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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 27/05/2025, n. 772 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 772 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE d'APPELLO DI BARI
-SECONDA SEZIONE CIVILE-
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, riunita in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
Filippo Labellarte presidente
Luciano Guaglione consigliere
M. Angela Marchesiello consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 1167 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022
TRA
domiciliato in Rutigliano (BA) presso lo studio Parte_1 dell'avv. Giovanni Albanese che lo rappresenta e difende per procura allegata all'atto di appello-----------------------------------------------appellante
E
avv. difensore di se medesimo ex art. 86 c.p.c. e CP_1 CP_2 domiciliato presso il proprio studio in Bari ----------------------------appellato
Oggetto: opposizione a d.i. in tema di competenze professionali di avvocato
Conclusioni: all'udienza cartolare del 21/02/2025, i difensori delle parti hanno concluso come da note scritte autorizzate.
Svolgimento del processo
Con sentenza n. 2626/2022 resa il 30/06/2022, il Tribunale di Bari, in accoglimento per quanto di ragione dell'opposizione spiegata da
[...]
avverso il d.i. n. 1709/2012, ha revocato il predetto decreto Pt_1 dell'importo di € 31.143,76, condannato l'opponente a corrispondere all'avv. Giuseppe Gallo la (minor) somma di € 22.588,05, oltre interessi legali, a titolo di competenze professionali, respinto per difetto di prova la pagina 1 di 12 domanda riconvenzionale di risarcimento del danno da responsabilità professionale avanzata dall' e condannato quest'ultimo alla Pt_1 rifusione delle spese di lite.
Con citazione notificata il 31/08/2022, ha proposto tempestivo appello avverso la prefata sentenza , chiedendo, in riforma della Parte_1 stessa, l'accoglimento integrale dell'opposizione e della domanda riconvenzionale con essa spiegata, vinte le spese del doppio grado;
in subordine, la riduzione del quantum dovuto, in ragione delle somme già incassate dal professionista e non decurtate;
la modifica del capo delle spese di lite, in quanto liquidate in maniera esorbitante e senza tener conto dell'ingiustificata non accettazione, da parte dell'avv. , della proposta CP_1 conciliativa ex art. 185bis c.p.c. formulata dal giudice di prime cure.
Si è costituito l'appellato chiedendo il rigetto del gravame, con vittoria delle spese di questo grado.
All'udienza cartolare del 21/02/2025, invitate le parti a precisare le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Motivi della decisione
Con il primo motivo di gravame, si censura la sentenza impugnata nella parte in cui il primo giudice avrebbe erroneamente ritenuto non contestato lo svolgimento delle attività professionali richieste in pagamento dall'avv.
. CP_1
Col secondo motivo di appello, l'appellante lamenta che, dalla somma dovuta, non sarebbe stato decurtato, da un lato, l'importo di € 6.101,94 (pari a 11.815.000 delle vecchie lire) versato a mezzo di assegni, le cui matrici, pur ritenute prive di valore probatorio da parte del primo giudice, non sarebbero mai state oggetto di contestazione da parte del professionista;
e, dall'altro, quello di € 14.426,35 incassato direttamente dalla soccombente
. Controparte_3
A tal riguardo, l'impugnante insiste nell'ammissione delle richieste di prova testimoniale già formulate e ritenute inammissibili in primo grado, assumendo che, in ragione della lunga durata del rapporto e della pluralità degli incarichi professionali affidati all'avv. , l'anzidetta prova orale CP_1 avrebbe dovuto essere ammessa in deroga al disposto di cui agli artt. 2721-
pagina 2 di 12 2726 c.c., non potendosi ravvisare alcun riconoscimento di debito nelle missive in atti con cui esso appellante, dopo la rinuncia al mandato da parte dell'avv. , aveva semplicemente rappresentato la propria intenzione di CP_1 definire le eventuali pendenze, previa verifica contabile degli acconti già corrisposti.
Col terzo motivo, l'appellante impugna la pronuncia gravata nella parte in cui il primo giudice ha rigettato la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno quantificato in € 300.000, ritenendo non provata la sussistenza di qualsivoglia pregiudizio di natura patrimoniale.
Si assume infatti che le circostanze dedotte a comprova dell'asserito danno (ineseguibilità dell'ordine giudiziale di demolizione per omessa trascrizione della domanda giudiziale di arretramento per violazione delle distanze legali e impossibilità di dar seguito alla transazione raggiunta con la Controparte_3
) non sarebbero mai state contestate dall'avv. .
[...] CP_1
Col quarto ed ultimo motivo, ci si duole dell'esorbitante entità della condanna alle spese di lite, la cui quantificazione in € 13.494,50 (oltre accessori) sarebbe stata operata senza tener conto dell'effettivo valore della causa e dell'inutile allungamento dei tempi del giudizio provocato dall'ingiustificata non accettazione, da parte dell'odierno appellato, della proposta conciliativa formulata dal primo giudice che prevedeva il versamento, in favore dell'avv. , della somma onnicomprensiva di € CP_1
15.000.
L'appello è infondato e va rigettato.
Il primo motivo è inaccoglibile.
E' ben noto il principio secondo cui “in tema di opposizione a d.i. avente ad oggetto il pagamento di prestazioni professionali, la parcella corredata dal parere del competente Consiglio dell'Ordine di appartenenza del professionista, mentre ha valore di prova privilegiata e carattere vincolante per il giudice ai fini della pronuncia dell'ingiunzione, non ha – costituendo semplice dichiarazione unilaterale del professionista – valore probatorio nel successivo giudizio di opposizione, nel quale l'opposto assume la veste sostanziale di attore e su di lui incombono i relativi oneri probatori ex art. 2697 c.c., ove vi sia contestazione da parte dell'opponente in ordine all'effettività e alla consistenza delle prestazioni eseguite o all'applicazione pagina 3 di 12 della tariffa pertinente ed alla rispondenza ad essa delle somme richieste”
(Cass. 2010/n. 3463; conf. Cass. 2004/n. 14556).
Nella fattispecie, lo svolgimento delle attività di difesa prestate nel giudizio n. 2088/1994 R.G. conclusosi con la sentenza n. 390/2010 è tuttavia documentalmente provato dalla produzione integrale di tutti gli atti processuali del prefato giudizio, che, già allegati alla richiesta di parere di congruità presentata al Consiglio dell' sono stati riversati CP_4 dall'avv. sin nel fascicolo del monitorio poi prodotto anche nel CP_1 successivo giudizio di opposizione (all. n. 4 alla comparsa di risposta del primo grado).
A fronte di tale produzione, l'opponente, in prime cure, si è limitato solo ad eccepire che egli avrebbe già corrisposto l'intera somma dovuta al professionista;
che l'importo di € 9.525,49 liquidato in sentenza a titolo di spese di lite sarebbe stato incassato dall'avv. non a titolo di acconto, CP_1 ma di saldo in virtù di un preteso accordo intervenuto con il medesimo;
che la somma richiesta in pagamento sarebbe eccessiva e non rispondente ai parametri stabiliti dalle tariffe applicabili.
In appello, l' ha invece sostenuto che non vi sarebbe prova idonea Pt_1
a dimostrare lo svolgimento delle singole attività indicate in parcella.
La censura difetta di specificità.
Come già correttamente rilevato dal primo giudice, l'odierno appellante ha formulato solo una generica contestazione dell'eccessività della pretesa, senza mai muovere puntuali rilievi alle singole voci indicate nella nota spesa vistata.
Tali rilievi non sono stati specificati nemmeno nell'odierno giudizio di appello.
“La parcella dell'avvocato costituisce una dichiarazione unilaterale assistita da una presunzione di veridicità, in quanto l'iscrizione all'albo del professionista è una garanzia della sua personalità; pertanto, le <> o
<> in essa elencate, in mancanza di specifiche contestazioni del cliente, non possono essere disconosciute dal giudice” (Cass. SS.UU.
2010/n. 14699; conf. Cass. 2016/n. 3194).
pagina 4 di 12 “In tema di contestazione sul quantum preteso a titolo di prestazioni professionali, il debitore ha, in forza del combinato disposto di cui agli artt.
2697 c.c. e 115, comma 1, c.p.c., l'onere di contestare in modo specifico la richiesta di compenso del professionista nel caso in cui essa muova da un conteggio preciso e dettagliato, mentre può limitarsi ad eccepire la mera esorbitanza del compenso richiesto solo laddove tale richiesta si limiti ad indicarlo in un importo complessivo e globale, senza specificazioni, spettando in questo caso al creditore dimostrare, a fronte della contestazione dell'altra parte, la correttezza della propria pretesa sulla base di determinati parametri (vale a dire, che l'importo richiesto è quello dovuto, alla stregua della convenzione delle parti, delle tariffe professionali applicabili o degli usi)” (Cass. 2021/n. 37788; conf. Cass. SS.UU. 2010/n. 14699).
Secondo tali direttrici, e in conformità al principio espresso dall'art. 115
c.p.c., la produzione della parcella contenente, come nel caso in esame, una specifica elencazione di voci grava il cliente dell'onere di contestare in modo puntuale le attività che ritiene non dovute o non espletate, con la conseguenza che solo quelle oggetto di specifica contestazione rientrano nel thema probandum e devono essere provate dal professionista.
A tale onere di specifica contestazione non ha evidentemente assolto l'odierno appellante, che non può limitarsi a rilevare la mera discrepanza tra quanto liquidato in sentenza e quanto richiesto in pagamento col d.i. opposto.
E' infatti affermazione giurisprudenziale pacifica che la misura degli onorari dovuti dal cliente al proprio avvocato “prescinde dalle statuizioni del giudice contenute nella sentenza che condanna la controparte alle spese e agli onorari di causa e deve essere determinata in base a criteri diversi da quelli che regolano la liquidazione delle spese tra le parti, in ragione del diverso fondamento dell'obbligo di pagamento degli onorari, che riposa, per il cliente, nel contratto di prestazione d'opera e, per la parte soccombente, nel principio di causalità e dell'inefficacia nei confronti dell'avvocato della sentenza che ha provveduto alla liquidazione delle spese, in quanto non parte del giudizio” (Cass. 2018/n. 25992; conf. Cass. 2024/n. 11523).
Anche il secondo motivo di censura è infondato.
Con esso, l'appellante si duole innanzitutto della mancata decurtazione della somma di € 6.101,94 asseritamente versata a titolo di acconto a mezzo dei cinque assegni le cui matrici sono prive, a differenza delle altre prodotte agli pagina 5 di 12 atti, di qualsiasi imputazione ad altri contenziosi affidati allo stesso avv.
. CP_1
Assume infatti che tali matrici non sarebbero state oggetto di specifica contestazione da parte dell'appellato.
La doglianza è priva di pregio.
L'avv. , in comparsa di costituzione, ha contestato l'avversa CP_1 produzione delle matrici di assegni, eccependo che eventuali pregresse somme sarebbero state versate per contenziosi diversi da quello per cui è causa, la cui esistenza ha documentato agli atti.
In linea con i principi affermati da Cass. 2021/n. 15709 in un caso analogo a quello in esame, deve osservarsi che, in linea generale, nei giudizi aventi ad oggetto l'accertamento di un credito per prestazioni professionali, ove il convenuto dimostri di aver corrisposto una somma di denaro idonea all'estinzione (totale o parziale) del debito, spetta al creditore, il quale sostenga che il pagamento sia da imputare all'estinzione di un debito diverso, allegare e provare di quest'ultimo l'esistenza, nonchè la sussistenza delle condizioni necessarie per la dedotta diversa imputazione (cfr., tra le tante, Cass. 2020/n. 2276).
Detta regola iuris trova tuttavia eccezione nell'ipotesi in cui il debitore eccepisca l'estinzione del debito fatto valere in giudizio per effetto dell'emissione di un assegno.
Infatti, implicando tale emissione la presunzione di un rapporto fondamentale idoneo a giustificare la nascita di un'obbligazione cartolare, resta a carico del debitore l'onere di superare tale presunzione, dimostrando il collegamento tra il debito azionato ed il successivo debito cartolare, con la conseguente estinzione del primo per effetto della dazione di assegno (cfr.
Cass. 2012/n. 3008; conf. Cass. 2016/n. 3194; Cass. 2017/n. 26275).
Non è però sufficiente a provare tali circostanze la produzione delle semplici matrici di assegno, costituenti, com'è noto, mere annotazioni da parte del debitore che, anche in assenza di contestazioni circa l'incasso del relativo titolo, non hanno alcuna rilevanza ai fini della prova della correlazione del pagamento col debito azionato.
pagina 6 di 12 E del resto, “qualora un avvocato agisca per il soddisfacimento di un determinato credito riferito a specifiche prestazioni professionali ed il cliente eccepisca di avere corrisposto nel tempo una somma maggiore rispetto a quella richiesta, riferendola indistintamente a tutte le pratiche curate dal legale nel suo interesse, l'onere del debitore di dimostrare l'efficacia estintiva del versamento non può ritenersi assolto in base al rilievo che il difensore non abbia contestato la ricezione di tale somma, deducendo semplicemente l'incongruenza fra l'ammontare indicato nella domanda e quello oggetto dell'eccezione. Infatti, ove la relazione fra la pretesa e l'adempimento non emerga ex se dalla corrispondenza degli importi o da altre circostanze idonee, anche sul piano presuntivo, a circoscrivere l'efficacia estintiva del pagamento, il debitore non può limitarsi a sostenere genericamente la natura omnicomprensiva del pagamento stesso” (Cass. 2018/n. 28779).
Ne deriva che il pagamento della somma di € 6.101,94 di cui alle matrici in atti, al pari di quella di € 7.000 asseritamente versata in contanti, non erano affatto stralciati dal thema probandum per effetto del principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c., ma costituivano fatti estintivi che dovevano essere specificamente provati dal debitore, tant'è che proprio a tal fine è stato ammesso in primo grado l'interrogatorio formale deferito dall'opponente all'opposto sui primi due capitoli della seconda memoria ex art. 183, co. VI c.p.c. (aventi ad oggetto proprio il versamento dei presunti acconti), senza tuttavia giungere ad alcun esito confessorio.
Né può l'appellante lamentare il mancato uso, da parte del primo giudice, del potere discrezionale di derogare ai limiti di cui agli artt. 2721-2726 c.c. ai fini dell'ammissione della prova testimoniale pure da lui richiesta al fine di dimostrare il versamento dei pretesi acconti.
Premesso che “in tema di prova testimoniale, ove il giudice di merito ritenga di non poter derogare al limite di valore previsto, per essa, dall'art. 2721 c.c., non è tenuto a esporre le ragioni della pronunzia di rigetto dell'istanza di prova, trattandosi di mantenere quest'ultima entro il suo fisiologico limite di ammissibilità” (Cass. 2022/n. 8181), osserva il Collegio che la deroga resta comunque subordinata ad una “…concreta valutazione delle ragioni in base alle quali, nonostante l'esigenza di prudenza e di cautela che normalmente richiedono gli impegni relativi a notevoli esborsi di denaro, la parte non abbia curato di predisporre una documentazione scritta” (cfr. Cass. 2020/n.
7940; conf. Cass. 1993/n. 5884).
pagina 7 di 12 Nel caso in esame, proprio le circostanze che l'appellante indica come determinanti ai fini dell'ammissione della prova orale e pretermesse dal primo giudice (rapporto di lunga durata col professionista e pluralità degli incarichi a lui affidati) depongono, in realtà, in senso contrario alla tesi secondo cui vi sarebbe stata tra le parti la (non provata) abitudine di non documentare per iscritto i pagamenti di volta in volta effettuati, perché è evidente che proprio la molteplicità delle cause affidate allo stesso legale e la conseguente necessità di una specifica imputazione dei pagamenti avrebbero imposto ordinariamente maggiore cautela nel pretendere il rilascio di quietanza titolata per ogni singolo versamento eseguito nel corso del rapporto.
Non vi è luogo quindi per l'ammissione dell'anzidetta prova testimoniale nemmeno in questo grado d'appello.
Parimenti non dimostrato è il preteso accordo in forza del quale l'incasso dalla soccombente delle spese di lite liquidate in sentenza avrebbe CP_5 escluso qualsiasi ulteriore spettanza dell'avv. nell'ambito del rapporto CP_1 interno tra cliente ed avvocato, essendo stato pattuito “a saldo”.
Premesso che nessun accenno a tale accordo è significativamente rinvenibile nelle missive del 5/11/2011 e 17/11/2011 a firma dell'appellante (con cui il medesimo, dopo la rinuncia al mandato dell'avv. , ancora manifestava CP_1 la volontà di definire le pendenze, previa verifica degli acconti corrisposti, senza nulla eccepire in merito a pattuizioni di diverso tipo), l'unico acconto di cui può dirsi acquisita prova certa (perché incontestato) è quello di €
9.525,49, pari alle spese di lite liquidate nella sentenza n. 390/2010 (al netto degli accessori di legge), di cui l'avv. ha dato espressamente atto sin CP_1 dal ricorso monitorio.
La maggior somma (prima indicata in primo grado in € 15.370,40 e poi in appello in € 14.46,35) che sarebbe stata incassata direttamente dalla Coop. Il
Borgo, oltre a non esser stata in alcun modo documentata agli atti, include ragionevolmente in sé le maggiorazioni per oneri fiscali e costi della procedura esecutiva che non possono essere oggetto di decurtazione dal credito dell'appellato (lo stesso ha infatti sempre ammesso nei Pt_1 propri scritti difensivi che le spese di lite sono state versate dalla soccombente solo a seguito di azione esecutiva promossa in danno della stessa . CP_5
pagina 8 di 12 Sul punto, è appena il caso di precisare che, anche in assenza di una clausola di distrazione in sentenza, l'art. 31, co. 3 del Codice deontologico forense
(art. 44 nella precedente versione in vigore sino al 15/12/2014) legittimava il difensore non pagato dal proprio cliente a trattenere le somme versate dal soccombente, imputandole al proprio compenso.
Infondato è anche il terzo motivo di censura.
I fatti allegati da una delle parti vanno considerati pacifici -e quindi possono essere posti a fondamento della decisione ex art. 115 c.p.c.- quando siano stati esplicitamente ammessi dalla controparte oppure quando questa, pur non avendoli espressamente contestati, abbia tuttavia assunto una posizione difensiva assolutamente incompatibile con la loro negazione, così implicitamente ammettendone l'esistenza (sic, tra le tante, Cass. 2006/n.
5488).
Nello specifico, risulta dagli atti (vd. comparsa di risposta del primo grado) che l'opposto ha contestato non solo la dedotta negligenza professionale (evidenziando che la giurisprudenza prevalente all'epoca dell'avvio dell'azione escludeva la possibilità di trascrivere le domande giudiziali in tema di rispetto delle distanze legali), ma anche l'esistenza dell'asserito danno, rilevando che lo stesso non era stato comprovato né nell'an, né nel quantum.
A fronte di tanto, incombeva dunque all' dare la prova del danno e Pt_1 del nesso causale tra lo stesso e la condotta del professionista (Cass. 2006/n.
6537).
Ed infatti, “la responsabilità dell'avvocato … non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente ed, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone” (Cass. 2013/n. 2638).
L'appellante nulla ha invece dimostrato.
pagina 9 di 12 In primo luogo, non ha fornito alcuna prova del fatto che, dopo la pronuncia della sentenza del 2010, l'immobile della convenuta sarebbe stato CP_5 venduto a terzi, rendendo così ineseguibile nei confronti di questi ultimi l'ottenuto ordine giudiziale di demolizione a causa dell'omessa trascrizione della domanda giudiziale (non si dimentichi che, in primo grado, proprio al fine di provare tale circostanza l' aveva chiesto nelle memorie Pt_1 istruttorie di essere autorizzato ad acquisire presso la Conservatoria dei
RR.II. gli atti di alienazione compiuti dalla Coop. Il Borgo e tale richiesta è stata correttamente rigettata dal primo giudice, sul rilievo che l'opponente ben poteva consultare i registri immobiliari senza bisogno di alcuna previa autorizzazione da parte del Tribunale).
In secondo luogo, l'appellante nemmeno ha dimostrato l'esistenza del preteso accordo transattivo in forza del quale la convenuta si sarebbe CP_5 obbligata a pagare € 300.000, a fronte della rinuncia dell' alla Pt_1 demolizione dell'edificio.
Anche tale circostanza è rimasta allo stadio di mera affermazione di parte.
Alcun danno economico può altresì essere ravvisato per non aver l'avv.
chiesto il rimborso delle spese di ctu anticipate dall' per un CP_1 Pt_1 importo di € 1.263,70.
Risulta infatti per tabulas che la sentenza n. 390/2010, al punto n. 3 del dispositivo, ha condannato la convenuta alla rifusione anche delle CP_5 spese di ctu, che sono state incluse negli esborsi liquidati in complessivi €
1.525,49 (e ciò a conferma che dette spese, che vanno regolate dal giudice anche d'ufficio e a prescindere dalla richiesta del difensore, non sono affatto rimaste a carico dell' . Pt_1
Va infine respinto anche il quarto motivo di censura, attinente alla quantificazione delle spese di lite del primo grado.
Tali spese sono state correttamente liquidate dal primo giudice in €
13.494,50 (oltre accessori) sulla base dei valori medi dello scaglione tariffario da € 260.000,01 ad € 520.000 (dimezzate le fasi di trattazione/istruttoria e decisionale, come specificato in parte motiva), tenendo conto del valore complessivo della controversia che era determinato dalla sommatoria tra il credito professionale riconosciuto in sentenza e la riconvenzionale risarcitoria per € 300.000 spiegata dall'opponente.
pagina 10 di 12 A nulla rileva che tale domanda riconvenzionale non sia stata accolta.
È noto, infatti, che, nel caso in cui la domanda sia rigettata, il valore della controversia -in armonia con il principio generale di proporzionalità e adeguatezza degli onorari di avvocato- va fissato sulla base del criterio del disputatum e dunque della somma domandata nell'atto introduttivo (cfr.
Cass. 2024/n. 18465; Cass. 2022/n. 35195; Cass. 2017/n. 27871).
Né può l'appellante sostenere che, nell'anzidetta liquidazione, dovesse tenersi conto della mancata accettazione, da parte dell'avv. , della CP_1 proposta conciliativa formulata dal primo giudice.
L'art. 91, co. 1 seconda parte c.p.c. prevede infatti che “se (il giudice, ndr) accoglie la domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa, condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta…”.
Nel caso di specie, la domanda dell'opposto (al netto della somma di € 8.555,71 incassata in corso di causa all'esito dell'intervento dell'avv. CP_1 nella procedura espropriativa presso terzi pendente in danno dell' Pt_1
è stata invece accolta in una misura (€ 22.588,05, oltre interessi) senz'altro superiore a quella onnicomprensiva di € 15.000 indicata nella proposta ex art. 185bis c.p.c., con la conseguenza che la mancata accettazione della stessa non poteva dirsi ingiustificata.
Al rigetto dell'appello segue la conferma della sentenza impugnata, oltre che la condanna dell'appellante alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio secondo l'ordinario criterio della soccombenza, nella misura liquidata come da dispositivo sulla base dei valori medi fissati dal D.M. 147/22, in relazione allo scaglione tariffario da € 260.000,01 ad € 520.000 corrispondente al valore effettivo della controversia (come innanzi indicato e rimasto immutato anche nell'odierna fase di gravame), dimezzata tuttavia la fase istruttoria in ragione della natura documentale della lite.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con atto di citazione notificato il
31/08/2022 da nei confronti di avv. Parte_1 CP_1 CP_2 avverso la sentenza n. 2626/2022 emessa il 30/06/2022 dal Tribunale di
Bari, così provvede: pagina 11 di 12 1. rigetta l'appello;
2. condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese del presente grado di giudizio, liquidandole in € 17.179 per onorari, oltre rimborso forfettario per spese generali al 15% e Cpa come per legge;
3. visto l'art. 13, comma 1 quater DPR 2002/n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1 bis dello stesso articolo.
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Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 23 maggio 2025
Il consigliere estensore Il presidente
M. Angela Marchesiello Filippo Labellarte
pagina 12 di 12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE d'APPELLO DI BARI
-SECONDA SEZIONE CIVILE-
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, riunita in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
Filippo Labellarte presidente
Luciano Guaglione consigliere
M. Angela Marchesiello consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 1167 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022
TRA
domiciliato in Rutigliano (BA) presso lo studio Parte_1 dell'avv. Giovanni Albanese che lo rappresenta e difende per procura allegata all'atto di appello-----------------------------------------------appellante
E
avv. difensore di se medesimo ex art. 86 c.p.c. e CP_1 CP_2 domiciliato presso il proprio studio in Bari ----------------------------appellato
Oggetto: opposizione a d.i. in tema di competenze professionali di avvocato
Conclusioni: all'udienza cartolare del 21/02/2025, i difensori delle parti hanno concluso come da note scritte autorizzate.
Svolgimento del processo
Con sentenza n. 2626/2022 resa il 30/06/2022, il Tribunale di Bari, in accoglimento per quanto di ragione dell'opposizione spiegata da
[...]
avverso il d.i. n. 1709/2012, ha revocato il predetto decreto Pt_1 dell'importo di € 31.143,76, condannato l'opponente a corrispondere all'avv. Giuseppe Gallo la (minor) somma di € 22.588,05, oltre interessi legali, a titolo di competenze professionali, respinto per difetto di prova la pagina 1 di 12 domanda riconvenzionale di risarcimento del danno da responsabilità professionale avanzata dall' e condannato quest'ultimo alla Pt_1 rifusione delle spese di lite.
Con citazione notificata il 31/08/2022, ha proposto tempestivo appello avverso la prefata sentenza , chiedendo, in riforma della Parte_1 stessa, l'accoglimento integrale dell'opposizione e della domanda riconvenzionale con essa spiegata, vinte le spese del doppio grado;
in subordine, la riduzione del quantum dovuto, in ragione delle somme già incassate dal professionista e non decurtate;
la modifica del capo delle spese di lite, in quanto liquidate in maniera esorbitante e senza tener conto dell'ingiustificata non accettazione, da parte dell'avv. , della proposta CP_1 conciliativa ex art. 185bis c.p.c. formulata dal giudice di prime cure.
Si è costituito l'appellato chiedendo il rigetto del gravame, con vittoria delle spese di questo grado.
All'udienza cartolare del 21/02/2025, invitate le parti a precisare le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Motivi della decisione
Con il primo motivo di gravame, si censura la sentenza impugnata nella parte in cui il primo giudice avrebbe erroneamente ritenuto non contestato lo svolgimento delle attività professionali richieste in pagamento dall'avv.
. CP_1
Col secondo motivo di appello, l'appellante lamenta che, dalla somma dovuta, non sarebbe stato decurtato, da un lato, l'importo di € 6.101,94 (pari a 11.815.000 delle vecchie lire) versato a mezzo di assegni, le cui matrici, pur ritenute prive di valore probatorio da parte del primo giudice, non sarebbero mai state oggetto di contestazione da parte del professionista;
e, dall'altro, quello di € 14.426,35 incassato direttamente dalla soccombente
. Controparte_3
A tal riguardo, l'impugnante insiste nell'ammissione delle richieste di prova testimoniale già formulate e ritenute inammissibili in primo grado, assumendo che, in ragione della lunga durata del rapporto e della pluralità degli incarichi professionali affidati all'avv. , l'anzidetta prova orale CP_1 avrebbe dovuto essere ammessa in deroga al disposto di cui agli artt. 2721-
pagina 2 di 12 2726 c.c., non potendosi ravvisare alcun riconoscimento di debito nelle missive in atti con cui esso appellante, dopo la rinuncia al mandato da parte dell'avv. , aveva semplicemente rappresentato la propria intenzione di CP_1 definire le eventuali pendenze, previa verifica contabile degli acconti già corrisposti.
Col terzo motivo, l'appellante impugna la pronuncia gravata nella parte in cui il primo giudice ha rigettato la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno quantificato in € 300.000, ritenendo non provata la sussistenza di qualsivoglia pregiudizio di natura patrimoniale.
Si assume infatti che le circostanze dedotte a comprova dell'asserito danno (ineseguibilità dell'ordine giudiziale di demolizione per omessa trascrizione della domanda giudiziale di arretramento per violazione delle distanze legali e impossibilità di dar seguito alla transazione raggiunta con la Controparte_3
) non sarebbero mai state contestate dall'avv. .
[...] CP_1
Col quarto ed ultimo motivo, ci si duole dell'esorbitante entità della condanna alle spese di lite, la cui quantificazione in € 13.494,50 (oltre accessori) sarebbe stata operata senza tener conto dell'effettivo valore della causa e dell'inutile allungamento dei tempi del giudizio provocato dall'ingiustificata non accettazione, da parte dell'odierno appellato, della proposta conciliativa formulata dal primo giudice che prevedeva il versamento, in favore dell'avv. , della somma onnicomprensiva di € CP_1
15.000.
L'appello è infondato e va rigettato.
Il primo motivo è inaccoglibile.
E' ben noto il principio secondo cui “in tema di opposizione a d.i. avente ad oggetto il pagamento di prestazioni professionali, la parcella corredata dal parere del competente Consiglio dell'Ordine di appartenenza del professionista, mentre ha valore di prova privilegiata e carattere vincolante per il giudice ai fini della pronuncia dell'ingiunzione, non ha – costituendo semplice dichiarazione unilaterale del professionista – valore probatorio nel successivo giudizio di opposizione, nel quale l'opposto assume la veste sostanziale di attore e su di lui incombono i relativi oneri probatori ex art. 2697 c.c., ove vi sia contestazione da parte dell'opponente in ordine all'effettività e alla consistenza delle prestazioni eseguite o all'applicazione pagina 3 di 12 della tariffa pertinente ed alla rispondenza ad essa delle somme richieste”
(Cass. 2010/n. 3463; conf. Cass. 2004/n. 14556).
Nella fattispecie, lo svolgimento delle attività di difesa prestate nel giudizio n. 2088/1994 R.G. conclusosi con la sentenza n. 390/2010 è tuttavia documentalmente provato dalla produzione integrale di tutti gli atti processuali del prefato giudizio, che, già allegati alla richiesta di parere di congruità presentata al Consiglio dell' sono stati riversati CP_4 dall'avv. sin nel fascicolo del monitorio poi prodotto anche nel CP_1 successivo giudizio di opposizione (all. n. 4 alla comparsa di risposta del primo grado).
A fronte di tale produzione, l'opponente, in prime cure, si è limitato solo ad eccepire che egli avrebbe già corrisposto l'intera somma dovuta al professionista;
che l'importo di € 9.525,49 liquidato in sentenza a titolo di spese di lite sarebbe stato incassato dall'avv. non a titolo di acconto, CP_1 ma di saldo in virtù di un preteso accordo intervenuto con il medesimo;
che la somma richiesta in pagamento sarebbe eccessiva e non rispondente ai parametri stabiliti dalle tariffe applicabili.
In appello, l' ha invece sostenuto che non vi sarebbe prova idonea Pt_1
a dimostrare lo svolgimento delle singole attività indicate in parcella.
La censura difetta di specificità.
Come già correttamente rilevato dal primo giudice, l'odierno appellante ha formulato solo una generica contestazione dell'eccessività della pretesa, senza mai muovere puntuali rilievi alle singole voci indicate nella nota spesa vistata.
Tali rilievi non sono stati specificati nemmeno nell'odierno giudizio di appello.
“La parcella dell'avvocato costituisce una dichiarazione unilaterale assistita da una presunzione di veridicità, in quanto l'iscrizione all'albo del professionista è una garanzia della sua personalità; pertanto, le <> o
<> in essa elencate, in mancanza di specifiche contestazioni del cliente, non possono essere disconosciute dal giudice” (Cass. SS.UU.
2010/n. 14699; conf. Cass. 2016/n. 3194).
pagina 4 di 12 “In tema di contestazione sul quantum preteso a titolo di prestazioni professionali, il debitore ha, in forza del combinato disposto di cui agli artt.
2697 c.c. e 115, comma 1, c.p.c., l'onere di contestare in modo specifico la richiesta di compenso del professionista nel caso in cui essa muova da un conteggio preciso e dettagliato, mentre può limitarsi ad eccepire la mera esorbitanza del compenso richiesto solo laddove tale richiesta si limiti ad indicarlo in un importo complessivo e globale, senza specificazioni, spettando in questo caso al creditore dimostrare, a fronte della contestazione dell'altra parte, la correttezza della propria pretesa sulla base di determinati parametri (vale a dire, che l'importo richiesto è quello dovuto, alla stregua della convenzione delle parti, delle tariffe professionali applicabili o degli usi)” (Cass. 2021/n. 37788; conf. Cass. SS.UU. 2010/n. 14699).
Secondo tali direttrici, e in conformità al principio espresso dall'art. 115
c.p.c., la produzione della parcella contenente, come nel caso in esame, una specifica elencazione di voci grava il cliente dell'onere di contestare in modo puntuale le attività che ritiene non dovute o non espletate, con la conseguenza che solo quelle oggetto di specifica contestazione rientrano nel thema probandum e devono essere provate dal professionista.
A tale onere di specifica contestazione non ha evidentemente assolto l'odierno appellante, che non può limitarsi a rilevare la mera discrepanza tra quanto liquidato in sentenza e quanto richiesto in pagamento col d.i. opposto.
E' infatti affermazione giurisprudenziale pacifica che la misura degli onorari dovuti dal cliente al proprio avvocato “prescinde dalle statuizioni del giudice contenute nella sentenza che condanna la controparte alle spese e agli onorari di causa e deve essere determinata in base a criteri diversi da quelli che regolano la liquidazione delle spese tra le parti, in ragione del diverso fondamento dell'obbligo di pagamento degli onorari, che riposa, per il cliente, nel contratto di prestazione d'opera e, per la parte soccombente, nel principio di causalità e dell'inefficacia nei confronti dell'avvocato della sentenza che ha provveduto alla liquidazione delle spese, in quanto non parte del giudizio” (Cass. 2018/n. 25992; conf. Cass. 2024/n. 11523).
Anche il secondo motivo di censura è infondato.
Con esso, l'appellante si duole innanzitutto della mancata decurtazione della somma di € 6.101,94 asseritamente versata a titolo di acconto a mezzo dei cinque assegni le cui matrici sono prive, a differenza delle altre prodotte agli pagina 5 di 12 atti, di qualsiasi imputazione ad altri contenziosi affidati allo stesso avv.
. CP_1
Assume infatti che tali matrici non sarebbero state oggetto di specifica contestazione da parte dell'appellato.
La doglianza è priva di pregio.
L'avv. , in comparsa di costituzione, ha contestato l'avversa CP_1 produzione delle matrici di assegni, eccependo che eventuali pregresse somme sarebbero state versate per contenziosi diversi da quello per cui è causa, la cui esistenza ha documentato agli atti.
In linea con i principi affermati da Cass. 2021/n. 15709 in un caso analogo a quello in esame, deve osservarsi che, in linea generale, nei giudizi aventi ad oggetto l'accertamento di un credito per prestazioni professionali, ove il convenuto dimostri di aver corrisposto una somma di denaro idonea all'estinzione (totale o parziale) del debito, spetta al creditore, il quale sostenga che il pagamento sia da imputare all'estinzione di un debito diverso, allegare e provare di quest'ultimo l'esistenza, nonchè la sussistenza delle condizioni necessarie per la dedotta diversa imputazione (cfr., tra le tante, Cass. 2020/n. 2276).
Detta regola iuris trova tuttavia eccezione nell'ipotesi in cui il debitore eccepisca l'estinzione del debito fatto valere in giudizio per effetto dell'emissione di un assegno.
Infatti, implicando tale emissione la presunzione di un rapporto fondamentale idoneo a giustificare la nascita di un'obbligazione cartolare, resta a carico del debitore l'onere di superare tale presunzione, dimostrando il collegamento tra il debito azionato ed il successivo debito cartolare, con la conseguente estinzione del primo per effetto della dazione di assegno (cfr.
Cass. 2012/n. 3008; conf. Cass. 2016/n. 3194; Cass. 2017/n. 26275).
Non è però sufficiente a provare tali circostanze la produzione delle semplici matrici di assegno, costituenti, com'è noto, mere annotazioni da parte del debitore che, anche in assenza di contestazioni circa l'incasso del relativo titolo, non hanno alcuna rilevanza ai fini della prova della correlazione del pagamento col debito azionato.
pagina 6 di 12 E del resto, “qualora un avvocato agisca per il soddisfacimento di un determinato credito riferito a specifiche prestazioni professionali ed il cliente eccepisca di avere corrisposto nel tempo una somma maggiore rispetto a quella richiesta, riferendola indistintamente a tutte le pratiche curate dal legale nel suo interesse, l'onere del debitore di dimostrare l'efficacia estintiva del versamento non può ritenersi assolto in base al rilievo che il difensore non abbia contestato la ricezione di tale somma, deducendo semplicemente l'incongruenza fra l'ammontare indicato nella domanda e quello oggetto dell'eccezione. Infatti, ove la relazione fra la pretesa e l'adempimento non emerga ex se dalla corrispondenza degli importi o da altre circostanze idonee, anche sul piano presuntivo, a circoscrivere l'efficacia estintiva del pagamento, il debitore non può limitarsi a sostenere genericamente la natura omnicomprensiva del pagamento stesso” (Cass. 2018/n. 28779).
Ne deriva che il pagamento della somma di € 6.101,94 di cui alle matrici in atti, al pari di quella di € 7.000 asseritamente versata in contanti, non erano affatto stralciati dal thema probandum per effetto del principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c., ma costituivano fatti estintivi che dovevano essere specificamente provati dal debitore, tant'è che proprio a tal fine è stato ammesso in primo grado l'interrogatorio formale deferito dall'opponente all'opposto sui primi due capitoli della seconda memoria ex art. 183, co. VI c.p.c. (aventi ad oggetto proprio il versamento dei presunti acconti), senza tuttavia giungere ad alcun esito confessorio.
Né può l'appellante lamentare il mancato uso, da parte del primo giudice, del potere discrezionale di derogare ai limiti di cui agli artt. 2721-2726 c.c. ai fini dell'ammissione della prova testimoniale pure da lui richiesta al fine di dimostrare il versamento dei pretesi acconti.
Premesso che “in tema di prova testimoniale, ove il giudice di merito ritenga di non poter derogare al limite di valore previsto, per essa, dall'art. 2721 c.c., non è tenuto a esporre le ragioni della pronunzia di rigetto dell'istanza di prova, trattandosi di mantenere quest'ultima entro il suo fisiologico limite di ammissibilità” (Cass. 2022/n. 8181), osserva il Collegio che la deroga resta comunque subordinata ad una “…concreta valutazione delle ragioni in base alle quali, nonostante l'esigenza di prudenza e di cautela che normalmente richiedono gli impegni relativi a notevoli esborsi di denaro, la parte non abbia curato di predisporre una documentazione scritta” (cfr. Cass. 2020/n.
7940; conf. Cass. 1993/n. 5884).
pagina 7 di 12 Nel caso in esame, proprio le circostanze che l'appellante indica come determinanti ai fini dell'ammissione della prova orale e pretermesse dal primo giudice (rapporto di lunga durata col professionista e pluralità degli incarichi a lui affidati) depongono, in realtà, in senso contrario alla tesi secondo cui vi sarebbe stata tra le parti la (non provata) abitudine di non documentare per iscritto i pagamenti di volta in volta effettuati, perché è evidente che proprio la molteplicità delle cause affidate allo stesso legale e la conseguente necessità di una specifica imputazione dei pagamenti avrebbero imposto ordinariamente maggiore cautela nel pretendere il rilascio di quietanza titolata per ogni singolo versamento eseguito nel corso del rapporto.
Non vi è luogo quindi per l'ammissione dell'anzidetta prova testimoniale nemmeno in questo grado d'appello.
Parimenti non dimostrato è il preteso accordo in forza del quale l'incasso dalla soccombente delle spese di lite liquidate in sentenza avrebbe CP_5 escluso qualsiasi ulteriore spettanza dell'avv. nell'ambito del rapporto CP_1 interno tra cliente ed avvocato, essendo stato pattuito “a saldo”.
Premesso che nessun accenno a tale accordo è significativamente rinvenibile nelle missive del 5/11/2011 e 17/11/2011 a firma dell'appellante (con cui il medesimo, dopo la rinuncia al mandato dell'avv. , ancora manifestava CP_1 la volontà di definire le pendenze, previa verifica degli acconti corrisposti, senza nulla eccepire in merito a pattuizioni di diverso tipo), l'unico acconto di cui può dirsi acquisita prova certa (perché incontestato) è quello di €
9.525,49, pari alle spese di lite liquidate nella sentenza n. 390/2010 (al netto degli accessori di legge), di cui l'avv. ha dato espressamente atto sin CP_1 dal ricorso monitorio.
La maggior somma (prima indicata in primo grado in € 15.370,40 e poi in appello in € 14.46,35) che sarebbe stata incassata direttamente dalla Coop. Il
Borgo, oltre a non esser stata in alcun modo documentata agli atti, include ragionevolmente in sé le maggiorazioni per oneri fiscali e costi della procedura esecutiva che non possono essere oggetto di decurtazione dal credito dell'appellato (lo stesso ha infatti sempre ammesso nei Pt_1 propri scritti difensivi che le spese di lite sono state versate dalla soccombente solo a seguito di azione esecutiva promossa in danno della stessa . CP_5
pagina 8 di 12 Sul punto, è appena il caso di precisare che, anche in assenza di una clausola di distrazione in sentenza, l'art. 31, co. 3 del Codice deontologico forense
(art. 44 nella precedente versione in vigore sino al 15/12/2014) legittimava il difensore non pagato dal proprio cliente a trattenere le somme versate dal soccombente, imputandole al proprio compenso.
Infondato è anche il terzo motivo di censura.
I fatti allegati da una delle parti vanno considerati pacifici -e quindi possono essere posti a fondamento della decisione ex art. 115 c.p.c.- quando siano stati esplicitamente ammessi dalla controparte oppure quando questa, pur non avendoli espressamente contestati, abbia tuttavia assunto una posizione difensiva assolutamente incompatibile con la loro negazione, così implicitamente ammettendone l'esistenza (sic, tra le tante, Cass. 2006/n.
5488).
Nello specifico, risulta dagli atti (vd. comparsa di risposta del primo grado) che l'opposto ha contestato non solo la dedotta negligenza professionale (evidenziando che la giurisprudenza prevalente all'epoca dell'avvio dell'azione escludeva la possibilità di trascrivere le domande giudiziali in tema di rispetto delle distanze legali), ma anche l'esistenza dell'asserito danno, rilevando che lo stesso non era stato comprovato né nell'an, né nel quantum.
A fronte di tanto, incombeva dunque all' dare la prova del danno e Pt_1 del nesso causale tra lo stesso e la condotta del professionista (Cass. 2006/n.
6537).
Ed infatti, “la responsabilità dell'avvocato … non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente ed, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone” (Cass. 2013/n. 2638).
L'appellante nulla ha invece dimostrato.
pagina 9 di 12 In primo luogo, non ha fornito alcuna prova del fatto che, dopo la pronuncia della sentenza del 2010, l'immobile della convenuta sarebbe stato CP_5 venduto a terzi, rendendo così ineseguibile nei confronti di questi ultimi l'ottenuto ordine giudiziale di demolizione a causa dell'omessa trascrizione della domanda giudiziale (non si dimentichi che, in primo grado, proprio al fine di provare tale circostanza l' aveva chiesto nelle memorie Pt_1 istruttorie di essere autorizzato ad acquisire presso la Conservatoria dei
RR.II. gli atti di alienazione compiuti dalla Coop. Il Borgo e tale richiesta è stata correttamente rigettata dal primo giudice, sul rilievo che l'opponente ben poteva consultare i registri immobiliari senza bisogno di alcuna previa autorizzazione da parte del Tribunale).
In secondo luogo, l'appellante nemmeno ha dimostrato l'esistenza del preteso accordo transattivo in forza del quale la convenuta si sarebbe CP_5 obbligata a pagare € 300.000, a fronte della rinuncia dell' alla Pt_1 demolizione dell'edificio.
Anche tale circostanza è rimasta allo stadio di mera affermazione di parte.
Alcun danno economico può altresì essere ravvisato per non aver l'avv.
chiesto il rimborso delle spese di ctu anticipate dall' per un CP_1 Pt_1 importo di € 1.263,70.
Risulta infatti per tabulas che la sentenza n. 390/2010, al punto n. 3 del dispositivo, ha condannato la convenuta alla rifusione anche delle CP_5 spese di ctu, che sono state incluse negli esborsi liquidati in complessivi €
1.525,49 (e ciò a conferma che dette spese, che vanno regolate dal giudice anche d'ufficio e a prescindere dalla richiesta del difensore, non sono affatto rimaste a carico dell' . Pt_1
Va infine respinto anche il quarto motivo di censura, attinente alla quantificazione delle spese di lite del primo grado.
Tali spese sono state correttamente liquidate dal primo giudice in €
13.494,50 (oltre accessori) sulla base dei valori medi dello scaglione tariffario da € 260.000,01 ad € 520.000 (dimezzate le fasi di trattazione/istruttoria e decisionale, come specificato in parte motiva), tenendo conto del valore complessivo della controversia che era determinato dalla sommatoria tra il credito professionale riconosciuto in sentenza e la riconvenzionale risarcitoria per € 300.000 spiegata dall'opponente.
pagina 10 di 12 A nulla rileva che tale domanda riconvenzionale non sia stata accolta.
È noto, infatti, che, nel caso in cui la domanda sia rigettata, il valore della controversia -in armonia con il principio generale di proporzionalità e adeguatezza degli onorari di avvocato- va fissato sulla base del criterio del disputatum e dunque della somma domandata nell'atto introduttivo (cfr.
Cass. 2024/n. 18465; Cass. 2022/n. 35195; Cass. 2017/n. 27871).
Né può l'appellante sostenere che, nell'anzidetta liquidazione, dovesse tenersi conto della mancata accettazione, da parte dell'avv. , della CP_1 proposta conciliativa formulata dal primo giudice.
L'art. 91, co. 1 seconda parte c.p.c. prevede infatti che “se (il giudice, ndr) accoglie la domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa, condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta…”.
Nel caso di specie, la domanda dell'opposto (al netto della somma di € 8.555,71 incassata in corso di causa all'esito dell'intervento dell'avv. CP_1 nella procedura espropriativa presso terzi pendente in danno dell' Pt_1
è stata invece accolta in una misura (€ 22.588,05, oltre interessi) senz'altro superiore a quella onnicomprensiva di € 15.000 indicata nella proposta ex art. 185bis c.p.c., con la conseguenza che la mancata accettazione della stessa non poteva dirsi ingiustificata.
Al rigetto dell'appello segue la conferma della sentenza impugnata, oltre che la condanna dell'appellante alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio secondo l'ordinario criterio della soccombenza, nella misura liquidata come da dispositivo sulla base dei valori medi fissati dal D.M. 147/22, in relazione allo scaglione tariffario da € 260.000,01 ad € 520.000 corrispondente al valore effettivo della controversia (come innanzi indicato e rimasto immutato anche nell'odierna fase di gravame), dimezzata tuttavia la fase istruttoria in ragione della natura documentale della lite.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con atto di citazione notificato il
31/08/2022 da nei confronti di avv. Parte_1 CP_1 CP_2 avverso la sentenza n. 2626/2022 emessa il 30/06/2022 dal Tribunale di
Bari, così provvede: pagina 11 di 12 1. rigetta l'appello;
2. condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese del presente grado di giudizio, liquidandole in € 17.179 per onorari, oltre rimborso forfettario per spese generali al 15% e Cpa come per legge;
3. visto l'art. 13, comma 1 quater DPR 2002/n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1 bis dello stesso articolo.
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Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 23 maggio 2025
Il consigliere estensore Il presidente
M. Angela Marchesiello Filippo Labellarte
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