Articolo 80 del Codice civile
Articolo 79Articolo 81
Versione
19 aprile 1942
Art. 80.

(Restituzione dei doni).

Il promittente puo' domandare la restituzione dei doni fatti a causa della promessa di matrimonio, se questo non e' stato contratto.

La domanda non e' proponibile dopo un anno dal giorno in cui s'e' avuto il rifiuto di celebrare il matrimonio o dal giorno della morte di uno dei promittenti.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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