Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 27/06/2025, n. 2577 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2577 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza composta dai Magistrati:
1. dr. Rosa Bernardina Cristofano Presidente
2. dr. Laura Scarlatelli Consigliere
3. dr. Paolo Barletta Consigliere rel.
a seguito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio all'udienza del 12.5.2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 870/2023 R.G. lavoro vertente
TRA
, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. Rosanna Tartaglione, presso il cui studio in Marcianise (CE) alla via Narducci n. 46 è elettivamente domiciliata -appellante-
E
-appellato n.c.- Controparte_1
, in persona del Presidente Controparte_2
p.t., elettivamente domiciliato in Napoli alla via A. De Gasperi n. 55 con l'avv. Massimo
Autieri, che lo rappresenta e difende come da procura generale alle liti rep. 37875 del
22.3.2024 per atto Notaio in Fiumicino - Roma Per_1
-appellato-
Controparte_3
, in persona del Direttore Regionale p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Maria Golia,
[...]
giusta procura generale alle liti rep. 17705, racc. 8545 del 18.6.2014 per Notaio di Napoli, Per_2
elettivamente domiciliato in Napoli alla via Nuovo Poggioreale, angolo via San Lazzaro
-appellato-
Con ricorso depositato presso il Giudice del lavoro del Tribunale di Nola in data 29.11.2019, proponeva opposizione avverso le cartelle esattoriali ed avvisi di addebito nn. Controparte_1
07120000116458178000; 07120010249245682000; 07120010285698652000;
07120010285698753000; 07120010338116482000; 07120020009890555000;
07120030009269155000; 07120030009269256000; 07120040007632136000;
07120070191976879000; 07120080251959842000; 37120112001725157000;
37120120001599818000; 37120120011942731000; 37120130001590089000;
37120130008057940000; 37120140000743974000; 37120140007288447000;
37120140015747104000; 37120150002871031000; 37120170006898503000;
37120180003112772000, emessi da ed avente ad oggetto un Pt_1 Controparte_4
omesso versamento contributi risalenti agli anni 1987-1988-1989-1990-1992-1993-1994- CP_5
1995-1996-1997-1998-1999-2004-2005-2011-2012-2013-2014-2016-2017 per un totale di euro
109.749,79, di cui aveva avuto conoscenza a seguito di notifica in data 21.10.2019 della intimazione di pagamento n. 07120199053507034000.
Instaurato ritualmente il contraddittorio, si costituivano le parti Controparte_6
CP_
ed chiedendo il rigetto dell'opposizione.
[...] CP_8
Il Giudice del lavoro adìto, con sentenza n. 1759 del 18.10.2022:
- ha dichiarato prescritto il credito di cui alle cartelle nn. 07120000116458178000;
07120010249245682000; 07120010285698652000; 07120010285698753000;
07120010338116482000; 07120020009890555000; 07120030009269155000;
07120030009269256000; 07120040007632136000; 07120070191976879000;
07120080251959842000;
- ha dichiarato la nullità degli avvisi di addebito nn. 37120112001725157000;
37120120011942731000; 37120130008057940000; 37120140007288447000;
37120150002871031000; 37120180003112772000;
- ha rigettato nel resto.
Avverso tale decisione ha proposto appello la con atto depositato tempestivamente presso CP_6
questa Corte in data 18.4.2023, deducendo: il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario riguardo al capo I della sentenza;
l'omessa considerazione del fatto che riguardo alle cartelle annullate, in relazione alle quali il primo Giudice aveva dichiarato la prescrizione, doveva essere dichiarata la cessata materia del contendere;
illegittimità in relazione alla dichiarata prescrizione dei crediti, con riferimento al capo III della sentenza, che ha ritenuto maturata la prescrizione per gli avvisi di addebito nn. 37120120001599818000 e 37120130001590089000, in quanto, rispetto ad essi, la suddetta intimazione di pagamento (contenente detti avvisi) non risultava ritualmente notificata e la successiva comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 0979720190000103900 era stata notificata oltre il quinquennio dalla notifica degli avvisi.
Non si è costituito rimanendo pertanto contumace. Controparte_1
Si è costituito l' riportandosi agli atti difensivi del primo grado. CP_8
CP_ Si è altresì costituito l' chiedendo il rigetto di tutte le domande proposte dal in CP_1
primo grado.
Lette le note scritte, all'odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione.
L'appello deve essere accolto parzialmente.
Sul primo motivo, deve essere disattesa l'eccezione del difetto di giurisdizione sollevata con riguardo al capo I della sentenza impugnata, per avere il Giudice omesso di considerare la natura tributaria di alcune partite di ruolo, afferenti alla giurisdizione del Giudice Tributario.
L'eccezione è infondata.
Il Giudice di primo grado ha infatti chiaramente delineato la propria sfera giurisdizionale, come emerge nella sentenza (p. 4), specificando che le statuizioni sulla prescrizione attengono a crediti di natura contributiva.
Va altresì respinto il secondo motivo con cui si censura l'annullamento per intervenuta prescrizione delle su menzionate cartelle, essendo le stesse costituite da partite di debito recanti importi inferiori ad € 1.000,00, per le quali andava dichiarata la cessata materia del contendere, poiché già annullate ai sensi dell'art. 4 del D.L. n. 119/2018.
Tale affermazione non trova riscontro nella documentazione versata in atti dalla stessa , ed in CP_6
particolare nella intimazione di pagamento n. 07120169011530832/000 (cfr. all. 5), dalla quale emergono, per ciascuna delle cartelle contenute nell'intimazione, delle somme di gran lunga maggiori di € 1.000,00.
Con il terzo motivo parte appellante si duole della dichiarata prescrizione relativamente agli avvisi di addebito nn. 37120120001599818000 e 37120130001590089000, inclusi nell'istanza di rateizzazione presentata dall'opponente in data 23.10.2019.
Con riguardo ai suddetti avvisi, il Tribunale ha ritenuto non ritualmente notificata, in data
29.3.2016, la citata intimazione di pagamento n. 07120169011530832/000, non essendo stata documentata l'effettiva ricezione da parte del destinatario, della successiva raccomandata informativa.
Per quanto concerne, invece, la successiva comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.
0717620190000103900, ritualmente notificata a mani del destinatario e da questi sottoscritta in data 14.5.2019 (contenente detti avvisi), il primo Giudice ha ritenuto tale notifica avvenuta oltre il quinquennio dalla notifica degli stessi avvisi di addebito, con conseguente prescrizione dei crediti contributivi ad essi sottesi.
Le censure sul punto sono fondate.
Invero, per consolidata giurisprudenza di legittimità, in tema di notificazione a mezzo del servizio postale, eseguita mediante consegna dell'atto a persona di famiglia che conviva, anche temporaneamente, con il destinatario, il rapporto di convivenza, almeno provvisorio, può essere presunto sulla base del fatto che il familiare si sia trovato nell'abitazione del destinatario e abbia preso in consegna l'atto da notificare, onde non e sufficiente, per affermare la nullità della notifica, la mancata indicazione della qualità di convivente sull'avviso di ricevimento della raccomandata, il cui contenuto, in caso di spedizione diretta a mezzo piego raccomandato, ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del Dlgs 546/1992, e quello prescritto dal regolamento postale per la raccomandata ordinaria e non già quello previsto dall'articolo 139 c.p.c. (Cassazione civile sez. II – 24.09.2015, n.
18951).
Inoltre, in tema di notificazione a mezzo del servizio postale, la semplice mancata indicazione della qualità di convivente della persona di famiglia che riceve il piego, sull'avviso di ricevimento della raccomandata non comporta alcuna nullità. La notifica va, invece, ritenuta nulla quando la persona di famiglia riceva l'atto nel proprio appartamento, diverso da quello della residenza del destinatario dell'atto. (Nella specie la S.C. ha ritenuto nulla la notifica di un verbale di infrazione amministrativa, effettuata a mezzo posta, a persona di famiglia abitante in un appartamento diverso da quello del destinatario, pur facente parte dello stesso condominio) (Cassazione civile sez. II -
14/11/2007, n. 23578).
Quanto, infine, alla nozione ermeneutica attribuibile alla “persona di famiglia”, si è recentemente espressa la Suprema Corte: “Si intende "persona di famiglia", in tema di notificazione, il soggetto che giustifichi la presunzione che consegnerà l'atto al destinatario. La consegna dell'atto da notificare "a persona di famiglia", secondo il disposto dell'art. 139 c.p.c., non postula necessariamente né il solo rapporto di parentela - cui è da ritenersi equiparato quello di affinità - né
l'ulteriore requisito della convivenza del familiare con il destinatario dell'atto, non espressamente menzionato dalla norma, risultando sufficiente l'esistenza di un vincolo di parentela o di affinità che giustifichi la presunzione che la "persona di famiglia" consegnerà l'atto al destinatario stesso;
resta, in ogni caso, a carico di colui che assume di non aver ricevuto l'atto, l'onere di provare il carattere del tutto occasionale della presenza del consegnatario in casa propria, senza che a tal fine rilevino le sole certificazioni anagrafiche del familiare medesimo;
l'operatività di tali principi è, però, subordinata all'accertamento che il luogo di ricezione della notificazione è quello di residenza o domicilio del destinatario, circostanza che, ove contestata dall'interessato, deve essere verificata dal giudice, tenendo conto delle prove agli atti (Cassazione civile sez. trib. - 18/06/2020, n. 11815).
Ebbene, nel caso di specie, dalla ricevuta della notificazione dell'intimazione di pagamento n.
07120169011530832/000 (all.5, produzione ), risulta che l'atto è stato ritirato in data CP_6
29.3.2016 da tale , qualificatosi fratello del ricorrente. Persona_3
Applicando i suesposti principi giurisprudenziali alla fattispecie, la notifica è da considerare, pertanto, ritualmente eseguita ai sensi dell'art. 139 c.p.c. e conseguentemente valida ed efficace quale atto interruttivo della prescrizione.
Si ritengono, altresì, validi atti interruttivi della prescrizione relativamente agli avvisi di addebito in esame, sia la suindicata comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.
0717620190000103900, notificata in data 14.5.2019 (all.7), che l'istanza di rateizzazione, approvata in data 23.10.2019, non considerata dal Giudice nella prima fase del giudizio (all.9).
L'impugnazione va quindi accolta entro i limiti sin qui esposti.
Le spese del grado sono compensate per 2/3 in virtù del parziale accoglimento;
la restante parte - liquidata come in dispositivo in applicazione dei criteri di cui al D.M. 55/2014, con riferimento ai valori minimi dello scaglione fino ad euro 5.200,00, esclusa la fase istruttoria, applicando il criterio del decisum che impone al giudice, in caso di accoglimento solo in parte della domanda ovvero di parziale accoglimento dell'impugnazione, di considerare il contenuto effettivo della sua decisione, essendo l'importo dell'avviso di addebito n. 37120120001599818000 di euro 1.988,47 e quello dell'avviso di addebito n. 37120130001590089000 di euro 1.035,34 - è posta a carico di
Controparte_1
CP_ Compensa le spese nei confronti di ed CP_8
P.Q.M.
la Corte così provvede: in accoglimento dell'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della impugnata sentenza, che nel resto conferma, rigetta l'opposizione proposta in primo grado in relazione agli avvisi di addebito n.
37120120001599818000 e n. 37120130001590089000; condanna al pagamento, in favore dell' , Controparte_1 Parte_1
delle spese legali del giudizio che, compensate nella misura di 2/3, liquida per la restante parte in complessivi euro 320,67, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge;
compensa le spese nei
CP_ confronti di e CP_8
Napoli, 12.5.2025
Il cons. est. Magistrato Ausiliario Il Presidente Dott. Paolo Barletta
Dott.ssa Rosa Bernardina Cristofano