta fatta valere per paralizzare la domanda attorea, avrebbe dovuto produrre una controdichiarazione, ciò che non aveva avuto luogo, né ricorrendo le ipotesi previste dall'art. 2724 c.c. per ammettersi la prova testimoniale, i.e. l'esistenza di un principio di prova per iscritto, l'impossibilità morale o materiale di procurarsi una prova scritta, la perdita incolpevole del documento;
regolamentava le spese di lite in base al principio di soccombenza.
Avverso tale sentenza ha proposto appello per i motivi che si Parte_1
esporranno in seguito ed ha concluso invocando l'ammissione della prova testimoniale richiesta in prime cure in memoria ex art. 183, co. 6 n. 2, c.p.c. e chiedendo il rigetto della domanda avversaria poiché infondata in fatto e in diritto, con vittoria delle spese di lite del doppio grado.
nel costituirsi in giudizio ha eccepito la nullità dell'atto di appello per CP_1 violazione dell'art. 163, co. 3 n. 7, c.p.c. in quanto carente dell'avvertimento ivi previsto;
nel merito ha chiesto la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione in quanto manifestamente infondata o il suo rigetto, opponendosi all'ammissione della prova testi avversaria, con richiesta - in subordine - di ammissione della propria prova testimoniale;
il tutto con vittoria delle spese del grado.
Con ordinanza del 20 dicembre 2023 è stata rigettata l'istanza ex art. 283 c.p.c..
La causa viene ora in decisione sulle conclusioni indicate in epigrafe all'esito della scadenza dei termini ex art. 352 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare si rileva il difetto di fondamento della censura di nullità dell'atto di appello sollevata dalla in quanto non contenente l'avviso previsto dall'art. 163, CP_1
co. 3 n. 7, c.p.c.. L'art. 342 c.p.c., per consolidato e condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, non richiede che l'appello da proporsi con atto di citazione contenga anche lo specifico avvertimento, prescritto dalla disposizione su citata, secondo cui la costituzione, oltre i termini di legge, implica le decadenze di cui agli artt.
38 e 167 c.p.c., atteso che queste ultime si riferiscono solo al regime delle decadenze nel giudizio di primo grado e, in difetto di un'espressa previsione di legge, la prescrizione di tale avvertimento non può essere estesa alle decadenze che in appello comporta la pag. 3/8 mancata tempestiva costituzione dell'appellato (da ultimo si veda Cass. ord. 10 marzo
2022, n. 7772).
In secondo luogo si segnala l'insussistenza della prospettata manifesta infondatezza dell'impugnazione.
Passando oltre, , dopo aver affermato la correttezza della Parte_1
qualificazione della fattispecie operata dal giudice a quo in termini di simulazione assoluta, ha censurato la mancata ammissione della prova testimoniale offerta dal deducente al fine di prova la ridetta simulazione per violazione dell'art. 2724 c.c. il quale annovera tra le eccezioni al divieto di prova testimoniale il caso in cui in cui il contraente sia stato nell'impossibilità morale e materiale di procurarsi una prova scritta;
al riguardo ha ricordato di aver allegato nell'atto di citazione introduttivo del giudizio l'accordo intercorso con la GE di trasferirle la proprietà del bene al fine di sottrarlo ai creditori con l'intesa di predisporre una successiva scrittura volta a chiarire che si trattava di atto simulato, scrittura che, dato il rapporto di convivenza, era stata rinviata sino al punto di non essere più sottoscritta a seguito dell'interruzione del rapporto affettivo;
ha ricordato, altresì, di aver spiegato sin dal principio del giudizio che, con la cessazione della convivenza, era venuto meno “il rapporto di fiducia” sicché aveva richiesto alla GE la stipula di “un nuovo atto notarile” in favore del deducente senza tuttavia sortire alcun esito attesa l'irreperibilità della predetta che aveva trasferito la sua residenza altrove;
ha poi richiamato ulteriori circostanze rivelatrici della simulazione quali ∙ la convivenza more uxorio con la controparte durata dal 2006 al febbraio 2017, ∙
l'abbandono dell'attività di panificatore nel 1997, ∙ l'effettivo prezzo di acquisto dell'immobile oggetto di causa versato dal deducente nel 1992, a fronte del quale il prezzo di euro 1.200,00 indicato nell'atto del 16 marzo 2010 non si spiegava altrimenti se non con la sua simulazione, ∙ la rinuncia agli accertamenti ipocatastali ed all'esame dei titoli di provenienza da parte della come si leggeva nell'atto del 16 marzo CP_1
2010, ∙ la conservazione da parte dell'esponente del possesso esclusivo del terreno in questione, tutte circostanze - documentate ovvero oggetto della richiesta di prova testimoniale non ammessa su cui ha insistito - delle quali il primo giudice non aveva tenuto conto;
pag. 4/8 ha lamentato, infine, l'erroneità della condanna del convenuto al pagamento delle spese di lite in favore della GE, nonostante quest'ultima fosse stata ammessa al patrocinio a spese dello stato, costituente pronuncia tale da consentirle di conseguire un ingiusto vantaggio economico non avendo la stessa sopportato alcuna spesa per il giudizio.
Le censure rivolte alla mancata ammissione della prova testimoniale, in luogo della controdichiarazione scritta, per provare l'accordo simulatorio ed alla omessa considerazione degli elementi di valutazione ricavabili dalle circostanze documentali sono infondate.
Non è sufficiente allegare in via generica l'esistenza di un rapporto di convivenza more uxorio tra le parti di un contratto per accedere tout court alla prova per testi della simulazione assoluta dello stesso ai sensi dell'art. 2724 n. 2 c.c. in deroga rispetto ai limiti previsti dall'art. 2722 c.c., disposizione applicabile anche alla prova della simulazione assoluta (ex plurimis Cass. 4 maggio 2007, n. 10240). Diversamente opinando, si ammetterebbe, più in generale, la deroga ai limiti della prova testimoniale in materia di contratti ogniqualvolta tra le parti fosse in corso una relazione affettiva al tempo della stipula. E' invece necessario che vengano tempestivamente addotte e provate, circostanze idonee a configurare l'impossibilità morale o materiale di procurarsi una prova scritta o, comunque, devono ricorrere speciali e peculiari circostanze rivelatrici di una specifica situazione di impedimento piscologico alla richiesta di una dichiarazione siffatta, ciò che nel caso di specie è del tutto carente. Ed invero il , come si è visto, si è limitato ad asserire che, al fine di sottrarre i Parte_1 beni ai creditori, aveva concordato il trasferimento dell'immobile alla GE con l'intesa di sottoscrivere successivamente una scrittura in cui chiarire che l'atto era simulato, cosa che era stata rinviata stante il rapporto di convivenza, ma non ha indicato alcuna specifica circostanza integrante l'impossibilità morale o materiale di procurarsi la ridetta controdichiarazione. Quanto al riferimento dell'impugnante al fatto di aver rivolto una richiesta di stipula di un atto notarile per dar corso al ritrasferimento del bene in suo favore essendo venuto meno “il rapporto di fiducia”, in tesi rivolta alla
GE una volta cessata la relazione sentimentale, richiesta rimasta senza esito poiché la predetta era divenuta irreperibile avendo spostato altrove la residenza, trattasi di deduzione in conflitto con l'assunto della natura simulata dell'atto, dovendosi pag. 5/8 distinguere tra intestazione fittizia e intestazione fiduciaria, le quali danno luogo a fattispecie del tutto diverse poiché nell'un caso l'atto è meramente apparente poiché alcun trasferimento è stato voluto dalle parti, mentre nell'altro caso il trasferimento è voluto ma colui al quale il bene viene trasferito assume l'impegno, avente portata obbligatoria, di ritrasferirlo all'alienante su sua richiesta o quando si sia realizzato lo scopo per il quale l'operazione è stata posta in essere. Ad ogni modo, puntualizzato che la irreperibilità è stata evocata in maniera del tutto atecnica e comunque non vi è allegazione di fatti idonei a comprovarla non essendo sufficiente l'asserito trasferimento di residenza della GE ad integrarlo, non è ravvisabile neppure l'impossibilità materiale di procurarsi la controdichiarazione necessaria alla prova della simulazione allegata.
In conclusione va condivisa la valutazione di insussistenza dei presupposti per la deroga ai limiti della prova testimoniale e per conseguenza della prova per presunzioni ai sensi dell'art. 2729 c.c.. Quest'ultima considerazione esclude la possibilità di assegnare rilevanza alle circostanze indicate dall'impugnante a sostegno dell'assunto della natura simulata dell'atto del 16 marzo 2010, non senza osservare che la finalità di sottrarre i beni ai creditori risulta allegata in maniera generica ed è anzi smentita dalla esistenza di ipoteca legale iscritta in data 15 gennaio 2005, e quindi anteriormente alla ridetta compravendita, a favore di come si ricava dalla documentazione prodotta CP_4
dalla appellata.
Per completezza si segnala che l'interpello della GE non ha consentito di acquisire alcuna confessione in ordine all'assunto della mera apparenza della compravendita di cui all'atto notarile del 16 marzo 2010 (Cass. 10 aprile 2018, n. 8804, Cass. 26 febbraio
2004, n. 3869).
Passando all'esame della censura rivolta alla condanna alle spese direttamente in favore della GE invece che in favore dello Stato ai sensi dell'art. 133 d.pr. n. 115/2002 e successive modifiche, si rileva che trattasi di errore suscettibile di correzione attraverso procedimento ex art. 287 c.p.c., tanto più che la controparte non ne ha contestato la ricorrenza ed ha prodotto il decreto di liquidazione ex art. 116 d.p.r. n. 115/2002 e successive modifiche. Ora, qualificata la richiesta in termini di istanza di correzione di errore materiale, a cui il ha interesse al fine di evitare l'esistenza di un titolo Parte_1
pag. 6/8 potenzialmente azionabile nei suoi confronti, e stante il concorrente potere di emenda spettante al giudice di appello, va disposta la condanna alla rifusione delle spese di lite in favore dello Stato invece che in favore della GE.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo in applicazione in applicazione dei parametri previsti dal d.m. n. 147/2022 tenuto conto del valore della controversia, stabilita ai sensi dell'art. 15 c.p.c. in ragione del reddito dominicale risultante dall'atto di compravendita del 16 marzo 2010 (euro 2,76), nonché tenuto conto delle attività effettivamente espletate (tre fasi del giudizio ordinario e sub procedimento ex art. 283 c.p.c.), seguono la soccombenza con conseguente condanna del al loro versamento in favore Parte_1
dello Stato, considerato che anche per questo grado la GE risulta ammessa al patrocinio a spese dello stato.
Deve, infine, darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, d.p.r. n. 115/2002, attestazione doverosa pur a fronte dell'ammissione del al patrocinio a spese Parte_1
dello stato, mentre spetterà all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. s.u. 20 febbraio 2020, n. 4315).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto – Sezione Unica Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_1
sentenza del Tribunale di Taranto n. 878/2023, pubblicata in data 17 aprile 2023, così provvede:
1) in accoglimento della istanza di correzione della sentenza di primo grado, dispone che al punto 3) del dispositivo della sentenza impugnata, ove si legge: “Condanna il convenuto al pagamento delle spese processuali in favore dell'attore che liquida in E.
2.500,00 per compensi, oltre iva e cap e rimb. Forf. 15%”, si legga invece: “Condanna il convenuto al pagamento delle spese processuali in favore dell'attore che liquida in E.
2.500,00 per compensi, oltre iva e cap e rimb. Forf. 15%”;
2) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
pag. 7/8 3) condanna alla rifusione in favore dello Stato delle spese di lite del Parte_1
presente grado, liquidate in euro 1.000,00, oltre spese generali nella percentuale del
15%, i.v.a e c.p.a.;
4) dichiara, ai sensi art. 13, co. 1-quater, d.p.r. n. 115\2002, la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Taranto nella camera di consiglio del 16 aprile 2025.
Il Presidente est.
(dott.ssa Anna Maria Marra)
pag. 8/8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto
Sezione Unica Civile composta dai Magistrati
Dott.ssa Anna Maria Marra Presidente rel.
Dott. Michele Campanale Consigliere
Dott.ssa Claudia Calabrese Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 304/2023 R.G. promossa da
(c.f. ), rappr. e dif. dall'Avv. Sante Parte_1 C.F._1
Annese
APPELLANTE contro
(c.f. ), rappr. e dif. dall'Avv. Giacomo Foti CP_1 C.F._2
APPELLATA
Conclusioni: ha concluso come da note autorizzate ex art. 352 c.p.c. CP_1
mentre per , non avendo depositato le dette note, valgono le Parte_1 conclusioni dell'atto di appello.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Taranto CP_1 [...]
ed premetteva di aver acquistato con atto del 16 marzo 2010 la proprietà del Parte_1
fondo rustico ubicato in agro di Castellaneta, località Mater Christi, riportato in N.C.T. di detto Comune al foglio 59 particella 51, e di aver consentito al medesimo, in ragione del rapporto personale esistente tra le parti, di continuare ad accedere al terreno e a farne uso anche dopo l'alienazione fino a quando, interrotta ogni forma di relazione interpersonale, la deducente sin dal febbraio 2017, quale proprietaria, lo aveva invitato senza successo a restituirle l'immobile, tanto esposto chiedeva accertarsi il suo diritto di proprietà sull'immobile e ordinarsi al convenuto di rilasciarlo, libero e sgombro da cose di sua appartenenza, con fissazione di un termine per l'esecuzione dell'ordine, con vittoria di spese.
Si costituiva affermando che l'atto di compravendita del 16 marzo Parte_1
2010 era del tutto simulato;
faceva presente di aver intrattenuto con la GE una convivenza more uxorio protrattasi dal 2006 sino al febbraio 2017 con comune residenza in Massafra e poi in Palagiano;
precisava di aver acquistato il fondo oggetto di causa da e al prezzo di lire 66.000.000, versato Persona_1 CP_2
- quanto a lire 20.000.000 - per contanti e - quanto al resto - mediante otto effetti cambiari da lire 5.000.000 e tre effetti cambiari da lire 2.000.000; spiegava di aver svolto attività commerciale come panificatore dal 1987 al 2000 (data in seguito anticipata al 1997), abbandonata per motivi di salute, e di aver accumulato nel tempo debiti verso fornitori, verso l' per omesso versamento di contributi previdenziali CP_3 nonché per imposte e tasse, sicché nel 2010, al fine di evitare l'espropriazione del bene da parte dei creditori, ne aveva trasferito la proprietà alla GE con l'intesa della predisposizione, successivamente alla stipula dell'atto notarile, di una scrittura privata che chiarisse che si trattava di un atto simulato, ma aggiungeva che, dati i rapporti di convivenza, la scrittura era stata rinviata e poi non era stata più sottoscritta per la interruzione del rapporto affettivo;
sosteneva che la richiesta rivolta dall'esponente alla predetta, una volta venuto meno il rapporto di fiducia, di dar corso alla stipula di un nuovo atto di trasferimento dell'immobile in suo favore non aveva sortito alcun effetto attesa la irreperibilità della GE la quale aveva trasferito altrove la sua residenza;
evidenziava poi alcune circostanze rivelatrici della natura “fiduciaria” dell'atto del 16 marzo 2010 ed in particolare l'esiguità del prezzo che la controparte affermava di aver pagato rispetto a quello a cui era stato acquistato nel 1992 nonché la rinuncia ad ogni accertamento ipocatastale ed all'esame dei titoli di provenienza da parte della GE, come risultava dal rogito.
Espletati gli interpelli reciprocamente deferiti e ammessi, il Tribunale adito, con sentenza n. 878/2023 pubblicata il 17 aprile 2023, accoglieva la domanda attorea e condannava il convenuto al rilascio dell'immobile ed alla rifusione delle spese di lite in favore della GE.
pag. 2/8 In particolare il giudice a quo, rilevato che il convenuto, al fine di provare la simulazione assoluta fatta valere per paralizzare la domanda attorea, avrebbe dovuto produrre una controdichiarazione, ciò che non aveva avuto luogo, né ricorrendo le ipotesi previste dall'art. 2724 c.c. per ammettersi la prova testimoniale, i.e. l'esistenza di un principio di prova per iscritto, l'impossibilità morale o materiale di procurarsi una prova scritta, la perdita incolpevole del documento;
regolamentava le spese di lite in base al principio di soccombenza.
Avverso tale sentenza ha proposto appello per i motivi che si Parte_1
esporranno in seguito ed ha concluso invocando l'ammissione della prova testimoniale richiesta in prime cure in memoria ex art. 183, co. 6 n. 2, c.p.c. e chiedendo il rigetto della domanda avversaria poiché infondata in fatto e in diritto, con vittoria delle spese di lite del doppio grado.
nel costituirsi in giudizio ha eccepito la nullità dell'atto di appello per CP_1 violazione dell'art. 163, co. 3 n. 7, c.p.c. in quanto carente dell'avvertimento ivi previsto;
nel merito ha chiesto la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione in quanto manifestamente infondata o il suo rigetto, opponendosi all'ammissione della prova testi avversaria, con richiesta - in subordine - di ammissione della propria prova testimoniale;
il tutto con vittoria delle spese del grado.
Con ordinanza del 20 dicembre 2023 è stata rigettata l'istanza ex art. 283 c.p.c..
La causa viene ora in decisione sulle conclusioni indicate in epigrafe all'esito della scadenza dei termini ex art. 352 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare si rileva il difetto di fondamento della censura di nullità dell'atto di appello sollevata dalla in quanto non contenente l'avviso previsto dall'art. 163, CP_1
co. 3 n. 7, c.p.c.. L'art. 342 c.p.c., per consolidato e condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, non richiede che l'appello da proporsi con atto di citazione contenga anche lo specifico avvertimento, prescritto dalla disposizione su citata, secondo cui la costituzione, oltre i termini di legge, implica le decadenze di cui agli artt.
38 e 167 c.p.c., atteso che queste ultime si riferiscono solo al regime delle decadenze nel giudizio di primo grado e, in difetto di un'espressa previsione di legge, la prescrizione di tale avvertimento non può essere estesa alle decadenze che in appello comporta la pag. 3/8 mancata tempestiva costituzione dell'appellato (da ultimo si veda Cass. ord. 10 marzo
2022, n. 7772).
In secondo luogo si segnala l'insussistenza della prospettata manifesta infondatezza dell'impugnazione.
Passando oltre, , dopo aver affermato la correttezza della Parte_1
qualificazione della fattispecie operata dal giudice a quo in termini di simulazione assoluta, ha censurato la mancata ammissione della prova testimoniale offerta dal deducente al fine di prova la ridetta simulazione per violazione dell'art. 2724 c.c. il quale annovera tra le eccezioni al divieto di prova testimoniale il caso in cui in cui il contraente sia stato nell'impossibilità morale e materiale di procurarsi una prova scritta;
al riguardo ha ricordato di aver allegato nell'atto di citazione introduttivo del giudizio l'accordo intercorso con la GE di trasferirle la proprietà del bene al fine di sottrarlo ai creditori con l'intesa di predisporre una successiva scrittura volta a chiarire che si trattava di atto simulato, scrittura che, dato il rapporto di convivenza, era stata rinviata sino al punto di non essere più sottoscritta a seguito dell'interruzione del rapporto affettivo;
ha ricordato, altresì, di aver spiegato sin dal principio del giudizio che, con la cessazione della convivenza, era venuto meno “il rapporto di fiducia” sicché aveva richiesto alla GE la stipula di “un nuovo atto notarile” in favore del deducente senza tuttavia sortire alcun esito attesa l'irreperibilità della predetta che aveva trasferito la sua residenza altrove;
ha poi richiamato ulteriori circostanze rivelatrici della simulazione quali ∙ la convivenza more uxorio con la controparte durata dal 2006 al febbraio 2017, ∙
l'abbandono dell'attività di panificatore nel 1997, ∙ l'effettivo prezzo di acquisto dell'immobile oggetto di causa versato dal deducente nel 1992, a fronte del quale il prezzo di euro 1.200,00 indicato nell'atto del 16 marzo 2010 non si spiegava altrimenti se non con la sua simulazione, ∙ la rinuncia agli accertamenti ipocatastali ed all'esame dei titoli di provenienza da parte della come si leggeva nell'atto del 16 marzo CP_1
2010, ∙ la conservazione da parte dell'esponente del possesso esclusivo del terreno in questione, tutte circostanze - documentate ovvero oggetto della richiesta di prova testimoniale non ammessa su cui ha insistito - delle quali il primo giudice non aveva tenuto conto;
pag. 4/8 ha lamentato, infine, l'erroneità della condanna del convenuto al pagamento delle spese di lite in favore della GE, nonostante quest'ultima fosse stata ammessa al patrocinio a spese dello stato, costituente pronuncia tale da consentirle di conseguire un ingiusto vantaggio economico non avendo la stessa sopportato alcuna spesa per il giudizio.
Le censure rivolte alla mancata ammissione della prova testimoniale, in luogo della controdichiarazione scritta, per provare l'accordo simulatorio ed alla omessa considerazione degli elementi di valutazione ricavabili dalle circostanze documentali sono infondate.
Non è sufficiente allegare in via generica l'esistenza di un rapporto di convivenza more uxorio tra le parti di un contratto per accedere tout court alla prova per testi della simulazione assoluta dello stesso ai sensi dell'art. 2724 n. 2 c.c. in deroga rispetto ai limiti previsti dall'art. 2722 c.c., disposizione applicabile anche alla prova della simulazione assoluta (ex plurimis Cass. 4 maggio 2007, n. 10240). Diversamente opinando, si ammetterebbe, più in generale, la deroga ai limiti della prova testimoniale in materia di contratti ogniqualvolta tra le parti fosse in corso una relazione affettiva al tempo della stipula. E' invece necessario che vengano tempestivamente addotte e provate, circostanze idonee a configurare l'impossibilità morale o materiale di procurarsi una prova scritta o, comunque, devono ricorrere speciali e peculiari circostanze rivelatrici di una specifica situazione di impedimento piscologico alla richiesta di una dichiarazione siffatta, ciò che nel caso di specie è del tutto carente. Ed invero il , come si è visto, si è limitato ad asserire che, al fine di sottrarre i Parte_1 beni ai creditori, aveva concordato il trasferimento dell'immobile alla GE con l'intesa di sottoscrivere successivamente una scrittura in cui chiarire che l'atto era simulato, cosa che era stata rinviata stante il rapporto di convivenza, ma non ha indicato alcuna specifica circostanza integrante l'impossibilità morale o materiale di procurarsi la ridetta controdichiarazione. Quanto al riferimento dell'impugnante al fatto di aver rivolto una richiesta di stipula di un atto notarile per dar corso al ritrasferimento del bene in suo favore essendo venuto meno “il rapporto di fiducia”, in tesi rivolta alla
GE una volta cessata la relazione sentimentale, richiesta rimasta senza esito poiché la predetta era divenuta irreperibile avendo spostato altrove la residenza, trattasi di deduzione in conflitto con l'assunto della natura simulata dell'atto, dovendosi pag. 5/8 distinguere tra intestazione fittizia e intestazione fiduciaria, le quali danno luogo a fattispecie del tutto diverse poiché nell'un caso l'atto è meramente apparente poiché alcun trasferimento è stato voluto dalle parti, mentre nell'altro caso il trasferimento è voluto ma colui al quale il bene viene trasferito assume l'impegno, avente portata obbligatoria, di ritrasferirlo all'alienante su sua richiesta o quando si sia realizzato lo scopo per il quale l'operazione è stata posta in essere. Ad ogni modo, puntualizzato che la irreperibilità è stata evocata in maniera del tutto atecnica e comunque non vi è allegazione di fatti idonei a comprovarla non essendo sufficiente l'asserito trasferimento di residenza della GE ad integrarlo, non è ravvisabile neppure l'impossibilità materiale di procurarsi la controdichiarazione necessaria alla prova della simulazione allegata.
In conclusione va condivisa la valutazione di insussistenza dei presupposti per la deroga ai limiti della prova testimoniale e per conseguenza della prova per presunzioni ai sensi dell'art. 2729 c.c.. Quest'ultima considerazione esclude la possibilità di assegnare rilevanza alle circostanze indicate dall'impugnante a sostegno dell'assunto della natura simulata dell'atto del 16 marzo 2010, non senza osservare che la finalità di sottrarre i beni ai creditori risulta allegata in maniera generica ed è anzi smentita dalla esistenza di ipoteca legale iscritta in data 15 gennaio 2005, e quindi anteriormente alla ridetta compravendita, a favore di come si ricava dalla documentazione prodotta CP_4
dalla appellata.
Per completezza si segnala che l'interpello della GE non ha consentito di acquisire alcuna confessione in ordine all'assunto della mera apparenza della compravendita di cui all'atto notarile del 16 marzo 2010 (Cass. 10 aprile 2018, n. 8804, Cass. 26 febbraio
2004, n. 3869).
Passando all'esame della censura rivolta alla condanna alle spese direttamente in favore della GE invece che in favore dello Stato ai sensi dell'art. 133 d.pr. n. 115/2002 e successive modifiche, si rileva che trattasi di errore suscettibile di correzione attraverso procedimento ex art. 287 c.p.c., tanto più che la controparte non ne ha contestato la ricorrenza ed ha prodotto il decreto di liquidazione ex art. 116 d.p.r. n. 115/2002 e successive modifiche. Ora, qualificata la richiesta in termini di istanza di correzione di errore materiale, a cui il ha interesse al fine di evitare l'esistenza di un titolo Parte_1
pag. 6/8 potenzialmente azionabile nei suoi confronti, e stante il concorrente potere di emenda spettante al giudice di appello, va disposta la condanna alla rifusione delle spese di lite in favore dello Stato invece che in favore della GE.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo in applicazione in applicazione dei parametri previsti dal d.m. n. 147/2022 tenuto conto del valore della controversia, stabilita ai sensi dell'art. 15 c.p.c. in ragione del reddito dominicale risultante dall'atto di compravendita del 16 marzo 2010 (euro 2,76), nonché tenuto conto delle attività effettivamente espletate (tre fasi del giudizio ordinario e sub procedimento ex art. 283 c.p.c.), seguono la soccombenza con conseguente condanna del al loro versamento in favore Parte_1
dello Stato, considerato che anche per questo grado la GE risulta ammessa al patrocinio a spese dello stato.
Deve, infine, darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, d.p.r. n. 115/2002, attestazione doverosa pur a fronte dell'ammissione del al patrocinio a spese Parte_1
dello stato, mentre spetterà all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. s.u. 20 febbraio 2020, n. 4315).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto – Sezione Unica Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_1
sentenza del Tribunale di Taranto n. 878/2023, pubblicata in data 17 aprile 2023, così provvede:
1) in accoglimento della istanza di correzione della sentenza di primo grado, dispone che al punto 3) del dispositivo della sentenza impugnata, ove si legge: “Condanna il convenuto al pagamento delle spese processuali in favore dell'attore che liquida in E.
2.500,00 per compensi, oltre iva e cap e rimb. Forf. 15%”, si legga invece: “Condanna il convenuto al pagamento delle spese processuali in favore dell'attore che liquida in E.
2.500,00 per compensi, oltre iva e cap e rimb. Forf. 15%”;
2) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
pag. 7/8 3) condanna alla rifusione in favore dello Stato delle spese di lite del Parte_1
presente grado, liquidate in euro 1.000,00, oltre spese generali nella percentuale del
15%, i.v.a e c.p.a.;
4) dichiara, ai sensi art. 13, co. 1-quater, d.p.r. n. 115\2002, la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Taranto nella camera di consiglio del 16 aprile 2025.
Il Presidente est.
(dott.ssa Anna Maria Marra)
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