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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 25/06/2025, n. 1257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1257 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
I SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice unico dott.ssa Maria Militello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5937 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2016, vertente
TRA
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ), rappresentati e difesi dall'avv. Anna Mazzaglia, per procura in atti C.F._2
- ATTORI -
E in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, (p.iva ), rappresentata e difesa dall'avv. Maria Germana Logorelli, per P.IVA_1 procura in atti
- CONVENUTA-
E
Controparte_2
- CONVENUTO CONTUMACE-
OGGETTO: lesione personale
CONCLUSIONI: come da comparse conclusionali in atti.
CONSIDERATO IN FATTO
pagina 1 di 9 Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1 Parte_2 convenivano in giudizio, dinanzi questo Tribunale, la e Controparte_1 [...]
chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti a seguito ed in CP_2 conseguenza del sinistro occorso a in data 23/12/2014 alle ore 13 circa, Parte_1 allorché, mentre si trovava nella via Catania del Comune di Messina, con direzione di marcia
Me-Ct, alla guida della bicicletta elettrica di proprietà del padre , era stato Parte_2 urtato da una Fiat Panda, targata ME494512, assicurata con la Controparte_1 condotta dal proprietario che, nel tentativo di superarlo, lo aveva toccato Controparte_2 sul lato sinistro, facendolo cadere al suolo.
Allegavano che a seguito del sinistro, era stato soccorso da un Parte_1 conoscente, il quale, lungo il tragitto in auto per riaccompagnare a casa il danneggiato, era stato costretto ad allertare il 118 dopo il suo svenimento;
che, quindi, era Parte_1 stato trasportato in ospedale dai sanitari del 118, dove gli erano state riscontrate gravi lesioni personali, per le quali erano residuati postumi di invalidità permanente nella misura del 12%,
ITA di gg 30 e ITP di giorni 40 al 50% e giorni 40 al 30%; che anche la bicicletta elettrica aveva subito danni in conseguenza del sinistro.
Aggiungevano che a nulla erano valsi i tentativi di bonario componimento della lite e denunciavano la condotta scorretta della che non aveva Controparte_1 riconosciuto il dovuto ristoro dei danni.
Chiedevano, quindi, il risarcimento dei danni subiti e domandava, altresì, Parte_1 la condanna di al pagamento del danno da mala gestio. Controparte_1
Con comparsa del 25/01/2017, si costituiva in giudizio la la Controparte_1 quale preliminarmente eccepiva l'improcedibilità della domanda proposta da Parte_2 per il mancato esperimento della procedura di cui al combinato disposto degli artt. 145 e 148
Cod. ass. per il risarcimento del danno alla bicicletta elettrica.
Nel merito contestava la ricostruzione dei fatti per come narrati dall'attore, in quanto contraddittoria, escludeva la responsabilità del proprio assicurato e la fede confessoria della pagina 2 di 9 sua eventuale assunzione di responsabilità e chiedeva il rigetto delle domande, considerate non provate e, comunque, eccessive.
Argomentava che il proprio perito assicurativo non aveva ravvisato la compatibilità tra i danni alla bicicletta elettrica e le modalità del sinistro dedotte e che aveva Parte_1 dapprima dichiarato di essere stato condotto in ospedale da un conoscente intervenuto sul luogo del sinistro, per poi affermare di essere stato soccorso dai sanitari del 118, non in via
Catania, luogo del sinistro, bensì in via Sant'Agostino. Sosteneva, quindi, la correttezza del proprio operato volto ad evitare frodi assicurative e chiedeva il rigetto delle domande attoree.
All'udienza di prima comparizione del 17/02/2017 parte attrice veniva autorizzata alla rinotifica dell'atto di citazione nei confronti di . Controparte_2
Quindi, all'udienza del 10/11/2017, veniva dichiarata la contumacia di Controparte_2
e la causa veniva rinviata per il deposito di memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c..
La causa veniva istruita mediante l'escussione dei testimoni ammessi e veniva disposta
CTU medico legale sulla persona dell'attore, . Parte_1
Con decreto della scrivente – assegnataria del fascicolo a decorrere dal 16/09/2024 – veniva fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni.
All'udienza a trattazione scritta del 6.3.2025 la causa veniva trattenuta in decisione, assegnando i termini di sessanta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di successivi venti giorni per il deposito delle memorie di replica.
RITENUTO IN DIRITTO
La domanda proposta da è improcedibile, in quanto l'attore non ha Parte_2 attivato la procedura di cui al combinato disposto degli artt. 145 e 148 Cod. ass., ma si è limitato ad avviare la procedura di negoziazione assistita nei confronti dei convenuti, senza neppure attendere i tempi prescritti dal cod. ass. al fine di potere considerare tale procedura una valida costituzione in mora, idonea a facultare il danneggiato all'introduzione del giudizio.
Va, invero, rilevato che solo ha provveduto a costituire in mora la Parte_1 compagnia assicurativa, dichiarandosi, tuttavia, proprietario della bicicletta elettrica e l'intera procedura stragiudiziale si è svolta in assenza di qualsiasi intervento di . Parte_2
pagina 3 di 9 La domanda risarcitoria proposta da è parzialmente fondata e va accolta Parte_1 per quanto di ragione.
La dinamica del sinistro può essere ricostruita alla luce della prova testimoniale espletata.
Invero, il teste , testimone oculare del sinistro ha dichiarato: “alle ore 13:00 Testimone_1 del 23/12/2014 ero al negozio che lavoravo. In quel preciso momento ero fuori dal negozio ed ho visto
l'incidente. Da dove mi trovavo io l'incidente è occorso a circa dieci metri”; “la bicicletta percorreva la via
Catania lateralmente alle macchine parcheggiate”; “il conducente della Fiat Panda nel superare il signore che era sulla bici elettrica l'ha urtato sul fianco facendolo cadere a terra”; “soltanto io e il conducente della Panda abbiamo prestato soccorso al ciclista il quale accusava dolore alla gamba, non ricordo se destra o sinistra, ma non sembrava una cosa grave tanto che non è andato in ospedale. A quel punto mi sono offerto di accompagnarlo a casa e l'ho accompagnato perché era già orario di chiusura. Tra l'altro io lo conoscevo perché è un mio cliente. La bicicletta l'ho parcata all'interno del mio negozio”. Ha confermato che l'attore gli aveva chiesto di accompagnarlo a casa, ma che lungo il tragitto, “quasi vicino a casa sua” ha perso i sensi. Ha aggiunto: “quando ho visto che questi era svenuto ho arrestato la marcia in doppia fila per cercare aiuto e qualcuno, ma non io, ha chiamato l'ambulanza”; “il trasportato è rimasto per qualche minuto privo di sensi, poi si è ripreso e quando è arrivata l'ambulanza era cosciente”. Non ha saputo indicare le lesioni riportate dal danneggiato, ma ha ricordato che “aveva dolori alla gamba” ma
“non perdeva sangue”.
Alla luce delle dichiarazioni rese dal testimone oculare, che appaiono credibili e ben circostanziate e permettono di comprendere esattamente la dinamica dell'incidente e le successive vicende relative ai soccorsi prestati a il sinistro e le modalità della sua Pt_1 verificazione risultano provati, così come la responsabilità di per non Controparte_2 essersi conformato al precetto dell'art. 148 C.d.S., a mente del quale l'utente della strada che intenda sorpassare un veicolo che lo precede deve portarsi sulla sinistra dello stesso, superarlo rapidamente tenendosi da questo ad una adeguata distanza laterale e riportarsi a destra appena possibile, senza creare pericolo o intralcio.
pagina 4 di 9 È emerso che “percorreva la via Catania lateralmente alle macchine parcheggiate”, senza Pt_1 che il testimone abbia segnalato alcun comportamento improvviso o imprudente del Pt_1 per cui risulta superato il concorso di colpa di entrambi i conducenti.
Ne discende che la e vanno solidalmente Controparte_1 Controparte_2 condannati al risarcimento dei danni riportati da in conseguenza del sinistro. Parte_1
Passando alla valutazione del quantum debeatur, il CTU nominato, dott. , Persona_1 ha constatato che , a seguito ed in conseguenza del sinistro, con cui ha Parte_1 rilevato la compatibilità causale, ha riportato: “Trauma della caviglia destra con frattura composta del malleolo tibiale ed un trauma contusivo-distorsivo con emartro al ginocchio destro”.
Da tali lesioni sono residuati “deficit anatomo - funzionali alla caviglia destra reliquati alla frattura del malleolo tibiale dx. ed al ginocchio destro per il trauma contusivo-distorsivo con emartro della suddetta articolazione”, lesioni itenute dal CTU compatibili con il sinistro e comportanti una compromissione della integrità psicofisica dallo stesso stimata nella misura del 7% e che “non determina nel ricorrente alcun pregiudizio negli aspetti personali dinamico- relazionali della vita quotidiana”.
Il Consulente ha, altresì, riconosciuto all'attore una inabilità temporanea assoluta di 37 giorni, nonché 17 giorni di inabilità temporanea al 60%, 17 al 40% ed ulteriori 16 al 20%.
Le conclusioni del CTU vanno condivise in quanto rese all'esito di uno scrupoloso esame degli atti di causa e del periziando e sono ben motivate. Proprio le valutazioni operate, tenendo conto delle tabelle di riferimento e degli esiti concretamente riportati da Pt_1
, permettono di superare la diversa stima del danno effettuata dal perito di parte
[...] attrice.
Il danno subito da deve essere liquidato, con un'attenta valutazione della Parte_1 patologia sofferta e delle condizioni soggettive dell'infortunato, nell'ambito del danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c., così come ricostruito di recente dalla Suprema Corte di legittimità (cfr. C. Cass., SS.UU., nn.. 26972, 26973, 26974 e 26975 del 2008).
La Suprema Corte ha chiarito che “Il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale, nel senso che deve ristorare interamente il pregiudizio, ma non oltre... È compito del giudice, quindi, accertare
l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali
pagina 5 di 9 ripercussioni negative sul valore uomo si siano verificate e provvedendo alla loro integrale riparazione…Viene in primo luogo in considerazione, nell'ipotesi in cui l'illecito configuri reato, la sofferenza morale… Deve tuttavia trattarsi di sofferenza soggettiva in sé considerata, non come componente di più complesso pregiudizio non patrimoniale. Ricorre il primo caso ove sia allegato il turbamento dell'animo, il dolore intimo sofferti, ad esempio, dalla persona diffamata o lesa nella identità personale, senza lamentare degenerazioni patologiche della sofferenza. Ove siano dedotte siffatte conseguenze, si rientra nell'area del danno biologico, del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca costituisce componente. Determina, quindi, duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale nei suindicati termini inteso, sovente liquidato in percentuale del primo. Esclusa la praticabilità di tale operazione, dovrà il giudice, qualora si avvalga delle note tabelle, procedere ad adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza.”
Il danno biologico (risarcibile indipendentemente da un pregiudizio della capacità di lavoro e di guadagno del danneggiato, in quanto incidente sull'integrità psico-fisica della persona e collegato alla somma delle funzioni naturali aventi rilevanza biologica, sociale, culturale ed estetica) patito dall'attore, va risarcito, utilizzando, per la determinazione dello stesso, le
Tabelle di cui all'art. 139 cod. ass..
Conseguentemente, all'attore va riconosciuta complessivamente la somma di € 14.939,88 all'attualità, di cui € 11.780,15 a titolo di danno biologico (importo ottenuto riconoscendo il
7% di invalidità permanente ad un soggetto di anni 23 al momento del sinistro) e € 3.159,73 per inabilità temporanea (di cui € 2.043,88 per inabilità assoluta, € 563,45 per 17 giorni al 60%;
€ 375,63 per 17 giorni al 40%; € 176,77 per 16 giorni al 20%), senza operare alcuna maggiorazione per danno morale ovvero alcuna ulteriore personalizzazione, in assenza di specifiche tempestive allegazioni sul punto.
L'attore ha, altresì, documentato spese mediche e di consulenza medica di parte, che il
CTU ha ritenuto congrue per complessivi € 556,39.
pagina 6 di 9 Le spese documentate corrispondono, tuttavia, a complessivi € 534,39 (con esclusione del doppione della fattura n. 13211 del 30/12/2014 dell'ospedale Papardo di Messina), rivalutate all'attualità in € 649,28 e vanno integralmente risarcite.
La e vanno, quindi, condannati in solido Controparte_1 Controparte_2 al pagamento in favore di della somma di € 15.589,16 (€ 14.939,88 per Parte_1 danno dinamico-relazionale + € 649,28 per spese documentate) all'attualità.
Deve essere riconosciuto all'attore anche il c.d. lucro cessante e cioè il risarcimento del danno derivante dalla mancata disponibilità della somma che, ove tempestivamente posseduta, avrebbe determinato un lucro finanziario.
In conformità al combinato disposto degli artt. 2056, 1223, 1226 e 1227 c.c., il danno da ritardo in materia di responsabilità da fatto illecito non è presunto ex lege, ma deve essere allegato e provato facendo ricorso anche e soltanto a presunzioni semplici ed al criterio equitativo di cui all'art. 2056, c. 2, c.c..
Quindi, non avendo fornito la parte attrice alcun elemento di prova in ordine ai possibili impieghi delle somme dovute, il cd. lucro cessante dovrà essere equitativamente calcolato, ex art. 2056 c.c., secondo l'orientamento della Suprema Corte (Cass. Sez. Un. 17.2.1995 n. 1712 e
Cass. Civ. sez. III, n. 2325 del 16.11.2005 sul calcolo di interessi per debiti di valore) applicando ad una base di calcolo costituita dal credito come sopra determinato, devalutato all'epoca del sinistro (23/12/2014), rivalutato anno per anno secondo gli indici Istat ed applicando, sulla somma via via rivalutata, un saggio equivalente agli interessi legali, con esclusione degli interessi sugli interessi.
Pertanto, l'importo complessivo da liquidare in favore dell'attore (comprensivo di rivalutazione ed interessi) ammonta ad € 17.319,55.
Su detta somma dopo la pubblicazione della sentenza saranno computati solo gli interessi legali fino all'effettivo soddisfo.
Va, invece, rigettata la domanda di risarcimento del danno da mala gestio formulata da
, in considerazione del fatto che l'assicurazione ha provveduto all'istruzione Parte_1 della pratica, all'esecuzione delle relative perizie assicurative e alla valutazione dei danni, pur pagina 7 di 9 non avendo ritenuto di risarcire i danneggiati. Tale scelta si fondava, infatti, sulle discordanti dichiarazioni rese dall'attore in relazione alle modalità di soccorso, nonché sull'incompatibilità dei danni ai veicoli riscontrata dal perito assicurativo, elementi che hanno indotto l'assicurazione convenuta a gestire in modo particolarmente prudente la controversia, onde evitare frodi assicurative.
Le ragioni della decisione, con l'improcedibilità della domanda di e Parte_2
l'accoglimento solo parziale della domanda risarcitoria di , consentono di Parte_1 compensare per intero le spese di lite tra e i convenuti;
mentre i convenuti in Parte_2 solido vanno condannati a pagare, in favore di , l'altra metà delle spese di Parte_1 lite, da distrarre in favore dell'avvocato, liquidate applicando il d.m. n. 55/2014, aggiornato al
DM 147/2022, in considerazione del valore della controversia, in relazione al decisum
(scaglione fino a € 26.000,00, valori medi) nel seguente modo: € 919,00 per la fase di studio
(valore medio), € 777,00 per la fase introduttiva (valore medio), € 1.680,00 per la fase istruttoria (valore medio), € 851,00, per la fase decisoria, con un compenso di € 4.227,00, oltre
€ 556,78 per contributo unificato, bollo e notifiche, su cui applicare la riduzione della metà, da distrarre in favore della procuratrice antistataria.
Le spese di CTU medico-legale, atteso l'accoglimento della domanda di , Parte_1 sono poste definitivamente a carico solidale della e di Controparte_1 [...]
. CP_2
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 5937/2016 r.g., vertente tra e (attori), la in persona del Parte_1 Parte_2 Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, (convenuta), e (convenuto contumace), Controparte_2 disattesa e respinta ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. dichiara improcedibile la domanda proposta da;
Parte_2
2. accoglie la domanda di e, per l'effetto, condanna in solido la Parte_1 [...]
e al pagamento, in favore di , Controparte_1 Controparte_2 Parte_1 della somma di € 17.319,55 all'attualità, oltre interessi legali dalla decisione al soddisfo;
pagina 8 di 9 3. compensa le spese di lite tra e i convenuti;
Parte_2
4. compensa per metà le spese di lite tra da una parte e la Parte_1 [...]
e dall'altro; Controparte_1 Controparte_2
5. condanna in solido la e a pagare, in Controparte_1 Controparte_2
favore di , l'altra metà delle spese di lite, che liquida in € 2.113,50 per Parte_1 compensi ed € 278,39 per spese vive (somme già dimezzate), oltre spese generali al
15%, i.v.a. e c.p.a., come per legge, da distrarre in favore dell'avv. Anna Mazzaglia;
6. pone le spese di CTU definitivamente a carico solidale della Controparte_1
e di .
[...] Controparte_2
Così deciso in Messina il 24 giugno 2025
Il Giudice
dott.ssa Maria Militello
Ha collaborato alla redazione del presente provvedimento la dottoressa Angelica Miano, funzionaria addetta all'ufficio per il processo presso la prima sezione civile di questo Tribunale.
pagina 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
I SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice unico dott.ssa Maria Militello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5937 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2016, vertente
TRA
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ), rappresentati e difesi dall'avv. Anna Mazzaglia, per procura in atti C.F._2
- ATTORI -
E in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, (p.iva ), rappresentata e difesa dall'avv. Maria Germana Logorelli, per P.IVA_1 procura in atti
- CONVENUTA-
E
Controparte_2
- CONVENUTO CONTUMACE-
OGGETTO: lesione personale
CONCLUSIONI: come da comparse conclusionali in atti.
CONSIDERATO IN FATTO
pagina 1 di 9 Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1 Parte_2 convenivano in giudizio, dinanzi questo Tribunale, la e Controparte_1 [...]
chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti a seguito ed in CP_2 conseguenza del sinistro occorso a in data 23/12/2014 alle ore 13 circa, Parte_1 allorché, mentre si trovava nella via Catania del Comune di Messina, con direzione di marcia
Me-Ct, alla guida della bicicletta elettrica di proprietà del padre , era stato Parte_2 urtato da una Fiat Panda, targata ME494512, assicurata con la Controparte_1 condotta dal proprietario che, nel tentativo di superarlo, lo aveva toccato Controparte_2 sul lato sinistro, facendolo cadere al suolo.
Allegavano che a seguito del sinistro, era stato soccorso da un Parte_1 conoscente, il quale, lungo il tragitto in auto per riaccompagnare a casa il danneggiato, era stato costretto ad allertare il 118 dopo il suo svenimento;
che, quindi, era Parte_1 stato trasportato in ospedale dai sanitari del 118, dove gli erano state riscontrate gravi lesioni personali, per le quali erano residuati postumi di invalidità permanente nella misura del 12%,
ITA di gg 30 e ITP di giorni 40 al 50% e giorni 40 al 30%; che anche la bicicletta elettrica aveva subito danni in conseguenza del sinistro.
Aggiungevano che a nulla erano valsi i tentativi di bonario componimento della lite e denunciavano la condotta scorretta della che non aveva Controparte_1 riconosciuto il dovuto ristoro dei danni.
Chiedevano, quindi, il risarcimento dei danni subiti e domandava, altresì, Parte_1 la condanna di al pagamento del danno da mala gestio. Controparte_1
Con comparsa del 25/01/2017, si costituiva in giudizio la la Controparte_1 quale preliminarmente eccepiva l'improcedibilità della domanda proposta da Parte_2 per il mancato esperimento della procedura di cui al combinato disposto degli artt. 145 e 148
Cod. ass. per il risarcimento del danno alla bicicletta elettrica.
Nel merito contestava la ricostruzione dei fatti per come narrati dall'attore, in quanto contraddittoria, escludeva la responsabilità del proprio assicurato e la fede confessoria della pagina 2 di 9 sua eventuale assunzione di responsabilità e chiedeva il rigetto delle domande, considerate non provate e, comunque, eccessive.
Argomentava che il proprio perito assicurativo non aveva ravvisato la compatibilità tra i danni alla bicicletta elettrica e le modalità del sinistro dedotte e che aveva Parte_1 dapprima dichiarato di essere stato condotto in ospedale da un conoscente intervenuto sul luogo del sinistro, per poi affermare di essere stato soccorso dai sanitari del 118, non in via
Catania, luogo del sinistro, bensì in via Sant'Agostino. Sosteneva, quindi, la correttezza del proprio operato volto ad evitare frodi assicurative e chiedeva il rigetto delle domande attoree.
All'udienza di prima comparizione del 17/02/2017 parte attrice veniva autorizzata alla rinotifica dell'atto di citazione nei confronti di . Controparte_2
Quindi, all'udienza del 10/11/2017, veniva dichiarata la contumacia di Controparte_2
e la causa veniva rinviata per il deposito di memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c..
La causa veniva istruita mediante l'escussione dei testimoni ammessi e veniva disposta
CTU medico legale sulla persona dell'attore, . Parte_1
Con decreto della scrivente – assegnataria del fascicolo a decorrere dal 16/09/2024 – veniva fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni.
All'udienza a trattazione scritta del 6.3.2025 la causa veniva trattenuta in decisione, assegnando i termini di sessanta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di successivi venti giorni per il deposito delle memorie di replica.
RITENUTO IN DIRITTO
La domanda proposta da è improcedibile, in quanto l'attore non ha Parte_2 attivato la procedura di cui al combinato disposto degli artt. 145 e 148 Cod. ass., ma si è limitato ad avviare la procedura di negoziazione assistita nei confronti dei convenuti, senza neppure attendere i tempi prescritti dal cod. ass. al fine di potere considerare tale procedura una valida costituzione in mora, idonea a facultare il danneggiato all'introduzione del giudizio.
Va, invero, rilevato che solo ha provveduto a costituire in mora la Parte_1 compagnia assicurativa, dichiarandosi, tuttavia, proprietario della bicicletta elettrica e l'intera procedura stragiudiziale si è svolta in assenza di qualsiasi intervento di . Parte_2
pagina 3 di 9 La domanda risarcitoria proposta da è parzialmente fondata e va accolta Parte_1 per quanto di ragione.
La dinamica del sinistro può essere ricostruita alla luce della prova testimoniale espletata.
Invero, il teste , testimone oculare del sinistro ha dichiarato: “alle ore 13:00 Testimone_1 del 23/12/2014 ero al negozio che lavoravo. In quel preciso momento ero fuori dal negozio ed ho visto
l'incidente. Da dove mi trovavo io l'incidente è occorso a circa dieci metri”; “la bicicletta percorreva la via
Catania lateralmente alle macchine parcheggiate”; “il conducente della Fiat Panda nel superare il signore che era sulla bici elettrica l'ha urtato sul fianco facendolo cadere a terra”; “soltanto io e il conducente della Panda abbiamo prestato soccorso al ciclista il quale accusava dolore alla gamba, non ricordo se destra o sinistra, ma non sembrava una cosa grave tanto che non è andato in ospedale. A quel punto mi sono offerto di accompagnarlo a casa e l'ho accompagnato perché era già orario di chiusura. Tra l'altro io lo conoscevo perché è un mio cliente. La bicicletta l'ho parcata all'interno del mio negozio”. Ha confermato che l'attore gli aveva chiesto di accompagnarlo a casa, ma che lungo il tragitto, “quasi vicino a casa sua” ha perso i sensi. Ha aggiunto: “quando ho visto che questi era svenuto ho arrestato la marcia in doppia fila per cercare aiuto e qualcuno, ma non io, ha chiamato l'ambulanza”; “il trasportato è rimasto per qualche minuto privo di sensi, poi si è ripreso e quando è arrivata l'ambulanza era cosciente”. Non ha saputo indicare le lesioni riportate dal danneggiato, ma ha ricordato che “aveva dolori alla gamba” ma
“non perdeva sangue”.
Alla luce delle dichiarazioni rese dal testimone oculare, che appaiono credibili e ben circostanziate e permettono di comprendere esattamente la dinamica dell'incidente e le successive vicende relative ai soccorsi prestati a il sinistro e le modalità della sua Pt_1 verificazione risultano provati, così come la responsabilità di per non Controparte_2 essersi conformato al precetto dell'art. 148 C.d.S., a mente del quale l'utente della strada che intenda sorpassare un veicolo che lo precede deve portarsi sulla sinistra dello stesso, superarlo rapidamente tenendosi da questo ad una adeguata distanza laterale e riportarsi a destra appena possibile, senza creare pericolo o intralcio.
pagina 4 di 9 È emerso che “percorreva la via Catania lateralmente alle macchine parcheggiate”, senza Pt_1 che il testimone abbia segnalato alcun comportamento improvviso o imprudente del Pt_1 per cui risulta superato il concorso di colpa di entrambi i conducenti.
Ne discende che la e vanno solidalmente Controparte_1 Controparte_2 condannati al risarcimento dei danni riportati da in conseguenza del sinistro. Parte_1
Passando alla valutazione del quantum debeatur, il CTU nominato, dott. , Persona_1 ha constatato che , a seguito ed in conseguenza del sinistro, con cui ha Parte_1 rilevato la compatibilità causale, ha riportato: “Trauma della caviglia destra con frattura composta del malleolo tibiale ed un trauma contusivo-distorsivo con emartro al ginocchio destro”.
Da tali lesioni sono residuati “deficit anatomo - funzionali alla caviglia destra reliquati alla frattura del malleolo tibiale dx. ed al ginocchio destro per il trauma contusivo-distorsivo con emartro della suddetta articolazione”, lesioni itenute dal CTU compatibili con il sinistro e comportanti una compromissione della integrità psicofisica dallo stesso stimata nella misura del 7% e che “non determina nel ricorrente alcun pregiudizio negli aspetti personali dinamico- relazionali della vita quotidiana”.
Il Consulente ha, altresì, riconosciuto all'attore una inabilità temporanea assoluta di 37 giorni, nonché 17 giorni di inabilità temporanea al 60%, 17 al 40% ed ulteriori 16 al 20%.
Le conclusioni del CTU vanno condivise in quanto rese all'esito di uno scrupoloso esame degli atti di causa e del periziando e sono ben motivate. Proprio le valutazioni operate, tenendo conto delle tabelle di riferimento e degli esiti concretamente riportati da Pt_1
, permettono di superare la diversa stima del danno effettuata dal perito di parte
[...] attrice.
Il danno subito da deve essere liquidato, con un'attenta valutazione della Parte_1 patologia sofferta e delle condizioni soggettive dell'infortunato, nell'ambito del danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c., così come ricostruito di recente dalla Suprema Corte di legittimità (cfr. C. Cass., SS.UU., nn.. 26972, 26973, 26974 e 26975 del 2008).
La Suprema Corte ha chiarito che “Il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale, nel senso che deve ristorare interamente il pregiudizio, ma non oltre... È compito del giudice, quindi, accertare
l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali
pagina 5 di 9 ripercussioni negative sul valore uomo si siano verificate e provvedendo alla loro integrale riparazione…Viene in primo luogo in considerazione, nell'ipotesi in cui l'illecito configuri reato, la sofferenza morale… Deve tuttavia trattarsi di sofferenza soggettiva in sé considerata, non come componente di più complesso pregiudizio non patrimoniale. Ricorre il primo caso ove sia allegato il turbamento dell'animo, il dolore intimo sofferti, ad esempio, dalla persona diffamata o lesa nella identità personale, senza lamentare degenerazioni patologiche della sofferenza. Ove siano dedotte siffatte conseguenze, si rientra nell'area del danno biologico, del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca costituisce componente. Determina, quindi, duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale nei suindicati termini inteso, sovente liquidato in percentuale del primo. Esclusa la praticabilità di tale operazione, dovrà il giudice, qualora si avvalga delle note tabelle, procedere ad adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza.”
Il danno biologico (risarcibile indipendentemente da un pregiudizio della capacità di lavoro e di guadagno del danneggiato, in quanto incidente sull'integrità psico-fisica della persona e collegato alla somma delle funzioni naturali aventi rilevanza biologica, sociale, culturale ed estetica) patito dall'attore, va risarcito, utilizzando, per la determinazione dello stesso, le
Tabelle di cui all'art. 139 cod. ass..
Conseguentemente, all'attore va riconosciuta complessivamente la somma di € 14.939,88 all'attualità, di cui € 11.780,15 a titolo di danno biologico (importo ottenuto riconoscendo il
7% di invalidità permanente ad un soggetto di anni 23 al momento del sinistro) e € 3.159,73 per inabilità temporanea (di cui € 2.043,88 per inabilità assoluta, € 563,45 per 17 giorni al 60%;
€ 375,63 per 17 giorni al 40%; € 176,77 per 16 giorni al 20%), senza operare alcuna maggiorazione per danno morale ovvero alcuna ulteriore personalizzazione, in assenza di specifiche tempestive allegazioni sul punto.
L'attore ha, altresì, documentato spese mediche e di consulenza medica di parte, che il
CTU ha ritenuto congrue per complessivi € 556,39.
pagina 6 di 9 Le spese documentate corrispondono, tuttavia, a complessivi € 534,39 (con esclusione del doppione della fattura n. 13211 del 30/12/2014 dell'ospedale Papardo di Messina), rivalutate all'attualità in € 649,28 e vanno integralmente risarcite.
La e vanno, quindi, condannati in solido Controparte_1 Controparte_2 al pagamento in favore di della somma di € 15.589,16 (€ 14.939,88 per Parte_1 danno dinamico-relazionale + € 649,28 per spese documentate) all'attualità.
Deve essere riconosciuto all'attore anche il c.d. lucro cessante e cioè il risarcimento del danno derivante dalla mancata disponibilità della somma che, ove tempestivamente posseduta, avrebbe determinato un lucro finanziario.
In conformità al combinato disposto degli artt. 2056, 1223, 1226 e 1227 c.c., il danno da ritardo in materia di responsabilità da fatto illecito non è presunto ex lege, ma deve essere allegato e provato facendo ricorso anche e soltanto a presunzioni semplici ed al criterio equitativo di cui all'art. 2056, c. 2, c.c..
Quindi, non avendo fornito la parte attrice alcun elemento di prova in ordine ai possibili impieghi delle somme dovute, il cd. lucro cessante dovrà essere equitativamente calcolato, ex art. 2056 c.c., secondo l'orientamento della Suprema Corte (Cass. Sez. Un. 17.2.1995 n. 1712 e
Cass. Civ. sez. III, n. 2325 del 16.11.2005 sul calcolo di interessi per debiti di valore) applicando ad una base di calcolo costituita dal credito come sopra determinato, devalutato all'epoca del sinistro (23/12/2014), rivalutato anno per anno secondo gli indici Istat ed applicando, sulla somma via via rivalutata, un saggio equivalente agli interessi legali, con esclusione degli interessi sugli interessi.
Pertanto, l'importo complessivo da liquidare in favore dell'attore (comprensivo di rivalutazione ed interessi) ammonta ad € 17.319,55.
Su detta somma dopo la pubblicazione della sentenza saranno computati solo gli interessi legali fino all'effettivo soddisfo.
Va, invece, rigettata la domanda di risarcimento del danno da mala gestio formulata da
, in considerazione del fatto che l'assicurazione ha provveduto all'istruzione Parte_1 della pratica, all'esecuzione delle relative perizie assicurative e alla valutazione dei danni, pur pagina 7 di 9 non avendo ritenuto di risarcire i danneggiati. Tale scelta si fondava, infatti, sulle discordanti dichiarazioni rese dall'attore in relazione alle modalità di soccorso, nonché sull'incompatibilità dei danni ai veicoli riscontrata dal perito assicurativo, elementi che hanno indotto l'assicurazione convenuta a gestire in modo particolarmente prudente la controversia, onde evitare frodi assicurative.
Le ragioni della decisione, con l'improcedibilità della domanda di e Parte_2
l'accoglimento solo parziale della domanda risarcitoria di , consentono di Parte_1 compensare per intero le spese di lite tra e i convenuti;
mentre i convenuti in Parte_2 solido vanno condannati a pagare, in favore di , l'altra metà delle spese di Parte_1 lite, da distrarre in favore dell'avvocato, liquidate applicando il d.m. n. 55/2014, aggiornato al
DM 147/2022, in considerazione del valore della controversia, in relazione al decisum
(scaglione fino a € 26.000,00, valori medi) nel seguente modo: € 919,00 per la fase di studio
(valore medio), € 777,00 per la fase introduttiva (valore medio), € 1.680,00 per la fase istruttoria (valore medio), € 851,00, per la fase decisoria, con un compenso di € 4.227,00, oltre
€ 556,78 per contributo unificato, bollo e notifiche, su cui applicare la riduzione della metà, da distrarre in favore della procuratrice antistataria.
Le spese di CTU medico-legale, atteso l'accoglimento della domanda di , Parte_1 sono poste definitivamente a carico solidale della e di Controparte_1 [...]
. CP_2
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 5937/2016 r.g., vertente tra e (attori), la in persona del Parte_1 Parte_2 Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, (convenuta), e (convenuto contumace), Controparte_2 disattesa e respinta ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. dichiara improcedibile la domanda proposta da;
Parte_2
2. accoglie la domanda di e, per l'effetto, condanna in solido la Parte_1 [...]
e al pagamento, in favore di , Controparte_1 Controparte_2 Parte_1 della somma di € 17.319,55 all'attualità, oltre interessi legali dalla decisione al soddisfo;
pagina 8 di 9 3. compensa le spese di lite tra e i convenuti;
Parte_2
4. compensa per metà le spese di lite tra da una parte e la Parte_1 [...]
e dall'altro; Controparte_1 Controparte_2
5. condanna in solido la e a pagare, in Controparte_1 Controparte_2
favore di , l'altra metà delle spese di lite, che liquida in € 2.113,50 per Parte_1 compensi ed € 278,39 per spese vive (somme già dimezzate), oltre spese generali al
15%, i.v.a. e c.p.a., come per legge, da distrarre in favore dell'avv. Anna Mazzaglia;
6. pone le spese di CTU definitivamente a carico solidale della Controparte_1
e di .
[...] Controparte_2
Così deciso in Messina il 24 giugno 2025
Il Giudice
dott.ssa Maria Militello
Ha collaborato alla redazione del presente provvedimento la dottoressa Angelica Miano, funzionaria addetta all'ufficio per il processo presso la prima sezione civile di questo Tribunale.
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