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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 10/07/2025, n. 28 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 28 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
N. 1005/2024 V.G. Ruolo Generale
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Salerno, Seconda Sezione Civile, riunita in Camera di
Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
1) Dott. Vito Colucci - Presidente Relatore
2) Dott.ssa Maria Assunta Niccoli - Consigliere
3) Dott.ssa Giulia Carleo - Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1005/2024 V.G. Ruolo Generale avente ad oggetto: Dichiarazione di esecutività di decisioni straniere in materia civile e commerciale, e vertente
TRA
, in persona del proprio Parte_1 legale rappresentante pro tempore, con sede a Londra, 9-10 Staple Inn, 2nd Codi Floor, London, England, WC1V , rappresentato e difeso, per procura depositata in via telematica, dall'avv. Antonio Lione del Foro di Messina, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore Avv. Antonio Lione, sito in Milano in via Medici n. 15;
RICORRENTE
E
, residente in [...], Controparte_1 rappresentato e difeso, per procura depositata in via telematica, dall'avv. Anna
Califano e dall'avv. Carlo Russo e con questi elettivamente domiciliato presso il loro Studio in Nocera Inferiore alla Via Publio Sizio 8;
RESISTENTE
1 Conclusioni.
La parte ricorrente ha rassegnato le sue conclusioni come da note di trattazione scritta del 10/2/2025 in relazione all'udienza del 13/2/2025, nonché con note conclusive del 15/5/2025 in relazione all'udienza del 26/6/2025, nei termini specificati nelle note stesse. La parte resistente ha rassegnato le sue conclusioni come da note di trattazione scritta del 13/2/2025 in relazione all'udienza del
13/2/2025, nei termini specificati nelle note stesse. La causa, quindi, è stata rimessa in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 38 e ss. Convenzione di Lugano, iscritto a ruolo in data 15/11/2024, la Parte_1 ha chiesto quanto segue: «CONCLUSIONI»: «Voglia l'Ecc.ma Corte
d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, voglia dichiarare l'esecutività della sentenza n. OR.2024.42 resa in data 12.07.2024 dalla Pretura di Lugano, in persona del Pretore aggiunto del Distretto di Lugano
Dott.ssa divenuta definitiva in data 12.09.2024». Persona_1
Il resistente , residente in [...]
Semetelle, n. 46, si è costituito e ha chiesto, nell'atto di costituzione, quanto segue: «Tutto quanto premesso, osservato e dedotto, per i motivi svolti, si conclude affinché l'Ecc.ma Corte adita, Voglia, respingere il ricorso e negare l'esecutorietà della sentenza emessa dal Tribunale di Lugano, per tutte le ragioni in fatto ed in diritto sopra illustrate e poiché tale pronuncia è affetta da difetto di giurisdizione, così come il presente procedimento (difetto di giurisdizione che si chiede venga sollevato d'ufficio); per la sussistenza del difetto di legittimazione ad agire, tanto nel lato attivo quanto in quello passivo;
per l'assenza della prova del fatto costitutivo del diritto vantato (in particolare con riferimento alla prova dell'avvenuto avveramento dell'evento dedotto in condizione); per l'invalidità insanabile del contratto;
per la mancata specifica approvazione della clausola derogativa della competenza e del foro;
nonché per la contrarietà all'ordine pubblico per essere il provvedimento privo di motivazione. Con vittoria di spese, e compensi di giudizio con attribuzione ai sottoscritti procuratori antistari».
La parte ricorrente ha rassegnato le sue conclusioni come da note di trattazione scritta del 10/2/2025 in relazione all'udienza del 13/2/2025, nonché
2 con note conclusive del 15/5/2025 in relazione all'udienza del 26/6/2025, nei termini specificati nelle note stesse. La parte resistente ha rassegnato le sue conclusioni come da note di trattazione scritta del 13/2/2025 in relazione all'udienza del 13/2/2025, nei termini specificati nelle note stesse. La causa, quindi, è stata rimessa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel presente procedimento il ricorrente ha chiesto di dichiarare l'esecutività della sentenza n. OR.2024.42 resa in data 12.07.2024 dalla Pretura di Lugano, in persona del Pretore aggiunto del Distretto di Lugano Dott.ssa divenuta definitiva in data 12.09.2024. Persona_1
La prospettazione della vicenda offerta dalle parti.
A sostegno della domanda proposta il ricorrente ha addotto, in particolare, i seguenti elementi: «1. L'odierna ricorrente ha ottenuto dalla
Pretura di Lugano, in persona del Pretore aggiunto del Distretto di Lugano
Dott.ssa sentenza n. OR.2024.42, resa in data 12.07.2024 e Persona_1 divenuta definitiva in data 12.09.2024, con la quale è stato Controparte_1
“condannato a corrisponder[e a ] la somma Controparte_2 di Euro 360'000.- oltre interessi al 5% dal 5 maggio 2022. 2. Le spese processuali in complessivi CHF 3'500.-, da anticipare dall'attrice come di rito e che diverranno CHF 4'000.- qualora fosse richiesta la motivazione delia sentenza, vanno poste a carico del convenuto, soccombente, in solido, pure tenuto a rifondere all'attrice l'importo di CHF 8'000.- a titolo di ripetibili” (doc.
n. 2).
2. In data 12.09.2024, è stato rilasciato “Attestato relativo alle decisioni e alle transazioni giudiziarie di cui agli articoli 54 e 58 della Convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale” (cfr. doc.1, pag.3).
3. Ai sensi dell'art. 38, comma 1, Convenzione di Lugano, “Le decisioni emesse in uno
Stato vincolato dalla presente convenzione e ivi esecutive sono eseguite in un altro Stato vincolato dalla presente convenzione dopo essere state ivi dichiarate esecutive su istanza della parte interessata”.
4. In forza dell'art. 39
Convenzione di Lugano, “L'istanza deve essere proposta al giudice o all'autorità competente di cui all'allegato II [id est alla Corte d'Appello]” e che
“La competenza territoriale è determinata dal domicilio della parte contro cui viene chiesta l'esecuzione, o dal luogo dell'esecuzione”.
5. La ricorrente
3 intende dare esecuzione a tale provvedimento in Italia».
Il resistente si è costituito e si è opposto alla domanda proposta da controparte deducendo, fra l'altro, quanto segue: «… In effetti, il giudice che ha giurisdizione non si limita a determinare la legge applicabile secondo le regole di conflitto, ma applica immediatamente le norme imperative dell'ordinamento nazionale se queste sono ritenute di interesse superiore rispetto alla disciplina straniera. In tal senso, le norme di applicazione necessaria comportano un impedimento preventivo al funzionamento del sistema di dip che, proprio per l'intensità valutativa che le caratterizza, e si applicano anche a situazioni che presentano “elementi di estraneità”. Nel caso in esame, gli elementi di estraneità sono legati alla sede legale del
“Consulente”, sita in Inghilterra, e al domicilio del convenuto, sito in Italia. La elezione del Foro competente di Lugano e della Giurisdizione svizzera, da noi esclusa quale lex voluntatis (per difetto di specifica approvazione), rappresenta la clausola negoziale infirmata fin dal suo nascere, come si scriverà nel prosieguo. L'art. 16 del Testo legislativo in parola, rubricato “Ordine pubblico”, stabilisce che: “1. La legge straniera non è applicata se i suoi effetti sono contrari all'ordine pubblico.
2. In tal caso si applica la legge richiamata mediante altri criteri di collegamento eventualmente previsti per la medesima ipotesi normativa. In mancanza si applica la legge italiana”. L'eccezione di ordine pubblico assolve ad una funzione “negativa”, nel senso che la difesa dei valori interni comporta un rifiuto (una negazione) dell'applicazione delle norme straniere il cui contenuto o i cui effetti si appalesano inaccettabili. In tal senso, l'ordine pubblico è inquadrabile quale limite successivo all'operare delle norme di conflitto, recte la legge regolatrice non viene valutata nella sua astrattezza ma per le conseguenze inaccettabili che dalla loro applicazione possono derivare. Per comprendere il funzionamento del limite dell'ordine pubblico, si deve tener presente che, per il modo in cui il richiamo del diritto straniero è realizzato, l'ordinamento non è in grado di conoscere anticipatamente il contenuto (fosse anche la contestata validità della clausola derogativa della Giurisdizione e della Competenza). Infatti, le norme di dip individuano il diritto applicabile tenendo conto dei criteri formali che prescindono dal merito (così come nel caso del riconoscimento di sentenze straniere quando esso si basi sulla verifica di dati puramente formali). Bene, a
4 questo punto, l'ordine pubblico è da intendersi quale clausola di salvaguardia immanente in ogni sistema di dip, sia della lex fori, sia di altro Ordinamento.
Esso stesso rappresenta, nel senso chiarito, l'insieme dei principi considerati essenziali per la coscienza sociale e il funzionamento della comunità statale, ossia i principi fondanti dell'Ordinamento statale quale ragione dell'impedimento degli effetti dell'applicazione della legge straniera. Per quanto concerne l'ambito di operatività dell'eccezione del limite dell'ordine pubblico, tale limite sarà efficace e operante nei casi in cui si evidenzi un contrasto insanabile del diritto straniero con i valori veramente fondamentali del foro. … g) Il rispetto dell'ordine pubblico (e delle norme di applicazione necessaria) Il principio di ordine pubblico rappresenta un limite generale al riconoscimento delle sentenze straniere e, nel senso scritto, anche le norme di applicazione necessaria. Esso funge da clausola di chiusura e si riferisce alla compatibilità della decisione straniera con i principi fondamentali dell'ordinamento italiano. Il concetto di ordine pubblico internazionale deve essere inteso in senso restrittivo: non si tratta di verificare la piena conformità della sentenza straniera alle norme italiane, ma di escludere il riconoscimento quando le sue disposizioni ledano principi essenziali del nostro ordinamento.
La giurisprudenza italiana ha chiarito che l'ordine pubblico non può essere invocato per sindacare il merito della sentenza straniera, ma solo per evitare effetti manifestatamente incompatibili con principi inderogabili del nostro sistema giuridico, come nel caso di una sentenza che neghi il diritto di difesa o dalla quale derivi un processo palesemente iniquo. Atteso che interesse della presente difesa non è entrare nel merito del giudicato straniero, ma di evidenziare, con molteplici argomentazioni e diversi angoli prospettici: le incongruenze, la illegittimità, la iniquità del risultato di questo e, per tale ragione, sostenere il suo divieto di riconoscimento quale provvedimento dotato di efficacia e legittimità tale da fondare e sostenere l'azione esecutiva nel nostro ordinamento interno. … ».
La decisione.
Va, a questo punto, osservato quanto segue.
La cassazione ha affermato che, in tema di riconoscimento di sentenze straniere, nel vigore della disciplina introdotta dagli artt. 64 e segg. della l. n. 218 del 1995 (così come sotto la vigenza dell'abrogato art. 797 c.p.c.),
5 gli eventuali vizi e la stessa mancanza della motivazione della sentenza straniera non costituiscono cause ostative al riconoscimento invocato, posto che, quando il contraddittorio sia stato assicurato e la sentenza sia passata in giudicato (tanto da doversi presumere che i fatti e le questioni di diritto posti a fondamento della decisione siano non più discutibili), è da ritenere che l'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali non rientri tra i principi inviolabili fissati nel nostro sistema normativo a garanzia del diritto di difesa, sancendo l'art. 111 Cost., che siffatto obbligo prevede, un assetto organizzativo della giurisdizione che attiene esclusivamente all'ordinamento interno [cfr. Cass. civ., sez. 1 -, sentenza n. 597 del 12/1/2017].
La cassazione ha anche precisato che, in tema di riconoscimento di sentenze straniere, nel vigore della disciplina introdotta dagli artt. 64 e segg. della l. n. 218 del 1995 (così come sotto la vigenza dell'abrogato art. 797 c.p.c.), gli eventuali vizi e la stessa mancanza della motivazione della sentenza straniera non costituiscono cause ostative al riconoscimento invocato, posto che, quando il contraddittorio sia stato assicurato e la sentenza sia passata in giudicato (tanto da doversi presumere che i fatti e le questioni di diritto posti a fondamento della decisione siano non più discutibili), è da ritenere che l'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali non rientri tra i principi inviolabili fissati nel nostro sistema normativo a garanzia del diritto di difesa, sancendo l'art. 111 Cost., che siffatto obbligo prevede, un assetto organizzativo della giurisdizione che attiene esclusivamente all'ordinamento interno [cfr. Cass. civ., sez. 1 -, sentenza n. 10540 del 15/4/2019].
La Suprema Corte ha, d'altra parte, affermato che, in tema di riconoscimento di sentenze straniere, nel vigore della disciplina introdotta dagli artt. 64 e ss. della legge 31 maggio 1995, n. 218, sebbene la mancanza della motivazione della sentenza straniera non costituisca causa ostativa al riconoscimento stesso, tuttavia tale vizio diviene rilevante quando la motivazione stessa sia indispensabile ai fini del riconoscimento di una sentenza, per valutarne la compatibilità con l'ordine pubblico interno [cfr.
Cass. civ., sez. 1, sentenza n. 1781 dell'8/2/2012; nella specie, la decisione impugnata aveva riconosciuto una sentenza statunitense, priva di motivazione, la quale aveva liquidato un'ingente somma a titolo di risarcimento del danno, senza precisare i criteri legali in concreto applicati per qualificare la
6 responsabilità, né individuare le voci di pregiudizio risarcibile e la causa giustificatrice dell'attribuzione e senza ripartire le conseguenze riparatorie fra i più responsabili, onde evitare indebite duplicazioni e locupletazioni]. La già citata Cass. civ., sez. I, sentenza n. 1781 dell'8/2/2012 ha, d'altra parte, puntualizzato, con riguardo allo specifico caso esaminato dalla Suprema Corte, che, nel vigente ordinamento, il diritto al risarcimento del danno conseguente alla lesione di un diritto soggettivo non è riconosciuto con caratteristiche e finalità punitive - restando estranea al sistema l'idea della punizione e della sanzione del responsabile civile ed indifferente la valutazione a tal fine della sua condotta - ma in relazione all'effettivo pregiudizio subito dal titolare del diritto leso, non essendo previsto l'arricchimento, se non sussista una causa giustificatrice dello spostamento patrimoniale da un soggetto all'altro; la Corte ha, quindi, affermato, con riguardo all'epoca in cui la pronunzia è stata emessa, che è incompatibile con l'ordinamento italiano l'istituto dei danni punitivi
(nell'affermare il suddetto principio, la Corte ha cassato per insufficienza e incongruità di motivazione la sentenza impugnata, la quale aveva accolto l'istanza di delibazione di una pronuncia statunitense ed argomentato nel senso che l'omessa motivazione di quella sentenza non ostava al riconoscimento, che nessun espresso riferimento la sentenza straniera conteneva circa la liquidazione dei "punitive damages" e che i danni subiti per infortunio sul lavoro dal danneggiato erano compatibili con la somma liquidata, sebbene di gran lunga superiore a quella richiesta nella domanda). Il richiamo del caso di specie aiuta a comprendere le ragioni della pronunzia del 2012, tenuto conto della successiva evoluzione di taluni istituti nel nostro ordinamento, ferma restando la validità dei punti della pronunzia ancora attuali.
Dalle pronunzie della cassazione più sopra ricordate, opportunamente coordinate fra loro, anche in ragione della evoluzione di taluni istituti sostanziali del nostro ordinamento giuridico interno, emerge, in definitiva, che gli eventuali vizi e la stessa mancanza della motivazione della sentenza straniera non costituiscono cause ostative al riconoscimento invocato, atteso che, quando il contraddittorio sia stato assicurato e la sentenza sia passata in giudicato, è da ritenere che l'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali non rientri tra i principi inviolabili fissati nel nostro sistema normativo a garanzia del diritto di difesa, sancendo l'art. 111
7 Cost., che siffatto obbligo prevede, un assetto organizzativo della giurisdizione che attiene esclusivamente all'ordinamento interno.
Nel caso in esame che il ricorrente chiede che venga dichiarata la esecutività della sentenza straniera in questione ai sensi della convenzione di
Lugano [Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale conclusa a Lugano il 16/9/1988, alla quale aderisce l'Italia].
L'art. 27 della Convenzione dispone quanto segue: «Art. 27»: «Le decisioni non sono riconosciute: se il riconoscimento è contrario all'ordine pubblico dello Stato richiesto;
se la domanda giudiziale od un atto equivalente non è stato notificato o comunicato al convenuto contumace regolarmente ed in tempo utile perché questi possa presentare le proprie difese;
se la decisione
è in contrasto con una decisione resa tra le medesime parti nello Stato richiesto;
se il giudice dello Stato d'origine per rendere la decisione ha, nel pronunciarsi su una questione relativa allo stato o alla capacità delle persone fisiche, al regime patrimoniale fra coniugi, ai testamenti ed alle successioni, violato una norma di diritto internazionale privato dello Stato richiesto, salvo che la decisione in questione non conduca allo stesso risultato che si sarebbe avuto se le norme di diritto internazionale privato dello Stato richiesto fossero state, invece, applicate;
se la decisione è in contrasto con una decisione resa precedentemente tra le medesime parti in uno Stato non contraente, in una controversia avente il medesimo oggetto e il medesimo titolo, allorché tale decisione riunisce le condizioni necessarie per essere riconosciuta nello Stato richiesto».
Nel caso qui esaminato la pronunzia straniera della quale si chiede dichiararsi la esecutività è costituita da una “Sentenza non motivata” (tale espressamente indicata nell'atto prodotto dal ricorrente) resa dal “Pretore aggiunto del Distretto di Lugano” “In nome della Repubblica e Cantone del
Ticino”.
La mancanza di motivazione non è, quindi, elemento ostativo alla declaratoria di esecutività, alla luce della giurisprudenza di legittimità più sopra evidenziata. Da tale giurisprudenza, peraltro, emerge che tuttavia occorre che la sentenza da riconoscere contenga gli elementi indispensabili ai fini del riconoscimento di una sentenza, per valutarne la compatibilità con l'ordine
8 pubblico interno.
Nel caso concreto qui esaminato dal testo della sentenza straniera prodotta non emergono sufficienti elementi per affermare che sia stato effettivamente garantito il diritto al contraddittorio della parte ora resistente.
Nel corpo della sentenza si legge, fra l'altro, quanto segue:
«disponendo questo giudice di sufficienti elementi per il giudizio». A questa affermazione, tuttavia, non fanno seguito specifiche indicazioni che consentano di comprendere se effettivamente il resistente sia stato posto in condizione di poter svolgere compiutamente le sue difese;
non emergono adeguati elementi per comprendere quali siano gli elementi di fatto che abbiano indotto il giudice svizzero ad adottare la sua decisione.
Nel corpo della sentenza si legge anche quanto segue: «considerato che, con la petizione in esame, di Londra, Parte_1 in qualità di cessionaria, aziona il credito già vantato dalla cedente, CP_3
International Financial Solutions di Londra, di EUR 360.000. – oltre
[...] accessori, nei confronti del convenuto in esecuzione del contratto da costoro sottoscritto il 24 marzo 2022, doc. B;
che, giusta l'art. 223 cpv. 2 CPC, se il termine suppletorio scade infruttuosamente, il giudice emana una decisione finale, sempre che la causa sia matura per il giudizio – come in concreto – altrimenti cita le parti al dibattimento».
La cassazione ha precisato che l'art. 31 della Convenzione di Lugano del 16 settembre 1988, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 10 febbraio
1992, n. 198, il quale prevede la legittimazione "della parte interessata" a richiedere l'exequatur di una sentenza straniera, va interpretato nel senso che
"parte interessata" non è soltanto una delle parti del processo che ha dato luogo alla sentenza da eseguire, ma anche il cessionario del diritto accertato con la medesima decisione, in considerazione anche del fatto che l'art. 67 della legge n. 218 del 1995 riconosce tale legittimazione "a chiunque vi abbia interesse"
[cfr. Cass. civ., sez. I, sentenza n. 220 dell'8/1/2013].
Dalla sentenza in questione, tuttavia, non emerge neppure che il giudice straniero abbia effettivamente avuto a disposizione e valutato elementi concreti idonei a far sorgere l'obbligazione azionata nei confronti di CP_1
Si trova, infatti, in sostanza detto, nella sentenza, che la causa è
[...] matura per il giudizio. Il giudice straniero avrebbe, tuttavia, almeno dovuto
9 indicare gli elementi di fatto che avrebbero consentito al di esercitare CP_1 il suo diritto di difesa e di usufruire di un effettivo contraddittorio, nel rispetto di principi fondamentali del nostro ordinamento (cfr., in particolare, artt. 24 e
111 Cost.), principi che rispondono ad esigenze di rispetto di valori di carattere universale, non limitati al nostro ordinamento interno.
Il giudice avrebbe dovuto, comunque, almeno indicare in maniera specifica gli elementi di fatto posti a base della decisione al fine di consentire al giudice richiesto del riconoscimento un effettivo controllo teso a verificare il rispetto dell'ordine pubblico interno.
In ogni caso, anche alla luce di quanto più sopra osservato, va evidenziato che non risultano indicati, in maniera sufficientemente specifica, nella sentenza in questione, gli elementi occorrenti al fine di valutare la compatibilità della sentenza con l'ordine pubblico interno. Non risulta, all'uopo, utile la mera indicazione di alcuni atti, senza adeguata specificazione dei punti essenziali per il sorgere dell'obbligazione in capo all'attuale resistente nei confronti dell'attuale ricorrente [fra l'altro: tempi dell'adempimento, eventuale inadempimento (anche eventualmente nella forma del ritardo); inadempimento parziale o totale;
adempimento da parte dell'originario preteso creditore alle obbligazioni eventualmente sullo stesso gravanti;
specifica indicazione dei profili relativi alla cessione del credito e alla sua concreta operatività] [cfr. la già citata Cass. civ., sez. I, sentenza n. 1781 dell'8/2/2012].
Da quanto esposto consegue che la mancanza, nella sentenza straniera in questione, della indicazione degli elementi di fatto occorrenti, fra l'altro, nel singolo caso concreto, al fine di valutarne la compatibilità con l'ordine pubblico interno, anche con riguardo, fra l'altro, alla esigenza di assicurare un reale contraddittorio e un effettivo esercizio del diritto di difesa da parte dell'attuale resistente, si traduce in una violazione dell'ordine pubblico dello Stato italiano, ai cui organi viene ora chiesta la declaratoria di esecutività della sentenza.
Da tutto quanto sopra esposto consegue che la domanda di declaratoria di esecutività della sentenza indicata nel ricorso introduttivo del presente giudizio va rigettata.
Le attuali risultanze degli atti consentono di pervenire alla decisione
10 senza che occorra procedere a ulteriori attività di carattere istruttorio. Ogni ulteriore questione resta assorbita in tutto quanto sinora esposto.
Quanto alle spese del presente procedimento, tali spese vanno poste a carico della parte ricorrente, in ragione della soccombenza, e vanno liquidate avendo riguardo allo scaglione da € 26.00,01 a € 52.000,00. La cassazione ha, infatti, precisato che il procedimento ex art. 30 del d.lgs. n. 150 del 2011, richiamato dall'art. 67, comma 2, della l. n. 218 del 1995, non ha ad oggetto la domanda proposta nel giudizio in cui è stata emessa la sentenza di cui si chiede il riconoscimento, ma la dichiarazione di efficacia di tale sentenza nell'ordinamento italiano, con la conseguenza che detta istanza, non essendo suscettibile di traduzione in termini pecuniari, deve considerarsi di valore indeterminabile [cfr. Cass. civ., sez. 1 -, ordinanza n. 22183 del 6/8/2024]. Il compenso va, peraltro, determinato avendo riguardo al predetto scaglione, a bassa complessità (data la non particolare complessità delle questioni di cui al presente procedimento). Tale compenso va, quindi, determinato nella misura, ritenuta congrua, specificata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando, in particolare, in ordine alle domande proposte con ricorso iscritto a ruolo in data nell'interesse di Parte_1
, in persona del proprio legale rappresentante pro tempore,
[...] con sede a Londra, 9-10 Staple Inn, 2nd Floor, London, England, , C.F._2 nei confronti di , disattesa o assorbita ogni diversa istanza, Controparte_1 domanda, deduzione o eccezione, così provvede:
1. rigetta tutte le domande proposte dalla parte ricorrente nel presente procedimento;
2. condanna la , in Parte_1 persona del proprio legale rappresentante pro tempore, con sede a
Londra, 9-10 Staple Inn, 2nd Floor, London, England, , al C.F._2 pagamento delle spese del presente procedimento in favore di
[...]
, e liquida tali spese in € 20,00 per esborsi ed € 5.000,00 per CP_1 compensi professionali della difesa, oltre le spese generali nella misura del 15 % dei compensi, nonché l'I.V.A. e la C.N.A., se dovute, nella misura di legge sull'imponibile, con attribuzione all'avv. Anna
11 Califano e all'avv. Carlo Russo.
Salerno, 9/7/2025
Il Presidente Relatore
Dr. Vito Colucci
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