Decreto cautelare 12 dicembre 2022
Ordinanza cautelare 17 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, decreto cautelare 12/12/2022, n. 596 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 596 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 12/12/2022
N. 01360/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 1360 del 2022, proposto da
AL De VI, rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Macrì, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Asl Lecce, in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio;
per l'annullamento,
previa sospensione dell'efficacia,
della Deliberazione del Commissario Straordinario della ASL di Lecce n. 278 del 11 ottobre 2022, di indizione della procedura selettiva interna per la progressione tra categorie del personale di comparto, in applicazione dell’art. 22, comma 15, del D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 e s.m.i., per i seguenti profili del ruolo amministrativo: n. 8 posti di Coadiutore Amministrativo, dalla cat. A (Commesso) alla cat. B anche nella parte in cui prevede come requisito di ammissione l’“aver conseguito una valutazione positiva di performance nei tre anni precedenti la data di emanazione del bando di selezione, indipendentemente dalla qualifica e categoria rivestita ed ente di appartenenza; qualora non sia stato possibile effettuare la valutazione a causa di assenza dal servizio in relazione ad una delle annualità saranno prese in considerazione le ultime tre valutazioni disponibili” [All. n. 1] e
della successiva deliberazione dello stesso Commissario Straordinario n. 429 del 22 novembre 2022 che, “esaminate le domande pervenute ed accertato che i seguenti candidati sono da escludere per le motivazioni a fianco di ciascuno indicate”, esclude il ricorrente per non “aver conseguito una valutazione positiva di performance nei tre anni precedenti la data di emanazione del bando di selezione, indipendentemente dalla qualifica e categoria rivestita ed ente di appartenenza; qualora non sia stato possibile effettuare la valutazione a causa di assenza dal servizio in relazione ad una delle annualità saranno prese in considerazione le ultime tre valutazioni disponibili” [All. n. 2] e
di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, anteriore o successivo, ancorché non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;
Ritenuto che sia ravvisabile la presenza di un pregiudizio di estrema gravità ed urgenza, tale da non consentire dilazione nemmeno sino alla data della prossima camera di consiglio, da fissarsi nel rispetto dei termini di legge;
P.Q.M.
Accoglie la su indicata istanza di misure cautelari provvisorie presidenziali ai sensi e nei termini in cui essa risulta formulata e, per l’effetto, ammette, nelle more, con riserva il ricorrente alla fase di valutazione comparativa e, segnatamente, a sostenere il relativo colloquio.
Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 12 gennaio 2023.
Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Lecce il giorno 12 dicembre 2022.
| Il Presidente |
| Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO