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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 10/10/2025, n. 1284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1284 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Ragusa, in composizione monocratica, in persona del Giudice, Gop dott.
OR ES, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 1013 / 2021 R.G.A.C., avente ad oggetto: ripetizione di indebito, promossa da
nato a [...] il [...] CF , rapp.to Parte_1 CodiceFiscale_1
e difeso dall'Avv Angelo ES
Ricorrente
Contro
CP_ in persona del legale rapp.te pro tempore, CF , rapp.to e difeso P.IVA_1
dall'Avv Manlio Galeano
resistente
Conclusioni delle parti.
All'udienza di discussione i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale di udienza a trattazione scritta che qui si intende integralmente trascritto.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato.
Pagina 1 CP_ Parte ricorrente citava in giudizio per chiedere la revoca del provvedimento di
CP_ ripetizione di indebito comunicato da inerente la restituzione della somma di €
7760,95 per rate di pensione non dovute
CP_ si costituiva in giudizio eccependo l'errato calcolo della contribuzione del ricorrente che poteva essere valorizzata solo nella misura del 50%, come da richiesta del medesimo ricorrente
Il ricorso è fondato.
L'art 52 L 88 /89 così recita al comma 2 “Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute,
non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. Il mancato recupero delle somme predette puo'
essere addebitato al funzionario responsabile soltanto in caso di dolo o colpa grave.“
Anche la Corte di Cassazione, intervenuta sul punto con la sentenza n. 482 del 2017 ha
CP_ rigettato il ricorso dell' avverso la decisione n. 354/2009 della Corte d'Appello di
Milano che aveva dichiarato “non dovuta la rivalutazione sulle somme restituende al pensionato.”
CP_ Nel caso di specie, l' sostiene che per il soggetto beneficiario della prestazione i calcoli sono stati errati e devono essere corretti.
Invero non appare configurabile nessun dolo in capo al ricorrente.
Può infatti parlarsi di comportamento doloso, quando il pensionato pone in essere un'attività illecita – rilevante in sede penale -, ma anche alcuni comportamenti quali l'indicazione incompleta dei propri dati nella dichiarazione del proprio reddito o l'omissione di fatti determinanti il proprio diritto o la misura della prestazione, che il beneficiario è tenuto a comunicare e che non siano già a conoscenza dell'ente, integrano un comportamento doloso.
Pagina 2 A tal proposito L'art. 13 comma. 1 L. 30.12.1991 n. 412 dispone: “Le disposizioni di
cui all'art. 52 comma 2 L.
9.3.1989 n. 88 si interpretano nel senso che la sanatoria ivi
prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo
provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti
viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita
percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da
parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta,
che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme
indebitamente percepite”.
In tema di indebito previdenziale, ma anche riguardo a quello assistenziale, ( Cass. n.
11498/1996 e n. 8731/2019) allorchè le situazioni ostative all'erogazione siano note all'ente previdenziale ovvero siano da esso conoscibili facendo uso della diligenza richiestagli dalla sua qualità di soggetto erogatore della prestazione, il comportamento omissivo del percipiente, ancorché in malafede, non è determinante della indebita erogazione e non può dunque costituire ragione di addebito della stessa.
CP_ L' nel caso di specie, per sua stessa ammissione, dopo avere accolto la domanda di supplemento di pensione, sostiene di avere errato i calcoli e chiede la restituzione delle somme.
Il ricorrente pertanto non ha posto in essere alcun comportamento omissivo o doloso,
CP_ trattandosi peraltro di un errore di che non può certo essere imputato al ricorrente medesimo.
CP_ A ciò si aggiunga che la ragione per la quale sostiene di avere ridotto le somme,
ovvero la chiesta riduzione dei contributi al 50% da parte del ricorrente, è stata da questi
CP_ negata e non provata da
Per quanto sopra esposto la domanda può trovare accoglimento
Le spese seguono la soccombenza.
Pagina 3 PTM
Il Tribunale di Ragusa in composizione monocratica, nella persona del Gop TT.
OR ES:
CP_ 1) Accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara che nulla è dovuto ad dall'odierno ricorrente per le causali di cui ai provvedimenti del 6.11.2019
CP_ 2) Condanna al rimborso in favore del ricorrente delle somme eventualmente trattenute in ragione del suindicato provvedimento
CP_ 3) Condanna al rimborso in favore di parte ricorrente delle spese processuali che liquida in €. 2000,00 oltre spese vive, rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, se dovute, da distrarre in favore del procuratore dichiaratosi antistatario
Così deciso in Ragusa il 10.10.2025
Il Giudice Gop
TT OR ES
Pagina 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Ragusa, in composizione monocratica, in persona del Giudice, Gop dott.
OR ES, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 1013 / 2021 R.G.A.C., avente ad oggetto: ripetizione di indebito, promossa da
nato a [...] il [...] CF , rapp.to Parte_1 CodiceFiscale_1
e difeso dall'Avv Angelo ES
Ricorrente
Contro
CP_ in persona del legale rapp.te pro tempore, CF , rapp.to e difeso P.IVA_1
dall'Avv Manlio Galeano
resistente
Conclusioni delle parti.
All'udienza di discussione i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale di udienza a trattazione scritta che qui si intende integralmente trascritto.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato.
Pagina 1 CP_ Parte ricorrente citava in giudizio per chiedere la revoca del provvedimento di
CP_ ripetizione di indebito comunicato da inerente la restituzione della somma di €
7760,95 per rate di pensione non dovute
CP_ si costituiva in giudizio eccependo l'errato calcolo della contribuzione del ricorrente che poteva essere valorizzata solo nella misura del 50%, come da richiesta del medesimo ricorrente
Il ricorso è fondato.
L'art 52 L 88 /89 così recita al comma 2 “Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute,
non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. Il mancato recupero delle somme predette puo'
essere addebitato al funzionario responsabile soltanto in caso di dolo o colpa grave.“
Anche la Corte di Cassazione, intervenuta sul punto con la sentenza n. 482 del 2017 ha
CP_ rigettato il ricorso dell' avverso la decisione n. 354/2009 della Corte d'Appello di
Milano che aveva dichiarato “non dovuta la rivalutazione sulle somme restituende al pensionato.”
CP_ Nel caso di specie, l' sostiene che per il soggetto beneficiario della prestazione i calcoli sono stati errati e devono essere corretti.
Invero non appare configurabile nessun dolo in capo al ricorrente.
Può infatti parlarsi di comportamento doloso, quando il pensionato pone in essere un'attività illecita – rilevante in sede penale -, ma anche alcuni comportamenti quali l'indicazione incompleta dei propri dati nella dichiarazione del proprio reddito o l'omissione di fatti determinanti il proprio diritto o la misura della prestazione, che il beneficiario è tenuto a comunicare e che non siano già a conoscenza dell'ente, integrano un comportamento doloso.
Pagina 2 A tal proposito L'art. 13 comma. 1 L. 30.12.1991 n. 412 dispone: “Le disposizioni di
cui all'art. 52 comma 2 L.
9.3.1989 n. 88 si interpretano nel senso che la sanatoria ivi
prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo
provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti
viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita
percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da
parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta,
che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme
indebitamente percepite”.
In tema di indebito previdenziale, ma anche riguardo a quello assistenziale, ( Cass. n.
11498/1996 e n. 8731/2019) allorchè le situazioni ostative all'erogazione siano note all'ente previdenziale ovvero siano da esso conoscibili facendo uso della diligenza richiestagli dalla sua qualità di soggetto erogatore della prestazione, il comportamento omissivo del percipiente, ancorché in malafede, non è determinante della indebita erogazione e non può dunque costituire ragione di addebito della stessa.
CP_ L' nel caso di specie, per sua stessa ammissione, dopo avere accolto la domanda di supplemento di pensione, sostiene di avere errato i calcoli e chiede la restituzione delle somme.
Il ricorrente pertanto non ha posto in essere alcun comportamento omissivo o doloso,
CP_ trattandosi peraltro di un errore di che non può certo essere imputato al ricorrente medesimo.
CP_ A ciò si aggiunga che la ragione per la quale sostiene di avere ridotto le somme,
ovvero la chiesta riduzione dei contributi al 50% da parte del ricorrente, è stata da questi
CP_ negata e non provata da
Per quanto sopra esposto la domanda può trovare accoglimento
Le spese seguono la soccombenza.
Pagina 3 PTM
Il Tribunale di Ragusa in composizione monocratica, nella persona del Gop TT.
OR ES:
CP_ 1) Accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara che nulla è dovuto ad dall'odierno ricorrente per le causali di cui ai provvedimenti del 6.11.2019
CP_ 2) Condanna al rimborso in favore del ricorrente delle somme eventualmente trattenute in ragione del suindicato provvedimento
CP_ 3) Condanna al rimborso in favore di parte ricorrente delle spese processuali che liquida in €. 2000,00 oltre spese vive, rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, se dovute, da distrarre in favore del procuratore dichiaratosi antistatario
Così deciso in Ragusa il 10.10.2025
Il Giudice Gop
TT OR ES
Pagina 4