TRIB
Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 09/09/2025, n. 2647 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2647 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5772/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
Maria Troisi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 5772.2021 del ruolo generale, promossa da: rappresentato e difeso dall'Avv. Monica Cavaliere;
Parte_1
ATTORE
CONTRO
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Cavassi;
CONVENUTA
NONCHE' CONTRO
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa Controparte_2 dall'Avv. Vincenzo Vanacore;
CONVENUTA
Sulle seguenti CONCLUSIONI: per l'attore: “dichiarare illegittima la cartella di pagamento N.
1002020000372626700 e per l'effetto annullarla. Con condanna a spese e competenze di giudizio in favore del difensore antistatario.”.; Per il CONVENUTO (
[...]
): “- dichiarare la carenza di legittimazione sostanziale dell' Controparte_1 [...]
; - in ogni caso in ipotesi di accoglimento della domanda esonerare dalle spese Controparte_1
in base al principio di causalità; - in subordine in ipotesi di Controparte_1 accoglimento della domanda manlevare dalle spese l'Agente della Riscossione condannando direttamente la o riconoscendo il diritto Parte_2 pagina 1 di 5 dell' di essere tenuto indenne, dalla Controparte_1 Parte_2
, dalle spese di lite e da ogni conseguenza negativa. - regolare secondo
[...] giustizia le spese a favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario.”; per il
CONVENUTO (PROVINCIA DI SALERNO): “declaratoria di cessazione della materia del contendere, con ogni conseguenza anche in ordine alle spese.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE rilevato che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo;
ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo,
Cass.3636/07); ritenuto che il giudice, nel motivare “concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata;
ritenuto che
, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno ritenute come “omesse”, risultando le stesse semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;
OSSERVA
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione Parte_1 avverso la cartella di pagamento n. 1002020000372626700 dell'importo di € 4.963,89, notificata il 23.9.2021 dall' per omesso pagamento Controparte_3 dell'Ordinanza di Ingiunzione N. 77/2014 del 6/12/2018, emessa dal Corpo di Polizia
Provinciale di , Ufficio Sanzioni. A sostegno della domanda eccepiva: a) illegittimità Pt_2 dell'intimazione di pagamento n. 1002020000372626700 per intervenuta sentenza del
Tribunale di Salerno 2175/2020 del 14/09/2020. Invero, l'ordinanza di ingiunzione n. 77/2014 del 6.12.2018, da cui traeva origine l'intimazione di pagamento oggetto di causa, era relativa ad una sanzione emessa dal Corpo di Polizia Provinciale di (anno 2014) nei confronti Pt_2 del sig. e coobbligati in solido;
la predetta ordinanza Parte_1 Parte_3 veniva impugnata dal sig. dinanzi al Tribunale di Salerno che, con Parte_3 sentenza n. 2175/2020, accoglieva parzialmente la domanda del ricorrente e rideterminava la sanzione amministrativa in € 2.600,00.
Con comparsa depositata in data 25.3.2022 si costituiva la , in persona Parte_2 del legale rappresentante p.t., che si riportava all'ordinanza del prot. 19782 Parte_2
pagina 2 di 5 del 15.3.2022 con la quale veniva ordinato l'annullamento in autotutela dell'ordinanza di ingiunzione n.77/2014, ai sensi dell'articolo 21 quinquies della Legge 241/1990, in riferimento al verbale di contestazione n.17/2014 acquisito al protocollo n. PSA 201400206578. Con questo provvedimento veniva, altresì, richiesto alla parte ricorrente, ovvero sig. di Parte_3 rinunciare alla prosecuzione del giudizio pendente “ c/o Parte_1 Parte_2
” incardinato per ottenere l'annullamento della cartella esattoriale n.
[...]
1002020000372626700 ed inoltre, la si obbligava entro 10 giorni, a Parte_2 partire dal 14.3.2022, ad effettuare lo sgravio dei ruoli emessi in esecuzione del primo procedimento sanzionatorio (ordinanza di ingiunzione n.77/2014) ovvero della cartella esattoriale n. 1002020000372626700, adempimento successivamente assolto come da documentazione allegata dall'Ente. Chiedeva, pertanto, dichiararsi cessata la materia del contendere con ogni adempimento anche in relazione alle spese.
Con comparsa depositata in data 20.1.2022 si costituiva l Controparte_3 che chiedeva dichiarare la carenza di legittimazione sostanziale dell'Ente Riscossore ed, in caso di accoglimento della domanda, chiedeva esonerare l dalle spese in base al CP_4 principio di causalità. Nel dettaglio, parte opposta precisava che l Controparte_1
è estranea alla formazione del ruolo esattoriale e quindi alle vicende ad esso
[...] anteriori, non avendo alcuna discrezione in ordine al titolo posto a fondamento della riscossione, in quanto la comunicazione dei ruoli avviene tramite un flusso telematico. Il ruolo rappresenta il titolo che porta il credito dell'ente impositore ed è formato dall'ente creditore ex art. 12, DPR 602/73 e DM 3.9.1999 n.321. Pertanto, l è Controparte_1 esonerata da qualsivoglia responsabilità in relazione alla formazione dei ruoli, i quali sono prodotti e trasmessi dagli enti creditori.
Nelle more del giudizio, il Giudice, con provvedimento del 7.4.2022, rilevava l'incompetenza per valore del Tribunale adito e rinviava per le conclusioni sul tema.
Tanto premesso in fatto, la domanda merita accoglimento.
Invero, in via preliminare va dichiarata la competenza per materia del Tribunale adito in ossequio all'art. 6, n.4, lettera c), D.Lgs. n. 150 del 2011 che testualmente recita:
“l'opposizione si propone davanti al tribunale quando la sanzione è stata applicata per una violazione concernente disposizioni in materia: a) di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro;
b) di previdenza e assistenza obbligatoria;
c)di tutela dell'ambiente dall'inquinamento, della flora, della fauna e delle aree protette;
d)di igiene degli alimenti e delle bevande;
e) valutaria;
f) di antiriciclaggio.” pagina 3 di 5 Nel caso di specie, trattandosi di un'opposizione ex art. 615 c.p.c., l'individuazione del giudice competente va stabilita secondo gli ordinari criteri, e cioè la competenza spetta al giudice indicato dalla legge come competente per materia e valore in ordine alla contestazione del titolo. Il titolo alla base della cartella di pagamento è costituito dall'ordinanza di ingiunzione per violazione delle norme in materia di tutela ambientale, la cui impugnazione in sede giurisdizionale è devoluta al Tribunale Ordinario, pertanto, anche l'opposizione ex art. 615
c.p.c. rientra nella competenza del Tribunale Ordinario.
Nel merito, il titolo posto alla base della cartella di pagamento n. 1002020000372626700 è costituito dall'ordinanza di ingiunzione n. 77/2014 del 6/12/2018, la quale veniva impugnata dinanzi al Tribunale di Salerno ed il relativo giudizio si concludeva con la sentenza n.
2175/2020, che accoglieva parzialmente la domanda del ricorrente e rideterminava la sanzione amministrativa in € 2.600,00. In ottemperanza a tale sentenza, la Parte_2
, con nota prot. 19782 del 15.3.2022, disponeva l'annullamento in autotutela
[...] dell'ordinanza di ingiunzione n.77/2014/2018, ai sensi dell'articolo 21 quinquies della Legge
241/1990, in riferimento al verbale di contestazione n.17/2014 acquisito al protocollo n. PSA
201400206578, obbligandosi ad effettuare lo sgravio dei ruoli in un termine breve (10 giorni dal 14.3.2022), adempimento successivamente adempiuto, come da documentazione allegata.
Tuttavia, nonostante l'annullamento in autotutela dell'ordinanza di ingiunzione n.77/2014/2018, l notificava in data 21 marzo 2022 una Controparte_1 seconda cartella esattoriale fondata sulla medesima ordinanza di ingiunzione annullata in via amministrativa dalla . Parte_2
Pertanto, parte attrice inoltrava istanza di sgravio in data 23.3.2022, corredata da idonea documentazione, con la quale chiedeva l'annullamento della cartella esattoriale e, nonostante il provvedimento di sgravio del 21.3.2022 depositato dalla Provincia di , l Pt_2 CP_4 rigettava la richiesta di annullamento;
il contribuente, dunque, inviava una nuova richiesta di sgravio alla quale seguivano altri due provvedimenti di rigetto.
Dunque, tenuto conto delle circostanze di fatto richiamate, non può dichiararsi cessata la materia del contendere, poiché come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità “la cessazione della materia del contendere deve essere dichiarata dal giudice anche d'ufficio, si verifica quando viene totalmente a mancare la posizione di contrasto fra le rispettive conclusioni delle parti, per essere nel corso del giudizio sopravvenute determinate circostanze, le quali, incidendo sulla posizione sostanziale dedotta in causa, vengono ad incidere anche sul pagina 4 di 5 processo, eliminando le ragioni stesse del contendere e facendo venir meno la necessità della pronunzia del giudice in precedenza richiesta, ovvero quando sono intervenute situazioni sostanziali che abbiano privato la parte di un interesse giuridicamente rilevante alla decisione. In particolare, la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongono conclusioni conformi in tal senso al giudice, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite che il giudice deve risolvere secondo il criterio della soccombenza virtuale” (Corte di Cass. Civ. ordinanza del 17.1.2023 n. 1257); diversamente, nel caso di specie persiste l'interesse delle parti ad una pronuncia giudiziale, essendo giunte a conclusioni discordanti. Il mancato annullamento della cartella di pagamento impugnata da parte dell' , preclude alla parte Controparte_1 attrice di conformarsi alla richiesta della di dichiarare cessata la materia Parte_2 del contendere.
In ragione della natura tecnica della decisione e della peculiarità della materia trattata, sussistono i presupposti per compensare tra le parti le spese processuali.
P.Q.M
.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa
Maria Troisi, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
1) accoglie la domanda e per l'effetto dichiara l'illegittimità e la nullità della cartella di pagamento n. 1002020000372626700;
2) compensa tra le parti le spese processuali;
Si comunichi.
28.08.2025.
Il Giudice
Dr.ssa Maria Troisi
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
Maria Troisi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 5772.2021 del ruolo generale, promossa da: rappresentato e difeso dall'Avv. Monica Cavaliere;
Parte_1
ATTORE
CONTRO
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Cavassi;
CONVENUTA
NONCHE' CONTRO
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa Controparte_2 dall'Avv. Vincenzo Vanacore;
CONVENUTA
Sulle seguenti CONCLUSIONI: per l'attore: “dichiarare illegittima la cartella di pagamento N.
1002020000372626700 e per l'effetto annullarla. Con condanna a spese e competenze di giudizio in favore del difensore antistatario.”.; Per il CONVENUTO (
[...]
): “- dichiarare la carenza di legittimazione sostanziale dell' Controparte_1 [...]
; - in ogni caso in ipotesi di accoglimento della domanda esonerare dalle spese Controparte_1
in base al principio di causalità; - in subordine in ipotesi di Controparte_1 accoglimento della domanda manlevare dalle spese l'Agente della Riscossione condannando direttamente la o riconoscendo il diritto Parte_2 pagina 1 di 5 dell' di essere tenuto indenne, dalla Controparte_1 Parte_2
, dalle spese di lite e da ogni conseguenza negativa. - regolare secondo
[...] giustizia le spese a favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario.”; per il
CONVENUTO (PROVINCIA DI SALERNO): “declaratoria di cessazione della materia del contendere, con ogni conseguenza anche in ordine alle spese.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE rilevato che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo;
ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo,
Cass.3636/07); ritenuto che il giudice, nel motivare “concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata;
ritenuto che
, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno ritenute come “omesse”, risultando le stesse semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;
OSSERVA
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione Parte_1 avverso la cartella di pagamento n. 1002020000372626700 dell'importo di € 4.963,89, notificata il 23.9.2021 dall' per omesso pagamento Controparte_3 dell'Ordinanza di Ingiunzione N. 77/2014 del 6/12/2018, emessa dal Corpo di Polizia
Provinciale di , Ufficio Sanzioni. A sostegno della domanda eccepiva: a) illegittimità Pt_2 dell'intimazione di pagamento n. 1002020000372626700 per intervenuta sentenza del
Tribunale di Salerno 2175/2020 del 14/09/2020. Invero, l'ordinanza di ingiunzione n. 77/2014 del 6.12.2018, da cui traeva origine l'intimazione di pagamento oggetto di causa, era relativa ad una sanzione emessa dal Corpo di Polizia Provinciale di (anno 2014) nei confronti Pt_2 del sig. e coobbligati in solido;
la predetta ordinanza Parte_1 Parte_3 veniva impugnata dal sig. dinanzi al Tribunale di Salerno che, con Parte_3 sentenza n. 2175/2020, accoglieva parzialmente la domanda del ricorrente e rideterminava la sanzione amministrativa in € 2.600,00.
Con comparsa depositata in data 25.3.2022 si costituiva la , in persona Parte_2 del legale rappresentante p.t., che si riportava all'ordinanza del prot. 19782 Parte_2
pagina 2 di 5 del 15.3.2022 con la quale veniva ordinato l'annullamento in autotutela dell'ordinanza di ingiunzione n.77/2014, ai sensi dell'articolo 21 quinquies della Legge 241/1990, in riferimento al verbale di contestazione n.17/2014 acquisito al protocollo n. PSA 201400206578. Con questo provvedimento veniva, altresì, richiesto alla parte ricorrente, ovvero sig. di Parte_3 rinunciare alla prosecuzione del giudizio pendente “ c/o Parte_1 Parte_2
” incardinato per ottenere l'annullamento della cartella esattoriale n.
[...]
1002020000372626700 ed inoltre, la si obbligava entro 10 giorni, a Parte_2 partire dal 14.3.2022, ad effettuare lo sgravio dei ruoli emessi in esecuzione del primo procedimento sanzionatorio (ordinanza di ingiunzione n.77/2014) ovvero della cartella esattoriale n. 1002020000372626700, adempimento successivamente assolto come da documentazione allegata dall'Ente. Chiedeva, pertanto, dichiararsi cessata la materia del contendere con ogni adempimento anche in relazione alle spese.
Con comparsa depositata in data 20.1.2022 si costituiva l Controparte_3 che chiedeva dichiarare la carenza di legittimazione sostanziale dell'Ente Riscossore ed, in caso di accoglimento della domanda, chiedeva esonerare l dalle spese in base al CP_4 principio di causalità. Nel dettaglio, parte opposta precisava che l Controparte_1
è estranea alla formazione del ruolo esattoriale e quindi alle vicende ad esso
[...] anteriori, non avendo alcuna discrezione in ordine al titolo posto a fondamento della riscossione, in quanto la comunicazione dei ruoli avviene tramite un flusso telematico. Il ruolo rappresenta il titolo che porta il credito dell'ente impositore ed è formato dall'ente creditore ex art. 12, DPR 602/73 e DM 3.9.1999 n.321. Pertanto, l è Controparte_1 esonerata da qualsivoglia responsabilità in relazione alla formazione dei ruoli, i quali sono prodotti e trasmessi dagli enti creditori.
Nelle more del giudizio, il Giudice, con provvedimento del 7.4.2022, rilevava l'incompetenza per valore del Tribunale adito e rinviava per le conclusioni sul tema.
Tanto premesso in fatto, la domanda merita accoglimento.
Invero, in via preliminare va dichiarata la competenza per materia del Tribunale adito in ossequio all'art. 6, n.4, lettera c), D.Lgs. n. 150 del 2011 che testualmente recita:
“l'opposizione si propone davanti al tribunale quando la sanzione è stata applicata per una violazione concernente disposizioni in materia: a) di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro;
b) di previdenza e assistenza obbligatoria;
c)di tutela dell'ambiente dall'inquinamento, della flora, della fauna e delle aree protette;
d)di igiene degli alimenti e delle bevande;
e) valutaria;
f) di antiriciclaggio.” pagina 3 di 5 Nel caso di specie, trattandosi di un'opposizione ex art. 615 c.p.c., l'individuazione del giudice competente va stabilita secondo gli ordinari criteri, e cioè la competenza spetta al giudice indicato dalla legge come competente per materia e valore in ordine alla contestazione del titolo. Il titolo alla base della cartella di pagamento è costituito dall'ordinanza di ingiunzione per violazione delle norme in materia di tutela ambientale, la cui impugnazione in sede giurisdizionale è devoluta al Tribunale Ordinario, pertanto, anche l'opposizione ex art. 615
c.p.c. rientra nella competenza del Tribunale Ordinario.
Nel merito, il titolo posto alla base della cartella di pagamento n. 1002020000372626700 è costituito dall'ordinanza di ingiunzione n. 77/2014 del 6/12/2018, la quale veniva impugnata dinanzi al Tribunale di Salerno ed il relativo giudizio si concludeva con la sentenza n.
2175/2020, che accoglieva parzialmente la domanda del ricorrente e rideterminava la sanzione amministrativa in € 2.600,00. In ottemperanza a tale sentenza, la Parte_2
, con nota prot. 19782 del 15.3.2022, disponeva l'annullamento in autotutela
[...] dell'ordinanza di ingiunzione n.77/2014/2018, ai sensi dell'articolo 21 quinquies della Legge
241/1990, in riferimento al verbale di contestazione n.17/2014 acquisito al protocollo n. PSA
201400206578, obbligandosi ad effettuare lo sgravio dei ruoli in un termine breve (10 giorni dal 14.3.2022), adempimento successivamente adempiuto, come da documentazione allegata.
Tuttavia, nonostante l'annullamento in autotutela dell'ordinanza di ingiunzione n.77/2014/2018, l notificava in data 21 marzo 2022 una Controparte_1 seconda cartella esattoriale fondata sulla medesima ordinanza di ingiunzione annullata in via amministrativa dalla . Parte_2
Pertanto, parte attrice inoltrava istanza di sgravio in data 23.3.2022, corredata da idonea documentazione, con la quale chiedeva l'annullamento della cartella esattoriale e, nonostante il provvedimento di sgravio del 21.3.2022 depositato dalla Provincia di , l Pt_2 CP_4 rigettava la richiesta di annullamento;
il contribuente, dunque, inviava una nuova richiesta di sgravio alla quale seguivano altri due provvedimenti di rigetto.
Dunque, tenuto conto delle circostanze di fatto richiamate, non può dichiararsi cessata la materia del contendere, poiché come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità “la cessazione della materia del contendere deve essere dichiarata dal giudice anche d'ufficio, si verifica quando viene totalmente a mancare la posizione di contrasto fra le rispettive conclusioni delle parti, per essere nel corso del giudizio sopravvenute determinate circostanze, le quali, incidendo sulla posizione sostanziale dedotta in causa, vengono ad incidere anche sul pagina 4 di 5 processo, eliminando le ragioni stesse del contendere e facendo venir meno la necessità della pronunzia del giudice in precedenza richiesta, ovvero quando sono intervenute situazioni sostanziali che abbiano privato la parte di un interesse giuridicamente rilevante alla decisione. In particolare, la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongono conclusioni conformi in tal senso al giudice, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite che il giudice deve risolvere secondo il criterio della soccombenza virtuale” (Corte di Cass. Civ. ordinanza del 17.1.2023 n. 1257); diversamente, nel caso di specie persiste l'interesse delle parti ad una pronuncia giudiziale, essendo giunte a conclusioni discordanti. Il mancato annullamento della cartella di pagamento impugnata da parte dell' , preclude alla parte Controparte_1 attrice di conformarsi alla richiesta della di dichiarare cessata la materia Parte_2 del contendere.
In ragione della natura tecnica della decisione e della peculiarità della materia trattata, sussistono i presupposti per compensare tra le parti le spese processuali.
P.Q.M
.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa
Maria Troisi, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
1) accoglie la domanda e per l'effetto dichiara l'illegittimità e la nullità della cartella di pagamento n. 1002020000372626700;
2) compensa tra le parti le spese processuali;
Si comunichi.
28.08.2025.
Il Giudice
Dr.ssa Maria Troisi
pagina 5 di 5