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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 15/12/2025, n. 1160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 1160 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Reggio di Calabria
Sezione Civile
R.G. 600/2022
La Corte D'Appello di Reggio di Calabria, sezione civile, in persona dei magistrati:
IA Morabito Presidente
UE Morrone Consigliera rel.
Viviana Cusolito Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ALOI Parte_1 C.F._1
NT
appellante e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
IO EN appellato
CONCLUSIONI
per parte appellante: dichiarare nullo l'atto di precetto di cui alla sentenza di primo grado per violazione del procedimento notificatorio. Con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio per parte appellata: si chiede il rigetto dell'appello di controparte in quanto ed in via gradata: improcedibile, inammissibile ed infondato con la conferma dell'impugnata sentenza di primo grado e la condanna dell'appellante anche alle spese e competenze legali, compresi accessori come per legge, di questo grado di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto difensore che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosse le seconde. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. impugnava la sentenza n. 725/2022 del Tribunale di Reggio Parte_2
Calabria, che aveva rigettato l'opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso il precetto notificato in data 31.3.2021 dall , lamentando Controparte_2
l'errato rigetto del motivo di opposizione legato alla irregolarità della notifica dell'atto esecutivo e del precetto, e concludendo nei termini indicati in epigrafe.
Si costituiva in giudizio l'appellato, che eccepiva l'inammissibilità del gravame ai sensi dell'art. 618 c.p.c., nonché per violazione dell'art. 342 c.p.c., ed in subordine insistendo nel rigetto nel merito.
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 352 cod. proc. civ., alla scadenza dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. L'appello è inammissibile.
La sentenza che ha definito l'opposizione ex art. 617 c.p.c., ossia una opposizione agli atti esecutivi, non può essere oggetto di appello, ma è ricorribile solo per cassazione.
Nel caso in esame, infatti, non vi è dubbio che i vizi lamentati dall'opponente costituissero una opposizione agli atti esecutivi, in quanto volti a contestare la sequenza procedimentale diretta alla realizzazione del credito e non il diritto a procedere ad esecuzione forzata.
La stessa sentenza impugnata, infatti, ha chiaramente indicato che l'oggetto dell'opposizione al precetto erano vizi formali della notifica e della redazione dell'atto di precetto, ossia motivi di opposizione agli atti esecutivi.
L'unico mezzo di impugnazione per la sentenza che definisce l'opposizione agli atti esecutivi è il ricorso per cassazione, per cui l'appello proposto deve essere dichiarato inammissibile.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate utilizzando le tariffe previste dal D.M. 55/2014, come aggiornate dal D.M. 147 del 2022, applicabile alle liquidazioni effettuate dopo la sua entrata in vigore anche per le fasi ed i gradi di giudizio precedenti, in € 268,00 per la fase di studio, € 268,00 per la fase introduttiva, €
496,00 per la fase di trattazione, € 426,00 per la fase decisionale. pag. 2/3 Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n. Parte_1
725/2022, così provvede:
1. dichiara inammissibile l'appello;
2. condanna la parte appellante al pagamento, in favore della parte appellata, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 1.458,00, oltre 15 % per spese generali,
i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Beniamino
Mangiola;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile, in data 12 dicembre 2025
La Consigliera est. La Presidente
UE Morrone IA Morabito
pag. 3/3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Reggio di Calabria
Sezione Civile
R.G. 600/2022
La Corte D'Appello di Reggio di Calabria, sezione civile, in persona dei magistrati:
IA Morabito Presidente
UE Morrone Consigliera rel.
Viviana Cusolito Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ALOI Parte_1 C.F._1
NT
appellante e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
IO EN appellato
CONCLUSIONI
per parte appellante: dichiarare nullo l'atto di precetto di cui alla sentenza di primo grado per violazione del procedimento notificatorio. Con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio per parte appellata: si chiede il rigetto dell'appello di controparte in quanto ed in via gradata: improcedibile, inammissibile ed infondato con la conferma dell'impugnata sentenza di primo grado e la condanna dell'appellante anche alle spese e competenze legali, compresi accessori come per legge, di questo grado di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto difensore che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosse le seconde. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. impugnava la sentenza n. 725/2022 del Tribunale di Reggio Parte_2
Calabria, che aveva rigettato l'opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso il precetto notificato in data 31.3.2021 dall , lamentando Controparte_2
l'errato rigetto del motivo di opposizione legato alla irregolarità della notifica dell'atto esecutivo e del precetto, e concludendo nei termini indicati in epigrafe.
Si costituiva in giudizio l'appellato, che eccepiva l'inammissibilità del gravame ai sensi dell'art. 618 c.p.c., nonché per violazione dell'art. 342 c.p.c., ed in subordine insistendo nel rigetto nel merito.
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 352 cod. proc. civ., alla scadenza dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. L'appello è inammissibile.
La sentenza che ha definito l'opposizione ex art. 617 c.p.c., ossia una opposizione agli atti esecutivi, non può essere oggetto di appello, ma è ricorribile solo per cassazione.
Nel caso in esame, infatti, non vi è dubbio che i vizi lamentati dall'opponente costituissero una opposizione agli atti esecutivi, in quanto volti a contestare la sequenza procedimentale diretta alla realizzazione del credito e non il diritto a procedere ad esecuzione forzata.
La stessa sentenza impugnata, infatti, ha chiaramente indicato che l'oggetto dell'opposizione al precetto erano vizi formali della notifica e della redazione dell'atto di precetto, ossia motivi di opposizione agli atti esecutivi.
L'unico mezzo di impugnazione per la sentenza che definisce l'opposizione agli atti esecutivi è il ricorso per cassazione, per cui l'appello proposto deve essere dichiarato inammissibile.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate utilizzando le tariffe previste dal D.M. 55/2014, come aggiornate dal D.M. 147 del 2022, applicabile alle liquidazioni effettuate dopo la sua entrata in vigore anche per le fasi ed i gradi di giudizio precedenti, in € 268,00 per la fase di studio, € 268,00 per la fase introduttiva, €
496,00 per la fase di trattazione, € 426,00 per la fase decisionale. pag. 2/3 Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n. Parte_1
725/2022, così provvede:
1. dichiara inammissibile l'appello;
2. condanna la parte appellante al pagamento, in favore della parte appellata, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 1.458,00, oltre 15 % per spese generali,
i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Beniamino
Mangiola;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile, in data 12 dicembre 2025
La Consigliera est. La Presidente
UE Morrone IA Morabito
pag. 3/3