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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 28/02/2025, n. 210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 210 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A R.Gen. N.
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O 1045/2020 La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.:
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente
Dott. Annamaria Laneri Consigliere
Dott. Michele Stagno Consigliere est. OGGETTO: ha pronunciato la seguente Bancari (deposito
S E N T E N Z A bancario, cassetta di nella causa civile n.1045/2020 R.G. promossa con atto di citazione notificato sicurezza, apertura di in data 2.12.2020 e posta in decisione all'udienza collegiale del 18.9.2024 credito bancario)
d a 140041
c.f. con Parte_1 P.IVA_1
sede in Brescia, via Carlo Zima n. 1, in persona del liquidatore
[...]
[...]
c.f. Controparte_1
con sede in Provaglio d'Iseo, via Europa n. 2, in persona del P.IVA_2
legale rappresentante;
Controparte_2
nato a [...], il 17 agosto Controparte_1
1964 ed ivi residente, Via Romana n. 15 (c.f. ); C.F._1
nato a [...], Controparte_2
il giorno 2 giugno 1967 ed ivi residente in [...], (c.f.
); C.F._2
tutti rappresentati dall'Avvocato Giampiero Maffi del Foro di Brescia, giusta procura in atti;
APPELLANTI
c o n t r o con sede in Conegliano (TV), via V. Aleri n.1, Controparte_3
codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Treviso- Belluno rappresentata da con sede P.IVA_3 Controparte_4
legale in Milano, Bastioni di Porta Nuova n.19, codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle Imprese presso la Camera di Commercio
Metropolitana di Milano-Monza-Brianza-Lodi 10311000961, iscritta al
R.E.A. di Milano al n.2521466, società esercente rappresentata e difesa dall'avv. Grazia Sciarra con studio in Brescia, via Vittorio Emanuele II n. 1, presso il quale è elettivamente domiciliata giusta procura in atti;
e
, contumace Controparte_5
APPELLATE
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia in data 30.10.2020
n.2199, pubblicata il 30.10.2020.
CONCLUSIONI
Per gli appellanti
In Via Preliminare
Ai sensi dell'art. 295 c.p.c., stante la pendenza del Giudizio n. RG 2519/2024 avanti la Corte d'Appello di Milano, avente ad oggetto la declaratoria di intervenuta liberazione di Controparte_1 [...]
e dagli obblighi assunti con i contratti di CP_1 Controparte_2
fideiussione omnibus sottoscritti dagli attori in data 17 febbraio 2004 e 18 febbraio 2004, per le obbligazioni assunte dalla debitrice principale
[...]
a fondamento del decreto ingiuntivo impugnato, oggetto Parte_1
della presente causa, sospendere il presente giudizio.
In Via Principale nel merito
Fermo restando il carattere assorbente dell'eventuale declaratoria di liberazione in esito al Giudizio RG 2519/2024, ai sensi dell'art. 1957 c.c., dei fideiussori e Controparte_1 Controparte_1
degli obblighi assunti con i contratti di fideiussione Controparte_2
omnibus sottoscritti - in data 17.02.2004 da e CP_1 CP_2
e in data 18.02.2004, dalla
[...] Controparte_1
- in forza dei quali sono stati destinatari del decreto ingiuntivo
[...] impugnato, oggetto della presente causa;
Riformare la sentenza n. 2199/2020 emessa dal Tribunale di Brescia, in data
30 ottobre 2020 e notificata in data 2 novembre 2020, per tutti i motivi dedotti nella narrativa del presente atto e, per l'effetto, tenuto conto della CTU che ha accertato che, relativamente al conto 2471151 sono stati applicati importi non dovuti per € 412.578,64 a favore della società e che, Parte_1
relativamente al conto anticipi 8108132, sono stati applicati importi non dovuti per € 20.515,13 a favore della società in Parte_1
accoglimento delle domande svolte nel primo grado di giudizi: “…previo accertamento dell'illegittimità e nullità delle clausole contenute nei contratti di conto corrente ed anticipi e sconti intercorsi tra le parti
[...]
ed sui quali quest'ultima ha Controparte_6 Controparte_7
operato nel contesto della concessione degli anticipi fatture monitoriamente azionate, in ragione della loro indeterminatezza e indeterminabilità, ex art. 1346 c.c., nonché della violazione dell'art. 1283 c.c. in tema di anatocismo, nonché altresì di ogni altro profilo di illegittimità e incongruenza riscontrata, tra cui il superamento del Tasso Soglia di Usura ai sensi dell'art. 644 c. p. comma n. 3 ed ai sensi dell'art. 1 della legge n. 108/1996 nonché l'illegittima creazione di moneta elettronica ai sensi del Capital Accord di Basilea dell'anno 1998, anche mediante idonea consulenza tecnica d'ufficio che individui e verifichi i parametri economico finanziari normativi ed i criteri contabili utilizzati da nella concessione degli anticipi Controparte_8
su fattura monitoriamente azionati e nella gestione di tali operazioni nel contesto dei rapporti bancari n. 289010, n. 24711-51 e n. 81081-32, dichiarare nullo o comunque privo di efficacia e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto, in forza dell'incertezza, illegittimità ed inesigibilità degli importi azionati, nei confronti di tutti gli odierni attori, in ogni caso dichiarando che nulla è dovuto da questi alla convenuta
[...]
o, in via subordinata, accertando la minor somma Controparte_8
eventualmente dovuta dagli attori alla Banca Convenuta.
In via Istruttoria
Disporre la rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio econometrica in materia bancaria sui rapporti intercorsi tra le parti ed oggetto di indagine ed elaborato peritale nel corso del giudizio di primo grado, tra cui il rapporto contrattuale di finanziamento/anticipo fatture n. 289010 e i conti 2471151 e n. 8108132.
Per Controparte_3
(1) in via pregiudiziale:
1.1 rigettarsi l'istanza di sospensione/revoca della esecutorietà della sentenza impugnata, in quanto inammissibile e, comunque, non ricorrendo il requisito dei gravi motivi;
1.2 rigettarsi l'istanza di sospensione del presente giudizio per vincolo di pregiudizialità rispetto a quello rubricato al N.2519/2024 avanti la Corte di
Appello di Milano, avente ad oggetto la declaratoria di nullità parziale delle fideiussioni 13.2.2004 e 18.2.2004, stante la sua irrilevanza nel presente giudizio in ragione del mancato rilievo della violazione del termine semestrale di cui all'art.1957 c.c. trattandosi di eccezione in senso proprio non rilevabile d'ufficio e dovendo pertanto essere sollevata nei motivi di opposizione all'ingiunzione da parte dei fideiussori, dovendosi comunque ritenere inapplicabile la suddetta norma alla fattispecie;
(2) in via preliminare: accertato che l'appello avversario non ha ragionevoli probabilità di essere accolto, dichiararne l'inammissibilità ex art.348-bis c.p.c.;
(3) nel merito:
3.1 dichiararsi la decadenza dei fideiussori dall'eccezione di nullità parziale delle fideiussioni 13.2.2004 e 18.2.2004 mai sollevata nel presente giudizio sino al momento del deposito del foglio di precisazione delle conclusioni, rilevando comunque che la stessa appare infondata e non provata non essendo stati ritualmente dedotti ed allegati i relativi fatti costitutivi;
3.2 dichiararsi la decadenza dei fideiussori dall'eccezione di mancato rispetto del termine semestrale previsto dall'art.1957 c.c. trattandosi di eccezione in senso proprio non rilevabile d'ufficio, eccependosi comunque la carenza della presupposta domanda di integrazione ex art.1419 c.c. del tenore contrattuale delle fideiussioni a seguito della loro asserita nullità parziale;
3.3 rigettarsi l'appello avversario nei confronti di tutti gli appellanti in quanto inammissibile e, comunque, infondato in fatto ed in diritto confermando la decisione di primo grado e, comunque, condannarsi
[...]
, c.f. con sede in Brescia, via Parte_1 P.IVA_1
Carlo Zima n. 1, in persona del liquidatore , la Controparte_1 [...]
c.f. con Controparte_1 P.IVA_2
sede in Provaglio d'Iseo, via Europa n. 2, in persona del legale rappresentante
, in Controparte_2 Controparte_2
proprio, nato a [...] il [...], , CodiceFiscale_3
residente in [...] e
[...]
in proprio, nato a [...] il [...], c.f. CP_1
, residente in [...]
15, a pagare in via tra loro solidale a la somma di Controparte_3
e.1.215.811,50 (limitata ad e.1.000.000,00 quanto ad
[...]
a Controparte_1 [...]
ed a ), oltre Controparte_2 Controparte_1
interessi al minor tasso del 5,65% dal 26.3.2015 al saldo effettivo;
(4) condannarsi gli appellanti alla integrale rifusione delle spese anche del presente grado giudizio, con la maggiorazione del 30% prevista dall'art.
4.1bis DM.55.2014 in quanto gli atti del presente giudizio sono stati redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, a consentire la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto;
(5) in applicazione del potere officioso concesso alla Corte dall'art.96, 3 comma, c.p.c. condannare gli appellanti a corrispondere la somma che verrà ritenuta di giustizia secondo determinazione equitativa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, ritualmente notificato in data 5.1.16, CP_6
e i suoi fideiussori nonchè
[...] Controparte_1
i signori e agivano in Controparte_1 Controparte_2 opposizione al decreto ingiuntivo n. 5777/2015 emesso dal Tribunale di
Brescia in data 29.7.15, notificato in data 8.9.15 a favore di Controparte_5
per la somma di € 1.215.811,50, oltre spese, Iva, CPA.
[...]
Rappresentavano che:
- tra la (all'epoca di conclusione ) e Parte_1 CP_6 [...]
intercorreva un rapporto di finanziamento anticipo fatture, CP_5
Contr garantito da una parte da con fideiussione e da una parte dai signori congiuntamente tra loro, con fideiussione omnibus fino alla CP_1
concorrenza di € 1.000.000,00;
- i signori avevano esercitato il loro diritto di recesso ai sensi del CP_1
paragrafo 4 del contratto in data 1.9.04, domandando contestualmente di conoscere l'entità del debito da loro ancora garantito alla data del 6.9.2005, data di efficacia del recesso;
la pretesa creditoria nei loro confronti doveva essere, quindi, limitata al saldo passivo risultante alla data del recesso e, di conseguenza, il decreto era da revocarsi per inesattezza della somma ingiunta, che nel decreto era quella dovuta alla data del 6.3 2015; Contr
- parimenti, aveva esercitato il suo diritto di recesso dal contratto di fideiussione omnibus in data 1.6.2015, peraltro segnalando la propria errata identificazione in contratto come Controparte_1
anziché come IMG Immobiliare Marketing Generale snc;
Contr anche relativamente ad la somma oggetto del decreto era stata indicata erroneamente ed era, inoltre, impossibile identificare il soggetto effettivamente creditore, poiché all'epoca della conclusione del contratto,
IMG Immobiliare Marketing Generale snc non esisteva;
- il rapporto di finanziamento principale di conto anticipo fatture era correlato a tre rapporti di conto anticipi e sconti (il rapporto di conto n.3069 54440
2471151, il rapporto di conto corrente n. 3069 54441 100000000118 e il conto anticipi e sconti n. 3069 54440 000008108132);
- in tutti e tre i rapporti, come meglio precisato in sede di perizia di parte, allegata alla citazione, erano stati applicati interessi anatocistici illegittimi e tassi superiori al tasso soglia usura ai sensi dell'articolo 644 cp e alla l. 108/96; inoltre sui soli conti numeri n. 3069 54441100000000118 e 3069
54440000008108132, risultava l'applicazione di commissioni di massimo scoperto illegittime per mancanza di causa;
- sui conti n.ri 3069 54441100000000118 e 3069 54440000008108132 risultavano applicate spese mai pattuite;
-gli addebiti illegittimi erano quantificati in complessivi € 995.323,22;
- poiché il decreto era stato emesso per importi non esigibili e contratti di fideiussione invalidi, la provvisoria esecutorietà del decreto doveva essere sospesa.
si costituiva in data 28.4.16, contestando integralmente la Controparte_5
ricostruzione attorea. In particolare rappresentava che:
- la pretesa azionata con il decreto riguardava solamente il rimborso delle anticipazioni erogate a favore di nel periodo 10.8.2011 Parte_1
al 6.2.2012, contabilizzate su conto transitorio e successivamente trasferite a sofferenza sulla linea 9522/581; gli altri rapporti invocati da controparte erano pertanto estranei alla vicenda;
gli opponenti non avevano sollevato alcuna eccezione relativa a questo credito, limitandosi ad azionare gli asseriti controcrediti;
- dal registro delle imprese risultava la trasformazione della debitrice da CP_1
a intervenuta in data 10.6.2005, nonché la nuova trasformazione in CP_4
intervenuta in data18.12.2014. Al 21.4.2016, inoltre, CP_1 Parte_1
risultava essere ancora una società a responsabilità limitata in liquidazione;
- i documenti, asseritamente comprovanti il recesso, erano stati costruiti ad arte, tramite fotocopia, in epoca successiva alla loro asserita formazione, come risultava evidente dal fatto che, in data 1.9.05, la società
[...]
non esisteva né la fusione tra le società che l'avrebbero CP_5
costituita era stata annunciata;
- la garanzia rilasciata in data 13.2.2004 da “ Controparte_1
era sottoscritta pacificamente da dovendosi
[...] Controparte_2
quindi escludere l'erronea indicazione della ragione sociale rilevata dall'opponente;
l'errore sussisteva senz'altro nella conferma della garanzia rilasciata a seguito della trasformazione della debitrice principale da società a responsabilità limitata a società per azioni. Sul contratto era apposta la firma del legale rappresentante – il sig. – e la società era Controparte_2 individuata come;
Controparte_1
tale imprecisione, secondo l'opposta, non era sufficiente a rendere nulla la garanzia, poiché ciò sarebbe potuto discendere solo dalla insanabile impossibilità di individuare il garante;
Contr
-la stessa era consapevole della garanzia prestata, in quanto aveva prodotto una propria lettera di recesso;
- relativamente ai rapporti bancari indicati da controparte, eccepiva la mancata produzione dei contratti e la mancata allegazione dell'asserito controcredito vantato;
ne conseguiva l'inammissibilità della richiesta di consulenza tecnica sul punto e l'inconsistenza degli argomenti a sostegno dell'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto.
Nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c., i ricorrenti - prodotti copia dei documenti di sintesi (dal 2004 al 2014), dei documenti di modifica del contratto del 08.04.2011, senza le relative condizioni economiche;
degli estratti conto e dei relativi scalari del conto n. 2471151 dal 01/10/2004 al
28/02/2015; e degli estratti del conto anticipi e sconti e dei relativi scalari
(conto corrente n. 8108132) dal 01/10/2004 al 31/03/2008 - , introducevano un ulteriore profilo di nullità, nella parte in cui contestavano alla banca di
“avere creato elettronicamente il finanziamento dell'importo di €
250.000,00”, così incorrendo “nell'integrazione di profili di nullità contrattuale”. In particolare, gli opponenti manifestavano “il forte convincimento che, nel caso di specie, per concedere a l fido Parte_1
di 250.000,00 euro erogato, la Banca convenuta avesse usufruito di quanto previsto nel Capital Accord del Comitato di Basilea a favore delle Banche
Centrali. E, quindi, che avesse provveduto alla creazione di moneta elettronica - mediante un cosiddetto prestito “a leva” - con un semplice
“click” e cioè senza effettuare raccolta di risparmio. Precisamente, la CP_8
avrebbe concretamente investito (salvo che non fornisca prova che il 100% del prestito erogato al cliente provenga da fondi propri o Parte_1
raccolti presso il pubblico), come previsto per le Banche Centrali, solo l'8% di quanto concesso in prestito a creando moneta elettronica Parte_1
nella misura di 12,5 volte maggiore, come previsto dal citato Capital Accord.
In questo modo , recuperato l'8% del denaro Controparte_8
concesso in prestito, con ogni incasso di somme da parte di Parte_1
(che fosse a titolo di capitale o a titolo di interessi, questo diventa indifferente) avrebbe ottenuto pura remunerazione/guadagno. Premesso che tale pratica è consentita solo alle Banche Centrali e non anche alle Banche
Commerciali e d'Affari come l'istituto di credito di specie, che avrebbe così commesso un vero e proprio abuso dell'esercizio dell'attività bancaria, è in ogni caso evidente la sproporzione e la contrarietà a norme imperative di questo comportamento con la conseguente nullità ai sensi dell'art. 1419
c.c.”.
La causa veniva istruita documentalmente e tramite l'esperimento di una consulenza tecnica d'ufficio, con quesito volto ad accertare l'illegittimità degli addebiti a titolo di spese e commissioni di massimo scoperto sui conti contestati, nonché la sussistenza di usura e di illegittima capitalizzazione degli interessi.
L'elaborato veniva depositato in data 29.1.2018 e dallo stesso emergeva che:
- non era stato rinvenuto in atti il contratto di conto corrente n. ro 2471151 e, pertanto, non era possibile verificare il superamento originario del tasso soglia relativamente a tale rapporto;
non risultava, inoltre, usura sopravvenuta nei periodi successivi;
- risultava invece che, in relazione al “contratto di apertura del conto anticipi
n. 8108132” (pag.16 dell'elaborato peritale) era stata prevista una capitalizzazione trimestrale per entrambe le parti, non risultava sussistere usura, né originaria né sopravvenuta, ma la commissione di massimo scoperto era “stata convenuta per iscritto (nelle condizioni economiche del contratto del 30.05.2003 – aliquota 0,375%) e non è stata calcolata come provvigione sull'accordato e il contratto di conto corrente e le relative condizioni economiche non prevedono le modalità di calcolo delle stesse (su quale importo applicare detta percentuale). In ossequio a quanto richiesto dal quesito si è proceduto all'esclusione integrale delle commissioni di massimo scoperto…”; su queste basi, secondo il Consulente, era emersa una differenza a favore della società di € Controparte_6
€ 20.515,13, da detrarsi dall'importo dovuto alla Banca.
Nell'ambito del contraddittorio tecnico gli opponenti contestavano l'illegittimo addebito dell'importo di € 68.147,00 a titolo di anticipo sulla fattura n. 383/2011, emessa nei confronti di . Controparte_9
In data 18.10 2018 si costituiva nella sua qualità di Controparte_3
successore a titolo particolare di , aderendo alle Controparte_5 domande, difese ed eccezioni di quest'ultima.
Con sentenza del 30.10.2020 n.2199, pubblicata il 30.10.2020, il Tribunale di Brescia decideva come segue: “Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni diversa o ulteriore domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
- RIGETTA, in quanto infondata, l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 5557/2015 emesso in data 29.7.2015.
- Ai sensi dell'art. 96, primo e ultimo comma, c.p.c. CONDANNA gli attori opponenti , Parte_1 [...]
Controparte_1 [...]
e , in solido tra loro, a Controparte_2 Controparte_1 pagare in favore della parte convenuta la somma di euro € 15.500,00, oltre interessi legali a far data dalla notifica della sentenza.
- CONDANNA gli opponenti , Parte_1 Parte_1
Controparte_1 [...]
e , in solido tra loro, a Controparte_2 Controparte_1
rifondere a in solido, Controparte_7 Controparte_3
le spese del presente giudizio, che si liquidano in euro 15.500,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali (15%), di I.V.A e C.P.A. come per legge.
- PONE definitivamente a carico degli attori opponenti, in solido tra loro, i costi della c.t.u., come liquidati con decreto del 30.1.2018” Il Tribunale, in particolare, riteneva che:
- i documenti attestanti il recesso dalle fideiussioni costituissero un falso grossolano, in quanto recanti l'intestazione di pur Controparte_5
essendo datati 1.9.2005, data precedente alla sua costituzione;
- l'eccezione di nullità della fideiussione dovesse essere rigettata, in quanto l'errore materiale nell'indicazione del tipo societario non aveva creato alcuna confusione sull'identità del garante;
inoltre, la società non aveva disconosciuto la sua qualifica di garante negli atti successivi;
- l'affermazione degli opponenti, secondo cui le somme oggetto di decreto si erano in realtà originate in forza dei rapporti sul rapporto anticipi e sconti e conto corrente n. 3069 54440 2471151, sul rapporto anticipi e sconti e conto corrente n. 3069000008108132, non fosse stata in alcun modo provata né accertata in sede di consulenza tecnica;
- fosse documentalmente fondata la tesi della banca, secondo cui le anticipazioni di fatture insolute alla base del credito erano state contabilizzate su un conto transitorio (cfr. doc. 3 di parte opposta, dove si fa riferimento al
“rapporto 289010”), estraneo a quelli richiamati da parte opponente, e successivamente trasferite su uno specifico conto-sofferenza (indicato nell'estratto sub doc. 4);
- le due esposizioni debitorie risultassero distinte anche sulla base della documentazione prodotta dalla stessa, comprovante la messa in mora CP_8
della correntista;
- gli opponenti non avessero prodotto i contratti di conto corrente, in quanto era presente in atti un mero modulo di apertura di conto privo di sottoscrizioni;
pertanto, le relative doglianze non erano meritevoli di accoglimento;
trattandosi di conto anticipi anche la produzione dei contratti non sarebbe stata, comunque, sufficiente, mancando pacificamente in atti il regolamento del conto principale;
- l'eccezione di “creazione di moneta elettronica”, sollevata dagli opponenti con la prima memoria ai sensi dell'art.183 c.VI cpc fosse infondata, oltre ad essere estranea ai fatti di cui è causa;
- la contestazione di erroneo addebito di € 68.147,00 a titolo di anticipo sulla fattura n. 383/2011 emessa nei confronti di rimasto Controparte_9
insoluto, allorquando lo stesso invece era stato regolarmente pagato, fosse tardiva in quanto sollevata oltre il termine di cui all'articolo 183 comma 6 n.
1 cpc;
- il decreto ingiuntivo dovesse essere, quindi, confermato;
- gli opponenti avessero prodotto documenti falsi, svolto argomentazioni manifestamente infondate, non corredate da precedenti giurisprudenziali ma da una consulenza di parte non attendibile, connotate da toni non consoni al processo che offendevano “il prestigio di una istituzione nazionale”, con, inoltre, produzioni documentali sovrabbondanti e aggravanti la funzione del giudicante oltre agli oneri di contestazione di controparte;
gli opponenti dovessero essere, quindi condannati al risarcimento del danno ai sensi dell'articolo 96 cpc.
Proponevano appello La (IÀ , Parte_1 CP_4
e Controparte_1 Controparte_1
chiedendo la riforma della sentenza di primo Controparte_10
grado e l'accoglimento delle domande proposte in sede di opposizione, nonché la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza.
Si costituiva contestando la fondatezza dell'appello e Controparte_3 chiedendone preliminarmente di dichiararne l'inammissibilità ex art.348-bis c.p.c., nonché, nel merito, il rigetto.
, pur regolarmente citata, non si costituiva. Controparte_5
All'udienza del 24.3.21, svoltasi con modalità cartolare, la Corte dichiarava la contumacia di , respingeva l'istanza di sospensiva Controparte_8 avanzata da parte appellante, nonché quella di inammissibilità dell'appello, avanzata da parte appellata e rinviava la causa, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 18.9.2024.
A tale udienza, tenutasi in modalità cartolare, le parti precisavano le conclusioni come trascritte in epigrafe e la Corte tratteneva la causa in decisione, assegnando i termini ex art. 190 c.p.c.
In sede di precisazione delle conclusioni, gli appellanti deducevano che, con sentenza n. 6070/2024 pubblicata il 14/06/2024, il Tribunale di Milano aveva deciso in merito alle fideiussioni di cui è causa come segue: “Accerta e dichiara la nullità delle clausole nn. 2, 6 e 8, di cui ai contratti di fideiussione omnibus sottoscritti, in data 17.02.2004, da e CP_1 CP_2
e, in data 18.02.2004, dalla
[...] Controparte_1
. Segnalavano inoltre la pendenza del giudizio RG N. 2519/2024 avanti
[...] alla Corte d'Appello di Milano, avente ad oggetto la validità delle fideiussioni e il preteso mancato rispetto del termine decadenziale per l'azione in giudizio da parte del creditore, domandando la sospensione del giudizio per pregiudizialità e sollevando le relative eccezioni di nullità e di decadenza;
si opponeva a tali doglianze, ritenendole Controparte_11
tardive, in quanto mai sollevate in questo giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va esaminata l'istanza di sospensione del processo ai sensi dell'art. 295 c.p.c.
La domanda non merita accoglimento. Ed infatti il processo pendente presso la Corte d'Appello di Milano, ed indicato da parte appellante, non è pregiudiziale a questa causa, posto che l'appellante, in questo giudizio, non ha eccepito tempestivamente la decadenza ex art. 1957 c.c.
Va, quindi, esaminata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342
c.p.c. proposta da Controparte_3
L'eccezione è infondata.
Ritiene, infatti, la Corte che l'appellante abbia illustrato, nei motivi di appello, le singole censure mosse alla sentenza impugnata nonché i principi di diritto che, a suo dire, il giudice avrebbe violato e la diversa regolamentazione che avrebbe dovuto adottare.
Va, quindi, esaminata l'eccezione di decadenza, sollevata dagli appellanti in sede di precisazione delle conclusioni.
Si tratta di eccezione tardiva e, come tale, è inammissibile.
Venendo ora all'esame dei motivi di appello, con il primo, l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di prime cure ha ritenuto che l'azione monitoria avesse ad oggetto “esclusivamente il recupero delle somme corrisposte alla cliente a titolo di anticipazioni su fatture insolute” e che tale rapporto fosse privo di contestazioni, mentre il conto transitorio 289010, oggetto del monitorio, fosse estraneo a quelli indicati dagli opponenti.
Espone, al riguardo, che la pretesa creditoria, monitoriamente azionata, aveva ad oggetto le richieste della banca in ordine alla restituzione degli importi mutuati ed ulteriormente maturati a titolo di “anticipo fatture”. Rappresenta che “in questo tipo di rapporti l'iter operativo seguito dagli istituti di credito si connota per la creazione di uno o più conti in quanto, nella pratica, accade che la Banca accrediti l'importo netto del finanziamento sul c/c di corrispondenza dell'impresa “cedente” ma, nel contempo, lo stesso venga addebitato in uno speciale “conto di appoggio”; che siffatti conti “possono considerarsi mere schede di contabilità che non danno luogo ad autonomi rapporti di conto corrente eventualmente integrato, poi, al suo interno da più conti ausiliari”. Secondo l'appellante, nel caso di specie, “pare più che evidente che gli attori abbiano contestato il comportamento della banca nelle operazioni di addebito che hanno generato l'ammontare dell'importo monitoriamente azionato”. Tali operazioni, secondo l'appellante sarebbero
“state effettuate tramite la movimentazione di conti correnti che, insieme al negozio di anticipo fatture, costituiscono un unico rapporto tra le parti, nel contesto del quale sono stati rilevati dal CTU nominato dal Tribunale, illeciti per oltre 400.000,00 euro”. Fanno presente, al riguardo, che “tali circostanze sono state provate documentalmente dalla stessa controparte” facendo riferimento alle richieste di anticipo fatture prodotte al Doc. 3 di parte avversa da cui emergerebbe che “il rapporto 289010 si serviva del conto corrente di corrispondenza 2471151” e quindi sarebbe errata la conclusione del
Tribunale per cui il primo rapporto era estraneo al secondo.
Con il secondo motivo, l'appellante si duole dell'erroneità della sentenza di primo grado nel capo in cui ha ritenuto che delle circostanze dedotte nel motivo precedente “e, quindi, dell'esistenza di operazioni illegittime nella generazione degli importi monitoriamente ingiunti “…non è stata data prova dalla parte, ne' accertamento in sede peritale, mentre risulta fondata in via documentale la tesi della banca…” e, conseguentemente, il punto in cui si legge: “… la mancata produzione in giudizio di tutti i contratti relativi ai rapporti qui evocati dagli opponenti impedisce l'accoglimento di qualsivoglia contestazione…”.
Fa presente che “questi illeciti ed il loro collegamento con la determinazione dell'ammontare ingiunto sono stati oggetto di specifica contestazione da parte degli opponenti, ma più che altro hanno trovato pacifico riscontro nelle risultanze dell'elaborato predisposto dal consulente tecnico d'ufficio nominato dallo stesso Tribunale”.
Rappresenta altresì quanto alla valenza dei certificati ex art. 50 TUB, che “questi certificati possano in ogni caso contenere - o essere frutto - di errori materiali come
è accaduto nel caso di specie: nel corso della Ctu è emerso che, delle fatture anticipate alla società oggetto di ingiunzione, una era stata Parte_1
parzialmente pagata e quindi erroneamente contabilizzata dalla ed CP_8 erroneamente ricompresa nel certificato ex art. 50 Tub”
Ricorda che i certificati di cui all'art.50 TUB rivestono efficacia probatoria solo nel procedimento monitorio e non nel successivo giudizio di opposizione.
Rappresenta, infine, che “il correntista ha tempestivamente prodotto tutto quanto in suo possesso, considerata anche la vetustà del rapporto ed il fatto che la opposta si è ben guardata dal mettere a disposizione quanto da lei CP_8
esclusivamente detenuto e tale produzione è stata regolarmente effettuata telematicamente con i documenti prodotti al n. 5 e 6 di parte attrice, nonché in modalità cartacea con i documenti depositati al n. 8 e 9 ed allegati alla seconda memoria istruttoria”
Con il terzo motivo, l'appellante censura il capo della sentenza con cui il
Tribunale ha condannato gli appellanti ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Argomenta in particolare che la formula usata dal consulente di parte per il calcolo dell'usura sarebbe quella prevista dalla L.108/1996, unica corretta in quanto la Banca d'Italia, la cui formula era stata usata dal CTU su indicazione del giudice, è una società per azioni e non un soggetto “dotato della facoltà di legiferare”.
I primi due motivi vanno trattati unitariamente e dall'infondatezza del secondo discende quella del primo, in quanto assorbito. Va evidenziato che, in con il ricorso monitorio, ha agito in Controparte_8
relazione al credito “relativo ad insoluti anticipi fatture, trasferito a sofferenza sulla linea 9552/581” e che, in sede di comparsa di costituzione in primo grado, rappresentava di aver azionato Controparte_5
monitoriamente solo il saldo negativo del conto n. 9522/581, su cui erano state contabilizzate a sofferenza le anticipazioni erogate a favore di Parte_1
nel periodo dal 10.8.2011 al 6.2.2012, allegando le relative
[...]
anticipazioni. Le stesse (documenti 3.1, 3.2, 3.3 e 3.4 fascicolo di primo grado della recano la dicitura: “…da accreditare sul conto CP_8
07567/0000/02471151 al tasso del…”. Risulta pertanto documentalmente provato che le somme corrispondenti alle sofferenze poi girate sul conto azionato in via monitoria sono transitate sul conto 02471151, oggetto delle doglianze degli odierni appellanti. È pertanto vero che esiste un collegamento, quantomeno funzionale, tra il conto azionato in via monitoria e quello ove sarebbero state addebitate le somme illegittime, oggetto delle censure degli appellanti.
Tuttavia, il rapporto di conto corrente su cui le somme sono state girate a sofferenza, azionato in via monitoria, e il conto 0247115, restano rapporti distinti. Risulta chiaramente che, con il ricorso monitorio, erano state domandate solo le somme relative agli anticipi fatture insoluti e non altre somme derivanti dal rapporto 0247115.
Gli odierni appellanti non hanno mai contestato che tali fatture fossero insolute (eccezion fatta per la domanda tardiva rilevata dal Tribunale); hanno, quindi, domandato accertarsi un controcredito basato su un rapporto contrattuale distinto da quello oggetto del ricorso monitorio. In quanto rapporti separati da quello oggetto del ricorso monitorio, le doglianze relative ai conti indicati dagli appellanti come quelli in cui sarebbero state addebitati importi indebiti, alla regola probatoria di cui all'art. 2697 c.c.. gli appellanti avrebbero, quindi, dovuto provare il contratto di conto corrente e le relative clausole.
In particolare, si osserva, per quanto concerne l'onere probatorio gravante in capo al correntista che agisce per la ripetizione dell'indebito, che la Corte di cassazione ha affermato due consolidati principi:
-“nei rapporti di conto corrente bancario, il cliente che agisca per ottenere la restituzione delle somme indebitamente versate in presenza di clausole nulle, ha l'onere di provare l'inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti effettuati mediante la produzione del contratto che contiene siffatte clausole, senza poter invocare il principio di vicinanza della prova al fine di spostare detto onere in capo alla banca, tenuto conto che tale principio non trova applicazione quando ciascuna delle parti, almeno di regola, acquisisce la disponibilità del documento al momento della sua sottoscrizione” (Corte di Cassazione, Sez. 6, ordinanza n. 33009/2019, in senso conforme Cassazione n. 11543/2019; n.30822/2018; n. 30713/2018);
-“nei rapporti di conto corrente bancario, il correntista che agisca in giudizio per la ripetizione di danaro, che afferma essere stato indebitamente corrisposto all'istituto di credito nel corso dell'intera durata del rapporto - sul presupposto di dedotte nullità di clausole del contratto di conto corrente
o per addebiti non previsti in contratto - è onerato della prova degli avvenuti pagamenti e della mancanza di una valida "causa debendi" mediante deposito degli estratti periodici di tale conto corrente, riferiti all'intera durata del rapporto, con la conseguenza che, qualora egli depositi solo alcuni di essi, da un lato non adempie a detto onere per la parte di rapporto non documentata e, dall'altro, tale omissione non costituisce fatto impediente il sollecitato accertamento giudiziale del dare e dell'avere fra le parti, a partire dal primo saldo dal cliente documentalmente riscontrato” (Corte di
Cassazione, Sez. I, ordinanza n.35979/2022, in senso conforme n.1550/2022,
n. 20621/2022).
Nel caso posto all'attenzione di questa Corte, l'unico documento che avrebbe avuto valenza di contratto di conto corrente è il documento 6 a del fascicolo di primo grado di parte attrice, relativo al conto d'appoggio 081081-32. In tale documento, che pur presenta condizioni contrattuali, come correttamente constatato dal CTU, non è presente alcuna firma. Le uniche firme presenti su documenti contrattuali sono quelle sui contratti di affidamento, che non sono sufficienti a supplire la carenza documentale, data dalla mancanza assoluta di produzione di qualsiasi scheda contrattuale relativa al conto principale e dalla produzione di un contratto firmato di conto anticipi.
La natura di conto d'appoggio di un conto corrente non ne nega, peraltro, la qualità di contratto distinto rispetto a quello di conto corrente principale, ma definisce la sua modalità operativa e contabile. Ne consegue che il correntista, quando intenda contestare le clausole di un conto anticipi, è soggetto allo stesso onere probatorio delineato dalla Suprema Corte in materia di domande di ripetizione e di dichiarazioni di nullità, relative alle singole clausole del contratto di conto corrente principale.
Va, inoltre, rilevato che il capo della sentenza con cui il Tribunale ha rilevato la mancanza in atti del contratto di conto corrente principale n. ro 2471151 non è stato appellato. L'appellante, infatti, si limita ad elencare altri documenti prodotti che non possono essere valutati in assenza di valida documentazione contrattuale.
Neppure gli appellanti hanno formulato motivo di gravame avverso il capo della sentenza con cui il Tribunale ha ritenuto la tardività della domanda relativa alla fattura asseritamente addebitata senza causa;
in questa sede gli appellanti si limitano a riproporre la questione per sottoporre a critica la sentenza in parte qua.
In definitiva, attesa la mancata produzione dei contratti oggetto di causa, non
è possibile né decidere sulla legittimità delle clausole, perché il correntista non ha assolto il suo onere probatorio, né conseguentemente verificare i relativi collegamenti o eventuali pattuizioni di addebito tra i conti.
Il primo e il secondo motivo sono, pertanto, infondati.
Il terzo motivo è parimenti infondato.
La Corte rileva, innanzitutto, che l'appellante contesta solo una delle circostanze che il Tribunale ha posto alla base della condanna al pagamento delle spese ex art. 96 c.p.c: restano incontestate le circostanze relative alla produzione di documenti grossolanamente falsi, alla manifesta infondatezza delle domande relative alla creazione di moneta elettronica (riportata in questo grado solamente in sede di precisazione delle conclusioni) e alla sovrabbondanza delle produzioni documentali. Si tratta di circostanze, ed in particolare la produzione in giudizio di documenti falsi, che giustificano ampiamente la condanna alle spese ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
L'appello va, pertanto, respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate nella misura che si indica in dispositivo in conformità ai criteri di cui al DM 55/2014 e successive modificazioni (scaglione di valore da euro 260.001 a euro
520.000,00, e tenendo conto dei valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisoria e minimi per la fase istruttoria, avuto riguardo all'attività concretamente svolta.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1, quater del DPR 115/2002 in ordine al pagamento del doppio del contributo unificato a carico degli appellanti.
P . Q . M .
La Corte d'Appello di Brescia, sezione prima civile, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da , Parte_1 [...]
, e CP_1 Controparte_1 Controparte_1 [...]
avverso la sentenza del Tribunale di Brescia in data Controparte_2
30.10.2020 n.2199, pubblicata il 30.10.2020; condanna Parte_1 [...]
, e Controparte_1 Controparte_1 Controparte_2
, in solido fra loro, al pagamento in favore di delle
[...] Controparte_3
spese del presente grado di giudizio che liquida in euro 4.389,00 per la fase di studio, euro 2.552,00 per la fase introduttiva, euro 2.940,00 per la fase istruttoria ed euro 7.298,00 per la fase decisoria, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e cpa come per legge;
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico di Parte_1
,
[...] Controparte_1 [...]
, e . CP_1 Controparte_2 Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 6 febbraio 2025.
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
Michele Stagno Giuseppe Magnoli
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O 1045/2020 La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.:
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente
Dott. Annamaria Laneri Consigliere
Dott. Michele Stagno Consigliere est. OGGETTO: ha pronunciato la seguente Bancari (deposito
S E N T E N Z A bancario, cassetta di nella causa civile n.1045/2020 R.G. promossa con atto di citazione notificato sicurezza, apertura di in data 2.12.2020 e posta in decisione all'udienza collegiale del 18.9.2024 credito bancario)
d a 140041
c.f. con Parte_1 P.IVA_1
sede in Brescia, via Carlo Zima n. 1, in persona del liquidatore
[...]
[...]
c.f. Controparte_1
con sede in Provaglio d'Iseo, via Europa n. 2, in persona del P.IVA_2
legale rappresentante;
Controparte_2
nato a [...], il 17 agosto Controparte_1
1964 ed ivi residente, Via Romana n. 15 (c.f. ); C.F._1
nato a [...], Controparte_2
il giorno 2 giugno 1967 ed ivi residente in [...], (c.f.
); C.F._2
tutti rappresentati dall'Avvocato Giampiero Maffi del Foro di Brescia, giusta procura in atti;
APPELLANTI
c o n t r o con sede in Conegliano (TV), via V. Aleri n.1, Controparte_3
codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Treviso- Belluno rappresentata da con sede P.IVA_3 Controparte_4
legale in Milano, Bastioni di Porta Nuova n.19, codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle Imprese presso la Camera di Commercio
Metropolitana di Milano-Monza-Brianza-Lodi 10311000961, iscritta al
R.E.A. di Milano al n.2521466, società esercente rappresentata e difesa dall'avv. Grazia Sciarra con studio in Brescia, via Vittorio Emanuele II n. 1, presso il quale è elettivamente domiciliata giusta procura in atti;
e
, contumace Controparte_5
APPELLATE
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia in data 30.10.2020
n.2199, pubblicata il 30.10.2020.
CONCLUSIONI
Per gli appellanti
In Via Preliminare
Ai sensi dell'art. 295 c.p.c., stante la pendenza del Giudizio n. RG 2519/2024 avanti la Corte d'Appello di Milano, avente ad oggetto la declaratoria di intervenuta liberazione di Controparte_1 [...]
e dagli obblighi assunti con i contratti di CP_1 Controparte_2
fideiussione omnibus sottoscritti dagli attori in data 17 febbraio 2004 e 18 febbraio 2004, per le obbligazioni assunte dalla debitrice principale
[...]
a fondamento del decreto ingiuntivo impugnato, oggetto Parte_1
della presente causa, sospendere il presente giudizio.
In Via Principale nel merito
Fermo restando il carattere assorbente dell'eventuale declaratoria di liberazione in esito al Giudizio RG 2519/2024, ai sensi dell'art. 1957 c.c., dei fideiussori e Controparte_1 Controparte_1
degli obblighi assunti con i contratti di fideiussione Controparte_2
omnibus sottoscritti - in data 17.02.2004 da e CP_1 CP_2
e in data 18.02.2004, dalla
[...] Controparte_1
- in forza dei quali sono stati destinatari del decreto ingiuntivo
[...] impugnato, oggetto della presente causa;
Riformare la sentenza n. 2199/2020 emessa dal Tribunale di Brescia, in data
30 ottobre 2020 e notificata in data 2 novembre 2020, per tutti i motivi dedotti nella narrativa del presente atto e, per l'effetto, tenuto conto della CTU che ha accertato che, relativamente al conto 2471151 sono stati applicati importi non dovuti per € 412.578,64 a favore della società e che, Parte_1
relativamente al conto anticipi 8108132, sono stati applicati importi non dovuti per € 20.515,13 a favore della società in Parte_1
accoglimento delle domande svolte nel primo grado di giudizi: “…previo accertamento dell'illegittimità e nullità delle clausole contenute nei contratti di conto corrente ed anticipi e sconti intercorsi tra le parti
[...]
ed sui quali quest'ultima ha Controparte_6 Controparte_7
operato nel contesto della concessione degli anticipi fatture monitoriamente azionate, in ragione della loro indeterminatezza e indeterminabilità, ex art. 1346 c.c., nonché della violazione dell'art. 1283 c.c. in tema di anatocismo, nonché altresì di ogni altro profilo di illegittimità e incongruenza riscontrata, tra cui il superamento del Tasso Soglia di Usura ai sensi dell'art. 644 c. p. comma n. 3 ed ai sensi dell'art. 1 della legge n. 108/1996 nonché l'illegittima creazione di moneta elettronica ai sensi del Capital Accord di Basilea dell'anno 1998, anche mediante idonea consulenza tecnica d'ufficio che individui e verifichi i parametri economico finanziari normativi ed i criteri contabili utilizzati da nella concessione degli anticipi Controparte_8
su fattura monitoriamente azionati e nella gestione di tali operazioni nel contesto dei rapporti bancari n. 289010, n. 24711-51 e n. 81081-32, dichiarare nullo o comunque privo di efficacia e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto, in forza dell'incertezza, illegittimità ed inesigibilità degli importi azionati, nei confronti di tutti gli odierni attori, in ogni caso dichiarando che nulla è dovuto da questi alla convenuta
[...]
o, in via subordinata, accertando la minor somma Controparte_8
eventualmente dovuta dagli attori alla Banca Convenuta.
In via Istruttoria
Disporre la rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio econometrica in materia bancaria sui rapporti intercorsi tra le parti ed oggetto di indagine ed elaborato peritale nel corso del giudizio di primo grado, tra cui il rapporto contrattuale di finanziamento/anticipo fatture n. 289010 e i conti 2471151 e n. 8108132.
Per Controparte_3
(1) in via pregiudiziale:
1.1 rigettarsi l'istanza di sospensione/revoca della esecutorietà della sentenza impugnata, in quanto inammissibile e, comunque, non ricorrendo il requisito dei gravi motivi;
1.2 rigettarsi l'istanza di sospensione del presente giudizio per vincolo di pregiudizialità rispetto a quello rubricato al N.2519/2024 avanti la Corte di
Appello di Milano, avente ad oggetto la declaratoria di nullità parziale delle fideiussioni 13.2.2004 e 18.2.2004, stante la sua irrilevanza nel presente giudizio in ragione del mancato rilievo della violazione del termine semestrale di cui all'art.1957 c.c. trattandosi di eccezione in senso proprio non rilevabile d'ufficio e dovendo pertanto essere sollevata nei motivi di opposizione all'ingiunzione da parte dei fideiussori, dovendosi comunque ritenere inapplicabile la suddetta norma alla fattispecie;
(2) in via preliminare: accertato che l'appello avversario non ha ragionevoli probabilità di essere accolto, dichiararne l'inammissibilità ex art.348-bis c.p.c.;
(3) nel merito:
3.1 dichiararsi la decadenza dei fideiussori dall'eccezione di nullità parziale delle fideiussioni 13.2.2004 e 18.2.2004 mai sollevata nel presente giudizio sino al momento del deposito del foglio di precisazione delle conclusioni, rilevando comunque che la stessa appare infondata e non provata non essendo stati ritualmente dedotti ed allegati i relativi fatti costitutivi;
3.2 dichiararsi la decadenza dei fideiussori dall'eccezione di mancato rispetto del termine semestrale previsto dall'art.1957 c.c. trattandosi di eccezione in senso proprio non rilevabile d'ufficio, eccependosi comunque la carenza della presupposta domanda di integrazione ex art.1419 c.c. del tenore contrattuale delle fideiussioni a seguito della loro asserita nullità parziale;
3.3 rigettarsi l'appello avversario nei confronti di tutti gli appellanti in quanto inammissibile e, comunque, infondato in fatto ed in diritto confermando la decisione di primo grado e, comunque, condannarsi
[...]
, c.f. con sede in Brescia, via Parte_1 P.IVA_1
Carlo Zima n. 1, in persona del liquidatore , la Controparte_1 [...]
c.f. con Controparte_1 P.IVA_2
sede in Provaglio d'Iseo, via Europa n. 2, in persona del legale rappresentante
, in Controparte_2 Controparte_2
proprio, nato a [...] il [...], , CodiceFiscale_3
residente in [...] e
[...]
in proprio, nato a [...] il [...], c.f. CP_1
, residente in [...]
15, a pagare in via tra loro solidale a la somma di Controparte_3
e.1.215.811,50 (limitata ad e.1.000.000,00 quanto ad
[...]
a Controparte_1 [...]
ed a ), oltre Controparte_2 Controparte_1
interessi al minor tasso del 5,65% dal 26.3.2015 al saldo effettivo;
(4) condannarsi gli appellanti alla integrale rifusione delle spese anche del presente grado giudizio, con la maggiorazione del 30% prevista dall'art.
4.1bis DM.55.2014 in quanto gli atti del presente giudizio sono stati redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, a consentire la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto;
(5) in applicazione del potere officioso concesso alla Corte dall'art.96, 3 comma, c.p.c. condannare gli appellanti a corrispondere la somma che verrà ritenuta di giustizia secondo determinazione equitativa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, ritualmente notificato in data 5.1.16, CP_6
e i suoi fideiussori nonchè
[...] Controparte_1
i signori e agivano in Controparte_1 Controparte_2 opposizione al decreto ingiuntivo n. 5777/2015 emesso dal Tribunale di
Brescia in data 29.7.15, notificato in data 8.9.15 a favore di Controparte_5
per la somma di € 1.215.811,50, oltre spese, Iva, CPA.
[...]
Rappresentavano che:
- tra la (all'epoca di conclusione ) e Parte_1 CP_6 [...]
intercorreva un rapporto di finanziamento anticipo fatture, CP_5
Contr garantito da una parte da con fideiussione e da una parte dai signori congiuntamente tra loro, con fideiussione omnibus fino alla CP_1
concorrenza di € 1.000.000,00;
- i signori avevano esercitato il loro diritto di recesso ai sensi del CP_1
paragrafo 4 del contratto in data 1.9.04, domandando contestualmente di conoscere l'entità del debito da loro ancora garantito alla data del 6.9.2005, data di efficacia del recesso;
la pretesa creditoria nei loro confronti doveva essere, quindi, limitata al saldo passivo risultante alla data del recesso e, di conseguenza, il decreto era da revocarsi per inesattezza della somma ingiunta, che nel decreto era quella dovuta alla data del 6.3 2015; Contr
- parimenti, aveva esercitato il suo diritto di recesso dal contratto di fideiussione omnibus in data 1.6.2015, peraltro segnalando la propria errata identificazione in contratto come Controparte_1
anziché come IMG Immobiliare Marketing Generale snc;
Contr anche relativamente ad la somma oggetto del decreto era stata indicata erroneamente ed era, inoltre, impossibile identificare il soggetto effettivamente creditore, poiché all'epoca della conclusione del contratto,
IMG Immobiliare Marketing Generale snc non esisteva;
- il rapporto di finanziamento principale di conto anticipo fatture era correlato a tre rapporti di conto anticipi e sconti (il rapporto di conto n.3069 54440
2471151, il rapporto di conto corrente n. 3069 54441 100000000118 e il conto anticipi e sconti n. 3069 54440 000008108132);
- in tutti e tre i rapporti, come meglio precisato in sede di perizia di parte, allegata alla citazione, erano stati applicati interessi anatocistici illegittimi e tassi superiori al tasso soglia usura ai sensi dell'articolo 644 cp e alla l. 108/96; inoltre sui soli conti numeri n. 3069 54441100000000118 e 3069
54440000008108132, risultava l'applicazione di commissioni di massimo scoperto illegittime per mancanza di causa;
- sui conti n.ri 3069 54441100000000118 e 3069 54440000008108132 risultavano applicate spese mai pattuite;
-gli addebiti illegittimi erano quantificati in complessivi € 995.323,22;
- poiché il decreto era stato emesso per importi non esigibili e contratti di fideiussione invalidi, la provvisoria esecutorietà del decreto doveva essere sospesa.
si costituiva in data 28.4.16, contestando integralmente la Controparte_5
ricostruzione attorea. In particolare rappresentava che:
- la pretesa azionata con il decreto riguardava solamente il rimborso delle anticipazioni erogate a favore di nel periodo 10.8.2011 Parte_1
al 6.2.2012, contabilizzate su conto transitorio e successivamente trasferite a sofferenza sulla linea 9522/581; gli altri rapporti invocati da controparte erano pertanto estranei alla vicenda;
gli opponenti non avevano sollevato alcuna eccezione relativa a questo credito, limitandosi ad azionare gli asseriti controcrediti;
- dal registro delle imprese risultava la trasformazione della debitrice da CP_1
a intervenuta in data 10.6.2005, nonché la nuova trasformazione in CP_4
intervenuta in data18.12.2014. Al 21.4.2016, inoltre, CP_1 Parte_1
risultava essere ancora una società a responsabilità limitata in liquidazione;
- i documenti, asseritamente comprovanti il recesso, erano stati costruiti ad arte, tramite fotocopia, in epoca successiva alla loro asserita formazione, come risultava evidente dal fatto che, in data 1.9.05, la società
[...]
non esisteva né la fusione tra le società che l'avrebbero CP_5
costituita era stata annunciata;
- la garanzia rilasciata in data 13.2.2004 da “ Controparte_1
era sottoscritta pacificamente da dovendosi
[...] Controparte_2
quindi escludere l'erronea indicazione della ragione sociale rilevata dall'opponente;
l'errore sussisteva senz'altro nella conferma della garanzia rilasciata a seguito della trasformazione della debitrice principale da società a responsabilità limitata a società per azioni. Sul contratto era apposta la firma del legale rappresentante – il sig. – e la società era Controparte_2 individuata come;
Controparte_1
tale imprecisione, secondo l'opposta, non era sufficiente a rendere nulla la garanzia, poiché ciò sarebbe potuto discendere solo dalla insanabile impossibilità di individuare il garante;
Contr
-la stessa era consapevole della garanzia prestata, in quanto aveva prodotto una propria lettera di recesso;
- relativamente ai rapporti bancari indicati da controparte, eccepiva la mancata produzione dei contratti e la mancata allegazione dell'asserito controcredito vantato;
ne conseguiva l'inammissibilità della richiesta di consulenza tecnica sul punto e l'inconsistenza degli argomenti a sostegno dell'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto.
Nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c., i ricorrenti - prodotti copia dei documenti di sintesi (dal 2004 al 2014), dei documenti di modifica del contratto del 08.04.2011, senza le relative condizioni economiche;
degli estratti conto e dei relativi scalari del conto n. 2471151 dal 01/10/2004 al
28/02/2015; e degli estratti del conto anticipi e sconti e dei relativi scalari
(conto corrente n. 8108132) dal 01/10/2004 al 31/03/2008 - , introducevano un ulteriore profilo di nullità, nella parte in cui contestavano alla banca di
“avere creato elettronicamente il finanziamento dell'importo di €
250.000,00”, così incorrendo “nell'integrazione di profili di nullità contrattuale”. In particolare, gli opponenti manifestavano “il forte convincimento che, nel caso di specie, per concedere a l fido Parte_1
di 250.000,00 euro erogato, la Banca convenuta avesse usufruito di quanto previsto nel Capital Accord del Comitato di Basilea a favore delle Banche
Centrali. E, quindi, che avesse provveduto alla creazione di moneta elettronica - mediante un cosiddetto prestito “a leva” - con un semplice
“click” e cioè senza effettuare raccolta di risparmio. Precisamente, la CP_8
avrebbe concretamente investito (salvo che non fornisca prova che il 100% del prestito erogato al cliente provenga da fondi propri o Parte_1
raccolti presso il pubblico), come previsto per le Banche Centrali, solo l'8% di quanto concesso in prestito a creando moneta elettronica Parte_1
nella misura di 12,5 volte maggiore, come previsto dal citato Capital Accord.
In questo modo , recuperato l'8% del denaro Controparte_8
concesso in prestito, con ogni incasso di somme da parte di Parte_1
(che fosse a titolo di capitale o a titolo di interessi, questo diventa indifferente) avrebbe ottenuto pura remunerazione/guadagno. Premesso che tale pratica è consentita solo alle Banche Centrali e non anche alle Banche
Commerciali e d'Affari come l'istituto di credito di specie, che avrebbe così commesso un vero e proprio abuso dell'esercizio dell'attività bancaria, è in ogni caso evidente la sproporzione e la contrarietà a norme imperative di questo comportamento con la conseguente nullità ai sensi dell'art. 1419
c.c.”.
La causa veniva istruita documentalmente e tramite l'esperimento di una consulenza tecnica d'ufficio, con quesito volto ad accertare l'illegittimità degli addebiti a titolo di spese e commissioni di massimo scoperto sui conti contestati, nonché la sussistenza di usura e di illegittima capitalizzazione degli interessi.
L'elaborato veniva depositato in data 29.1.2018 e dallo stesso emergeva che:
- non era stato rinvenuto in atti il contratto di conto corrente n. ro 2471151 e, pertanto, non era possibile verificare il superamento originario del tasso soglia relativamente a tale rapporto;
non risultava, inoltre, usura sopravvenuta nei periodi successivi;
- risultava invece che, in relazione al “contratto di apertura del conto anticipi
n. 8108132” (pag.16 dell'elaborato peritale) era stata prevista una capitalizzazione trimestrale per entrambe le parti, non risultava sussistere usura, né originaria né sopravvenuta, ma la commissione di massimo scoperto era “stata convenuta per iscritto (nelle condizioni economiche del contratto del 30.05.2003 – aliquota 0,375%) e non è stata calcolata come provvigione sull'accordato e il contratto di conto corrente e le relative condizioni economiche non prevedono le modalità di calcolo delle stesse (su quale importo applicare detta percentuale). In ossequio a quanto richiesto dal quesito si è proceduto all'esclusione integrale delle commissioni di massimo scoperto…”; su queste basi, secondo il Consulente, era emersa una differenza a favore della società di € Controparte_6
€ 20.515,13, da detrarsi dall'importo dovuto alla Banca.
Nell'ambito del contraddittorio tecnico gli opponenti contestavano l'illegittimo addebito dell'importo di € 68.147,00 a titolo di anticipo sulla fattura n. 383/2011, emessa nei confronti di . Controparte_9
In data 18.10 2018 si costituiva nella sua qualità di Controparte_3
successore a titolo particolare di , aderendo alle Controparte_5 domande, difese ed eccezioni di quest'ultima.
Con sentenza del 30.10.2020 n.2199, pubblicata il 30.10.2020, il Tribunale di Brescia decideva come segue: “Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni diversa o ulteriore domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
- RIGETTA, in quanto infondata, l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 5557/2015 emesso in data 29.7.2015.
- Ai sensi dell'art. 96, primo e ultimo comma, c.p.c. CONDANNA gli attori opponenti , Parte_1 [...]
Controparte_1 [...]
e , in solido tra loro, a Controparte_2 Controparte_1 pagare in favore della parte convenuta la somma di euro € 15.500,00, oltre interessi legali a far data dalla notifica della sentenza.
- CONDANNA gli opponenti , Parte_1 Parte_1
Controparte_1 [...]
e , in solido tra loro, a Controparte_2 Controparte_1
rifondere a in solido, Controparte_7 Controparte_3
le spese del presente giudizio, che si liquidano in euro 15.500,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali (15%), di I.V.A e C.P.A. come per legge.
- PONE definitivamente a carico degli attori opponenti, in solido tra loro, i costi della c.t.u., come liquidati con decreto del 30.1.2018” Il Tribunale, in particolare, riteneva che:
- i documenti attestanti il recesso dalle fideiussioni costituissero un falso grossolano, in quanto recanti l'intestazione di pur Controparte_5
essendo datati 1.9.2005, data precedente alla sua costituzione;
- l'eccezione di nullità della fideiussione dovesse essere rigettata, in quanto l'errore materiale nell'indicazione del tipo societario non aveva creato alcuna confusione sull'identità del garante;
inoltre, la società non aveva disconosciuto la sua qualifica di garante negli atti successivi;
- l'affermazione degli opponenti, secondo cui le somme oggetto di decreto si erano in realtà originate in forza dei rapporti sul rapporto anticipi e sconti e conto corrente n. 3069 54440 2471151, sul rapporto anticipi e sconti e conto corrente n. 3069000008108132, non fosse stata in alcun modo provata né accertata in sede di consulenza tecnica;
- fosse documentalmente fondata la tesi della banca, secondo cui le anticipazioni di fatture insolute alla base del credito erano state contabilizzate su un conto transitorio (cfr. doc. 3 di parte opposta, dove si fa riferimento al
“rapporto 289010”), estraneo a quelli richiamati da parte opponente, e successivamente trasferite su uno specifico conto-sofferenza (indicato nell'estratto sub doc. 4);
- le due esposizioni debitorie risultassero distinte anche sulla base della documentazione prodotta dalla stessa, comprovante la messa in mora CP_8
della correntista;
- gli opponenti non avessero prodotto i contratti di conto corrente, in quanto era presente in atti un mero modulo di apertura di conto privo di sottoscrizioni;
pertanto, le relative doglianze non erano meritevoli di accoglimento;
trattandosi di conto anticipi anche la produzione dei contratti non sarebbe stata, comunque, sufficiente, mancando pacificamente in atti il regolamento del conto principale;
- l'eccezione di “creazione di moneta elettronica”, sollevata dagli opponenti con la prima memoria ai sensi dell'art.183 c.VI cpc fosse infondata, oltre ad essere estranea ai fatti di cui è causa;
- la contestazione di erroneo addebito di € 68.147,00 a titolo di anticipo sulla fattura n. 383/2011 emessa nei confronti di rimasto Controparte_9
insoluto, allorquando lo stesso invece era stato regolarmente pagato, fosse tardiva in quanto sollevata oltre il termine di cui all'articolo 183 comma 6 n.
1 cpc;
- il decreto ingiuntivo dovesse essere, quindi, confermato;
- gli opponenti avessero prodotto documenti falsi, svolto argomentazioni manifestamente infondate, non corredate da precedenti giurisprudenziali ma da una consulenza di parte non attendibile, connotate da toni non consoni al processo che offendevano “il prestigio di una istituzione nazionale”, con, inoltre, produzioni documentali sovrabbondanti e aggravanti la funzione del giudicante oltre agli oneri di contestazione di controparte;
gli opponenti dovessero essere, quindi condannati al risarcimento del danno ai sensi dell'articolo 96 cpc.
Proponevano appello La (IÀ , Parte_1 CP_4
e Controparte_1 Controparte_1
chiedendo la riforma della sentenza di primo Controparte_10
grado e l'accoglimento delle domande proposte in sede di opposizione, nonché la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza.
Si costituiva contestando la fondatezza dell'appello e Controparte_3 chiedendone preliminarmente di dichiararne l'inammissibilità ex art.348-bis c.p.c., nonché, nel merito, il rigetto.
, pur regolarmente citata, non si costituiva. Controparte_5
All'udienza del 24.3.21, svoltasi con modalità cartolare, la Corte dichiarava la contumacia di , respingeva l'istanza di sospensiva Controparte_8 avanzata da parte appellante, nonché quella di inammissibilità dell'appello, avanzata da parte appellata e rinviava la causa, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 18.9.2024.
A tale udienza, tenutasi in modalità cartolare, le parti precisavano le conclusioni come trascritte in epigrafe e la Corte tratteneva la causa in decisione, assegnando i termini ex art. 190 c.p.c.
In sede di precisazione delle conclusioni, gli appellanti deducevano che, con sentenza n. 6070/2024 pubblicata il 14/06/2024, il Tribunale di Milano aveva deciso in merito alle fideiussioni di cui è causa come segue: “Accerta e dichiara la nullità delle clausole nn. 2, 6 e 8, di cui ai contratti di fideiussione omnibus sottoscritti, in data 17.02.2004, da e CP_1 CP_2
e, in data 18.02.2004, dalla
[...] Controparte_1
. Segnalavano inoltre la pendenza del giudizio RG N. 2519/2024 avanti
[...] alla Corte d'Appello di Milano, avente ad oggetto la validità delle fideiussioni e il preteso mancato rispetto del termine decadenziale per l'azione in giudizio da parte del creditore, domandando la sospensione del giudizio per pregiudizialità e sollevando le relative eccezioni di nullità e di decadenza;
si opponeva a tali doglianze, ritenendole Controparte_11
tardive, in quanto mai sollevate in questo giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va esaminata l'istanza di sospensione del processo ai sensi dell'art. 295 c.p.c.
La domanda non merita accoglimento. Ed infatti il processo pendente presso la Corte d'Appello di Milano, ed indicato da parte appellante, non è pregiudiziale a questa causa, posto che l'appellante, in questo giudizio, non ha eccepito tempestivamente la decadenza ex art. 1957 c.c.
Va, quindi, esaminata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342
c.p.c. proposta da Controparte_3
L'eccezione è infondata.
Ritiene, infatti, la Corte che l'appellante abbia illustrato, nei motivi di appello, le singole censure mosse alla sentenza impugnata nonché i principi di diritto che, a suo dire, il giudice avrebbe violato e la diversa regolamentazione che avrebbe dovuto adottare.
Va, quindi, esaminata l'eccezione di decadenza, sollevata dagli appellanti in sede di precisazione delle conclusioni.
Si tratta di eccezione tardiva e, come tale, è inammissibile.
Venendo ora all'esame dei motivi di appello, con il primo, l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di prime cure ha ritenuto che l'azione monitoria avesse ad oggetto “esclusivamente il recupero delle somme corrisposte alla cliente a titolo di anticipazioni su fatture insolute” e che tale rapporto fosse privo di contestazioni, mentre il conto transitorio 289010, oggetto del monitorio, fosse estraneo a quelli indicati dagli opponenti.
Espone, al riguardo, che la pretesa creditoria, monitoriamente azionata, aveva ad oggetto le richieste della banca in ordine alla restituzione degli importi mutuati ed ulteriormente maturati a titolo di “anticipo fatture”. Rappresenta che “in questo tipo di rapporti l'iter operativo seguito dagli istituti di credito si connota per la creazione di uno o più conti in quanto, nella pratica, accade che la Banca accrediti l'importo netto del finanziamento sul c/c di corrispondenza dell'impresa “cedente” ma, nel contempo, lo stesso venga addebitato in uno speciale “conto di appoggio”; che siffatti conti “possono considerarsi mere schede di contabilità che non danno luogo ad autonomi rapporti di conto corrente eventualmente integrato, poi, al suo interno da più conti ausiliari”. Secondo l'appellante, nel caso di specie, “pare più che evidente che gli attori abbiano contestato il comportamento della banca nelle operazioni di addebito che hanno generato l'ammontare dell'importo monitoriamente azionato”. Tali operazioni, secondo l'appellante sarebbero
“state effettuate tramite la movimentazione di conti correnti che, insieme al negozio di anticipo fatture, costituiscono un unico rapporto tra le parti, nel contesto del quale sono stati rilevati dal CTU nominato dal Tribunale, illeciti per oltre 400.000,00 euro”. Fanno presente, al riguardo, che “tali circostanze sono state provate documentalmente dalla stessa controparte” facendo riferimento alle richieste di anticipo fatture prodotte al Doc. 3 di parte avversa da cui emergerebbe che “il rapporto 289010 si serviva del conto corrente di corrispondenza 2471151” e quindi sarebbe errata la conclusione del
Tribunale per cui il primo rapporto era estraneo al secondo.
Con il secondo motivo, l'appellante si duole dell'erroneità della sentenza di primo grado nel capo in cui ha ritenuto che delle circostanze dedotte nel motivo precedente “e, quindi, dell'esistenza di operazioni illegittime nella generazione degli importi monitoriamente ingiunti “…non è stata data prova dalla parte, ne' accertamento in sede peritale, mentre risulta fondata in via documentale la tesi della banca…” e, conseguentemente, il punto in cui si legge: “… la mancata produzione in giudizio di tutti i contratti relativi ai rapporti qui evocati dagli opponenti impedisce l'accoglimento di qualsivoglia contestazione…”.
Fa presente che “questi illeciti ed il loro collegamento con la determinazione dell'ammontare ingiunto sono stati oggetto di specifica contestazione da parte degli opponenti, ma più che altro hanno trovato pacifico riscontro nelle risultanze dell'elaborato predisposto dal consulente tecnico d'ufficio nominato dallo stesso Tribunale”.
Rappresenta altresì quanto alla valenza dei certificati ex art. 50 TUB, che “questi certificati possano in ogni caso contenere - o essere frutto - di errori materiali come
è accaduto nel caso di specie: nel corso della Ctu è emerso che, delle fatture anticipate alla società oggetto di ingiunzione, una era stata Parte_1
parzialmente pagata e quindi erroneamente contabilizzata dalla ed CP_8 erroneamente ricompresa nel certificato ex art. 50 Tub”
Ricorda che i certificati di cui all'art.50 TUB rivestono efficacia probatoria solo nel procedimento monitorio e non nel successivo giudizio di opposizione.
Rappresenta, infine, che “il correntista ha tempestivamente prodotto tutto quanto in suo possesso, considerata anche la vetustà del rapporto ed il fatto che la opposta si è ben guardata dal mettere a disposizione quanto da lei CP_8
esclusivamente detenuto e tale produzione è stata regolarmente effettuata telematicamente con i documenti prodotti al n. 5 e 6 di parte attrice, nonché in modalità cartacea con i documenti depositati al n. 8 e 9 ed allegati alla seconda memoria istruttoria”
Con il terzo motivo, l'appellante censura il capo della sentenza con cui il
Tribunale ha condannato gli appellanti ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Argomenta in particolare che la formula usata dal consulente di parte per il calcolo dell'usura sarebbe quella prevista dalla L.108/1996, unica corretta in quanto la Banca d'Italia, la cui formula era stata usata dal CTU su indicazione del giudice, è una società per azioni e non un soggetto “dotato della facoltà di legiferare”.
I primi due motivi vanno trattati unitariamente e dall'infondatezza del secondo discende quella del primo, in quanto assorbito. Va evidenziato che, in con il ricorso monitorio, ha agito in Controparte_8
relazione al credito “relativo ad insoluti anticipi fatture, trasferito a sofferenza sulla linea 9552/581” e che, in sede di comparsa di costituzione in primo grado, rappresentava di aver azionato Controparte_5
monitoriamente solo il saldo negativo del conto n. 9522/581, su cui erano state contabilizzate a sofferenza le anticipazioni erogate a favore di Parte_1
nel periodo dal 10.8.2011 al 6.2.2012, allegando le relative
[...]
anticipazioni. Le stesse (documenti 3.1, 3.2, 3.3 e 3.4 fascicolo di primo grado della recano la dicitura: “…da accreditare sul conto CP_8
07567/0000/02471151 al tasso del…”. Risulta pertanto documentalmente provato che le somme corrispondenti alle sofferenze poi girate sul conto azionato in via monitoria sono transitate sul conto 02471151, oggetto delle doglianze degli odierni appellanti. È pertanto vero che esiste un collegamento, quantomeno funzionale, tra il conto azionato in via monitoria e quello ove sarebbero state addebitate le somme illegittime, oggetto delle censure degli appellanti.
Tuttavia, il rapporto di conto corrente su cui le somme sono state girate a sofferenza, azionato in via monitoria, e il conto 0247115, restano rapporti distinti. Risulta chiaramente che, con il ricorso monitorio, erano state domandate solo le somme relative agli anticipi fatture insoluti e non altre somme derivanti dal rapporto 0247115.
Gli odierni appellanti non hanno mai contestato che tali fatture fossero insolute (eccezion fatta per la domanda tardiva rilevata dal Tribunale); hanno, quindi, domandato accertarsi un controcredito basato su un rapporto contrattuale distinto da quello oggetto del ricorso monitorio. In quanto rapporti separati da quello oggetto del ricorso monitorio, le doglianze relative ai conti indicati dagli appellanti come quelli in cui sarebbero state addebitati importi indebiti, alla regola probatoria di cui all'art. 2697 c.c.. gli appellanti avrebbero, quindi, dovuto provare il contratto di conto corrente e le relative clausole.
In particolare, si osserva, per quanto concerne l'onere probatorio gravante in capo al correntista che agisce per la ripetizione dell'indebito, che la Corte di cassazione ha affermato due consolidati principi:
-“nei rapporti di conto corrente bancario, il cliente che agisca per ottenere la restituzione delle somme indebitamente versate in presenza di clausole nulle, ha l'onere di provare l'inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti effettuati mediante la produzione del contratto che contiene siffatte clausole, senza poter invocare il principio di vicinanza della prova al fine di spostare detto onere in capo alla banca, tenuto conto che tale principio non trova applicazione quando ciascuna delle parti, almeno di regola, acquisisce la disponibilità del documento al momento della sua sottoscrizione” (Corte di Cassazione, Sez. 6, ordinanza n. 33009/2019, in senso conforme Cassazione n. 11543/2019; n.30822/2018; n. 30713/2018);
-“nei rapporti di conto corrente bancario, il correntista che agisca in giudizio per la ripetizione di danaro, che afferma essere stato indebitamente corrisposto all'istituto di credito nel corso dell'intera durata del rapporto - sul presupposto di dedotte nullità di clausole del contratto di conto corrente
o per addebiti non previsti in contratto - è onerato della prova degli avvenuti pagamenti e della mancanza di una valida "causa debendi" mediante deposito degli estratti periodici di tale conto corrente, riferiti all'intera durata del rapporto, con la conseguenza che, qualora egli depositi solo alcuni di essi, da un lato non adempie a detto onere per la parte di rapporto non documentata e, dall'altro, tale omissione non costituisce fatto impediente il sollecitato accertamento giudiziale del dare e dell'avere fra le parti, a partire dal primo saldo dal cliente documentalmente riscontrato” (Corte di
Cassazione, Sez. I, ordinanza n.35979/2022, in senso conforme n.1550/2022,
n. 20621/2022).
Nel caso posto all'attenzione di questa Corte, l'unico documento che avrebbe avuto valenza di contratto di conto corrente è il documento 6 a del fascicolo di primo grado di parte attrice, relativo al conto d'appoggio 081081-32. In tale documento, che pur presenta condizioni contrattuali, come correttamente constatato dal CTU, non è presente alcuna firma. Le uniche firme presenti su documenti contrattuali sono quelle sui contratti di affidamento, che non sono sufficienti a supplire la carenza documentale, data dalla mancanza assoluta di produzione di qualsiasi scheda contrattuale relativa al conto principale e dalla produzione di un contratto firmato di conto anticipi.
La natura di conto d'appoggio di un conto corrente non ne nega, peraltro, la qualità di contratto distinto rispetto a quello di conto corrente principale, ma definisce la sua modalità operativa e contabile. Ne consegue che il correntista, quando intenda contestare le clausole di un conto anticipi, è soggetto allo stesso onere probatorio delineato dalla Suprema Corte in materia di domande di ripetizione e di dichiarazioni di nullità, relative alle singole clausole del contratto di conto corrente principale.
Va, inoltre, rilevato che il capo della sentenza con cui il Tribunale ha rilevato la mancanza in atti del contratto di conto corrente principale n. ro 2471151 non è stato appellato. L'appellante, infatti, si limita ad elencare altri documenti prodotti che non possono essere valutati in assenza di valida documentazione contrattuale.
Neppure gli appellanti hanno formulato motivo di gravame avverso il capo della sentenza con cui il Tribunale ha ritenuto la tardività della domanda relativa alla fattura asseritamente addebitata senza causa;
in questa sede gli appellanti si limitano a riproporre la questione per sottoporre a critica la sentenza in parte qua.
In definitiva, attesa la mancata produzione dei contratti oggetto di causa, non
è possibile né decidere sulla legittimità delle clausole, perché il correntista non ha assolto il suo onere probatorio, né conseguentemente verificare i relativi collegamenti o eventuali pattuizioni di addebito tra i conti.
Il primo e il secondo motivo sono, pertanto, infondati.
Il terzo motivo è parimenti infondato.
La Corte rileva, innanzitutto, che l'appellante contesta solo una delle circostanze che il Tribunale ha posto alla base della condanna al pagamento delle spese ex art. 96 c.p.c: restano incontestate le circostanze relative alla produzione di documenti grossolanamente falsi, alla manifesta infondatezza delle domande relative alla creazione di moneta elettronica (riportata in questo grado solamente in sede di precisazione delle conclusioni) e alla sovrabbondanza delle produzioni documentali. Si tratta di circostanze, ed in particolare la produzione in giudizio di documenti falsi, che giustificano ampiamente la condanna alle spese ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
L'appello va, pertanto, respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate nella misura che si indica in dispositivo in conformità ai criteri di cui al DM 55/2014 e successive modificazioni (scaglione di valore da euro 260.001 a euro
520.000,00, e tenendo conto dei valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisoria e minimi per la fase istruttoria, avuto riguardo all'attività concretamente svolta.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1, quater del DPR 115/2002 in ordine al pagamento del doppio del contributo unificato a carico degli appellanti.
P . Q . M .
La Corte d'Appello di Brescia, sezione prima civile, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da , Parte_1 [...]
, e CP_1 Controparte_1 Controparte_1 [...]
avverso la sentenza del Tribunale di Brescia in data Controparte_2
30.10.2020 n.2199, pubblicata il 30.10.2020; condanna Parte_1 [...]
, e Controparte_1 Controparte_1 Controparte_2
, in solido fra loro, al pagamento in favore di delle
[...] Controparte_3
spese del presente grado di giudizio che liquida in euro 4.389,00 per la fase di studio, euro 2.552,00 per la fase introduttiva, euro 2.940,00 per la fase istruttoria ed euro 7.298,00 per la fase decisoria, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e cpa come per legge;
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico di Parte_1
,
[...] Controparte_1 [...]
, e . CP_1 Controparte_2 Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 6 febbraio 2025.
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
Michele Stagno Giuseppe Magnoli