Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 12/06/2025, n. 885 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 885 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
n. rg5924 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti - Presidente-
Dott.ssa ANa Sassi - Giudice rel. -
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5924 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c. e 473 bis.51 c.p.c.
[...]
rappresentato e difeso, giusta Parte_1
procura in atti, dall'avv. GIARDINO DONATELLA presso il quale elettivamente domicilia in Napoli, al Corso Vittorio Emanuele n. 112,
E
rappresentato e difeso, giusta procura in Parte_2
atti, dall'avv. RAFFI ROSSELLA presso il quale elettivamente domicilia in Napoli, al Corso Vittorio Emanuele n. 112,
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 24/03/2025 e Parte_1
premettendo di aver contratto matrimonio in Parte_2
Quarto il 14/07/2016 e che dalla loro unione nasceva un figlio, AN, il
1
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“ i coniugi vivranno separati nel reciproco mutuo rispetto;
Il figlio AN di anni 8, sarà affidato in maniera condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione privilegiata presso la madre, alla quale va assegnata la casa coniugale, sita in Quarto (Na) alla Via De Falco n.152, in comproprietà tra i coniugi;
per effetto dell'assegnazione della casa coniugale, in cui continueranno a vivere la ed il figlio minore, la stessa, che ha già provveduto a volturare l'utenza del gas Pt_2
e che è già intestataria del contratto per l'acqua e della luce, provvederà a volturare anche il contratto telefonico ed a provvedere al relativo pagamento, nonché al pagamento degli oneri condominiali ordinari, con decorrenza dalla sottoscrizione del presente accordo;
gli oneri straordinari relativi alla casa coniugale in comproprietà, ricadranno, invece, a carico di entrambi i coniugi al 50%, come per legge;
per quanto riguarda il pagamento della Tari relativa all'anno 2025, il Sig.
, attuale intestatario, si impegna a provvedere al più presto, ma entro la data Parte_1
di udienza che verrà fissata nella presente separazione, ad effettuare il cambio di residenza e, quindi, a richiedere la cessazione della Tari relativa alla casa coniugale;
al pagamento della detta Tari ed in relazione al numero di 2 abitanti, provvederà, pertanto, la con riferimento al periodo a decorrere dalla richiesta di cambio di Pt_2
residenza di;
Parte_1
2 le parti concordano che entrambi potranno condividere l'uso del locale garage sito nello stabile e che costituisce pertinenza della casa coniugale, per cui potranno accedervi e custodire oggetti, oltre a conservare quanto già si trova attualmente;
il Sig. , per evitare ulteriori contrasti con la moglie alla presenza del figlio Parte_1
minore, ha già lasciato la casa coniugale e si è trasferito temporaneamente presso la casa dei genitori, sita in Quarto (Na) alla Via Kennedy n.167, e provvederà a ritirare tutti gli effetti personali entro il giorno successivo all'omologa della separazione;
Entrambi i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti, per cui rinunciano reciprocamente a qualsiasi assegno di mantenimento;
I coniugi si impegnano e si obbligano a versare la quota pari al 50% ciascuno delle rate del mutuo gravante sulla casa coniugale, fino alla sua estinzione (1.05.39); rate che allo stato ammontano ad € 479,35 mensili, con tasso fisso, oltre ad un importo di
€ 2,50 di commissioni. La quota a carico delle parti è, quindi, attualmente pari ad €
240,92 mensili (€ 481,85: 2);
Poiché allo stato il mutuo benché cointestato, viene pagato tramite il c/c intestato al
Sig. c/o la Banca Intesa San AO (Cod. IBAN Parte_1
[...]), per espressa volontà della la stessa si Pt_2
obbliga ad effettuare un bonifico mensile di importo pari alla sua quota, entro e non oltre il giorno 30 di ogni mese su detto c/c, per consentire all'Istituto Bancario di avere la disponibilità per coprire la rata in tempo utile per la relativa scadenza (giorno 1 di ogni mese).
In caso di ritardo nel versamento, le parti stabiliscono sin da ora che gli eventuali costi per sanzioni o interessi maturati, saranno a carico della e in caso di Pt_2
mancato pagamento di 2 rate, il Sig. che non può sostenere da solo le rate di Parte_1
mutuo, avrà facoltà di rivedere le condizioni del presente accordo, anche relativamente alla destinazione della casa coniugale;
Il Sig. provvederà entro il giorno 5 di ogni mese a versare alla Parte_1 Pt_2
l'importo di € 300,00 a mezzo bonifico bancario (cod. Iban
[...]), a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore, oltre al 50% delle spese straordinarie, secondo le modalità e come
3 indicate nel protocollo di intesa Coa Napoli del 7.03.18; il contributo al mantenimento sarà aggiornato secondo gli indici Istat a decorrere dall'anno successivo all'omologa della presente separazione, senza necessità di formale richiesta.
Per espresso accordo tra le parti, il Sig. provvederà altresì a versare Parte_1
direttamente ad AN il giovedì di ogni settimana, una paghetta settimanale di €
10,00, in modo da responsabilizzarlo nella gestione del piccolo importo a sua disposizione.
L'assegno Unico Universale per il figlio minore, sarà percepito da entrambi i genitori in misura del 50%; i coniugi si dichiarano disponibili a recarsi presso il per l'inserimento del Cod. Iban della e, nelle more del completamento della Pt_2
pratica presso l'Inps, il Sig. provvederà a rimborsare alla il 50% di Parte_1 Pt_2
quanto percepirà. Ciò con decorrenza dalla sottoscrizione del presente ricorso.
Le parti concordano che, ferma restando la facoltà di organizzare giorni ed orari di incontri tra il minore ed il papà nel rispetto delle reciproche esigenze, il papà potrà incontrare AN almeno 2 pomeriggi a settimana dall'uscita da scuola alle 21,30 dopo cena;
le parti, sin da ora concordano che il papà trascorrerà con AN il pomeriggio di lunedì e giovedì, con prelevamento a scuola ed accompagnamento a casa alle 21.30 dopo cena, nonché un fine settimana, a settimane alterne, dal sabato mattina alle ore
9,00 alla domenica alle ore 21.30 dopo cena.
Le parti stabiliscono espressamente che in caso di indisponibilità di AN ad incontrare il papà nei giorni stabiliti, per malattia o per altri motivi, il papà potrà recuperare il giorno. In caso di malattia o quando AN lo chiederà, il papà potrà recarsi a casa a far visita al minore.
Le parti precisano che durante i giorni in cui il minore sta con il papà, questi dovrà provvedere all'accompagnamento del figlio alle attività extrascolastiche o alle feste di amichetti e a quanto previsto in detti giorni.
Per le ferie estive, il papà potrà tenere il minore con sé per 15 giorni consecutivi o da suddividere in 2 periodi, nel mese di luglio e agosto, da concordare entro il 31 maggio di ogni anno.
4 Per le festività natalizie, le parti concordano che trascorreranno i giorni 24, 25. 31.12
e 1.01 con AN, alternandosi di anno in anno e così per il 26.12 e 6 gennaio e per le festività Pasquali.
A partire dalla Pasqua 25, AN trascorrerà con la mamma il giorno di Pasqua e con il papà il lunedì in Albis;
a dicembre 2025 AN trascorrerà con la madre il 24.12, e con il papà il giorno di Natale e così alternando di anno in anno anche per le altre festività (25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 1 novembre, 8 dicembre)
Per quanto riguarda le ricorrenze del minore (onomastico, compleanno, prima comunione etc), le parti concordano di trascorrerle insieme, se possibile;
in caso di disaccordo, il compleanno e l'onomastico saranno festeggiati separatamente, suddividendo la giornata tra loro. Le spese per le cerimonie saranno pagate da entrambi i coniugi al 50%, soltanto se c'è l'accordo tra di loro sulla scelta e sul relativo costo. Le parti sin da ora si impegnano a far partecipare alla vita del minore e, quindi, anche alle cerimonie, le rispettive famiglie, nel rispetto del vivere civile e nel preminente interesse del minore, di conservare un rapporto significativo con le stesse.
AN trascorrerà il giorno dell'onomastico, del compleanno del papà e la festa del papà con il papà; onomastico, compleanno e festa della mamma, con la mamma, anche se cade in un giorno previsto per l'incontro con il papà, con possibilità di recupero.
I coniugi si obbligano a comunicare ogni eventuale cambiamento di residenza, nonché a concordare ogni decisione su scelte importanti, relative al figlio minore.
Con la sottoscrizione del presente atto le parti reciprocamente dichiarano che una volta che il Sig. avrà ritirato tutti i suoi beni personali dalla casa coniugale, Parte_1
non avranno null'altro a pretendere per i reciproci, pregressi rapporti.
Ai sensi e per gli effetti di cui all'art.473 bis n.12 cpc, le parti dichiarano che non pendono altri procedimenti aventi ad oggetto in tutto o in parte le medesime domande formulate o domande ad esse connesse.
Le parti dichiarano espressamente di voler anticipare l'esecuzione delle condizioni contenute nel presente ricorso, sin dalla sottoscrizione del presente atto, in attesa dell'udienza e della successiva omologa.”
5 In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare); di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi del minore, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia la separazione personale dei coniugi
[...]
Parte_3
(atto n.12, parte I, s., reg. Atti Matrimonio anno 2016);
b) omologa le pattuizioni delle parti,
c) prende atto delle ulteriori condizioni,
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Quarto per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R
3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 06/06/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa ANa Sassi Dott.ssa Valeria Rosetti
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