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Sentenza 13 dicembre 2025
Sentenza 13 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 13/12/2025, n. 1674 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1674 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2227/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonino Fazio, magistrato in applicazione ex DL 117/2025,
letti gli atti e sciogliendo la riserva assunta ex art. 127-ter c.p.c. all'udienza cartolare del 13.11.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2227/2023 promossa da:
(c.f. ) elettivamente domiciliato in VIALE XX Parte_1 P.IVA_1
SETTEMBRE, 22 CATANIA presso il Difensore AM IU
APPELLANTE
contro
(c.f. ) elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._1
VIA UMBERTO I 77 ROCCAPALUMBA presso il Difensore DI GIOIA
SA
APPELLATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
pagina 1 di 9 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La presente sentenza viene redatta secondo le indicazioni dettate dagli artt. 121, 132
c.p.c.; 46 e 118 disp. att. c.p.c.. Esposto il fatto nelle sue linee essenziali.
1. La vicenda riguarda il sinistro stradale verificatosi il 25 marzo 2022 in Alia
(PA), quando il signor , alla guida della propria autovettura Controparte_1
Volkswagen targata AW231KE, impattava contro una buca presente sulla Via
Palermo, riportando danni al veicolo quantificati complessivamente in euro 1.605,00.
La dinamica, ricostruita in istruttoria in primo grado, evidenzia come il sinistro si sia verificato intorno alle ore 11:30 del mattino, in condizioni di piena visibilità diurna,
su una delle arterie principali della viabilità cittadina. La buca, secondo le testimonianze acquisite, non era segnalata né visibile, trovandosi quasi al centro della carreggiata in una posizione tale da non consentire manovre evasive a causa della presenza di autovetture parcheggiate e del traffico veicolare in senso opposto.
L'intervento immediato dei Vigili Urbani di ha consentito la documentazione Pt_1
fotografica dello stato dei luoghi e la constatazione del nesso causale tra la buca e i danni riportati dal veicolo.
Il Giudice di Pace di Lercara Friddi, con sentenza n. 23/2023, accoglieva integralmente la domanda risarcitoria proposta dal signor , riconoscendo la CP_1
responsabilità civile del ex art. 2051 c.c., condannandolo al Parte_1
risarcimento del danno pari a euro 1.605,00 oltre IVA.
Interpone appello il articolando sei motivi;
in estrema sintesi Parte_1
contesta l'erronea valutazione delle prove fotografiche e testimoniali, ribadisce l'insussistenza del nesso causale, censura l'omessa valutazione del concorso di colpa dell'appellato, contesta l'ammontare del danno;
censura infine l'errore materiale nel dispositivo della sentenza. Resiste l'appellato.
pagina 2 di 9 2. L'eccezione di inammissibilità non appare fondata. L'atto di appello, ad una attenta lettura, soddisfa tutti i requisiti richiesti dall'art. 342 c.p.c.: individua chiaramente i capi della sentenza impugnati, articola specifiche doglianze corredate da argomentazioni giuridiche e consente la piena comprensione delle ragioni del dissenso rispetto alle valutazioni del primo giudice. La circostanza che l'appellato abbia potuto articolare una difesa nel merito estremamente dettagliata, rispondendo puntualmente a ciascun motivo di gravame, dimostra che l'atto di appello ha assolto alla sua funzione di delimitare l'oggetto del giudizio di secondo grado e di consentire l'instaurazione del contraddittorio.
3. Nel merito l'appello non è fondato e non appare meritevole di accoglimento ancorché si renda necessario, o quantomeno opportuno, integrare le sintetiche motivazioni della pronuncia di primo grado.
Disciplinando l'art. 2051 c.c. una tipica ipotesi di responsabilità oggettiva,
l'imputazione di responsabilità prescinde da qualsiasi indagine sul dolo o sulla colpa del (preteso) danneggiante, essendo invece, e precipuamente, imputazione in senso giuridico, dunque di effetti e non già di fatti. Il responsabile civile è come tale individuato in quanto cheapest cost avoider (secondo la scuola dell'analisi economica del diritto) o, con maggior appropriatezza nel caso di specie, in ragione della relazione qualificata con la res pericolosa, relazione che pone nella sfera di controllo del soggetto il rischio di verificazione dell'evento lesivo.
Tale rischio è prevedibile, prevenibile, evitabile secondo le conoscenze tecnico-
scientifiche di un dato momento storico, di guisa che la sua verificazione:
i) dimostra ex se la negligenza, imprudenza, imperizia del titolare di quella relazione, dunque colpevole (secondo la tesi della natura unitaria della responsabilità civile come sempre e comunque colposa, secondo l'antico dogma “ ”); Controparte_2
pagina 3 di 9 ii) fonda invece – più correttamente, ad avviso di questo Giudice – la responsabilità come sopportazione delle conseguenze negative della relazione qualificata con la res (secondo la tesi, preferibile, della responsabilità oggettiva come pilastro autonomo – ed equiordinato rispetto a quella per colpa – del sistema della responsabilità civile;
e ciò per l'antico brocardo cuius commoda,
eius et incommoda).
L'Ente convenuto, secondo questa impostazione, risponderebbe del fatto lesivo non già per negligenza o trascuratezza dei suoi funzionari o esponenti (non essendo d'altra parte neanche predicabile, come insegna la teoria generale del diritto, uno stato soggettivo in capo ad una persona giuridica) bensì in quanto unico soggetto cui imputare gli effetti lesivi della cosa pericolosa, in ragione della prossimità giuridica con la stessa: responsabilità da posizione. Ne consegue che – come del resto rammenta la più avveduta, ed assolutamente consolidata, giurisprudenza – l'attore deve provare soltanto il nesso di causalità tra l'evento e la (intrinseca pericolosità della) cosa (non già, come invece sostengono i fautori della responsabilità solo colpevole, tra l'evento e una condotta commissiva od omissiva del responsabile); restando invece a carico del convenuto l'onere della prova c.d. liberatoria, i.e. la dimostrazione che il fatto si è
verificato per cause estranee alla propria sfera di controllo o, se si preferisce, che l'evento – concretizzazione del rischio specifico connotante la relazione qualificata con la cosa – è stato, per le sue modalità, imprevisto, imprevedibile, non prevenuto e non prevenibile in alcun modo.
Come chiarito dalle Sezioni Unite, “La responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha
carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la
dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno,
mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un
fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità,
pagina 4 di 9 dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza
della diligenza o meno del custode” (Cassazione civile sez. un., 30/06/2022, n.20943;
conforme la giurisprudenza successiva;
tra le più recenti Cassazione civile sez. III,
31/07/2024, n.21461); ribadendo ancor recentemente che “La responsabilità ex art. 2051
c.c. ha natura oggettiva - in quanto si basa sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in
custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode - e può essere esclusa o
dalla prova del caso fortuito, senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla
dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle
condotte del danneggiato o di un terzo, caratterizzate, rispettivamente, la prima dalla colpa ex
art. 1227 c.c., la seconda dalle oggettive imprevedibilità e non prevenibilità rispetto
all'evento pregiudizievole” (Cass. Cassazione civile sez. III, 24/05/2024, n.14566).
4. Il problema giuridico che si pone è allora quello della incidenza di tali principi sul tema della causalità; in altri termini, di come operi la causalità nelle fattispecie di responsabilità oggettiva. Dovrebbe risultare sufficientemente chiaro – per quanto sin qui esposto – che il nesso causale si pone tra il fatto-evento e la res valutata nella sua intrinseca pericolosità, non tra il fatto e una condotta attiva od omissiva. Parafrasando
la letteratura, bisogna non cercare la colpa, “perché si finiva sempre col trovarla, e a danno
della giustizia”.
Come si indaga il nesso causale? È ben noto che – dopo ampia e travagliata elaborazione, che si dà per nota per ragioni di economia espositiva (le tappe della vicenda possono sintetizzarsi in Cass. Civ. 632/2000; Cass. Pen. 36805/2004; Cass. Civ.
4400/2004; Cass. Civ. 21619/2007; Cass. Civ. Sez. Un. 577/2008; Cass. Civ. 23676/2008)
- oggi la giurisprudenza è attestata sulla differenziazione metodologica tra l'accertamento del nesso causale in materia di responsabilità penale, dove vige la regola della prova “oltre il ragionevole dubbio”, ed in materia di responsabilità civile,
ove vige la regola del “più probabile che non”. Nel primo caso, viene richiesta la pagina 5 di 9 necessaria presenza di una legge scientifica di copertura, che preveda che nella totalità
o quasi totalità dei casi ad un dato antecedente consegua un dato esito, con la conseguenza che, ove tale legge non si rinvenga, ovvero ove persistano margini pur minimi di dubbio nella valutazione, la pronuncia non può che essere negativa (in
dubio, pro reo). Nel secondo caso, viceversa, proprio per la diversità di scala dei valori coinvolti (non più la libertà personale ma il patrimonio), ai fini dell'affermazione della responsabilità per quel medesimo fatto storico è sufficiente che sia ragionevolmente da escludere un diverso decorso causale (c.d. elevata probabilità logica).
La particolare conformazione del processo logico-argomentativo di verifica del nesso causale in ambito civilistico impone altresì di distinguere tra la causalità c.d.
generale – idoneità di un dato fattore a determinare un dato evento sul piano meramente teorico e statistico (regola dell'id quod plerumque accidit) – dalla causalità
c.d. individuale o del singolo caso (ragionevole probabilità di concretizzazione, in un singolo caso, della legge causale generale), in cui la più accorta RI ravvisa applicazione della teoria c.d. del rischio specifico;
vale a dire, si perviene all'
accertamento del nesso causale tra fatto illecito e danno integrando il criterio della regolarità causale – che ravvisa la causa di un evento nel fatto normalmente adeguato a produrlo (cfr. sul punto ex plurimis Cass. 19 dicembre 2006 n. 27168) – con il criterio del rischio specifico – alla stregua del quale il nesso causale sussiste comunque,
quando il danno, che non sia a rigore definibile quale normale conseguenza del fatto,
realizza il rischio specifico creato da quel determinato fatto (cfr. sul punto – sia consentito il rinvio – Trib. Piacenza 26.03.2013 n. 230).
Ciò che si sintetizza appunto nella c.d. tesi del “più probabile che non” (su cui ex plurimis v. Cass. Sez. Un. 11 gennaio 2008 n. 576). Più recentemente (non è possibile
– né utile – in questa sede ripercorrere compiutamente il ciclico riproporsi dei termini del dibattito) la Corte ha avuto modo di chiarire che “In tema di responsabilità civile il
pagina 6 di 9 nesso di causa è provato quando la tesi a favore (del fatto che un evento sia causa di un altro)
è più probabile di quella contraria (che quell'evento non sia causa dell'altro): il che si esprime
con la formula del più probabile che no. Nel caso si tratti di verificare se la cosa ha contribuito
causalmente all'evento insieme ad altre concause, il ricordato principio di diritto è specificato
nel modo seguente: qualora l'evento dannoso sia ipoteticamente riconducibile a una pluralità
di cause, si devono applicare i criteri della probabilità prevalente e del più probabile che non.
Pertanto, il giudice di merito è tenuto, dapprima, a eliminare, dal novero delle ipotesi
valutabili, quelle meno probabili (senza che rilevi il numero delle possibili ipotesi alternative
concretamente identificabili, attesa l'impredicabilità di un'aritmetica dei valori probatori), poi
ad analizzare le rimanenti ipotesi ritenute più probabili e, infine, a scegliere tra esse quella che
abbia ricevuto, secondo un ragionamento di tipo inferenziale, il maggior grado di conferma
dagli elementi di fatto aventi la consistenza di indizi, assumendo così la veste di probabilità
prevalente. Con la conseguenza che il giudice di merito deve porre a base della decisione fatti
che siano gravi, precisi e concordanti, e non meramente ipotetici o supposti come probabili, e
da quei fatti deve indurre ipotesi ricostruttive del nesso di causa escludendo quelle meno
probabili, e scegliendo, tra quelle rimaste, l'ipotesi che spiega il fatto con maggiore probabilità,
sulla base degli indizi raccolti” (Cass. Cassazione civile sez. III, 26/04/2023, n.10978) “Non
serve dunque — ha evidenziato la Suprema Corte — né la certezza, né una elevata probabilità,
come assunto dalla Corte di merito, bensì una valutazione delle ipotesi alternative e la scelta
di quella più probabile, anche se di poco, rispetto alle altre, che non necessariamente si ponga
come di elevata probabilità. Ciò si spiega per il fatto che le probabilità numeriche di un fatto
(che la cosa abbia concorso al danno) non necessariamente ammontano al 100%, ossia: data la
tesi X e quella contraria Y, non necessariamente la loro somma porta al 100% (nel senso che
la prima è data al 60% e l'altra al 40%, ad esempio). Ciò accade perché c'è sempre spazio per
altre spiegazioni, molto meno probabili, che sono date ad una percentuale minore. Così che,
scartate queste ultime, può accadere che le rimanenti, ad esempio quella sostenuta dall'attore
e quella sostenuta dal convenuto, abbiano l'una il 30% e l'altra il 20%: la regola del più
pagina 7 di 9 probabile che no, porta ad affermare come fondata la prima delle due, anche se non
caratterizzata da una elevata probabilità, come ha preteso la Corte di merito, quanto piuttosto
di una probabilità maggiore dell'altra ipotesi.” (ibidem). In tal senso è da leggersi anche la giurisprudenza più rigorosa, che evidenzia come “In tema di responsabilità da cose in
custodia ex art. 2051 c.c., l'incertezza in ordine ad una circostanza incidente
sull'imputabilità eziologica dell'evento dannoso impedisce di ritenere integrata la
prova - gravante sull'attore - del nesso causale tra la cosa e il danno, con conseguente
esclusione della responsabilità del custode”. (Cass. Cassazione civile sez. III, 18/12/2024,
n.33129). Ecco, qui incertezze – si consenta il rilievo – non ce ne sono. Alla luce dell'istruttoria svolta in primo grado risulta infatti evidente come l'unico soggetto che non potesse evitare la fonte di pericolo e il verificarsi dell'evento fosse proprio l'odierno appellato sig. . La buca era in mezzo alla strada, in una posizione CP_1
insidiosa, non era visibile se non all'ultimo istante – oggettivamente: basta guardare le fotografie prodotte – e non era esigibile la manovra diversiva dello scartare di lato perché l'alternativa sarebbe stata collidere con le autovetture in sosta oppure con quelle provenienti in senso contrario. L'imputazione al dell'oggettiva Pt_1
responsabilità nella causazione del sinistro è dunque diretta conseguenza del rapporto di custodia con una res di evidente pericolosità intrinseca.
La sentenza appellata, pertanto, va interamente confermata perché
sostanzialmente corretta.
4. Il dispositivo della sentenza impugnata è tuttavia affetto da un evidente errore materiale, laddove sembra duplicare la condanna al risarcimento dei danni ed invece,
come si desume dal tenore delle espressioni utilizzate e dall'assenza di ulteriori statuizioni, intendeva con ogni probabilità condannare alla rifusione delle spese di lite. Si deve dunque procedere alla correzione, nel senso che nella parte in cui dispone:
“accoglie la domanda dell'attore e per l'effetto riconosce la responsabilità civile del convenuto,
pagina 8 di 9 persona del Sindaco p.t. e lo condanna al risarcimento danni pari ad euro 1.605,00 oltre IVA,
condanna il convenuto, in persona del Sindaco p.t., al risarcimento danni a favore dell'attore
pari ad euro 1.200,00 oltre iva, c.p.a. e spese forfettarie, come per legge, da distrarre a favore
dello Stato” leggasi “accoglie la domanda dell'attore e per l'effetto riconosce la
responsabilità civile del convenuto, persona del Sindaco p.t. e lo condanna al
risarcimento danni pari ad euro 1.605,00 oltre IVA;
condanna il convenuto, in
persona del Sindaco p.t., a rifondere all'attore le spese di lite pari ad euro 1.200,00
oltre iva, c.p.a. e spese forfettarie, come per legge” . La dizione “da distrarre a favore dello Stato” intendeva con ogni probabilità alludere all'ammissione del al CP_1
patrocinio a spese dello Stato, ma è un fuor d'opera.
5. La soccombenza parziale – rigettata l'eccezione dell'appellato di inammissibilità dell'appello – non incide sulla sostanza della decisione, di conferma della pronuncia appellata;
ne consegue che, trattandosi di rigetto dell'impugnazione nel merito, devesi dare atto della sussistenza dei presupposti e delle condizioni per la condanna dell'appellante al pagamento di un'ulteriore somma pari al contributo unifica+to già versato, ex art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002. Le spese di fase si liquidano invece in Euro 3.000,00 oltre IVA e accessori se dovuti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Rigetta l'appello;
Condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese di lite, liquidate in Euro
3.000,00 oltre IVA e accessori se dovuti.
Termini Imerese, 13 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Antonino Fazio
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonino Fazio, magistrato in applicazione ex DL 117/2025,
letti gli atti e sciogliendo la riserva assunta ex art. 127-ter c.p.c. all'udienza cartolare del 13.11.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2227/2023 promossa da:
(c.f. ) elettivamente domiciliato in VIALE XX Parte_1 P.IVA_1
SETTEMBRE, 22 CATANIA presso il Difensore AM IU
APPELLANTE
contro
(c.f. ) elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._1
VIA UMBERTO I 77 ROCCAPALUMBA presso il Difensore DI GIOIA
SA
APPELLATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
pagina 1 di 9 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La presente sentenza viene redatta secondo le indicazioni dettate dagli artt. 121, 132
c.p.c.; 46 e 118 disp. att. c.p.c.. Esposto il fatto nelle sue linee essenziali.
1. La vicenda riguarda il sinistro stradale verificatosi il 25 marzo 2022 in Alia
(PA), quando il signor , alla guida della propria autovettura Controparte_1
Volkswagen targata AW231KE, impattava contro una buca presente sulla Via
Palermo, riportando danni al veicolo quantificati complessivamente in euro 1.605,00.
La dinamica, ricostruita in istruttoria in primo grado, evidenzia come il sinistro si sia verificato intorno alle ore 11:30 del mattino, in condizioni di piena visibilità diurna,
su una delle arterie principali della viabilità cittadina. La buca, secondo le testimonianze acquisite, non era segnalata né visibile, trovandosi quasi al centro della carreggiata in una posizione tale da non consentire manovre evasive a causa della presenza di autovetture parcheggiate e del traffico veicolare in senso opposto.
L'intervento immediato dei Vigili Urbani di ha consentito la documentazione Pt_1
fotografica dello stato dei luoghi e la constatazione del nesso causale tra la buca e i danni riportati dal veicolo.
Il Giudice di Pace di Lercara Friddi, con sentenza n. 23/2023, accoglieva integralmente la domanda risarcitoria proposta dal signor , riconoscendo la CP_1
responsabilità civile del ex art. 2051 c.c., condannandolo al Parte_1
risarcimento del danno pari a euro 1.605,00 oltre IVA.
Interpone appello il articolando sei motivi;
in estrema sintesi Parte_1
contesta l'erronea valutazione delle prove fotografiche e testimoniali, ribadisce l'insussistenza del nesso causale, censura l'omessa valutazione del concorso di colpa dell'appellato, contesta l'ammontare del danno;
censura infine l'errore materiale nel dispositivo della sentenza. Resiste l'appellato.
pagina 2 di 9 2. L'eccezione di inammissibilità non appare fondata. L'atto di appello, ad una attenta lettura, soddisfa tutti i requisiti richiesti dall'art. 342 c.p.c.: individua chiaramente i capi della sentenza impugnati, articola specifiche doglianze corredate da argomentazioni giuridiche e consente la piena comprensione delle ragioni del dissenso rispetto alle valutazioni del primo giudice. La circostanza che l'appellato abbia potuto articolare una difesa nel merito estremamente dettagliata, rispondendo puntualmente a ciascun motivo di gravame, dimostra che l'atto di appello ha assolto alla sua funzione di delimitare l'oggetto del giudizio di secondo grado e di consentire l'instaurazione del contraddittorio.
3. Nel merito l'appello non è fondato e non appare meritevole di accoglimento ancorché si renda necessario, o quantomeno opportuno, integrare le sintetiche motivazioni della pronuncia di primo grado.
Disciplinando l'art. 2051 c.c. una tipica ipotesi di responsabilità oggettiva,
l'imputazione di responsabilità prescinde da qualsiasi indagine sul dolo o sulla colpa del (preteso) danneggiante, essendo invece, e precipuamente, imputazione in senso giuridico, dunque di effetti e non già di fatti. Il responsabile civile è come tale individuato in quanto cheapest cost avoider (secondo la scuola dell'analisi economica del diritto) o, con maggior appropriatezza nel caso di specie, in ragione della relazione qualificata con la res pericolosa, relazione che pone nella sfera di controllo del soggetto il rischio di verificazione dell'evento lesivo.
Tale rischio è prevedibile, prevenibile, evitabile secondo le conoscenze tecnico-
scientifiche di un dato momento storico, di guisa che la sua verificazione:
i) dimostra ex se la negligenza, imprudenza, imperizia del titolare di quella relazione, dunque colpevole (secondo la tesi della natura unitaria della responsabilità civile come sempre e comunque colposa, secondo l'antico dogma “ ”); Controparte_2
pagina 3 di 9 ii) fonda invece – più correttamente, ad avviso di questo Giudice – la responsabilità come sopportazione delle conseguenze negative della relazione qualificata con la res (secondo la tesi, preferibile, della responsabilità oggettiva come pilastro autonomo – ed equiordinato rispetto a quella per colpa – del sistema della responsabilità civile;
e ciò per l'antico brocardo cuius commoda,
eius et incommoda).
L'Ente convenuto, secondo questa impostazione, risponderebbe del fatto lesivo non già per negligenza o trascuratezza dei suoi funzionari o esponenti (non essendo d'altra parte neanche predicabile, come insegna la teoria generale del diritto, uno stato soggettivo in capo ad una persona giuridica) bensì in quanto unico soggetto cui imputare gli effetti lesivi della cosa pericolosa, in ragione della prossimità giuridica con la stessa: responsabilità da posizione. Ne consegue che – come del resto rammenta la più avveduta, ed assolutamente consolidata, giurisprudenza – l'attore deve provare soltanto il nesso di causalità tra l'evento e la (intrinseca pericolosità della) cosa (non già, come invece sostengono i fautori della responsabilità solo colpevole, tra l'evento e una condotta commissiva od omissiva del responsabile); restando invece a carico del convenuto l'onere della prova c.d. liberatoria, i.e. la dimostrazione che il fatto si è
verificato per cause estranee alla propria sfera di controllo o, se si preferisce, che l'evento – concretizzazione del rischio specifico connotante la relazione qualificata con la cosa – è stato, per le sue modalità, imprevisto, imprevedibile, non prevenuto e non prevenibile in alcun modo.
Come chiarito dalle Sezioni Unite, “La responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha
carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la
dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno,
mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un
fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità,
pagina 4 di 9 dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza
della diligenza o meno del custode” (Cassazione civile sez. un., 30/06/2022, n.20943;
conforme la giurisprudenza successiva;
tra le più recenti Cassazione civile sez. III,
31/07/2024, n.21461); ribadendo ancor recentemente che “La responsabilità ex art. 2051
c.c. ha natura oggettiva - in quanto si basa sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in
custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode - e può essere esclusa o
dalla prova del caso fortuito, senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla
dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle
condotte del danneggiato o di un terzo, caratterizzate, rispettivamente, la prima dalla colpa ex
art. 1227 c.c., la seconda dalle oggettive imprevedibilità e non prevenibilità rispetto
all'evento pregiudizievole” (Cass. Cassazione civile sez. III, 24/05/2024, n.14566).
4. Il problema giuridico che si pone è allora quello della incidenza di tali principi sul tema della causalità; in altri termini, di come operi la causalità nelle fattispecie di responsabilità oggettiva. Dovrebbe risultare sufficientemente chiaro – per quanto sin qui esposto – che il nesso causale si pone tra il fatto-evento e la res valutata nella sua intrinseca pericolosità, non tra il fatto e una condotta attiva od omissiva. Parafrasando
la letteratura, bisogna non cercare la colpa, “perché si finiva sempre col trovarla, e a danno
della giustizia”.
Come si indaga il nesso causale? È ben noto che – dopo ampia e travagliata elaborazione, che si dà per nota per ragioni di economia espositiva (le tappe della vicenda possono sintetizzarsi in Cass. Civ. 632/2000; Cass. Pen. 36805/2004; Cass. Civ.
4400/2004; Cass. Civ. 21619/2007; Cass. Civ. Sez. Un. 577/2008; Cass. Civ. 23676/2008)
- oggi la giurisprudenza è attestata sulla differenziazione metodologica tra l'accertamento del nesso causale in materia di responsabilità penale, dove vige la regola della prova “oltre il ragionevole dubbio”, ed in materia di responsabilità civile,
ove vige la regola del “più probabile che non”. Nel primo caso, viene richiesta la pagina 5 di 9 necessaria presenza di una legge scientifica di copertura, che preveda che nella totalità
o quasi totalità dei casi ad un dato antecedente consegua un dato esito, con la conseguenza che, ove tale legge non si rinvenga, ovvero ove persistano margini pur minimi di dubbio nella valutazione, la pronuncia non può che essere negativa (in
dubio, pro reo). Nel secondo caso, viceversa, proprio per la diversità di scala dei valori coinvolti (non più la libertà personale ma il patrimonio), ai fini dell'affermazione della responsabilità per quel medesimo fatto storico è sufficiente che sia ragionevolmente da escludere un diverso decorso causale (c.d. elevata probabilità logica).
La particolare conformazione del processo logico-argomentativo di verifica del nesso causale in ambito civilistico impone altresì di distinguere tra la causalità c.d.
generale – idoneità di un dato fattore a determinare un dato evento sul piano meramente teorico e statistico (regola dell'id quod plerumque accidit) – dalla causalità
c.d. individuale o del singolo caso (ragionevole probabilità di concretizzazione, in un singolo caso, della legge causale generale), in cui la più accorta RI ravvisa applicazione della teoria c.d. del rischio specifico;
vale a dire, si perviene all'
accertamento del nesso causale tra fatto illecito e danno integrando il criterio della regolarità causale – che ravvisa la causa di un evento nel fatto normalmente adeguato a produrlo (cfr. sul punto ex plurimis Cass. 19 dicembre 2006 n. 27168) – con il criterio del rischio specifico – alla stregua del quale il nesso causale sussiste comunque,
quando il danno, che non sia a rigore definibile quale normale conseguenza del fatto,
realizza il rischio specifico creato da quel determinato fatto (cfr. sul punto – sia consentito il rinvio – Trib. Piacenza 26.03.2013 n. 230).
Ciò che si sintetizza appunto nella c.d. tesi del “più probabile che non” (su cui ex plurimis v. Cass. Sez. Un. 11 gennaio 2008 n. 576). Più recentemente (non è possibile
– né utile – in questa sede ripercorrere compiutamente il ciclico riproporsi dei termini del dibattito) la Corte ha avuto modo di chiarire che “In tema di responsabilità civile il
pagina 6 di 9 nesso di causa è provato quando la tesi a favore (del fatto che un evento sia causa di un altro)
è più probabile di quella contraria (che quell'evento non sia causa dell'altro): il che si esprime
con la formula del più probabile che no. Nel caso si tratti di verificare se la cosa ha contribuito
causalmente all'evento insieme ad altre concause, il ricordato principio di diritto è specificato
nel modo seguente: qualora l'evento dannoso sia ipoteticamente riconducibile a una pluralità
di cause, si devono applicare i criteri della probabilità prevalente e del più probabile che non.
Pertanto, il giudice di merito è tenuto, dapprima, a eliminare, dal novero delle ipotesi
valutabili, quelle meno probabili (senza che rilevi il numero delle possibili ipotesi alternative
concretamente identificabili, attesa l'impredicabilità di un'aritmetica dei valori probatori), poi
ad analizzare le rimanenti ipotesi ritenute più probabili e, infine, a scegliere tra esse quella che
abbia ricevuto, secondo un ragionamento di tipo inferenziale, il maggior grado di conferma
dagli elementi di fatto aventi la consistenza di indizi, assumendo così la veste di probabilità
prevalente. Con la conseguenza che il giudice di merito deve porre a base della decisione fatti
che siano gravi, precisi e concordanti, e non meramente ipotetici o supposti come probabili, e
da quei fatti deve indurre ipotesi ricostruttive del nesso di causa escludendo quelle meno
probabili, e scegliendo, tra quelle rimaste, l'ipotesi che spiega il fatto con maggiore probabilità,
sulla base degli indizi raccolti” (Cass. Cassazione civile sez. III, 26/04/2023, n.10978) “Non
serve dunque — ha evidenziato la Suprema Corte — né la certezza, né una elevata probabilità,
come assunto dalla Corte di merito, bensì una valutazione delle ipotesi alternative e la scelta
di quella più probabile, anche se di poco, rispetto alle altre, che non necessariamente si ponga
come di elevata probabilità. Ciò si spiega per il fatto che le probabilità numeriche di un fatto
(che la cosa abbia concorso al danno) non necessariamente ammontano al 100%, ossia: data la
tesi X e quella contraria Y, non necessariamente la loro somma porta al 100% (nel senso che
la prima è data al 60% e l'altra al 40%, ad esempio). Ciò accade perché c'è sempre spazio per
altre spiegazioni, molto meno probabili, che sono date ad una percentuale minore. Così che,
scartate queste ultime, può accadere che le rimanenti, ad esempio quella sostenuta dall'attore
e quella sostenuta dal convenuto, abbiano l'una il 30% e l'altra il 20%: la regola del più
pagina 7 di 9 probabile che no, porta ad affermare come fondata la prima delle due, anche se non
caratterizzata da una elevata probabilità, come ha preteso la Corte di merito, quanto piuttosto
di una probabilità maggiore dell'altra ipotesi.” (ibidem). In tal senso è da leggersi anche la giurisprudenza più rigorosa, che evidenzia come “In tema di responsabilità da cose in
custodia ex art. 2051 c.c., l'incertezza in ordine ad una circostanza incidente
sull'imputabilità eziologica dell'evento dannoso impedisce di ritenere integrata la
prova - gravante sull'attore - del nesso causale tra la cosa e il danno, con conseguente
esclusione della responsabilità del custode”. (Cass. Cassazione civile sez. III, 18/12/2024,
n.33129). Ecco, qui incertezze – si consenta il rilievo – non ce ne sono. Alla luce dell'istruttoria svolta in primo grado risulta infatti evidente come l'unico soggetto che non potesse evitare la fonte di pericolo e il verificarsi dell'evento fosse proprio l'odierno appellato sig. . La buca era in mezzo alla strada, in una posizione CP_1
insidiosa, non era visibile se non all'ultimo istante – oggettivamente: basta guardare le fotografie prodotte – e non era esigibile la manovra diversiva dello scartare di lato perché l'alternativa sarebbe stata collidere con le autovetture in sosta oppure con quelle provenienti in senso contrario. L'imputazione al dell'oggettiva Pt_1
responsabilità nella causazione del sinistro è dunque diretta conseguenza del rapporto di custodia con una res di evidente pericolosità intrinseca.
La sentenza appellata, pertanto, va interamente confermata perché
sostanzialmente corretta.
4. Il dispositivo della sentenza impugnata è tuttavia affetto da un evidente errore materiale, laddove sembra duplicare la condanna al risarcimento dei danni ed invece,
come si desume dal tenore delle espressioni utilizzate e dall'assenza di ulteriori statuizioni, intendeva con ogni probabilità condannare alla rifusione delle spese di lite. Si deve dunque procedere alla correzione, nel senso che nella parte in cui dispone:
“accoglie la domanda dell'attore e per l'effetto riconosce la responsabilità civile del convenuto,
pagina 8 di 9 persona del Sindaco p.t. e lo condanna al risarcimento danni pari ad euro 1.605,00 oltre IVA,
condanna il convenuto, in persona del Sindaco p.t., al risarcimento danni a favore dell'attore
pari ad euro 1.200,00 oltre iva, c.p.a. e spese forfettarie, come per legge, da distrarre a favore
dello Stato” leggasi “accoglie la domanda dell'attore e per l'effetto riconosce la
responsabilità civile del convenuto, persona del Sindaco p.t. e lo condanna al
risarcimento danni pari ad euro 1.605,00 oltre IVA;
condanna il convenuto, in
persona del Sindaco p.t., a rifondere all'attore le spese di lite pari ad euro 1.200,00
oltre iva, c.p.a. e spese forfettarie, come per legge” . La dizione “da distrarre a favore dello Stato” intendeva con ogni probabilità alludere all'ammissione del al CP_1
patrocinio a spese dello Stato, ma è un fuor d'opera.
5. La soccombenza parziale – rigettata l'eccezione dell'appellato di inammissibilità dell'appello – non incide sulla sostanza della decisione, di conferma della pronuncia appellata;
ne consegue che, trattandosi di rigetto dell'impugnazione nel merito, devesi dare atto della sussistenza dei presupposti e delle condizioni per la condanna dell'appellante al pagamento di un'ulteriore somma pari al contributo unifica+to già versato, ex art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002. Le spese di fase si liquidano invece in Euro 3.000,00 oltre IVA e accessori se dovuti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Rigetta l'appello;
Condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese di lite, liquidate in Euro
3.000,00 oltre IVA e accessori se dovuti.
Termini Imerese, 13 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Antonino Fazio
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