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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 21/07/2025, n. 607 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 607 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Livorno, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa
Simona Capurso, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA
ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., riservata in decisione all'udienza del 25/6/2025, nella causa avente n. 334/2024 R.G.; nella causa pendente tra:
( ) residente in Sambuca Pistoiese (PT), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Riccardo Tagliaferri ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Firenze, Via degli Artisti n. 20, giusta procura in atti;
ATTORE
E
( , nata a [...] il [...], ivi residente CP_1 C.F._2 in via Fra' Bartolomeo 124, rappresentata e difesa dall'Avv. Ilaria Castellani ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Prato, Viale della Repubblica n. 245, giusta procura in atti;
CONVENUTO
OGGETTO: azione di accertamento confini.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in Parte_1 giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, al fine di sentir accogliere le CP_1 seguenti conclusioni “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Livorno, disatteso e reietto tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito: In via istruttoria: ammettere C.T.U. volta a descrivere lo stato dei luoghi e ad individuare il corretto stato dei confini tra l'area di proprietà della Sig.ra e l'area di proprietà della Sig.ra accertando Parte_1 CP_1 altresì lo sconfinamento da parte di quest'ultima; Nel merito: a) accertare e dichiarare la corretta linea di confine tra l'area di proprietà della Sig.ra censita al Parte_1
1 Catasto Fabbricati del Comune di San Vincenzo, al Foglio 7, part. 1002, sub. 6, sub 9
e sub 14, e quella della Sig.ra censita al Catasto Fabbricati del Comune di San CP_1
Vincenzo, al Foglio 7, part. 1002, sub 5 graffato con il sub 8, e sub 13, b) accertare e dichiarare che, a seguito della verifica degli esatti confini, una porzione di fondo di proprietà della Sig.ra censito al Foglio 7, part. 1002, sub. 6, sub 9 e sub 14 è Parte_1 stata ricompresa, tramite recinzione installata dalla Sig.ra nella proprietà di CP_1 quest'ultima individuata al Foglio 7, part. 1002, sub 5 graffato con il sub 8, e sub 13,
e, in conseguenza, c) condannare la Sig.ra a rilasciare nella piena CP_1 disponibilità di parte attrice le porzioni di corte interna occupate senza titolo, a ripristinare i corretti confini a propria cura e spese, mediante demolizione e ricostruzione della recinzione lungo i confini stessi e a rimuovere il lastrico installato nelle suddette porzioni e ogni bene ivi presente, c) condannare la Sig.ra a CP_1 corrispondere alla Sig.ra una somma, a titolo di risarcimento danni per Parte_1
l'illegittima occupazione del fondo, pari a Euro100 per ogni mese di occupazione o altra somma che verrà ritenuta di giustizia, oltre interessi. Con vittoria di spese, diritti
e onorari di giudizio”.
Si è costituita in giudizio la convenuta la quale ha contestato tutto CP_1 quanto ex adverso dedotto, rassegnando le seguenti conclusioni “voglia l'Ecc.mo
Tribunale di Livorno, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta:
In via preliminare, in tesi: dichiarare l'inammissibilità della domanda di rivendica per carenza di causa petendi. In via preliminare, in ipotesi: riqualificare l'azione proposta dalla Sig.ra quale azione di rivendica e quindi nel merito, in tesi: rigettare la Parte_1 domanda di rivendica in quanto infondata;
conseguentemente rigettare la domanda recuperatoria e la domanda risarcitoria, della quale comunque viene eccepita la prescrizione;
nel merito, in ipotesi e in via riconvenzionale: accertare e dichiarare
l'usucapione dell'area ex adverso contestata. Con il favore delle spese di lite”.
La causa è stata istruita tramite produzioni documentali e l'espletamento di una
CTU tecnica.
Con nota depositata in data 23/4/2025, il CTU nominato ha dato atto che tra le parti è intervenuto un accordo conciliativo.
La causa è stata, pertanto, rinviata per la decisione all'udienza del 25/6/2025, all'esito della quale, lette le note scritte depositate dalla sola parte convenuta che ha confermato l'intervenuta conciliazione con la controparte, la causa è stata riservata per la decisione.
2. Tanto brevemente premesso, va dichiarata cessata la materia del contendere essendo venuta meno la necessità di una pronuncia giudiziale sulle domande
2 originariamente proposte, in quanto, nelle more del giudizio, le parti hanno raggiunto un accordo transattivo, come rappresentato dal CTU e dalle stesse parti all'udienza del 25/6/2025.
3. Circa le spese, deve dichiararsi la compensazione integrale delle stesse in conformità alla richiesta proveniente dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunziando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• Dichiara la cessazione della materia del contendere;
• Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso.
Livorno, 21/07/2025
Il giudice
Dott.ssa Simona Capurso
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Livorno, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa
Simona Capurso, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA
ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., riservata in decisione all'udienza del 25/6/2025, nella causa avente n. 334/2024 R.G.; nella causa pendente tra:
( ) residente in Sambuca Pistoiese (PT), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Riccardo Tagliaferri ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Firenze, Via degli Artisti n. 20, giusta procura in atti;
ATTORE
E
( , nata a [...] il [...], ivi residente CP_1 C.F._2 in via Fra' Bartolomeo 124, rappresentata e difesa dall'Avv. Ilaria Castellani ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Prato, Viale della Repubblica n. 245, giusta procura in atti;
CONVENUTO
OGGETTO: azione di accertamento confini.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in Parte_1 giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, al fine di sentir accogliere le CP_1 seguenti conclusioni “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Livorno, disatteso e reietto tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito: In via istruttoria: ammettere C.T.U. volta a descrivere lo stato dei luoghi e ad individuare il corretto stato dei confini tra l'area di proprietà della Sig.ra e l'area di proprietà della Sig.ra accertando Parte_1 CP_1 altresì lo sconfinamento da parte di quest'ultima; Nel merito: a) accertare e dichiarare la corretta linea di confine tra l'area di proprietà della Sig.ra censita al Parte_1
1 Catasto Fabbricati del Comune di San Vincenzo, al Foglio 7, part. 1002, sub. 6, sub 9
e sub 14, e quella della Sig.ra censita al Catasto Fabbricati del Comune di San CP_1
Vincenzo, al Foglio 7, part. 1002, sub 5 graffato con il sub 8, e sub 13, b) accertare e dichiarare che, a seguito della verifica degli esatti confini, una porzione di fondo di proprietà della Sig.ra censito al Foglio 7, part. 1002, sub. 6, sub 9 e sub 14 è Parte_1 stata ricompresa, tramite recinzione installata dalla Sig.ra nella proprietà di CP_1 quest'ultima individuata al Foglio 7, part. 1002, sub 5 graffato con il sub 8, e sub 13,
e, in conseguenza, c) condannare la Sig.ra a rilasciare nella piena CP_1 disponibilità di parte attrice le porzioni di corte interna occupate senza titolo, a ripristinare i corretti confini a propria cura e spese, mediante demolizione e ricostruzione della recinzione lungo i confini stessi e a rimuovere il lastrico installato nelle suddette porzioni e ogni bene ivi presente, c) condannare la Sig.ra a CP_1 corrispondere alla Sig.ra una somma, a titolo di risarcimento danni per Parte_1
l'illegittima occupazione del fondo, pari a Euro100 per ogni mese di occupazione o altra somma che verrà ritenuta di giustizia, oltre interessi. Con vittoria di spese, diritti
e onorari di giudizio”.
Si è costituita in giudizio la convenuta la quale ha contestato tutto CP_1 quanto ex adverso dedotto, rassegnando le seguenti conclusioni “voglia l'Ecc.mo
Tribunale di Livorno, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta:
In via preliminare, in tesi: dichiarare l'inammissibilità della domanda di rivendica per carenza di causa petendi. In via preliminare, in ipotesi: riqualificare l'azione proposta dalla Sig.ra quale azione di rivendica e quindi nel merito, in tesi: rigettare la Parte_1 domanda di rivendica in quanto infondata;
conseguentemente rigettare la domanda recuperatoria e la domanda risarcitoria, della quale comunque viene eccepita la prescrizione;
nel merito, in ipotesi e in via riconvenzionale: accertare e dichiarare
l'usucapione dell'area ex adverso contestata. Con il favore delle spese di lite”.
La causa è stata istruita tramite produzioni documentali e l'espletamento di una
CTU tecnica.
Con nota depositata in data 23/4/2025, il CTU nominato ha dato atto che tra le parti è intervenuto un accordo conciliativo.
La causa è stata, pertanto, rinviata per la decisione all'udienza del 25/6/2025, all'esito della quale, lette le note scritte depositate dalla sola parte convenuta che ha confermato l'intervenuta conciliazione con la controparte, la causa è stata riservata per la decisione.
2. Tanto brevemente premesso, va dichiarata cessata la materia del contendere essendo venuta meno la necessità di una pronuncia giudiziale sulle domande
2 originariamente proposte, in quanto, nelle more del giudizio, le parti hanno raggiunto un accordo transattivo, come rappresentato dal CTU e dalle stesse parti all'udienza del 25/6/2025.
3. Circa le spese, deve dichiararsi la compensazione integrale delle stesse in conformità alla richiesta proveniente dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunziando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• Dichiara la cessazione della materia del contendere;
• Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso.
Livorno, 21/07/2025
Il giudice
Dott.ssa Simona Capurso
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