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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 25/06/2025, n. 2361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2361 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6240/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente Rel. Est.
Dott. Chiara Delmonte Giudice
Dott. Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 23/05/2025 da
1) Parte_1 nata TE L'IO (PC) il 18/09/1982 cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...] con l'Avv. Andrea Recalcati
e
2) Parte_2
nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...] con l'Avv. Andrea Recalcati
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Milano in data 23/06/2009, optando per il regime della separazione dei beni iscritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Milano, anno 2009, atto n.31, Reg.05, parte II, serie C/3. separati consensualmente con verbale omologato con decreto in data 13/04/2022; con i seguenti figli: pagina 1 di 5 nato a [...] in data [...] (C.F. ) Persona_1 C.F._3
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato in data 23/05/2025, richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
L'affidamento del minore è condiviso tra entrambi i genitori con residenza anagrafica Persona_1
presso il padre,
Il mantenimento del figlio verrà corrisposto dai genitori in modo diretto, paritario e partecipativo, senza alcuna richiesta o rivendicazione reciproca in merito ad alimenti o mantenimento per quanto attiene ai rapporti personali e patrimoniali tra i ricorrenti, eccettuate, in relazione all'apporto economico in favore del figlio, le spese straordinarie (mediche, scolastiche, sportive, ricreative, etc.) relative al minore, come da protocollo del Tribunale di Milano che si deve intendere qui integralmente trascritto, da sostenersi da parte di entrambi i genitori al 50% dopo che siano state tra loro concordate e dietro presentazione di documenti giustificativi contabili e/o fiscali.
I genitori concordano la collocazione paritetica del figlio: trascorrerà, in alternanza, una Per_1
settimana (dalle ore 8:00 del lunedì alle ore 8:00 del lunedì seguente) presso un genitore e la successiva presso l'altro.
Qualora uno dei genitori dovesse assentarsi per motivi di lavoro, salute, etc nella settimana di propria competenza, starà con l'altro genitore. Per_1
Salvo diversi accordi tra le parti, un giorno infrasettimanale, di volta in volta concordato, ogni genitore terrà con sé per la cena durante la settimana di competenza dell'altro genitore. Per_1
Al fine di non alterare le abitudini del minore, il signor continuerà ad accompagnare Per_1 Per_1
al corso di nuoto il sabato mattina, mentre per le altre attività (ad esempio, il corso di pianoforte), il minore verrà accompagnato dal genitore competente per la settimana di collocamento.
I coniugi convengono di conservare, anche per le festività natalizie e pasquali, l'alternanza delle settimane di competenza accordandosi che , salvo diverse disposizioni condivise tra le parti, Per_1
trascorrerà il giorno 25/12 (dalle ore 10:00 di Natale sino alle ore 10:00 del 26.12) con la madre e il giorno 26/12 (dalle ore 10:00 di Santo Stefano sino alle ore 10:00 del 27/12) con il padre;
il giorno di
Pasqua (dalle ore 10:00, alle ore 10:00 del lunedì dell'Angelo) con la madre, mentre il lunedì dell'Angelo (dalle ore 10:00 alle ore 8:00 del giorno seguente) con il padre.
Durante le vacanze estive, trascorrerà quindici giorni successivi con ciascun genitore. Ogni Per_1 genitore dovrà comunicare all'altro destinazione, periodo di permanenza e recapiti all'altro entro il pagina 2 di 5 31/05 di ogni anno. Confermata l'alternanza per il resto dell'estate e per le altre festività durante l'anno, salvo diversi accordi.
Le parti concordano di dividere in parti uguali – nella misura del 50% ciascuno - l'eventuale importo dell'assegno unico familiare, nonché di continuare ad eseguire liberi e volontari versamenti sul libretto postale ordinario dematerializzato n.48109905 (intestato alla signora ), da sempre destinato ad Parte_1
accumulare risparmi per . Per_1
La casa sita in Berbenno di Valtellina (SO), Fraz. Polaggia, via Vecchia n.25, di comproprietà indivisa delle parti al 50%, resterà in uso ad entrambi i genitori che si accorderanno in merito ai periodi di soggiorno di rispettiva competenza, continuando altresì a sostenere in misura paritaria tutte le spese di gestione e manutenzione del suddetto immobile.
Con l'esatto adempimento di quanto previsto ai punti precedenti, i coniugi rinunciano ad ogni rivendicazione patrimoniale e/o economica per qualsiasi titolo e/o ragione avendo con il presente atto regolato definitivamente i rapporti patrimoniali tra gli stessi intercorrenti.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51
III c.p.c.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato a Milano il 23/06/2009 tra e Parte_2
; Parte_1
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Nulla sulle spese pagina 3 di 5 5) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge nonché alla comunicazione anche al Comune di Settimo
Milanese dove l'atto è stato parimenti trascritto.
Così deciso in Milano, il 18.6.2025
Il Presidente
Dott. Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
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