Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 31/03/2025, n. 163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 163 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione controversie del lavoro
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.SS Marcella Angelini Presidente dott.SS AleSSndra Martinelli Consigliere dott. Roberto Pascarelli Consigliere relatore ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 782/2024 RGA riassunzione a seguito dell'ordinanza della Suprema Corte di CAzione, Sez. Lavoro, n. 24485/2024 emeSS il 10.07.2024 e pubblicata il 12.09.2024; avente ad oggetto: riconoscimento qualifica superiore e richiesta pagamento differenze retributive;
posta in discussione all'udienza collegiale tenutasi in data 27/03/2025; promoSS da
(C.F.: ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Roberto Sartori ed elettivamente domiciliata presso il suo studio legale sito in Rimini (RN) Piazza Tre Martiri n. 43; ricorrente in riassunzione;
contro
C.F.: – Controparte_1 P.IVA_1 di seguito indicata anche come - in persona del proprio legale CP_2 rappresentante pro-tempore e, per esso, del procuratore speciale Avv.
[...]
rappresentata e difesa dall'Avv. Luca Cirillo ed elettivamente CP_3 domiciliata nel suo studio legale sito in Napoli (NA) alla via Seggio del Popolo,
n. 22; resistente in riassunzione;
1
udita la lettura delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti costituite, come in atti trascritte;
esaminati gli atti e i documenti di causa;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La vicenda processuale per cui è causa è esaustivamente sintetizzata nell'ordinanza rescindente della Suprema Corte di CAzione, ove si ha modo di leggere al riguardo: “(…) 1. Con la sentenza n. 1047/2018 la Corte di appello di Bologna, in riforma della pronuncia emeSS dal Tribunale di Rimini (n.d.r. n. 211/2017, emeSS il 25/05/2017 e pubblicata il 28/08/2017) ha rigettato la domanda proposta da , dipendente di quale addetta al servizio Parte_1 Controparte_4 procedure esecutive, con inquadramento come impiegata di 3^ area professionale e 4° livello del CCNL di settore, nei confronti dell' Controparte_5
(già ) diretta al riconoscimento della
[...] Controparte_6 qualifica di Quadro Direttivo di 1° livello, per l'espletamento di mansioni per oltre sei mesi riconducibili a tale inquadramento e per la posizione vacante di tale figura.
2. I giudici di seconde cure hanno rilevato che: a) il preteso inquadramento non poteva derivare dal verbale del C.d.A. della SIFER spa n. 11 dell'11.7.2006, ove risultava la promozione dell'originaria ricorrente a Quadro Direttivo di 1° livello, perché la efficacia della nomina era espreSSmente sospesa fino al subentro della nuova società che doveva accettarne e/o ratificarne il contenuto: ipotesi, questa, non verificatasi;
b) anche avendo riguardo al profilo delle mansioni effettivamente svolte, la domanda non poteva essere accolta perché le stesse non erano state espletate per il periodo minimo previsto dall'art. 81 co. 2 CCNL applicato che riconosceva la promozione automatica dopo cinque mesi di svolgimento delle mansioni superiori mentre, nel caso di specie, andavano sottratti, dall'arco temporale dedotto in giudizio (11.7.2006 – 30.9.2007), sia i periodi di astensione facoltativa ed obbligatoria per maternità, sia il periodo di congedo parentale e/o di ferie godute, al rientro, per oltre 140 giorni.
3. Avverso la decisione di secondo grado ha proposto ricorso per Parte_1 caSSzione (n.d.r. sulla scorta di) tre motivi cui ha resistito con controricorso l' . Controparte_5
4. La ricorrente ha depositato memoria. (….)
2 1. I motivi possono essere così sintetizzati.
2. Con il primo motivo si denuncia, ai sensi dell'art. 360 co. 1 n. 3 cpc, la violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione all'art. 112 cpc. Si deduce che la Corte distrettuale ha errato nella parte in cui aveva ritenuto non proposta da eSS lavoratrice la domanda relativa al riconoscimento del diritto al superiore inquadramento, direttamente, in quanto a lei conferito dall'allora datrice di lavoro (SIFER spa) con verbale di Consiglio di amministrazione della steSS società dell'11.7.2006.
3. Con il secondo motivo, proposto in via subordinata al primo, si censura la violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto, ex art. 360 co. 1 n. 3 cpc, in relazione agli artt. 1362, 1363, 1366, 1367, 1353 e 1355 cc, per avere errato la
Corte territoriale nel ritenere che la delibera adottata dalla SIFER spa dell'11.7.2006, con la quale era stato conferito ad eSS ricorrente il superiore inquadramento di Quadro direttivo liv. 1 CCNL Esattorie e Tesorerie, non aveva spiegato effetto in quanto sarebbe stata neceSSria l'accettazione/ratifica del contenuto, da parte di , che non erano mai intervenute. Parte_2
4. Con il terzo motivo si obietta la violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto e di contratto collettivo nazionale di lavoro, ex art. 360 co. 1 n. 3 cpc, in relazione all'art. 2103 cc, art. 81 co. 2 CCNL Esattorie e Tesorerie 4.11.2005, art. 3 Cost., art. 32 D.lgs. n. 151/2001, art. 36 Cost. per non avere la Corte territoriale ritenuto integrata la promozione automatica di cui all'art. 2103 cc, considerando i periodi di congedo parentale fruiti da eSS ricorrente dopo il suo rientro dalla maternità non computabili ai fini del raggiungimento del periodo di cinque mesi previsto dal combinato disposto degli artt. 2103 cc e 81 co. 2 CCNL di settore.
Si rappresenta che i giorni effettivi di assenza, nel periodo gennaio 2007 – settembre 2007 erano pari a 113 e che una mancata parificazione dei periodi di astensione per fruizione del congedo parentale avrebbe determinato una discriminazione nei confronti del genitore lavoratore perché non avrebbe potuto conciliare lo svolgimento dell'attività lavorativa con la propria situazione di genitore: il tutto in un contesto in cui le mansioni superiori, nel periodo di riferimento, risultavano effettivamente svolte.”.
La Corte di CAzione con l'ordinanza n. 24485/2024, ha respinto i primi due motivi di ricorso, ritenendoli infondati, mentre ha accolto il terzo motivo di gravame e, pertanto, ha caSSto la sentenza impugnata in relazione al motivo
3 accolto e ha rinviato la causa a questa Corte di appello di Bologna, in diversa composizione, cui ha demandato di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. La Suprema Corte, in particolare, nell'ordinanza rescindente ha stabilito che questa Corte distrettuale debba: << (…) rivalutare la pretesa della verificando, sul presupposto di una avvenuta “assegnazione” alla Parte_1 categoria di quadro direttivo dall'11.7.2006 al 30.9.07, la sussistenza degli altri presupposti richiesti dalla disposizione contrattuale collettiva e valutare, quindi, la fondatezza del chiesto riconoscimento superiore”. Con ricorso ex art. 392 c.p.c., depositato telematicamente in data 26/11/2024, la dott.SS ha provveduto a riassumere la controversia innanzi a Parte_1 questa Corte di Merito, chiedendo di: “(…) a) Accogliere le domande formulate dalla ricorrente dott.SS e per l'effetto: accertare e dichiarare il Parte_1 diritto della ricorrente ex art. 2103 c.c. ad essere inquadrata nel grado di Quadro direttivo di 1° livello con decorrenza dall'11/7/2006 o dalla diversa data che risulterà di giustizia con ogni conseguente statuizione avendo ella effettivamente svolto per più di sei mesi le mansioni superiori corrispondenti al suddetto inquadramento;
b) Condannare il datore di lavoro alla formalizzazione del suddetto inquadramento ed alla corresponsione dei maggiori emolumenti spettanti a qualsiasi titolo in virtù del suddetto inquadramento a decorrere dalla data di effettivo esercizio delle mansioni superiori fino al saldo effettivo oltre interessi legali e/o rivalutazione monetaria come per legge;
c) Condannare la resistente alla restituzione delle Controparte_7 somme alla steSS versate dalla ricorrente , in esecuzione della Parte_1 sentenza della Corte di Appello di Bologna, impugnata;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari, di tutti i gradi e le fasi del giudizio”.
Nel proposto ricorso in riassunzione, la lavoratrice ha sostanzialmente asseverato la fondatezza delle proprie pretese e, quindi, delle statuizioni assunte dal Tribunale di Rimini nella sentenza di prime cure, tenuto conto, da un lato, dei principi di diritto stabiliti dalla Suprema Corte di CAzione nell'ordinanza rescindente e, dall'altro lato, delle risultanze istruttorie in atti, analizzate diffusamente dall'odierna ricorrente in riassunzione. L , ritualmente costituitasi in giudizio, ha Controparte_5 contestato la fondatezza dell'avverso ricorso in riassunzione, coltivando in sostanza in questa sede i motivi di appello originariamente proposti avverso la
4 sentenza di prime cure, (id est “I) erronea valutazione della documentazione versata in atti e violazione dell'art. 2103 c.c., nonché degli artt. 112, 113 e 116 c.p.c.”; “II) errata valutazione delle circostanze di fatto e violazione dell'art. 1226
c.c., nonché degli artt. 113 e 114 c.p.c., nonché omeSS violazione/applicazione delle declaratorie professionali”; “III) omeSS pronuncia sulla eccezione di prescrizione”), concludendo: “per l'accoglimento dell'appello proposto nei confronti della sentenza del Tribunale di Rimini, Sezione Lavoro, n. 211/2017 e, conseguentemente, per il rigetto della domanda proposta in primo grado dalla signora;
Parte_1 in via subordinata, perché venga determinata la decorrenza dell'inquadramento della lavoratrice nella categoria QD1 tenendo conto del periodo indicato dall'art. 81 CCNL 2005, applicabile alla fattispecie, con decorrenza dalla data di ripresa di servizio della lavoratrice dalla maternità e perché venga dichiarata la prescrizione quinquennale delle differenze retributive maturate anteriormente al quinquennio decorrente dalla data di notifica del ricorso in primo grado.
Con vittoria di spese e compensi del grado”.
Ricostituitosi il contraddittorio la causa è stata istruita sulla scorta delle risultanze istruttorie già acquisite in prime cure.
Tanto premesso circa lo svolgimento del giudizio, va preliminarmente osservato che in ipotesi, come quella di specie, di annullamento con rinvio per violazione di norme di diritto o della contrattazione collettiva, la pronuncia della Suprema Corte di CAzione vincola il giudice del rinvio al principio affermato ed ai relativi presupposti di fatto con la conseguenza che questa Corte, nella presente fase processuale, deve uniformarsi ex art. 384 c.p.c. sia alla regola di diritto enunciata sia alle premesse logico – giuridiche della decisione adottata dai Giudici di
Legittimità, attenendosi agli accertamenti di fatto già compiuti nell'ambito della sua enunciazione.
Sul punto, infatti, la giurisprudenza di legittimità così statuisce: “A norma dell'art. 384, primo comma, c.p.c., l'enunciazione del principio di diritto vincola il giudice di rinvio che ad esso deve uniformarsi, con conseguente preclusione della possibilità di rimettere in discussione questioni, di fatto o di diritto, che siano il presupposto di quella decisione” (ex multis, Cass. Civ., Sez. Lav., ordinanza
26.05.2021, n. 14691).
Svolta questa doverosa premeSS, si osserva che la Suprema Corte di CAzione
5 nell'ordinanza rescindente, accogliendo il terzo motivo di ricorso proposto dalla lavoratrice, ha affermato quanto segue: << (…) 13. Il terzo motivo è invece, fondato.
14. Esso investe la interpretazione dell'art. 81 co. 2 del CCNL Esattorie e
Tesorerie del 4.11.2005 regolante il rapporto di lavoro, intercorrente con
, all'epoca di natura tipicamente privatistica. Controparte_4
15. Al riguardo, va precisato che, sul piano processuale, la violazione o falsa applicazione dei contratti collettivi di lavoro è stata parificata a quella delle norme di diritto;
da ciò discende che le clausole del contratto collettivo devono essere interpretate in base alle norme codicistiche di ermeneutica negoziale (artt.
1362 cc e ss.) che costituiscono un criterio interpretativo diretto e non più un canone esterno per verificare l'esattezza e la congruità della motivazione, senza che vi sia più la necessità, a pena di inammissibilità della doglianza, di una specifica indicazione delle norme asseritamente violate né di indicare come il giudice di merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati (Cass.
15934/2020; Cass. n. 5533/2016).
16. Inoltre, è stato affermato, sempre in sede di legittimità, che in tema di interpretazione del contratto collettivo, il senso letterale delle espressioni e la ratio del precetto contrattuale che costituiscono i canoni fondamentali sui quali si deve basare il procedimento ermeneutico, non sono ordinati secondo un criterio di priorità, ma devono essere ugualmente apprezzati dal giudice nella ricostruzione del significato dell'atto negoziale (Cass. n. 2996/2023; Cass. n. 30141/2022).
17. Per la interpretazione della contrattazione collettiva, quindi, trovano applicazione i criteri ermeneutici dettati dagli artt. 1362 e ss. c.c., sicché, seguendo un percorso circolare, occorrerà tener conto, in modo equi-ordinato, di tutti i canoni previsti dal legislatore, sia di quelli tradizionalmente definiti soggettivi che di quelli oggettivi, confrontando il significato desumibile dall'utilizzo del criterio letterale con quello promanante dall'intero atto negoziale e dal comportamento complessivo delle parti, coordinando tra loro le singole clausole alla ricerca di un significato coerente con tutte le regole interpretative innanzi dette.
18. Ciò premesso, la clausola contrattuale da prendere in considerazione, per la soluzione della questione giuridica che viene sottoposta in questa sede, è l'art. 81
6 co. 2 del CCNL menzionato, ratione temporis applicabile, che testualmente recita:
“[…] 2. Ai sensi dell'art. 6 Legge del 13 maggio 1985 n. 190, in deroga – per questo specifico aspetto- all'art. 2103, 1° c. cc, l'assegnazione del lavoratore/lavoratrice alla categoria dei quadri direttivi, ovvero ai relativi livelli retributivi, diviene definitiva quando sia protratta per il periodo di cinque mesi, a meno che non sia avvenuta in sostituzione di lavoratori/lavoratrici assenti con diritto alla conservazione del posto”.
19. Orbene, a parere del Collegio, l'errore interpretativo della disposizione contrattuale collettiva in cui è incorsa la Corte territoriale è ravvisabile nel fatto di avere equiparato il concetto di “assegnazione”, testualmente previsto dall'art. 81 co. 2 CCNL, con quello di “svolgimento effettivo delle mansioni”, ritenendo poi, che non sussistesse il presupposto cronologico dei cinque mesi per il riconoscimento all'inquadramento superiore preteso.
20. Il dato testuale della norma contrattuale è, invece, chiaro nel precisare che la categoria dei quadri direttivi, ovvero ai relativi livelli retributivi, diviene definitiva quando si sia protratta per il periodo di cinque mesi dalla
“assegnazione” e non dallo “svolgimento effettivo” delle relative mansioni: l'assegnazione, come disciplinata dal c.c.n.l. non è stata poi subordinata ad alcuna condizione di efficacia.
21. Per “assegnazione”, infatti, si deve avere riguardo alla attribuzione della qualifica ad un lavoratore e si differenzia dallo “svolgimento effettivo” delle mansioni che deve essere individuato con l'esercizio in concreto delle stesse.
22. Nel caso in esame, il verbale del C.d.A. della Sifer spa n. 11 dell'11.7.2006, se pacificamente non è idoneo ai fini del riconoscimento diretto della qualifica, perché era sottoposto alla accettazione o alla ratifica della società subentrante, comunque rileva ai fini dell'assegnazione formale della qualifica, e quindi per l'operatività dell'art. 81 co. 2 del CCNL, tanto è che, anche se non per un periodo di cinque mesi, vi era stato uno svolgimento effettivo delle relative mansioni di Q1 da parte dell'odierna ricorrente, come riconosciuto dai giudici di seconde cure, sia pure per un periodo non ritenuto congruo.
23. La Corte distrettuale, pertanto, dovrà rivalutare la pretesa della Parte_1 verificando, sul presupposto di una avvenuta “assegnazione” alla categoria di quadro direttivo dall'11.7.2006 al 30.9.07, la sussistenza degli altri presupposti richiesti dalla disposizione contrattuale collettiva e valutare, quindi, la
7 fondatezza del chiesto riconoscimento superiore. (…) >>. Alla luce di quanto stabilito dalla Suprema Corte di CAzione nell'ordinanza rescindente, quindi, deve ritenersi definitivamente acclarato, con forza di giudicato fra le parti, che dall'11.7.2006 al 30.9.07 l'odierna ricorrente in riassunzione sia stata “assegnata” alla categoria dei quadri direttivi ai sensi dell'81 co. 2 del CCNL
Esattorie e Tesorerie del 4.11.2005.
Nel caso di specie, poi, la circostanza relativa all'eventuale sostituzione di altro lavoratore con diritto alla conservazione del posto di lavoro non risulta mai menzionata dalla difesa della società resistente, ma in ogni caso l'istruttoria orale esperita in primo grado ha confermato espreSSmente che l'assegnazione all'odierna ricorrente del superiore inquadramento era avvenuta in conseguenza del fatto che la posizione di Quadro Direttivo liv. 1° era definitivamente vacante per effetto della definitiva ceSSzione dal servizio della dott.SS Parte_3 nonché del pensionamento di altro responsabile sig. (cfr. Parte_4 dichiarazioni testimoni , e ). Testimone_1 S_ Parte_4
In proposito, particolarmente esaustive appaiono le dichiarazioni del teste Dott.
, diretto superiore gerarchico della ricorrente all'epoca dei fatti di Testimone_1 cui è causa, pertanto pienamente attendibile e rilevante.
Tale teste confermava difatti lo svolgimento, da parte della ricorrente, Tes_1 delle mansioni superiori conferite con verbale C.d.A. 11.07.2006, sino al successivo trasferimento della steSS ricorrente in capo ad altra azienda
(01.10.2007), precisando che, dalla data del rientro dalla maternità, la ricorrente svolgeva le citate mansioni superiori in piena autonomia, assumendosene anche la responsabilità, mediante firma dei pignoramenti e decidendo se procedere o meno al pignoramento, seguendo integralmente l'iter di vendita esecutiva, ivi comprese le udienze davanti al giudice dell'esecuzione. Il teste confermava, inoltre, Tes_1 che l'assegnazione di tale superiore qualifica alla ricorrente era conseguente alla vacanza del ruolo QD Liv. 1°, per la definitiva uscita dall'azienda da parte della dott.SS specificando, infine, che la steSS e la ricorrente avevano Pt_3 Pt_3 medesimo potere di rappresentanza nei confronti dei terzi in virtù delle procure loro concesse.
Di seguito si riportano le dichiarazioni testimoniali del teste , rese Testimone_1 in primo grado all'udienza del 23.02.2017 (sui capitoli di cui al ricorso ex art. 414 cpc: “2) Vero che le mansioni di cui al precedente punto 1 (le procure per la
8 sottoscrizione, restrizione e/o cancellazione degli avvisi di vendita immobiliare;
firma di titoli per iscrizione, riduzione e/o cancellazione ipotecaria;
quietanzamento di somme assegnate a SIFER nell'ambito di procedure esecutive, compresa l'estinzione di libretti di deposito) furono svolte dalla Dr.SS Parte_1 sino al trasferimento di quest'ultima, con decorrenza 10 ottobre 2007, da Equitalia
Ferrara S.p.a. a Equitalia CE.FO.R1. S.p.a.?: Confermo la circostanza.”; “4)
Vero che, all'epoca in cui la Dr.SS svolse le mansioni di cui al Parte_1 precedente punto 1), il posto di Quadro Direttivo di 1° Livello del Servizio
Procedure Esecutive, previsto dall'art. 2, nota a verbale n. 1, del contratto integrativo aziendale 19/11/2003, era vacante, per effetto della ceSSzione dal servizio della Dr.SS , che in precedenza ricopriva il suddetto Parte_3 posto di organigramma aziendale (c.d. gradi minimi)?: Il posto è stato vacante per un periodo di qualche mese . Era in corso il rientro di alcuni dipendenti, tra cui la , in CA di IO , che deve essere avvenuto nel settembre Pt_3
2007 almeno mi ricordo.” …“Vi è stata l'acquisizione del pacchetto azionario di SIFER da parte di Riscossione di Spa che penso sia avvenuta nel settembre 2006
e in quella occasione ci fu la vacanza del grado di cui si sta parlando (QD2 o grado super).”; “ADR: Io ho conosciuto la nel 1999 quando Parte_1 svolgeva mansioni sotto la direzione dell'allora responsabile delle procedure immobiliari Rag. e ha sempre fatto e si è occupata di procedure Per_1 immobiliari. In occasione del pensionamento di un altro responsabile
( avvenuto tra fine 2004-inizio 2005 la Parte_4 Parte_1 cominciò a seguire le esecuzioni sotto la mia responsabilità. La Parte_1 poi si assentò per maternità ed al rientro è tornata nello stesso posto ma sempre con maggiore autonomia. Le vennero conferiti i poteri di firma e quindi da quel momento in poi cominciò a curare la predisposizione delle pratiche di pignoramento immobiliari in piena autonomia, seguendo delle indicazioni di tipo generale;
indicazioni di tipo generale che consentivano una notevole autonomia nella valutazione dei fascicoli da predisporre e mandare avanti, tanto che la ne assumeva anche la responsabilità mediante la firma dei Parte_1 pignoramenti e decidendo se procedere o meno al pignoramento. La
poi seguiva tutto l'iter della vendita comprese le udienze davanti Parte_1 al giudice della esecuzione se neceSSrio. ADR: La seguiva con la Pt_3 steSS autonomia le procedura fallimentari − insinuazioni, presenza in udienza,
9 ritiro quietanzamento degli assegni, predisposizione delle insinuazioni, valutazione dei gradi di privilegio che assistevano i crediti dello Stato degli Enti
Impositori – che erano le stesse cose che faceva la nelle procedure Parte_1 immobiliari. ADR: La doveva avere il grado QD2 o grado super. ADR: Pt_3
La e la lavoravano in settori diversi ma avevano lo Pt_3 Parte_1 stesso potere di rappresentanza nei confronti dei terzi in virtù delle procure loro concesse…”. (cfr. verbale udienza 23.02.2017 innanzi al Tribunale di Rimini Sez. Lav., doc. C-8, pagg. 2 e 3 ricorso in riassunzione).
Parimenti rilevanti risultano le dichiarazioni degli altri testi signori e S_
, entrambi escussi sempre alla medesima udienza del 23.02.2017 Parte_4 innanzi al Tribunale.
Il teste particolare, confermava la promozione (assegnazione) della S_ ricorrente “per gradi minimi di servizio”, in ottemperanza al Contratto Integrativo
Aziendale, anche alla luce della vacanza del posto di quadro direttivo di 1° livello del Servizio Procedure Esecutive, per effetto della ceSSzione dal servizio della dott.SS precisando che era previsto che l'area Procedure Esecutive Pt_3
Immobiliari, cui era addetta la ricorrente, fosse dotata sia di Quadro Direttivo liv.
3°, per il responsabile dell'ufficio, sia di Direttivo liv. 1° (richiesto dalla CP_8 ricorrente) per il vice responsabile dell'ufficio, confermando inoltre che nel momento in cui la usciva dall'azienda, la vice responsabile in quel Pt_3 momento era la ricorrente.
Di seguito si riportano le dichiarazioni del predetto teste : sui capitoli S_ di cui al ricorso ex art. 414 cpc, “2) Vero che le mansioni di cui al precedente punto 1 (le procure per la sottoscrizione, restrizione e/o cancellazione degli avvisi di vendita immobiliare;
firma di titoli per iscrizione, riduzione e/o cancellazione ipotecaria;
quietanzamento di somme assegnate a SIFER nell'ambito di procedure esecutive, compresa l'estinzione di libretti di deposito) furono svolte dalla Dr.SS
sino al trasferimento di quest'ultima, con decorrenza 10 ottobre 2007, Parte_1 da Equitalia Ferrara S.p.a. a Equitalia CE.FO.R1. S.p.a.?: Preciso che all'epoca ero già in pensione il 1\04\2008, ma ero sindacalista. Io come sindacalista ho rappresentato la e ricordo che nell'aprile-maggio 2006 siamo Parte_1 andati dal Presidente che in mia presenza, in ottemperanza al Contratto
Integrativo Aziendale, ha promesso che avrebbe nominato la Parte_1
.”; “4) Vero che, all'epoca in cui la Dr.SS Parte_5 Parte_1
10 svolse le mansioni di cui al precedente punto 1), il posto di Quadro Direttivo di
1° Livello del Servizio Procedure Esecutive, previsto dall'art. 2, nota a verbale n.
1, del contratto integrativo aziendale 19/11/2003, era vacante, per effetto della ceSSzione dal servizio della Dr.SS , che in precedenza ricopriva Parte_3 il suddetto posto di organigramma aziendale (c.d. gradi minimi)?: Confermo la circostanza. La poi ha scelto di rientrare in CA di IO. In Pt_3 ottemperanza al Contratto Integrativo Aziendale la doveva Parte_1 essere promoSS da capo ufficio a ricevere il grado di QUADRO DI PRIMA: quello che le era stato promesso dal Presidente.”; “ADR: In ottemperanza al Contratto Integrativo Aziendale prevedeva per l'area delle procedure esecutive immobiliari il Quadro Direttivo di Terza per il responsabile dell'ufficio e il Quadro Direttivo di Prima per il vice.”; “ADR: Nel momento in cui la CASSA
[ , nd.r.] è andata in CA di IO, la vice in quel momento era Pt_3 la .”; (cfr. verbale udienza 23.02.2017 Tribunale di Rimini Sez. Parte_1
Lav.; cfr. doc. C-8 pag. 3). Il teste , sempre escusso all'udienza Parte_4 del 23.02.2017, pur essendo andato in pensione prima dei fatti di causa, poteva comunque confermare il ruolo e le mansioni svolte dalla ricorrente, anche prima della promozione.
La vacanza del posto “direttivo” occupato dall'odierna ricorrente in riassunzione all'epoca dei fatti di causa è stata confermata anche dal teste indotto da Tes_3
il quale, sentito a prova contraria sulle circostanze di cui al libello CP_2 introduttivo del giudizio, così rispondeva: “2) Vero che le mansioni di cui al precedente punto 1 (le procure per la sottoscrizione, restrizione e/o cancellazione degli avvisi di vendita immobiliare;
firma di titoli per iscrizione, riduzione e/o cancellazione ipotecaria;
quietanzamento di somme assegnate a SIFER nell'ambito di procedure esecutive, compresa l'estinzione di libretti di deposito) furono svolte dalla Dr.SS sino al trasferimento di quest'ultima, con Parte_1 decorrenza 10 ottobre 2007, da Equitalia Ferrara S.p.a. a Equitalia CE.FO.R1.
S.p.a.?: Ho già risposto: se la ha svolto tali mansioni le ha svolte Parte_1 solo saltuariamente in modo tale da non rientrare tra i requisiti della delibera del
Cda del 2006;”, “4) Vero che, all'epoca in cui la Dr.SS svolse Parte_1 le mansioni di cui al precedente punto 1), il posto di Quadro Direttivo di 1°
Livello del Servizio Procedure Esecutive, previsto dall'art. 2, nota a verbale n. 1, del contratto integrativo aziendale 19/11/2003, era vacante, per effetto della
11 ceSSzione dal servizio della Dr.SS , che in precedenza ricopriva Parte_3 il suddetto posto di organigramma aziendale (c.d. gradi minimi)?: Confermo la circostanza.”; (cfr. verbale udienza 23.02.2017, doc. C-8, pag. 4).
Alla luce di quanto innanzi esposto, quindi, può ritenersi raggiunta in giudizio la prova del perfezionamento nel caso di specie della fattispecie di cui all'81 co. 2 del CCNL Esattorie e Tesorerie del 4.11.2005, con conseguente diritto della ricorrente ad essere definitivamente in quadrata come Quadro Direttivo liv. 1° a far tempo dall'11.12.2006 e cioè decorsi cinque mesi dalla primigenia assegnazione avvenuta a far tempo dall'11.7.2006, come espreSSmente indicato dalla Suprema Corte di CAzione nell'ordinanza rescindente.
Per questi motivi
, assorbenti sul punto di ogni altro aspetto dedotto in causa, i primi due motivi di appello proposti da avverso la sentenza del Tribunale di CP_2
Rimini n. 211/2017, emeSS il 25/05/2017 e pubblicata il 28/08/2017 (id est “I) erronea valutazione della documentazione versata in atti e violazione dell'art. 2103 c.c., nonché degli artt. 112, 113 e 116 c.p.c.”; “II) errata valutazione delle circostanze di fatto e violazione dell'art. 1226 c.c., nonché degli artt. 113 e 114 c.p.c., nonché omeSS violazione/applicazione delle declaratorie professionali”) devono essere respinti.
Di contro, ad avviso di questa Corte, risulta parzialmente fondato il terzo motivo di appello illo tempore articolato da e cioè “III) omeSS pronuncia sulla CP_2 eccezione di prescrizione”. Effettivamente, il Tribunale di Rimini nella gravata sentenza ha omeSS di pronunciarsi su tale eccezione che risulta parzialmente fondata.
Al riguardo, tenuto conto della “natura tipicamente privatistica” del rapporto di lavoro intercorrente all'epoca fra l'allora ricorrente con (in Controparte_4 questi termini si esprime l'ordinanza rescindente punto 14 della motivazione), occorre fare applicazione del principio di diritto da ultimo stabilito in materia dalla
Suprema Corte di CAzione secondo cui: “il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della L. n. 92 del 2012 e del D.lgs. n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della L. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto dell'art. 2948 c.c., n.4, e art. 2935 c.c., dalla
12 ceSSzione del rapporto di lavoro”. La Corte di CAzione con la recente ordinanza n. 33578 del 1° dicembre 2023, ha aderito, dando continuità, a tale principio generale (già espresso, ex multis, da Cass. n. 26246/2022).
Quindi, sino all'entrata in vigore della L. n. 92 del 2012, con le conseguenze in punto di prescrizione di cui sopra, la prescrizione quinquennale decorreva già in costanza di rapporto di lavoro, essendo lo stesso assistito dalla tutela reale di cui al vecchio testo dell'art. 18 Stat. Lav. Applicando i suesposti principi alla fattispecie in esame, devono considerarsi prescritte le differenze retributive spettanti all'odierna ricorrente in riassunzione in epoca antecedente al 18.07.2007 (cinque anni a ritroso dall'entrata in vigore della
Legge 92/2012).
Né può assumere rilevanza in senso contrario, il primo atto interruttivo della prescrizione prodotto dalla difesa della lavoratrice che è una raccomandata A.R. del 05.06.2013, ricevuta in data 11.06.2013 (doc. 9 fasc. di primo grado di parte ricorrente) e, quindi, quando ormai era già spirata la prescrizione innanzi indicata.
Né a diversa conclusione, può giungersi facendo riferimento ai principi dettati in materia da CAzione, Sezioni Unite Civili sentenza n. 36197/2023. La Sezioni
Unite in tal pronuncia, dopo un approfondito confronto normativo e giurisprudenziale in materia di rapporto di impiego pubblico e privato, reputano che “debba essere negata una piena parificazione dei rapporti di lavoro” citati.
“La privatizzazione non ha comportato una totale identificazione tra lavoro pubblico privatizzato e lavoro privato. In particolare, permangono nel lavoro pubblico privatizzato quelle peculiarità individuate dalla Corte Costituzionale, in relazione al previgente regime dell'impiego pubblico, come giustificative di un differente regime della prescrizione: sia in punto di stabilità del rapporto di lavoro a tempo indeterminato (articolo 51, secondo comma d.lgs. 165/2001 e, all'attualità, articolo 63, secondo comma d.lgs. cit.), che, in punto di eccezionalità del lavoro a termine” (secondo la disciplina speciale dell'articolo 36 del d.lgs. cit.) (…) Deve allora essere affermata con chiarezza l'inconfigurabilità di una situazione psicologica di soggezione del cittadino verso un potere dello Stato, quale la pubblica amministrazione, nella fisiologia del sistema. Esso assicura, infatti, a tutela del lavoratore pubblico, un concreto ed efficiente assetto di stabilità del rapporto, che si articola in concorrenti profili di garanzia attraverso un articolato ed equilibrato sistema di controlli tra poteri e di bilanciamento di
13 interessi, orientato da quello prioritario generale, fondato sui principi dello Stato costituzionale di diritto. Le Sezioni Unite della Suprema Corte, pertanto, hanno affermato conclusivamente: “La prescrizione dei crediti retributivi dei lavoratori nel pubblico impiego contrattualizzato decorre sempre – tanto in caso di rapporto a tempo indeterminato, tanto di rapporto a tempo determinato, così come di successione di rapporti a tempo determinato – in costanza di rapporto (dal momento di loro progressiva insorgenza) o dalla sua ceSSzione (per quelli originati da eSS), attesa l'inconfigurabilità di un metus. Nell'ipotesi di rapporto a tempo determinato, anche per la mera aspettativa del lavoratore alla stabilità dell'impiego, in ordine alla continuazione del rapporto suscettibile di tutela”. Nel caso di specie, infatti, il rapporto di lavoro della dott.SS (dopo Parte_6
l'entrata in vigore della Legge 92/2012) ha assunto i caratteri del pubblico impiego contrattualizzato, con conseguente decorrenza della prescrizione dei connessi diritti retributivi in costanza di rapporto, solo in tempi recenti e cioè dal momento del suo paSSggio nei ruoli dell che è un Ente Controparte_1 pubblico economico istituito ai sensi dell'articolo 1 del Decreto legge 22 ottobre
2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla Legge 1 dicembre 2016 n. 225.
In conclusione, in parziale accoglimento del terzo motivo di appello proposto da la sentenza del Tribunale di Rimini n. 211/2017 va parzialmente riformata, CP_2 dichiarando prescritte le differenze retributive spettanti all'odierna ricorrente in riassunzione per il periodo antecedente al 18.07.2007 (cinque anni a ritroso dall'entrata in vigore della Legge 92/2012). Le spese dei vari gradi del giudizio, avuto riguardo all'esito complessivo del giudizio, vanno poste a carico dell , vista la Controparte_5 sua prevalente soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri per attività, fase e valore contemplati dal D.M. 55/2014
e successive modifiche ed integrazioni, avuto riguardo, in particolare, al valore indeterminato della controversia da considerarsi di baSS complessità, all'assenza di attività istruttoria nel giudizio di appello ed in questa fase del giudizio ed ai criteri di cui all'art. 4, 1° co. del decreto cit. (fra cui la ripetitività delle difese svolte e l'esiguità degli incombenti difensivi posti in essere nell'interesse dell'odierna ricorrente in riassunzione).
P.Q.M.
14 La Corte d'Appello – sezione lavoro, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta, definitivamente decidendo:
1) rigetta i primi due motivi di appello proposti da Controparte_7 avverso la sentenza del Tribunale di Rimini n. 211/2017, emeSS
[...] il 25/05/2017 e pubblicata il 28/08/2017;
2) in parziale accoglimento del terzo motivo di appello, riformando parzialmente la sentenza gravata, confermata nelle restanti statuizioni, accerta e dichiara l'intervenuta prescrizione delle differenze retributive spettanti all'odierna ricorrente in riassunzione per il periodo antecedente al 18.07.2007;
3) condanna, per l'effetto, l' in persona del Controparte_7 legale rappresentante pro tempore a corrispondere alla dott.SS le Parte_1 somme a lei dovute alla luce delle predette statuizioni, maggiorate di interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo ai sensi dell'art. 429
c.p.c.;
4) condanna, infine, l a rifondere alla ricorrente Controparte_5 le spese dei vari del giudizio che si liquidano, per il primo grado, in € 259,00 per esborsi ed € 4.766,00 a titolo di compenso professionale, oltre al 15% per rimborso forfettario spese generali, CPA ed IVA come per legge, per il secondo grado, in €
3.308,00 a titolo di compenso professionale, oltre al 15% per rimborso forfettario spese generali, CPA ed IVA come per legge, per il giudizio di legittimità, in €
2.757,00 a titolo di compenso professionale, oltre al 15% per rimborso forfettario spese generali, CPA ed IVA come per legge e, per questo giudizio di rinvio, in €
388,50 per esborsi ed € 3.473,00 a titolo di compenso professionale, oltre al 15% per rimborso forfettario spese generali, CPA ed IVA come per legge.
Così deciso a Bologna, nella camera di consiglio del giorno 27.03.2025
Il Consigliere est. dott. Roberto Pascarelli
Il Presidente dott.SS Marcella Angelini
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